Articolo 9 del Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale
Articolo 8Articolo 10
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24 ottobre 1989
Art. 9. 1. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari.
2. La disposizione del comma 1 non si applica se la misura degli arresti domiciliari e' eseguita presso le comunita' terapeutiche o di riabilitazione individuate con decreto del ministro di grazia e giustizia, sentite le regioni interessate, tra quelle che svolgono funzioni di recupero sociale senza finalita' di lucro.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989