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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/10/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3437/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 02.10.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3437/2019 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. GILDA AVENA, elettivamente domiciliato come in atti ricorrente - opponente E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
EN Lo TO, elettivamente domiciliato come in atti resistente - opposto OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato tempestivamente in data 14.10.2019, parte opponente ha agito in giudizio per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 155/2019, emesso dal Tribunale di Castrovillari, in funzione di Giudice del Lavoro, il 12.08.2019 e notificato il 05.09.2019, per il pagamento della somma di euro 9.016,74 in favore di parte opposta
, a titolo di ratei indennità AS dal 01.09.2018. Controparte_1
A sostegno delle proprie ragioni, ha dedotto l'illegittimità del decreto in quanto emesso sulla base di un titolo non idoneo, nonché l'inammissibilità e l'improponibilità del ricorso per omessa presentazione di domanda e di impugnativa in sede amministrativa. Nel merito ha contestato l'avversa pretesa in relazione alla non debenza delle somme riconosciute in fase monitoria, per avere instaurato l'opposto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con una pubblica amministrazione. Ha, quindi, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Costituitasi la parte resistente, ha domandato il rigetto dell'opposizione perché destituita di fondamento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
1 La causa, istruita mediante acquisizione documentale e già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 02.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza. In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione sollevata dall'opponente di omessa presentazione di domanda e gravame amministrativo, dal momento che con riferimento al primo profilo, vi è prova documentale dell'avvenuta presentazione della domanda;
sotto il secondo profilo, la doglianza non coglie nel segno dal momento che il lavoratore non ha mai ricevuto un provvedimento di rigetto da parte dell' che solo in questa sede agisce per il diniego Pt_1 dell'indennità oggetto del titolo esecutivo. Nel merito, la promossa opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esplicitate. Al riguardo va qui ricordato che, l'opposizione a decreto ingiuntivo - che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione - dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori cosicché a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena ed il Giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Ne consegue che il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria (cfr. Corte di cassazione n.21101 del 2015; Corte di cassazione n.17371 del 2003). Appare opportuno, prima di passare al vaglio del merito della vicenda in esame, delineare la cornice normativa dell'indennità AS. L'art. 3 D.L. vo n. 22/2015, operante per il caso in esame ratione temporis, disponeva: << La AS è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. d) La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.>>.
2 La disciplina appena richiamata, dunque, presuppone la contemporanea sussistenza del requisito soggettivo consistente nello stato di disoccupazione involontaria e di quello oggettivo, ovvero: a) il requisito assicurativo e contributivo consistente nell'iscrizione all'assicurazione con almeno n. 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione;
b) il requisito lavorativo di almeno n. 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti l'inizio dello stato di disoccupazione. Ciò di cui si controverte in questo giudizio è l'assenza del requisito di disoccupazione del lavoratore, atteso che l' deduce che il ricorrente al momento della domanda aveva in corso Pt_1 un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con una pubblica amministrazione. L'evento protetto dall'indennità di disoccupazione risiede “nella disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro ossia quella inattività conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro non riconducibile alla volontà del lavoratore;
la sua funzione è quella di fornire in tale situazione ai lavoratori ed alle loro famiglie un sostegno del reddito in attuazione della previsione dell'art.38, co.2 Cost.” (cfr. Cass. sez. Lav. n. 2829/2019). Dunque, ciò che fonda e giustifica l'erogazione della AS è lo stato di bisogno determinata dalla perdita della retribuzione per effetto della cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, il sussidio è erogato al lavoratore che versa in stato di “disoccupazione involontaria” in presenza dei presupposti assicurativi e contributivi previsti dalla legge (d.lgs. 22/2015) in ragione di una situazione di fatto (ossia, mancanza di lavoro e retribuzione), cui si connette, per presunzione di legge, un'immediata situazione di bisogno che la prestazione vale a tutelare. Ebbene, nella fattispecie il resistente non si trovava in stato di disoccupazione alla data di presentazione della domanda AS (il 25.05.2018), ma lo stesso risultava ancora in servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come emerge anche dall'esame della documentazione prodotta dallo stesso inerente all'iter processuale-amministrativo che si è concluso con la sentenza n. 1186/2017 del Tar Calabria nell'ambito del proc. n. 841/2012. Invero, risulta in atti che il Tar con ordinanza del 24.08.2012, emessa nel suindicato procedimento, ha sospeso in via cautelare il decreto emesso dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. n. 3497 del 14.06.2012 con cui era stata annullata la nomina del resistente a vigile del fuoco, ma il non ha documentato la data di effettiva cessazione del rapporto di CP_1 lavoro alle dipendenze del a seguito della citata sentenza n. 1186/2017. Controparte_2
