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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/03/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 423 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 19/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Spilinga, via Della Repubblica, n. 61, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Martino Porcelli che insieme all'avv. Antonietta Simonelli (PEC: e la rappresentano e Email_1 Email_2 difendono giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito ed Ettore Triolo (PEC: E
e t) che Email_3 Email_5 congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, via Benedetto Croce, n. 23, presso lo studio dell'avv. Giovanni Piluso (PEC: che la rappresenta e difende giusta procura in Email_6 atti.
RESISTENTE
E
Controparte_3
, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in
[...] Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_7
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 22/02/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avente n.
13976202400000096000, notificata il 31.01.2024, cui sono sottesi gli atti di pagamento di seguito di seguito indicati:
- cartella di pagamento n. 13920110001276559000, relativa a contributi artigiani per l'anno 2010;
- cartella di pagamento n. 13920140005514270000, relativa a premi per 2014; CP_3
- cartella di pagamento n. 13920160005607135000, relativa a premi , per 2015; CP_3
- avviso di addebito n. 43920112000102708000, relativo a contributi IVS, per 2010 e 2011;
- avviso di addebito n. 43920120000109985000, relativo a contributi IVS, per 2011 e 2012;
- avviso di addebito n. 43920120000855306000, relativo a contributi IVS, per 2011 e 2012;
- avviso di addebito n. 43920130000155054000, relativo a contributi IVS, per 2012 e 2013;
- avviso di addebito n. 43920130000676864000, relativo a contributi IVS, per 2012 e 2013;
- avviso di addebito n. 43920140000137851000, relativo a contributi IVS, per il 2011 e 2012;
- avviso di addebito n. 43920160001163948000, relativo a contributi IVS, per il 2013 e 2016, La ricorrente deduceva l'estinzione delle pretese creditorie, in ragione dell'intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via preliminare: a) pronunciare provvedimento di sospensione dell'esecutorietà dell'impugnato avviso;
b) inibire, in ogni caso, ad
l'adozione di misure esecutive e/o cautelari in relazione allo stesso Controparte_2 avviso, con eventuale condanna ex art. 96 c.p.c. nell'ipotesi contraria, sussistendo in capo alla ricorrente sia il fumus boni iuris, e cioè la verosimiglianza della fondatezza della sua pretesa, evidenziandosi l'insussistenza in capo alla controparte di titoli idonei a suffragare il suo diritto di riscuotere le somme indicate, che il periculum in mora, ovvero, al fine di evitare eventuali azioni esecutive (iscrizione ipotecarie, fermi amministrativi ecc.) con eventuale grave pregiudizio per la ricorrente. Nel Merito: a) accertare e dichiarare l'estinzione parziale per l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria e, per l'effetto, dichiarare illegittima nulla e/o inefficace la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976202400000096000, notificata in data 31.01.2024 e di ogni atto prodromico e successivo;
b) conseguentemente dichiarare non dovuto l'importo di euro 33.626,41 di cui all'atto impugnato. c) con vittoria di spese e spettanze di lite della presente procedura da distrarre in favore dei procuratori costituiti.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio , e , i quali CP_1 CP_4 CP_3 contestavano le pretese di parte ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente, secondo le motivazioni di seguito indicate.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle somme riportate dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in ragione dell'estinzione delle pretese per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n.
335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle
2 di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per
i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Gli Enti resistenti hanno fornito la prova dell'avvenuta notifica degli atti sottesi alla comunicazione impugnata. Infatti:
- la cartella di pagamento n. 13920110001276559000 è stata validamente notificata il 25.02.2011;
- la cartella di pagamento n. 13920140005514270000 è stata validamente notificata il 14.12.2015;
- la cartella di pagamento n. 13920160005607135000 è stata validamente notificata il 10.03.2017;
- l'avviso di addebito n. 43920112000102708000 è stato validamente notificato il 13.10.2011;
- l'avviso di addebito n. 43920120000109985000 è stato validamente notificato il 23.04.2012;
- l'avviso di addebito n. 43920120000855306000 è stato validamente notificato il 07.12.2012;
- l'avviso di addebito n. 43920130000155054000 è stato validamente notificato il 08.04.2013;
- l'avviso di addebito n. 43920130000676864000 è stato validamente notificato il 09.01.2014;
- l'avviso di addebito n. 43920140000137851000 è stato validamente notificato il 03.06.2014;
- l'avviso di addebito n. 43920160001163948000 è stato validamente notificato il 15.02.2017.
