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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/10/2025, n. 3426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3426 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12931/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice EA HI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 12391/2017 promossa da in persona del suo legale rappresentante p.t., con il Parte_1 patrocinio dell'Avv. Calabrese Vito, giusta procura in atti;
-attrice- contro
, in persona del Controparte_1 titolare , con il patrocinio dell'Avv. Marco Lenoci, giusta Controparte_1 procura in atti;
-convenuto-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 14/05/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 1 di 10 I.1. – Con atto di citazione notificato il 24/07/2017, ha Parte_1 convenuto in giudizio la ditta “ Controparte_1
”, nella persona dell'omonimo titolare, deducendo che:
[...]
- aveva commissionato alla ditta convenuta la realizzazione di un software
(comprensivo di sorgenti) per “modulo pedale wireless”;
- nonostante le rassicurazioni ricevute circa i tempi rapidi di consegna, la controparte non aveva mai ottemperato all'incarico affidatole e ciò nonostante l'attrice, dal canto suo, avesse invece corrisposto gli acconti richiesti dalla convenuta;
- con raccomandata A/R del 29/05/2017 – attesa la persisteste inadempienza della consegna dell'opera commissionata – l'attrice aveva diffidato la ditta convenuta alla immediata consegna del software nel termine 5 giorni dalla ricezione della predetta raccomandata;
- a causa della condotta inadempiente della controparte, la società Parte_1 aveva subìto gravi e ingenti danni in termini di immagine e spese sostenute,
[...] in quanto l'attrice si era resa di fatto inadempiente nei confronti dei propri clienti.
Sulla scorta di tali allegazioni in fatto, l'attrice ha richiesto la risoluzione del contratto inter partes per inadempimento della convenuta e la condanna della controparte al risarcimento dei danni subiti e alla restituzione degli acconti versati, per un importo complessivo di euro 28.000.
I.2. – Costituendosi in giudizio, la parte convenuta, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, ha richiesto: “1) dichiarare l'infondatezza della domanda avanzata dalla sia con Parte_1 riguardo alla richiesta di risoluzione contrattuale che con riguardo alla pretesa risarcitoria;
2) per l'effetto, rigettare ogni domanda avanzata dalla Parte_1 nei confronti di 3) condannare la società attrice al pagamento Controparte_1 delle spese di lite”.
I.3. – Istruito il processo per mezzo di prove documentali e mediante l'interrogatorio formale di e rigettate le Controparte_1 Controparte_2 ulteriori istanze istruttorie ivi compresa la richiesta di C.T.U., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 10 I.4. – In sede di precisazione di conclusioni l'attrice ha richiesto: “accertare
e dichiarare l'inadempimento della ditta convenuta all'obbligo contrattuale - da questa assunto nei confronti della odierna deducente e concluso nel febbraio 2016
- relativamente alla realizzazione e consegna di un software idoneo e funzionale all'operatività del proprio “modulo pedale wireless”; condannare , per l'effetto, la ditta convenuta al risarcimento dei danni derivati all'attrice dal suo grave inadempimento contrattuale e apri ad €. 28.000,00 ovvero quella maggiore e/o minore somma che si riterrà di Giustizia anche in via equitativa. Vittoria di spese
e competenze di giudizio”; la convenuta ha confermato le richieste già precisate.
I.5. – Infine, la causa è giunta all'udienza del 14/05/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
II. – La domanda attorea è infondata e merita le sorti del rigetto.
II.1. – Oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'inadempimento relativo al contratto intercorso tra le parti in causa, di cui la società attrice invoca la risoluzione e il correlativo risarcimento per i danni asseritamente subiti, per un importo pari ad euro 28.000,00 o alla diversa somma ritenuta di giustizia.
II.2. – Tanto premesso, risulta innanzitutto incontestato il rapporto contrattuale intercorso tra le parti: dalle risultanze processuali emerge che l'oggetto del contratto – stipulato verbalmente – prevedeva la realizzazione di un software per un “modulo pedale wireless”, da utilizzare per la gestione, attraverso un pedale, delle postazioni di lavoro negli studi medici dentistici.
