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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/12/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4219/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4219 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 4 dicembre 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Salerno alla Parte_1 C.F._1
Via Gian Vincenzo Quaranta, 5 presso lo studio dell'avv. Laura Fasulo che la rappresenta e difende, unitamente all' avv. Gerardo Romano, giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Aversa alla Controparte_1 C.F._2
Via A. Diaz, 27; rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Cammisa e Pasquale di Maggio
Staito giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025 tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
1 V.G. n. 4219/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 4 novembre 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in San Marcellino il 26 maggio 2016, in regime di separazione dei beni, dal quale è nata una figlia (nata a [...] il [...])- Per_1 chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 4 dicembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
- I coniugi vivranno separati, nel rispetto dell'altro e della figlia, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno opportuno, prestando, fin d'ora, il proprio assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti nonché alla sottoscrizione degli atti amministrativi necessari per la minore relativi al visto sul passaporto o documento valido per l'espatrio per la predetta. Il marito sarà libero di scegliere per sé altra residenza mentre la moglie, sig.ra , continuerà a vivere, con la figlia, nella casa familiare sita in Parte_1
RE CE (CE) alla Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa n.21;
- la figlia minore sarà affidata, in maniera condivisa, ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale, congiuntamente e di comune accordo, in relazione alle decisioni e/o eventi di maggiore interesse per la stessa (istruzione, educazione, salute, cambio di residenza etc.); le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti la vita quotidiana della figlia potranno, invece, essere assunte separatamente da ciascun genitore in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della stessa presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge.
- . La casa familiare sita in RE CE(CE) alla Via Generale Carlo Alberto Dalla
Chiesa n.21, di cui la sig.ra è proprietaria esclusiva, resterà assegnata a Pt_1
2 V.G. n. 4219/2025
quest'ultima, per abitarvi insieme alla figlia , con tutto quanto in essa contenuto Per_1
(mobili, arredi, suppellettili), essendosi il sig. già allontanato dalla stessa, CP_1 portando con sé tutti i suoi effetti personali;
- la minore manterrà il collocamento privilegiato presso la madre, sig.ra Per_1 [...]
, nella citata casa familiare, con facoltà del padre di vederla e/o tenerla con sé, Pt_1 dal venerdì alle ore 18,30 fino alla domenica sera alle ore 22,00, a weekend alterni. Resta inteso che laddove la sig.ra , data la particolarità del suo lavoro, dovesse essere Pt_1 impegnata anche nel weekend di sua pertinenza, previo accordo, non vi saranno problemi a che la figlia resti con il padre. Inoltre, nelle settimane in cui ricade il weekend di pertinenza del sig. , quest'ultimo potrà tenere con sé la figlia anche nella giornata di lunedì, CP_1 dalle ore 18,30 alle ore 20,30, facendola cenare con sé e riaccompagnandola presso l'abitazione materna. Viceversa, nelle settimane in cui ricade il weekend di pertinenza della sig.ra , il padre potrà tenere con sé la figlia nei giorni di martedì e giovedì dalle Pt_1 ore 18,30 alle ore 20,30 facendola cenare con sé e riaccompagnandola presso l'abitazione materna;
- le parti, a prescindere dalle modalità di visita innanzi individuate, potranno, di volta in volta, concordare la possibilità per il padre di salutare la figlia: in tal caso, il sig. , CP_1 almeno per il periodo invernale in corso (anno 2025), potrà recarsi, nei giorni non di sua pertinenza, presso l'abitazione familiare per un saluto pomeridiano alla minore Per_1 della durata di circa mezz'ora, con successive valutazioni in merito alla prosecuzione di tale modalità.