5. Non può trovare accoglimento l'eccezione sollevata dal ricorrente, diretta a inficiare la validità della notifica degli atti di pagamento a familiare convivente, poiché è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale modalità di notifica non è disciplinata dalle disposizioni in materia di notifiche a mezzo posta di atti giudiziari di cui alla l. n. 890/1992 quanto piuttosto dal regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008 (cfr., sul tema, Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 6395 del 19/03/2014; n. 4567 del 06/03/2015, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 12351 del
15/06/2016, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Ordinanza n. 25128 del 2013), con la conseguenza che in caso di omesso invio di raccomandata informativa per l'ipotesi di ricevimento del plico da persona diversa dal destinatario, non si debba rispettare altra formalità che quella della sottoscrizione dell'avviso da parte del consegnatario (v., Sentenza n. 11708 del 27/05/2011, ove, in particolare, si legge: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare
3 accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.
2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata"; v. anche da ultimo Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019).
5.1 Nondimeno, recentemente si è andato consolidando anche l'insegnamento secondo il quale, stante l'applicabilità del solo regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008, neppure è necessario ai fini della validità della notifica l'invio della raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa del destinatario.
5.2. Si veda in tal senso quanto recentemente affermato dalla S. C. di Cassazione nella sentenza n.38548 del 06/12/2021, le cui argomentazioni vale la pena richiamare: “le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, che si renda necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all'ufficio postale.
Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (D.M. 1 ottobre
2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata.
Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d. "compiuta giacenza", deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, secondo cui: "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore". Peraltro, poiché il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica L. 20 novembre 1982, n.
890, ex art. 14, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza
(o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore” (Cfr., in tal senso, anche Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5, 24 marzo 2021, n. 8187;
Cass., Sez. 6"-5, 13 maggio 2021, n. 12920).
5.3. Ne' tale soluzione sulla c.d. "notifica postale diretta" risulta essere contraddetta dalla recente pronunzia delle Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile 2021, che ha sì affermato la necessità di produrre in giudizio l'avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) per l'ipotesi di irreperibilità "relativa" del destinatario, ma con riguardo alle notifiche degli atti impositivi e degli atti processuali eseguite ex L. 20 novembre 1982, n. 890 (cfr. per una tale lettura, Cass.
n.38548 del 06/12/2021 cit.).
6. Il ha, poi, provato di aver validamente notificato alla ricorrente, nel tempo, degli atti CP_5 di pagamento, diretti a interrompere i termini prescrizionali. Essi sono:
- l'intimazione di pagamento n. 13920129004316727000 (notificata il 27.09.2012) contenente la cartella di pagamento n. 13920110001276559000;
- l'intimazione di pagamento n. 13920139013473667000 (notificata il 9.07.2013) contenente l'avviso di addebito n. 43920112000102708000
- l'intimazione di pagamento n. 1392013901347376800 (notificata il 09.07.2013) contenente l'avviso di addebito n. 43920120000109985000;
4 - l'intimazione di pagamento n. 1392017900483721000 (notificata il 14.06.2017) contenente la cartella di pagamento n. 13920110001276559000 e l'avviso di addebito n. 43920120000855306000;
- l'intimazione di pagamento n. 13920179000793045000 (notificata il 14.06.2017) contente la cartella di pagamento n. 13920140005514270000; l'avviso di addebito n. 43920112000102708000; l'avviso di addebito n. 43920120000109985000; l'avviso di addebito n. 43920130000155054000; l'avviso di addebito n. 43920130000676864000; l'avviso di addebito n. 43920140000137851000;
- l'intimazione di pagamento n. 13920239000073401000 (notificata il 10.03.2023) contenente la cartella di pagamento n. 13920160005607135000 e l'avviso di addebito n. 43920160001163948000.
7. Pertanto, stante la notifica degli atti di pagamento predetti, solo talune cartelle o avvisi di addebito possono considerarsi prescritte.
7.1. Infatti, sono estinte le pretese creditorie riportate da:
- la cartella di pagamento n. 13920110001276559000;
- la cartella di pagamento N13920140005514270000;
- l'avviso di addebito n. 43920112000102708000;
- l'avviso di addebito n. 43920120000109985000;
- l'avviso di addebito n. 43920120000855306000;
- l'avviso di addebito n. 43920130000155054000;
- l'avviso di addebito n. 43920130000676864000;
- l'avviso di addebito n. 43920140000137851000; perché tra la data di notifica di tali atti di pagamento e atti di pagamento successivamente notificati e decorso abbondantemente il termine quinquennale di prescrizione.
7. Gli atti di pagamento residuanti sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, invece, non sono prescritti.
8. Stante la reciproca soccombenza, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie parzialmente il ricorso, per l'effetto, accerta e dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione degli atti di pagamento aventi numero: 13920110001276559000;
13920140005514270000; 43920112000102708000; 43920120000109985000;
43920120000855306000; 43920130000155054000; 43920130000676864000 e
43920140000137851000, sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in via principale;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente fra le parti e le spese processuali.