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria delle parti, il contratto concluso prevedeva una prestazione di carattere misto, essendo l'oggetto della prestazione richiesta alla ditta convenuta sia una prestazione di mezzi, ossia di carattere professionale-intellettuale, quanto alla collaborazione in fase progettuale con il committente, sia di risultato e quindi di appalto, quanto alla realizzazione del software sulla base del progetto concordato.
Dalle allegazioni delle parti risulta invero che il contratto de quo è caratterizzato dal fatto che le prestazioni commissionate alla convenuta avevano pagina 3 di 10 ad oggetto non già la cessione di un prodotto informatico "preconfezionato", bensì la predisposizione di un software applicativo specifico per la gestione attraverso un pedale delle postazioni di lavoro negli studi medici dentistici, in cui l'hardware
(il pedale in questione) – al cui funzionamento il software era destinato – era stato realizzato da una società terza, come confermato dallo stesso legale rappresentante della società attrice in sede di interrogatorio formale (cfr. il verbale udienza del 14/04/2021).
La giurisprudenza è orientata verso un inquadramento di questo tipo di rapporti nell'ambito della categoria dei contratti atipici, o alternativamente nell'ambito del contratto di appalto o di un contratto misto di compravendita e di prestazioni d'opera ovvero del contratto d'opera (in argomento, cfr. Cass., n.
19131 del 2013).
Ora, tenuto conto delle allegazioni delle parti, risulta la volontà delle parti intesa ad attribuire prevalenza all'attività di realizzazione di un opus perfectum rispetto alla semplice consegna di un prodotto informatico già progettato, configurando una fattispecie di contratto misto da regolare secondo la teoria dell'assorbimento e non già una semplice compravendita con obbligazione accessoria di facere.
È, infatti, principio acquisito che, ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto o contratto d'opera, quando alla prestazione di dare, tipica dell'una, si affianchi quella di fare, caratterizzante gli altri, si deve avere riguardo alla prevalenza o meno dell'attività sulla materia, da considerare non in senso oggettivo, bensì con riguardo alla volontà dei contraenti, al fine d'accertare, nei singoli casi: se la fornitura della materia sia un semplice elemento concorrente nel complesso della realizzazione dell'opera e tutte le attività a tal fine intese l'oggetto effettivo e prevalente dell'obbligazione assunta dal produttore - venditore, come nelle ipotesi di realizzazione di un opus unicum od anche di un opus derivato dalla serie ma oggetto di sostanziali adattamenti o modifiche a richiesta del destinatario, nel qual caso si è in presenza d'un contratto d'appalto o d'opera; oppure se dette attività costituiscano solo l'ordinario ciclo produttivo del bene, che può anche concludersi con l'assemblaggio delle sue componenti presso pagina 4 di 10 il destinatario, onde è la sola consegna del bene stesso l'effettiva obbligazione del produttore - venditore, ed in tal caso si è in presenza d'un contratto di compravendita (e pluribus, Cass., 24/7/2008 n. 20391; Cass., 2/8/2002
n. 11602; Cass., 21/5/2001 n. 6925; Cass., 21/06/2000 n. 8445; Cass.,
17/12/1999 n. 14209; Cass., 12/4/1999 n. 3578).
Nella specie, la prestazione di opera connessa alla realizzazione dell'applicativo, contrassegnata dalla preponderanza della componente progettuale insita nel carattere pacificamente prototipale del dispositivo, con fornitura di consulenze necessarie allo sviluppo del progetto e all'implementazione del servizio, induce invero a desumere la natura prevalente di contratto d'opera o di appalto nel contratto misto da ravvisare nella vicenda in esame.
II.3. – Così inquadrato il rapporto negoziale inter partes, quanto all'inadempimento della odierna convenuta, che in tesi giustificherebbe la risoluzione del contratto, parte attrice ha addotto, in prima battuta, che l'opera non era stata consegnata, successivamente che la medesima, seppur consegnata, presentava difetti che, di fatto, la rendevano inutilizzabile perché non funzionante.
Ora, la circostanza per cui il software non sarebbe stato consegnato, lamentata dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio, ha trovato smentita nelle risultanze processuali.
