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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/03/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Petrolo, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1014/2018 R.G.A.C. vertente tra
(c.f.: ), in proprio ed in qualità di titolare della Parte_1 C.F._1
ditta individuale AU (P.I. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Vincenzo P.IVA_1
Bombardieri ed elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultimo, sito in
Catanzaro, via Sicilia n. 5/A;
- Appellante –
e
(c.f. ), titolare dell'omonima ditta, elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in Catanzaro, via Buccarelli n. 4 presso lo studio dell'Avv. Felice Foresta che lo rappresenta, giusta procura in atti;
- Appellato –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1264/2017 del giudice di pace di Catanzaro, depositata in cancellaria in data 10.07.2017, non notificata.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 04.10.2024 i procuratori delle parti, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al Giudice, che ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , in proprio e in qualità di titolare della ditta individuale AU, ha Parte_1
adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la riforma della sentenza di primo grado indicata in
1 epigrafe, con la quale il Giudice di pace di Catanzaro lo ha condannato al pagamento, in favore di , della somma complessiva di € 3.130,75, oltre interessi legali e spese di lite, a CP_1
titolo di risarcimento dei danni subiti per effetto del montaggio sull'autocarro Iveco 35 C9A,
Targato CN846CC, di proprietà di quest'ultimo, di un filtro dell'olio incompatibile, causandone il malfunzionamento e la fusione del motore.
A sostegno dell'impugnazione ha dedotto l'illogicità, l'ingiustizia e l'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui il giudice di pace, in violazione dell'articolo 116
c.p.c., avrebbe erroneamente ritenuto provata la domanda attorea sulla base di documentazione inesistente e/o priva di alcun valore probatorio.
In particolare, ha dedotto: che il giudice di primo grado, commettendo un errore nella valutazione della documentazione allegata dall'attore in primo grado, ha ravvisato la prova dell'avvenuto montaggio del filtro non compatibile, da parte dell'autofficina convenuta, in una scheda tecnica di manutenzione non presente in atti;
che l'unica prova fornita dal convenuto a fondamento della propria pretesa consisterebbe in una fattura del 30 agosto 2013, relativa all'acquisto di alcuni ricambi, emessa, tuttavia, dalla ditta di Casoria (NA) nei Controparte_2 confronti della rivendita di ricambi auto di ”, soggetto estraneo al giudizio. Controparte_3
Ha evidenziato, inoltre, che nei propri scritti difensivi ha più volte riferito di CP_1
essersi recato presso l'autofficina solo “sul finire del mese di settembre 2013”, non Pt_1
comprendendosi, pertanto, come sia stato possibile desumere da una fattura d'acquisto datata
30.08.2013 ed intestata ad un soggetto terzo, la prova dell'intervento tecnico sul mezzo per cui è causa.
Sulla scorta di tali doglianze, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, rilevato ictu oculi, il pregiudizio che deriverebbe dalla esecuzione della stessa per i gravi motivi sopra esposti;
nel merito: A) in via principale, annulli o riformi in toto l'impugnata sentenza perché ingiusta ed erronea per i motivi di fatto e di diritto meglio specificati nel corpo dell'atto accogliendo il toto le richieste e conclusioni formulate nel giudizio di primo grado;
B) disponga la restituzione degli importi versati a titolo di spese legali liquidate in conseguenza della sentenza di primo grado, nonché, al pagamento delle spese di consulenza tecnica d'ufficio e di quelle di registrazione;
C) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio ed ulteriore richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti del sig. per i CP_1
motivi ut supra esposti.
si è costituito in giudizio, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità CP_1
dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c..
2 Ha, inoltre, dedotto l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., delle argomentazioni difensive svolte dall'appellante per la prima volta nel giudizio di appello e volte a negare tanto l'esecuzione dei lavori che avrebbero determinato i danni lamentati da , quanto il CP_1
valore probatorio della fattura n. 2014/E/692 del 08.07.2014, emessa nei confronti di CP_1
dalla ditta NT per aver eseguito i lavori necessari a riparare il proprio mezzo.
[...]
Nel merito ha contestato i motivi di impugnazione, ritenendoli infondati sia in fatto che in diritto, sostenendo che il giudice di pace ha correttamente accertato l'esistenza del nesso causale tra i danni lamentati e la condotta dell'odierno appellante, consistente nel montaggio su un veicolo di un filtro non idoneo per quel tipo di mezzo, circostanza confermata anche dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio di primo grado.
