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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/05/2025, n. 3403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3403 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati:
dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini ConSIliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino ConSIliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n.477/2020 vertente
TRA
(C.F.: ), con gli avv.ti LUIGI SPAZIANI e Parte_1 C.F._1
MARIA CARLA GATTI.
Appellante
E
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F.: ) e (C.F.: ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 con l'avv. MASSIMILIANO GABRIELLI.
Appellati
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 26 marzo 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 24565 del 2019 con cui il Tribunale ordinario di Roma ha rigettato integralmente la domanda della parte attrice e ha condannato al pagamento delle spese Parte_1 di giudizio in favore di , e Controparte_3 Controparte_1 CP_2
, che ha liquidato in complessivi euro 14.480,00 oltre IVA, CPA e spese generali, da
[...] distrarsi in favore del procuratore avv. Massimiliano Gabrielli, dichiaratosi antistatario.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra ha convenuto in giudizio Parte_1 la sorella e i di lei figli e esponendo quanto segue. Controparte_3 CP_1 Controparte_4
1 La SI.ra , madre dell'attrice e della SI.ra in data 24 aprile 2006 ER Controparte_3 con atto di compravendita a rogito Notaio Rep. 30957 Racc. 4972 trasferiva ai propri Persona_2 nipoti e , figli di la nuda proprietà dell'appartamento CP_1 Controparte_2 Controparte_3 del posto auto e della cantina, siti in via della Pisana 193 int. 4, riservandosi a sé il diritto di usufrutto. L'attrice deduce che la compravendita dissimula una donazione, non essendovi prova del pagamento del prezzo e data la giovane età degli acquirenti. Deduce inoltre la nullità della donazione e comunque la lesione della quota di legittima. La SI.ra chiede: Parte_1 In via principale che il Tribunale dichiari la simulazione relativa dell'atto pubblico di compravendita della nuda proprietà sopra indicato, dissimulante un atto di donazione, e conseguentemente dichiarare la nullità dell'atto di donazione per difetto di forma;
in via subordinata, di accertare e dichiarare la simulazione relativa del suddetto atto di compravendita dissimulante un atto di donazione, e per l'effetto, nel caso in cui fosse considerata valida la donazione, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 556 c.c. il valore dell'asse ereditario della de cuius e conseguentemente accertare e dichiarare l'entità della quota di cui la SI.ra poteva disporre;
ER per l'effetto dichiarare la lesione della quota di legittima e conseguentemente procedere alla riduzione della compravendita dissimulante la donazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 553, 555 e 559 c.c., nonché la reintegrazione in favore dell'attrice della propria quota di riserva ai sensi e per gli effetti dell'art. 537 mediante riduzione della donazione dell'appartamento, posto auto e cantina sopra meglio indicato, con ordine al Conservatore RRII di trascrizione della sentenza, e con vittoria di spese, competenze e onorari.
Si sono costituiti i SIg. , e contestando Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 la tesi avversaria, e rassegnando le seguenti conclusioni:
1) In via principale: dichiarare improcedibile la domanda, ovvero rigettare la domanda principale di parte attrice poiché inammissibile, per mancanza di legittimatio ad causam, ovvero rigettare nel merito la domanda principale e/o quella subordinata poiché infondata in fatto e diritto;
2) In via subordinata, nel caso di rigetto delle eccezioni e richieste di cui al precedente capo, ed in ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda principale e/o di quella subordinata attorea, accertare e dichiarare il valore dell'immobile dedotto in giudizio, di cui al contratto di compravendita immobiliare del 24.04.2006 a rogito del Notaio Dott.ssa (Rep. 30957, Racc. 4972, Persona_2 rapportato all'epoca della apertura della successione della de cuius IG.ra e dedotte ER le opere di ristrutturazione eseguite sul bene dai convenuti;
accertare e dichiarare il valore di dette opere di ristrutturazione e migliorie eseguite dai convenuti sull'immobile per cui è causa, da dedurre dalle quote di spettanza attoree;
3) In denegata ipotesi di accertamento e dichiarazione di nullità assoluta dell'atto: dichiarare il bene immobile de quo costituire il relictum dell'asse ereditario della IG.ra , e per l'effetto, ER in virtù di successione legittima dichiarare le IGg.re ed Parte_1 Controparte_3 proprietarie al 50% tra loro e pro-indiviso dell'appartamento, posto auto e cantina per cui è causa.
