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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 10/02/2026, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 685/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 10/02/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice monocratico in data 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4180/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TE3TE3M000723 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 781/2025 depositato il
18/02/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 27/05/2024 all'Agenzia delle Entrate - DP di Salerno, depositato in data 03/06/2024 ed iscritto al n. 4180/2024 del RGR, la sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, impugnava l'avviso di accertamento n.TE3TE3M000723, notificato il 02/04/2024 per l'anno 2018, con cui l'A.F., in mancanza di dichiarazione presentata, aveva accertato il reddito imponibile ai fini IRPEF e relative addizionali ai sensi dell'art. 41 bis del DPR. n. 600/1973, sulla scorta dalle C.U. presentate dai 3 sostituti d'imposta, richiedendo il pagamento di complessivi 1.571,99 tra maggiori imposte, sanzioni ed interessi.
La ricorrente rappresentava di aver effettivamente lavorato nel 2018 per le società ISocietà_1 snc per 195 gg e Società_2 sas per 85 gg, e di aver percepito indennità di disoccupazione per 102 gg dall'INPS; poichè la sommatoria dei giorni era superiore ai giorni lavorativi dell'anno (312), dichiarava di aver ricalcolato l'indennità INPS relativa all'anno 2018 con riferimento ai giorni residui (312 -195-85= 32), considerando l'eccedenza della somma come reddito di anni precedenti, da assoggettare a tassazione separata ai sensi dell'art.17 del TUIR.
Concludeva, dicendo di non aver presentato il modello Unico ritenendosi esonerata dall'obbligo, poiché era esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possedeva redditi per i quali era dovuta un'imposta non superiore ad euro 10,33; rappresentava il conteggio effettuato a tale scopo, insistendo sul fatto che l'indennità di disoccupazione era assimilabile a emolumenti arretrati e come tale assoggettata a tassazione separata. Citava ed allegava sentenze di merito aventi ad oggetto analogo accertamento.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – DP di Salerno che controdeduceva, evidenziando che:
- l'importo di € 3.141,00 risultava corrisposto dall'INPS nell'anno 2018, come da mod. 770 presentato dal sostituto d'imposta.
- Se, come immaginato dalla ricorrente, la certificazione emessa dall'INPS era affetta da errori, solo l'ente emittente poteva procedere alla sua rettifica, con conseguente emissione di una nuova certificazione, ma non era stata data prova di una simile richiesta di correzione avanzata all'ente previdenziale;
- l'imponibile da assoggettare a tassazione era esattamente quello riportato nelle c.u, non essendo concessa alcuna facoltà al contribuente di poter scegliere cosa, quando e come dichiarare, come preteso dalla ricorrente.
- il riferimento solo ai giorni feriali (312) era concettualmente errato, in quanto le retribuzioni comprendono anche i giorni festivi o di malattia;
la detrazione viene comunque calcolata sulla base dei giorni dell'anno solare (365).
- la ricorrente presumeva che parte dell'erogazione dell'Inps si riferisse a periodi precedenti ma nessun documento era stato prodotto che potesse corroborare siffatta presunzione;
- l'eccezione di presunto esonero dalla presentazione della dichiarazione era infondata in quanto basata su una supposizione errata fatta dalla contribuente, che aveva arbitrariamente modificato l'importo percepito a titolo di indennità di disoccupazione, supponendo di dover dichiarare un importo pari ad € 985,00 anziché quello effettivamente percepito di € 3.421,00, come certificato dall'INPS.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
La ricorrente depositava memoria di replica in cui contestava quanto sostenuto dall'Agenzia ed a cui allegava sentenze di questa Corte che avevano accolto ricorso analoghi ed annullato gli atti impugnati, decidendo che la parte di reddito eccedente i 312 giorni doveva essere sottoposto a tassazione separata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato e pertanto va rigettato. In particolare, questo Giudice Monocratico ritiene di doversi discostare dalle pronunce prodotte, poiché
l'Ufficio ha correttamente operato sulla scorta della segnalazione effettuata dalla Divisione Contribuenti
Accertamento dei dati in possesso dell'Anagrafe Tributaria, ossia sulla scorta delle C.U. 2019x2018 trasmesse dai datori di lavoro/sostituti di imposta, nonché dei loro modelli 770/2019x2018: pertanto,
l'accertamento è legittimo.
La C.U., come il mod 770, può essere corretta solo ed unicamente dal sostituto di imposta, ed il contribuente che riceve una Certificazione Unica errata ha il diritto di richiedere e ottenere dal sostituto di imposta la trasmissione della Certificazione Unica corretta all'Agenzia delle Entrate, anche oltre i termini previsti per la scadenza dell'adempimento: nessuna prova è stata fornita da parte della ricorrente di essersi attivata per ottenere la correzione dell'errore, qualunque esso fosse, anche l'indicazione dei giorni con riferimento ai quali era stata erogata l'indennità.
Non è peraltro ipotizzabile che il contribuente possa calcolare liberamente il reddito imponibile o avanzare ipotesi indimostrate.
Per far valere il suo diritto, la ricorrente potrà anche adire il Giudice Ordinario, perché l'accertamento dell'errata compilazione della C.U. da parte del Sostituto configura, per consolidata giurisprudenza di legittimità, una lite tra privati;
ed all'A.G. ordinaria dovrà rivolgersi per il rimborso delle maggiori imposte pagate in seguito all'accertamento notificatogli dall'Agenzia delle Entrate ed il ristoro del danno patito a causa dell'errore imputabile al Sostituto.
