Art. 2.
Il Ministro della pubblica istruzione e' autorizzato, con proprio decreto, ad emanare norme relative al numero dei periodi della scuola di chitarra, alla loro durata, alle condizioni di eta' e di cultura richieste per l'ammissione, alla durata dei corsi complementari obbligatori, nonche' ai programmi di insegnamento e di esame.
Il Ministro della pubblica istruzione e' autorizzato, con proprio decreto, ad emanare norme relative al numero dei periodi della scuola di chitarra, alla loro durata, alle condizioni di eta' e di cultura richieste per l'ammissione, alla durata dei corsi complementari obbligatori, nonche' ai programmi di insegnamento e di esame.