Vibo Valentia, 19/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 19/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Spilinga, via Della Repubblica, n. 61, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Martino Porcelli che insieme all'avv. Antonietta Simonelli (PEC: e la rappresentano e Email_1 Email_2 difendono giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito ed Ettore Triolo (PEC: E
e t) che Email_3 Email_5 congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, via Benedetto Croce, n. 23, presso lo studio dell'avv. Giovanni Piluso (PEC: che la rappresenta e difende giusta procura in Email_6 atti.
RESISTENTE
E
Controparte_3
, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in
[...] Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_7
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 22/02/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avente n.
13976202400000096000, notificata il 31.01.2024, cui sono sottesi gli atti di pagamento di seguito di seguito indicati:
- cartella di pagamento n. 13920110001276559000, relativa a contributi artigiani per l'anno 2010;
- cartella di pagamento n. 13920140005514270000, relativa a premi per 2014; CP_3
- cartella di pagamento n. 13920160005607135000, relativa a premi , per 2015; CP_3
- avviso di addebito n. 43920112000102708000, relativo a contributi IVS, per 2010 e 2011;
- avviso di addebito n. 43920120000109985000, relativo a contributi IVS, per 2011 e 2012;
- avviso di addebito n. 43920120000855306000, relativo a contributi IVS, per 2011 e 2012;
- avviso di addebito n. 43920130000155054000, relativo a contributi IVS, per 2012 e 2013;
- avviso di addebito n. 43920130000676864000, relativo a contributi IVS, per 2012 e 2013;
- avviso di addebito n. 43920140000137851000, relativo a contributi IVS, per il 2011 e 2012;
- avviso di addebito n. 43920160001163948000, relativo a contributi IVS, per il 2013 e 2016, La ricorrente deduceva l'estinzione delle pretese creditorie, in ragione dell'intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via preliminare: a) pronunciare provvedimento di sospensione dell'esecutorietà dell'impugnato avviso;
b) inibire, in ogni caso, ad
l'adozione di misure esecutive e/o cautelari in relazione allo stesso Controparte_2 avviso, con eventuale condanna ex art. 96 c.p.c. nell'ipotesi contraria, sussistendo in capo alla ricorrente sia il fumus boni iuris, e cioè la verosimiglianza della fondatezza della sua pretesa, evidenziandosi l'insussistenza in capo alla controparte di titoli idonei a suffragare il suo diritto di riscuotere le somme indicate, che il periculum in mora, ovvero, al fine di evitare eventuali azioni esecutive (iscrizione ipotecarie, fermi amministrativi ecc.) con eventuale grave pregiudizio per la ricorrente. Nel Merito: a) accertare e dichiarare l'estinzione parziale per l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria e, per l'effetto, dichiarare illegittima nulla e/o inefficace la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976202400000096000, notificata in data 31.01.2024 e di ogni atto prodromico e successivo;
b) conseguentemente dichiarare non dovuto l'importo di euro 33.626,41 di cui all'atto impugnato. c) con vittoria di spese e spettanze di lite della presente procedura da distrarre in favore dei procuratori costituiti.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio , e , i quali CP_1 CP_4 CP_3 contestavano le pretese di parte ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente, secondo le motivazioni di seguito indicate.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle somme riportate dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in ragione dell'estinzione delle pretese per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n.
335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle
2 di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per
i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Gli Enti resistenti hanno fornito la prova dell'avvenuta notifica degli atti sottesi alla comunicazione impugnata. Infatti:
- la cartella di pagamento n. 13920110001276559000 è stata validamente notificata il 25.02.2011;
- la cartella di pagamento n. 13920140005514270000 è stata validamente notificata il 14.12.2015;
- la cartella di pagamento n. 13920160005607135000 è stata validamente notificata il 10.03.2017;
- l'avviso di addebito n. 43920112000102708000 è stato validamente notificato il 13.10.2011;
- l'avviso di addebito n. 43920120000109985000 è stato validamente notificato il 23.04.2012;
- l'avviso di addebito n. 43920120000855306000 è stato validamente notificato il 07.12.2012;
- l'avviso di addebito n. 43920130000155054000 è stato validamente notificato il 08.04.2013;
- l'avviso di addebito n. 43920130000676864000 è stato validamente notificato il 09.01.2014;
- l'avviso di addebito n. 43920140000137851000 è stato validamente notificato il 03.06.2014;
- l'avviso di addebito n. 43920160001163948000 è stato validamente notificato il 15.02.2017.
