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Sentenza 28 ottobre 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/10/2024, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1370/2023 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Federica Bellotta
PEC: Email_1
appellante contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Maria Sciortino
PEC: Email_2
appellata
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Conclusioni per l'appellante:
- Preliminarmente, dire e dichiarare che il Giudice di Primo Grado ha pronunziato ultra petitum in ordine all'affidamento esclusivo delle minori e , Persona_1 Persona_2
dichiarando, per l'effetto, nullo il decreto n. cronol. 6658/2023 del 14/07/2023, emesso dal
Tribunale di Palermo;
In subordine, disporre, in riforma del decreto n. cronol. 6658/2023 del
14/07/2023, emesso dal Tribunale di Palermo, l'affidamento condiviso delle minori Per_1
1 e ai sig.ri e , con domicilio Pt_1 Persona_2 Parte_1 Controparte_2
prevalente presso il padre, o quello della madre ove ritenuto di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito;
- Sempre in subordine alla domanda preliminare di nullità, e in riforma del decreto n. cronol. 6658/2023 del 14/07/2023, emesso dal Tribunale di Palermo, disporre il diritto di visita del sig. nei confronti delle minori e ogni Parte_1 Persona_1 Persona_2
volta che fosse possibile, compatibilmente con gli impegni scolastici delle stesse e in accordo con l'altro genitore, disponendo, in caso di disaccordo tra le odierne parti, che il sig.
[...]
possa vedere le figlie nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 13.00 alle ore 21.00, Parte_1
tutti i fine settimana dalle ore 13 di sabato sino alle ore 20.00 di domenica, con almeno 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive e 15 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, o in quell'altra misura ritenuta di giustizia dall'Ill.ma Corte di Appello adita e in miglioramento di quanto statuito dal decreto reclamato;
Sempre in subordine alla domanda preliminare di nullità, e in riforma del decreto n. cronol. 6658/2023 del 14/07/2023, emesso dal Tribunale di Palermo, disporre il contributo di mantenimento in capo al sig.
[...]
in favore delle di lui figlie e nella misura di euro 250,00 Parte_1 Persona_1 Persona_2
mensili (e quindi nella misura di euro 125,00 cadauno), o di quell'altra maggiore (non superiore a euro 400,00) o minore misura ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da liquidarsi con separato decredto stante la ricorrenza dei presupposti per l'ammissione del sig. al patrocinio gratuito a spese Pt_1
dello Stato”
Conclusioni per l'appellata:
Confermare decreto n. cronol. 6658/2023 del 14/07/2023, emesso dal Tribunale di Palermo,
Sezione Prima Civile, portante il numero di R.G. 14704\2022 in tutte le argomentazioni e conclusioni ivi disposte e per i motivi supra argomentati e conseguentemente dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a contribuire al mantenimento delle Parte_1 figlie minori e con la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 400,00, Per_1 Per_3
( € 200,00 ciascuno )rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la ricorrente. Con vittoria di spese e competenze come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato”
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto n. 6658/2023, il Tribunale di Palermo, in accoglimento del ricorso proposto da nei confronti di (rimasto Controparte_1 Parte_1
contumace), ha disposto l'affidamento alla prima delle figlie minorenni della coppia Per_1
(nata il [...]) e (nata il [...]) nella forma dell'affidamento Per_2
esclusivo rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, co. 3, c.c. e ha obbligato il secondo a corrispondere alla prima l'importo di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia) mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici , a titolo di contributo al mantenimento Org_1
indiretto delle figlie minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso depositato il 27 luglio 2023, ha interposto reclamo Parte_1
avverso il suddetto provvedimento, lamentandone, in quattro motivi, la nullità per extrapetizione, nonché l'erroneità per avere il Tribunale disposto l'affidamento esclusivo rafforzato delle figlie alla ex compagna in assenza dei relativi presupposti, per avere fissato un calendario di visita eccessivamente restrittivo e per averlo obbligato a corrispondere €
400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia) mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici
ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento indiretto delle figlie minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 19 gennaio 2024 si è costituita . Controparte_1
4. Il P.G. ha chiesto il rigetto del reclamo e all'udienza del giorno 11 ottobre 2024 la Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. È bene preliminarmente chiarire che il ricorso in appello, depositato il 27 luglio 2023, è soggetto alle disposizioni introdotte dal D.Lgs 149/2022 e succ. modd. e intt. Ancorchè formalmente introdotto con esplicito riferimento all'art. 739 c.p.c. (precedentemente applicabile in coerenza con quanto previsto dal primo comma dell'art. 9 L.