4) In via gradata, ed in denegata ipotesi di accertamento e dichiarazione di validità relativa dell'atto di compravendita per cui è causa agli effetti di donazione della nuda proprietà del bene immobile in favore dei IGg.ri DE e CP_1 CP_2
A) Accertare e dichiarare il valore dell'asse ereditario della IG.ra , e la quota di cui ER quest'ultima poteva disporre;
B) dichiarare il valore della donazione avente ad oggetto la nuda proprietà dell'immobile sito in Roma,
Via della Pisana n. 193 e di ogni altra liberalità dedotta in giudizio e dimostrata in atti dalle parti e per l'effetto accertare e dichiarare la lesione della quota di legittima ex lege riservata all'erede IG.ra e conseguentemente procedere alla riduzione e collazione delle donazioni e Controparte_3 conseguente reintegrazione in favore della erede IG.ra della propria quota di Controparte_3 riserva ai sensi e per gli effetti dell'art. 537 c.c..
5) Sempre e comunque, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, dichiaratosi antistatario.
2 Nel corso del giudizio è stata disposta una consulenza tecnica, affidata all'arch. al Persona_3 quale è stato chiesto di accertare: a) Il valore della nuda proprietà dell'immobile per cui è causa al momento della vendita;
b) Il valore dell'asse ereditario della de cuius , nonché il valore dell'immobile e il ER valore della nuda proprietà al momento dell'apertura della successione. Sono stati escussi i testimoni SIg. , e e a Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 prova contraria e . Testimone_1 Testimone_4 All'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno concluso come da verbale.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato:
“La parte attrice sostiene che l'atto pubblico di compravendita menzionato in premessa dissimulasse una donazione in favore dei nipoti della de cuius SI.ra Tuttavia la prospettazione della ER parte attrice non è supportata da adeguati elementi di prova. Infatti né le circostanze sintomatiche della simulazione addotte dalla parte attrice, né le risultanze delle prove testimoniali, sono tali da provare la simulazione relativa dell'atto di compravendita stipulato dalla SI.ra e dai nipoti ER in data 24.04.2006.
Quanto alla circostanza che non vi sia prova del pagamento del prezzo mediante accredito nel c/c della de cuius, l'atto pubblico dà atto che il prezzo era stato pagato precedentemente, del che la parte venditrice dà “ampia e finale quietanza”. Il valore probatorio della quietanza non è stato revocato in dubbio dagli altri elementi di prova.
In particolare, la testimonianza della SI.ra , cognata della , non è conclusiva. La Tes_1 ER testimone infatti ha riferito circostanze conosciute attraverso la stessa SI.ra , e per di più ER nulla ha saputo dire con specifico riferimento all'atto di compravendita in questione. Il fatto che la SI.ra volesse “sempre soldi” dalla madre non prova nulla in relazione alla Controparte_3 simulazione della compravendita, trattandosi di circostanza generica e per di più riferita a un periodo individuato genericamente come il periodo in cui la non lavorava, cioè prima del Controparte_3
2010 senza ulteriori specificazioni. La inoltre ha riferito che la provvedeva agli studi dei nipoti. Quest'ultima Tes_1 ER dichiarazione tuttavia contrasta con quanto riferito dal SI. padre degli Testimone_2 acquirenti, il quale ha riferito che il figlio ha avuto un borsa di studio della Cassa Controparte_1
Edile dalla scuola media alla laurea, di consistente entità.
La ha inoltre riferito che la SI.ra era autosufficiente e che il suo esercizio di bar Tes_1 ER le consentiva di mettere da parte dei risparmi. Anche in questo caso la testimonianza non è conclusiva.
