Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/02/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore all'udienza tenuta con le modalità della “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c., per come disposto con decreto presidenziale ritualmente comunicato alle parti costituite, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 574 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, in persona del legale rapp.te Parte_1
pro-tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. ti
Umberto Ferrato, Carmela Filice, Marcello Carnovale, Caterina Battaglia e Francesco
Muscari Tomaioli ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Milano n. 18, presso l'ufficio legale dell'Istituto,
Appellante
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Mondelli, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Cosenza alla Via Biscardi 15, presso il difensore,
Appellato
Oggetto: Appello a Sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2223/21 del 15-12-21.
Opposizione a pignoramento.
Conclusioni delle parti: per l'appellante “…dichiari l'inammissibilità e/o
l'infondatezza dell'atto di pignoramento notificato in data 01.07.2019 ad istanza di
accertando che la parte appellata non aveva diritto di procedere Controparte_1 ad esecuzione forzata ai danni dell' per gli importi staggiti; condanni, per Pt_1
l'effetto, la stessa parte appellata alla restituzione in favore dell' degli importi Pt_1 medio tempore percepiti a seguito dell'introdotta azione esecutiva, con accessori di
Per l'appellato “…“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello rigettare l'impugnazione e confermare la sentenza del Tribunale di Cosenza, con liquidazione di spese e competenze di giudizio, con distrazione delle somme in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Svolgimento del processo
1. L' grava di appello la Sentenza con la quale il Tribunale di Cosenza ha Pt_1
respinto il ricorso in opposizione a pignoramento così motivando: “…Con ricorso in riassunzione ex art. 618 c.p.c. del 25.8.2021 ritualmente notificato l' premessa Pt_1
l'opposizione avverso il pignoramento notificato il 1.7.2019, con il quale CP_1 aveva agito esecutivamente nei suoi confronti per l'importo di € 3.004,50
[...]
sulla scorta della sentenza n. 2214/2014 del 26.11.2014 del Tribunale di Cosenza, deduceva che con provvedimento comunicato il 28.5.2021 il G.E., nel rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione, aveva assegnato il termine di 90 giorni per
l'introduzione del giudizio di merito.
Agiva dunque in questa sede lamentando la insussistenza del credito fatto valere con il pignoramento opposto sostenendo di aver provveduto, in data 23.4.2015, al pagamento degli importi pretesi.
Concludeva chiedendo la declaratoria di inammissibilità/infondatezza della intrapresa azione esecutiva e l'adozione del provvedimento di svincolo degli importi sottoposti a pignoramento. si costituiva in giudizio contestando l'opposizione di cui chiedeva Controparte_1 il rigetto per infondatezza, negando l'avvenuto pagamento degli importi reclamati.
In assenza di attività istruttoria, la causa veniva decisa all'odierna udienza come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
L'opponente assume l'insussistenza della pretesa creditoria fatta valere nei suoi confronti con il pignoramento opposto deducendo di aver eseguito in data 23.4.2015
– antecedentemente al precetto ed al pignoramento – il pagamento degli importi reclamati e, a sostegno dell'allegazione, ha prodotto il “prospetto contabile estratto cassetto previdenziale del cittadino” (cfr. fasc. . Pt_1
L'opposto ha negato l'avvenuto pagamento.
La posizione dell'opposto deve essere preferita, osservandosi, in proposito, che del dedotto pagamento l' non ha fornito alcuna prova, priva di valenza probatoria Pt_1 essendo, nello specifico, la documentazione prodotta dall' in quanto di Pt_1
formazione e provenienza della stessa parte…”.
2. Con l'appello l' deduce che già in primo grado aveva prodotto oltre al Pt_1
prospetto contabile, anche il CRO e tanto doveva bastare a supportare l'eccezione di adempimento.
3. Nel costituirsi il insiste nel rilevare di non aver ricevuto alcun CP_1
pagamento e ritiene la Sentenza appropriata poiché il Giudice del Lavoro ha correttamente rilevato che gli atti prodotti dall' non potevano considerarsi idonei Pt_1 alla prova dell'adempimento in quanto atti interni e non quietanzati.
---- All'Udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter del c.p.c., giusta decreto del Presidente della Sezione Lavoro della Corte, ritualmente comunicato, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
I. L'appello è infondato e va respinto.
II. Non coglie nel segno la doglianza dell'appellante e la sentenza di rigetto del ricorso in primo grado oggi gravata deve ritenersi appropriata e pertinente nella sua motivazione.
III. Invero il Tribunale ha correttamente valutato i documenti ed interpretato le norme relative all'onere della prova.
IV. A fronte della pari dignità da attribuire alle affermazioni del debitore e del creditore, laddove il primo sostiene di aver adempiuto ed il secondo di non aver ricevuto il pagamento per il quale aveva incoato la procedura di esecuzione forzata in virtù di un titolo esecutivo, il debitore esecutato ha l'onere di fornire la prova dell'adempimento, e tale non può ritenersi la produzione di atti puramente interni e di propria formazione.
V. Anche a voler ammettere che il debitore abbia disposto il pagamento, sullo stesso ricade l'onere di provare che questo sia stato effettivamente (poi) eseguito.
VI. La sentenza va quindi confermata ed il rigetto del gravame comporta la condanna alla rifusione delle spese del grado, per come liquidate in dispositivo, oltre alla declaratoria relativa alla sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato ex lege.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con Pt_1
ricorso depositato in data 10 giugno 2022, avverso la sentenza del Tribunale di
Cosenza, Giudice del Lavoro, n. 2223/21 del 15 dicembre 2021, così provvede:
1.-Rigetta l'appello.
2.-Condanna l'appellante alla rifusione all'appellato delle spese di questo grado del giudizio che liquida in euro 1.600,00 oltre accessori di legge e distrazione.
3.-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU
n. 4315/2020).
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 24 febbraio 2025.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dr.ssa Barbara Fatale