L'orientamento giurisprudenziale oscillante, come rappresentato, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e compensa le spese di lite. IL GIUDICE
MONOCRATICO dott.ssa MM IA EN vasaturo
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 10/02/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice monocratico in data 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4180/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TE3TE3M000723 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 781/2025 depositato il
18/02/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 27/05/2024 all'Agenzia delle Entrate - DP di Salerno, depositato in data 03/06/2024 ed iscritto al n. 4180/2024 del RGR, la sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, impugnava l'avviso di accertamento n.TE3TE3M000723, notificato il 02/04/2024 per l'anno 2018, con cui l'A.F., in mancanza di dichiarazione presentata, aveva accertato il reddito imponibile ai fini IRPEF e relative addizionali ai sensi dell'art. 41 bis del DPR. n. 600/1973, sulla scorta dalle C.U. presentate dai 3 sostituti d'imposta, richiedendo il pagamento di complessivi 1.571,99 tra maggiori imposte, sanzioni ed interessi.
La ricorrente rappresentava di aver effettivamente lavorato nel 2018 per le società ISocietà_1 snc per 195 gg e Società_2 sas per 85 gg, e di aver percepito indennità di disoccupazione per 102 gg dall'INPS; poichè la sommatoria dei giorni era superiore ai giorni lavorativi dell'anno (312), dichiarava di aver ricalcolato l'indennità INPS relativa all'anno 2018 con riferimento ai giorni residui (312 -195-85= 32), considerando l'eccedenza della somma come reddito di anni precedenti, da assoggettare a tassazione separata ai sensi dell'art.17 del TUIR.
Concludeva, dicendo di non aver presentato il modello Unico ritenendosi esonerata dall'obbligo, poiché era esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possedeva redditi per i quali era dovuta un'imposta non superiore ad euro 10,33; rappresentava il conteggio effettuato a tale scopo, insistendo sul fatto che l'indennità di disoccupazione era assimilabile a emolumenti arretrati e come tale assoggettata a tassazione separata. Citava ed allegava sentenze di merito aventi ad oggetto analogo accertamento.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – DP di Salerno che controdeduceva, evidenziando che:
- l'importo di € 3.141,00 risultava corrisposto dall'INPS nell'anno 2018, come da mod. 770 presentato dal sostituto d'imposta.
- Se, come immaginato dalla ricorrente, la certificazione emessa dall'INPS era affetta da errori, solo l'ente emittente poteva procedere alla sua rettifica, con conseguente emissione di una nuova certificazione, ma non era stata data prova di una simile richiesta di correzione avanzata all'ente previdenziale;
- l'imponibile da assoggettare a tassazione era esattamente quello riportato nelle c.u, non essendo concessa alcuna facoltà al contribuente di poter scegliere cosa, quando e come dichiarare, come preteso dalla ricorrente.
- il riferimento solo ai giorni feriali (312) era concettualmente errato, in quanto le retribuzioni comprendono anche i giorni festivi o di malattia;
la detrazione viene comunque calcolata sulla base dei giorni dell'anno solare (365).
- la ricorrente presumeva che parte dell'erogazione dell'Inps si riferisse a periodi precedenti ma nessun documento era stato prodotto che potesse corroborare siffatta presunzione;
- l'eccezione di presunto esonero dalla presentazione della dichiarazione era infondata in quanto basata su una supposizione errata fatta dalla contribuente, che aveva arbitrariamente modificato l'importo percepito a titolo di indennità di disoccupazione, supponendo di dover dichiarare un importo pari ad € 985,00 anziché quello effettivamente percepito di € 3.421,00, come certificato dall'INPS.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
La ricorrente depositava memoria di replica in cui contestava quanto sostenuto dall'Agenzia ed a cui allegava sentenze di questa Corte che avevano accolto ricorso analoghi ed annullato gli atti impugnati, decidendo che la parte di reddito eccedente i 312 giorni doveva essere sottoposto a tassazione separata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato e pertanto va rigettato. In particolare, questo Giudice Monocratico ritiene di doversi discostare dalle pronunce prodotte, poiché
l'Ufficio ha correttamente operato sulla scorta della segnalazione effettuata dalla Divisione Contribuenti
Accertamento dei dati in possesso dell'Anagrafe Tributaria, ossia sulla scorta delle C.U. 2019x2018 trasmesse dai datori di lavoro/sostituti di imposta, nonché dei loro modelli 770/2019x2018: pertanto,
l'accertamento è legittimo.
La C.U., come il mod 770, può essere corretta solo ed unicamente dal sostituto di imposta, ed il contribuente che riceve una Certificazione Unica errata ha il diritto di richiedere e ottenere dal sostituto di imposta la trasmissione della Certificazione Unica corretta all'Agenzia delle Entrate, anche oltre i termini previsti per la scadenza dell'adempimento: nessuna prova è stata fornita da parte della ricorrente di essersi attivata per ottenere la correzione dell'errore, qualunque esso fosse, anche l'indicazione dei giorni con riferimento ai quali era stata erogata l'indennità.
Non è peraltro ipotizzabile che il contribuente possa calcolare liberamente il reddito imponibile o avanzare ipotesi indimostrate.
Per far valere il suo diritto, la ricorrente potrà anche adire il Giudice Ordinario, perché l'accertamento dell'errata compilazione della C.U. da parte del Sostituto configura, per consolidata giurisprudenza di legittimità, una lite tra privati;
ed all'A.G. ordinaria dovrà rivolgersi per il rimborso delle maggiori imposte pagate in seguito all'accertamento notificatogli dall'Agenzia delle Entrate ed il ristoro del danno patito a causa dell'errore imputabile al Sostituto.
L'orientamento giurisprudenziale oscillante, come rappresentato, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e compensa le spese di lite. IL GIUDICE
MONOCRATICO dott.ssa MM IA EN vasaturo