Ha, quindi, concluso rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare dichiarare
l'inammissibilità dell'istanza inibitoria ex adverso formulata e, comunque, rigettarla difettando dei requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris;
dichiarare il passaggio in giudicato dei capi della sentenza appellata che non sono stati oggetto di impugnazione;
dichiarare
l'inammissibilità dell'atto di appello avversario perché redatto in difetto di difformità del disposto di cui all'art. 342 c.p.c e in conseguenza espressa violazione del c.d. filtro formale;
dichiarare con ordinanza succintamente motivata da adottare alla prima udienza di comparizione, l'inammissibilità dell'avverso gravame alla luce del disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c. che introdotto il c.d. filtro sostanziale, dichiarare ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
l'inammissibilità della doglianza di controparte in ordine alla mancata effettuazione dell'intervento sul mezzo del di cui al paragrafo III della narrativa, perché, argomento CP_1
nuovo essendo per la prima volta agitato in questo grado di giudizio e, comunque, dichiararla non oggetto di contraddittorio e quindi di thema decidendum;
dichiarare rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c. perché, non riproposta, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione del
, fatta in sede di comparsa di costituzione ex art. 163 co. 3, n. 3 e 4 c.p.c. e ancorata CP_1
alla supposta omissione dell'indicazione del pregiudizio di cui si chiedeva il risarcimento e dei criteri di liquidazione di esso;
dichiarare ai sensi dell'art. 345 c.p.c. l'inammissibilità del quarto motivo di gravame afferente alla quantificazione del danno per la quale controparte sostiene che non potrebbe essere fatta valere la fattura n. 2014/E/692 della Ditta NT (cfr. doc. 1 allegato atto di citazione) perché eccezione nuova, essendo per la prima volta agitata in questo grado di giudizio;
Nel merito: rigettare l'appello proposto da , in proprio e in Parte_1
qualità di titolare della ditta individuale CLIMAUTO di Riccardo Pugliese, in ogni sua istanza e conclusione in quanto, inammissibile, improcedibile, improponibile, e comunque, infondato sia in fatto che in diritto;
rigettare, in ogni caso la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da
3 controparte, confermare, per l'effetto, in ogni sua parte la sentenza gravata, condannare
l'appellante al pagamento delle spese e competenze tutte per il presente giudizio e consequenziali, ivi comprese spese generali e rivalse di legge per spese generali, Cpa e Iva.”.
La causa, istruita documentalmente mediante l'acquisizione del fascicolo del primo grado di giudizio, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4.10.2024, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da per violazione dell'art. 342 c.p.c., atteso che dal tenore complessivo CP_1
dell'atto è agevolmente possibile individuare le parti del provvedimento che ha inteso appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In questo senso si sono del resto espresse le Sezioni Unite della Corte di cassazione, affermando che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che
l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (cfr. cass. n. 27199/2017).
3. Deve parimenti escludersi la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c. dal momento che i motivi di impugnazione sollevati dall'appellante hanno impedito, all'esito dell'esame preliminare compiuto all'udienza di trattazione di cui all'art. 350 c.p.c., la prognosi di non ragionevole fondatezza del ricorso affidata dall'art. 348-bis c.p.c. alla discrezionalità del giudice dell'appello.
L'appello è, quindi, ammissibile.
4. Sempre in via preliminare deve ritenersi che, contrariamente a quanto affermato da parte appellata, non si rinvengono nel presente giudizio di appello questioni nuove o diverse rispetto a quelle allegate in primo grado.
In effetti, dall'esame degli atti di causa risulta chiaramente che l'odierno appellante ha, fin dal giudizio di primo grado, contestato l'esecuzione dei lavori lamentati dalla parte attrice,
4 nonché il valore probatorio della fattura che, secondo la controparte, attesterebbe l'esecuzione di tali lavori.
In particolare, nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado si legge: “orbene detta fattura, datata 30 agosto 2013, emessa dalla ditta Controparte_2
di Casoria (NA) alla rivendita di ricambi auto di con sede in Catanzaro via Controparte_3
degli Svevi n. 31, non ha alcuna rilevanza probatoria per parte attrice visto che non si comprende come si possa ricollegare il ricambio sopra menzionato, fatturato in data 30 agosto
2013, ad un terzo estraneo, ad un presunto intervento di manutenzione effettuato – a dire di parte attrice – sul finire del mese di settembre 2013. Ragionando in siffatto modo, qualsiasi ricambio fornito da qualsivoglia rivendita di autoricambi d'Italia dalle ditte di distribuzione ricambi avrebbe potuto essere montato sul mezzo per cui è causa. Ed ancora, ai fini della riconducibilità del presunto utilizzo del ricambio da parte del sig. Parte_1
nell'esecuzione del fantomatico intervento di manutenzione, non ci spiega come questi abbia potuto ipoteticamente ordinare nel mese di agosto 2013 un filtro dell'olio per un cliente che si sarebbe – a suo dire- presentato per il tagliando alla fine di settembre dello stesso anno.” (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione e risposta fascicolo di primo grado di parte convenuta).
