Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/04/2025, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 26496/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, sezione specializzata in materia di immigrazione
Parte_1
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
, nato il [...] a [...], Brasile e residente ìn rua Parte_2
Jovino Rosario 331, app- 55 Curitiba PR, Brasile, nata Parte_3
l'08.01.2009, a Curitiba (PR), Brasile, minorenne, rappresentata dai genitori Parte_2
e , nata l'[...], a
[...] Parte_4 Persona_1
Curitiba (PR), Brasile, minorenne, rappresentata dai genitori e Parte_2
, , nata il [...], a [...], Parte_4 Parte_5
Brasile e residente ìn rua Sebastiao Alves Ferreira 2274, sob 03 Curitiba PR, Brasile,
[...]
, nato il [...] a [...], Brasile e residente in rua Vicente Parte_6
Geronasso 699, Curitiba PR, Brasile, nata il [...], a Parte_7
Curitiba (PR), Brasile e residente in rua Nossa Senhora do Rocho, 154, Curitiba PR, Brasile, rappresentati e difesi dall'avv. to Mauro Priolo, come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: a) accertare e dichiarare il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti per trasmissione dello stato dai propri ascendenti e, per l'effetto, ordinare, all'Ufficiale di Stato Civile, di procedere alle trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni di legge della cittadinanza italiana degli istanti, nei registri dello Stato Civile, all'uopo provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da (o o o Persona_2 Persona_2 Persona_2
o o o o Persona_2 Controparte_2 Controparte_2 Controparte_3
o o ) nata a [...] il Controparte_3 Controparte_4 Persona_3
14/07/1870, successivamente emigrata in Brasile dove è deceduta senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto nulla opponendo.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice, stante la natura documentale della causa, ha invitato la parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa indi si è riservato di depositare la sentenza.
Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'ava comune
. Persona_2
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che il soggetto individuato come capostipite da cui si diparte la linea di discendenza è di sesso femminile coniugata all'estero il 4/5/1889 in epoca anteriore all'entrata in vigore della
Costituzione Repubblicana.
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del 24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite, sign.ra Persona_2
dal quale far partire la linea di discendenza si osserva infatti che è provata la nascita a
[...]
EL ET (TV) il 14/07/1870 (cfr. certificato di nascita doc. 2). L'ava è pertanto nata in [...] facente parte del Regno d'Italia in cui era in vigore il codice civile del 1865.
Consegue che o era cittadina iure sanguinis ai sensi dell'art. 4 Cod. Civ. del 1865, oppure doveva ritenersi cittadina ai sensi dell'art. 5, 1 comma essendo nato nel Regno d'Italia ed essendovi rimasta fino a quando è emigrato in Brasile.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali:
“Le odierne ricorrenti, cittadine brasiliane, discendono da avo italiano (IG.ra Persona_2
), siccome di seguito (e nell'albero genealogico allegato All. 1) analiticamente descritto:
[...] la IG.ra nata a [...], in data [...] (All. 2) e, Persona_2 pertanto, cittadina italiana per nascita, la quale si trasferiva in Brasile dove, il 04.05.1889 si univa
in matrimonio con il IG. (All. 3), senza, in seguito, aver mai rinunciato alla Persona_4
cittadinanza italiana (All. 4).
- Successivamente, dalla superiore unione, nascevano i figli , nata il Persona_5
26.08.1897 (All. 5) e , nato il [...] (All. 6). i quali costituivano due nuovi Persona_6 rami dell'albero genealogico che per comodità espositiva distingueremo in A) e B)
RAMO A
- La sig.ra , dal matrimonio celebrato il 27.03.1915, con il sig. Persona_5 Persona_7
(All. 7), il 28.01.1927, generava la figlia (All. 8), la quale in seguito, il 29.12.1951, Persona_8
convolava a nozze con il IG. (All. 9). Persona_9
- Dalla superiore unione, in data 08.10.1952, nasceva (All. 10), il quale, il Persona_10
15.09.1982, sposava la IG.ra (All. 11), diventando in seguito, il 23.05.1989, Persona_11 diveniva padre dell'odierna ricorrente (All. 12). Parte_5
RAMO B
- Il sig. , in data 28.04.1923, contraeva il primo matrimonio con la sig.ra Persona_6 [...]
(All. 13) e, successivamente, da vedovo, il secondo matrimonio con la IG.ra Per_12 [...]
celebrato il 24.10.1959 (All. 14). Pt_8
- Dai superiori matrimoni discendevano due diversi rami dell'albero genealogico, che per comodità espositiva, distingueremo in B. 1) e B. 2).
