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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/10/2025, n. 2476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2476 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 09/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13604/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. COLUCCIA LUIGI Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Prestazione: malattia
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI CP_ Il ricorrente ha chiesto: a) annullare il provvedimento dell' inviato con raccomandata, datata
31 ottobre 2023, al sig. e alla datrice di lavoro e la delibera del Comitato Parte_1 provinciale n.2326093; b) dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di malattia di tutto il periodo, oltre agli interessi e rivalutazione.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Secondo la giurisprudenza, “Ai fini della maturazione del diritto all'indennità di malattia posta a CP_ carico dell' il lavoratore, nell'inviare a questo Istituto il certificato medico, ha l'onere - in adempimento dell'art. 2, d.l. n. 663 del 1979 - di verificare se risulta il proprio indirizzo, affinché sia possibile procedere alla visita di controllo, e in difetto, di indicare egli stesso il proprio domicilio durante la malattia …” (Cassazione civile sez. lav., 18/07/2003, n.11286).
Nel caso di specie, tale onere è stato adempiuto, in quanto in tutti i certificati medici inviati vi è
l'indicazione dell'indirizzo presso cui il lavoratore era reperibile per eventuali visite di controllo
(C.DA PERNE SNC - ANDRANO) e di un numero di cellulare da contattare (3475682115).
1 Tale circostanza non è contestata dall , che ha anzi espressamente ammesso che l'indirizzo CP_1 indicato dal ricorrente in tutti i certificati medici inviati dal medico curante è quello di Contrada
Perne, indirizzo che corrisponde ai dati risultanti dall'Archivio ANPR (Anagrafe Nazionale della
Popolazione Residente), ovvero “C.da Perne n° 101, frazione di Castiglione, Comune di Andrano”
(per mero errore materiale, nella memoria di costituzione dell si legge Contrada Verne, ma CP_1 dalla schermata dell'Archivio ANPR allegata risulta che si tratta di contrada Perne).
Pertanto, anche secondo la tesi dell , nel caso di specie non vi erano incertezze su quale Pt_2 fosse l'indirizzo presso cui dovevano essere effettuate le visite di controllo, avendo l CP_1 dedotto che “L'elencazione di tutti i certificati medici inviati dal medico curante … conferma che
l'indirizzo al quale doveva essere effettuata la visita di controllo era effettivamente Contrada
Perne. Il numero di telefono contattato è esattamente quello indicato da controparte in ricorso”.
Ne consegue che, nel caso di specie, non rileva esaminare le conseguenze che la giurisprudenza ha elaborato in caso di mancata adempimento del suddetto onere di comunicazione.
Al riguardo, si deve comunque rilevare che “poiché l'inosservanza di tale onere non è assimilabile al mancato invio del certificato, essendo idoneo il certificato senza indirizzo a determinare - anche
a norma dell'art. 6, lett. b), della legge n. 241 del 1990 - l'obbligo dell'amministrazione di esperire le opportune indagini, la perdita del diritto all'indennità si determina solo per il periodo in cui
l' non è stato in grado, pur usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere di controllo Pt_2 sull'esistenza dello stato di malattia, restando a carico del lavoratore provare che il mancato controllo è dovuto a comportamento negligente dell' ” (Cassazione 18/07/2003, n.11286). Pt_2
Quindi, anche in caso di omessa indicazione dell'indirizzo (non assimilabile al mancato invio del certificato) rimane comunque a carico dell un “obbligo di esperire le opportune indagini”; a CP_1 maggior ragione, tale obbligo appare ravvisabile nel caso in cui l'indirizzo sia stato comunicato.
Orbene, nel caso di specie, con raccomandata del 31/10/2023, viene contestata al ricorrente la
“INESATTA O INSUFFICIENTE INDICAZIONE DEL RECAPITO SULLA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA”; in particolare, nella missiva si legge che “in data 30/10/2023 il medico incaricato del controllo ha costatato che il suo domicilio non era reperibile all'indirizzo da Lei riportato sulla certificazione di malattia. L'indicazione dell'esatto recapito durante l'evento morboso costituisce un requisito essenziale della certificazione di malattia. Di conseguenza, l non potrà riconoscerle Pt_2
l'indennità di malattia finché non potranno essere eseguite le Visite Mediche di Controllo a motivo dell'inesatta indicazione del suo recapito”. In particolare, nel verbale di accesso per controllo domiciliare redatto dal medico incaricato del controllo, allegato alla memoria dell , si legge CP_1 testualmente che “LA CONTRADA PERNE NON È PRESENTE SUL NAVIGATORE E SU GOOGLE MAPS.
