Versione
12 febbraio 1952
12 febbraio 1952
Art. 4.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2003, n. 1362Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente - Dott. LUPI Fernando - Consigliere - Dott. VIDIRI Guido - Consigliere - Dott. FILADORO Camillo - Consigliere - Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZA GORGA, GIUSEPPE FABIANI, UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, giusta delega in atti; - ricorrente - contro SE FT TE, in persona del legale rappresentante …Leggi di più...
- versamento alla cpdel·
- indennità di disoccupazione·
- versamento precedente all'inps di una annualità di contributi obbligatori·
- condizioni·
- mancanza·
- esclusione·
- utilizzabilità del periodo di percezione come contribuzione figurativa·
- irrilevanza·
- assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti·
- pensioni·
- previdenza (assicurazioni sociali)