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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/03/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza n. 1212 2024 R.G.C.L., promossa da
[...]
(rappr. e dif. dall'avv. BURRAFATO Parte_1
GIOVANNI ) contro (rappr. e dif. dall'avv. M. CP_1
Galeano), avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione;
lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
rilevato
che parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione meglio descritta in ricorso;
che l' ha provveduto alla rideterminazione della CP_1 sanzione irrogata, secondo i criteri normativamente fissati;
che il pagamento della sanzione in misura ridotta, se tempestivamente compiuto (cfr. art. 9 del d. lgs. n. 8/2016) determina l'estinzione del procedimento sanzionatorio;
che parte ricorrente ha provveduto al dovuto pagamento entro il termine a tal fine fissato;
che va dichiarata, pertanto, la cessazione della materia del contendere;
che le spese processuali vanno compensate;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese processuali. Ragusa,28/03/2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
2
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza n. 1212 2024 R.G.C.L., promossa da
[...]
(rappr. e dif. dall'avv. BURRAFATO Parte_1
GIOVANNI ) contro (rappr. e dif. dall'avv. M. CP_1
Galeano), avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione;
lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
rilevato
che parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione meglio descritta in ricorso;
che l' ha provveduto alla rideterminazione della CP_1 sanzione irrogata, secondo i criteri normativamente fissati;
che il pagamento della sanzione in misura ridotta, se tempestivamente compiuto (cfr. art. 9 del d. lgs. n. 8/2016) determina l'estinzione del procedimento sanzionatorio;
che parte ricorrente ha provveduto al dovuto pagamento entro il termine a tal fine fissato;
che va dichiarata, pertanto, la cessazione della materia del contendere;
che le spese processuali vanno compensate;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese processuali. Ragusa,28/03/2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
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