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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 10/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 360 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2022 promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Ca- Parte_1 C.F._1
gliari presso lo studio dell'avv. Paola Massidda che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
appellante
contro
(c.f. ), residente a [...]ed elettivamente CP_1 CodiceFiscale_2
domiciliato a IA presso lo studio dell'avv. Carlo Oriti Niosi che, unita- mente all'avv. Maria Francesca Baire, lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
appellato-appellante incidentale
pagina 1 di 24 La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza impu-
gnata ed in accoglimento del presente gravame e delle conclusioni già formula-
te in primo grado:
1. accertare e dichiarare che le quote della (già , CP_2 CP_3
che al momento dello scioglimento della comunione erano del 54%,
rientrano nella comunione legale dei coniugi e dichiarare lo scioglimen-
to della comunione anche rispetto alle stesse quote;
CP_
2. e per l'effetto condannare il al pagamento del valore della quota della spettante per legge all'ex coniuge e degli utili matu- CP_3
rati dal 2008 sino allo scioglimento della comunione, nella misura che dovrà essere accertata con consulenza tecnica d'ufficio, di cui si reitera la richiesta;
3. con vittoria di competenze professionali e spese, anche generali, del doppio grado del giudizio.
Nell'interesse dell'appellato: voglia la Corte d'Appello adita, contrariis
reiectis,
rigettare l'appello principale proposto da poiché infonda- Parte_1
to per tutte le ragioni esposte nel presente atto o per quelle che dovesse ri-
tenere codesta Corte d'Appello, per l'effetto, confermare la sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di IA, Sezione civile, in persona del
Giudice Antonio Dessì, n. 542/2022 pubblicata il 04/03/2022, nel proce-
pagina 2 di 24 dimento RG n. 8836/2014, Repert. N. 563/2022 del 04/03/2022, limitata-
Pt_ mente ai capi oggetto di impugnazione da parte della accogliere l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, CP_1
riformare la suddetta sentenza non definitiva nella parte impugnata dal
CP_ Pt_ CP_
con condanna della alla restituzione in favore del della som-
ma di € 9.583.03, oltre interessi maturati e maturandi, per tutte le ragioni esposte;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Illustrato di essersi legata in matrimonio ad in data a 19 CP_1
maggio 1991 in regime di comunione legale dei beni e di essersi dallo stesso separata con sentenza del Tribunale di IA in data 17 maggio 2010 (passa-
ta in giudicato), convenne l'ex coniuge (essendo stata pronunciata Parte_1
anche la sentenza di cessazione degli effetti del vincolo) al fine di ottenere lo scioglimento della comunione ordinaria sui loro beni.
Per quanto rileva in questa sede, l'attrice chiese, in particolare, lo sciogli-
mento della comunione sugli immobili di via Bosco Cappuccio e di viale Trie-
ste a IA (meglio individuati in citazione tramite indicazioni catastali) e
CP_ delle quote della di cui il era titolare nella misura del 54%, CP_3
avendo egli provveduto:
a) nell'anno 1994 alla costituzione della società, in uno con il padre e due fratelli, versando la quota parte del capitale sociale di Per_1
lire 2.000.000 e acquisendo, dunque, una prima quota del 25%;
b) all'acquisto, con rogito notarile del 21 dicembre 2005, dell'11% delle pagina 3 di 24 quote societarie intestate al fratello;
CP_4
c) all'acquisto, con rogito notarile dell'11 dicembre 2009, del 18% delle quote societarie già intestate al genitore,
CP_ e chiese la condanna del al pagamento del valore della quota della CP_3
e degli utili maturati dal 2008 sino allo scioglimento della comunione.
[...]
*
Il convenuto aderì alla domanda di scioglimento della comunione, chie-
dendo, in via riconvenzionale, i frutti dell'immobile di viale Trieste, occupato in via esclusiva dall'attrice, e il rimborso di spese sostenute in via esclusiva per i due immobili, alcune di esclusiva spettanza dell'attrice e altre da dividere pro
quota.