1.12.1970 n. 898, abrogato dal D.Lgs 10.10.2022, n. 149, come modificato dalla L. 29.12.2022, n. 197), è stato pertanto trattato e viene deciso nelle forme previste dagli artt. 473bis-30 e sgg. c.p.c., stante il disposto di cui all'art. 473bis-29 c.p.c. che disciplina la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici, e stante, di conseguenza, l'applicabilità delle forme previste per il relativo appello;
precisandosi, in proposito, che le modalità previste dall'art. 473bis.34
3 c.p.c. sono suscettibili di essere sostituite - come appunto è avvenuto nella specie - dal deposito di note scritte, nei termini previsti in via generale dall'art. 127ter c.p.c. 9.
6. Nel merito, il gravame è parzialmente fondato.
7. È infondato il primo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha lamentato il vizio di extrapetizione per essersi il Tribunale pronunciato riguardo all'affidamento delle figlie nonostante , ricorrente nel primo grado di giudizio, Controparte_1 avesse agito chiedendo soltanto di riconoscere l'obbligo in capo all'odierno appellante di corrispondere un contributo per il mantenimento di e . Per_1 Per_2
Appare opportuno premettere che il vizio di extrapetizione, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte, ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione
(petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (v. Cass. Civ. n. 9002/2018).
8. Nel caso di specie, tuttavia, tale vizio non può dirsi sussistente in quanto il giudice, in materia di affidamento dei figli minori, dispone del potere di adottare d'ufficio i provvedimenti necessari alla migliore tutela degli interessi della prole. Ciò, infatti, è confacente alla ratio di tali provvedimenti, poiché la tutela degli interessi dei figli minorenni non può essere frustrata dalla stretta applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di modo che la loro tutela sia condizionata alla solerzia o all'inerzia dei genitori;
si desume inoltre dal tenore letterale dell'art. 337 quater c.c., il quale, al primo comma, prevede che il giudice “può disporre” l'affidamento esclusivo e, al secondo comma, che ciascuno dei genitori “può, in qualsiasi momento, chiedere” tale affidamento, così evidenziando la complementarità, ai fini della tutela dell'interesse dei figli minorenni, tra il potere officioso del giudice e la domanda del singolo genitore;
infine, ciò è conforme al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di affidamento e di mantenimento dei figli minori, il giudice “attese le esigenze pubblicistiche in gioco, dispone di poteri istruttori d'ufficio in deroga alle regole generali sull'onere della prova e può adottare anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, tutti i provvedimenti necessari per la miglior tutela dei figli stessi” (Cass. Civ. ord. n. 21178/2018).
4 Da ciò discende la correttezza dell'esercizio, da parte del Tribunale, del potere officioso di pronunciare in merito all'affidamento delle figlie minorenni.
9. È invece fondato il secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha lamentato l'erroneità, nel merito, della disposizione dell'affidamento esclusivo rafforzato di e Per_1
alla ex compagna per non avere il Tribunale atteso l'esito del giudizio r.g. n. 510/2021 Per_2
V.G., allora pendente innanzi al Tribunale per i Minorenni di Palermo, durante e all'esito del quale è emerso il coinvolgimento dell'appellante nel rapporto con le figlie - pur al netto delle difficoltà riscontrate con -, il che smentirebbe il disinteresse indicato dal primo Per_1
Giudice a fondamento della propria decisione.
Appare opportuno premettere che, anche in tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, può derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso dei figli solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (v. Cass. Civ. ord. n.
1645/2022). Appare altresì opportuno premettere che il regime di affidamento esclusivo c.d. rafforzato di cui all'art. 333 quater, ultimo comma, c.c. comporta che il genitore affidatario prenda da solo anche le decisioni di maggiore interesse per i figli e può essere disposto qualora venga accertato che il genitore viola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio (v. Cass. Civ. ord. n. 29999/2020).
Tra queste ipotesi rientra certamente anche il grave e ripetuto disinteresse mostrato dal genitore nei confronti del figlio.
