Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/05/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 4478/2025
avente ad oggetto: Separazione consensuale promossa con ricorso congiunto da
( codice fiscale ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. MELOTTO CHIARA, come da mandato difensivo in atti;
e
(codice fiscale ) CP_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall' Avv. FRANCESCHINI SIMONE UGO, come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 7
CONCLUSIONI:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di rispetto e con l'obbligo, in caso di variazione di residenza, di darne tempestiva comunicazione all'altro;
2) L'abitazione coniugale rimarrà nella piena disponibilità del sig. unitamente al Parte_1
mobilio in essa presente,
3) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la Persona_1
responsabilità genitoriale in modo condiviso, con prevalente collocazione del minore presso la madre, in Vigasio (VR), via Alzeri 1/B, nella quale manterrà la residenza. Per le decisioni di maggiore importanza relative, a titolo esemplificativo, alla sua istruzione, educazione, anche religiosa e salute, la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo condiviso, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
4) I genitori si accordano affinché il figlio trascorra con il padre un fine settimana, a settimane alterne, dal giovedì pomeriggio, prelevandolo a scuola o presso la madre, fino alla domenica sera dopo cena.
5) Il sig. , nella settimana in cui non trascorrerà con il figlio il fine settimana, Parte_1
trascorrerà con il giovedì pomeriggio, dalla fine della scuola o dal mattino, in caso di Per_1
vacanze scolastiche, fino al venerdì mattina riportandolo a scuola o presso la madre in caso di vacanza;
6) In ogni caso, il sig. trascorrerà con il figlio tutti i lunedì o martedì (a seconda Parte_1
degli impegni sportivi del bambino) dalla fine della scuola o dal mattino in caso di vacanza scolastica, fino al mattino del giorno seguente, riportandolo a scuola o presso la madre in caso di pagina 2 di 7 vacanza;
7) Il figlio trascorrerà con il padre metà delle vacanze natalizie, suddividendo tale periodo dall'inizio delle vacanze fino al 30.12 e dal 31.12 fino alla sera precedente alla ripresa della scuola
(alternando di anno in anno con la madre la settimana che comprende Natale con quella che comprende Capodanno);
8) Il sig. trascorrerà con il minore metà del periodo delle vacanze pasquali dall'inizio Parte_1
delle vacanze fino alla sera del giorno di Pasqua o dalla sera della Pasqua fino alla sera precedente la ripresa della scuola, precisando che per il 2025 il primo periodo il figlio starà con il padre;
9) Per quanto riguarda le n. 5 festività nazionali del 25.04 – 1.05 – 2.06 1.11 – 8.12, il figlio starà
con il padre secondo l'assetto di cui sopra;
10) Il figlio trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con il padre durante le Persona_1
vacanze estive. Queste ultime dovranno essere concordate tra i genitori entro la data del 30.05 di ciascun anno. Anche la madre avrà analogo diritto di vacanza con il figlio e durante i periodi di dette vacanze resterà sospeso l'esercizio della responsabilità settimanale. Il presente calendario è
valido dalla data di deposito del ricorso.
11) Il genitore, presso il quale il bambino si trova, agevolerà i contatti tra lo stesso e l'altro genitore,
che potrà fare una telefonata al giorno per parlare con il figlio. I genitori si cureranno di far scorrere tra gli stessi il medesimo dialogo, al fine di aiutarsi vicendevolmente nella crescita del figlio e nel mantenimento di un sereno rapporto genitori -figlio.
12) Le Parti precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere tra loro variate a seconda delle necessità proprie e, soprattutto, del figlio, cercando di far scorrere tra loro la massima comunicazione e collaborazione per assicurare al figlio una crescita sana e serena;
13) le spese accessorie al mantenimento del figlio verranno sostenute al 50% da entrambi i genitori,
con pagamento alla fine di ciascun mese, a fronte della presentazione della documentazione di pagina 3 di 7 spesa, come indicate dal Protocollo per il processo di famiglia in vigore presso codesto Ill.mo
Tribunale, che di seguito si riportano:
i) spese mediche documentate, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso le strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
ii) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure terminali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
i ii) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito delle tabelle degli asili e delle scuole materne comunicali;
iv) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
v) spese extrascolastiche, che non richiedono uno specifico e preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di euro 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento de3lle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
vi) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; pagina 4 di 7 viaggi e vacanze senza genitori.
14) quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso ii), iv) vi) e v) (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria o utile la spesa dovrà comunicare all'altro la propria proposta. Qualora quest'ultimo non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
Il
silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario agli interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice. Nel caso di spese mediche sanitarie, che non necessitano di un preventivo accordo, le stesse, nel reciproco rispetto, dovranno essere tempestivamente comunicate all'altro.
15) L'Assegno Unico Universale di cui al D.Lgs. 230 del 29.11.2021 e/o gli assegni familiari comunque denominati o equipollente emolumento, siano assegnati per intero alla sig.ra
[...]
; CP_1
16) I genitori provvederanno ciascuno al mantenimento ordinario del figlio quando lo stesso sarà
con l'uno o con l'altro. Ciascun genitore dovrà munirsi di guardaroba completo per il figlio, che potrà essere utilizzato dall'uno o dall'altro alternativamente nei momenti di trasferimento dello stesso. I genitori avranno cura di restituire i beni acquistati dall'uno o dall'altro nel primo incontro utile.
17) nessuna altra regolamentazione di natura economica viene presa dai coniugi i quali dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver null'altro a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra;
18) Le parti danno atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle esigenze morali e materiali del figlio ed esonerano il Presidente dall'ascolto dello stesso.”
pagina 5 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 15/04/2025 ed in data 18/04/2025
dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12,
come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso, risulta in atti la presenza di un figlio minorenne - Per_1
, nato a [...], il [...], C.F. - e per egli i
[...] C.F._3
ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative al figlio appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesimo.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
CASTEL D'AZZANO (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle parti.
pagina 6 di 7 Le condizioni di separazione di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 06/05/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime, tenuto anche conto che garantiscono al minore il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in CASTEL D'AZZANO il 23/07/2021
tra e , regolarmente trascritto nei registri di stato civile Parte_1 CP_1
del Comune di CASTEL D'AZZANO (anno 2021, parte I, n. 12, Ufficio 1), prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) Dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di CASTEL D'AZZANO
perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 08/05/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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