- sempre con la massima elasticità possibile e salvo diverso accordo, in relazione ai periodi di festività religiose, la minore trascorrerà, ad anni alterni, il 24 dicembre con un Per_1 genitore ed il 25 dicembre con l'altro, il 31 dicembre con un genitore ed il 1 ° gennaio con l'altro e, allo stesso modo, sempre alternandosi annualmente, di volta in volta, il giorno della Domenica delle Palme con l'uno e quello di Pasqua e del lunedì in Albis con l'altro e così via. Pari alternanza sarà adottata per i giorni rossi da calendario;
- il giorno della festa della mamma, del compleanno e dell'onomastico, la minore li trascorrerà con la madre e lo stesso varrà per il padre (festa del papà, compleanno ed onomastico dello stesso). Qualora queste ricorrenze dovessero cadere durante il giorno di pertinenza dell'altro genitore, vi sarà una deroga automatica alla calendarizzazione ordinaria, onde consentire, al genitore di cui ricorre la festa, di poterla trascorrere con la figlia. Per quanto concerne il giorno del compleanno ed onomastico della minore, gli stessi verranno festeggiati preferibilmente congiuntamente da entrambi i genitori (con un'equa
3 V.G. n. 4219/2025
ripartizione economica dei relativi costi), ovvero disgiuntamente e, quindi, consentendo all'altro genitore di festeggiare la figlia, durante la medesima giornata, ma in un arco temporale diverso e alternato rispetto all'anno precedente (trascorrendo, ad es. il pranzo con uno e la cena con l'altro) nell'ipotesi in cui il festeggiamento congiunto non fosse possibile o non vi fosse accordo. Quanto agli altri eventi e/o ricorrenze riguardanti la minore (es. Comunione, Cresima etc.), i coniugi condivideranno con la stessa le eventuali funzioni religiose, stabilendo, di comune accordo, una regolamentazione congiunta (con equa ripartizione dei costi da sostenere) o autonoma dei relativi festeggiamenti da concordarsi nell'ambito della stessa giornata o in altra giornata;
- per quanto riguarda il periodo di ferie estive, da intendersi coincidente con i mesi di luglio/ agosto, il padre trascorrerà con la figlia, un periodo di due settimane, anche non consecutive nel mese di agosto, mentre la sig.ra terrà con sé la figlia per due Pt_1 settimane, anche non consecutive, tra luglio ed agosto, concordando preventivamente, tale periodo, con l'altro coniuge, entro il 30 giugno di ciascun anno. Entrambi i genitori avranno cura di comunicarsi reciprocamente il luogo di villeggiatura in cui si recheranno con la minore e gli eventuali e/o diversi recapiti telefonici onde essere sempre raggiungibili;
- il sig. potrà sentire telefonicamente la figlia, nei giorni in cui starà con CP_1 Per_1 la madre, contattando la sig.ra o la baby sitter sulle di loro utenze cellulari, come Pt_1 tutt'oggi sta già avvenendo;
pari diritto avrà la sig.ra nei giorni in cui la minore Pt_1 starà con il padre;
- il sig. corrisponderà, a titolo di mantenimento per la figlia, una somma Controparte_1 pari ad euro 400,00 mensili(quattrocento#). Il detto assegno verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra , entro e non oltre Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, a partire dal mese di novembre 2025, ed andrà rivalutato, come per legge, annualmente in base agli indici ISTAT, a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente accordo di separazione. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia (a titolo esemplificativo: mediche;
scolastiche; ludicoricreative;
sportive), ovvero quelle extra assegno di mantenimento ordinario, saranno corrisposte dai genitori nella misura del 50% ciascuno, purché previamente concordate e documentate - ad eccezione di quelle urgenti ed obbligatorie nonché di quelle tutt'oggi in corso (danza/hip-hop ed odontoiatriche) per le quali si prescinderà dall'acquisire il detto preventivo consenso - da individuare secondo il Protocollo sulle spese straordinarie del
CNF del 29 novembre 2017, che le parti dichiarano di ben conoscere e di accettare. Come
4 V.G. n. 4219/2025
da Protocollo, il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. La sig.ra si farà Pt_1 carico in via esclusiva della spesa della baby sitter pari ad euro 500,00 mensili e di quella della scuola privata, pari ad euro 170,00 mensili, in quanto già sostenute in costanza di matrimonio;
- i coniugi, economicamente indipendenti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, rinunciando reciprocamente ad ogni forma di mantenimento personale e dichiarando di non aver nulla a pretendere a tale titolo, l'uno nei confronti dell'altro;
