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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/05/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4824/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 4824/2019, promossa da:
(P.IV ) in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliata in Parte_1 P.IV_1
Ragusa in via Leonardo Da Vinci n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Vanessa Battaglia, giusta procura in atti
ATTRICE
Contro
(P.IV ) in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IV_2 domiciliata in Catania in via F. Crispi n. 177, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Concetta Sanfilippo e
Carlo Giovanni Lisi, giusta procura in atti
CONVENUTA
E nei confronti di
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IV_3 domiciliata in Nicosia in via Vittorio Emanuele n. 75, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Lo
Bianco, giusta procura in atti
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Avente ad oggetto: assicurazione contro i danni
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2 pagina 1 di 5 “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
1) previo accertamento della natura e delle cause dei danni riportati alla sede operativa dell'attore, dichiarare la responsabilità della convenuta, per i danni subiti, a CP_1 causa del sinistro di cui in premessa.
2) Condannare i convenuti e in solido tra loro, CP_1 Controparte_3 al risarcimento di tutti in danni in favore dell'attrice, nella misura di € 106.386,78, Parte_2 come da documentazione prodotta, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
In particolare, l'odierna attrice, la quale esercita attività di lavanderia e noleggio biancheria, asseriva che, in data 18/10/2018, la sede della (ubicata al piano superiore del palazzo sito in via CP_1
Enzo Ferrari n. 22, ove ha sede la lavanderia) si era allagata. I ristagni d'acqua che si erano formati avevano dunque causato gravi danni ai macchinari, alla struttura e ai tessuti collocati in magazzino. Di conseguenza, la apriva il sinistro con la compagnia (con la quale la Parte_1 Controparte_2 CP_1 aveva stipulato una polizza per la responsabilità civile) e riceveva un'offerta di risarcimento per €
[...]
32.000,00, di gran lunga inferiore alla richiesta di € 106.386,78 avanzata dall'attrice sia per il danno emergente che per il lucro cessante.
Con comparsa di risposta del 7/2/2020 si costituiva in giudizio la la quale non CP_1 contestava il verificarsi dell'evento ma il quantum della richiesta risarcitoria. Quest'ultima chiedeva di rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e di essere autorizzata a chiamare in garanzia la compagnia assicurativa per essere dalla stessa manlevata. CP_2
Autorizzata la chiamata in causa della la prima udienza veniva rinviata alla data del Controparte_2
23/6/2020.
Con comparsa di risposta del 7/4/2020 si costituiva in giudizio la quale contestava Controparte_2 la domanda attorea chiedendone il rigetto.
Più specificamente eccepiva la nullità della domanda per violazione degli artt. 163 Controparte_2
e 164 c.p.c. e contestava la pretesa avversaria, in quanto la stessa risultava provata unicamente da preventivi generici e non teneva conto della vetustà e dello stato d'uso dei macchinari danneggiati.
Pertanto, chiedeva di rigettare la domanda e, per quanto attiene il danno da lucro cessante, accertare e dichiarare che copre tale danno nei limiti del 20%, ai sensi dell'art. 1, lettera a) delle CP_4 condizioni generali di contratto.
All'udienza del 20/1/21 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 15/12/21 veniva ammessa la prova per testi articolata dalla società attrice.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale nonché mediante l'escussione dei testi indicati da parte attrice e viene decisa come di seguito.
*****
Ciò premesso, la domanda avanzata da parte attrice è infondata e priva di supporto probatorio e, pagina 2 di 5 pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
La che esercita attività di lavanderia e noleggio biancheria a Ragusa, in via Enzo Ferrari n. Parte_1
22, ha agito per ottenere il risarcimento dei danni, a suo dire, patiti a seguito dell'allagamento verificatosi in data 18/10/2018, che ha interessato i locali della (posta al piano superiore CP_1 dello stabile ove ha sede l'odierna attrice).
A seguito del suddetto evento, ha dedotto di aver patito danni quantificati nella somma complessiva di
€ 106.386,78. Tali danni, per quanto attiene alla voce del danno emergente, sono stati così identificati:
- danni ai macchinari industriali per € 21.782;
- danni ai tessuti detenuti in magazzino, che l'attrice noleggiava, resi inutilizzabili dai ristagni d'acqua per un totale di € 6.028,78;
- danno da mancato guadagno per € 77.550,00;
- spese trasferta operai addetti alle riparazioni per € 1.026,00.
L'attrice ha versato in atti delle foto, una perizia di parte, un preventivo di riparazione macchinari e due fatture, ritenendo che i suddetti elementi potessero costituire prova del danno patito e del nesso di causalità esistente tra l'evento lesivo (id est allagamento della e il danno. CP_1
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. In particolare, nell'ipotesi di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, come in quella di responsabilità extracontrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore (cfr. tra le tante Cass.
Civ. Sez. I, n. 21140/2007).
Nel caso di specie, sebbene l'an della pretesa risarcitoria, quantomeno sub specie di allagamento dei locali, risulti incontestato tra le parti, occorre vagliare l'allegazione dei fatti narrati dall'attrice e la documentazione offerta a corredo.
