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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/05/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 328/2021 La Corte d'Appello di ES, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 328/2021 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 27 marzo 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale
del 5 marzo 2025
OGGETTO: d a altre controversie di
(P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
diritto amministrativo Presidente della Giunta Regionale sig. , rappresentata e Controparte_2
cod.: P.IVA_2 difesa dall'avv. Alessandro Gianelli dell'Avvocatura Regionale e del foro di AN (PEC ed Email_1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Diana Della Vedova del foro di
ES ( giusta procura alle Email_2
liti depositata unitamente all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
1 c o n t r o
(C.F. e P.IVA ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3
Sindaco pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Luca Pansini del foro di
ES (PEC con domicilio eletto Email_3
all'indirizzo telematico del difensore e presso il suo studio in Capriano del
Colle (BS, Via Morari n. 13 giusta procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta e c o n t r o
(C.F. ), in persona del CO P.IVA_4
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.
Giorgio Vavassori (PEC e Email_4
dell'avv. Katia Nava (PEC entrambi Email_5
dell'Avvocatura Provinciale di e con domicilio eletto agli CP_4
indirizzi telematici dei difensori e presso lo studio dell'avv. Paolo Loda in
ES, Via F. Ferramola n. 4 (PEC Email_6
giusta procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta sub doc. 1
APPELLATI
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n.
1643/2020 pubblicata in data 17 novembre 2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda ed
2 eccezione disattesa, annullare la sentenza n. 1643/2020 del Tribunale di
Bergamo, Sez. IV Dott. Cesare Massetti, R.G. n. 4590/2019, pronunciata
in data 17 novembre 2020, pubblicata in data 19/11/2020 Repertorio n.
4017/2020 e, in particolare:
In via pregiudiziale e preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione
passiva della nel procedimento de quo, dichiarando Controparte_1
l'esclusiva competenza della a farsi carico degli CO
oneri economici afferenti il trasporto ed assistenza ad personam a favore
dei soggetti disabili delle scuole secondarie di secondo grado, anticipati
dal dall'anno scolastico 2011/2012 all'anno scolastico Controparte_3
2013/2014.
Nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della
preliminare eccezione, dichiararsi infondata l'azione di arricchimento ex
art. 2041 c.c. e, in ogni caso, accertare e dichiarare infondata la condanna
nei confronti della , poiché l'eventuale accertato Controparte_1
obbligo di farsi carico dei servizi de quibus spetta in via esclusiva per le
motivazioni esposte in premessa alla . CO
Con vittoria di spese e onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio.”
Dell'appellato : Controparte_3
“Chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia, contraris rejectis, così
giudicare:
3 -nel merito, respingere il gravame proposto da Controparte_1
avverso la Sentenza n. 1643/2020 del Tribunale di Bergamo, pubblicata il
19/11/2020, con conferma della stessa decisione di primo grado e con
integrale reiezione delle richieste avanzate dall'appellante, in quanto
infondate ed inammissibili per le motivazioni espresse in narrativa;
-nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere
meritevole di accoglimento il gravame proposto, accertare di conseguenza
che il soggetto tenuto al rimborso degli oneri verso il come CP_3
quantificati nel giudizio di prime cure, è la , anche CO
ai sensi dell'art. 2041 c.c.;
-in via istruttoria: con ogni più ampia riserva, in prosieguo, di ulteriori
deduzioni e produzioni, di chiedere prove, indicare testi;
- in ogni caso: condannarsi comunque l'appellante al pagamento dei
compensi professionali e delle spese di causa.”
Dell'appellata : CO
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
NEL MERITO: respingersi la richiesta di riforma e rigettarsi l'appello,
confermando la sentenza n. 1643/2020 R.G. resa dal Tribunale di
Bergamo in data 17/11/2020 e pubblicata il 19/11/2020 in causa n.
4590/2019 R.G. contro e Controparte_3 CO
. Controparte_1
4 IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia riserva, in prosieguo, di
ulteriori deduzioni e produzioni, di chiedere prove, indicare testi.
