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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 11344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11344 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5291 R.G. dell'anno 2018, avente ad oggetto: responsabilità professionale,
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Malatesta e Parte_1
FR OL, domiciliatari in Napoli, alla via Gioacchino Rossini 37;
-Attore-
E avvocato, quale difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Bacoli, alla via G. De Rosa 107;
-Convenuto-
NONCHE' cessionaria del rischio assunto da Controparte_2 [...]
Controparte_3
N. A117C237412, in persona del procuratore speciale del rappresentante
[...]
generale per l'Italia rappresentata e difesa dall'avv. Frank Jorg Geffers e Controparte_4 dall'Avv. Lorenzo Ranieri, elettivamente domiciliati in Roma, alla via Ombrone n. 14;
-Terza chiamata-
Conclusioni: per l'attore: “accoglimento della domanda giudiziale, con vittoria di spese e competenze professionali, con attribuzione”; per il convenuto: “rigetto della domanda, improcedibile per l'omesso esperimento della negoziazione assistita, e perchè infondata in fatto ed in diritto e non provata. Vinte le spese”; per la terza chiamata: come da “comparsa di costituzione e risposta e … memorie ex art. 183
VI co. Cpc”; “si richiamano le istanze istruttorie – dirette e contrarie – già formulate in atti”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 2
1). ha convenuto in giudizio l'avvocato , esponendo in Parte_1 Controparte_1
particolare che:
-. nel 2006 aveva conferito mandato all'avv. per agire contro il Comune di Quarto CP_1
responsabile di un sinistro da lui subito, in seguito al quale aveva riportato lesioni personali;
il sinistro, in particolare, si era verificato in data 2.8.2006 alle ore 22,00 circa, mentre percorreva a piedi via Pessina in Quarto (NA) quando l' era caduto al suolo a causa Parte_1 di una buca non visibile essendo colma d'acqua;
-. L'avv. aveva inviato al Comune la richiesta danni in via stragiudiziale e gli aveva CP_1
notificato un atto di citazione in data 20/23.11.2017, senza tuttavia procedere alla successiva iscrizione della causa a ruolo e senza neppure riassumere la causa;
-. Il convenuto per anni aveva rassicurato il cliente sullo stato del giudizio, in realtà mai instaurato;
-. Solo tra ottobre e novembre 2017, dopo ripetuti solleciti, il gli aveva restituito la CP_1 documentazione riferendo testualmente “di non aver potuto fare più nulla”;
-. Il mancato avvio del giudizio aveva comportato la prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
-. Di aver diritto, pertanto, al risarcimento del danno subito a causa della responsabilità professionale dell'avvocato, pari al danno biologico del sinistro rimasto senza tutela.
Ha chiesto, pertanto, vinte le distraende spese di lite, di:
-. Accertare la responsabilità professionale dell'avv. ; CP_1
-. Condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti, per la somma di € 17.028,15, oltre interessi e rivalutazione.
L'avv. , costituitosi, ha chiesto, in via preliminare, di autorizzare la chiamata Controparte_1 in garanzia dei affinchè lo manlevino da eventuali somme dovute all'attore. Ha CP_2
eccepito, in particolare:
-. Preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita;
-. Di aver notificato (a sue spese) due atti di citazione (2008 e 2009) ma di non aver potuto iscrivere a ruolo la causa perché il cliente, nonostante richiesta, non gli fornì contributo unificato (per € 170,00) e marca da bollo (per € 8,00), e di averlo invitato, dopo di ciò, a ritirare la documentazione;
-. Che pertanto la maturata prescrizione doveva essere imputata direttamente all'attore; 3
-. Di aver più volte manifestato dubbi sulle possibilità di successo dell'azione intrapresa dall' , anche alla luce dei rilievi fotografici prodotti in via stragiudiziale al Comune Parte_1
di Quarto, che ne aveva fatto richiesta;
-. Che l'Imperatore non ha provato che, senza l'omissione lamentata, la causa avrebbe avuto alte probabilità di successo.
Ha chiesto, pertanto, vinte le spese di lite, il rigetto della domanda dell' , ritenuta Parte_1
infondata in fatto e in diritto.
Autorizzata la chiamata in causa, gli indicati in epigrafe, costituitisi, Controparte_3
hanno eccepito l'inoperatività della polizza e quindi l'infondatezza della domanda di manleva.
Hanno eccepito, in particolare:
-. L'inoperatività della polizza per reticenze dell'assicurato al momento della stipula (9 ottobre 2017), poiché lo stesso era già a conoscenza di circostanze idonee a generare le odierne doglianze dell'attore (mancata iscrizione a ruolo, numerosi solleciti del cliente, restituzione della documentazione, con conseguente rischio concreto di responsabilità professionale) e ha negato tali circostanze nel questionario assicurativo;
-. L'eventuale operatività della polizza solo a secondo rischio, se dovessero esistere altre polizze che coprono lo stesso rischio;
-. In ulteriore subordine, qualora la garanzia fosse comunque ritenuta operativa, che l'obbligazione degli Assicuratori sarebbe limitata al massimale di € 350.000, con franchigia dell'1%.