Né può ritenersi l'insussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il solo fatto che la nomina a vigile del fuoco, in base al decreto n. 3497, fosse stata disposta nell'attesa della decisione del giudice amministrativo né corrisponde al vero che il Tar abbia escluso la natura di contratto a tempo indeterminato del . Inoltre, del tutto irrilevanti al riguardo si palesano CP_1 le prove orali articolate dall'opposto in quanto tese a dimostrare che ad altro dipendente del Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco sarebbe stata riconosciuta la AS dopo l'interruzione del rapporto di lavoro così come irrilevante nel presente giudizio è la sentenza prodotta da resistente in allegato alle note scritte del 29.09.2025 in quanto afferente ad altro soggetto, per il quale, inoltre, a seguito della citata sentenza n. 1186/2017 risultava provata - giusto successivo decreto del 18.04.2018 del Ministero dell'Interno Dipartimento dei VVFF - la cessazione del rapporto di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione. Del resto, che al momento della presentazione della domanda AS l'opposto non fosse in stato di disoccupazione emerge anche dall'Estratto Conto Gestione Dipendenti Pubblici, prodotto dall dal quale Pt_1
3 emerge per l'anno 2018 il perdurare del rapporto di lavoro subordinato con il
[...]
. CP_2
In conclusione, alla luce delle predette motivazioni, l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la spiegata OPPOSIZIONE e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
2. CONDANNA la parte RESISTENTE OPPOSTA al pagamento, in favore della parte RICORRENTE OPPONENTE, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.865,00, per compensi, oltre IVA e CPA, se dovute come per legge, e spese forfetarie pari al 15%;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 17.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Maria Assunta Pacelli
.
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 02.10.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3437/2019 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. GILDA AVENA, elettivamente domiciliato come in atti ricorrente - opponente E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
EN Lo TO, elettivamente domiciliato come in atti resistente - opposto OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato tempestivamente in data 14.10.2019, parte opponente ha agito in giudizio per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 155/2019, emesso dal Tribunale di Castrovillari, in funzione di Giudice del Lavoro, il 12.08.2019 e notificato il 05.09.2019, per il pagamento della somma di euro 9.016,74 in favore di parte opposta
, a titolo di ratei indennità AS dal 01.09.2018. Controparte_1
A sostegno delle proprie ragioni, ha dedotto l'illegittimità del decreto in quanto emesso sulla base di un titolo non idoneo, nonché l'inammissibilità e l'improponibilità del ricorso per omessa presentazione di domanda e di impugnativa in sede amministrativa. Nel merito ha contestato l'avversa pretesa in relazione alla non debenza delle somme riconosciute in fase monitoria, per avere instaurato l'opposto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con una pubblica amministrazione. Ha, quindi, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Costituitasi la parte resistente, ha domandato il rigetto dell'opposizione perché destituita di fondamento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
1 La causa, istruita mediante acquisizione documentale e già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 02.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza. In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione sollevata dall'opponente di omessa presentazione di domanda e gravame amministrativo, dal momento che con riferimento al primo profilo, vi è prova documentale dell'avvenuta presentazione della domanda;
sotto il secondo profilo, la doglianza non coglie nel segno dal momento che il lavoratore non ha mai ricevuto un provvedimento di rigetto da parte dell' che solo in questa sede agisce per il diniego Pt_1 dell'indennità oggetto del titolo esecutivo. Nel merito, la promossa opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esplicitate. Al riguardo va qui ricordato che, l'opposizione a decreto ingiuntivo - che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione - dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori cosicché a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena ed il Giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Ne consegue che il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria (cfr. Corte di cassazione n.21101 del 2015; Corte di cassazione n.17371 del 2003). Appare opportuno, prima di passare al vaglio del merito della vicenda in esame, delineare la cornice normativa dell'indennità AS. L'art. 3 D.L. vo n. 22/2015, operante per il caso in esame ratione temporis, disponeva: << La AS è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. d) La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.>>.