5. Tanto premesso, l'appello è fondato.
Le doglianze dell'appellante colgono nel segno nella parte in cui denunciano l'errata valutazione del materiale probatorio agli atti, che ha indotto il giudice di primo grado a ritenere provato il montaggio sul veicolo dell'odierno appellato di un filtro olio non idoneo presso l'autofficina di . Il convenuto, odierno appellante, infatti, ha negato di aver mai Parte_1
eseguito le suddette opere di manutenzione dalle quali sarebbero conseguiti i danni lamentati dall'attore in primo grado. L'errore in cui è incorso il primo giudice si osserva, in particolare, nell'avere attribuito valore probatorio determinante ad una fattura relativa all'acquisto di ricambi, emessa tuttavia da un soggetto terzo, e qualificata dal giudice di prime cure quale
“scheda tecnica di manutenzione”.
Ora, costituisce principio assolutamente pacifico, nonché cardine del nostro sistema processuale, quello del c.d. onere della prova, secondo cui chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare “i fatti che ne costituiscono il fondamento” (art. 2697 c.c.). Solo nel caso in cui risulti assolto tale onere, in modo pieno, grava sul convenuto che intenda sconfessare l'assunto attoreo dimostrare il contrario, avvalendosi dei mezzi probatori a tal uopo necessari.
Pertanto il giudice, pur libero di formare il proprio convincimento in base ai soli elementi di diritto (jura novit Curia), si deve servire, quanto agli elementi di fatto, esclusivamente delle
5 allegazioni e delle prove prodotte in giudizio dalla parte onerata a sostegno della propria domanda (judex secundum alligata et probata judicare debet), sicché, come si ricava dall'art. 2697 c.c., spetta a colui che intenda far valere un proprio diritto in giudizio produrre, nel medesimo, idonei elementi probatori a sostegno della domanda (onus probandi incumbit ei qui dicit), pena il rigetto della stessa.
Orbene, richiamando quanto innanzi esposto, si osserva come l'attore non abbia, in alcun modo, assolto all'onere probatorio in capo allo stesso gravante.
Infatti, sebbene nel corso del giudizio di primo grado sia stata dimostrata l'esistenza di un nesso causale tra il danno subito dal veicolo di proprietà dell'attore e un errato intervento di manutenzione, non è stata tuttavia fornita alcuna prova che tale attività di manutenzione sia stata effettivamente eseguita da . Tale circostanza, infatti, non può essere desunta Parte_1
dalla fattura n.
4.279 del 30.08.2013, relativa all'acquisto di alcuni pezzi di ricambio, tra cui un filtro dell'olio dello stesso tipo utilizzato per la sostituzione sul veicolo di , CP_1
allegata agli atti, poiché non riferibile in alcun modo all'officina di proprietà dell'odierno appellante.
Infatti, tale fattura non risulta riconducibile a una presunta attività di manutenzione svolta da sul veicolo di , poiché, come indicato nell'intestazione, essa è stata Parte_1 CP_1 emessa dalla società di Casoria (NA) a favore dell'autoricambi di Controparte_2 CP_3
, soggetto diverso dall'odierno appellante e con il quale, fino a prova contraria, non
[...]
esiste alcun rapporto o collegamento.
Occorre inoltre sottolineare che, come affermato dallo stesso , questi si è CP_1
recato presso l'autofficina dell'appellante “sul finire del mese di settembre 2013” per sottoporre il proprio mezzo ad un intervento di manutenzione ordinaria, durante il quale si è resa necessaria la sostituzione di alcune parti meccaniche, in particolare del filtro dell'olio (cfr. pagg. 1/2 atto di citazione di primo grado). E tuttavia, la fattura allegata in atti risulta essere stata emessa in data
30.08.2013, ossia in un momento precedente alle suddette riparazioni.
Da quanto sopra esposto, risulta evidente che non vi è alcuna correlazione temporale tra la riparazione asseritamente effettuata dalla ditta appellante e la fattura emessa dalla società
. Controparte_2
In definitiva, è chiaro che una fattura intestata a un soggetto terzo, estraneo al rapporto per cui è causa, emessa in data anteriore rispetto agli eventi denunciati dall'attore, non può in alcun modo essere posta a fondamento dei fatti allegati in giudizio.
6 Né, sul punto sarebbe stata dirimente l'ammissione della prova testimoniale richiesta dall'attore/appellato, poiché i capitoli di prova, così come formulati, non avrebbero consentito di superare la discrasia tra quanto dedotto e quanto risultante dagli atti di causa.
