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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/07/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1644/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1644/2025 promosso da: nata il [...] a [...] rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Cinzia Molinaro;
e nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
Cinzia Molinaro.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove lo riterranno opportuno, dandosene comunicazione. Il signor Pt_2 trasferirà l'attuale residenza sita presso la casa coniugale entro 20 giorni dal deposito del presente atto in Tribunale.
2) Il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso la madre, nell'immobile sito in Ancona via Giuseppe Di Vittorio 48/c.
Entrambi i genitori prendono atto di quanto segue in merito al:
2.1) PIANO GENITORIALE IN RELAZIONE AI PRINCIPI GENERALI DELLA
BIGENITORIALITÀ:
- 1 - - Condivisione delle decisioni: è nel miglior interesse del minore che i genitori condividano le principali decisioni. Ciascun genitore prende decisioni relative alla cura quotidiana del figlio quando si trovano presso di lui. Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando
è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore.
Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del figlio e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche. Ogni genitore ha la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del ragazzo.
Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per il figlio. Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui.
- Diritti del figlio: ciascun minore ha diritto alla bigenitorialità: sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori e i rispettivi rami familiari;
a non essere coinvolto nelle discussioni tra i genitori;
a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro; a non essere usato come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
2.2) PIANO GENITORIALE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL MINORE
- Istruzione e attività sportive:
Frequenta la I B presso la Scuola Primaria Rodari, via Brecce Bianche 60131 Ancona con orario a tempo pieno: 8.00-16.00 dal lunedì al venerdì con pranzo alla mensa scolastica;
Frequenta il corso di nuoto una volta a settimana il lunedì, dalle 17.00 alle 17.45, presso
Piscine Comunali Vallemiano, via Valle Miano, Ancona e il corso di Judo due volte a settimana il martedì ed il giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 18.10, in via Piazza Salvo
D'Acquisto, Ancona.
- familiari di riferimento oltre ai genitori: nonna paterna signora . Persona_2
- Condizioni di salute:
è nato con una malattia adenomatoide cistica congenita del polmone (CCAM) ovvero Per_1 una malformazione congenita benigna del polmone dovuto ad un anomalo sviluppo di uno o più lobi polmonari. A otto mesi di vita ha subito un intervento di lobectomia con asportazione
- 2 - del lobo. Ad oggi il bambino gode di ottima salute. Pediatra: Dottor via Testimone_1
Miglioli Guido 30,60131 Ancona.
2.3) DIRITTI DI VISITA DEL MINORE:
Il padre si rende disponibile a stare con il figlio in base ai turni della madre.
Si è deciso di comune accordo che per il momento la madre farà il turno h24 poiché durante la settimana, quest'ultima, riesce a gestire al meglio il figlio in quanto il padre ha orari irregolari (la madre non conosce gli orari del padre). La maggior parte delle volte è la signora a prendere il figlio a scuola e a portarlo alle attività extrascolastiche e Pt_1 sportive. Nel prospetto che di seguito si riporta il turno è di sei settimane, in quanto il turno della signora, alla fine della sesta settimana inizia nuovamente nella stessa modalità della prima settimana. Sono così suddivisi: 2 weekend con lei, 2 con il padre e due divisi con i pernotti dal venerdì alla domenica.
Il turno orario della signora ha la medesima cadenza ciclica: mattino 8-15 /mattino Pt_1
7-14/pomeriggio 14-21/ notte 21-7/smonto notte e riposo. Ogni sei settimane si aggiunge un doppio riposo.
Ogni 4 mesi la madre del minore interrompe il turno h24 per sei settimane e, in qualità di
“jolly”, dovrà coprire le malattie e le ferie dei colleghi.