- entrambi i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente, entro il termine di 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio ex dl. del 28.01.2013 n.154, art. 337 sexies, per la presenza di figlia minore;
- l'assegno unico per la minore sarà percepito (pari attualmente al euro 57,50 Per_1 mensili complessivi), su espresso accordo tra le parti, nella misura del 100 % dalla sig.ra
, rinunciando il sig. espressamente e formalmente al 50% di sua Parte_1 CP_1 pertinenza: all'uopo, il sig. si impegna annualmente a fornire tutta la Controparte_1 documentazione necessaria per consentire alla sig.ra di presentare e/o rinnovare Pt_1 la relativa domanda;
- il sig. provvederà ad effettuare il cambio di residenza entro e non oltre Controparte_1 giorni 30 dalla sottoscrizione dei presenti accordi, decorsi i quali la sig.ra sarà Pt_1 autorizzata a procedere con la relativa richiesta di cancellazione del sig. dal CP_1 proprio stato di famiglia;
- la signora provvederà alla voltura a proprio nome delle utenze domestiche Parte_1 già esistenti;
- le parti si ritengono soddisfatte dei suddetti accordi, che accettano e sottoscrivono e dichiarano che le suindicate condizioni avranno efficacia a far data da novembre 2025
- . le spese e le competenze legali del presente giudizio restano interamente compensate tra le parti ed i procuratori costituiti rinunciano al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 della
Legge Professionale Forense
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni concordate essendo conformi alla legge ed all'interesse della minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
5 V.G. n. 4219/2025
a) pronuncia la separazione personale di (nato ad [...] il [...]) Controparte_1
e (nata a [...] il [...]); Parte_1
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN MARCELLINO (atto n. 4, parte II, Serie A,
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2016) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Sequino Dott.ssa Anna Scognamiglio
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4219 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 4 dicembre 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Salerno alla Parte_1 C.F._1
Via Gian Vincenzo Quaranta, 5 presso lo studio dell'avv. Laura Fasulo che la rappresenta e difende, unitamente all' avv. Gerardo Romano, giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Aversa alla Controparte_1 C.F._2
Via A. Diaz, 27; rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Cammisa e Pasquale di Maggio
Staito giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025 tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
1 V.G. n. 4219/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 4 novembre 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in San Marcellino il 26 maggio 2016, in regime di separazione dei beni, dal quale è nata una figlia (nata a [...] il [...])- Per_1 chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 4 dicembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
- I coniugi vivranno separati, nel rispetto dell'altro e della figlia, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno opportuno, prestando, fin d'ora, il proprio assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti nonché alla sottoscrizione degli atti amministrativi necessari per la minore relativi al visto sul passaporto o documento valido per l'espatrio per la predetta. Il marito sarà libero di scegliere per sé altra residenza mentre la moglie, sig.ra , continuerà a vivere, con la figlia, nella casa familiare sita in Parte_1
RE CE (CE) alla Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa n.21;
- la figlia minore sarà affidata, in maniera condivisa, ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale, congiuntamente e di comune accordo, in relazione alle decisioni e/o eventi di maggiore interesse per la stessa (istruzione, educazione, salute, cambio di residenza etc.); le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti la vita quotidiana della figlia potranno, invece, essere assunte separatamente da ciascun genitore in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della stessa presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge.
- . La casa familiare sita in RE CE(CE) alla Via Generale Carlo Alberto Dalla
Chiesa n.21, di cui la sig.ra è proprietaria esclusiva, resterà assegnata a Pt_1
2 V.G. n. 4219/2025
quest'ultima, per abitarvi insieme alla figlia , con tutto quanto in essa contenuto Per_1
(mobili, arredi, suppellettili), essendosi il sig. già allontanato dalla stessa, CP_1 portando con sé tutti i suoi effetti personali;
- la minore manterrà il collocamento privilegiato presso la madre, sig.ra Per_1 [...]
