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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 26/02/2026, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1648/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6921/2020 depositato il 14/12/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1032/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 27/05/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY70A1G01672/2015 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Insiste come in atti.
Resistente/Appellato: Insiste come in atti e chiede la condanna dell'Ufficio alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle Entrate di Siracusa ha impugnato la sentenza epigrafata con la quale i primi Giudici hanno accolto il ricorso del contribuente - Resistente_1, esercente la professione di Avvocato - ritenendo che non sussistessero i presupposti per l'imposizione Irap per l'annualità di riferimento (cfr. sentenza di I grado in atti).
Ha dedotto l'erroneità della sentenza ed ha ribadito la legittimità della relativa pretesa (cfr. appello in atti).
Si è costituito il contribuente il quale ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
1.- Emerge dalla documentazione in atti che il Contribuente per gestire il proprio studio ha assunto una dipendente che svolgeva le mansioni di segretaria: rispondere al telefono, accogliere i clienti, fissare gli appuntamenti, curare la corrispondenza o digitare comparse o risposte al computer predisposte dal professionista ricorrente (cfr. controdeduzioni in atti).
Mentre, nel 2010 la figlia del contribuente ha iniziato la pratica di tirocinio presso lo studio professionale del padre svolgendo attività amministrative: catalogazione dei fascicoli, aggiornamento delle pubblicazioni periodiche, aggiornamento del software del computer.
Pertanto, nè la segretaria né la tirocinante, avrebbero potuto interferire nei rapporti con i clienti ovvero con il Tribunale anche in considerazione della specificità, delicatezza e riservatezza che caratterizza l'attività del professionale.
2.- La Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite, n. 9451 del 6 Ottobre 2016) ha affermato che “ … con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall'art. 2 del D. Lgs.
15/9/1997 n. 446 - il cui accertamento spetta al giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia., quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti l'id quod plerunque accedit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.
3.- La Corte Costituzionale sentenza n. 156 del 10/5/2001 ha affermato che “ .. E' evidente che nel caso di una attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione, il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto, risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive, per l'appunto rappresentato, secondo l'art. 2, dall'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa …”
4.- Come già detto, il Contribuente svolge la propria attività professionale con esclusivo apporto di lavoro proprio, con l'impiego di beni strumentali necessari per lo svolgimento della propria attività professionale di modesto valore e che si avvale di personale dipendente che svolge mansioni esecutive. Pertanto, lo studio del contribuente è operativo soltanto con la sua presenza: ne consegue che non può ritenersi sussistente il presupposto impositivo di che trattasi.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
-In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere rinvenute nella complessità della fattispecie e nell'evoluzione giurisprudenziale che ha caratterizzato la giurisprudenza sui temi oggetto del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 24 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI EN
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6921/2020 depositato il 14/12/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1032/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 27/05/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY70A1G01672/2015 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Insiste come in atti.
Resistente/Appellato: Insiste come in atti e chiede la condanna dell'Ufficio alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle Entrate di Siracusa ha impugnato la sentenza epigrafata con la quale i primi Giudici hanno accolto il ricorso del contribuente - Resistente_1, esercente la professione di Avvocato - ritenendo che non sussistessero i presupposti per l'imposizione Irap per l'annualità di riferimento (cfr. sentenza di I grado in atti).
Ha dedotto l'erroneità della sentenza ed ha ribadito la legittimità della relativa pretesa (cfr. appello in atti).
Si è costituito il contribuente il quale ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
1.- Emerge dalla documentazione in atti che il Contribuente per gestire il proprio studio ha assunto una dipendente che svolgeva le mansioni di segretaria: rispondere al telefono, accogliere i clienti, fissare gli appuntamenti, curare la corrispondenza o digitare comparse o risposte al computer predisposte dal professionista ricorrente (cfr. controdeduzioni in atti).
Mentre, nel 2010 la figlia del contribuente ha iniziato la pratica di tirocinio presso lo studio professionale del padre svolgendo attività amministrative: catalogazione dei fascicoli, aggiornamento delle pubblicazioni periodiche, aggiornamento del software del computer.
Pertanto, nè la segretaria né la tirocinante, avrebbero potuto interferire nei rapporti con i clienti ovvero con il Tribunale anche in considerazione della specificità, delicatezza e riservatezza che caratterizza l'attività del professionale.
2.- La Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite, n. 9451 del 6 Ottobre 2016) ha affermato che “ … con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall'art. 2 del D. Lgs.
15/9/1997 n. 446 - il cui accertamento spetta al giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia., quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti l'id quod plerunque accedit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.
3.- La Corte Costituzionale sentenza n. 156 del 10/5/2001 ha affermato che “ .. E' evidente che nel caso di una attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione, il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto, risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive, per l'appunto rappresentato, secondo l'art. 2, dall'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa …”
4.- Come già detto, il Contribuente svolge la propria attività professionale con esclusivo apporto di lavoro proprio, con l'impiego di beni strumentali necessari per lo svolgimento della propria attività professionale di modesto valore e che si avvale di personale dipendente che svolge mansioni esecutive. Pertanto, lo studio del contribuente è operativo soltanto con la sua presenza: ne consegue che non può ritenersi sussistente il presupposto impositivo di che trattasi.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
-In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere rinvenute nella complessità della fattispecie e nell'evoluzione giurisprudenziale che ha caratterizzato la giurisprudenza sui temi oggetto del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 24 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI EN