Infatti non è in discussione il fatto che la SI.ra fosse o meno autonoma, ma se la stessa ER abbia effettuato una compravendita o una donazione. Il fatto di essere autonoma di per sé non esclude che l'anziana SInora abbia deciso di vendere la nuda proprietà ai nipoti, pur non avendo in ipotesi alcun bisogno di assistenza da parte loro. La tesi di parte attrice – indirettamente confermata dalla testimone - suggerisce che fosse in realtà la a “finanziare” i nipoti, i quali a maggior ragione non avrebbero potuto acquistare alcunché. ER
Tale conclusione va tuttavia disattesa. Che la nonna facesse delle piccole regalie ai nipoti – come ad esempio pagare l'assicurazione dell'auto al nipote come riferito dalla – non CP_1 Tes_1 esclude che in sede di regolamento dei rapporti intrafamiliari i nipoti abbiano deciso – d'accordo con la nonna – di acquistare le nuda proprietà dell'appartamento allo scopo di assicurarsi un'abitazione nel futuro. Ciò peraltro accadde nel 2006, molti anni prima del decesso della SI.ra . Tale ER sistemazione di interessi è peraltro coerente con il probabile interesse della , in vista della ER cessazione della propria attività lavorativa, di fruire di maggiore liquidità per provvedere ai suoi bisogni, peraltro mantenendo il diritto di abitare nell'appartamento vita natural durante. Quanto alla capacità economica degli acquirenti, essi, pur essendo in giovane età, non erano del tutto sprovvisti di mezzi, poiché lavorava come parrucchiera – circostanza questa confermata dai CP_2 testimoni e in particolare dalla datrice di lavoro SI.ra – e godeva di consistenti Tes_3 CP_1 borse di studio. Entrambi peraltro vivevano con i genitori e dunque non avevano spese di sorta. E'
3 vero d'altra parte che i genitori – come sostenuto dalle parti convenute - possono avere aiutato i figli in occasione dell'acquisto. L'elemento sintomatico che la parte attrice ha inoltre valorizzato, è la sproporzione tra il prezzo della compravendita (euro 84.500,00) e il prezzo di mercato dell'immobile all'epoca della compravendita. La circostanza è stata oggetto di approfondimento mediante CTU. L'esperto ha concluso che alla data del 24.04.2006 il prezzo dell'immobile, gravato da usufrutto, era di euro 178.000,00. Orbene, non si può escludere che le parti abbiano dichiarato nell'atto un prezzo inferiore a quello effettivo, come era purtroppo prassi all'epoca. In ogni caso tra il valore di mercato accertato dal CTU e il prezzo dichiarato nell'atto, al netto dei lavori di ristrutturazione accertati dal CTU per un valore minimo di euro 19.922,64 (valutando solo le spese documentate), non vi è una sproporzione tale da provare la simulazione relativa, in assenza di altri convergenti elementi di prova. E' pur vero che trattandosi di una vendita che avveniva all'interno della famiglia, le parti possano aver concordato un prezzo favorevole.
Non essendo provata la simulazione, la domanda di parte attrice va integralmente rigettata. Segue la condanna della parte soccombente alle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo secondo il valore della indeterminabile della causa di complessità media (euro 10.343,00), aumentate del 40% in ragione della pluralità di parti, spese da distrarsi in favore del procuratore delle parti convenute, dichiaratosi antistatario.”
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati. Parte_1
1° MOTIVO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2967 C.C. ART. 2727 C.C. E ART. 2729 C.C. E VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1417 C.C. Impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice avrebbe erroneamente affermato che l'onere della prova, in caso di simulazione, spetti a chi intenda farla valere. Il Giudice avrebbe pertanto posto a fondamento della sua decisine la clausola contrattuale indicata nell'atto di compravendita ovvero nella parte in cui la venditrice rilascia ampia e finale quietanza di pagamento.
Al riguardo richiama le Cassazioni 1414/2006, 22454/2014, 12955/2014 e 5326/2017 che sancirebbero l'onere della prova del prezzo di pagamento ad onere dell'acquirente. Allega inoltre la violazione dell'istituto giuridico delle “presunzioni” di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c. sostenendo che il giudice avrebbe dovuto rilevare l'esistenza di un quadro indiziario a favore della natura simulata della vendita consistente in: pagamento del prezzo “brevi manu” e senza alcuna prova, dichiarazione del venditore di aver percepito il prezzo precedentemente alla stipula, giovane età degli acquirenti, dichiarazione di valore inferiore rispetto al valore reale della nuda proprietà (come accertato dal CTU) e pagamento di imposte e bollo dell'atto a carico del venditore. L'appellante assume che il Giudice avrebbe dovuto dichiarare che il contratto dissimulava una donazione.
2° MOTIVO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 C.P.C. E 116
C.P.C. – VIZIO E/O DIFETTO DI MOTIVAZIONE – MOTIVAZIONE APPARENTE. L'appellante sostiene che il giudice avrebbe erroneamente valutato le prove testimoniali nonché omesso di valutare le prove documentali prodotte in giudizio giungendo a motivare in modo illogico e contraddittorio.
