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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/10/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. 495/2022 R.G.L., trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. VASAPOLLO VALERIA, giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. LEMOLI IVO, giusta procura in atti Controparte_1
-Appellato-
NONCHE'
, che agisce in proprio e quale mandataria di in persona del l.r.pt, rappresentato e CP_2 CP_3 difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA, giusta procura in atti
-Appellati
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto ha proposto opposizione, con ricorso depositato in data 10.6.2020, dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Reggio Calabria, all'intimazione di pagamento n. 09420199013172529000, notificatale in data 28.02.2020, per far dichiarare l'estinzione per prescrizione del credito contributivo portato dal sotteso avviso di addebito n. 09420140000256838000, essendo decorso più di un quinquennio tra la notifica dell'avviso di addebito (21.5.2014) e la notifica dell'intimazione opposta (28.2.2020). CP_ Si sono costituite le convenute , e La prima deduceva che Parte_1 CP_3 nessuna prescrizione si era maturata con riferimento all'avviso di addebito
09420140000256838000, essendo stata interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. CP_ 09420159019100139000, avvenuta in data 24.11.2015. ed rilevavano,in primis, la CP_3 carenza di legittimazione passiva di , non essendo stato ceduto alla stessa il credito in CP_3 contestazione e nel merito l'inammissibilità dell'opposizione, essendo il credito contributivo divenuto incontrovertibile per mancata impugnazione dell'avviso di addebito nel termine di decadenza.
Con sentenza n. 1335/22, pubblicata in data 29.6.2022, il giudice del lavoro di Reggio Calabria ha accolto l'opposizione ed ha dichiarato prescritto il credito portato nell'avviso di addebito n.
09420140000256838000, ritenendo che la notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420159019100139000 non si fosse perfezionata, non avendo provato il compimento degli CP_4 adempimenti previsti a pena di nullità nell'art 140 cpc (avviso di deposito nella casa comunale e CP_ relativa raccomandata informativa). Ha infine condannato in solido ed alle spese di lite CP_4 in favore della ricorrente.
Ha proposto appello , censurando la sentenza per avere Parte_1 erroneamente valutato la documentazione prodotta e dichiarato, conseguentemente, prescritti i crediti sottesi all'avviso di addebito.
In particolare ha evidenziato che la notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420159019100139000 è stata effettuata ai sensi dell'art 138, comma II° cpc, direttamente al destinatario che ha rifiutato di ritirare l'atto; che in tale ultimo caso, la medesima disposizione codicistica prevede che : “ Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie”; che pertanto il giudice ha errato nel richiamare gli adempimenti previsti nell'art 140 cpc e nel dichiarare invalida la notifica, in assenza dell' avviso di deposito presso la casa comunale e della relativa raccomandata informativa;
che quindi è stata data valida prova da parte di i avere interrotto la prescrizione CP_4 del credito portato nell'avviso di addebito n. 39420140000256838000. si è costituita per resistere all'appello e per chiedere la conferma della Controparte_1
CP_ sentenza impugnata. e hanno aderito all'appello proposto da pur ribadendo il CP_3 CP_4 difetto di legittimazione passiva di società di cartolarizzazione.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 14/10/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 15/10/2025.
°°°°
L'appello è fondato.
La parte appellata, già con la tempestiva costituzione nel giudizio di primo grado, ha prodotto l'intimazione di pagamento n. 09420159019100139000 ed in calce alla stessa la relata di notifica nella quale l'addetto ha verbalizzato “di aver notificato il documento in Ardore Controparte_5
C.da Potido 64 a che ha rifiutato di ricevere l'atto”. Controparte_1
Chiaro è il disposto dell'art.138 co.2 c.p.c. che espressamente prevede “Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione e la notificazione si considera fatta in mani proprie”, ponendo una presunzione legale di conoscenza volta a evitare che un rifiuto ingiustificato ne ostacoli l'attività di notifica.
