Articolo 301 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 300Articolo 296
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9 ottobre 2010
Art. 301. Visite dei parlamentari nelle strutture militari 1. I membri del Parlamento possono visitare senza autorizzazione le strutture militari della Difesa e ogni altro luogo e zona militare ovvero le installazioni, fisse o mobili, che ospitano corpi, reparti o comunque personale delle Forze armate. 2. Le visite sono annunciate con preavviso di almeno ventiquattro ore, inviato al Ministro della difesa. Le aree riservate possono essere visitate previa specifica autorizzazione. 3. Le visite si svolgono secondo le modalita' definite dal regolamento, tali comunque da non interferire con la normale attivita' di servizio e con la funzionalita' delle strutture.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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