La teste IG.ra avrebbe dichiarato che non era la SInora ad aiutare Tes_1 Controparte_3 la madre economicamente ma al contrario e questo sarebbe dimostrato anche da quanto allegato alla memoria ex art. 183 n.2 c.p.c. attestante la consistenza patrimoniale bancaria della de cuius, gli estratti conto bancari e la percezione di un canone di locazione mensile di Euro 600,00 per una locazione commerciale.
4 4.- , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 chiedono dichiararsi inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 n. 2 c.p.c. nonché rigettarsi perché infondato, con condanna alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
5.- L'appello, ammissibile in quanto adeguatamente motivato in relazione agli elementi rilevanti, non è fondato.
È dirimente – anche a voler prescindere dalla concludenza degli indizi forniti a supporto della domanda di simulazione dell'atto di compravendita del 24 aprile 2006, Notaio della Per_2 nuda proprietà dell'appartamento, posto auto e cantina, abitato dalla de cuius , ER spiegata dall'odierna appellante, indizi sui quali si condivide la valutazione del Tribunale di primo grado - la considerazione per cui, alla luce delle deduzioni e delle conclusioni precisate dall'odierna appellante, ella, a parere di questa Corte, non assurge alla qualità di terza, qualità necessaria per usufruire delle agevolazioni probatorie in materia di simulazione previste dagli artt. 1417 cod. civ.
Nella fattispecie in oggetto l'attrice nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1, a fronte dell'eccezione dell'inammissibilità dell'azione di riduzione ex art. 564 c.c. per non aver accettato con beneficio di inventario ha difatti precisato la domanda deducendo che con la stessa «non ha avanzato alcuna azione di riduzione», nè è preordinata all'esperimento successivo dell'azione di riduzione. Ha quindi rassegnato le conclusioni chiedendo dichiararsi la simulazione relativa dell'atto pubblico di compravendita della nuda proprietà dissimulante un atto di donazione nullo per difetto di forma, e la conseguente intestazione dell'immobile di cui si tratta al 50 % a ciascuna delle sorelle.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, di recente ribadito «In tema di prova della simulazione, l'erede che agisce per l'accertamento della simulazione della donazione può giovarsi del più favorevole regime probatorio previsto dall'art. 1417 c.c., a condizione che la relativa azione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, non essendo all'uopo necessario l'esercizio contestuale dell'azione di riduzione della donazione dissimulata». (Cass.
Sentenza n. 11659 del 2023 ). Ed infatti la qualità di terzo deve essere riconosciuta solo in relazione alla tutela specifica della posizione di legittimario. Trattasi di distinzione che è consolidata nella giurisprudenza di questa
Corte, che ha costantemente ribadito che, ad esempio, ai fini dei limiti alla prova testimoniale,
l'erede che agisca per l'accertamento di dedotte dissimulate donazioni non è necessariamente terzo, assumendo tale qualità solo qualora, dopo aver esperito l'azione di riduzione, spenda la qualità di legittimario e non anche allorché agisca per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni effettuate in vita dal "de cuius"; né consente il superamento, da parte dell'erede, dei suddetti limiti probatori il riferimento alla dispensa dalla collazione, trattandosi di istituto che opera solo dopo che sia stata accertata, in base alle previsioni di cui al citato art. 1417
c.c., la natura di donazione dell'atto, ove la parte abbia inteso far valere in giudizio anche la qualità di legittimaria e l'azione di simulazione sia strumentale al coevo esperimento di quella di riduzione (Cass. n. 536/2018). In tal senso è stato chiarito che, nel caso in cui il successore agisca in simulazione onde conseguire la collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius", essendo invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima (cfr. ex multis
Cass. n. 7134/2001).
5 Nel caso in esame, l'odierna appellante farebbe concorrere sulla consistenza del patrimonio ereditario (come accertato all'esito della denunciata nullità della donazione) i suoi diritti di erede ab intestato ed erede legittimaria e, nel concorso tra la successione legittima e quella necessaria, risulta generica la richiesta della di reintegrazione della quota di sua spettanza, non CP_3 suffragata, peraltro, dall'allegazione di non poter soddisfare sul relictum il diritto alla sua quota di riserva, pari a un terzo del patrimonio del de cuius. In definitiva, non risulta che la CP_3 abbia speso chiaramente la sua posizione di legittimaria.
