Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/04/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO
Il GOP, Dott.ssa Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza dell'11 aprile
2025, ha pronunciato ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3622/2023, assunta in decisione l'11.4.2025, vertente tra:
(C.F.: ), rapp.to e difeso dall' avv. Consolato Parte_1 C.F._1
Masucci presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Aschenez, 1/I, è elettivamente domiciliato
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dagli Avvocati Dario Adornato e CP_1
Valeria Grandizio ( ), giusta procura generale alle liti, ed elettivamente C.F._2
CP_ domiciliato in Reggio Calabria al Viale Calabria 82, Sede
Con ricorso del 22.3.2022, il Sig. , proponeva ATP ex art.445 bis, c.p.c., volto ad Parte_1 ottenere il riconoscimento della pensione d'inabilità civile ex art. 12 L. 118/1971, e dell'indennità di accompagnamento oltre interessi e rivalutazione, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU, affidata al Dott. , il quale, depositata la Persona_1 relazione, valutate le patologie dalle quali il ricorrente è risultato affetto, riconosceva in capo allo stesso solo le condizioni sanitarie per il riconoscimento della pensione di inabilità civile dal mese di febbraio 2022, ma non anche la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Nello specifico, il Consulente tecnico d'ufficio dopo aver accertato che il periziando era affetto da
“Esiti di sostituzione della valvola aortica e dell'aorta ascendente con reimpianto degli osti coronarici per dissezione aortica ed insufficienza valvolare severa. Cardiopatia ipertensiva, vasculopatia cerebrale con deficit mnesico. Trauma toracico da incidente della strada, Obesità con complicanze artrosiche. BPCO con OSAS grave ed insufficienza respiratoria. O2 terapia. Stato ansioso depressivo endoreattivo grave. tiroidectomia”, concludeva come di seguito riportato: “la percentuale di invalidità del sig. è: 97% (novantasettepercento). A tale valore si Parte_1
In merito all'indennità di accompagnamento richiesta, il CTU negava il riconoscimento della stessa in quanto, secondo la sua valutazione medica, il ricorrente “è in grado di procurarsi autonomamente quanto necessario per il compimento degli atti indicati al precedente punto ed è in grado di stabilire se, come e quando svolgere gli atti stessi: non si evidenzia eventuale situazione di non autosufficienza valida ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/1980”.
Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte del il Pt_1 presente giudizio, contestando le conclusioni peritali rese dal consulente tecnico d'ufficio in quanto
“il quadro polipatologico a carico del ricorrente, certificato e attestato dai referti e dalle indagini strumentali di struttura pubblica ne preclude qualsiasi possibilità di attendere gli atti quotidiani della vita”. Sosteneva parte ricorrente che “la valutazione richiesta al CTU debba fondarsi da un lato sull'esame obiettivo dallo stesso CTU effettuato sulla persona del periziato e dall'altro lato sulla certificazione sanitaria prodotta dal momento che è impossibile fondare il proprio giudizio solo ed esclusivamente su una seduta peritale avente una durata assolutamente esigua (circa un'ora). In questo senso, nella perizia viene rappresentato un quadro di completa autonomia del periziato.
Circostanza, questa, che cozza con le difficoltà quotidianamente sofferte dal ricorrente e dai propri familiari nonché con le certificazioni prodotte”.
Si costituiva l' contestando gli assunti avversari perché infondati, e osservando che, quanto al CP_1 requisito sanitario “il consulente tecnico d'ufficio ha redatto in maniera esaustiva l'elaborato peritale, considerando tutte le patologie riscontrate. Il CTU, sulla scorta dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria in atti, ha correttamente valutato le patologie ed ha determinato una percentuale complessiva di invalidità”.
Orbene, esaminati tutti gli atti di causa, tenuto conto del ricorso in opposizione, della consulenza di parte allegata, della documentazione depositata in atti, all' udienza del 14.7.2024, questo Giudicante, disponeva il richiamo del dott. , consulente tecnico nel giudizio di ATPO rgn 1355/2022 Persona_1 il quale, all'udienza del 15.11.2024, assumeva l'incarico. Il CTU, Dott. , sottoponeva, pertanto, a nuova visita peritale il ricorrente in data 5.12.2024. Per_1
All'esito di tale visita il Dott. , depositata la relazione, riconosceva in capo al sig. Per_1 Pt_1 il beneficio dell'indennità di accompagnamento dal febbraio 2022.