IN OGNI CASO: condannarsi comunque l'appellante al pagamento dei
compensi professionali e delle spese di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha Controparte_3
convenuto, innanzi al Tribunale di Bergamo, la CO
perché, in via incidentale, ne fosse accertato l'obbligo di garantire il servizio di assistenza e trasporto gratuito agli alunni disabili delle scuole secondarie superiori negli anni dal 2011 al 2014 e perché, in via principale e nel merito, la convenuta fosse condannata, ex art. 2043 c.c., CP_4
alla restituzione al attore di tutti i costi dallo stesso sostenuti per CP_3
lo svolgimento di tale servizio dall'anno scolastico 2011/2012 all'anno scolastico 2013/2014 nella misura complessiva di € 52.298,10, ovvero nella misura maggiore o minore quantificata nel corso del giudizio oltre al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. da liquidarsi in via equitativa;
in via subordinata e condizionatamente all'accertamento incidentale richiesto, il attore ha chiesto che la fosse CP_3 CO
condannata, ex art. 2041 c.c., alla restituzione/indennizzo di tutte le spese che il attore aveva sostenuto per lo svolgimento del servizio de CP_3
quo dall'anno scolastico 2011/2012 all'anno scolastico 2013/2014 pari ad
€ 52.298,10 ovvero alla misura maggiore o minore quantificata nel corso del giudizio;
in ogni caso il attore ha chiesto che sulle somme CP_3
5 dovutegli fossero computati gli interessi legali e moratori nonché la rivalutazione monetaria. Da ultimo il Comune attore ha chiesto che la convenuta fosse condannata ex art. 96 c.p.c. A sostegno delle pretese azionate il ha allegato che esso, dall'anno scolastico Controparte_3
2011/2012 all'anno scolastico 2013/2014, aveva svolto il servizio di assistenza scolastica ad personam in favore anche degli alunni diversamente abili frequentanti gli istituti superiori di secondo grado sostenendo il relativo costo per un ammontare complessivo di € 52.298,10;
che esso aveva inutilmente richiesto alla convenuta CO
il pagamento di tale importo;
che era stato inutilmente espletato il procedimento di negoziazione assistita;
che le somme che esso richiedeva non erano state contestate dalla convenuta;
che la CP_4 CP_4
convenuta era pienamente consapevole della propria obbligazione di pagamento per essere già stata condannata al rimborso delle spese sostenute in relazione a periodi diversi ovvero in relazione a servizi esercitati da Comuni diversi.
Si è costituita la che, in via preliminare e CO
pregiudiziale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ed ha chiesto di essere estromessa dal giudizio;
ancora in via preliminare pregiudiziale ha chiesto che fosse autorizzata la chiamata in causa della affinché quest'ultima fosse condannata a tenerla Controparte_1
indenne da qualsiasi somma che essa fosse stata eventualmente condannata a pagare al ancora in via preliminare e Controparte_3
pregiudiziale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva non
6 potendo esserle ascritto alcunché in merito sia alla domanda di accertamento in via incidentale sia alle domande di condanna ex art. 2043
ed ex art. 2041 c.c. svolte nei suoi confronti dal Comune attore gravando il relativo onere sulla che mai aveva trasferito alla Controparte_1
convenuta i fondi per l'espletamento del servizio delegatole;
CP_4
sempre in via pregiudiziale ha sollevato questione di legittimità
costituzione della Legge n. 1/2000 e della Legge CP_1 CP_1
n 19/2007 per contrasto con gli artt. 3, 97, 114, 117, Controparte_1
118 e 119 Cost.; nel merito ed in via principale la CO
ha chiesto che la domanda azionata dal nei suoi Controparte_3
confronti fosse respinta incombendo il relativo onere in capo alla
[...]
La ha, in ogni caso, evidenziato come CP_1 CO
il servizio fosse stato svolto dal attore spontaneamente. CP_3
E' stata autorizzata la chiamata in causa della che, Controparte_1
ritualmente notificata, si è costituita eccependo che la competenza nella materia oggetto del contendere era stata delegata dallo Stato alla CP_4
in forza dell'art. 139 d.lgs. 112/98; che essa non aveva alcun
[...]
obbligo di trasferire alle Province fondi per l'erogazione del servizio per cui era causa;
che essa aveva effettivamente erogato per tale titolo alcuni finanziamenti alle Province, ma a titolo di liberalità in forma di una tantum
o di contributo straordinario;
che il servizio de quo le era stato attribuito solo con decorrenza dall'anno scolastico 2017/2018 con la conseguenza che essa era sprovvista di legittimazione passiva per gli anni scolastici precedenti;
che l'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla CP_4
7 convenuta era infondata;
che la domanda ex art. 2043 c.c. non poteva in alcun caso essere accolta difettando in capo alla ed anche in capo CP_4
alla l'elemento soggettivo;
che anche la domanda ex art. 2041 c.c. CP_1
non poteva essere accolta per mancanza del riconoscimento della pubblica utilità del servizio;
che doveva comunque considerarsi come il servizio fosse stato svolto dal spontaneamente. Controparte_3
Sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito delle relative memorie e, senza svolgimento di istruttoria, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 7 luglio 2020 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Con sentenza n. 1643/2020 pubblicata in data 10 luglio 2020 il Tribunale
di Bergamo ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
; ha affermato la legittimazione passiva della CO
in forza dell'art. 1, comma 96, l. 56/14 (cd. Legge Del CP_1 CP_1
Rio) e della qualificazione dell'incontestata attribuzione del servizio per cui è causa alla con decorrenza dall'anno scolastico Controparte_1
2017-2018 quale successione a titolo universale;
ha respinto la domanda
ex art. 2043 c.c. azionata dal per inesistenza di un fatto Controparte_3
illecito ed ha, invece, accolto la domanda ex art. 2041 c.c. ritenendo positivamente acquisita la prova dell'ingiustificato arricchimento della per non aver sostenuto alcun costo pur essendo tenuta Controparte_1
all'espletamento del servizio e ritenendo non necessario il riconoscimento dell'utilità da parte dell'ente pubblico sulla base del più recente
8 orientamento espresso dal Giudice di Legittimità. Sulla base di tali considerazioni il Tribunale di Bergamo ha condannato la
[...]