5. Non può trovare accoglimento l'eccezione sollevata dal ricorrente, diretta a inficiare la validità della notifica degli atti di pagamento a familiare convivente, poiché è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale modalità di notifica non è disciplinata dalle disposizioni in materia di notifiche a mezzo posta di atti giudiziari di cui alla l. n. 890/1992 quanto piuttosto dal regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008 (cfr., sul tema, Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 6395 del 19/03/2014; n. 4567 del 06/03/2015, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 12351 del
15/06/2016, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Ordinanza n. 25128 del 2013), con la conseguenza che in caso di omesso invio di raccomandata informativa per l'ipotesi di ricevimento del plico da persona diversa dal destinatario, non si debba rispettare altra formalità che quella della sottoscrizione dell'avviso da parte del consegnatario (v., Sentenza n. 11708 del 27/05/2011, ove, in particolare, si legge: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare
3 accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.
2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata"; v. anche da ultimo Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019).
5.1 Nondimeno, recentemente si è andato consolidando anche l'insegnamento secondo il quale, stante l'applicabilità del solo regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008, neppure è necessario ai fini della validità della notifica l'invio della raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa del destinatario.
5.2. Si veda in tal senso quanto recentemente affermato dalla S. C. di Cassazione nella sentenza n.38548 del 06/12/2021, le cui argomentazioni vale la pena richiamare: “le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, che si renda necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all'ufficio postale.
Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (D.M. 1 ottobre
2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata.
Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d. "compiuta giacenza", deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, secondo cui: "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore". Peraltro, poiché il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica L. 20 novembre 1982, n.
890, ex art. 14, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza
(o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore” (Cfr., in tal senso, anche Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5, 24 marzo 2021, n. 8187;
Cass., Sez. 6"-5, 13 maggio 2021, n. 12920).
5.3. Ne' tale soluzione sulla c.d. "notifica postale diretta" risulta essere contraddetta dalla recente pronunzia delle Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile 2021, che ha sì affermato la necessità di produrre in giudizio l'avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) per l'ipotesi di irreperibilità "relativa" del destinatario, ma con riguardo alle notifiche degli atti impositivi e degli atti processuali eseguite ex L. 20 novembre 1982, n. 890 (cfr. per una tale lettura, Cass.
n.38548 del 06/12/2021 cit.).
6. Il ha, poi, provato di aver validamente notificato alla ricorrente, nel tempo, degli atti CP_5 di pagamento, diretti a interrompere i termini prescrizionali. Essi sono:
- l'intimazione di pagamento n. 13920129004316727000 (notificata il 27.09.2012) contenente la cartella di pagamento n. 13920110001276559000;
- l'intimazione di pagamento n. 13920139013473667000 (notificata il 9.07.2013) contenente l'avviso di addebito n. 43920112000102708000
- l'intimazione di pagamento n. 1392013901347376800 (notificata il 09.07.2013) contenente l'avviso di addebito n. 43920120000109985000;
4 - l'intimazione di pagamento n. 1392017900483721000 (notificata il 14.06.2017) contenente la cartella di pagamento n. 13920110001276559000 e l'avviso di addebito n. 43920120000855306000;
- l'intimazione di pagamento n. 13920179000793045000 (notificata il 14.06.2017) contente la cartella di pagamento n. 13920140005514270000; l'avviso di addebito n. 43920112000102708000; l'avviso di addebito n. 43920120000109985000; l'avviso di addebito n. 43920130000155054000; l'avviso di addebito n. 43920130000676864000; l'avviso di addebito n. 43920140000137851000;
- l'intimazione di pagamento n. 13920239000073401000 (notificata il 10.03.2023) contenente la cartella di pagamento n. 13920160005607135000 e l'avviso di addebito n. 43920160001163948000.
7. Pertanto, stante la notifica degli atti di pagamento predetti, solo talune cartelle o avvisi di addebito possono considerarsi prescritte.
7.1. Infatti, sono estinte le pretese creditorie riportate da:
- la cartella di pagamento n. 13920110001276559000;
- la cartella di pagamento N13920140005514270000;
- l'avviso di addebito n. 43920112000102708000;
- l'avviso di addebito n. 43920120000109985000;
- l'avviso di addebito n. 43920120000855306000;
- l'avviso di addebito n. 43920130000155054000;
- l'avviso di addebito n. 43920130000676864000;
- l'avviso di addebito n. 43920140000137851000; perché tra la data di notifica di tali atti di pagamento e atti di pagamento successivamente notificati e decorso abbondantemente il termine quinquennale di prescrizione.
7. Gli atti di pagamento residuanti sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, invece, non sono prescritti.
8. Stante la reciproca soccombenza, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie parzialmente il ricorso, per l'effetto, accerta e dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione degli atti di pagamento aventi numero: 13920110001276559000;
13920140005514270000; 43920112000102708000; 43920120000109985000;
43920120000855306000; 43920130000155054000; 43920130000676864000 e
43920140000137851000, sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata in via principale;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente fra le parti e le spese processuali.
Vibo Valentia, 19/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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