2 La disciplina appena richiamata, dunque, presuppone la contemporanea sussistenza del requisito soggettivo consistente nello stato di disoccupazione involontaria e di quello oggettivo, ovvero: a) il requisito assicurativo e contributivo consistente nell'iscrizione all'assicurazione con almeno n. 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione;
b) il requisito lavorativo di almeno n. 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti l'inizio dello stato di disoccupazione. Ciò di cui si controverte in questo giudizio è l'assenza del requisito di disoccupazione del lavoratore, atteso che l' deduce che il ricorrente al momento della domanda aveva in corso Pt_1 un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con una pubblica amministrazione. L'evento protetto dall'indennità di disoccupazione risiede “nella disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro ossia quella inattività conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro non riconducibile alla volontà del lavoratore;
la sua funzione è quella di fornire in tale situazione ai lavoratori ed alle loro famiglie un sostegno del reddito in attuazione della previsione dell'art.38, co.2 Cost.” (cfr. Cass. sez. Lav. n. 2829/2019). Dunque, ciò che fonda e giustifica l'erogazione della AS è lo stato di bisogno determinata dalla perdita della retribuzione per effetto della cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, il sussidio è erogato al lavoratore che versa in stato di “disoccupazione involontaria” in presenza dei presupposti assicurativi e contributivi previsti dalla legge (d.lgs. 22/2015) in ragione di una situazione di fatto (ossia, mancanza di lavoro e retribuzione), cui si connette, per presunzione di legge, un'immediata situazione di bisogno che la prestazione vale a tutelare. Ebbene, nella fattispecie il resistente non si trovava in stato di disoccupazione alla data di presentazione della domanda AS (il 25.05.2018), ma lo stesso risultava ancora in servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come emerge anche dall'esame della documentazione prodotta dallo stesso inerente all'iter processuale-amministrativo che si è concluso con la sentenza n. 1186/2017 del Tar Calabria nell'ambito del proc. n. 841/2012. Invero, risulta in atti che il Tar con ordinanza del 24.08.2012, emessa nel suindicato procedimento, ha sospeso in via cautelare il decreto emesso dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. n. 3497 del 14.06.2012 con cui era stata annullata la nomina del resistente a vigile del fuoco, ma il non ha documentato la data di effettiva cessazione del rapporto di CP_1 lavoro alle dipendenze del a seguito della citata sentenza n. 1186/2017. Controparte_2
Né può ritenersi l'insussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il solo fatto che la nomina a vigile del fuoco, in base al decreto n. 3497, fosse stata disposta nell'attesa della decisione del giudice amministrativo né corrisponde al vero che il Tar abbia escluso la natura di contratto a tempo indeterminato del . Inoltre, del tutto irrilevanti al riguardo si palesano CP_1 le prove orali articolate dall'opposto in quanto tese a dimostrare che ad altro dipendente del Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco sarebbe stata riconosciuta la AS dopo l'interruzione del rapporto di lavoro così come irrilevante nel presente giudizio è la sentenza prodotta da resistente in allegato alle note scritte del 29.09.2025 in quanto afferente ad altro soggetto, per il quale, inoltre, a seguito della citata sentenza n. 1186/2017 risultava provata - giusto successivo decreto del 18.04.2018 del Ministero dell'Interno Dipartimento dei VVFF - la cessazione del rapporto di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione. Del resto, che al momento della presentazione della domanda AS l'opposto non fosse in stato di disoccupazione emerge anche dall'Estratto Conto Gestione Dipendenti Pubblici, prodotto dall dal quale Pt_1
3 emerge per l'anno 2018 il perdurare del rapporto di lavoro subordinato con il
[...]
. CP_2
In conclusione, alla luce delle predette motivazioni, l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la spiegata OPPOSIZIONE e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
2. CONDANNA la parte RESISTENTE OPPOSTA al pagamento, in favore della parte RICORRENTE OPPONENTE, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.865,00, per compensi, oltre IVA e CPA, se dovute come per legge, e spese forfetarie pari al 15%;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 17.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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