a pagare al la somma di € 52.298,10, CP_1 Controparte_3
qualificata come debito di valore, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla sentenza al saldo effettivo. Attesa la novità della questione ed i mutamenti giurisprudenziali intervenuti ha disposto la parziale compensazione delle spese di lite nella misura della metà ed ha condannato il a rifondere alla Controparte_3
la residua metà e la a rifondere CP_4 Parte_1 Controparte_1
al la residua metà. Controparte_3
Avverso detta decisione ha interposto appello la che Controparte_1
ha articolato quattro motivi di gravame.
Si sono ritualmente costituiti sia il che la Controparte_3 CP_4
resistendo all'impugnazione avversaria.
[...]
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali,
all'udienza del giorno 5 marzo 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in quanto già fruiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello la censura la Controparte_1
sentenza di primo grado sotto il profilo dell'errata applicazione dell'art. 1,
commi 89 e 96, lett. c) Legge 56/14, della violazione dell'art. 9, comma 1
Legge Regionale n. 35/16 nonché della conseguente legittimazione
9 passiva della competente ratione temporis per il CO
servizio di assistenza scolastica in favore di alunni diversamente abili frequentanti gli istituti superiori di secondo grado.
Con il secondo motivo di gravame la lamenta Controparte_1
l'errata applicazione da parte del Giudice di primo grado dell'art. 31,
Legge Regionale n. 15/17 che ha trasferito ai Comuni, lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale con decorrenza dall'anno scolastico 2017-2018.
Con il terzo motivo di impugnazione la censura la Controparte_1
sentenza gravata sotto il profilo dell'errore di fatto e di diritto nell'applicazione dell'art. 2041 c.c. per mancanza del presupposto del riconoscimento dell'utilità da parte della Pubblica Amministrazione;
Con il quarto motivo di appello la lamenta l'errore Controparte_1
di fatto e di diritto nonché la violazione del disposto di cui all'art. 112
c.p.c. da parte del Giudice di primo grado per non aver tenuto conto dell'eccezione di compensazione che essa aveva sollevato in relazione alle plurime erogazioni a titolo di liberalità effettuate dalla appellante CP_1
in favore della nel corso degli anni. CO
I primi due motivi di gravame risultano strettamente connessi fra loro sotto il profilo logico e giuridico con la conseguenza che sono suscettibili di essere trattati congiuntamente.
Come già evidenziato da questa Corte nella sentenza 831/24, il quadro normativo che disciplina la questione oggetto del presente giudizio è
10 rappresentato: a) dall'art. 139 d.lgs. 112/98 lett. c) che attribuiva alle
Province “i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per
gli alunni con handicap o situazione di disagio”; b) dall'art. 6 comma 1
lett. b) L.R. Lombardia 19/07 che, operando una mera ricognizione della legge statale in materia, ha confermato il quadro delle competenze relativamente ai servizi per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità; c) dall'art. 1 commi 89 e ss. L. 56/14 (cd. Legge Delrio) che ha disciplinato ex novo le competenze della Provincia riservando a quest'ultima solo le funzioni fondamentali concernenti la pianificazione territoriale di coordinamento, la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, la programmazione della rete scolastica, la gestione dell'edilizia scolastica ed il controllo dei fenomeni discriminatori (art. 1,
comma 85) e disponendo la ripartizione delle funzioni diverse da quelle sopra menzionate fra le Regioni, le Città metropolitane, i Comuni e le
Unioni di Comuni, ma specificando che le funzioni già svolte dalle
Province e trasferite ad altri enti continuavano ad essere esercitate sino alla data di effettivo avvio da parte dell'ente subentrante (da precisarsi con successivo DPCM); d) dall'art. 7 comma 2 del DPCM 26 settembre 2014,
che ha dettato i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali, ha stabilito che l'avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante sarebbe stato determinato dalle singole Regioni con l'atto attributivo delle funzioni oggetto del trasferimento;
e) dall'art. 1, comma 947, l. 208/15 che, stante l'inerzia di alcune Regioni, ha espressamente stabilito che le funzioni di
11 interesse in questa sede – relative all'assistenza ed all'autonomia degli alunni con disabilità e le esigenze di cui all'art. 139 lett. c) d.lgs. 112/98 –
fossero trasferite alle Regioni con decorrenza dal 1° gennaio 2016; f)
dall'art. 9 L.R. Lombardia 35/16 che, modificando l'art. 5 della precedente
L.R. Lombardia 19/06, ha inserito fra le competenze regionali al punto f
bis) “lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di istruzione e percorsi di
formazione professionale, dei servizi per l'inclusione scolastica degli
studenti con disabilità sensoriale tramite il coinvolgimento degli enti del
sistema socio-sanitario” ed al punto f ter) “la promozione e il sostegno, in
relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di
istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di
assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti
con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale”.