Hanno chiesto, pertanto, vinte le spese di lite, di rigettare la domanda proposta dall'attore nei confronti dell'avv. e la domanda di manleva avanzata nei loro confronti dall'avv. CP_1
; in subordine, di applicare le limitazioni contrattuali. CP_1
Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., prodotta documentazione, ammessa ed espletata la prova testimoniale, assunto l'interrogatorio formale dell'attore e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. con riserva all'esito della decisione.
2). Va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita.
La domanda risarcitoria proposta dall'attore, invero, ha ad oggetto il pagamento di una somma determinata, ovvero, in alternativa, “quella maggiore o minore somma che l'adito
Tribunale riterrà di determinare per le causali di cui in premessa”. Tale formula si risolve nella mancata indicazione della somma stessa (cfr. ex plurimis Cass. ord. n. 3142/2023, Cass.
n. 11213/2022, Cass. ord. n. 10984/2021, Cass. n. 19455/2018) e, quindi, nell'indicazione di 4
una somma indeterminata, con conseguente non applicabilità della disciplina in materia di negoziazione assistita, prevista a pena di improcedibilità della domanda di pagamento di somme di valore inferiore a € 50.000,00.
3). Giova ricordare che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'avvocato non è sufficiente accertare l'inadempimento professionale, ma è altresì necessario verificare la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa e il danno lamentato dal cliente. In particolare, occorre accertare che, se il professionista avesse tenuto la condotta diligente dovuta, l'esito della lite sarebbe stato, con ragionevole probabilità, diverso e favorevole per l'assistito (cfr. ex plurimis
Cass. civ., sez. III, 14 settembre 2000, n. 12158; Cass. civ., sez. III, 6 maggio 1996, n. 4196;
Cass. civ., sez. III, 28 aprile 1994, n. 4044).
Ed invero, anche qualora risulti provato l'inadempimento del professionista per negligenza, il danno non può ritenersi automaticamente sussistente: è necessario dimostrare, secondo criteri probabilistici, che senza quell'omissione o errore il risultato utile sarebbe stato conseguito
(Cass. civ. sez. III, 14 maggio 2013, n. 11548). È richiesta, pertanto, una valutazione prognostica positiva circa la fondatezza e il probabile accoglimento della domanda che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata (Cass. civ., sez. III, 13 febbraio
2014, n. 3355).
Tale accertamento, avendo ad oggetto un evento irripetibile, non esige un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la verifica di una ragionevole probabilità di successo dell'azione giudiziaria che si assume pregiudicata dalla condotta del professionista (Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2004, n. 10966; Cass. civ., sez. II, 19 novembre 2004, n. 21894).
Ne deriva che, per affermare la responsabilità professionale dell'avvocato, non è sufficiente individuare un errore tecnico o una condotta negligente del professionista, ma è necessario che l'attore alleghi e dimostri, in modo preciso e circostanziato, l'esistenza di un danno, da individuarsi nella perdita di una determinata utilità (ossia il bene giuridico oggetto della pretesa fatta valere nel giudizio in cui si assume che il professionista abbia colposamente errato), e provi la concreta misura di tale perdita (ad esempio, il valore della prestazione oggetto del giudizio “fonte” della lamentata responsabilità professionale, l'ammontare del credito in esso azionato, etc.). Occorre, infine, che l'attore dimostri che il danno costituisce conseguenza immediata e diretta della condotta colposa del professionista, secondo il criterio di causalità giuridica di cui all'art. 1223 c.c.
Una volta assolto tale onere di allegazione e prova da parte dell'attore, spetta al giudice di merito compiere il giudizio prognostico sulla verosimile fondatezza della domanda che 5
avrebbe dovuto essere coltivata, valutazione che la Corte di Cassazione ha ripetutamente qualificato come tipico apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (cfr. Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2014, n. 3355).
4). Tanto premesso in punto di principi rilevanti nel caso di specie, le questioni centrali da risolvere attengono alla verifica: 1) dell'esistenza di un inadempimento dell'avv. per CP_1
non aver iscritto la causa a ruolo;
2) se, qualora l'avv. avesse tempestivamente iscritto CP_1
la causa a ruolo, nel termine di cui all'art. 165 c.p.c., o comunque riassunto la causa impedendo la prescrizione del diritto vantato da quest'ultimo avrebbe Parte_1
avuto una ragionevole probabilità di vedere accolta la domanda risarcitoria proposta davanti al Tribunale.