[...]
Nello specifico, il Dott. , così argomentava: “Alla luce dell'esame clinico, della Per_1 documentazione presente in fascicolo e riconsiderato nel suo complesso il quadro patologico del periziando posso affermare che il sig. è affetto da: “Esiti di sostituzione della Parte_1 valvola aortica e dell'aorta ascendente con reimpianto degli osti coronarici per dissezione aortica ed insufficienza valvolare severa. Cardiopatia ipertensiva, vasculopatia cerebrale con deficit mnesico.
Trauma toracico da incidente della strada, Obesità con complicanze artrosiche. BPCO con OSAS grave ed insufficienza respiratoria. O2 terapia. Diabete mellito. Stato ansioso depressivo endoreattivo grave. Tiroidectomia.
Per rispondere al quesito posto dall'On.le Giudice, si rappresenta che: il periziando si trova in scadenti condizioni generali;
l'apparato muscolare è ipotonico-ipotrofico agli arti inferiori;
è sufficientemente orientato nel tempo e nello spazio;
la deambulazione all'interno della propria abitazione è, senza un sostegno personale, in modo permanente impossibile e fonte di grave pericolo in ragione di incombente e concreta possibilità di caduta;
non è in grado di mantenere la stazione eretta prolungata;
non presenta dispnea a riposo;
non è in grado di lavarsi, vestirsi, cucinare, assumere farmaci, attendere ad occupazioni non impegnative sul piano fisico, utilizzare il telefono;
non è in grado di procurarsi autonomamente quanto necessario per il compimento degli atti indicati al precedente punto e non è in grado di stabilire se, come e quando svolgere gli atti stessi. Per quanto attiene l'insorgenza della condizione di non autosufficienza valida ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento si può di certo affermare, per via induttiva, che tali limitazioni erano presenti dal febbraio 2022 (data della certificazione geriatrica e test ADL/IADL) in quanto le patologie riscontrate già a quella data avevano raggiunto il grado d'invalidità previsto dalla legge per come rilevabile dagli allegati.”.
Orbene, questo Giudicante ritiene condivisibili le ragioni espresse dal Dott. , che lo Persona_1 hanno determinato a riconoscere il beneficio richiesto dell'indennità di accompagnamento.
La causa viene, pertanto, assunta in decisione con accoglimento del ricorso ex art.445 bis, VI comma cpc, e consequenziale riconoscimento in capo al Sig. dell'indennità di accompagnamento dal Pt_1 mese di febbraio 2022, oltre alla pensione di inabilità civile, già riconosciuta in fase di ATPO, con la medesima decorrenza. Stante l'andamento del giudizio e il riconoscimento di entrambe i benefici richiesti dal febbraio 2022, compensa per un quarto fra le parti le spese processuali per entrambe le fasi di giudizio, ponendo a CP_ carico dell' il residuo che si liquida in € 2.110,00, oltre Iva, Cpa e spese generali, in favore dell' avv. Consolato Masucci con distrazione ex art. 93 c.p.c.; pone definitivamente a carico dell' il CP_1 costo dell'accertamento peritale liquidato in favore del Dott. come da separato Persona_1 provvedimento.
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
- accoglie il ricorso in opposizione;
- accerta la sussistenza in capo a dei requisiti richiesti per il riconoscimento della Parte_1
pensione di inabilità civile e dell'indennità di accompagnamento, entrambe dal mese di febbraio 2022, come da risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, Dott. Per_1
;
[...]
- compensa per due terzi fra le parti le spese processuali per entrambe le fasi di giudizio, ponendo a CP_ carico dell' il residuo che si liquida in € 2.110,00, oltre Iva, Cpa e spese generali, in favore dell' avv. Consolato Masucci con distrazione ex art. 93 c.p.c.; pone definitivamente a carico dell' il CP_1
costo dell'accertamento peritale liquidato in favore del Dott. come da separato Persona_1
provvedimento.
Reggio Calabria, lì 11.4.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Donatella Sabbatino