La valutazione integrata del quadro normativo richiamato induce a ritenere che la funzione relativa al trasporto degli studenti con disabilità
frequentanti la scuola di secondo grado sia transitata dalle Province alla
Regione a decorrere dal 1° gennaio 2017 senza che assuma CP_1
alcun rilievo la circostanza che quest'ultima abbia poi trasferito questa funzione ai Comuni con l'art. 31 L.R. 15/17 atteso che tale trasferimento presuppone necessariamente la presa in carico del servizio. Ne discende che deve trovare applicazione l'art. 1 comma 96 lett. c) l. 56/16 (cd. Legge
Delrio) che stabilisce espressamente che “l'ente che subentra nella
funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso
il contenzioso;
il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle
12 passività; sono trasferite le risorse incassate relative ai pagamenti non
ancora effettuati che rientrano nei rapporti trasferiti”; ne discende ulteriormente che deve ritenersi la titolarità passiva in capo alla CP_1
appellante dell'azione esercitata nell'ambito del presente giudizio dal in relazione alle spese dallo stesso sostenuto per lo Controparte_3
svolgimento della funzione trasferita alla Regione nel periodo CP_1
compreso dall'anno scolastico 2011/2012 all'anno scolastico 2013/2014.
Sotto questo profilo ed in senso contrario non vale obiettare che l'effettivo esercizio delle funzioni è iniziato da parte della solo Controparte_1
con decorrenza dall'anno scolastico 2017/2018 in quanto, come chiarito dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza 110/18 seppure riferita a fattispecie non esattamente sovrapponibile), “il subentro previsto dall'art.
1, comma 96, lett. c) l. 56/14 non è riconducibile al paradigma dell'art.
111 c.p.c. prefigurando un'ipotesi di successione ex lege disciplinata in
via autonoma con specifico riferimento al riordino delle Province”.
Dalle considerazioni che precedono discende che i primi due motivi di gravame devono essere respinti.
Con riguardo al terzo motivo di impugnazione con il quale la CP_1
appellante lamenta l'errore di fatto e di diritto nell'applicazione dell'art. 2041 c.c. per mancanza del presupposto del riconoscimento dell'utilità da parte della Pubblica Amministrazione si rileva che il Supremo Collegio ha chiarito che “Il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non
costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il
depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha
13 solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che
l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso
potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o
non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di 'arricchimento imposto'.”
(cfr. Cass. SS.UU. 10798/15 e successivamente in senso conforme Cass.
22182/15, Cass. 15937/17, Cass. 11209/19, Cass. 24642/20 e recentemente Cass. 14735/24). L'applicazione del richiamato principio di diritto alla presente fattispecie impone la reiezione del terzo motivo di impugnazione, tanto più che – nel caso in esame – trattandosi di un risparmio di spesa, l'utilità dovrebbe essere ritenuta in re ipsa.
Quanto al quarto motivo di gravame si osserva che l'eccezione di compensazione è stata sollevata dalla nei rapporti con Controparte_1
la e fondata sulle erogazioni a titolo di liberalità CO
effettuate dalla prima in favore della seconda: dalle considerazioni sopra svolte in relazione ai primi due motivi di gravame in ragione dell'esclusiva legittimazione e titolarità passiva dell'azione di indebito arricchimento esercitata dal in capo alla Controparte_3 Controparte_1
discende che tale motivo di impugnazione resta assorbito.