Infatti, in disparte il pacifico rilievo per cui alcun termine era stato convenzionalmente pattuito per la consegna dell'opera, la realizzazione e la consegna del software in questione (e dei relativi codici sorgente) hanno trovato conferma nelle stesse dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società attrice, oltre che nella certificazione del prodotto realizzata ad opera dall'ente certificatore (cfr. doc. 11 convenuta). Pt_2
Al riguardo, non può non evidenziarsi l'atteggiamento assertivo ondivago e contraddittorio assunto dalla parte attrice, che, nell'atto introduttivo del giudizio, ha lamentato soltanto la mancata consegna del software, per poi ammettere, in corso di causa, che il software era stato sì consegnato dalla controparte, ma che pagina 5 di 10 lo stesso presentava problemi di funzionamento, invocando, in definitiva, la garanzia per i vizi dell'opera realizzata.
Per quanto riguarda tale ultimo profilo, va tuttavia sottolineato che la società committente si è limitata a prospettare, soltanto nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., il problema di funzionamento derivante dalla dedotta
“improvvisa interruzione della trasmissione wireless per alcune frazioni di secondo” durante il suo normale utilizzo.
Ora, a fronte di una affermazione così generica e che dà comunque atto del funzionamento del sistema di trasmissione wireless e del temporalmente circoscritto problema rilevato dalla committente (interruzione della trasmissione per alcune frazioni di secondo), non può senz'altro dirsi che l'opera realizzata fosse totalmente inutilizzabile, né può escludersi che buona parte dei servizi commissionati alla convenuta sia stata effettuata con modalità idonee all'oggetto del contratto, non presentando criticità di gravità tale da giustificare la invocata risoluzione contrattuale.
Del resto, è lo stesso legale rappresentante dell'attrice a rilevare, in sede di interrogatorio formale, che il software consegnato era “solo parzialmente funzionante”.
Al riguardo, giova invero evidenziare che, poiché, come visto, risultano elementi tali da escludere l'invocabilità della disciplina del contratto di vendita, la disciplina della garanzia per difetti dell'opera è quella dettata dall'art. 1668 c.c.
(richiamata, per il contratto d'opera, dall'art. 2226 c.c.).
E, come è noto, ai fini della risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell'opera si richiede un inadempimento più grave di quello richiesto per la risoluzione della compravendita per i vizi della cosa, atteso che, mentre per l'art. 1668, secondo comma, c.c. la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, l'art. 1490 c.c. stabilisce che la risoluzione va pronunciata per i vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della cosa, in aderenza alla norma generale di cui all'art. 1455 c.c., secondo cui l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del creditore.
pagina 6 di 10 Pertanto, la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole – sulla struttura e funzionalità della medesima sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, mentre se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 1668 c.c., salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore (Cass. sentenza n. 5250/2004).
In giurisprudenza, si è infatti chiarito che non si può ricorrere al rimedio risolutorio nell'ipotesi in cui, nonostante la presenza dei vizi riscontrati dal committente, le prestazioni dell'appaltatore abbiano conservato un minimo di utilità, in quanto l'inidoneità dell'opera atta a giustificare la risoluzione in base alla normativa in questione è solo quella totale (Cass., n. 7061/2002). E ciò fermo restando che, in ogni caso, se la parziale esecuzione del contratto è tale da giustificarne la risoluzione, il committente può trattenere la parte di manufatto realizzata e provvedere direttamente al suo completamento, essendo, poi legittimato a chiedere in via giudiziale che il prezzo sia proporzionalmente diminuito e, in caso di colpa dell'appaltatore, anche il risarcimento del danno
(Cass., n. 3786/2010).
Ora, alla stregua delle generiche allegazioni di parte attrice, non ricorrono nel caso di specie gli estremi per l'applicabilità del secondo comma della richiamata norma codicistica, legittimanti la richiesta di risoluzione del contratto, se è vero che il solo difetto dell'"opus" fornito dalla società convenuta – e prescindendo da ogni valutazione sulla sua sussistenza e sulla sua origine, pure contestate da controparte, che, nel motivare l'impossibilità di soddisfare l'ultima richiesta di implementazione del software consegnato (richiesta con mail del
30/01/2017- cfr. doc. 14, convenuta), ha addotto i difetti progettuali ed esecutivi dell'ultima versione dell'hardware fornita dalla precisando che Parte_1 per l'ultima attività di revisione espletata non aveva richiesto alcun compenso, come confermato dallo stesso legale rappresentante della società committente in pagina 7 di 10 sede di interrogatorio formale – è consistito nella presenza di interruzioni della trasmissione wireless della durata di “frazioni di secondo”, senza che siano state finanche chiarite, già a livello descrittivo, nei limiti delle preclusioni assertive imposte dal codice di rito, l'entità, la qualità e l'incidenza dei vizi in questione, il cui onere allegativo, ai fini dell'emarginazione della causa petendi della domanda, gravava sulla committente attrice.