In particolare, per quanto attiene al danno emergente, ossia alla perdita patrimoniale subita, l'attrice ha prodotto in atti una perizia di parte e due fatture, una di smaltimento tessuti e l'altra di acquisto nuovi tessuti (cfr. doc. 3,4 e 5 fascicolo di parte attrice).
Tuttavia, detti documenti non danno prova di una eventuale perdita patrimoniale subita da parte attrice.
Nello specifico, le fatture versate in atti, contestate nell'ammontare dalla convenuta e CP_1 dalla compagnia non sono quietanzate, né vi è prova dell'avvenuto pagamento di esse. Controparte_2
Sul punto, la Corte di Cassazione ha così statuito: “è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (Cassazione civile, con l'Ordinanza n. 3293/2018, in senso conforme si vedano Cass., 20/7/2015, n. 15176; Cass., 19/7/2011, n. 15832).
Dall'applicazione del succitato principio di diritto al caso in esame, si evince che le fatture versate in atti, prive di accettazione e/ o quietanza di pagamento, non possono assurgere a idonea prova del danno, né, per quel che rileva nel caso a mani, dar prova della quantificazione del danno subito, anche in considerazione del fatto che non è stato in alcun modo dedotto e provato quale fosse lo stato dei tessuti antecedente all'evento di danno. pagina 3 di 5 Parimenti priva di valore probatorio risulta la perizia di parte versata in atti.
In materia il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, condiviso da questo
Giudice, statuisce che: “la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Alla parte che ha prodotto la perizia è riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione” (Cass. n. 2980 dell'1/02/2023).
L'attrice, poi, con la memoria 183, comma 6, n. 2 c.p.c., ha fatto riferimento a un'ulteriore produzione documentale (fatture di acquisto) le quali, tuttavia, risultano versate in atti in data 13/4/2021, ossia ben oltre la scadenza del termine perentorio previsto per il deposito delle suddette memorie. Invero, il dispositivo della norma indicata prevede che le parti, entro il termine di scadenza per il deposito della memoria di cui al n. 2, devono effettuare, a pena di preclusione, l'attività istruttoria che non abbiano già compiuto in precedenza. Dette preclusioni istruttorie riguardano sia le prove costituende che quelle precostituite: ne segue che i suddetti documenti non possono essere utilizzati ai fini del decidere, in quanto tardivamente depositati.
Non solo, anche a voler esaminare il contenuto della suddetta produzione, nella descrizione lavori effettuati dalla è indicato un intervento di “manutenzione ordinaria” che non è, di certo, CP_5 compatibile con l'evento dannoso indicato (allagamento).
L'attrice ha, poi, richiesto, il risarcimento del danno per mancato guadagno, quantificato nella somma di € 77.550,00, asserendo di essere stata costretta a bloccare l'attività lavorativa per 47 giorni.
Anche il suddetto danno, contestato dalle convenute, è carente di prova.
Dall'esame delle dichiarazioni dei testi escussi non si evince alcun elemento utile alla quantificazione del danno da mancato guadagno.
Invero, il teste , dipendente della sentito sull'art. c) della memoria 183, Testimone_1 Parte_1 comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice ha confermato che la a seguito dell'allagamento che ha Pt_1 interessato i locali della convenuta, ha dovuto interrompere l'attività perché le macchine erano guaste e sono stati costretti ad appoggiarsi ad altre lavanderie (cfr. verbale di causa del 15/06/2022).
Il teste , sentito sul medesimo articolato, ha confermato il fermo dell'attività subito Testimone_2 da parte attrice (cfr. verbale di causa del 15/06/2022).
Tuttavia, dalle suddette dichiarazioni non è desumibile alcun elemento funzionale alla quantificazione del suddetto danno.
Peraltro, in punto di prova del danno da lucro cessante, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha chiarito che il danno patrimoniale da mancato guadagno necessita di una prova rigorosa dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, essendo escluse le ipotesi di mancato guadagno meramente ipotetiche, perché dipendenti da condizioni incerte:
“ (…) infatti la liquidazione del danno patrimoniale da mancato guadagno richiede un rigoroso pagina 4 di 5 giudizio di probabilità ( e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi, offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desume l'entità del danno subito” (Cass. Ordinanza n. 5616/2018; Trib., Sez. I Sondrio n. 243/2023;
Trib., Sez. II, Como n. 1100/2022).
Ebbene, dall'applicazione dei principi su indicati al caso in esame, appare evidente che la Parte_1 non ha offerto elementi certi idonei alla prova del danno da mancato guadagno, né tanto meno può ritenersi sufficiente la perizia di parte versata in atti, per le ragioni già esposte, appalesandosi peraltro esplorativa anche una eventuale consulenza tecnica d'ufficio da disporsi sul punto.
In conclusione, la domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate come da dispositivo
(tariffa tra media e minima parametri forensi di cui al D.M. 147/22 per tutte le fasi, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta).
P.Q.M
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4824/2019 r.g.:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle spese Parte_1 processuali del presente giudizio che liquida in complessivi € 7.100,00 per compensi oltre IV,
CPA e spese generali al 15% come per legge da versarsi in favore di ciascuna delle convenute,
e della CP_1 Controparte_2
Ragusa 10.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela A. Favara
pagina 5 di 5