Il convenuto si oppose, poi, alla inclusione nella comunione legale della
Contr propria partecipazione al capitale della sul rilievo che:
1. il capitale sociale iniziale della pari a lire CP_3
443.000.000, era frutto del conferimento da parte del padre della pro-
pria all'azienda commerciale del valore di lire 438.934.000 e del ver-
samento di lire 2.000.000 in contanti, sicché egli aveva ricevuto la ti-
tolarità della quota del 25% della società per effetto di una donazione indiretta, con la conseguenza che l'acquisto non era caduto in comu-
nione;
2. l'acquisto dell'ulteriore 11% delle quote societarie già del fratello era avvenuto mediante l'utilizzo, su accordo dei soci, di somme costituenti gli utili non distribuiti e accantonati della società
stessa;
pagina 4 di 24 3. l'acquisto dell'ulteriore 18% dal genitore era avvenuto trami-
te un contratto di compravendita che dissimulava una donazione.
*
La causa fu istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale e prova per testi.
Con sentenza non definitiva n. 542 del 4 marzo 2022, il Tribunale così
statuì:
La domanda di scioglimento della comunione deve essere invece rigetta-
Contr ta con riferimento alle quote della da ritenere escluse dalla comunione
CP_ legale per le medesime ragioni di fatto e di diritto indicate dal , che risul-
tano pienamente confermate dall'istruttoria svolta (ovvero dalla dichiarazione
a firma dal medesimo prodotta come doc.1/c e dalla testimo- Persona_2
nianza dello stesso e sono sostanzialmente in linea con le risul- Persona_2
tanze del rogito 27.4.1994 (da cui si evince che la quasi totalità del capitale
sociale della costituenda società, per complessive £ 438.934.000, era fornito
dal conferimento in essa dell'azienda di . Persona_2
(omissis)
Devono essere altresì rigettate le domande di rimborso formulate dal
CP_
, che non ha dimostrato (né allegato) che le spese indicate siano state so-
stenute con risorse diverse da quello proveniente dal patrimonio coniugale
(ovvero dai conti correnti o dai canoni di locazione di cui il medesimo ha so-
stanzialmente riconosciuto di aver avuto la disponibilità anche successivamen-
te al 2008, data della separazione di fatto).
* * *
pagina 5 di 24 2. Contro la pronuncia ha proposto appello la quale ha affidato Parte_1
ai primi cinque motivi di appello la critica all'esclusione dalla comunione lega-
CP_ le delle quote acquisite dal con l'atto costitutivo della società, al sesto e al settimo motivo le censure all'esclusione dalla comunione dell'acquisto delle quote dell'anno 2005 e agli ultimi due le censure all'esclusione dalla comunio- ne dell'ultimo acquisto operato dal coniuge.
Pt_ I. Con un primo motivo, la ha lamentato che il Tribunale non avesse tenuto conto che il tenore letterale dell'art. 5 dell'atto costitutivo desse atto che aveva conferito in contanti una quota del capitale sociale, sicché non CP_1
si sarebbe potuto ritenere che tale rogito mascher[asse] una donazione simula-
ta o una donazione indiretta, stante anche il fatto che il contenuto della scrittu-
ra autenticata fa piena prova di quanto in essa dichiarato (art. 2702 c.c.).
II. Con un secondo motivo, l'appellante ha denunciato l'inammissibilità
della prova testimoniale diretta a provare che il contratto tra le parti era simula-
to, ammessa anche in violazione dell'art. 2702 c.c., e ha chiesto la revoca dell'ordinanza istruttoria del 3 aprile 2017, con cui il Tribunale aveva respinto la sua eccezione di inutilizzabilità della prova testimoniale espletata.
III. Con un terzo motivo, è stato evidenziato come la dichiarazione del te-
stimone, evidentemente compiacente, non fosse atta a suffragare la tesi del convenuto perché non corrispondente al vero, è inverosimile, e non supportata
da alcun documento e, soprattutto, inattendibile, per il rapporto parentale e la
mancanza di qualsiasi ulteriore produzione documentale a supporto.