Né l'attrice ha chiesto la riduzione del prezzo dell'appalto, limitandosi ad invocare il rimedio della risoluzione del contratto.
Tuttavia, tale domanda non può trovare accoglimento, in difetto dell'idonea e specifica allegazione e della consequenziale prova che l'opera prestata dalla controparte era risultata del tutto inidonea alla sua destinazione.
La C.T.U. richiesta in corso di causa è poi del tutto esplorativa/suppletiva, non essendo supportata da idonea attività assertiva.
Né può sostenersi che la domanda di riduzione del prezzo possa ritenersi implicitamente contenuta nella domanda risolutoria.
Si osserva infatti che l'attrice nulla ha dedotto al riguardo e nulla ha dimostrato in merito alla eventuale riduzione del prezzo.
Sul punto la giurisprudenza ha affermato che “Il committente che [...] proponga domanda di riduzione del prezzo, ha l'onere di provare il minor valore e rendimento dell'opera eseguita rispetto a quella pattuita” (cfr. Cass., n.
23923/12).
La narrativa degli atti attorei non contiene alcuna utile circostanza per possa condurre ad una riduzione del prezzo.
Nemmeno i lamentati danni asseritamente subiti da parte attrice potrebbero comportare una riduzione del compenso dovuto alla controparte.
Innanzitutto lo esclude la giurisprudenza, posto che “In materia di appalto, la disciplina dettata dell'art. 1668 in tema di difetti dell'opera, in deroga a quella stabilita in via generale in tema di inadempimento del contratto, concede al committente la possibilità di domandare la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, mentre negli altri casi il committente può agire con le alternative
pagina 8 di 10 azioni di eliminazione dei vizi o di riduzione del prezzo, soltanto nell'ottica del mantenimento del contratto. Pertanto, nel caso in cui il committente abbia domandato il risarcimento del danno in correlazione con la domanda di risoluzione
e i difetti non siano risultati tali da giustificare lo scioglimento del contratto, la domanda di risarcimento non può essere accolta per difetto della "causa petendi"”
(cfr. Cass., n. 9295/2006, nonché Cass., n. 4366/2015).
Nei fatti, poi, l'attrice non ha dimostrato di avere subìto alcun pregiudizio.
L'attrice ha infatti lamentato l'aggravio di spese e costi sostenuti, essendo stata asseritamente costretta a rivolgersi a terzi per la realizzazione del software, oltre al danno in termini di immagine, in quanto si sarebbe resa di fatto inadempiente nei confronti dei propri clienti.
Ora, poiché la dedotta mancata consegna del software ha trovato smentita nelle stesse dichiarazioni confessorie del legale rappresentante della società committente, l'eventuale parziale esecuzione del contratto, quand'anche provata, avrebbe potuto legittimare, come visto, la richiesta in sede giudiziale di proporzionale diminuzione del prezzo, nella specie non proposta.
Né in atti sono state dedotte prove e circostanze che consentano di ritenere dimostrato un pregiudizio così genericamente evocato.
La pretesa risarcitoria è dunque del tutto indimostrata e priva di qualsivoglia elemento probatorio o circostanziata deduzione utile alla sua quantificazione.
Oltretutto, si badi che la liquidazione equitativa del danno non può essere rimessa alla arbitraria discrezionalità del giudice, dovendo quanto meno essere suffragata da adeguata documentazione e comunque da puntuali deduzioni in fatto.