FACCIO 4 CHIAMATE AL NR TELEFONICO INDICATO NEL CERTIFICATO. NON RISPONDE NESSUNO”.
Su tali basi, l ha dedotto che è addebitabile solo all'odierno ricorrente l'aver indicato come CP_1 indirizzo di residenza un indirizzo non reperibile sul navigatore e non aver risposto alle chiamate.
2 La tesi dell appare infondata, in quanto l'assunto della non reperibilità dell'indirizzo sul Pt_2 navigatore è smentita per tabulas dal fatto che – come dedotto al punto 6) del ricorso, dagli atti risulta che “in occasione del certificato datato 27/02/2023 il sig. veniva Parte_1 CP_ visitato dal Medico di controllo presso la sua residenza indicata nel certificato (precisamente
C.DA PERNE SNC;
Comune: ANDRANO;
CAP 73032; Provincia: LE) il quale Medico confermava la prognosi fino al 26/03/2023. (Si produce copia del verbale n.31009310 GIUDIZIO VISITA MEDICA DI CP_ CONTROLLO DOMICILIARE redatto dal Medico di controllo , denominata “All.6”)”.
Tale circostanza non è contestata dall , che ha anzi allegato alla memoria di costituzione il CP_1 verbale di accesso per controllo domiciliare del 02.03.2023, dal quale risulta che il ricorrente era stato regolarmente trovato dal medico incaricato presso il più volte citato indirizzo di Contrada
Perne; ciò smentisce l'assunto della inidoneità o insufficienza di tale indirizzo.
A ciò si aggiunga che il ricorrente ha contestato di avere ricevuto telefonate al numero indicato nei certificati medici (chiedendo di effettuare accertamenti presso la compagnia telefonica) e che l non ha indicato il nominativo del medico incaricato del controllo del 30.10.2023 (né CP_1 tale nominativo risulta dal verbale), per cui non è possibile approfondire la questione.
Per quanto innanzi esposto, la revoca dell'indennità di malattia appare illegittima.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 06/12/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara l'illegittimità della revoca dell'indennità di malattia comunicata con missiva del 31.10.2023 e, per l'effetto, condanna l al pagamento della prestazione in CP_1 favore del ricorrente per tutto il periodo, oltre interessi o rivalutazione.
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00 per compensi CP_1 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 13/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 09/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13604/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. COLUCCIA LUIGI Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Prestazione: malattia
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI CP_ Il ricorrente ha chiesto: a) annullare il provvedimento dell' inviato con raccomandata, datata
31 ottobre 2023, al sig. e alla datrice di lavoro e la delibera del Comitato Parte_1 provinciale n.2326093; b) dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di malattia di tutto il periodo, oltre agli interessi e rivalutazione.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Secondo la giurisprudenza, “Ai fini della maturazione del diritto all'indennità di malattia posta a CP_ carico dell' il lavoratore, nell'inviare a questo Istituto il certificato medico, ha l'onere - in adempimento dell'art. 2, d.l. n. 663 del 1979 - di verificare se risulta il proprio indirizzo, affinché sia possibile procedere alla visita di controllo, e in difetto, di indicare egli stesso il proprio domicilio durante la malattia …” (Cassazione civile sez. lav., 18/07/2003, n.11286).
Nel caso di specie, tale onere è stato adempiuto, in quanto in tutti i certificati medici inviati vi è
l'indicazione dell'indirizzo presso cui il lavoratore era reperibile per eventuali visite di controllo
(C.DA PERNE SNC - ANDRANO) e di un numero di cellulare da contattare (3475682115).
1 Tale circostanza non è contestata dall , che ha anzi espressamente ammesso che l'indirizzo CP_1 indicato dal ricorrente in tutti i certificati medici inviati dal medico curante è quello di Contrada
Perne, indirizzo che corrisponde ai dati risultanti dall'Archivio ANPR (Anagrafe Nazionale della
Popolazione Residente), ovvero “C.da Perne n° 101, frazione di Castiglione, Comune di Andrano”
(per mero errore materiale, nella memoria di costituzione dell si legge Contrada Verne, ma CP_1 dalla schermata dell'Archivio ANPR allegata risulta che si tratta di contrada Perne).
Pertanto, anche secondo la tesi dell , nel caso di specie non vi erano incertezze su quale Pt_2 fosse l'indirizzo presso cui dovevano essere effettuate le visite di controllo, avendo l CP_1 dedotto che “L'elencazione di tutti i certificati medici inviati dal medico curante … conferma che
l'indirizzo al quale doveva essere effettuata la visita di controllo era effettivamente Contrada
Perne. Il numero di telefono contattato è esattamente quello indicato da controparte in ricorso”.