Deve, inoltre, rilevarsi che tale prova non può dirsi raggiunta neanche dall'esame delle 3 fotografie allegate in atti dall'attore in primo grado che ritraggono un talloncino adesivo apposto sullo sportello dell'autocarro di sua proprietà -datato 27.09.2013 e presumibilmente compilato in occasione di attività di manutenzione ordinaria -, essendo, quest'ultimo, privo di firma, timbro o qualsivoglia indicazione che consenta di attribuire tale attività all'appellante.
Tantomeno, in tal senso, può essere utile la perizia di parte allegata in atti (cfr. all. 3 bis fascicolo di parte del primo grado di giudizio) dal momento che si limita esclusivamente ad evidenziare l'inadeguatezza del filtro dell'olio montato su quel modello di automezzo.
Non è stata, infine, allegata alcuna scheda tecnica di manutenzione dell'intervento effettuato sul mezzo in questione dall'autofficina AU di , né alcuna Parte_1
fattura emessa da quest'ultimo nei confronti di al termine dei lavori eseguiti. CP_1
La stessa relazione di consulenza tecnica a firma dell'Ing. , Persona_1
disposta dal giudice di primo grado, pur riconoscendo la sussistenza del nesso di causalità tra l'errato intervento di manutenzione ed i danni subiti dall'autocarro, ha comunque evidenziato che agli atti non è presente alcuna ricevuta fiscale/fattura attestante l'intervento di avvenuta manutenzione del veicolo o il rapporto commerciale tra le parti (cfr. pagg. 2 e 6 elaborato peritale fascicolo gdp).
Di conseguenza, a fronte di un siffatto quadro probatorio ed in assenza di ulteriori elementi oggettivamente valutabili, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Va ancora evidenziata, quale ulteriore ed assorbente questione, l'assenza in ogni caso di idonea prova del danno patrimoniale patito dalla stessa parte attrice in primo grado, in occasione dell'accadimento oggetto di causa, essendosi la stessa limitata a produrre in atti la già citata fattura di riparazione.
In effetti, tale documentazione, da sola, non può essere considerata una prova adeguata della quantificazione del danno subito, poiché fornisce solo una descrizione generica delle riparazioni effettuate, che non consente di collegarle con certezza agli interventi resisi necessari a seguito dell'asserito inadempimento contrattuale oggetto del presente contenzioso, in particolare per quanto riguarda il montaggio di un filtro incompatibile.
Le scritture provenienti da terzi estranei alla lite non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati e possono contribuire a fondare il convincimento del giudice solo
7 unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità (Cassazione civile, sez. III,
07/11/2014, n. 23788) del tutto assenti nella vicenda in esame.
Tanto più, ciò risulta valido nel caso in cui non venga fornita alcuna prova che i prezzi indicati siano conformi a quelli di listino e di mercato, impedendo così qualsiasi verifica sulla loro adeguatezza (Trib. Locri n. 108/2025).
Alla luce del quadro probatorio incompleto riguardo all'effettivo verificarsi dell'evento pregresso e alla mancanza di prova sulla misura del danno, si deve concludere che la richiesta risarcitoria debba essere respinta.
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado – la domanda attorea deve ritenersi infondata in quanto non provata e quindi in toto rigettata.
Si reputa assorbita ogni ulteriore questione.
6. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014, nella formulazione ratione temporis applicabile.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, inoltre, sono poste definitivamente a carico di parte appellata.
7. Parte appellata deve poi essere condannata, come richiesto, alla restituzione degli importi versati in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo (vedi tra le altre Cass 01/10/2019 n.24475: l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti (art. 2033 c.c.) […] ne consegue che gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda”; Cass 23/03/2010, n.6942;
Cass. 17/12/2010 n. 25589).
8. Va, infine, rigettata la domanda proposta da parte appellante di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Come è noto, l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., per avere la controparte processuale agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concerta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (Cass. n.
12422 dell'1/12/1995).
8 Inoltre, la condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo anche che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass., sent n. 15629/2010).
Orbene, nel caso di specie non risulta dimostrato il suddetto elemento soggettivo, nonché il danno subito dalla controparte in relazione all'esperimento del presente giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando in grado d'appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda attorea;
2) condanna a restituire a gli importi CP_1 Parte_1
versati in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
3) condanna alla refusione delle spese di lite del primo grado CP_1
di giudizio, in favore di , in proprio ed in qualità di titolare della ditta Parte_1 individuale “AU”, che liquida complessivamente in € 1.205,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
4) condanna alla refusione delle spese di lite del presente CP_1
giudizio in favore di , in proprio ed in qualità titolare della ditta Parte_1
individuale “AU”, che liquida in € 1.701,00, per compensi, e in € 174,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
5) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte appellante.