Quanto al primo profilo, giova rilevare che il mancato pagamento del contributo unificato e della marca da bollo da parte del cliente non esonerava l'avv. dal dovere di tutelare la CP_1
posizione del proprio assistito. Anche dall'istruttoria orale svolta, invero, non emerge che l'avv. , oltre a chiedere al proprio assistito il pagamento del contributo unificato e della CP_1
marca da bollo, abbia informato il cliente delle attività da compiere e lo abbia avvertito formalmente delle conseguenze del mancato pagamento;
né risulta che l'avv. abbia CP_1
rinunciato al mandato in tempo utile, se riteneva di non poter svolgere l'attività necessaria al fine di non lasciare prescrivere i diritti del cliente senza adeguata tutela. Non risulta, in particolare, al di là di telefonate e richieste informali del pagamento del c.u. e della marca da bollo riferite dalla testimone escussa che l'avv. abbia sollecitato in modo chiaro il CP_1
pagamento, rappresentando le conseguenze pregiudizievoli del mancato pagamento e della mancata iscrizione al ruolo, né che lo stesso abbia rinunciato al mandato con anticipo sufficiente a consentire al cliente di rivolgersi a un altro legale prima che si prescrivesse il diritto, né che abbia informato il cliente del rischio prescrizione.
È del tutto irrilevante, inoltre, che l'avv. abbia tentato di dissuadere l' CP_1 Parte_1 dall'intraprendere l'azione giudiziaria: una volta accettato l'incarico, egli era comunque tenuto a tutelare pienamente gli interessi del proprio assistito, conformemente ai doveri professionali che regolano l'attività forense.
Quanto al secondo profilo, non può, invece, darsi risposta positiva al quesito.
Invero, alla luce delle risultanze istruttorie, complessivamente valutate, non può ritenersi che, se l'avv. avesse iscritto la causa a ruolo, l' avrebbe avuto una ragionevole CP_1 Parte_1
probabilità di accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti del Comune di Quarto, custode della strada ove l' ha dedotto di essere caduto. Parte_1 6
Giova premettere che, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, da ultimo ribadita dalle Sezioni Unite con l'ordinanza n. 20943 del 30.6.2022, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e si fonda sul mero rapporto di custodia tra il soggetto e la cosa, indipendentemente da qualsiasi valutazione sulla diligenza del custode. Ne deriva una precisa ripartizione dell'onere probatorio: 1) l'attore deve provare le concrete modalità del fatto, il nesso causale tra la cosa e il danno e l'esistenza del rapporto di custodia;
2) il custode deve dare la prova liberatoria dell'esistenza di un caso fortuito, rappresentato da un fattore esterno imprevedibile e inevitabile, anche derivante dal comportamento del danneggiato o di terzi.
La condotta del danneggiato può integrare caso fortuito quando abbia efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento, valutata anche alla luce del dovere generale di ragionevole cautela (art. 1227 c.c.) riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost. “Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (cfr. Cass. sez. III, 28 giugno 2019 n. 17443; cfr. altresì Cass. Sez. U.,
Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022, Cass. Sez. 3, sent. n. 11152/2023, Cass. Sez. 3 sent. n.
2376/2024).
Con specifico riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c. degli enti locali, la giurisprudenza riconosce in capo ad essi un vero e proprio obbligo di custodia delle strade, che si aggiunge a quello di manutenzione (cfr. Cass. civ., ord. n. 15509 del 16.05.2022).
Tuttavia, affinché la domanda risarcitoria possa essere accolta, il danneggiato deve provare che il danno sia conseguenza “normale” della specifica condizione di pericolosità del bene
(Cass. Civ. ord. 5910 del 11.03.2011; Cass. Civ. sent. n. 7125 del 21.03.2023). In mancanza di prova del nesso causale, la domanda va rigettata, essendo a carico del danneggiato l'onere della prova dell'esistenza del nesso causale fra lo stato del bene in custodia ed il danno (Cass. civ. ord. n. 11526 del 11.05.2017). Inoltre, la domanda va rigettata anche quando lo stato di dissesto della strada è accertato ma non vi sia prova certa del nesso causale tra lo stato di dissesto e l'incidente, che potrebbe essere stato cagionato anche da cause diverse rispetto a quelle prospettate dal danneggiato (cfr. Cass. civ., ord. n. 20986 del 18.07.2023). 7
Per quanto concerne le strade aperte al pubblico transito, il nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso sussiste solo quando la cosa abbia una “capacità eziologica” qualificata “nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna, o neutra, o elemento passivo” rispetto ad altri fattori causali (cfr. Cass. civ., ord. n. 14930 del
29.05.2023). Infine, quando la buca o il dislivello stradale è ben visibile e facilmente evitabile, soprattutto da chi conosce il luogo, la condotta imprudente del pedone integra caso fortuito e interrompe il nesso causale tra la cosa custodita (la strada dissestata) e l'evento di danno (la caduta), escludendo ogni responsabilità dell'ente. Non esiste, infatti, alcun automatismo tra la semplice presenza di una buca sulla strada e l'affermazione della responsabilità dell'ente proprietario della strada;
l'insidia ricorre solo se il pericolo non è visibile, prevedibile o evitabile.
Nel caso di specie, l'istruttoria orale svolta nel presente giudizio non consente di ritenere raggiunta una prova piena e convincente circa le concrete modalità del sinistro e, in particolare, circa il fatto che la caduta dell' sia effettivamente avvenuta sulla strada Parte_1 comunale nelle forme descritte nell'atto di citazione non iscritto a ruolo.