, nella citata casa familiare, con facoltà del padre di vederla e/o tenerla con sé, Pt_1 dal venerdì alle ore 18,30 fino alla domenica sera alle ore 22,00, a weekend alterni. Resta inteso che laddove la sig.ra , data la particolarità del suo lavoro, dovesse essere Pt_1 impegnata anche nel weekend di sua pertinenza, previo accordo, non vi saranno problemi a che la figlia resti con il padre. Inoltre, nelle settimane in cui ricade il weekend di pertinenza del sig. , quest'ultimo potrà tenere con sé la figlia anche nella giornata di lunedì, CP_1 dalle ore 18,30 alle ore 20,30, facendola cenare con sé e riaccompagnandola presso l'abitazione materna. Viceversa, nelle settimane in cui ricade il weekend di pertinenza della sig.ra , il padre potrà tenere con sé la figlia nei giorni di martedì e giovedì dalle Pt_1 ore 18,30 alle ore 20,30 facendola cenare con sé e riaccompagnandola presso l'abitazione materna;
- le parti, a prescindere dalle modalità di visita innanzi individuate, potranno, di volta in volta, concordare la possibilità per il padre di salutare la figlia: in tal caso, il sig. , CP_1 almeno per il periodo invernale in corso (anno 2025), potrà recarsi, nei giorni non di sua pertinenza, presso l'abitazione familiare per un saluto pomeridiano alla minore Per_1 della durata di circa mezz'ora, con successive valutazioni in merito alla prosecuzione di tale modalità.
- sempre con la massima elasticità possibile e salvo diverso accordo, in relazione ai periodi di festività religiose, la minore trascorrerà, ad anni alterni, il 24 dicembre con un Per_1 genitore ed il 25 dicembre con l'altro, il 31 dicembre con un genitore ed il 1 ° gennaio con l'altro e, allo stesso modo, sempre alternandosi annualmente, di volta in volta, il giorno della Domenica delle Palme con l'uno e quello di Pasqua e del lunedì in Albis con l'altro e così via. Pari alternanza sarà adottata per i giorni rossi da calendario;
- il giorno della festa della mamma, del compleanno e dell'onomastico, la minore li trascorrerà con la madre e lo stesso varrà per il padre (festa del papà, compleanno ed onomastico dello stesso). Qualora queste ricorrenze dovessero cadere durante il giorno di pertinenza dell'altro genitore, vi sarà una deroga automatica alla calendarizzazione ordinaria, onde consentire, al genitore di cui ricorre la festa, di poterla trascorrere con la figlia. Per quanto concerne il giorno del compleanno ed onomastico della minore, gli stessi verranno festeggiati preferibilmente congiuntamente da entrambi i genitori (con un'equa
3 V.G. n. 4219/2025
ripartizione economica dei relativi costi), ovvero disgiuntamente e, quindi, consentendo all'altro genitore di festeggiare la figlia, durante la medesima giornata, ma in un arco temporale diverso e alternato rispetto all'anno precedente (trascorrendo, ad es. il pranzo con uno e la cena con l'altro) nell'ipotesi in cui il festeggiamento congiunto non fosse possibile o non vi fosse accordo. Quanto agli altri eventi e/o ricorrenze riguardanti la minore (es. Comunione, Cresima etc.), i coniugi condivideranno con la stessa le eventuali funzioni religiose, stabilendo, di comune accordo, una regolamentazione congiunta (con equa ripartizione dei costi da sostenere) o autonoma dei relativi festeggiamenti da concordarsi nell'ambito della stessa giornata o in altra giornata;
- per quanto riguarda il periodo di ferie estive, da intendersi coincidente con i mesi di luglio/ agosto, il padre trascorrerà con la figlia, un periodo di due settimane, anche non consecutive nel mese di agosto, mentre la sig.ra terrà con sé la figlia per due Pt_1 settimane, anche non consecutive, tra luglio ed agosto, concordando preventivamente, tale periodo, con l'altro coniuge, entro il 30 giugno di ciascun anno. Entrambi i genitori avranno cura di comunicarsi reciprocamente il luogo di villeggiatura in cui si recheranno con la minore e gli eventuali e/o diversi recapiti telefonici onde essere sempre raggiungibili;