Il signor si rende disponibile ai cambi turni della moglie secondo le sue necessità e Pt_2 del bambino, sia durante il turno normale, sia durante il periodo “jolly”. I cambi turni, che, riguardano gli ordini di servizio e/o salti di riposo, cambi con mattino e pomeriggio o viceversa necessitano a volte (turno madre 7-14 o notte 21-7) del pernotto del minore presso il padre, oppure necessitano di prelevarlo a scuola alle ore 16.00. Se ciò non potesse avvenire la ricorrente cercherà di provvedere ad un ulteriore cambio turno oppure entreranno in causa terze persone quali i nonni e/o babysitter, quest'ultima per gli orari diurni, che provvederanno a pagare entrambi i genitori.
La signora ovviamente si rende disponibile a coprire eventuali ritardi o impedimenti Pt_1 riguardanti i diritti di visita del signor per ragioni lavorative di quest'ultimo. Pt_2
ORGANIZZAZIONE DEI DIRITTI DI VISITA:
- quando il bambino pernotta dal padre, durante la settimana, sarà il medesimo a portarlo a scuola e/o a casa della nonna paterna prima di cena;
- quando la madre smonta dalla notte, durante la settimana, provvederà il padre a portarlo a scuola, mentre durante il weekend sarà la madre a prelevare il bambino presso la casa del padre durante la mattinata successiva al suo turno di notte;
- 3 - - nei weekend in cui i genitori si dividono il sabato e la domenica la signora Pt_1 provvederà a riprendere il figlio a casa del padre dopo il lavoro (ore 15.30 o 14.30 o 21.30), mentre quando la stessa effettuerà il turno pomeridiano sarà il padre a prelevarlo a casa della madre alle ore 13.30.
Esempio:
Durante le festività natalizie e pasquali i genitori ogni anno alterneranno tra loro le principali festività e quindi il giorno di Natale con quello di Santo Stefano, il 31 dicembre con il 1° gennaio e alterneranno tra loro dall'epifania in poi le festività infrannuali (es. 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre ecc.). Alterneranno ogni anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
Salvo diversi accordi che consentano ad entrambi di trascorrere con il figlio più giorni (ad esempio durante le festività natalizie o pasquali o durante i ponti).
- 4 - Entrambi i genitori comunicheranno entro il 31 di maggio di ogni anno le proprie ferie estive da trascorrere con il figlio che verranno esercitate durante le vacanze scolastiche, consistenti in due settimane anche non consecutive.
3) Il signor verserà alla signora la somma mensile di € 200,00 a titolo di Pt_2 Pt_1 contributo al mantenimento del figlio entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile Per_1 annualmente secondo gli indici Istat.
Oltre al 50% delle spese straordinarie relative allo stesso.
Le parti seguiranno lo schema del protocollo adottato dal Tribunale di Ancona attualmente in vigore che di seguito viene integralmente trascritto:
“Le spese straordinarie vengono suddivise tra spese che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori e spese che, al contrario, non richiedono il previo accordo.
Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto.
Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del giudice.
Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo.
Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.
1. SPESE MEDICHE
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche con eventuale acquisto di apparecchi oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- 5 - - farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. SPESE SCOLASTICHE:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- 6 - - gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50% del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
3. SPESE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per.
- 7 - - attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare
(compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.”
4) L'assegno unico universale per i figli a carico verrà attribuito al 100% alla signora
Pt_1
5) Le parti danno atto che nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento per il coniuge essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
6) Le parti si danno, sin da ora, reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio a fini turistici per sé stessi e per il figlio . Per_1
7) le parti convengono che le condizioni di cui ai punti che precedono decorreranno dalla sottoscrizione del presente atto.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si Parte_1 Parte_2 sono sposati ad Ancona il 26/07/2015, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che in data 07.05.2025 ha espresso parere favorevole.
- 8 - 4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dell'unico figlio, ancora minorenne.