Ne consegue che, nel caso di specie, non rileva esaminare le conseguenze che la giurisprudenza ha elaborato in caso di mancata adempimento del suddetto onere di comunicazione.
Al riguardo, si deve comunque rilevare che “poiché l'inosservanza di tale onere non è assimilabile al mancato invio del certificato, essendo idoneo il certificato senza indirizzo a determinare - anche
a norma dell'art. 6, lett. b), della legge n. 241 del 1990 - l'obbligo dell'amministrazione di esperire le opportune indagini, la perdita del diritto all'indennità si determina solo per il periodo in cui
l' non è stato in grado, pur usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere di controllo Pt_2 sull'esistenza dello stato di malattia, restando a carico del lavoratore provare che il mancato controllo è dovuto a comportamento negligente dell' ” (Cassazione 18/07/2003, n.11286). Pt_2
Quindi, anche in caso di omessa indicazione dell'indirizzo (non assimilabile al mancato invio del certificato) rimane comunque a carico dell un “obbligo di esperire le opportune indagini”; a CP_1 maggior ragione, tale obbligo appare ravvisabile nel caso in cui l'indirizzo sia stato comunicato.
Orbene, nel caso di specie, con raccomandata del 31/10/2023, viene contestata al ricorrente la
“INESATTA O INSUFFICIENTE INDICAZIONE DEL RECAPITO SULLA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA”; in particolare, nella missiva si legge che “in data 30/10/2023 il medico incaricato del controllo ha costatato che il suo domicilio non era reperibile all'indirizzo da Lei riportato sulla certificazione di malattia. L'indicazione dell'esatto recapito durante l'evento morboso costituisce un requisito essenziale della certificazione di malattia. Di conseguenza, l non potrà riconoscerle Pt_2
l'indennità di malattia finché non potranno essere eseguite le Visite Mediche di Controllo a motivo dell'inesatta indicazione del suo recapito”. In particolare, nel verbale di accesso per controllo domiciliare redatto dal medico incaricato del controllo, allegato alla memoria dell , si legge CP_1 testualmente che “LA CONTRADA PERNE NON È PRESENTE SUL NAVIGATORE E SU GOOGLE MAPS.
FACCIO 4 CHIAMATE AL NR TELEFONICO INDICATO NEL CERTIFICATO. NON RISPONDE NESSUNO”.
Su tali basi, l ha dedotto che è addebitabile solo all'odierno ricorrente l'aver indicato come CP_1 indirizzo di residenza un indirizzo non reperibile sul navigatore e non aver risposto alle chiamate.
2 La tesi dell appare infondata, in quanto l'assunto della non reperibilità dell'indirizzo sul Pt_2 navigatore è smentita per tabulas dal fatto che – come dedotto al punto 6) del ricorso, dagli atti risulta che “in occasione del certificato datato 27/02/2023 il sig. veniva Parte_1 CP_ visitato dal Medico di controllo presso la sua residenza indicata nel certificato (precisamente
C.DA PERNE SNC;
Comune: ANDRANO;
CAP 73032; Provincia: LE) il quale Medico confermava la prognosi fino al 26/03/2023. (Si produce copia del verbale n.31009310 GIUDIZIO VISITA MEDICA DI CP_ CONTROLLO DOMICILIARE redatto dal Medico di controllo , denominata “All.6”)”.
Tale circostanza non è contestata dall , che ha anzi allegato alla memoria di costituzione il CP_1 verbale di accesso per controllo domiciliare del 02.03.2023, dal quale risulta che il ricorrente era stato regolarmente trovato dal medico incaricato presso il più volte citato indirizzo di Contrada
Perne; ciò smentisce l'assunto della inidoneità o insufficienza di tale indirizzo.
A ciò si aggiunga che il ricorrente ha contestato di avere ricevuto telefonate al numero indicato nei certificati medici (chiedendo di effettuare accertamenti presso la compagnia telefonica) e che l non ha indicato il nominativo del medico incaricato del controllo del 30.10.2023 (né CP_1 tale nominativo risulta dal verbale), per cui non è possibile approfondire la questione.
Per quanto innanzi esposto, la revoca dell'indennità di malattia appare illegittima.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 06/12/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara l'illegittimità della revoca dell'indennità di malattia comunicata con missiva del 31.10.2023 e, per l'effetto, condanna l al pagamento della prestazione in CP_1 favore del ricorrente per tutto il periodo, oltre interessi o rivalutazione.
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00 per compensi CP_1 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 13/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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