6.- In conclusione l'appello è infondato e dev'essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 24565 del 2019 del Tribunale ordinario di Roma:
- respinge l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore di Parte_1
, e . Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 liquidate in € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 29 maggio 2025
Il ConSIliere relatore
Il Presidente
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati:
dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini ConSIliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino ConSIliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n.477/2020 vertente
TRA
(C.F.: ), con gli avv.ti LUIGI SPAZIANI e Parte_1 C.F._1
MARIA CARLA GATTI.
Appellante
E
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F.: ) e (C.F.: ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 con l'avv. MASSIMILIANO GABRIELLI.
Appellati
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 26 marzo 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 24565 del 2019 con cui il Tribunale ordinario di Roma ha rigettato integralmente la domanda della parte attrice e ha condannato al pagamento delle spese Parte_1 di giudizio in favore di , e Controparte_3 Controparte_1 CP_2
, che ha liquidato in complessivi euro 14.480,00 oltre IVA, CPA e spese generali, da
[...] distrarsi in favore del procuratore avv. Massimiliano Gabrielli, dichiaratosi antistatario.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra ha convenuto in giudizio Parte_1 la sorella e i di lei figli e esponendo quanto segue. Controparte_3 CP_1 Controparte_4
1 La SI.ra , madre dell'attrice e della SI.ra in data 24 aprile 2006 ER Controparte_3 con atto di compravendita a rogito Notaio Rep. 30957 Racc. 4972 trasferiva ai propri Persona_2 nipoti e , figli di la nuda proprietà dell'appartamento CP_1 Controparte_2 Controparte_3 del posto auto e della cantina, siti in via della Pisana 193 int. 4, riservandosi a sé il diritto di usufrutto. L'attrice deduce che la compravendita dissimula una donazione, non essendovi prova del pagamento del prezzo e data la giovane età degli acquirenti. Deduce inoltre la nullità della donazione e comunque la lesione della quota di legittima. La SI.ra chiede: Parte_1 In via principale che il Tribunale dichiari la simulazione relativa dell'atto pubblico di compravendita della nuda proprietà sopra indicato, dissimulante un atto di donazione, e conseguentemente dichiarare la nullità dell'atto di donazione per difetto di forma;
in via subordinata, di accertare e dichiarare la simulazione relativa del suddetto atto di compravendita dissimulante un atto di donazione, e per l'effetto, nel caso in cui fosse considerata valida la donazione, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 556 c.c. il valore dell'asse ereditario della de cuius e conseguentemente accertare e dichiarare l'entità della quota di cui la SI.ra poteva disporre;
ER per l'effetto dichiarare la lesione della quota di legittima e conseguentemente procedere alla riduzione della compravendita dissimulante la donazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 553, 555 e 559 c.c., nonché la reintegrazione in favore dell'attrice della propria quota di riserva ai sensi e per gli effetti dell'art. 537 mediante riduzione della donazione dell'appartamento, posto auto e cantina sopra meglio indicato, con ordine al Conservatore RRII di trascrizione della sentenza, e con vittoria di spese, competenze e onorari.
Si sono costituiti i SIg. , e contestando Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 la tesi avversaria, e rassegnando le seguenti conclusioni:
1) In via principale: dichiarare improcedibile la domanda, ovvero rigettare la domanda principale di parte attrice poiché inammissibile, per mancanza di legittimatio ad causam, ovvero rigettare nel merito la domanda principale e/o quella subordinata poiché infondata in fatto e diritto;
2) In via subordinata, nel caso di rigetto delle eccezioni e richieste di cui al precedente capo, ed in ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda principale e/o di quella subordinata attorea, accertare e dichiarare il valore dell'immobile dedotto in giudizio, di cui al contratto di compravendita immobiliare del 24.04.2006 a rogito del Notaio Dott.ssa (Rep. 30957, Racc. 4972, Persona_2 rapportato all'epoca della apertura della successione della de cuius IG.ra e dedotte ER le opere di ristrutturazione eseguite sul bene dai convenuti;
accertare e dichiarare il valore di dette opere di ristrutturazione e migliorie eseguite dai convenuti sull'immobile per cui è causa, da dedurre dalle quote di spettanza attoree;
3) In denegata ipotesi di accertamento e dichiarazione di nullità assoluta dell'atto: dichiarare il bene immobile de quo costituire il relictum dell'asse ereditario della IG.ra , e per l'effetto, ER in virtù di successione legittima dichiarare le IGg.re ed Parte_1 Controparte_3 proprietarie al 50% tra loro e pro-indiviso dell'appartamento, posto auto e cantina per cui è causa.