Dall'escussione dei testimoni, infatti, non è emerso alcun riscontro diretto delle circostanze allegate: tutti i testi addotto dall'attore hanno riferito esclusivamente quanto appreso dalla stessa parte attrice, senza aver assistito personalmente all'evento. Le loro dichiarazioni, prive di percezione diretta dei fatti, si risolvono pertanto in mera testimonianza de relato e, come tali, non sono idonee a comprovare il fatto storico della caduta né a fornire elementi oggettivamente verificabili circa la dinamica e il luogo dell'accaduto.
Tale insufficienza probatoria è particolarmente rilevante alla luce dei rigorosi principi in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., sopra evidenziati, che richiedono, in capo al danneggiato, la dimostrazione del fatto storico, presupposto fondamentale dell'azione risarcitoria.
Pur volendo ritenere provato il fatto storico della caduta sulla strada pubblica, l' Parte_1
non ha comunque dato prova, in questa sede, del nesso causale tra lo stato di dissesto della strada e l'evento lesivo.
Invero, secondo quanto allegato dall'attore, la buca sarebbe stata non visibile poiché coperta da acqua e, inoltre, l'incidente si sarebbe verificato in orario notturno (intorno alle ore 22:00), circostanze che, astrattamente considerate, potrebbero effettivamente contribuire a rendere meno percepibile il pericolo per l'utente della strada. Tuttavia, tali deduzioni non trovano riscontro nel materiale probatorio offerto dall'attore.
Dalle fotografie prodotte dallo stesso attore, infatti, emerge chiaramente che la via interessata risulta dotata di illuminazione pubblica. Tale elemento, oggettivo e documentato, esclude che 8
possa configurarsi una situazione di oscurità idonea a rendere la buca totalmente non visibile.
Ne deriva che non risulta provata l'esistenza di una condizione di occultamento del pericolo tale da integrare uno degli elementi costitutivi della responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Inoltre, dall'esame delle fotografie risulta che l'intero manto stradale versava in un grave stato di dissesto, con la presenza di numerose irregolarità e avvallamenti. Una situazione siffatta, lungi dal costituire un pericolo occulto, era perfettamente percepibile da chiunque percorresse il tratto viario in questione e imponeva, pertanto, al pedone l'adozione di un grado particolarmente elevato di attenzione. Tale dovere di cautela era ancor stringente nel caso di specie, poiché l'attore frequentava abitualmente via Pessina nel Comune di Quarto e ne conosceva, quindi, perfettamente le condizioni. Lo stesso è emerso dalla prova testimoniale assunta nell'udienza del 2 ottobre 2023, ove il testimone ha dichiarato che Testimone_1
l'avv. aveva sconsigliato l dall'intraprendere la causa dicendogli che CP_1 Parte_1
l “conosceva bene le condizioni della strada perché lì abitava la fidanzata”. Parte_1
Sul punto, come sopra rilevato, la giurisprudenza di legittimità è chiara nel ritenere che, quando l'utente della strada sia a conoscenza del dissesto del manto stradale, perché lo percorre abitualmente, la mancata visibilità contingente delle buche ivi presenti non assume rilievo, in quanto il danneggiato, consapevole della pericolosità complessiva della via, avrebbe potuto e dovuto adottare le cautele normalmente esigibili, evitando così le buche medesime (in tal senso, cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 17443/2019).
Deve ritenersi, pertanto, che il comportamento dell' , pur a fronte di un dissesto Parte_1
noto e percepibile, abbia assunto un ruolo causale determinante nella produzione dell'evento, interrompendo così il nesso eziologico richiesto dall'art. 2051 c.c. ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente proprietario della strada.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, l' non ha assolto l'onere di dimostrare Parte_1
che l'errore dell'avvocato convenuto abbia cagionato la perdita di una concreta e seria probabilità di successo dell'azione risarcitoria.
Pertanto, in applicazione del c.d. criterio della “ragione più liquida” (atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette, cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre
2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356), la domanda di risarcimento 9
danni da responsabilità professionale proposta dall' nei confronti di Parte_1 CP_1
va rigettata, con conseguente assorbimento della domanda di garanzia proposta dal
[...]
nei confronti della compagnia assicuratrice. CP_1
5). In applicazione del principio di causalità ex art. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore nei confronti del convenuto e Parte_1 Controparte_1
della terza chiamata e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando:
-. Rigetta le domande proposte da Parte_1
-. Dichiara l'assorbimento della domanda di garanzia proposta da nei Controparte_1
confronti della terza chiamata indicata in epigrafe;
-. Condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto Parte_1 CP_1
e della terza chiamata indicata in epigrafe delle spese processuali, liquidate in euro
[...]