B. 1) Il IG. , dal primo matrimonio con la sig.ra diveniva padre di Persona_6 Persona_12
, nato il [...] (All. 15) e , nato il [...] (All. 16). Persona_13 Parte_9
Parte_10
B. 1.1) Il IG. , in data 19.01.1968, sposava la IG.ra (All. 7 il quale Persona_13 Parte_10
23.12.1972 metteva al mondo l'odierno ricorrente (All. 18). Parte_2 Quest'ultimo, il 03.02.2006, convolava a nozze con la IG.ra (All. 19), la Controparte_5 quale generava le figlie odierne ricorrenti , nata l'[...] (All. 20) Parte_3 ed , nata l' 08.01.2009 (All. 21). Persona_1
B. 1.2) La sig.ra , in data 29.10.1955, contraeva matrimonio con il sig. Parte_9 [...]
(All. 22), mettendo al mondo, l'08.07.1956, la figlia Controparte_6 Persona_14
(All. 23).
[...]
Quest'ultima, il 26.03.1977, sposava il IG. (All. 24) ed, in seguito, il 20.06.1992, Parte_6 partoriva il figlio, odierno ricorrente (All. 25). Parte_6
B. 2) Il IG. , dal secondo matrimonio con la sig.ra il 20.08.1960, Persona_6 Parte_8
diveniva padre del IG. (All. 26). Persona_15
Quest'ultimo, il 30.11.1991, prendeva in sposa la IG.ra (All. 27), la quale, il Persona_16
07.03.1992 metteva al mondo l'odierna ricorrente, (All. 28)”. Parte_7
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28 fascicolo ricorrenti).
Si tratta di linea di discendenza che origina da una capostipite donna, sign.ta Persona_2
la quale ha contratto matrimonio con il sign. in data 04/05/1889 (cfr.
[...] Persona_4
doc. 3 fascicolo ricorrenti).
Ora considerato che il R.D. n. 2358/1865 prevedeva la trasmissione della cittadinanza per linea paterna e all'art. 14 la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna che si sposa con straniero sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito, con disposizione dal tenore del tutto analogo a quello dell'art 10, terzo comma, della successiva legge sulla cittadinanza che ha disciplinato la materia ( L. n. 555/1912); considerato che tale disposizione con la sentenza n. 87 del 1975 Corte Cost. è stata dichiarata illegittima “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”; considerato che in ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del
1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)” a sua volta è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre;
considerato che
nel caso in esame permane l'esigenza di eliminare gli effetti discriminatori basati sul sesso o sulla preminenza del marito nell'ambito familiare comportante il perdurare delle conseguenze di una normativa quale quella prevista dal Codice
Civile del 1865 che si appalesa discriminatoria in quanto viola i diritti fondamentali della donna;
considerato che
pertanto tali conseguenze discriminatorie vanno eliminate per quanto possibile dalle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti di colui che agisce per il riconoscimento del proprio status quale discendente da donna che deve ritenersi cittadina italiana;
considerato che
gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, devono essere eliminati anche in caso di morte di taluno degli ascendenti attraverso l'adesione agli enunciati principi che hanno condotto la Corte
Costituzionale con le sentenze sopra richiamate a ritenere incostituzionale una norma rispetto alla quale quella del Codice Civile del 1865 sopra richiamata ha analogo contenuto e riverbera le conseguenze discriminatorie ancora oggi nella fattispecie sottoposte all'esame di questo giudice;
consegue che i matrimoni indicati, pur celebrati nel vigore di leggi discriminatorie nel senso specificato, non hanno comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
26496/2024, promossa da , nato il [...] a [...], Parte_2
Brasile e residente ìn rua Jovino Rosario 331, app- 55 Curitiba PR, Brasile, Parte_3 [...] le, minorenne, rappresentata dai genitori
[...]
e , nata Parte_2 Parte_4 Persona_1
l'08.01.2009, a Curitiba (PR), Brasile, minorenne, rappresentata dai genitori Parte_2
e , , nata il [...], a
[...] Parte_4 Parte_5
Curitiba (PR), Brasile e residente ìn rua Sebastiao Alves Ferreira 2274, sob 03 Curitiba PR,
Brasile, , nato il [...] a [...], Brasile e residente ìn rua Parte_6
Vicente Geronasso 699, Curitiba PR, Brasile, nata il Parte_7
07.03.1992, a Curitiba (PR), Brasile e residente in rua Nossa Senhora do Rocho, 154, Curitiba
PR, Brasile contro il con l'intervento del P.M., Controparte_1
definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita della capostipite
[...]
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Persona_2
registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Venezia, 04/04/2025
Il Giudice
Dott. Parte_1