Pt_ IV. Con un quarto motivo, la ha lamentato come il documento deno-
minato controdichiarazione, nella parte in cui aveva indicato di Parte_2
pagina 6 di 24 aver costituito la società mediante conferimenti di propria esclusiva proprietà,
non potesse essere valutato attendibile e concludente, anche per la provenienza dal padre del convenuto, sicché il primo giudice avrebbe dovuto considerare che a essa, ai fini della prova della simulazione, non avrebbe potuto essere at-
tribuito alcun valore perché la stessa avrebbe dovuta essere antecedente o coe-
va alla stipula dell'atto simulato e non successiva di circa quindici anni.
V. Con un quinto motivo, l'appellante ha argomentato che, se anche si fos-
se ritenuto che, effettivamente, i conferimenti fossero stati effettuati in via esclusiva o prevalente da parte del padre del convenuto, tanto non sarebbe stato sufficiente a fare ritenere la sussistenza di una donazione indiretta, data la pos-
sibilità codificata che le quote di partecipazione alla società e la misura di par-
tecipazione agli utili e alle perdite non siano proporzionali ai conferimenti del capitale sociale iniziale (art. 2253 e art. 2263 c.c.).
In questa prospettiva, l'appellante ha spiegato come l'assegnazione di par-
tecipazioni non proporzionali ai conferimenti [possa fondarsi] su una specifica
causa societatis; la diversa distribuzione è di utilità alla società, in funzione
dell'esercizio comune dell'attività di impresa e ha lamentato che il primo giu-
dice avrebbe dovuto tenere conto che, nel caso di specie, era evidente che, con la costituzione della aveva voluto “coinvolgere in CP_3 Persona_2
tale progetto imprenditoriale” alcuni dei suoi figli, per avvalersi all'apporto
CP_ lavorativo di questi e, soprattutto di , socio accomandatario (vd. compar-
sa di costituzione e risposta e verbale udienza 14.9.2017 - deposizione teste
6), apporto grazie al quale l'impresa ha prosperato e anche Persona_2
ne ha tratto evidenti vantaggi economici, grazie anche alla par- Persona_2
pagina 7 di 24 tecipazione agli utili che egli ha percepito per oltre 15 anni.
VI. Con un sesto motivo, è stata lamentata la carenza di motivazione (o la motivazione apparente) in ordine alla prova del fatto che l'acquisizione da par-
te di delle quote del fratello era stata pagata con somme costituenti CP_1
utili non distribuiti e accantonamenti della società.
Pt_ VII. Con un settimo motivo, la ha eccepito l'irrilevanza della difesa in-
dicata al capo che precede e ha invocato il principio per cui la comunione lega-
le fra coniugi comprende le quote di partecipazione in società di persone così
come i relativi aumenti effettuati da uno dei coniugi in costanza di matrimonio utilizzando utili di esercizi precedenti.
VIII. Con un ottavo motivo, l'appellante ha ribadito come dall'atto pubbli-
co del 2009 risultasse che aveva acquistato il 18% della quota del CP_1
padre e ha censurato l'utilizzo da parte del Tribunale della controdichiarazione di per trarre la prova della simulazione della vendita della quota Persona_2
del 18%, trattandosi di una dichiarazione unilaterale e formata a distanza di quindici anni dall'atto pubblico e stante la sua inefficacia nei confronti dei terzi ai sensi dell'art. 1415 c.c.
Pt_ IX. Con un nono motivo, la ha ribadito, anche con riguardo alla ces-
sione dell'anno 2012, le doglianze sollevate nel primo motivo circa l'ammissione della prova testimoniale resa dal padre del convenuto, inammis-
sibilità derivante in ogni caso dalla natura di atto pubblico della vendita in que-
stione ai sensi dell'art. 2700 c.c.
*
L'appellato ha resistito, affidandosi agli stessi argomenti invocati in primo pagina 8 di 24 Pt_ grado per contrastare la pretesa della in ordine alla contitolarità delle quote,
e ha proposto appello incidentale avverso la parte della sentenza che aveva ri-
gettato la domanda di rimborso delle spese per mancata allegazione e prova che le spese indicate fossero state sostenute con risorse diverse da quelle prove-
nienti dal patrimonio coniugale (conti correnti o canone di locazione).