4.000,00 ciascuno per competenze, oltre I.V.A., CPA e spese generali come per legge, e in euro 237,00 per spese vive a favore del convenuto . Controparte_1
Napoli, 3.12.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5291 R.G. dell'anno 2018, avente ad oggetto: responsabilità professionale,
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Malatesta e Parte_1
FR OL, domiciliatari in Napoli, alla via Gioacchino Rossini 37;
-Attore-
E avvocato, quale difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Bacoli, alla via G. De Rosa 107;
-Convenuto-
NONCHE' cessionaria del rischio assunto da Controparte_2 [...]
Controparte_3
N. A117C237412, in persona del procuratore speciale del rappresentante
[...]
generale per l'Italia rappresentata e difesa dall'avv. Frank Jorg Geffers e Controparte_4 dall'Avv. Lorenzo Ranieri, elettivamente domiciliati in Roma, alla via Ombrone n. 14;
-Terza chiamata-
Conclusioni: per l'attore: “accoglimento della domanda giudiziale, con vittoria di spese e competenze professionali, con attribuzione”; per il convenuto: “rigetto della domanda, improcedibile per l'omesso esperimento della negoziazione assistita, e perchè infondata in fatto ed in diritto e non provata. Vinte le spese”; per la terza chiamata: come da “comparsa di costituzione e risposta e … memorie ex art. 183
VI co. Cpc”; “si richiamano le istanze istruttorie – dirette e contrarie – già formulate in atti”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 2
1). ha convenuto in giudizio l'avvocato , esponendo in Parte_1 Controparte_1
particolare che:
-. nel 2006 aveva conferito mandato all'avv. per agire contro il Comune di Quarto CP_1
responsabile di un sinistro da lui subito, in seguito al quale aveva riportato lesioni personali;
il sinistro, in particolare, si era verificato in data 2.8.2006 alle ore 22,00 circa, mentre percorreva a piedi via Pessina in Quarto (NA) quando l' era caduto al suolo a causa Parte_1 di una buca non visibile essendo colma d'acqua;
-. L'avv. aveva inviato al Comune la richiesta danni in via stragiudiziale e gli aveva CP_1
notificato un atto di citazione in data 20/23.11.2017, senza tuttavia procedere alla successiva iscrizione della causa a ruolo e senza neppure riassumere la causa;
-. Il convenuto per anni aveva rassicurato il cliente sullo stato del giudizio, in realtà mai instaurato;
-. Solo tra ottobre e novembre 2017, dopo ripetuti solleciti, il gli aveva restituito la CP_1 documentazione riferendo testualmente “di non aver potuto fare più nulla”;
-. Il mancato avvio del giudizio aveva comportato la prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
-. Di aver diritto, pertanto, al risarcimento del danno subito a causa della responsabilità professionale dell'avvocato, pari al danno biologico del sinistro rimasto senza tutela.
Ha chiesto, pertanto, vinte le distraende spese di lite, di:
-. Accertare la responsabilità professionale dell'avv. ; CP_1
-. Condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti, per la somma di € 17.028,15, oltre interessi e rivalutazione.
L'avv. , costituitosi, ha chiesto, in via preliminare, di autorizzare la chiamata Controparte_1 in garanzia dei affinchè lo manlevino da eventuali somme dovute all'attore. Ha CP_2
eccepito, in particolare:
-. Preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita;
-. Di aver notificato (a sue spese) due atti di citazione (2008 e 2009) ma di non aver potuto iscrivere a ruolo la causa perché il cliente, nonostante richiesta, non gli fornì contributo unificato (per € 170,00) e marca da bollo (per € 8,00), e di averlo invitato, dopo di ciò, a ritirare la documentazione;
-. Che pertanto la maturata prescrizione doveva essere imputata direttamente all'attore; 3
-. Di aver più volte manifestato dubbi sulle possibilità di successo dell'azione intrapresa dall' , anche alla luce dei rilievi fotografici prodotti in via stragiudiziale al Comune Parte_1
di Quarto, che ne aveva fatto richiesta;
-. Che l'Imperatore non ha provato che, senza l'omissione lamentata, la causa avrebbe avuto alte probabilità di successo.
Ha chiesto, pertanto, vinte le spese di lite, il rigetto della domanda dell' , ritenuta Parte_1
infondata in fatto e in diritto.
Autorizzata la chiamata in causa, gli indicati in epigrafe, costituitisi, Controparte_3
hanno eccepito l'inoperatività della polizza e quindi l'infondatezza della domanda di manleva.
Hanno eccepito, in particolare:
-. L'inoperatività della polizza per reticenze dell'assicurato al momento della stipula (9 ottobre 2017), poiché lo stesso era già a conoscenza di circostanze idonee a generare le odierne doglianze dell'attore (mancata iscrizione a ruolo, numerosi solleciti del cliente, restituzione della documentazione, con conseguente rischio concreto di responsabilità professionale) e ha negato tali circostanze nel questionario assicurativo;
-. L'eventuale operatività della polizza solo a secondo rischio, se dovessero esistere altre polizze che coprono lo stesso rischio;
-. In ulteriore subordine, qualora la garanzia fosse comunque ritenuta operativa, che l'obbligazione degli Assicuratori sarebbe limitata al massimale di € 350.000, con franchigia dell'1%.