- il sig. potrà sentire telefonicamente la figlia, nei giorni in cui starà con CP_1 Per_1 la madre, contattando la sig.ra o la baby sitter sulle di loro utenze cellulari, come Pt_1 tutt'oggi sta già avvenendo;
pari diritto avrà la sig.ra nei giorni in cui la minore Pt_1 starà con il padre;
- il sig. corrisponderà, a titolo di mantenimento per la figlia, una somma Controparte_1 pari ad euro 400,00 mensili(quattrocento#). Il detto assegno verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra , entro e non oltre Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, a partire dal mese di novembre 2025, ed andrà rivalutato, come per legge, annualmente in base agli indici ISTAT, a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente accordo di separazione. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia (a titolo esemplificativo: mediche;
scolastiche; ludicoricreative;
sportive), ovvero quelle extra assegno di mantenimento ordinario, saranno corrisposte dai genitori nella misura del 50% ciascuno, purché previamente concordate e documentate - ad eccezione di quelle urgenti ed obbligatorie nonché di quelle tutt'oggi in corso (danza/hip-hop ed odontoiatriche) per le quali si prescinderà dall'acquisire il detto preventivo consenso - da individuare secondo il Protocollo sulle spese straordinarie del
CNF del 29 novembre 2017, che le parti dichiarano di ben conoscere e di accettare. Come
4 V.G. n. 4219/2025
da Protocollo, il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. La sig.ra si farà Pt_1 carico in via esclusiva della spesa della baby sitter pari ad euro 500,00 mensili e di quella della scuola privata, pari ad euro 170,00 mensili, in quanto già sostenute in costanza di matrimonio;
- i coniugi, economicamente indipendenti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, rinunciando reciprocamente ad ogni forma di mantenimento personale e dichiarando di non aver nulla a pretendere a tale titolo, l'uno nei confronti dell'altro;
- entrambi i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente, entro il termine di 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio ex dl. del 28.01.2013 n.154, art. 337 sexies, per la presenza di figlia minore;
- l'assegno unico per la minore sarà percepito (pari attualmente al euro 57,50 Per_1 mensili complessivi), su espresso accordo tra le parti, nella misura del 100 % dalla sig.ra
, rinunciando il sig. espressamente e formalmente al 50% di sua Parte_1 CP_1 pertinenza: all'uopo, il sig. si impegna annualmente a fornire tutta la Controparte_1 documentazione necessaria per consentire alla sig.ra di presentare e/o rinnovare Pt_1 la relativa domanda;
- il sig. provvederà ad effettuare il cambio di residenza entro e non oltre Controparte_1 giorni 30 dalla sottoscrizione dei presenti accordi, decorsi i quali la sig.ra sarà Pt_1 autorizzata a procedere con la relativa richiesta di cancellazione del sig. dal CP_1 proprio stato di famiglia;
- la signora provvederà alla voltura a proprio nome delle utenze domestiche Parte_1 già esistenti;
- le parti si ritengono soddisfatte dei suddetti accordi, che accettano e sottoscrivono e dichiarano che le suindicate condizioni avranno efficacia a far data da novembre 2025
- . le spese e le competenze legali del presente giudizio restano interamente compensate tra le parti ed i procuratori costituiti rinunciano al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 della
Legge Professionale Forense
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni concordate essendo conformi alla legge ed all'interesse della minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
5 V.G. n. 4219/2025
a) pronuncia la separazione personale di (nato ad [...] il [...]) Controparte_1
e (nata a [...] il [...]); Parte_1
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN MARCELLINO (atto n. 4, parte II, Serie A,
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2016) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Sequino Dott.ssa Anna Scognamiglio
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