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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 19/03/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 588/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott. Andrea Padalino PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Bertone Silvia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Bertone Silvia del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 19/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Crescentino (VC) il
05/12/2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 15, Parte I,
Anno 2015.
Dall'unione non sono nati figli.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato con rito civile in Crescentino (VC) il 05/12/2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 15, Parte I, Anno 2015 alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la casa coniugale ubicata in Crescentino (VC), corso Roma 38, già di proprietà della Sig.ra resta in proprietà di quest'ultima, unitamente a tutti gli arredi in essa Controparte_1 presenti. Il Sig. entro 30 giorni dalla omologa della Parte_2 separazione, provvederà ad asportare dalla casa tutti i suoi beni personali. Decorso detto termine la Sig.ra sarà libera di disporre di detti beni a proprio piacimento;
CP_1
2. si dà atto che per quanto riguardo il piano di accumulo intestato al Sig. e Parte_1 acceso presso Deutsche Bank Agenzia di Vercelli in data 13 luglio 2021, le parti danno atto che a far data dal mese di ottobre 2021 è stato alimentato esclusivamente con rimesse provenienti dallo stipendio della Sig.ra CP_1
3. si dà atto che per quanto riguarda il finanziamento di Euro 15.869,28 aperto nel 2018 presso di con Deutsche Bank e successivamente trasferito presso Controparte_2 Pt_3
Deutsche Bank Agenzia di Vercelli ed intestato alla Sig.ra con scadenza Controparte_1 il 27/10/2027, utilizzato per opere di completamento della casa costruita da entrambi ad pagina 2 di 3 Ekpoma in Nigeria e intestata al Sig. , la Sig.ra si impegna a continuare a Pt_1 CP_1 versare le rate fino all'estinzione;
4. si dà atto che conseguentemente, il Sig. si riconosce debitore nei confronti della Pt_1
Sig.ra dell'importo di Euro 15.869,28, il cui pagamento avverrà tramite 62 rate CP_1 mensili da Euro 250 oltre a una di Euro 369,28, ciascuna da corrispondere entro il 5 di ogni mese a partire dal mese successivo alla omologa del presente accordo. In caso di mancato pagamento di almeno tre rate consecutive, il Sig. decadrà dal beneficio del Pt_1 pagamento rateale e dovrà corrispondere alla Sig.ra l'intero importo residuo oltre ai CP_1 relativi interessi.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, dott. Andrea Padalino.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 18/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 588/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott. Andrea Padalino PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Bertone Silvia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Bertone Silvia del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 19/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Crescentino (VC) il
05/12/2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 15, Parte I,
Anno 2015.
Dall'unione non sono nati figli.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato con rito civile in Crescentino (VC) il 05/12/2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 15, Parte I, Anno 2015 alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la casa coniugale ubicata in Crescentino (VC), corso Roma 38, già di proprietà della Sig.ra resta in proprietà di quest'ultima, unitamente a tutti gli arredi in essa Controparte_1 presenti. Il Sig. entro 30 giorni dalla omologa della Parte_2 separazione, provvederà ad asportare dalla casa tutti i suoi beni personali. Decorso detto termine la Sig.ra sarà libera di disporre di detti beni a proprio piacimento;
CP_1
2. si dà atto che per quanto riguardo il piano di accumulo intestato al Sig. e Parte_1 acceso presso Deutsche Bank Agenzia di Vercelli in data 13 luglio 2021, le parti danno atto che a far data dal mese di ottobre 2021 è stato alimentato esclusivamente con rimesse provenienti dallo stipendio della Sig.ra CP_1
3. si dà atto che per quanto riguarda il finanziamento di Euro 15.869,28 aperto nel 2018 presso di con Deutsche Bank e successivamente trasferito presso Controparte_2 Pt_3
Deutsche Bank Agenzia di Vercelli ed intestato alla Sig.ra con scadenza Controparte_1 il 27/10/2027, utilizzato per opere di completamento della casa costruita da entrambi ad pagina 2 di 3 Ekpoma in Nigeria e intestata al Sig. , la Sig.ra si impegna a continuare a Pt_1 CP_1 versare le rate fino all'estinzione;
4. si dà atto che conseguentemente, il Sig. si riconosce debitore nei confronti della Pt_1
Sig.ra dell'importo di Euro 15.869,28, il cui pagamento avverrà tramite 62 rate CP_1 mensili da Euro 250 oltre a una di Euro 369,28, ciascuna da corrispondere entro il 5 di ogni mese a partire dal mese successivo alla omologa del presente accordo. In caso di mancato pagamento di almeno tre rate consecutive, il Sig. decadrà dal beneficio del Pt_1 pagamento rateale e dovrà corrispondere alla Sig.ra l'intero importo residuo oltre ai CP_1 relativi interessi.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, dott. Andrea Padalino.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 18/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
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