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l'appello deve essere respinto e la sentenza n. 1643/2020 del Tribunale di Bergamo
integralmente confermata.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza della CP_1
appellante e che, avuto riguardo al valore della causa, alle attività
14 processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della
Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal
D.M. 147/22 ed a ciascuna parte appellata – in complessivi € 12.154,00
oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui € 2.977,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.911,00 per la fase introduttiva (valore medio), € 2.163,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 5.103,00 per la fase decisionale (valore medio). Non
risultano documentate spese vive delle parti appellate con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di ES – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di
Bergamo n. 1643/2020 pubblicata in data 19 novembre 2020;
2) condanna la appellante alla rifusione delle spese di lite del CP_1
presente grado di giudizio liquidate, quanto ai compensi e quanto a ciascuna parte appellata, in complessivi € 12.154,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge;
15 3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del 17 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maura Mancini Giuseppe Magnoli
16
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 328/2021 La Corte d'Appello di ES, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 328/2021 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 27 marzo 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale
del 5 marzo 2025
OGGETTO: d a altre controversie di
(P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
diritto amministrativo Presidente della Giunta Regionale sig. , rappresentata e Controparte_2
cod.: P.IVA_2 difesa dall'avv. Alessandro Gianelli dell'Avvocatura Regionale e del foro di AN (PEC ed Email_1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Diana Della Vedova del foro di
ES ( giusta procura alle Email_2
liti depositata unitamente all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
1 c o n t r o
(C.F. e P.IVA ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3
Sindaco pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Luca Pansini del foro di
ES (PEC con domicilio eletto Email_3
all'indirizzo telematico del difensore e presso il suo studio in Capriano del
Colle (BS, Via Morari n. 13 giusta procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta e c o n t r o
(C.F. ), in persona del CO P.IVA_4
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.
Giorgio Vavassori (PEC e Email_4
dell'avv. Katia Nava (PEC entrambi Email_5
dell'Avvocatura Provinciale di e con domicilio eletto agli CP_4
indirizzi telematici dei difensori e presso lo studio dell'avv. Paolo Loda in
ES, Via F. Ferramola n. 4 (PEC Email_6
giusta procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta sub doc. 1
APPELLATI
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n.
1643/2020 pubblicata in data 17 novembre 2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda ed
2 eccezione disattesa, annullare la sentenza n. 1643/2020 del Tribunale di
Bergamo, Sez. IV Dott. Cesare Massetti, R.G. n. 4590/2019, pronunciata
in data 17 novembre 2020, pubblicata in data 19/11/2020 Repertorio n.
4017/2020 e, in particolare:
In via pregiudiziale e preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione
passiva della nel procedimento de quo, dichiarando Controparte_1
l'esclusiva competenza della a farsi carico degli CO
oneri economici afferenti il trasporto ed assistenza ad personam a favore
dei soggetti disabili delle scuole secondarie di secondo grado, anticipati
dal dall'anno scolastico 2011/2012 all'anno scolastico Controparte_3
2013/2014.
Nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della
preliminare eccezione, dichiararsi infondata l'azione di arricchimento ex
art. 2041 c.c. e, in ogni caso, accertare e dichiarare infondata la condanna
nei confronti della , poiché l'eventuale accertato Controparte_1
obbligo di farsi carico dei servizi de quibus spetta in via esclusiva per le
motivazioni esposte in premessa alla . CO
Con vittoria di spese e onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio.”
Dell'appellato : Controparte_3
“Chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia, contraris rejectis, così
giudicare:
3 -nel merito, respingere il gravame proposto da Controparte_1
avverso la Sentenza n. 1643/2020 del Tribunale di Bergamo, pubblicata il
19/11/2020, con conferma della stessa decisione di primo grado e con
integrale reiezione delle richieste avanzate dall'appellante, in quanto
infondate ed inammissibili per le motivazioni espresse in narrativa;
-nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere
meritevole di accoglimento il gravame proposto, accertare di conseguenza
che il soggetto tenuto al rimborso degli oneri verso il come CP_3
quantificati nel giudizio di prime cure, è la , anche CO
ai sensi dell'art. 2041 c.c.;
-in via istruttoria: con ogni più ampia riserva, in prosieguo, di ulteriori
deduzioni e produzioni, di chiedere prove, indicare testi;
- in ogni caso: condannarsi comunque l'appellante al pagamento dei
compensi professionali e delle spese di causa.”
Dell'appellata : CO
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
NEL MERITO: respingersi la richiesta di riforma e rigettarsi l'appello,
confermando la sentenza n. 1643/2020 R.G. resa dal Tribunale di
Bergamo in data 17/11/2020 e pubblicata il 19/11/2020 in causa n.
4590/2019 R.G. contro e Controparte_3 CO
. Controparte_1
4 IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia riserva, in prosieguo, di
ulteriori deduzioni e produzioni, di chiedere prove, indicare testi.