Catanzaro, 21 marzo 2025 il Giudice
dott.ssa Alessandra Petrolo
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In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Petrolo, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1014/2018 R.G.A.C. vertente tra
(c.f.: ), in proprio ed in qualità di titolare della Parte_1 C.F._1
ditta individuale AU (P.I. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Vincenzo P.IVA_1
Bombardieri ed elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultimo, sito in
Catanzaro, via Sicilia n. 5/A;
- Appellante –
e
(c.f. ), titolare dell'omonima ditta, elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in Catanzaro, via Buccarelli n. 4 presso lo studio dell'Avv. Felice Foresta che lo rappresenta, giusta procura in atti;
- Appellato –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1264/2017 del giudice di pace di Catanzaro, depositata in cancellaria in data 10.07.2017, non notificata.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 04.10.2024 i procuratori delle parti, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al Giudice, che ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , in proprio e in qualità di titolare della ditta individuale AU, ha Parte_1
adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la riforma della sentenza di primo grado indicata in
1 epigrafe, con la quale il Giudice di pace di Catanzaro lo ha condannato al pagamento, in favore di , della somma complessiva di € 3.130,75, oltre interessi legali e spese di lite, a CP_1
titolo di risarcimento dei danni subiti per effetto del montaggio sull'autocarro Iveco 35 C9A,
Targato CN846CC, di proprietà di quest'ultimo, di un filtro dell'olio incompatibile, causandone il malfunzionamento e la fusione del motore.
A sostegno dell'impugnazione ha dedotto l'illogicità, l'ingiustizia e l'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui il giudice di pace, in violazione dell'articolo 116
c.p.c., avrebbe erroneamente ritenuto provata la domanda attorea sulla base di documentazione inesistente e/o priva di alcun valore probatorio.
In particolare, ha dedotto: che il giudice di primo grado, commettendo un errore nella valutazione della documentazione allegata dall'attore in primo grado, ha ravvisato la prova dell'avvenuto montaggio del filtro non compatibile, da parte dell'autofficina convenuta, in una scheda tecnica di manutenzione non presente in atti;
che l'unica prova fornita dal convenuto a fondamento della propria pretesa consisterebbe in una fattura del 30 agosto 2013, relativa all'acquisto di alcuni ricambi, emessa, tuttavia, dalla ditta di Casoria (NA) nei Controparte_2 confronti della rivendita di ricambi auto di ”, soggetto estraneo al giudizio. Controparte_3
Ha evidenziato, inoltre, che nei propri scritti difensivi ha più volte riferito di CP_1
essersi recato presso l'autofficina solo “sul finire del mese di settembre 2013”, non Pt_1
comprendendosi, pertanto, come sia stato possibile desumere da una fattura d'acquisto datata
30.08.2013 ed intestata ad un soggetto terzo, la prova dell'intervento tecnico sul mezzo per cui è causa.
Sulla scorta di tali doglianze, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, rilevato ictu oculi, il pregiudizio che deriverebbe dalla esecuzione della stessa per i gravi motivi sopra esposti;
nel merito: A) in via principale, annulli o riformi in toto l'impugnata sentenza perché ingiusta ed erronea per i motivi di fatto e di diritto meglio specificati nel corpo dell'atto accogliendo il toto le richieste e conclusioni formulate nel giudizio di primo grado;
B) disponga la restituzione degli importi versati a titolo di spese legali liquidate in conseguenza della sentenza di primo grado, nonché, al pagamento delle spese di consulenza tecnica d'ufficio e di quelle di registrazione;
C) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio ed ulteriore richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti del sig. per i CP_1
motivi ut supra esposti.
si è costituito in giudizio, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità CP_1
dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c..
2 Ha, inoltre, dedotto l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., delle argomentazioni difensive svolte dall'appellante per la prima volta nel giudizio di appello e volte a negare tanto l'esecuzione dei lavori che avrebbero determinato i danni lamentati da , quanto il CP_1
valore probatorio della fattura n. 2014/E/692 del 08.07.2014, emessa nei confronti di CP_1
dalla ditta NT per aver eseguito i lavori necessari a riparare il proprio mezzo.
[...]
Nel merito ha contestato i motivi di impugnazione, ritenendoli infondati sia in fatto che in diritto, sostenendo che il giudice di pace ha correttamente accertato l'esistenza del nesso causale tra i danni lamentati e la condotta dell'odierno appellante, consistente nel montaggio su un veicolo di un filtro non idoneo per quel tipo di mezzo, circostanza confermata anche dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio di primo grado.
Ha, quindi, concluso rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare dichiarare
l'inammissibilità dell'istanza inibitoria ex adverso formulata e, comunque, rigettarla difettando dei requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris;
dichiarare il passaggio in giudicato dei capi della sentenza appellata che non sono stati oggetto di impugnazione;
dichiarare
l'inammissibilità dell'atto di appello avversario perché redatto in difetto di difformità del disposto di cui all'art. 342 c.p.c e in conseguenza espressa violazione del c.d. filtro formale;
dichiarare con ordinanza succintamente motivata da adottare alla prima udienza di comparizione, l'inammissibilità dell'avverso gravame alla luce del disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c. che introdotto il c.d. filtro sostanziale, dichiarare ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
l'inammissibilità della doglianza di controparte in ordine alla mancata effettuazione dell'intervento sul mezzo del di cui al paragrafo III della narrativa, perché, argomento CP_1
nuovo essendo per la prima volta agitato in questo grado di giudizio e, comunque, dichiararla non oggetto di contraddittorio e quindi di thema decidendum;
dichiarare rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c. perché, non riproposta, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione del
, fatta in sede di comparsa di costituzione ex art. 163 co. 3, n. 3 e 4 c.p.c. e ancorata CP_1
alla supposta omissione dell'indicazione del pregiudizio di cui si chiedeva il risarcimento e dei criteri di liquidazione di esso;
dichiarare ai sensi dell'art. 345 c.p.c. l'inammissibilità del quarto motivo di gravame afferente alla quantificazione del danno per la quale controparte sostiene che non potrebbe essere fatta valere la fattura n. 2014/E/692 della Ditta NT (cfr. doc. 1 allegato atto di citazione) perché eccezione nuova, essendo per la prima volta agitata in questo grado di giudizio;
Nel merito: rigettare l'appello proposto da , in proprio e in Parte_1
qualità di titolare della ditta individuale CLIMAUTO di Riccardo Pugliese, in ogni sua istanza e conclusione in quanto, inammissibile, improcedibile, improponibile, e comunque, infondato sia in fatto che in diritto;
rigettare, in ogni caso la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da
3 controparte, confermare, per l'effetto, in ogni sua parte la sentenza gravata, condannare
l'appellante al pagamento delle spese e competenze tutte per il presente giudizio e consequenziali, ivi comprese spese generali e rivalse di legge per spese generali, Cpa e Iva.”.
La causa, istruita documentalmente mediante l'acquisizione del fascicolo del primo grado di giudizio, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4.10.2024, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da per violazione dell'art. 342 c.p.c., atteso che dal tenore complessivo CP_1
dell'atto è agevolmente possibile individuare le parti del provvedimento che ha inteso appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In questo senso si sono del resto espresse le Sezioni Unite della Corte di cassazione, affermando che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che
l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (cfr. cass. n. 27199/2017).
3. Deve parimenti escludersi la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c. dal momento che i motivi di impugnazione sollevati dall'appellante hanno impedito, all'esito dell'esame preliminare compiuto all'udienza di trattazione di cui all'art. 350 c.p.c., la prognosi di non ragionevole fondatezza del ricorso affidata dall'art. 348-bis c.p.c. alla discrezionalità del giudice dell'appello.
L'appello è, quindi, ammissibile.
4. Sempre in via preliminare deve ritenersi che, contrariamente a quanto affermato da parte appellata, non si rinvengono nel presente giudizio di appello questioni nuove o diverse rispetto a quelle allegate in primo grado.
In effetti, dall'esame degli atti di causa risulta chiaramente che l'odierno appellante ha, fin dal giudizio di primo grado, contestato l'esecuzione dei lavori lamentati dalla parte attrice,
4 nonché il valore probatorio della fattura che, secondo la controparte, attesterebbe l'esecuzione di tali lavori.
In particolare, nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado si legge: “orbene detta fattura, datata 30 agosto 2013, emessa dalla ditta Controparte_2
di Casoria (NA) alla rivendita di ricambi auto di con sede in Catanzaro via Controparte_3
degli Svevi n. 31, non ha alcuna rilevanza probatoria per parte attrice visto che non si comprende come si possa ricollegare il ricambio sopra menzionato, fatturato in data 30 agosto
2013, ad un terzo estraneo, ad un presunto intervento di manutenzione effettuato – a dire di parte attrice – sul finire del mese di settembre 2013. Ragionando in siffatto modo, qualsiasi ricambio fornito da qualsivoglia rivendita di autoricambi d'Italia dalle ditte di distribuzione ricambi avrebbe potuto essere montato sul mezzo per cui è causa. Ed ancora, ai fini della riconducibilità del presunto utilizzo del ricambio da parte del sig. Parte_1
nell'esecuzione del fantomatico intervento di manutenzione, non ci spiega come questi abbia potuto ipoteticamente ordinare nel mese di agosto 2013 un filtro dell'olio per un cliente che si sarebbe – a suo dire- presentato per il tagliando alla fine di settembre dello stesso anno.” (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione e risposta fascicolo di primo grado di parte convenuta).
5. Tanto premesso, l'appello è fondato.
Le doglianze dell'appellante colgono nel segno nella parte in cui denunciano l'errata valutazione del materiale probatorio agli atti, che ha indotto il giudice di primo grado a ritenere provato il montaggio sul veicolo dell'odierno appellato di un filtro olio non idoneo presso l'autofficina di . Il convenuto, odierno appellante, infatti, ha negato di aver mai Parte_1
eseguito le suddette opere di manutenzione dalle quali sarebbero conseguiti i danni lamentati dall'attore in primo grado. L'errore in cui è incorso il primo giudice si osserva, in particolare, nell'avere attribuito valore probatorio determinante ad una fattura relativa all'acquisto di ricambi, emessa tuttavia da un soggetto terzo, e qualificata dal giudice di prime cure quale
“scheda tecnica di manutenzione”.
Ora, costituisce principio assolutamente pacifico, nonché cardine del nostro sistema processuale, quello del c.d. onere della prova, secondo cui chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare “i fatti che ne costituiscono il fondamento” (art. 2697 c.c.). Solo nel caso in cui risulti assolto tale onere, in modo pieno, grava sul convenuto che intenda sconfessare l'assunto attoreo dimostrare il contrario, avvalendosi dei mezzi probatori a tal uopo necessari.
Pertanto il giudice, pur libero di formare il proprio convincimento in base ai soli elementi di diritto (jura novit Curia), si deve servire, quanto agli elementi di fatto, esclusivamente delle
5 allegazioni e delle prove prodotte in giudizio dalla parte onerata a sostegno della propria domanda (judex secundum alligata et probata judicare debet), sicché, come si ricava dall'art. 2697 c.c., spetta a colui che intenda far valere un proprio diritto in giudizio produrre, nel medesimo, idonei elementi probatori a sostegno della domanda (onus probandi incumbit ei qui dicit), pena il rigetto della stessa.
Orbene, richiamando quanto innanzi esposto, si osserva come l'attore non abbia, in alcun modo, assolto all'onere probatorio in capo allo stesso gravante.
Infatti, sebbene nel corso del giudizio di primo grado sia stata dimostrata l'esistenza di un nesso causale tra il danno subito dal veicolo di proprietà dell'attore e un errato intervento di manutenzione, non è stata tuttavia fornita alcuna prova che tale attività di manutenzione sia stata effettivamente eseguita da . Tale circostanza, infatti, non può essere desunta Parte_1
dalla fattura n.
4.279 del 30.08.2013, relativa all'acquisto di alcuni pezzi di ricambio, tra cui un filtro dell'olio dello stesso tipo utilizzato per la sostituzione sul veicolo di , CP_1
allegata agli atti, poiché non riferibile in alcun modo all'officina di proprietà dell'odierno appellante.
Infatti, tale fattura non risulta riconducibile a una presunta attività di manutenzione svolta da sul veicolo di , poiché, come indicato nell'intestazione, essa è stata Parte_1 CP_1 emessa dalla società di Casoria (NA) a favore dell'autoricambi di Controparte_2 CP_3
, soggetto diverso dall'odierno appellante e con il quale, fino a prova contraria, non
[...]
esiste alcun rapporto o collegamento.
Occorre inoltre sottolineare che, come affermato dallo stesso , questi si è CP_1
recato presso l'autofficina dell'appellante “sul finire del mese di settembre 2013” per sottoporre il proprio mezzo ad un intervento di manutenzione ordinaria, durante il quale si è resa necessaria la sostituzione di alcune parti meccaniche, in particolare del filtro dell'olio (cfr. pagg. 1/2 atto di citazione di primo grado). E tuttavia, la fattura allegata in atti risulta essere stata emessa in data
30.08.2013, ossia in un momento precedente alle suddette riparazioni.
Da quanto sopra esposto, risulta evidente che non vi è alcuna correlazione temporale tra la riparazione asseritamente effettuata dalla ditta appellante e la fattura emessa dalla società
. Controparte_2
In definitiva, è chiaro che una fattura intestata a un soggetto terzo, estraneo al rapporto per cui è causa, emessa in data anteriore rispetto agli eventi denunciati dall'attore, non può in alcun modo essere posta a fondamento dei fatti allegati in giudizio.
6 Né, sul punto sarebbe stata dirimente l'ammissione della prova testimoniale richiesta dall'attore/appellato, poiché i capitoli di prova, così come formulati, non avrebbero consentito di superare la discrasia tra quanto dedotto e quanto risultante dagli atti di causa.
