Ordinanza cautelare 11 marzo 2021
Sentenza 3 aprile 2025
Decreto collegiale 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 03/04/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00643/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00215/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 215 del 2021, proposto dalla signora -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocata Federica Mero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rosetta Fiore e Chiara Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento dirigenziale n. DD/2020/10281 del 19.11.2020 del Comune di Firenze con ad oggetto “ Approvazione graduatorie definitive degli ammessi ed elenco definitivo degli esclusi per il ‘Bando Pubblico per l’erogazione di un contributo ad integrazione del canone di locazione anno 2020 ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- ha partecipato alla procedura per l’erogazione di contributi ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2020 indetta dal Comune di Firenze con bando del 22.06.2020.
2. – Avendo ricevuto dai competenti uffici comunali la comunicazione della provvisoria esclusione della propria domanda perché « il richiedente non è titolare di contratto di locazione; assenza copia integrale del contratto di affitto in corso di validità; dichiarazione di sostentamento economica non congrua », l’interessata trasmetteva documentazione integrativa.
3. – Con determinazione dirigenziale del 19.11.2020, il Comune di Firenze approvava le graduatorie definitive degli ammessi e l’elenco definitivo degli esclusi in relazione al citato bando.
La sig.ra -OMISSIS- risultava tra gli esclusi con la seguente motivazione: « Il richiedente non è titolare del contratto di locazione; assenza copia integrale del contratto di affitto in corso di validità; dichiarazione sostentamento economica non congrua ».
4. – Con ricorso notificato il 18.01.2021 e depositato il 15.02.2021, la sig.ra -OMISSIS- ha impugnato in parte qua dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale la succitata determinazione dirigenziale e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, deducendone l’illegittimità per eccesso di potere sotto i profili sintomatici della illogicità e dell’ingiustizia manifesta e per violazione dei principi di correttezza e buona amministrazione: la ricorrente deduce di avere trasmesso all’Amministrazione, in sede di integrazione documentale, il contratto di locazione (sottoscritto dal suo ex marito) e la schermata dell’“ interrogazione all’Agenzia delle Entrate da cui si evince che la ricorrente è subentrata nel contratto di locazione di cui era titolare il suo ex marito ”, nonché, a comprova della congruità della dichiarazione di sostentamento economico, il contratto di lavoro, la denuncia del rapporto di lavoro all’INPS e il bollettino dei contributi INPS pagati dal datore di lavoro, allegando di ricevere una retribuzione mensile di circa € 800,00, oltre a € 1.600,00 all’anno per assegni familiari.
5. – Il Comune di Firenze si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, rilevando che la ricorrente, in sede di integrazione documentale, aveva trasmesso il contratto di locazione intestato al suo ex marito (non più membro del nucleo familiare della ricorrente dal 7.11.2018) e due pagine di quello che poteva essere un modello presentato all’Agenzia delle entrate, ma che era privo di intestazione e di timbri o firme, tanto da rendere impossibile trarne indicazioni sufficientemente certe dell’intervenuto subentro nel contratto alla data della presentazione della domanda.
Deduce inoltre che, da verifiche effettuate mediate accesso alla banca dati dell’Agenzia delle entrate, non risulterebbero contratti di locazione registrati a nome della ricorrente, mentre i redditi derivanti dal contratto di collaborazione domestica non sarebbero verificabili tramite il portale dell’Agenzia delle entrate.
6. – Con decreto n. -OMISSIS-del 22 febbraio 2021, la competente Commissione ha accolto l’istanza della ricorrente di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
7. – Con ordinanza n. -OMISSIS- del 11 marzo 2021, questo Tribunale amministrativo regionale ha respinto l’istanza cautelare, rilevando che la ricorrente non aveva dato prova di essere titolare del contratto di locazione.
8. – In vista della discussione del ricorso le parti hanno scambiato memorie e repliche.
Con memoria del 24.01.2025, parte ricorrente ha chiesto che sia ordinato all’Amministrazione resistente di esibire i documenti allegati alle domande di partecipazione ai bandi per l’erogazione di un contributo ad integrazione del canone di locazione per gli anni 2019, 2021, 2022 e 2023.
9. – All’udienza pubblica del 6 marzo 2025, come da verbale, il difensore di parte ricorrente ha rinunciato all’istanza finalizzata all’ottenimento dell’ordine di esibizione. Le parti hanno quindi discusso la causa, che è stata poi trattenuta in decisione.
10. – Esaminata la documentazione prodotta in giudizio, il collegio ritiene che il ricorso sia fondato.
10.1. – Il bando prevedeva, all’art. 1, co. 1, lett. c. , che per accedere al contributo il richiedente avrebbe dovuto essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all’alloggio in cui lo stesso richiedente aveva la residenza anagrafica, situato nel territorio del Comune di Firenze.
Dagli atti depositati in giudizio (cfr. doc. 13 della produzione di parte ricorrente del 24.01.2025), risulta che il contratto di locazione n. 00-OMISSIS-, stipulato il 31.03.2010 e registrato il 1.04.2010, è stato oggetto di cessione il 15.03.2019 in favore della parte con codice fiscale corrispondente a quello dell’odierna ricorrente.
Risulta altresì (cfr. doc. 15 della produzione di parte ricorrente del 24.01.2025, foglio 6) che in data 30.06.2020, e dunque prima della presentazione della domanda di partecipazione al bando per l’erogazione del contributo di cui si controverte, è stata versata l’imposta di registro in relazione ad un contratto di locazione a canone concordato tra l’odierna ricorrente e la locatrice sig.ra -OMISSIS- (e dunque, deve presumersi, in relazione al medesimo contratto di cui si discute), circostanza fatta presente dalla ricorrente all’Amministrazione comunale con l’e-mail del 26.11.2020, depositata in atti.
10.2. – L’altro motivo del rigetto dell’istanza della ricorrente risiede nella « dichiarazione sostentamento economico non congrua »
Al riguardo, il bando prevedeva che, in caso di valore ISE risultante dall’attestazione ISEE pari a zero oppure di importo inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione, avrebbe dovuto essere dichiarata una fonte di sostentamento economico tale da consentire di pagare lo stesso canone.
Nella propria domanda, la ricorrente aveva indicato che il canone di locazione annuo era di € 7.200,00 e che il valore ISE era inferiore a tale valore.
Con l’integrazione documentale trasmessa dopo la formazione dell’elenco provvisorio degli esclusi, la ricorrente ha documentato di essere titolare di un contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato con orario di lavoro pari a 25 ore settimanali e retribuzione lorda oraria pari a € 7,50. La retribuzione lorda annua è dunque pari a € 9.750,00.
La circostanza, poi, che la ricorrente fruisca di ulteriori € 1.600,00 all’anno per assegni familiari non è contestata.
10.3. – Deve dunque ritenersi, alla luce delle circostanze sopra evidenziate, l’erroneità delle motivazioni addotte dall’Amministrazione resistente per escludere la ricorrente dalla graduatoria degli ammessi al contributo.
11. – Il ricorso deve dunque essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
12. – Previa conferma dell’ammissione della parte ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, la quale ai sensi dell’art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 dovrà provvedere al loro pagamento a favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, nella misura di € 3.000,00 (euro tremila/00) oltre oneri ed accessori di legge, in favore della parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, visto l’art. 133 del D.P.R. n. 115/2002, dispone che il pagamento delle spese così liquidate sia eseguito dall’Amministrazione soccombente a favore dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle sue generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Flavia Risso, Consigliere
Davide De Grazia, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide De Grazia | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.