IN OGNI CASO: condannarsi comunque l'appellante al pagamento dei
compensi professionali e delle spese di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha Controparte_3
convenuto, innanzi al Tribunale di Bergamo, la CO
perché, in via incidentale, ne fosse accertato l'obbligo di garantire il servizio di assistenza e trasporto gratuito agli alunni disabili delle scuole secondarie superiori negli anni dal 2011 al 2014 e perché, in via principale e nel merito, la convenuta fosse condannata, ex art. 2043 c.c., CP_4
alla restituzione al attore di tutti i costi dallo stesso sostenuti per CP_3
lo svolgimento di tale servizio dall'anno scolastico 2011/2012 all'anno scolastico 2013/2014 nella misura complessiva di € 52.298,10, ovvero nella misura maggiore o minore quantificata nel corso del giudizio oltre al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. da liquidarsi in via equitativa;
in via subordinata e condizionatamente all'accertamento incidentale richiesto, il attore ha chiesto che la fosse CP_3 CO
condannata, ex art. 2041 c.c., alla restituzione/indennizzo di tutte le spese che il attore aveva sostenuto per lo svolgimento del servizio de CP_3
quo dall'anno scolastico 2011/2012 all'anno scolastico 2013/2014 pari ad
€ 52.298,10 ovvero alla misura maggiore o minore quantificata nel corso del giudizio;
in ogni caso il attore ha chiesto che sulle somme CP_3
5 dovutegli fossero computati gli interessi legali e moratori nonché la rivalutazione monetaria. Da ultimo il Comune attore ha chiesto che la convenuta fosse condannata ex art. 96 c.p.c. A sostegno delle pretese azionate il ha allegato che esso, dall'anno scolastico Controparte_3
2011/2012 all'anno scolastico 2013/2014, aveva svolto il servizio di assistenza scolastica ad personam in favore anche degli alunni diversamente abili frequentanti gli istituti superiori di secondo grado sostenendo il relativo costo per un ammontare complessivo di € 52.298,10;
che esso aveva inutilmente richiesto alla convenuta CO
il pagamento di tale importo;
che era stato inutilmente espletato il procedimento di negoziazione assistita;
che le somme che esso richiedeva non erano state contestate dalla convenuta;
che la CP_4 CP_4
convenuta era pienamente consapevole della propria obbligazione di pagamento per essere già stata condannata al rimborso delle spese sostenute in relazione a periodi diversi ovvero in relazione a servizi esercitati da Comuni diversi.
Si è costituita la che, in via preliminare e CO
pregiudiziale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ed ha chiesto di essere estromessa dal giudizio;
ancora in via preliminare pregiudiziale ha chiesto che fosse autorizzata la chiamata in causa della affinché quest'ultima fosse condannata a tenerla Controparte_1
indenne da qualsiasi somma che essa fosse stata eventualmente condannata a pagare al ancora in via preliminare e Controparte_3
pregiudiziale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva non
6 potendo esserle ascritto alcunché in merito sia alla domanda di accertamento in via incidentale sia alle domande di condanna ex art. 2043
ed ex art. 2041 c.c. svolte nei suoi confronti dal Comune attore gravando il relativo onere sulla che mai aveva trasferito alla Controparte_1
convenuta i fondi per l'espletamento del servizio delegatole;
CP_4
sempre in via pregiudiziale ha sollevato questione di legittimità
costituzione della Legge n. 1/2000 e della Legge CP_1 CP_1
n 19/2007 per contrasto con gli artt. 3, 97, 114, 117, Controparte_1
118 e 119 Cost.; nel merito ed in via principale la CO
ha chiesto che la domanda azionata dal nei suoi Controparte_3
confronti fosse respinta incombendo il relativo onere in capo alla
[...]
La ha, in ogni caso, evidenziato come CP_1 CO
il servizio fosse stato svolto dal attore spontaneamente. CP_3
E' stata autorizzata la chiamata in causa della che, Controparte_1
ritualmente notificata, si è costituita eccependo che la competenza nella materia oggetto del contendere era stata delegata dallo Stato alla CP_4
in forza dell'art. 139 d.lgs. 112/98; che essa non aveva alcun
[...]
obbligo di trasferire alle Province fondi per l'erogazione del servizio per cui era causa;
che essa aveva effettivamente erogato per tale titolo alcuni finanziamenti alle Province, ma a titolo di liberalità in forma di una tantum
o di contributo straordinario;
che il servizio de quo le era stato attribuito solo con decorrenza dall'anno scolastico 2017/2018 con la conseguenza che essa era sprovvista di legittimazione passiva per gli anni scolastici precedenti;
che l'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla CP_4
7 convenuta era infondata;
che la domanda ex art. 2043 c.c. non poteva in alcun caso essere accolta difettando in capo alla ed anche in capo CP_4
alla l'elemento soggettivo;
che anche la domanda ex art. 2041 c.c. CP_1
non poteva essere accolta per mancanza del riconoscimento della pubblica utilità del servizio;
che doveva comunque considerarsi come il servizio fosse stato svolto dal spontaneamente. Controparte_3
Sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito delle relative memorie e, senza svolgimento di istruttoria, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 7 luglio 2020 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Con sentenza n. 1643/2020 pubblicata in data 10 luglio 2020 il Tribunale
di Bergamo ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
; ha affermato la legittimazione passiva della CO
in forza dell'art. 1, comma 96, l. 56/14 (cd. Legge Del CP_1 CP_1
Rio) e della qualificazione dell'incontestata attribuzione del servizio per cui è causa alla con decorrenza dall'anno scolastico Controparte_1
2017-2018 quale successione a titolo universale;
ha respinto la domanda
ex art. 2043 c.c. azionata dal per inesistenza di un fatto Controparte_3
illecito ed ha, invece, accolto la domanda ex art. 2041 c.c. ritenendo positivamente acquisita la prova dell'ingiustificato arricchimento della per non aver sostenuto alcun costo pur essendo tenuta Controparte_1
all'espletamento del servizio e ritenendo non necessario il riconoscimento dell'utilità da parte dell'ente pubblico sulla base del più recente
8 orientamento espresso dal Giudice di Legittimità. Sulla base di tali considerazioni il Tribunale di Bergamo ha condannato la
[...]