Affinchè tale “presunzione legale” possa trovare applicazione, occorre che il rifiuto provenga dal medesimo destinatario. In questo senso, la Suprema Corte: “È validamente compiuta, secondo le forme della notificazione cosiddetta "virtuale" ex art.138 secondo comma c.p.c., la notificazione di un atto processuale, qualora il destinatario, correttamente identificato nelle sue generalità dall'ufficiale giudiziario, si rifiuti di ricevere la copia dell'atto, restando irrilevanti i motivi del rifiuto.” (ex multis, Cass. sent. n.12489/14, sent. n. 23388/14). La circostanza della corretta identificazione del destinatario è verbalizzata nella relata di notifica, la cui efficacia probatoria è disciplinata dall'art.2700 fino a querela di falso, in quanto oggetto di diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del notificatario.
La notifica a mani proprie può avvenire anche fuori dalla residenza, in questo senso l'art.138 co.1
c.p.c.: “L'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.” (Cass.
n.1887/2006).
Deve quindi concludersi che le intimazioni di pagamento n. 09420159019100139000 e n.
09420199013172529000, correttamente notificate, rispettivamente, in data 24.11.2015 e
28.02.2020, hanno validamente interrotto la prescrizione del credito portato nell'avviso di addebito n. 39420140000256838000.
L'appello va dunque accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata la domanda proposta da , con assorbimento di ogni ulteriore questione proposta. Controparte_1
Alla soccombenza della ricorrente-appellante segue la condanna della stessa alla refusione delle CP_ spese del doppio grado in favore di e di nella qualità anche di mandataria di , CP_4 CP_3 liquidate in applicazione dei valori minimi, stante la non complessità delle questioni, del II° scaglione ex DM 147/22
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da Parte_1 contro e nei confronti di e avverso la sentenza n. Controparte_1 CP_2 CP_3
1335/2022 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in data 29/06/2022, in riforma della impugnata sentenza, così provvede: rigettata la domanda originaria relativa al credito portato nell'avviso di addebito n..
09420140000256838000.
Condanna alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nei Controparte_1
CP_ confronti di e di che liquida, per ciascuna parte, in € 1278,00 per il primo grado ed in € CP_4
1458 per il secondo grado, oltre rimborso contributo unificato, spese generali, iva e cp come per legge.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. 495/2022 R.G.L., trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. VASAPOLLO VALERIA, giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. LEMOLI IVO, giusta procura in atti Controparte_1
-Appellato-
NONCHE'
, che agisce in proprio e quale mandataria di in persona del l.r.pt, rappresentato e CP_2 CP_3 difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA, giusta procura in atti
-Appellati
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto ha proposto opposizione, con ricorso depositato in data 10.6.2020, dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Reggio Calabria, all'intimazione di pagamento n. 09420199013172529000, notificatale in data 28.02.2020, per far dichiarare l'estinzione per prescrizione del credito contributivo portato dal sotteso avviso di addebito n. 09420140000256838000, essendo decorso più di un quinquennio tra la notifica dell'avviso di addebito (21.5.2014) e la notifica dell'intimazione opposta (28.2.2020). CP_ Si sono costituite le convenute , e La prima deduceva che Parte_1 CP_3 nessuna prescrizione si era maturata con riferimento all'avviso di addebito
09420140000256838000, essendo stata interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. CP_ 09420159019100139000, avvenuta in data 24.11.2015. ed rilevavano,in primis, la CP_3 carenza di legittimazione passiva di , non essendo stato ceduto alla stessa il credito in CP_3 contestazione e nel merito l'inammissibilità dell'opposizione, essendo il credito contributivo divenuto incontrovertibile per mancata impugnazione dell'avviso di addebito nel termine di decadenza.
Con sentenza n. 1335/22, pubblicata in data 29.6.2022, il giudice del lavoro di Reggio Calabria ha accolto l'opposizione ed ha dichiarato prescritto il credito portato nell'avviso di addebito n.
09420140000256838000, ritenendo che la notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420159019100139000 non si fosse perfezionata, non avendo provato il compimento degli CP_4 adempimenti previsti a pena di nullità nell'art 140 cpc (avviso di deposito nella casa comunale e CP_ relativa raccomandata informativa). Ha infine condannato in solido ed alle spese di lite CP_4 in favore della ricorrente.