Nel ricorso le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte)
- provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio ad Ancona il 26/07/2015, trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Comune di Ancona al n. 64, parte 2, serie A dell'anno 2015;
- 9 - omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 2.7.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 10 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1644/2025 promosso da: nata il [...] a [...] rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Cinzia Molinaro;
e nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
Cinzia Molinaro.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove lo riterranno opportuno, dandosene comunicazione. Il signor Pt_2 trasferirà l'attuale residenza sita presso la casa coniugale entro 20 giorni dal deposito del presente atto in Tribunale.
2) Il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso la madre, nell'immobile sito in Ancona via Giuseppe Di Vittorio 48/c.
Entrambi i genitori prendono atto di quanto segue in merito al:
2.1) PIANO GENITORIALE IN RELAZIONE AI PRINCIPI GENERALI DELLA
BIGENITORIALITÀ:
- 1 - - Condivisione delle decisioni: è nel miglior interesse del minore che i genitori condividano le principali decisioni. Ciascun genitore prende decisioni relative alla cura quotidiana del figlio quando si trovano presso di lui. Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando
è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore.
Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del figlio e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche. Ogni genitore ha la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del ragazzo.
Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per il figlio. Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui.
- Diritti del figlio: ciascun minore ha diritto alla bigenitorialità: sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori e i rispettivi rami familiari;
a non essere coinvolto nelle discussioni tra i genitori;
a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro; a non essere usato come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
2.2) PIANO GENITORIALE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL MINORE
- Istruzione e attività sportive:
Frequenta la I B presso la Scuola Primaria Rodari, via Brecce Bianche 60131 Ancona con orario a tempo pieno: 8.00-16.00 dal lunedì al venerdì con pranzo alla mensa scolastica;
Frequenta il corso di nuoto una volta a settimana il lunedì, dalle 17.00 alle 17.45, presso
Piscine Comunali Vallemiano, via Valle Miano, Ancona e il corso di Judo due volte a settimana il martedì ed il giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 18.10, in via Piazza Salvo
D'Acquisto, Ancona.
- familiari di riferimento oltre ai genitori: nonna paterna signora . Persona_2
- Condizioni di salute:
è nato con una malattia adenomatoide cistica congenita del polmone (CCAM) ovvero Per_1 una malformazione congenita benigna del polmone dovuto ad un anomalo sviluppo di uno o più lobi polmonari. A otto mesi di vita ha subito un intervento di lobectomia con asportazione
- 2 - del lobo. Ad oggi il bambino gode di ottima salute. Pediatra: Dottor via Testimone_1
Miglioli Guido 30,60131 Ancona.
2.3) DIRITTI DI VISITA DEL MINORE:
Il padre si rende disponibile a stare con il figlio in base ai turni della madre.
Si è deciso di comune accordo che per il momento la madre farà il turno h24 poiché durante la settimana, quest'ultima, riesce a gestire al meglio il figlio in quanto il padre ha orari irregolari (la madre non conosce gli orari del padre). La maggior parte delle volte è la signora a prendere il figlio a scuola e a portarlo alle attività extrascolastiche e Pt_1 sportive. Nel prospetto che di seguito si riporta il turno è di sei settimane, in quanto il turno della signora, alla fine della sesta settimana inizia nuovamente nella stessa modalità della prima settimana. Sono così suddivisi: 2 weekend con lei, 2 con il padre e due divisi con i pernotti dal venerdì alla domenica.
Il turno orario della signora ha la medesima cadenza ciclica: mattino 8-15 /mattino Pt_1
7-14/pomeriggio 14-21/ notte 21-7/smonto notte e riposo. Ogni sei settimane si aggiunge un doppio riposo.
Ogni 4 mesi la madre del minore interrompe il turno h24 per sei settimane e, in qualità di
“jolly”, dovrà coprire le malattie e le ferie dei colleghi.