4) In via gradata, ed in denegata ipotesi di accertamento e dichiarazione di validità relativa dell'atto di compravendita per cui è causa agli effetti di donazione della nuda proprietà del bene immobile in favore dei IGg.ri DE e CP_1 CP_2
A) Accertare e dichiarare il valore dell'asse ereditario della IG.ra , e la quota di cui ER quest'ultima poteva disporre;
B) dichiarare il valore della donazione avente ad oggetto la nuda proprietà dell'immobile sito in Roma,
Via della Pisana n. 193 e di ogni altra liberalità dedotta in giudizio e dimostrata in atti dalle parti e per l'effetto accertare e dichiarare la lesione della quota di legittima ex lege riservata all'erede IG.ra e conseguentemente procedere alla riduzione e collazione delle donazioni e Controparte_3 conseguente reintegrazione in favore della erede IG.ra della propria quota di Controparte_3 riserva ai sensi e per gli effetti dell'art. 537 c.c..
5) Sempre e comunque, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, dichiaratosi antistatario.
2 Nel corso del giudizio è stata disposta una consulenza tecnica, affidata all'arch. al Persona_3 quale è stato chiesto di accertare: a) Il valore della nuda proprietà dell'immobile per cui è causa al momento della vendita;
b) Il valore dell'asse ereditario della de cuius , nonché il valore dell'immobile e il ER valore della nuda proprietà al momento dell'apertura della successione. Sono stati escussi i testimoni SIg. , e e a Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 prova contraria e . Testimone_1 Testimone_4 All'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno concluso come da verbale.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato:
“La parte attrice sostiene che l'atto pubblico di compravendita menzionato in premessa dissimulasse una donazione in favore dei nipoti della de cuius SI.ra Tuttavia la prospettazione della ER parte attrice non è supportata da adeguati elementi di prova. Infatti né le circostanze sintomatiche della simulazione addotte dalla parte attrice, né le risultanze delle prove testimoniali, sono tali da provare la simulazione relativa dell'atto di compravendita stipulato dalla SI.ra e dai nipoti ER in data 24.04.2006.
Quanto alla circostanza che non vi sia prova del pagamento del prezzo mediante accredito nel c/c della de cuius, l'atto pubblico dà atto che il prezzo era stato pagato precedentemente, del che la parte venditrice dà “ampia e finale quietanza”. Il valore probatorio della quietanza non è stato revocato in dubbio dagli altri elementi di prova.
In particolare, la testimonianza della SI.ra , cognata della , non è conclusiva. La Tes_1 ER testimone infatti ha riferito circostanze conosciute attraverso la stessa SI.ra , e per di più ER nulla ha saputo dire con specifico riferimento all'atto di compravendita in questione. Il fatto che la SI.ra volesse “sempre soldi” dalla madre non prova nulla in relazione alla Controparte_3 simulazione della compravendita, trattandosi di circostanza generica e per di più riferita a un periodo individuato genericamente come il periodo in cui la non lavorava, cioè prima del Controparte_3
2010 senza ulteriori specificazioni. La inoltre ha riferito che la provvedeva agli studi dei nipoti. Quest'ultima Tes_1 ER dichiarazione tuttavia contrasta con quanto riferito dal SI. padre degli Testimone_2 acquirenti, il quale ha riferito che il figlio ha avuto un borsa di studio della Cassa Controparte_1
Edile dalla scuola media alla laurea, di consistente entità.
La ha inoltre riferito che la SI.ra era autosufficiente e che il suo esercizio di bar Tes_1 ER le consentiva di mettere da parte dei risparmi. Anche in questo caso la testimonianza non è conclusiva.