Hanno chiesto, pertanto, vinte le spese di lite, di rigettare la domanda proposta dall'attore nei confronti dell'avv. e la domanda di manleva avanzata nei loro confronti dall'avv. CP_1
; in subordine, di applicare le limitazioni contrattuali. CP_1
Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., prodotta documentazione, ammessa ed espletata la prova testimoniale, assunto l'interrogatorio formale dell'attore e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. con riserva all'esito della decisione.
2). Va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita.
La domanda risarcitoria proposta dall'attore, invero, ha ad oggetto il pagamento di una somma determinata, ovvero, in alternativa, “quella maggiore o minore somma che l'adito
Tribunale riterrà di determinare per le causali di cui in premessa”. Tale formula si risolve nella mancata indicazione della somma stessa (cfr. ex plurimis Cass. ord. n. 3142/2023, Cass.
n. 11213/2022, Cass. ord. n. 10984/2021, Cass. n. 19455/2018) e, quindi, nell'indicazione di 4
una somma indeterminata, con conseguente non applicabilità della disciplina in materia di negoziazione assistita, prevista a pena di improcedibilità della domanda di pagamento di somme di valore inferiore a € 50.000,00.
3). Giova ricordare che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'avvocato non è sufficiente accertare l'inadempimento professionale, ma è altresì necessario verificare la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa e il danno lamentato dal cliente. In particolare, occorre accertare che, se il professionista avesse tenuto la condotta diligente dovuta, l'esito della lite sarebbe stato, con ragionevole probabilità, diverso e favorevole per l'assistito (cfr. ex plurimis
Cass. civ., sez. III, 14 settembre 2000, n. 12158; Cass. civ., sez. III, 6 maggio 1996, n. 4196;
Cass. civ., sez. III, 28 aprile 1994, n. 4044).
Ed invero, anche qualora risulti provato l'inadempimento del professionista per negligenza, il danno non può ritenersi automaticamente sussistente: è necessario dimostrare, secondo criteri probabilistici, che senza quell'omissione o errore il risultato utile sarebbe stato conseguito
(Cass. civ. sez. III, 14 maggio 2013, n. 11548). È richiesta, pertanto, una valutazione prognostica positiva circa la fondatezza e il probabile accoglimento della domanda che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata (Cass. civ., sez. III, 13 febbraio
2014, n. 3355).
Tale accertamento, avendo ad oggetto un evento irripetibile, non esige un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la verifica di una ragionevole probabilità di successo dell'azione giudiziaria che si assume pregiudicata dalla condotta del professionista (Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2004, n. 10966; Cass. civ., sez. II, 19 novembre 2004, n. 21894).
Ne deriva che, per affermare la responsabilità professionale dell'avvocato, non è sufficiente individuare un errore tecnico o una condotta negligente del professionista, ma è necessario che l'attore alleghi e dimostri, in modo preciso e circostanziato, l'esistenza di un danno, da individuarsi nella perdita di una determinata utilità (ossia il bene giuridico oggetto della pretesa fatta valere nel giudizio in cui si assume che il professionista abbia colposamente errato), e provi la concreta misura di tale perdita (ad esempio, il valore della prestazione oggetto del giudizio “fonte” della lamentata responsabilità professionale, l'ammontare del credito in esso azionato, etc.). Occorre, infine, che l'attore dimostri che il danno costituisce conseguenza immediata e diretta della condotta colposa del professionista, secondo il criterio di causalità giuridica di cui all'art. 1223 c.c.
Una volta assolto tale onere di allegazione e prova da parte dell'attore, spetta al giudice di merito compiere il giudizio prognostico sulla verosimile fondatezza della domanda che 5
avrebbe dovuto essere coltivata, valutazione che la Corte di Cassazione ha ripetutamente qualificato come tipico apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (cfr. Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2014, n. 3355).
4). Tanto premesso in punto di principi rilevanti nel caso di specie, le questioni centrali da risolvere attengono alla verifica: 1) dell'esistenza di un inadempimento dell'avv. per CP_1
non aver iscritto la causa a ruolo;
2) se, qualora l'avv. avesse tempestivamente iscritto CP_1
la causa a ruolo, nel termine di cui all'art. 165 c.p.c., o comunque riassunto la causa impedendo la prescrizione del diritto vantato da quest'ultimo avrebbe Parte_1
avuto una ragionevole probabilità di vedere accolta la domanda risarcitoria proposta davanti al Tribunale.