Per queste ragioni, la domanda di parte attrice deve essere rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
III. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
pagina 9 di 10 Alla liquidazione degli onorari deve provvedersi applicando i parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (prossimo al minimo dello scaglione di riferimento) e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) RIGETTA la domanda proposta da Parte_1
B) CONDANNA la società attrice a rimborsare al convenuto le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi difensivi, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Bari, 5 ottobre 2025
Il giudice
EA HI
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice EA HI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 12391/2017 promossa da in persona del suo legale rappresentante p.t., con il Parte_1 patrocinio dell'Avv. Calabrese Vito, giusta procura in atti;
-attrice- contro
, in persona del Controparte_1 titolare , con il patrocinio dell'Avv. Marco Lenoci, giusta Controparte_1 procura in atti;
-convenuto-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 14/05/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 1 di 10 I.1. – Con atto di citazione notificato il 24/07/2017, ha Parte_1 convenuto in giudizio la ditta “ Controparte_1
”, nella persona dell'omonimo titolare, deducendo che:
[...]
- aveva commissionato alla ditta convenuta la realizzazione di un software
(comprensivo di sorgenti) per “modulo pedale wireless”;
- nonostante le rassicurazioni ricevute circa i tempi rapidi di consegna, la controparte non aveva mai ottemperato all'incarico affidatole e ciò nonostante l'attrice, dal canto suo, avesse invece corrisposto gli acconti richiesti dalla convenuta;
- con raccomandata A/R del 29/05/2017 – attesa la persisteste inadempienza della consegna dell'opera commissionata – l'attrice aveva diffidato la ditta convenuta alla immediata consegna del software nel termine 5 giorni dalla ricezione della predetta raccomandata;
- a causa della condotta inadempiente della controparte, la società Parte_1 aveva subìto gravi e ingenti danni in termini di immagine e spese sostenute,
[...] in quanto l'attrice si era resa di fatto inadempiente nei confronti dei propri clienti.
Sulla scorta di tali allegazioni in fatto, l'attrice ha richiesto la risoluzione del contratto inter partes per inadempimento della convenuta e la condanna della controparte al risarcimento dei danni subiti e alla restituzione degli acconti versati, per un importo complessivo di euro 28.000.
I.2. – Costituendosi in giudizio, la parte convenuta, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, ha richiesto: “1) dichiarare l'infondatezza della domanda avanzata dalla sia con Parte_1 riguardo alla richiesta di risoluzione contrattuale che con riguardo alla pretesa risarcitoria;
2) per l'effetto, rigettare ogni domanda avanzata dalla Parte_1 nei confronti di 3) condannare la società attrice al pagamento Controparte_1 delle spese di lite”.
I.3. – Istruito il processo per mezzo di prove documentali e mediante l'interrogatorio formale di e rigettate le Controparte_1 Controparte_2 ulteriori istanze istruttorie ivi compresa la richiesta di C.T.U., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 10 I.4. – In sede di precisazione di conclusioni l'attrice ha richiesto: “accertare
e dichiarare l'inadempimento della ditta convenuta all'obbligo contrattuale - da questa assunto nei confronti della odierna deducente e concluso nel febbraio 2016
- relativamente alla realizzazione e consegna di un software idoneo e funzionale all'operatività del proprio “modulo pedale wireless”; condannare , per l'effetto, la ditta convenuta al risarcimento dei danni derivati all'attrice dal suo grave inadempimento contrattuale e apri ad €. 28.000,00 ovvero quella maggiore e/o minore somma che si riterrà di Giustizia anche in via equitativa. Vittoria di spese
e competenze di giudizio”; la convenuta ha confermato le richieste già precisate.
I.5. – Infine, la causa è giunta all'udienza del 14/05/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
II. – La domanda attorea è infondata e merita le sorti del rigetto.
II.1. – Oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'inadempimento relativo al contratto intercorso tra le parti in causa, di cui la società attrice invoca la risoluzione e il correlativo risarcimento per i danni asseritamente subiti, per un importo pari ad euro 28.000,00 o alla diversa somma ritenuta di giustizia.
II.2. – Tanto premesso, risulta innanzitutto incontestato il rapporto contrattuale intercorso tra le parti: dalle risultanze processuali emerge che l'oggetto del contratto – stipulato verbalmente – prevedeva la realizzazione di un software per un “modulo pedale wireless”, da utilizzare per la gestione, attraverso un pedale, delle postazioni di lavoro negli studi medici dentistici.