Infatti non è in discussione il fatto che la SI.ra fosse o meno autonoma, ma se la stessa ER abbia effettuato una compravendita o una donazione. Il fatto di essere autonoma di per sé non esclude che l'anziana SInora abbia deciso di vendere la nuda proprietà ai nipoti, pur non avendo in ipotesi alcun bisogno di assistenza da parte loro. La tesi di parte attrice – indirettamente confermata dalla testimone - suggerisce che fosse in realtà la a “finanziare” i nipoti, i quali a maggior ragione non avrebbero potuto acquistare alcunché. ER
Tale conclusione va tuttavia disattesa. Che la nonna facesse delle piccole regalie ai nipoti – come ad esempio pagare l'assicurazione dell'auto al nipote come riferito dalla – non CP_1 Tes_1 esclude che in sede di regolamento dei rapporti intrafamiliari i nipoti abbiano deciso – d'accordo con la nonna – di acquistare le nuda proprietà dell'appartamento allo scopo di assicurarsi un'abitazione nel futuro. Ciò peraltro accadde nel 2006, molti anni prima del decesso della SI.ra . Tale ER sistemazione di interessi è peraltro coerente con il probabile interesse della , in vista della ER cessazione della propria attività lavorativa, di fruire di maggiore liquidità per provvedere ai suoi bisogni, peraltro mantenendo il diritto di abitare nell'appartamento vita natural durante. Quanto alla capacità economica degli acquirenti, essi, pur essendo in giovane età, non erano del tutto sprovvisti di mezzi, poiché lavorava come parrucchiera – circostanza questa confermata dai CP_2 testimoni e in particolare dalla datrice di lavoro SI.ra – e godeva di consistenti Tes_3 CP_1 borse di studio. Entrambi peraltro vivevano con i genitori e dunque non avevano spese di sorta. E'
3 vero d'altra parte che i genitori – come sostenuto dalle parti convenute - possono avere aiutato i figli in occasione dell'acquisto. L'elemento sintomatico che la parte attrice ha inoltre valorizzato, è la sproporzione tra il prezzo della compravendita (euro 84.500,00) e il prezzo di mercato dell'immobile all'epoca della compravendita. La circostanza è stata oggetto di approfondimento mediante CTU. L'esperto ha concluso che alla data del 24.04.2006 il prezzo dell'immobile, gravato da usufrutto, era di euro 178.000,00. Orbene, non si può escludere che le parti abbiano dichiarato nell'atto un prezzo inferiore a quello effettivo, come era purtroppo prassi all'epoca. In ogni caso tra il valore di mercato accertato dal CTU e il prezzo dichiarato nell'atto, al netto dei lavori di ristrutturazione accertati dal CTU per un valore minimo di euro 19.922,64 (valutando solo le spese documentate), non vi è una sproporzione tale da provare la simulazione relativa, in assenza di altri convergenti elementi di prova. E' pur vero che trattandosi di una vendita che avveniva all'interno della famiglia, le parti possano aver concordato un prezzo favorevole.
Non essendo provata la simulazione, la domanda di parte attrice va integralmente rigettata. Segue la condanna della parte soccombente alle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo secondo il valore della indeterminabile della causa di complessità media (euro 10.343,00), aumentate del 40% in ragione della pluralità di parti, spese da distrarsi in favore del procuratore delle parti convenute, dichiaratosi antistatario.”
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati. Parte_1
1° MOTIVO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2967 C.C. ART. 2727 C.C. E ART. 2729 C.C. E VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1417 C.C. Impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice avrebbe erroneamente affermato che l'onere della prova, in caso di simulazione, spetti a chi intenda farla valere. Il Giudice avrebbe pertanto posto a fondamento della sua decisine la clausola contrattuale indicata nell'atto di compravendita ovvero nella parte in cui la venditrice rilascia ampia e finale quietanza di pagamento.
Al riguardo richiama le Cassazioni 1414/2006, 22454/2014, 12955/2014 e 5326/2017 che sancirebbero l'onere della prova del prezzo di pagamento ad onere dell'acquirente. Allega inoltre la violazione dell'istituto giuridico delle “presunzioni” di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c. sostenendo che il giudice avrebbe dovuto rilevare l'esistenza di un quadro indiziario a favore della natura simulata della vendita consistente in: pagamento del prezzo “brevi manu” e senza alcuna prova, dichiarazione del venditore di aver percepito il prezzo precedentemente alla stipula, giovane età degli acquirenti, dichiarazione di valore inferiore rispetto al valore reale della nuda proprietà (come accertato dal CTU) e pagamento di imposte e bollo dell'atto a carico del venditore. L'appellante assume che il Giudice avrebbe dovuto dichiarare che il contratto dissimulava una donazione.
2° MOTIVO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 C.P.C. E 116
C.P.C. – VIZIO E/O DIFETTO DI MOTIVAZIONE – MOTIVAZIONE APPARENTE. L'appellante sostiene che il giudice avrebbe erroneamente valutato le prove testimoniali nonché omesso di valutare le prove documentali prodotte in giudizio giungendo a motivare in modo illogico e contraddittorio.
