Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/04/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 14051/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14051/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a AVERSA (CE) il 11/11/1959 rappresentato e difeso dall'avv. IORIO ALESSIA, Parte_1 come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. FUMO NICOLA
RESISTENTE
Con ricorso del 11.11.2024 il ricorrente in epigrafe deduceva di essere stato dipendente dal 15.02.2000 al
31.08.2010 del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione;
di aver ottenuto in data 12.12.2023 il decreto ingiuntivo n. 2260-2013 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere-Sezione
Lavoro con cui è stato ingiunto al Consorzio Unico di Bacino il pagamento, altresì, dell'importo di euro
17.104,98, oltre accessori, a titolo di TFR, il quale è stato notificato insieme all'atto di precetto in data CP_ 30.1.2014; che in data 30.10.2019 il Consorzio Unico di Bacino ha trasmesso all' il modello TFR1; di CP_ aver avanzato richiesta di pagamento della suddetta cifra a titolo di TFR all' in data 27.3.2024, la quale ha ricevuto riscontro negativo dall' in data 7.4.2024, mediante un provvedimento di formale CP_1 diniego.
Per tali ragioni egli ha adito codesto Tribunale e ha concluso come di seguito:
“A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione in proprio favore della quota di
TFS/TFR maturata in costanza del rapporto di lavoro intercorso col Consorzio Unico di Bacino e, per l'effetto, condannare l' , in persona del rappresentante legale pro Controparte_2 tempore al pagamento in proprio favore dell'importo lordo pari ad € 17.104,98 oltre interessi e rivalutazione monetaria o a quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
1
CP_ Si è costituito l' il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Con riferimento alla natura del Consorzio Unico di Bacino, si condivide la ricostruzione ermeneutica compiuta dalla giurisprudenza di merito che accede alla tesi della natura pubblicistica del Consorzio, con
[... argomentazioni che in tale sede si richiamano (cfr. ex multis trib. Nola sent. n.1689/2018 est.
trib. Napoli sent. 535172017 est. S. D'Auria; trib. Napoli sent. 1819/2016 est. C. Lombardi;
Per_1 sent. n. 2943/2016 est. F. ; sent. n. 2925/2018 Corte di Appello di Napoli est. V. Totaro). Per_2
Militano in favore del riconoscimento della natura giuridica pubblicistica sia argomentazioni di natura normativa sia disposizioni dello statuto.
Occorre, a questo punto, procedere alla ricostruzione normativa sul punto.
Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001 “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le
Comunita' montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le
Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al .” CP_3
Tale disposizione, pur menzionando i consorzi ed i Comuni, non fa distinzione tra gli stessi e non disciplina la loro natura. Non rientrando nell'ambito di operatività della disposizione gli enti pubblici economici, è compito dell'interprete individuare la natura giuridica del consorzio per stabilire se esso sia ente pubblico economico ovvero non economico.
In assenza di una disposizione che definisca la differenza tra questi ultimi non può che farsi riferimento alla giurisprudenza di legittimità che ha cercato di circoscrivere gli elementi caratterizzanti i due istituti sulla base di un approccio sostanzialistico, che consideri, in altri termini, la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riguardo agli scopi dell'ente medesimo senza attribuire rilevanza all'oggetto dell'attività stessa (cfr. Cass. n.25749/2016; Cass. n. 4062/2011; Cass. n. 15661/2006).
In via generale, l'ente pubblico è economico se persegue un fine pubblico e sociale mediante lo svolgimento di un'attività imprenditoriale, ossia di un'attività improntata a criteri di economicità idonea a realizzare quanto occorre per compensare i fattori produttivi impiegati. Ne consegue, quindi, che non può riconoscersi la natura di ente pubblico economico nel caso in cui il soggetto si avvalga di mezzi finanziari erogati dallo Stato e da enti pubblici consorziati ed i costi dell'attività siano sostenuti con entrate estranee ad una gestione economica (cfr. Cass. 4062/2011).