Quanto al primo profilo, giova rilevare che il mancato pagamento del contributo unificato e della marca da bollo da parte del cliente non esonerava l'avv. dal dovere di tutelare la CP_1
posizione del proprio assistito. Anche dall'istruttoria orale svolta, invero, non emerge che l'avv. , oltre a chiedere al proprio assistito il pagamento del contributo unificato e della CP_1
marca da bollo, abbia informato il cliente delle attività da compiere e lo abbia avvertito formalmente delle conseguenze del mancato pagamento;
né risulta che l'avv. abbia CP_1
rinunciato al mandato in tempo utile, se riteneva di non poter svolgere l'attività necessaria al fine di non lasciare prescrivere i diritti del cliente senza adeguata tutela. Non risulta, in particolare, al di là di telefonate e richieste informali del pagamento del c.u. e della marca da bollo riferite dalla testimone escussa che l'avv. abbia sollecitato in modo chiaro il CP_1
pagamento, rappresentando le conseguenze pregiudizievoli del mancato pagamento e della mancata iscrizione al ruolo, né che lo stesso abbia rinunciato al mandato con anticipo sufficiente a consentire al cliente di rivolgersi a un altro legale prima che si prescrivesse il diritto, né che abbia informato il cliente del rischio prescrizione.
È del tutto irrilevante, inoltre, che l'avv. abbia tentato di dissuadere l' CP_1 Parte_1 dall'intraprendere l'azione giudiziaria: una volta accettato l'incarico, egli era comunque tenuto a tutelare pienamente gli interessi del proprio assistito, conformemente ai doveri professionali che regolano l'attività forense.
Quanto al secondo profilo, non può, invece, darsi risposta positiva al quesito.
Invero, alla luce delle risultanze istruttorie, complessivamente valutate, non può ritenersi che, se l'avv. avesse iscritto la causa a ruolo, l' avrebbe avuto una ragionevole CP_1 Parte_1
probabilità di accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti del Comune di Quarto, custode della strada ove l' ha dedotto di essere caduto. Parte_1 6
Giova premettere che, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, da ultimo ribadita dalle Sezioni Unite con l'ordinanza n. 20943 del 30.6.2022, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e si fonda sul mero rapporto di custodia tra il soggetto e la cosa, indipendentemente da qualsiasi valutazione sulla diligenza del custode. Ne deriva una precisa ripartizione dell'onere probatorio: 1) l'attore deve provare le concrete modalità del fatto, il nesso causale tra la cosa e il danno e l'esistenza del rapporto di custodia;
2) il custode deve dare la prova liberatoria dell'esistenza di un caso fortuito, rappresentato da un fattore esterno imprevedibile e inevitabile, anche derivante dal comportamento del danneggiato o di terzi.
La condotta del danneggiato può integrare caso fortuito quando abbia efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento, valutata anche alla luce del dovere generale di ragionevole cautela (art. 1227 c.c.) riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost. “Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (cfr. Cass. sez. III, 28 giugno 2019 n. 17443; cfr. altresì Cass. Sez. U.,
Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022, Cass. Sez. 3, sent. n. 11152/2023, Cass. Sez. 3 sent. n.
2376/2024).
Con specifico riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c. degli enti locali, la giurisprudenza riconosce in capo ad essi un vero e proprio obbligo di custodia delle strade, che si aggiunge a quello di manutenzione (cfr. Cass. civ., ord. n. 15509 del 16.05.2022).
Tuttavia, affinché la domanda risarcitoria possa essere accolta, il danneggiato deve provare che il danno sia conseguenza “normale” della specifica condizione di pericolosità del bene
(Cass. Civ. ord. 5910 del 11.03.2011; Cass. Civ. sent. n. 7125 del 21.03.2023). In mancanza di prova del nesso causale, la domanda va rigettata, essendo a carico del danneggiato l'onere della prova dell'esistenza del nesso causale fra lo stato del bene in custodia ed il danno (Cass. civ. ord. n. 11526 del 11.05.2017). Inoltre, la domanda va rigettata anche quando lo stato di dissesto della strada è accertato ma non vi sia prova certa del nesso causale tra lo stato di dissesto e l'incidente, che potrebbe essere stato cagionato anche da cause diverse rispetto a quelle prospettate dal danneggiato (cfr. Cass. civ., ord. n. 20986 del 18.07.2023). 7
Per quanto concerne le strade aperte al pubblico transito, il nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso sussiste solo quando la cosa abbia una “capacità eziologica” qualificata “nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna, o neutra, o elemento passivo” rispetto ad altri fattori causali (cfr. Cass. civ., ord. n. 14930 del
29.05.2023). Infine, quando la buca o il dislivello stradale è ben visibile e facilmente evitabile, soprattutto da chi conosce il luogo, la condotta imprudente del pedone integra caso fortuito e interrompe il nesso causale tra la cosa custodita (la strada dissestata) e l'evento di danno (la caduta), escludendo ogni responsabilità dell'ente. Non esiste, infatti, alcun automatismo tra la semplice presenza di una buca sulla strada e l'affermazione della responsabilità dell'ente proprietario della strada;
l'insidia ricorre solo se il pericolo non è visibile, prevedibile o evitabile.
Nel caso di specie, l'istruttoria orale svolta nel presente giudizio non consente di ritenere raggiunta una prova piena e convincente circa le concrete modalità del sinistro e, in particolare, circa il fatto che la caduta dell' sia effettivamente avvenuta sulla strada Parte_1 comunale nelle forme descritte nell'atto di citazione non iscritto a ruolo.
