Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 27/05/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di conSIlio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 380 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi SI. - CF - nato a [...] Parte_1 C.F._1
Terme (CZ) in data 17.12.1987, e SI.ra - CF - nata a Lamezia Parte_2 C.F._2
Terme (CZ) ed in data 29.07.1984, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FELCIA EMMA - CF
- elettivamente domiciliati presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce C.F._3 al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 12 maggio 2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 08/05/2025 - che i ricorrenti, in data 27.06.2015, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario in Lamezia Terme (CZ), con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune, al n.
31, parte II, S. A, anno 2015, optando per il regime patrimoniale della separazione legale dei beni;
che, dalla loro unione nascevano due figli: , il 21.09.2014, e , il 22.08.2016, entrambi – Per_1 Per_2 dunque – allo stato ancora minorenni;
che, da un po' di tempo, i rapporti tra i coniugi si erano incrinati, a causa di forti contrasti ed incompatibilità caratteriali, a seguito del venir meno dell'affectio coniugalis ed ogni forma di comunione materiale e spirituale, tanto che la coppia decideva di separarsi consensualmente.
Tanto premesso, gli stessi ricorrenti - come sopra generalizzati, rappresentati e difesi - ricorrevano al Tribunale di Lamezia Terme adito, affinché, premessi gli incombenti di legge e previa comparizione delle parti, verificata la congiunta volontà dei coniugi, volesse pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti e concordate condizioni:
• ordinare al Comune di Lamezia Terme di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
• l'abitazione coniugale, di proprietà esclusiva della SI.ra , sita in Lamezia Terme, via Madonna della Pt_2
Spina, 5, venga assegnata alla stessa;
• I figli minori e vengano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 presso la madre;
• Il SI si trasferirà, in un altro appartamento portando con sé i propri beni ed effetti personali;
Pt_1
• La SI.r si obbliga a volturare tutte le utenze dell'abitazione familiare a proprio nome;
Pt_2
• Quanto alla regolamentazione del diritto di visita:
a) Il padre potrà vedere e far visita ai figli quando lo riterrà opportuno, salvo congruo preavviso e tenuto conto delle eSIenze e degli impegni della moglie e dei figli;
b) Il padre potrà e dovrà tenere con sé i figli 2 volte a settimana e precisamente mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola alle ore 21,00; sarà inoltre garantito 2 weekend al mese, dal sabato al lunedì, fatta salva ogni diversa determinazione consensuale dei genitori e concordandone con gli stessi le modalità;
c) I figli trascorreranno con il padre 15 gg durante il periodo estivo da determinarsi, in mancanza di accordi diversi tra le parti, nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 agosto;
trascorreranno inoltre sette giorni durante le feste natalizie, includendo, ad anni alterni, il giorno di Natale o l'ultimo giorno dell'anno e tre giorni durante le festività pasquali includendo, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
d) Le altre occasioni vengono concordate di volta in volta tra i genitori. Piano genitoriale.
Di seguito, si indica quello che è il piano genitoriale che di massima sarà osservato dai minori:
a frequenta il 5° anno della scuola " dal lunedì al venerdì dalle ore 8:10 alle 16.10; Per_1 Per_3
b frequenta il 3° anno della stessa scuola dal lunedì al venerdì; Per_2
c) , fino a qualche mese fa, frequentava le lezioni di basket il lunedì ed il venerdì dalle ore 17:00 alle Per_2 ore 18:30, mentr seguiva le lezioni di pianoforte una volta alla settimana presso la scuola "Liuto"; Per_1 Per_ d) Entrambi frequentano la chiesa di e il sabato pomeriggio dalle 15:30 alle 16:30 frequenta le Per_1 lezioni di catechismo;
• Entrambi i genitori siano obbligati a comunicare ogni cambiamento di domicilio/residenza, nonché a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura;
• Venga posto a carico del Sig un assegno di euro 400,00* mensili quale contributo per Parte_1 il mantenimento dei figli da versare, su apposito conto corrente intestato alla ricorrente;
tale importo è soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dal prossimo anno;
• Le spese straordinarie vengano poste a carico di ciascun coniuge nella misura del 50% secondo le "Linee
Guida spese extra assegno" così come indicate nel protocollo in essere presso il nostro Tribunale e con le modalità ivi indicate. Sarà comunque da considerarsi straordinaria ogni spesa avente carattere di straordinarietà intesa come eccezionalità, imprevedibilità e non irrisorietà. Dette spese dovranno essere 3
previamente concordate in considerazione delle eSIenze dei figli, delle aspettative e inclinazioni di questi ultimi, nel rispetto delle condizioni e possibilità economiche di ciascuno dei genitori. Le spese, sempre inerenti i figli, connotate dal carattere di necessità, urgenza, estrema importanza oppure già abituali e già determinabili e quantificabili (a mero titolo esemplificativo, spese dentistiche gia concordate per l'apparecchio ortodontico, spese per i libri scolastici) non necessitano di preventivo accordo e consenso dell'altro coniuge.