10.Nel caso di specie, tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non può dirsi che abbia mostrato un grave disinteresse nei confronti delle figlie Parte_1
e . Mentre è del tutto irrilevante il fatto che l'appellante non si sia costituito nel Per_1 Per_2 primo grado di giudizio dinanzi il Tribunale di Palermo, occorre evidenziare che lo stesso, nell'ambito del giudizio r.g. n. 510/2021 V.G. innanzi al Tribunale per i Minorenni di Palermo,
è stato attivo e presente agli incontri con le figlie avvenuti presso lo e, stando Org_2 all'ultima relazione prodotta del 27 aprile 2023, ha recuperato con entrambe - sebbene persista qualche difficoltà con un rapporto sereno ed equilibrato. Tanto che, il procedimento Per_1 in parola, attivato su impulso del Pubblico Ministero per segnalazione di violenza domestica
5 assistita dalle minori, si è concluso con il decreto del 12 settembre 2023, nel quale il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha dato atto dell'interesse mostrato dall'odierno appellante nel recupero dei rapporti con le figlie e ha ritenuto venuta meno l'originaria condizione di pregiudizio per le minori.
Deve quindi ritenersi che non sussistano i presupposti per l'affidamento esclusivo rafforzato di e alla madre, dovendosi invece disporre l'affidamento condiviso delle stesse Per_1 Per_2 con collocamento prevalente presso e diritto di visita Controparte_1 del padre il cui esercizio si disciplina nel successivo motivo.
11.Parzialmente fondato è il terzo motivo di gravame, nel quale l'appellante ha lamentato l'erroneità del decreto per avere disposto un calendario di visita contrastante con il diritto alla bigenitorialità e con il miglior interesse della prole minorenne perché eccessivamente restrittivo.
Giova ricordare che il diritto alla bigenitorialità viene inteso quale diritto del minore al mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori (art. 337 quater
c.c.) e in via sistematica si colloca all'interno di quello al rispetto della vita familiare di rilievo convenzionale ai sensi dell'art. 8 CEDU (Corte EDU, sentenza del 09/02/2017, Solarino c.
Italia). Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, tale diritto fondamentale risulta leso da quelle statuizioni che, adottate in materia di frequentazione e visita del minore, risultino a tal punto limitative ed in contrasto con il tipo di affidamento scelto, da violare il diritto alla bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a quest'ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole il cui rispetto deve essere sempre assicurato nell'interesse superiore del minore (v. Cass.
Civ. ord. n. 4796/2022).
12. Nel caso di specie, al fine di realizzare a pieno i suddetti diritti della prole, appare opportuno incrementare la permanenza di e presso la casa paterna, ferma Per_1 Per_2
restando la possibilità per l'appellante di incontrare liberamente le figlie previo accordo con la madre. Il calendario per la disciplina del diritto di visita fissato dal Tribunale deve quindi essere riformato nel seguente modo:
- il martedì e il giovedì dalle 13:00 (o prelevandole all'uscita dalla scuola) alle 21:00;
6 - a fine settimana alternati (il primo e il terzo in assenza di accordo), dalle 13:00 di sabato alle 21:00 di domenica con facoltà di pernottamento presso il padre;
- durante le vacanze estive per un periodo continuativo di 15 giorni con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno, da concordare tra le parti entro il 30 giugno di ogni anno, un anno comprendente la vigilia di Ferragosto, l'anno successivo il giorno di Ferragosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora del minore e di fare comunicare il figlio con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
ogni cambiamento di programma da parte del genitore che dovrà incontrare il minore dovrà essere comunicato almeno 24 ore prima e comunque al più presto possibile;
in particolare, qualora non fosse possibile esercitare la frequentazione programmata, questa verrà posticipata al giorno immediatamente successivo della stessa settimana.
Per il resto, devono rigettarsi le ulteriori riforme del calendario richieste dall'appellante, in la previsione di un periodo continuativo di 15 giorni durante le vacanze natalizie, poiché una simile previsione, assorbendo l'intera durata di dette vacanze, non consentirebbe l'alternanza richiesta dal diritto alla bigenitorialità.
13. È infine infondato il quarto motivo di gravame, con il quale l'appellante ha lamentato l'erroneità del decreto per avere previsto a suo carico l'obbligo di corrispondere € 400,00
(€200,00 per figlia) mensili a titolo di contributo al mantenimento indiretto di e Per_1 Per_2
a fronte dell'unica fonte di reddito costituita da € 500,00 mensili del reddito di cittadinanza.
