Articolo 4 della Legge 12 gennaio 1952, n. 48
Articolo 3
Versione
12 febbraio 1952
Art. 4.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 12 febbraio 1952
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