Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/02/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott.
GIUSEPPE MINERVINI, all'udienza del 03/02/2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza e previdenza in primo grado iscritta al n. 2054 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, avv. Cardanobile Simone Parte_1
- ricorrente -
E
CP_1
- resistente contumace -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis comma 6 cpc per il riconoscimento del requisito sanitario CP_ relativo al diritto a conseguire l'assegno d'invalidità civile. L' rimaneva contumace.
Disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa veniva discussa ed il Giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della parte convenuta che benché ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
2. Va premesso che oggetto del procedimento di accertamento tecnico preventivo, così come l'eventuale successivo giudizio di merito previsti dall'art. 445 bis cpc, hanno ad oggetto soltanto l'accertamento delle condizioni medico-legali riguardanti il riconoscimento delle prestazioni previdenziali o assistenziali corrispondenti (cfr. in termini Cass. civ. Sez. VI,
14-03-2014, n. 6084).
3. Ciò chiarito, passando ad esaminare il merito della presente controversia, osserva il Giudicante che la domanda è fondata e merita di essere accolta. A tal fine determinante è il rilievo che il CTU incaricato di esaminare la parte ricorrente ha rilevato (con considerazioni
4. Le spese di causa per le fasi del giudizio esperite, nella misura individuata in dispositivo, vanno poste a carico dell' secondo il principio della soccombenza. CP_1
Rimangono definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica già liquidate CP_1 con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, disattesa ogni altra domanda, eccezione ed istanza, così provvede: dichiara la contumacia della parte intimata;
accerta nei confronti dell' che l'istante è in possesso del requisito sanitario per godere CP_1 dell'assegno d'invalidità civile a decorrere dal 28/03/2023; condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente nella CP_1 misura complessiva di euro 3.350,00, oltre iva e cap e rimborso spese anche forfettario come per legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato CP_1 decreto.
Bari 03/02/2025
Il GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giuseppe Minervini