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria delle parti, il contratto concluso prevedeva una prestazione di carattere misto, essendo l'oggetto della prestazione richiesta alla ditta convenuta sia una prestazione di mezzi, ossia di carattere professionale-intellettuale, quanto alla collaborazione in fase progettuale con il committente, sia di risultato e quindi di appalto, quanto alla realizzazione del software sulla base del progetto concordato.
Dalle allegazioni delle parti risulta invero che il contratto de quo è caratterizzato dal fatto che le prestazioni commissionate alla convenuta avevano pagina 3 di 10 ad oggetto non già la cessione di un prodotto informatico "preconfezionato", bensì la predisposizione di un software applicativo specifico per la gestione attraverso un pedale delle postazioni di lavoro negli studi medici dentistici, in cui l'hardware
(il pedale in questione) – al cui funzionamento il software era destinato – era stato realizzato da una società terza, come confermato dallo stesso legale rappresentante della società attrice in sede di interrogatorio formale (cfr. il verbale udienza del 14/04/2021).
La giurisprudenza è orientata verso un inquadramento di questo tipo di rapporti nell'ambito della categoria dei contratti atipici, o alternativamente nell'ambito del contratto di appalto o di un contratto misto di compravendita e di prestazioni d'opera ovvero del contratto d'opera (in argomento, cfr. Cass., n.
19131 del 2013).
Ora, tenuto conto delle allegazioni delle parti, risulta la volontà delle parti intesa ad attribuire prevalenza all'attività di realizzazione di un opus perfectum rispetto alla semplice consegna di un prodotto informatico già progettato, configurando una fattispecie di contratto misto da regolare secondo la teoria dell'assorbimento e non già una semplice compravendita con obbligazione accessoria di facere.
È, infatti, principio acquisito che, ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto o contratto d'opera, quando alla prestazione di dare, tipica dell'una, si affianchi quella di fare, caratterizzante gli altri, si deve avere riguardo alla prevalenza o meno dell'attività sulla materia, da considerare non in senso oggettivo, bensì con riguardo alla volontà dei contraenti, al fine d'accertare, nei singoli casi: se la fornitura della materia sia un semplice elemento concorrente nel complesso della realizzazione dell'opera e tutte le attività a tal fine intese l'oggetto effettivo e prevalente dell'obbligazione assunta dal produttore - venditore, come nelle ipotesi di realizzazione di un opus unicum od anche di un opus derivato dalla serie ma oggetto di sostanziali adattamenti o modifiche a richiesta del destinatario, nel qual caso si è in presenza d'un contratto d'appalto o d'opera; oppure se dette attività costituiscano solo l'ordinario ciclo produttivo del bene, che può anche concludersi con l'assemblaggio delle sue componenti presso pagina 4 di 10 il destinatario, onde è la sola consegna del bene stesso l'effettiva obbligazione del produttore - venditore, ed in tal caso si è in presenza d'un contratto di compravendita (e pluribus, Cass., 24/7/2008 n. 20391; Cass., 2/8/2002
n. 11602; Cass., 21/5/2001 n. 6925; Cass., 21/06/2000 n. 8445; Cass.,
17/12/1999 n. 14209; Cass., 12/4/1999 n. 3578).
Nella specie, la prestazione di opera connessa alla realizzazione dell'applicativo, contrassegnata dalla preponderanza della componente progettuale insita nel carattere pacificamente prototipale del dispositivo, con fornitura di consulenze necessarie allo sviluppo del progetto e all'implementazione del servizio, induce invero a desumere la natura prevalente di contratto d'opera o di appalto nel contratto misto da ravvisare nella vicenda in esame.
II.3. – Così inquadrato il rapporto negoziale inter partes, quanto all'inadempimento della odierna convenuta, che in tesi giustificherebbe la risoluzione del contratto, parte attrice ha addotto, in prima battuta, che l'opera non era stata consegnata, successivamente che la medesima, seppur consegnata, presentava difetti che, di fatto, la rendevano inutilizzabile perché non funzionante.
Ora, la circostanza per cui il software non sarebbe stato consegnato, lamentata dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio, ha trovato smentita nelle risultanze processuali.