Dall'escussione dei testimoni, infatti, non è emerso alcun riscontro diretto delle circostanze allegate: tutti i testi addotto dall'attore hanno riferito esclusivamente quanto appreso dalla stessa parte attrice, senza aver assistito personalmente all'evento. Le loro dichiarazioni, prive di percezione diretta dei fatti, si risolvono pertanto in mera testimonianza de relato e, come tali, non sono idonee a comprovare il fatto storico della caduta né a fornire elementi oggettivamente verificabili circa la dinamica e il luogo dell'accaduto.
Tale insufficienza probatoria è particolarmente rilevante alla luce dei rigorosi principi in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., sopra evidenziati, che richiedono, in capo al danneggiato, la dimostrazione del fatto storico, presupposto fondamentale dell'azione risarcitoria.
Pur volendo ritenere provato il fatto storico della caduta sulla strada pubblica, l' Parte_1
non ha comunque dato prova, in questa sede, del nesso causale tra lo stato di dissesto della strada e l'evento lesivo.
Invero, secondo quanto allegato dall'attore, la buca sarebbe stata non visibile poiché coperta da acqua e, inoltre, l'incidente si sarebbe verificato in orario notturno (intorno alle ore 22:00), circostanze che, astrattamente considerate, potrebbero effettivamente contribuire a rendere meno percepibile il pericolo per l'utente della strada. Tuttavia, tali deduzioni non trovano riscontro nel materiale probatorio offerto dall'attore.
Dalle fotografie prodotte dallo stesso attore, infatti, emerge chiaramente che la via interessata risulta dotata di illuminazione pubblica. Tale elemento, oggettivo e documentato, esclude che 8
possa configurarsi una situazione di oscurità idonea a rendere la buca totalmente non visibile.
Ne deriva che non risulta provata l'esistenza di una condizione di occultamento del pericolo tale da integrare uno degli elementi costitutivi della responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Inoltre, dall'esame delle fotografie risulta che l'intero manto stradale versava in un grave stato di dissesto, con la presenza di numerose irregolarità e avvallamenti. Una situazione siffatta, lungi dal costituire un pericolo occulto, era perfettamente percepibile da chiunque percorresse il tratto viario in questione e imponeva, pertanto, al pedone l'adozione di un grado particolarmente elevato di attenzione. Tale dovere di cautela era ancor stringente nel caso di specie, poiché l'attore frequentava abitualmente via Pessina nel Comune di Quarto e ne conosceva, quindi, perfettamente le condizioni. Lo stesso è emerso dalla prova testimoniale assunta nell'udienza del 2 ottobre 2023, ove il testimone ha dichiarato che Testimone_1
l'avv. aveva sconsigliato l dall'intraprendere la causa dicendogli che CP_1 Parte_1
l “conosceva bene le condizioni della strada perché lì abitava la fidanzata”. Parte_1
Sul punto, come sopra rilevato, la giurisprudenza di legittimità è chiara nel ritenere che, quando l'utente della strada sia a conoscenza del dissesto del manto stradale, perché lo percorre abitualmente, la mancata visibilità contingente delle buche ivi presenti non assume rilievo, in quanto il danneggiato, consapevole della pericolosità complessiva della via, avrebbe potuto e dovuto adottare le cautele normalmente esigibili, evitando così le buche medesime (in tal senso, cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 17443/2019).
Deve ritenersi, pertanto, che il comportamento dell' , pur a fronte di un dissesto Parte_1
noto e percepibile, abbia assunto un ruolo causale determinante nella produzione dell'evento, interrompendo così il nesso eziologico richiesto dall'art. 2051 c.c. ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente proprietario della strada.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, l' non ha assolto l'onere di dimostrare Parte_1
che l'errore dell'avvocato convenuto abbia cagionato la perdita di una concreta e seria probabilità di successo dell'azione risarcitoria.
Pertanto, in applicazione del c.d. criterio della “ragione più liquida” (atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette, cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre
2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356), la domanda di risarcimento 9
danni da responsabilità professionale proposta dall' nei confronti di Parte_1 CP_1
va rigettata, con conseguente assorbimento della domanda di garanzia proposta dal
[...]
nei confronti della compagnia assicuratrice. CP_1
5). In applicazione del principio di causalità ex art. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore nei confronti del convenuto e Parte_1 Controparte_1
della terza chiamata e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando:
-. Rigetta le domande proposte da Parte_1
-. Dichiara l'assorbimento della domanda di garanzia proposta da nei Controparte_1
confronti della terza chiamata indicata in epigrafe;
-. Condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto Parte_1 CP_1
e della terza chiamata indicata in epigrafe delle spese processuali, liquidate in euro
[...]
4.000,00 ciascuno per competenze, oltre I.V.A., CPA e spese generali come per legge, e in euro 237,00 per spese vive a favore del convenuto . Controparte_1
Napoli, 3.12.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE