Articolo 681 del Codice civile
Articolo 680Articolo 682
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19 aprile 1942
Art. 681.

(Revocazione della revocazione).

La revocazione totale o parziale di un testamento puo' essere a sua volta revocata sempre con le forme stabilite dall'articolo precedente. In tal caso rivivono le disposizioni revocate.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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