Giova premettere che l'assegno di mantenimento del figlio trova fondamento nel diritto dello stesso a essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori sancito dall'art. 315 bis c.c. (il quale fonda lo speculare dovere dei genitori di cui all'art. 147 c.c.), nonché nell'art. 337 c.c.. Nell'ambito dell'obbligo di mantenimento dei figli, inoltre, il rapporto interno tra i genitori è governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo (v. Cass. civ. Sez.
I Ord., n. 2536/2024).
Ai fini della quantificazione del contributo in parola, deve peraltro tenersi conto non soltanto dei redditi in denaro, ma anche delle utilità o delle capacità proprie del genitore, in relazione all'attitudine al lavoro ed alla capacità di guadagno dello stesso. Tuttavia, tale capacità dovrà
7 considerarsi alla luce di fattori concreti soggettivi e oggettivi e non in termini meramente astratti o ipotetici e, quindi, verificando concretamente se il genitore abbia mai lavorato, se si sia attivato nella ricerca di un lavoro ovvero se abbia rifiutato occasioni lavorative (v. Cass. civ. Ord. n. 8286/2013).
14.Nel caso di specie, l'appellante, abrogato il reddito di cittadinanza a partire dal 1° gennaio
2024, ha dedotto, ai sensi dell'art. 473 bis 12 c.p.c., di non aver presentato negli ultimi 3 anni alcuna dichiarazione dei redditi, di non vantare alcun diritto reale su beni immobili e di non essere titolare di quote sociali. Non avendo dunque prodotto alcun elemento sulla base del quale possa accertarsi la consistenza dei suoi redditi, egli non ha assolto l'onere probatorio su di sé gravante in merito ai fatti che dovrebbero fondare la chiesta riduzione del contributo al mantenimento indiretto delle figlie minorenni.
In ogni caso, la mera allegazione dello stato di disoccupazione, a maggior ragione se in assenza di alcun tipo di certificazione sanitaria attestante inabilità al lavoro, non è circostanza idonea a sollevare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli (v. Cass. pen. Sez. VI,
26/06/2017, n. 31495), poiché questi vi è tenuto anche in ragione delle proprie capacità di lavoro che, se - come nel caso di specie, in cui l'appellante ha svolto l'attività di fabbro ed è dunque dotato di una specifica capacità lavorativa - non risultano limitate, devono in ogni modo possibile essere messe a frutto al fine di procurarsi le risorse economiche da destinare al mantenimento dei figli.
Le spese di mantenimento della prole non possono infatti ricadere interamente sul genitore collocatario, specie quando, come nel caso che ci occupa, le minori vivano prevalentemente con la madre, la quale dunque si fa prevalentemente carico dei compiti domestici e di cura, elementi, questi, previsti dall'art. 337 ter c.c. quali indici per la quantificazione del contributo al mantenimento dei figli.
Corretta, pertanto, risulta la quantificazione dell'assegno di mantenimento dei figli in €
400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), dovendosi peraltro rilevare che tale importo rasenta il minimo per far fronte alle esigenze di vita quotidiana di due minori di 16 e 7 anni.
Vista la reciproca soccombenza, si compensano integralmente le spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
8
P.Q.M
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, in parziale riforma del decreto n. 6658/2023, emesso dal Tribunale di Palermo il 14 luglio 2023, appellato da nei confronti di Parte_1
, dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori Controparte_1
della coppia, e , e il loro collocamento prevalente presso la madre;
Per_1 Per_2 disciplina il diritto di visita del padre secondo il seguente calendario:
- il martedì e il giovedì dalle 13:00 (o prelevandole all'uscita dalla scuola) alle 21.00;
- a fine settimana alternati (il primo e il terzo in assenza di accordo), dalle 13:00 di sabato alle 21:00 di domenica con facoltà di pernottamento presso il padre;
- durante le vacanze estive per un periodo continuativo di 15 giorni con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno, da concordare tra le parti entro il 30 giugno di ogni anno, un anno comprendente la vigilia di Ferragosto, l'anno successivo il giorno di Ferragosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora del minore e di fare comunicare il figlio con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
ogni cambiamento di programma da parte del genitore che dovrà incontrare il minore dovrà essere comunicato almeno 24 ore prima e comunque al più presto possibile;
in particolare, qualora non fosse possibile esercitare la frequentazione programmata, questa verrà posticipata al giorno immediatamente successivo della stessa settimana;
- ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre dalle ore 8 alle ore 20, nonché il 31 dicembre o il 1° gennaio dalle ore 8: 00 alle ore 20.00;
- ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
Conferma, per il resto, il decreto impugnato.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, 25 ottobre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
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