Ebbene mutuando tali coordinate ermeneutiche, va evidenziato che sussistono diversi profili che militano per la natura non economica del resistente.
2 La genesi del Consorzio Unico di Bacino è legale. Esso è stato costituito ai sensi del d.l. 23.5.2008, conv. in l.123/2008, in seguito allo scioglimento dei precedenti consorzi di bacino delle province di Napoli e di
Caserta e alla loro contestuale riunione in un unico consorzio la cui amministrazione è affidata ad un gestore unico. La disciplina generale è contenuta in alcune ordinanze della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, tra cui occorre rammentare quella n. 3686 del 01.07.2008, che, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato n. 3502/2011) ha carattere generale ed astratto ed efficacia innovativa nell'ordinamento.
Il carattere cogente dell'ordinanza de qua è indicativo della prevalenza della stessa anche sulle disposizioni statutarie che regolamentano il funzionamento del consorzio.
Tale ordinanza contiene una serie di disposizioni che lasciano propendere per il carattere pubblicistico del consorzio. L'art.8 dell'ordinanza in questione stabilisce, tra le altre cose, che “al personale in servizio a tempo indeterminato presso il Consorzio Unico di bacino sia applicano le disposizioni previste dagli artt. 33
e 34 d.lgs. 165/01 in materia di mobilità; che le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato possono avvenire limitatamente a 50% dei cessati dal servizio per raggiunti limiti di età nell'anno precedente”.
Accanto alla fonte normativa si pongono una serie di previsioni statutarie che depongono in tal senso. Il fine perseguito dal Consorzio Unico di Bacino, considerato l'oggetto dell'attività, è di interesse pubblico;
trattasi di un sodalizio partecipato esclusivamente da enti pubblici per la migliore gestione di un servizio pubblico essenziale quale è la raccolta dei rifiuti che deve essere svolta secondo i principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost., ovvero: efficienza, efficacia, economicità, buon andamento. In relazione al criterio dell'economicità, occorre precisare che l'attività di raccolta differenziata non viene resa in regime di concorrenza nell'ambito del bacino, il consorzio non offre sul mercato altri servizi o attività in regime di concorrenza con altre imprese private. Inoltre, le risorse finanziarie sono costituite da capitale prevalentemente pubblico per cui non vi è alcun rischio economico nell'esercizio dell'attività.
Indicativa, così come disposto dallo statuto, è anche la circostanza secondo cui il consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle disposizioni del d.lgs. 267/2000. Il rinvio a tale Testo unico è estremamente significativo posto che l'art. 2 dello stesso esclude espressamente l'applicabilità della disciplina ai consorzi “che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale” per cui tale richiamo non avrebbe ragion d'essere se fossimo in presenza di un ente pubblico economico”.
Rilevante, altresì, è anche la previsione del reclutamento del personale secondo il rinvio alle regole del pubblico concorso.
Dal reticolato delle previsioni di natura legale e statutaria discende, quindi, la natura di ente pubblico non economico del Consorzio resistente.
Chiarita la natura di ente pubblico del Consorzio Unico di Bacino, deve evidenziarsi la carenza di legittimazione passiva dello stesso in ordine al pagamento delle somme maturate a titolo di TFR.
In materia, occorre ricordare che sono assoggettati alla disciplina del TFR tutti i lavoratori del settore privato e lavoratori del settore pubblico limitatamente alle categorie rientranti nel cosiddetto pubblico impiego contrattualizzato assunti dopo la data del 31.12.2000. I dipendenti pubblici non rientranti nel pubblico impiego contrattualizzato e per quelli assunti in data anteriore alla predetta hanno diritto al pagamento del TFS.
Con riguardo ai dipendenti di enti pubblici non economici, le somme dovute a titolo di TFS devono essere CP_ corrisposte dall' Sul punto, il Tar Trento con sentenza n. 114-2021, infatti, ha stabilito che “L'unico soggetto obbligato a corrispondere il TFS è il competente Ente previdenziale”. Deve ritenersi che anche con
3 CP_ riferimento al TFR l'unico soggetto obbligato è l'ente previdenziale competente, nel caso di specie l' A tal proposito, è opportuno richiamare i principi stabiliti da Corte Costituzionale, 22/11/2018, n.213 secondo cui “Sono ammissibili gli interventi spiegati dall nei giudizi Controparte_1 di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 19, l. 23 dicembre 1998, n. 448, censurato per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui disciplina il passaggio dei lavoratori alle dipendenze delle pubbliche CP_ amministrazioni dal trattamento di fine servizio (TFS) al trattamento di fine rapporto (TFR). L infatti, chiamato a erogare i trattamenti di fine rapporto di cui si discute nei giudizi a quibus, vanta un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e suscettibile, pertanto, di essere inciso dall'esito del processo principale. Tale interesse è avvalorato anche dal fatto che i datori di lavoro pubblici, nell'ipotesi di accoglimento delle domande dei ricorrenti, conseguente all'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione censurata, si riservano di chiedere in un CP_ successivo giudizio la restituzione delle somme versate all (sentt. nn. 244 del 2014, 240 del 2016)”.
Tanto premesso, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi,
a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass.
17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La
Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
CP_ Sulla scorta di tale principio, quindi, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione spiegata dall' A tal proposito, occorre ribadire che “6.1.– L'evoluzione normativa, «stimolata dalla giurisprudenza costituzionale» (sentenza n. 243 del 1993, punto 4 del Considerato in diritto), ha ricondotto le indennità di fine servizio erogate nel settore pubblico al paradigma comune della retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, nell'àmbito di un percorso di tendenziale assimilazione alle regole dettate nel settore privato dall'art. 2120 del codice civile (sentenze n. 258 del 2022, n. 159 del 2019 e n. 106 del 1996).
Tale processo di armonizzazione, contraddistinto anche da un ruolo rilevante dell'autonomia collettiva
(sentenza n. 213 del 2018), rispecchia la finalità unitaria dei trattamenti di fine rapporto, che si prefiggono di accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell'uscita dalla vita lavorativa attiva (sentenza n. 159 del
2019). Le indennità di fine servizio costituiscono una componente del compenso conquistato «attraverso la prestazione dell'attività lavorativa e come frutto di essa» (sentenza n. 106 del 1996) e, quindi, una parte integrante del patrimonio del beneficiario, il quale spetta ai superstiti in caso di decesso del lavoratore
(sentenza n. 243 del 1993).
La natura retributiva attira le prestazioni in esame nell'ambito applicativo dell'art. 36 Cost., essendo l'emolumento di cui si tratta volto a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una «particolare e più vulnerabile stagione dell'esistenza umana» (sentenza n. 159 del 2019).
4 La garanzia della giusta retribuzione, proprio perché attiene a principi fondamentali, «si sostanzia non soltanto nella congruità dell'ammontare concretamente corrisposto, ma anche nella tempestività dell'erogazione» (sentenza n. 159 del 2019).
Il trattamento viene, infatti, corrisposto nel momento della cessazione dall'impiego al preciso fine di agevolare il dipendente nel far fronte alle difficoltà economiche che possono insorgere con il venir meno della retribuzione.
In ciò si realizza la funzione previdenziale, che, pure, vale a connotare le indennità in scrutinio, e che concorre con quella retributiva” (Corte costituzionale, 23/06/2023, (ud. 19/06/2023, dep. 23/06/2023),
n.1309).
Il trattamento di fine servizio, l'indennità di fine servizio e il TFR dei pubblici dipendenti, dunque, rispondono ad una duplice finalità, retributiva e previdenziale, e vengono corrisposti a decorrere dal momento della cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, il relativo termine di prescrizione ha natura quinquennale.
Orbene, nel caso di specie è da parte ricorrente dimostrato per tabulas (cfr. Modello 350/P, CUD 2011) che il rapporto di lavoro è cessato in data 31.8.2010. Successivamente, il ricorrente ha ottenuto in data
12.12.2023 il decreto ingiuntivo n. 2260-2013 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere-Sezione Lavoro con cui è stato ingiunto al Consorzio Unico di Bacino il pagamento, altresì, dell'importo di euro 17.104,98, oltre accessori, a titolo di TFR. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, tuttavia, ad avviso del quale l'atto in questione è idoneo ad interrompere la prescrizione, nonché a convertire il termine prescrizionale in decennale, lo stesso non può spiegare alcun effetto interruttivo. A ben vedere, il decreto ingiuntivo è stato emesso ed in seguito notificato esclusivamente nei confronti del Consorzio Unico di CP_ Bacino, ma non dell' il quale, come esposto in narrativa, è l'unico soggetto legittimato al pagamento di detta somma.
Al riguardo, va ribadito che l'atto di interruzione della prescrizione ha natura puramente soggettiva, unilaterale e recettizia, per cui ne è indispensabile la conoscenza legale da parte del destinatario al fine di riconoscergli gli effetti di cui all'art. 2943 c.c. Tale articolo stabilisce che: “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri”.
Ed infatti, secondo Corte di Cassazione, sentenza n. 12480/2013: “In tema d'interruzione della prescrizione, tanto l'atto giudiziale, di cui ai primi tre commi dell'art. 2943 cod. civ., quanto l'atto stragiudiziale, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, postulano, ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario”; secondo Cass. sent. n. 25861/2010: “Gli atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell'art. 2943, quarto comma. c.c., consistono in atti recettizi, con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca, intesa alla realizzazione del diritto stesso”.
A quanto precede consegue che non può darsi alcuna efficacia legale all'atto indirizzato in un luogo presso il quale il destinatario non ha alcun legame né formale né sostanziale, poiché assolutamente fuori dalla sua sfera di dominio e controllo, oppure, a maggior ragione, notificato ad un soggetto diverso rispetto al debitore, in quanto non in grado di realizzare l'esigenza di conoscenza legale da parte di quest'ultimo.
5 Parimenti non può considerarsi idoneo atto interruttivo della prescrizione l'invio del modello TFR1 da parte CP_ del Consorzio Unico di Bacino all' effettuato in data 30.10.2019, il quale è avvenuto quando era già decorso il termine di prescrizione quinquennale. Malgrado lo scrivente sia a conoscenza dell'orientamento secondo cui “In tema di contribuzione previdenziale, la presentazione del modello EMENS - con il quale il CP_ datore di lavoro dichiara all le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e i contributi dovuti - costituisce adempimento di un obbligo di legge, che presuppone la consapevolezza da parte dell'imprenditore del contenuto di detto atto, nonché la volontà di manifestarlo, con la conseguenza che in relazione all'obbligazione contributiva corrispondente al contenuto del modello, la dichiarazione in esso riportata è atto idoneo ad interrompere la prescrizione” ( Cassazione civile sez. lav., 27/11/2024, n.30526 ), sullo specifico punto è necessario rammentare il disposto di cui all'art. 2953 c.c. a guisa del quale “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Nella fattispecie de qua, tale momento va ricondotto alla cessazione del rapporto di lavoro non essendo condizionato l'esercizio del diritto dalla trasmissione del modello TFR1 da parte del datore e soprattutto non rappresentando tale adempimento un atto con cui espressamente il creditore mette in mora il debitore.
CP_ Di conseguenza, il primo atto interruttivo della prescrizione in atti si individua nella notifica all' della richiesta di pagamento del TFR avvenuta in data 27.3.2024, quando era già decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di cessazione del rapporto di lavoro del 31.8.2010.
In conclusione, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
CP_ 2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si liquidano in euro 1865,00, oltre accessori come per legge se dovuti;
Si comunichi.
Aversa, 23/04/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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