Deve, inoltre, rilevarsi che tale prova non può dirsi raggiunta neanche dall'esame delle 3 fotografie allegate in atti dall'attore in primo grado che ritraggono un talloncino adesivo apposto sullo sportello dell'autocarro di sua proprietà -datato 27.09.2013 e presumibilmente compilato in occasione di attività di manutenzione ordinaria -, essendo, quest'ultimo, privo di firma, timbro o qualsivoglia indicazione che consenta di attribuire tale attività all'appellante.
Tantomeno, in tal senso, può essere utile la perizia di parte allegata in atti (cfr. all. 3 bis fascicolo di parte del primo grado di giudizio) dal momento che si limita esclusivamente ad evidenziare l'inadeguatezza del filtro dell'olio montato su quel modello di automezzo.
Non è stata, infine, allegata alcuna scheda tecnica di manutenzione dell'intervento effettuato sul mezzo in questione dall'autofficina AU di , né alcuna Parte_1
fattura emessa da quest'ultimo nei confronti di al termine dei lavori eseguiti. CP_1
La stessa relazione di consulenza tecnica a firma dell'Ing. , Persona_1
disposta dal giudice di primo grado, pur riconoscendo la sussistenza del nesso di causalità tra l'errato intervento di manutenzione ed i danni subiti dall'autocarro, ha comunque evidenziato che agli atti non è presente alcuna ricevuta fiscale/fattura attestante l'intervento di avvenuta manutenzione del veicolo o il rapporto commerciale tra le parti (cfr. pagg. 2 e 6 elaborato peritale fascicolo gdp).
Di conseguenza, a fronte di un siffatto quadro probatorio ed in assenza di ulteriori elementi oggettivamente valutabili, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Va ancora evidenziata, quale ulteriore ed assorbente questione, l'assenza in ogni caso di idonea prova del danno patrimoniale patito dalla stessa parte attrice in primo grado, in occasione dell'accadimento oggetto di causa, essendosi la stessa limitata a produrre in atti la già citata fattura di riparazione.
In effetti, tale documentazione, da sola, non può essere considerata una prova adeguata della quantificazione del danno subito, poiché fornisce solo una descrizione generica delle riparazioni effettuate, che non consente di collegarle con certezza agli interventi resisi necessari a seguito dell'asserito inadempimento contrattuale oggetto del presente contenzioso, in particolare per quanto riguarda il montaggio di un filtro incompatibile.
Le scritture provenienti da terzi estranei alla lite non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati e possono contribuire a fondare il convincimento del giudice solo
7 unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità (Cassazione civile, sez. III,
07/11/2014, n. 23788) del tutto assenti nella vicenda in esame.
Tanto più, ciò risulta valido nel caso in cui non venga fornita alcuna prova che i prezzi indicati siano conformi a quelli di listino e di mercato, impedendo così qualsiasi verifica sulla loro adeguatezza (Trib. Locri n. 108/2025).
Alla luce del quadro probatorio incompleto riguardo all'effettivo verificarsi dell'evento pregresso e alla mancanza di prova sulla misura del danno, si deve concludere che la richiesta risarcitoria debba essere respinta.
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado – la domanda attorea deve ritenersi infondata in quanto non provata e quindi in toto rigettata.
Si reputa assorbita ogni ulteriore questione.
6. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014, nella formulazione ratione temporis applicabile.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, inoltre, sono poste definitivamente a carico di parte appellata.
7. Parte appellata deve poi essere condannata, come richiesto, alla restituzione degli importi versati in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo (vedi tra le altre Cass 01/10/2019 n.24475: l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti (art. 2033 c.c.) […] ne consegue che gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda”; Cass 23/03/2010, n.6942;
Cass. 17/12/2010 n. 25589).
8. Va, infine, rigettata la domanda proposta da parte appellante di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Come è noto, l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., per avere la controparte processuale agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concerta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (Cass. n.
12422 dell'1/12/1995).
8 Inoltre, la condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo anche che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass., sent n. 15629/2010).
Orbene, nel caso di specie non risulta dimostrato il suddetto elemento soggettivo, nonché il danno subito dalla controparte in relazione all'esperimento del presente giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando in grado d'appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda attorea;
2) condanna a restituire a gli importi CP_1 Parte_1
versati in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
3) condanna alla refusione delle spese di lite del primo grado CP_1
di giudizio, in favore di , in proprio ed in qualità di titolare della ditta Parte_1 individuale “AU”, che liquida complessivamente in € 1.205,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
4) condanna alla refusione delle spese di lite del presente CP_1
giudizio in favore di , in proprio ed in qualità titolare della ditta Parte_1
individuale “AU”, che liquida in € 1.701,00, per compensi, e in € 174,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
5) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte appellante.
Catanzaro, 21 marzo 2025 il Giudice
dott.ssa Alessandra Petrolo
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