Il signor si rende disponibile ai cambi turni della moglie secondo le sue necessità e Pt_2 del bambino, sia durante il turno normale, sia durante il periodo “jolly”. I cambi turni, che, riguardano gli ordini di servizio e/o salti di riposo, cambi con mattino e pomeriggio o viceversa necessitano a volte (turno madre 7-14 o notte 21-7) del pernotto del minore presso il padre, oppure necessitano di prelevarlo a scuola alle ore 16.00. Se ciò non potesse avvenire la ricorrente cercherà di provvedere ad un ulteriore cambio turno oppure entreranno in causa terze persone quali i nonni e/o babysitter, quest'ultima per gli orari diurni, che provvederanno a pagare entrambi i genitori.
La signora ovviamente si rende disponibile a coprire eventuali ritardi o impedimenti Pt_1 riguardanti i diritti di visita del signor per ragioni lavorative di quest'ultimo. Pt_2
ORGANIZZAZIONE DEI DIRITTI DI VISITA:
- quando il bambino pernotta dal padre, durante la settimana, sarà il medesimo a portarlo a scuola e/o a casa della nonna paterna prima di cena;
- quando la madre smonta dalla notte, durante la settimana, provvederà il padre a portarlo a scuola, mentre durante il weekend sarà la madre a prelevare il bambino presso la casa del padre durante la mattinata successiva al suo turno di notte;
- 3 - - nei weekend in cui i genitori si dividono il sabato e la domenica la signora Pt_1 provvederà a riprendere il figlio a casa del padre dopo il lavoro (ore 15.30 o 14.30 o 21.30), mentre quando la stessa effettuerà il turno pomeridiano sarà il padre a prelevarlo a casa della madre alle ore 13.30.
Esempio:
Durante le festività natalizie e pasquali i genitori ogni anno alterneranno tra loro le principali festività e quindi il giorno di Natale con quello di Santo Stefano, il 31 dicembre con il 1° gennaio e alterneranno tra loro dall'epifania in poi le festività infrannuali (es. 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre ecc.). Alterneranno ogni anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
Salvo diversi accordi che consentano ad entrambi di trascorrere con il figlio più giorni (ad esempio durante le festività natalizie o pasquali o durante i ponti).
- 4 - Entrambi i genitori comunicheranno entro il 31 di maggio di ogni anno le proprie ferie estive da trascorrere con il figlio che verranno esercitate durante le vacanze scolastiche, consistenti in due settimane anche non consecutive.
3) Il signor verserà alla signora la somma mensile di € 200,00 a titolo di Pt_2 Pt_1 contributo al mantenimento del figlio entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile Per_1 annualmente secondo gli indici Istat.
Oltre al 50% delle spese straordinarie relative allo stesso.
Le parti seguiranno lo schema del protocollo adottato dal Tribunale di Ancona attualmente in vigore che di seguito viene integralmente trascritto:
“Le spese straordinarie vengono suddivise tra spese che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori e spese che, al contrario, non richiedono il previo accordo.
Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto.
Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del giudice.
Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo.
Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.
1. SPESE MEDICHE
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche con eventuale acquisto di apparecchi oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- 5 - - farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. SPESE SCOLASTICHE:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- 6 - - gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50% del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
3. SPESE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per.
- 7 - - attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare
(compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.”
4) L'assegno unico universale per i figli a carico verrà attribuito al 100% alla signora
Pt_1
5) Le parti danno atto che nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento per il coniuge essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
6) Le parti si danno, sin da ora, reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio a fini turistici per sé stessi e per il figlio . Per_1
7) le parti convengono che le condizioni di cui ai punti che precedono decorreranno dalla sottoscrizione del presente atto.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si Parte_1 Parte_2 sono sposati ad Ancona il 26/07/2015, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che in data 07.05.2025 ha espresso parere favorevole.
- 8 - 4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dell'unico figlio, ancora minorenne.
Nel ricorso le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte)
- provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio ad Ancona il 26/07/2015, trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Comune di Ancona al n. 64, parte 2, serie A dell'anno 2015;
- 9 - omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 2.7.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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