a pagare al la somma di € 52.298,10, CP_1 Controparte_3
qualificata come debito di valore, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla sentenza al saldo effettivo. Attesa la novità della questione ed i mutamenti giurisprudenziali intervenuti ha disposto la parziale compensazione delle spese di lite nella misura della metà ed ha condannato il a rifondere alla Controparte_3
la residua metà e la a rifondere CP_4 Parte_1 Controparte_1
al la residua metà. Controparte_3
Avverso detta decisione ha interposto appello la che Controparte_1
ha articolato quattro motivi di gravame.
Si sono ritualmente costituiti sia il che la Controparte_3 CP_4
resistendo all'impugnazione avversaria.
[...]
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali,
all'udienza del giorno 5 marzo 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in quanto già fruiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello la censura la Controparte_1
sentenza di primo grado sotto il profilo dell'errata applicazione dell'art. 1,
commi 89 e 96, lett. c) Legge 56/14, della violazione dell'art. 9, comma 1
Legge Regionale n. 35/16 nonché della conseguente legittimazione
9 passiva della competente ratione temporis per il CO
servizio di assistenza scolastica in favore di alunni diversamente abili frequentanti gli istituti superiori di secondo grado.
Con il secondo motivo di gravame la lamenta Controparte_1
l'errata applicazione da parte del Giudice di primo grado dell'art. 31,
Legge Regionale n. 15/17 che ha trasferito ai Comuni, lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale con decorrenza dall'anno scolastico 2017-2018.
Con il terzo motivo di impugnazione la censura la Controparte_1
sentenza gravata sotto il profilo dell'errore di fatto e di diritto nell'applicazione dell'art. 2041 c.c. per mancanza del presupposto del riconoscimento dell'utilità da parte della Pubblica Amministrazione;
Con il quarto motivo di appello la lamenta l'errore Controparte_1
di fatto e di diritto nonché la violazione del disposto di cui all'art. 112
c.p.c. da parte del Giudice di primo grado per non aver tenuto conto dell'eccezione di compensazione che essa aveva sollevato in relazione alle plurime erogazioni a titolo di liberalità effettuate dalla appellante CP_1
in favore della nel corso degli anni. CO
I primi due motivi di gravame risultano strettamente connessi fra loro sotto il profilo logico e giuridico con la conseguenza che sono suscettibili di essere trattati congiuntamente.
Come già evidenziato da questa Corte nella sentenza 831/24, il quadro normativo che disciplina la questione oggetto del presente giudizio è
10 rappresentato: a) dall'art. 139 d.lgs. 112/98 lett. c) che attribuiva alle
Province “i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per
gli alunni con handicap o situazione di disagio”; b) dall'art. 6 comma 1
lett. b) L.R. Lombardia 19/07 che, operando una mera ricognizione della legge statale in materia, ha confermato il quadro delle competenze relativamente ai servizi per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità; c) dall'art. 1 commi 89 e ss. L. 56/14 (cd. Legge Delrio) che ha disciplinato ex novo le competenze della Provincia riservando a quest'ultima solo le funzioni fondamentali concernenti la pianificazione territoriale di coordinamento, la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, la programmazione della rete scolastica, la gestione dell'edilizia scolastica ed il controllo dei fenomeni discriminatori (art. 1,
comma 85) e disponendo la ripartizione delle funzioni diverse da quelle sopra menzionate fra le Regioni, le Città metropolitane, i Comuni e le
Unioni di Comuni, ma specificando che le funzioni già svolte dalle
Province e trasferite ad altri enti continuavano ad essere esercitate sino alla data di effettivo avvio da parte dell'ente subentrante (da precisarsi con successivo DPCM); d) dall'art. 7 comma 2 del DPCM 26 settembre 2014,
che ha dettato i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali, ha stabilito che l'avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante sarebbe stato determinato dalle singole Regioni con l'atto attributivo delle funzioni oggetto del trasferimento;
e) dall'art. 1, comma 947, l. 208/15 che, stante l'inerzia di alcune Regioni, ha espressamente stabilito che le funzioni di
11 interesse in questa sede – relative all'assistenza ed all'autonomia degli alunni con disabilità e le esigenze di cui all'art. 139 lett. c) d.lgs. 112/98 –
fossero trasferite alle Regioni con decorrenza dal 1° gennaio 2016; f)
dall'art. 9 L.R. Lombardia 35/16 che, modificando l'art. 5 della precedente
L.R. Lombardia 19/06, ha inserito fra le competenze regionali al punto f
bis) “lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di istruzione e percorsi di
formazione professionale, dei servizi per l'inclusione scolastica degli
studenti con disabilità sensoriale tramite il coinvolgimento degli enti del
sistema socio-sanitario” ed al punto f ter) “la promozione e il sostegno, in
relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di
istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di
assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti
con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale”.