Infatti, in disparte il pacifico rilievo per cui alcun termine era stato convenzionalmente pattuito per la consegna dell'opera, la realizzazione e la consegna del software in questione (e dei relativi codici sorgente) hanno trovato conferma nelle stesse dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società attrice, oltre che nella certificazione del prodotto realizzata ad opera dall'ente certificatore (cfr. doc. 11 convenuta). Pt_2
Al riguardo, non può non evidenziarsi l'atteggiamento assertivo ondivago e contraddittorio assunto dalla parte attrice, che, nell'atto introduttivo del giudizio, ha lamentato soltanto la mancata consegna del software, per poi ammettere, in corso di causa, che il software era stato sì consegnato dalla controparte, ma che pagina 5 di 10 lo stesso presentava problemi di funzionamento, invocando, in definitiva, la garanzia per i vizi dell'opera realizzata.
Per quanto riguarda tale ultimo profilo, va tuttavia sottolineato che la società committente si è limitata a prospettare, soltanto nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., il problema di funzionamento derivante dalla dedotta
“improvvisa interruzione della trasmissione wireless per alcune frazioni di secondo” durante il suo normale utilizzo.
Ora, a fronte di una affermazione così generica e che dà comunque atto del funzionamento del sistema di trasmissione wireless e del temporalmente circoscritto problema rilevato dalla committente (interruzione della trasmissione per alcune frazioni di secondo), non può senz'altro dirsi che l'opera realizzata fosse totalmente inutilizzabile, né può escludersi che buona parte dei servizi commissionati alla convenuta sia stata effettuata con modalità idonee all'oggetto del contratto, non presentando criticità di gravità tale da giustificare la invocata risoluzione contrattuale.
Del resto, è lo stesso legale rappresentante dell'attrice a rilevare, in sede di interrogatorio formale, che il software consegnato era “solo parzialmente funzionante”.
Al riguardo, giova invero evidenziare che, poiché, come visto, risultano elementi tali da escludere l'invocabilità della disciplina del contratto di vendita, la disciplina della garanzia per difetti dell'opera è quella dettata dall'art. 1668 c.c.
(richiamata, per il contratto d'opera, dall'art. 2226 c.c.).
E, come è noto, ai fini della risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell'opera si richiede un inadempimento più grave di quello richiesto per la risoluzione della compravendita per i vizi della cosa, atteso che, mentre per l'art. 1668, secondo comma, c.c. la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, l'art. 1490 c.c. stabilisce che la risoluzione va pronunciata per i vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della cosa, in aderenza alla norma generale di cui all'art. 1455 c.c., secondo cui l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del creditore.
pagina 6 di 10 Pertanto, la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole – sulla struttura e funzionalità della medesima sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, mentre se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 1668 c.c., salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore (Cass. sentenza n. 5250/2004).
In giurisprudenza, si è infatti chiarito che non si può ricorrere al rimedio risolutorio nell'ipotesi in cui, nonostante la presenza dei vizi riscontrati dal committente, le prestazioni dell'appaltatore abbiano conservato un minimo di utilità, in quanto l'inidoneità dell'opera atta a giustificare la risoluzione in base alla normativa in questione è solo quella totale (Cass., n. 7061/2002). E ciò fermo restando che, in ogni caso, se la parziale esecuzione del contratto è tale da giustificarne la risoluzione, il committente può trattenere la parte di manufatto realizzata e provvedere direttamente al suo completamento, essendo, poi legittimato a chiedere in via giudiziale che il prezzo sia proporzionalmente diminuito e, in caso di colpa dell'appaltatore, anche il risarcimento del danno
(Cass., n. 3786/2010).
Ora, alla stregua delle generiche allegazioni di parte attrice, non ricorrono nel caso di specie gli estremi per l'applicabilità del secondo comma della richiamata norma codicistica, legittimanti la richiesta di risoluzione del contratto, se è vero che il solo difetto dell'"opus" fornito dalla società convenuta – e prescindendo da ogni valutazione sulla sua sussistenza e sulla sua origine, pure contestate da controparte, che, nel motivare l'impossibilità di soddisfare l'ultima richiesta di implementazione del software consegnato (richiesta con mail del
30/01/2017- cfr. doc. 14, convenuta), ha addotto i difetti progettuali ed esecutivi dell'ultima versione dell'hardware fornita dalla precisando che Parte_1 per l'ultima attività di revisione espletata non aveva richiesto alcun compenso, come confermato dallo stesso legale rappresentante della società committente in pagina 7 di 10 sede di interrogatorio formale – è consistito nella presenza di interruzioni della trasmissione wireless della durata di “frazioni di secondo”, senza che siano state finanche chiarite, già a livello descrittivo, nei limiti delle preclusioni assertive imposte dal codice di rito, l'entità, la qualità e l'incidenza dei vizi in questione, il cui onere allegativo, ai fini dell'emarginazione della causa petendi della domanda, gravava sulla committente attrice.