Ha proposto appello , censurando la sentenza per avere Parte_1 erroneamente valutato la documentazione prodotta e dichiarato, conseguentemente, prescritti i crediti sottesi all'avviso di addebito.
In particolare ha evidenziato che la notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420159019100139000 è stata effettuata ai sensi dell'art 138, comma II° cpc, direttamente al destinatario che ha rifiutato di ritirare l'atto; che in tale ultimo caso, la medesima disposizione codicistica prevede che : “ Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie”; che pertanto il giudice ha errato nel richiamare gli adempimenti previsti nell'art 140 cpc e nel dichiarare invalida la notifica, in assenza dell' avviso di deposito presso la casa comunale e della relativa raccomandata informativa;
che quindi è stata data valida prova da parte di i avere interrotto la prescrizione CP_4 del credito portato nell'avviso di addebito n. 39420140000256838000. si è costituita per resistere all'appello e per chiedere la conferma della Controparte_1
CP_ sentenza impugnata. e hanno aderito all'appello proposto da pur ribadendo il CP_3 CP_4 difetto di legittimazione passiva di società di cartolarizzazione.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 14/10/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 15/10/2025.
°°°°
L'appello è fondato.
La parte appellata, già con la tempestiva costituzione nel giudizio di primo grado, ha prodotto l'intimazione di pagamento n. 09420159019100139000 ed in calce alla stessa la relata di notifica nella quale l'addetto ha verbalizzato “di aver notificato il documento in Ardore Controparte_5
C.da Potido 64 a che ha rifiutato di ricevere l'atto”. Controparte_1
Chiaro è il disposto dell'art.138 co.2 c.p.c. che espressamente prevede “Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione e la notificazione si considera fatta in mani proprie”, ponendo una presunzione legale di conoscenza volta a evitare che un rifiuto ingiustificato ne ostacoli l'attività di notifica.
Affinchè tale “presunzione legale” possa trovare applicazione, occorre che il rifiuto provenga dal medesimo destinatario. In questo senso, la Suprema Corte: “È validamente compiuta, secondo le forme della notificazione cosiddetta "virtuale" ex art.138 secondo comma c.p.c., la notificazione di un atto processuale, qualora il destinatario, correttamente identificato nelle sue generalità dall'ufficiale giudiziario, si rifiuti di ricevere la copia dell'atto, restando irrilevanti i motivi del rifiuto.” (ex multis, Cass. sent. n.12489/14, sent. n. 23388/14). La circostanza della corretta identificazione del destinatario è verbalizzata nella relata di notifica, la cui efficacia probatoria è disciplinata dall'art.2700 fino a querela di falso, in quanto oggetto di diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del notificatario.
La notifica a mani proprie può avvenire anche fuori dalla residenza, in questo senso l'art.138 co.1
c.p.c.: “L'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.” (Cass.
n.1887/2006).
Deve quindi concludersi che le intimazioni di pagamento n. 09420159019100139000 e n.
09420199013172529000, correttamente notificate, rispettivamente, in data 24.11.2015 e
28.02.2020, hanno validamente interrotto la prescrizione del credito portato nell'avviso di addebito n. 39420140000256838000.
L'appello va dunque accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata la domanda proposta da , con assorbimento di ogni ulteriore questione proposta. Controparte_1
Alla soccombenza della ricorrente-appellante segue la condanna della stessa alla refusione delle CP_ spese del doppio grado in favore di e di nella qualità anche di mandataria di , CP_4 CP_3 liquidate in applicazione dei valori minimi, stante la non complessità delle questioni, del II° scaglione ex DM 147/22
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da Parte_1 contro e nei confronti di e avverso la sentenza n. Controparte_1 CP_2 CP_3
1335/2022 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in data 29/06/2022, in riforma della impugnata sentenza, così provvede: rigettata la domanda originaria relativa al credito portato nell'avviso di addebito n..
09420140000256838000.
Condanna alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nei Controparte_1
CP_ confronti di e di che liquida, per ciascuna parte, in € 1278,00 per il primo grado ed in € CP_4
1458 per il secondo grado, oltre rimborso contributo unificato, spese generali, iva e cp come per legge.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)