Pertanto, il genitore che le anticipa può chiederne direttamente il rimborso del 50% previa giustificazione dell'urgenza e previa comunicazione della relativa spesa (scontrino fiscale, fattura, ricevuta di pagamento).
• In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, whatsapp, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta -equivalente al dissenso immotivato-, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Le spese straordinarie verranno corrisposte o con il pagamento diretto in favore del terzo creditore che eroga la prestazione o con il rimborso pro-quota, entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta, al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato apposita documentazione.
• Il SI nell'interesse preminente dei due figli, rinuncia alla sua quota di assegno unico consentendo Pt_1 alla SI.r di percepire l'intera quota per ciascun figlio;
Pt_3
• Nessun importo a titolo di mantenimento è dovuto in quanto i coniugi godono di redditi sostanzialmente equivalenti idonei a garantire agli stessi il medesimo tenore di vita anche a seguito del venir meno dell'unione coniugale;
• I coniugi si prestano fin d'ora reciproco consenso per l'espatrio.
• I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro (vedi, testualmente, il ricorso introduttivo in atti).
In rito, i coniugi dichiaravano – altresì - di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di sintetiche note scritte e di non volersi riconciliare.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 380 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi SI. Parte_1
- CF - nato a [...] in data [...], e SI.ra C.F._1 Parte_2
- CF - nata a Lamezia Terme (CZ) ed in data 29.07.1984, entrambi rappresentati e difesi C.F._2 dall'avv. FELCIA EMMA - CF - elettivamente domiciliati presso il di lei Studio legale, C.F._3 giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e. con provvedimento emesso in data 9 maggio 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte,
a fronte di un'udienza cartolare fissata per la data del 27.05.2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
4
rilevato che le stesse parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data 12 maggio 2025, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, come da loro chiesto all'atto del deposito del ricorso introduttivo.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 9 maggio 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non più riconciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ancora minorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Sussistono comunque giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 380 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi SI. - CF - nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
e SI.ra - CF - nata a Lamezia Terme (CZ) ed in data 29.07.1984, Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FELCIA EMMA - CF - elettivamente domiciliati C.F._3 presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché 5
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, SI. - CF Parte_1
- nato a [...] in data [...], e SI.ra - CF C.F._1 Parte_2
- nata a Lamezia Terme (CZ) ed in data 29.07.1984, entrambi rappresentati e difesi C.F._2 dall'avv. FELCIA EMMA - CF - elettivamente domiciliati presso il di lei Studio legale, C.F._3 giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto, alle seguenti e concordate condizioni:
• l'abitazione coniugale, di proprietà esclusiva della SI.ra , sita in Lamezia Terme, via Madonna della Pt_2
Spina, 5, venga assegnata alla stessa;
• I figli minori e vengano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 presso la madre;
• Il SI si trasferirà, in un altro appartamento portando con sé i propri beni ed effetti personali;
Pt_1
• La SI.r si obbliga a volturare tutte le utenze dell'abitazione familiare a proprio nome;
Pt_2
• Quanto alla regolamentazione del diritto di visita:
a) Il padre potrà vedere e far visita ai figli quando lo riterrà opportuno, salvo congruo preavviso e tenuto conto delle eSIenze e degli impegni della moglie e dei figli;
b) Il padre potrà e dovrà tenere con sé i figli 2 volte a settimana e precisamente mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola alle ore 21,00; sarà inoltre garantito 2 weekend al mese, dal sabato al lunedì, fatta salva ogni diversa determinazione consensuale dei genitori e concordandone con gli stessi le modalità;
c) I figli trascorreranno con il padre 15 gg durante il periodo estivo da determinarsi, in mancanza di accordi diversi tra le parti, nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 agosto;
trascorreranno inoltre sette giorni durante le feste natalizie, includendo, ad anni alterni, il giorno di Natale o l'ultimo giorno dell'anno e tre giorni durante le festività pasquali includendo, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di pasquetta;
d) Le altre occasioni vengono concordate di volta in volta tra i genitori. Piano genitoriale.
Di seguito, si indica quello che è il piano genitoriale che di massima sarà osservato dai minori:
a frequenta il 5° anno della scuola " dal lunedì al venerdì dalle ore 8:10 alle 16.10; Per_1 Per_3
b frequenta il 3° anno della stessa scuola dal lunedì al venerdì; Per_2
c) , fino a qualche mese fa, frequentava le lezioni di basket il lunedì ed il venerdì dalle ore 17:00 alle Per_2 ore 18:30, mentr seguiva le lezioni di pianoforte una volta alla settimana presso la scuola "Liuto"; Per_1 Per_ d) Entrambi frequentano la chiesa di e il sabato pomeriggio dalle 15:30 alle 16:30 frequenta le Per_1 lezioni di catechismo;
• Entrambi i genitori siano obbligati a comunicare ogni cambiamento di domicilio/residenza, nonché a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura;
• Venga posto a carico del Sig un assegno di euro 400,00* mensili quale contributo per Parte_1 il mantenimento dei figli da versare, su apposito conto corrente intestato alla ricorrente;
tale importo è soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dal prossimo anno;
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• Le spese straordinarie vengano poste a carico di ciascun coniuge nella misura del 50% secondo le "Linee
Guida spese extra assegno" così come indicate nel protocollo in essere presso il nostro Tribunale e con le modalità ivi indicate. Sarà comunque da considerarsi straordinaria ogni spesa avente carattere di straordinarietà intesa come eccezionalità, imprevedibilità e non irrisorietà. Dette spese dovranno essere previamente concordate in considerazione delle eSIenze dei figli, delle aspettative e inclinazioni di questi ultimi, nel rispetto delle condizioni e possibilità economiche di ciascuno dei genitori. Le spese, sempre inerenti i figli, connotate dal carattere di necessità, urgenza, estrema importanza oppure già abituali e già determinabili e quantificabili (a mero titolo esemplificativo, spese dentistiche gia concordate per l'apparecchio ortodontico, spese per i libri scolastici) non necessitano di preventivo accordo e consenso dell'altro coniuge.
Pertanto, il genitore che le anticipa può chiederne direttamente il rimborso del 50% previa giustificazione dell'urgenza e previa comunicazione della relativa spesa (scontrino fiscale, fattura, ricevuta di pagamento).
• In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, whatsapp, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta -equivalente al dissenso immotivato-, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Le spese straordinarie verranno corrisposte o con il pagamento diretto in favore del terzo creditore che eroga la prestazione o con il rimborso pro-quota, entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta, al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato apposita documentazione.
• Il SI nell'interesse preminente dei due figli, rinuncia alla sua quota di assegno unico consentendo Pt_1 alla SI.r di percepire l'intera quota per ciascun figlio;
Pt_3
• Nessun importo a titolo di mantenimento è dovuto in quanto i coniugi godono di redditi sostanzialmente equivalenti idonei a garantire agli stessi il medesimo tenore di vita anche a seguito del venir meno dell'unione coniugale;
• I coniugi si prestano fin d'ora reciproco consenso per l'espatrio.
• I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) – atto n. 31, parte II, serie A, anno 2015 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di conSIlio del 27 maggio 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO) 7