Né l'attrice ha chiesto la riduzione del prezzo dell'appalto, limitandosi ad invocare il rimedio della risoluzione del contratto.
Tuttavia, tale domanda non può trovare accoglimento, in difetto dell'idonea e specifica allegazione e della consequenziale prova che l'opera prestata dalla controparte era risultata del tutto inidonea alla sua destinazione.
La C.T.U. richiesta in corso di causa è poi del tutto esplorativa/suppletiva, non essendo supportata da idonea attività assertiva.
Né può sostenersi che la domanda di riduzione del prezzo possa ritenersi implicitamente contenuta nella domanda risolutoria.
Si osserva infatti che l'attrice nulla ha dedotto al riguardo e nulla ha dimostrato in merito alla eventuale riduzione del prezzo.
Sul punto la giurisprudenza ha affermato che “Il committente che [...] proponga domanda di riduzione del prezzo, ha l'onere di provare il minor valore e rendimento dell'opera eseguita rispetto a quella pattuita” (cfr. Cass., n.
23923/12).
La narrativa degli atti attorei non contiene alcuna utile circostanza per possa condurre ad una riduzione del prezzo.
Nemmeno i lamentati danni asseritamente subiti da parte attrice potrebbero comportare una riduzione del compenso dovuto alla controparte.
Innanzitutto lo esclude la giurisprudenza, posto che “In materia di appalto, la disciplina dettata dell'art. 1668 in tema di difetti dell'opera, in deroga a quella stabilita in via generale in tema di inadempimento del contratto, concede al committente la possibilità di domandare la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, mentre negli altri casi il committente può agire con le alternative
pagina 8 di 10 azioni di eliminazione dei vizi o di riduzione del prezzo, soltanto nell'ottica del mantenimento del contratto. Pertanto, nel caso in cui il committente abbia domandato il risarcimento del danno in correlazione con la domanda di risoluzione
e i difetti non siano risultati tali da giustificare lo scioglimento del contratto, la domanda di risarcimento non può essere accolta per difetto della "causa petendi"”
(cfr. Cass., n. 9295/2006, nonché Cass., n. 4366/2015).
Nei fatti, poi, l'attrice non ha dimostrato di avere subìto alcun pregiudizio.
L'attrice ha infatti lamentato l'aggravio di spese e costi sostenuti, essendo stata asseritamente costretta a rivolgersi a terzi per la realizzazione del software, oltre al danno in termini di immagine, in quanto si sarebbe resa di fatto inadempiente nei confronti dei propri clienti.
Ora, poiché la dedotta mancata consegna del software ha trovato smentita nelle stesse dichiarazioni confessorie del legale rappresentante della società committente, l'eventuale parziale esecuzione del contratto, quand'anche provata, avrebbe potuto legittimare, come visto, la richiesta in sede giudiziale di proporzionale diminuzione del prezzo, nella specie non proposta.
Né in atti sono state dedotte prove e circostanze che consentano di ritenere dimostrato un pregiudizio così genericamente evocato.
La pretesa risarcitoria è dunque del tutto indimostrata e priva di qualsivoglia elemento probatorio o circostanziata deduzione utile alla sua quantificazione.
Oltretutto, si badi che la liquidazione equitativa del danno non può essere rimessa alla arbitraria discrezionalità del giudice, dovendo quanto meno essere suffragata da adeguata documentazione e comunque da puntuali deduzioni in fatto.
Per queste ragioni, la domanda di parte attrice deve essere rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
III. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
pagina 9 di 10 Alla liquidazione degli onorari deve provvedersi applicando i parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (prossimo al minimo dello scaglione di riferimento) e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) RIGETTA la domanda proposta da Parte_1
B) CONDANNA la società attrice a rimborsare al convenuto le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi difensivi, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Bari, 5 ottobre 2025
Il giudice
EA HI
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