La teste IG.ra avrebbe dichiarato che non era la SInora ad aiutare Tes_1 Controparte_3 la madre economicamente ma al contrario e questo sarebbe dimostrato anche da quanto allegato alla memoria ex art. 183 n.2 c.p.c. attestante la consistenza patrimoniale bancaria della de cuius, gli estratti conto bancari e la percezione di un canone di locazione mensile di Euro 600,00 per una locazione commerciale.
4 4.- , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 chiedono dichiararsi inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 n. 2 c.p.c. nonché rigettarsi perché infondato, con condanna alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
5.- L'appello, ammissibile in quanto adeguatamente motivato in relazione agli elementi rilevanti, non è fondato.
È dirimente – anche a voler prescindere dalla concludenza degli indizi forniti a supporto della domanda di simulazione dell'atto di compravendita del 24 aprile 2006, Notaio della Per_2 nuda proprietà dell'appartamento, posto auto e cantina, abitato dalla de cuius , ER spiegata dall'odierna appellante, indizi sui quali si condivide la valutazione del Tribunale di primo grado - la considerazione per cui, alla luce delle deduzioni e delle conclusioni precisate dall'odierna appellante, ella, a parere di questa Corte, non assurge alla qualità di terza, qualità necessaria per usufruire delle agevolazioni probatorie in materia di simulazione previste dagli artt. 1417 cod. civ.
Nella fattispecie in oggetto l'attrice nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1, a fronte dell'eccezione dell'inammissibilità dell'azione di riduzione ex art. 564 c.c. per non aver accettato con beneficio di inventario ha difatti precisato la domanda deducendo che con la stessa «non ha avanzato alcuna azione di riduzione», nè è preordinata all'esperimento successivo dell'azione di riduzione. Ha quindi rassegnato le conclusioni chiedendo dichiararsi la simulazione relativa dell'atto pubblico di compravendita della nuda proprietà dissimulante un atto di donazione nullo per difetto di forma, e la conseguente intestazione dell'immobile di cui si tratta al 50 % a ciascuna delle sorelle.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, di recente ribadito «In tema di prova della simulazione, l'erede che agisce per l'accertamento della simulazione della donazione può giovarsi del più favorevole regime probatorio previsto dall'art. 1417 c.c., a condizione che la relativa azione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, non essendo all'uopo necessario l'esercizio contestuale dell'azione di riduzione della donazione dissimulata». (Cass.
Sentenza n. 11659 del 2023 ). Ed infatti la qualità di terzo deve essere riconosciuta solo in relazione alla tutela specifica della posizione di legittimario. Trattasi di distinzione che è consolidata nella giurisprudenza di questa
Corte, che ha costantemente ribadito che, ad esempio, ai fini dei limiti alla prova testimoniale,
l'erede che agisca per l'accertamento di dedotte dissimulate donazioni non è necessariamente terzo, assumendo tale qualità solo qualora, dopo aver esperito l'azione di riduzione, spenda la qualità di legittimario e non anche allorché agisca per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni effettuate in vita dal "de cuius"; né consente il superamento, da parte dell'erede, dei suddetti limiti probatori il riferimento alla dispensa dalla collazione, trattandosi di istituto che opera solo dopo che sia stata accertata, in base alle previsioni di cui al citato art. 1417
c.c., la natura di donazione dell'atto, ove la parte abbia inteso far valere in giudizio anche la qualità di legittimaria e l'azione di simulazione sia strumentale al coevo esperimento di quella di riduzione (Cass. n. 536/2018). In tal senso è stato chiarito che, nel caso in cui il successore agisca in simulazione onde conseguire la collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius", essendo invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima (cfr. ex multis
Cass. n. 7134/2001).
5 Nel caso in esame, l'odierna appellante farebbe concorrere sulla consistenza del patrimonio ereditario (come accertato all'esito della denunciata nullità della donazione) i suoi diritti di erede ab intestato ed erede legittimaria e, nel concorso tra la successione legittima e quella necessaria, risulta generica la richiesta della di reintegrazione della quota di sua spettanza, non CP_3 suffragata, peraltro, dall'allegazione di non poter soddisfare sul relictum il diritto alla sua quota di riserva, pari a un terzo del patrimonio del de cuius. In definitiva, non risulta che la CP_3 abbia speso chiaramente la sua posizione di legittimaria.
6.- In conclusione l'appello è infondato e dev'essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 24565 del 2019 del Tribunale ordinario di Roma:
- respinge l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore di Parte_1
, e . Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 liquidate in € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 29 maggio 2025
Il ConSIliere relatore
Il Presidente
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