La valutazione integrata del quadro normativo richiamato induce a ritenere che la funzione relativa al trasporto degli studenti con disabilità
frequentanti la scuola di secondo grado sia transitata dalle Province alla
Regione a decorrere dal 1° gennaio 2017 senza che assuma CP_1
alcun rilievo la circostanza che quest'ultima abbia poi trasferito questa funzione ai Comuni con l'art. 31 L.R. 15/17 atteso che tale trasferimento presuppone necessariamente la presa in carico del servizio. Ne discende che deve trovare applicazione l'art. 1 comma 96 lett. c) l. 56/16 (cd. Legge
Delrio) che stabilisce espressamente che “l'ente che subentra nella
funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso
il contenzioso;
il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle
12 passività; sono trasferite le risorse incassate relative ai pagamenti non
ancora effettuati che rientrano nei rapporti trasferiti”; ne discende ulteriormente che deve ritenersi la titolarità passiva in capo alla CP_1
appellante dell'azione esercitata nell'ambito del presente giudizio dal in relazione alle spese dallo stesso sostenuto per lo Controparte_3
svolgimento della funzione trasferita alla Regione nel periodo CP_1
compreso dall'anno scolastico 2011/2012 all'anno scolastico 2013/2014.
Sotto questo profilo ed in senso contrario non vale obiettare che l'effettivo esercizio delle funzioni è iniziato da parte della solo Controparte_1
con decorrenza dall'anno scolastico 2017/2018 in quanto, come chiarito dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza 110/18 seppure riferita a fattispecie non esattamente sovrapponibile), “il subentro previsto dall'art.
1, comma 96, lett. c) l. 56/14 non è riconducibile al paradigma dell'art.
111 c.p.c. prefigurando un'ipotesi di successione ex lege disciplinata in
via autonoma con specifico riferimento al riordino delle Province”.
Dalle considerazioni che precedono discende che i primi due motivi di gravame devono essere respinti.
Con riguardo al terzo motivo di impugnazione con il quale la CP_1
appellante lamenta l'errore di fatto e di diritto nell'applicazione dell'art. 2041 c.c. per mancanza del presupposto del riconoscimento dell'utilità da parte della Pubblica Amministrazione si rileva che il Supremo Collegio ha chiarito che “Il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non
costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il
depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha
13 solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che
l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso
potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o
non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di 'arricchimento imposto'.”
(cfr. Cass. SS.UU. 10798/15 e successivamente in senso conforme Cass.
22182/15, Cass. 15937/17, Cass. 11209/19, Cass. 24642/20 e recentemente Cass. 14735/24). L'applicazione del richiamato principio di diritto alla presente fattispecie impone la reiezione del terzo motivo di impugnazione, tanto più che – nel caso in esame – trattandosi di un risparmio di spesa, l'utilità dovrebbe essere ritenuta in re ipsa.
Quanto al quarto motivo di gravame si osserva che l'eccezione di compensazione è stata sollevata dalla nei rapporti con Controparte_1
la e fondata sulle erogazioni a titolo di liberalità CO
effettuate dalla prima in favore della seconda: dalle considerazioni sopra svolte in relazione ai primi due motivi di gravame in ragione dell'esclusiva legittimazione e titolarità passiva dell'azione di indebito arricchimento esercitata dal in capo alla Controparte_3 Controparte_1
discende che tale motivo di impugnazione resta assorbito.
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l'appello deve essere respinto e la sentenza n. 1643/2020 del Tribunale di Bergamo
integralmente confermata.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza della CP_1
appellante e che, avuto riguardo al valore della causa, alle attività
14 processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della
Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal
D.M. 147/22 ed a ciascuna parte appellata – in complessivi € 12.154,00
oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui € 2.977,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.911,00 per la fase introduttiva (valore medio), € 2.163,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 5.103,00 per la fase decisionale (valore medio). Non
risultano documentate spese vive delle parti appellate con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di ES – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di
Bergamo n. 1643/2020 pubblicata in data 19 novembre 2020;
2) condanna la appellante alla rifusione delle spese di lite del CP_1
presente grado di giudizio liquidate, quanto ai compensi e quanto a ciascuna parte appellata, in complessivi € 12.154,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge;
15 3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del 17 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maura Mancini Giuseppe Magnoli
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