CP_ Il ha censurato la valutazione del compendio probatorio compiuta dal primo giudice;
ha eccepito come fosse emerso in giudizio che le uniche risorse rimaste nella sua disponibilità dal 2008 (data della separazione di fatto) erano solo i canoni da egli percepiti per la locazione dell'immobile di via Bosco
Pt_ Cappuccio, sicché tutte le spese sostenute, anche quelle di spettanza della erano state pagate con risorse di sua esclusiva proprietà, non essendovi più un patrimonio in comunione (al di là del citato canone).
* * *
3. L'esame dei motivi dell'appello principale deve essere preceduto dalla ri- costruzione degli effetti dell'acquisto da parte di uno dei coniugi, durante il matrimonio, di quote societarie ove operi il regime di comunione dei beni.
Atteso che la regola generale è quella per cui i beni acquistati durante il ma-
trimonio, anche da uno solo dei coniugi, rientrano nella comunione legale (art. 177 c.c.), dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ricomprendere, in via di prima approssimazione, gli acquisti di quote di partecipazione in società
nell'oggetto della comunione legale, fuori dei casi in cui non ricorra una delle eccezioni alla regola generale poste dall'art. 179 c.c.
Pur muovendo da differenti impostazioni (c.d. criterio della responsabilità
o criterio della destinazione), in dottrina si registra un sicuro e prevalente pagina 9 di 24 orientamento che ritiene che:
1. in ragione del favor communionis (che sovrintende alla vita dei coniu-
gi) ricadano nella comunione (immediata) dei beni le quote di parte-
cipazione acquistate da un coniuge a scopo di investimento (siccome non direttamente destinate allo svolgimento della sua professione im-
prenditoriale) e quelle che comportino per l'acquirente una responsa-
bilità limitata (quote delle società di capitali e le quote delle società di persona che non comportano responsabilità illimitata);
2. rientrano, invece, nella comunione (differita) de residuo gli acquisti di quote di partecipazione effettuati da un coniuge per lo svolgimento della propria attività di impresa oppure che diano adito a una respon-
sabilità in forma illimitata (come tipicamente avviene per i soci delle società di persone che non rivestano il ruolo di accomandante).
Nella giurisprudenza di legittimità è, invece, meno netta la distinzione trat-
teggiata nella ricostruzione dottrinale richiamata.
In mancanza di un orientamento univoco, questa Corte di merito intende aderire all'insegnamento della S.C. che, in una vicenda processuale relativa all'acquisto da parte di un coniuge di quote di una società in nome collettivo,
ha ritenuto che la quota societaria del coniuge non cada in comunione legale
ex art. 177 c.c., lett. a), ma appunto in quella ex art. 178 c.c. (Cass., 20 marzo
2013, n.6876).
In tale prospettiva, la S.C. ha espressamente riconosciuto –richiamando la dottrina prevalente- una identità di ratio tra l'acquisto di quote di una società di persone e la fattispecie espressamente contemplata dall'art.178 c.c. quando il pagina 10 di 24 coniuge, anziché esercitare una impresa individuale, svolga la propria attività
insieme ad altri servendosi dello strumento societario.
*
4. Inquadrata la materia, merita precisare che, con un passaggio motivazio-
nale estremamente stringato, il Tribunale trattò in maniera unitaria le tre vicen-
de negoziali invocate dall'attrice a fondamento degli acquisti alla comunione e richiamò a supporto della decisione solo i contenuti della deposizione di
[...]
(padre del convenuto) e della dichiarazione stragiudiziale da questi Per_3
CP_ resa nell'anno 2009 (controdichiarazione prodotta sub 1c dal ).
Pt_ In ragione delle censure sollevate dalla con riguardo a ognuna delle cita-
te vicende s'impone l'abbandono della valutazione cumulativa adottata dal
Tribunale, dovendosi procedere a un esame dei motivi di appello che tenga
CP_ conto delle peculiarità di ciascuna delle operazioni poste in essere dal .
*
4.1 I primi cinque motivi di appello possono essere trattati unitariamente, in quanto tra loro connessi, essendo tutti volti a confutare l'accertamento del Tri- bunale in relazione all'effettiva natura dell'operazione di costituzione della so- cietà con capitale sociale derivante dal conferimento dell'impresa individuale di e l'attribuzione ai figli di una consistente partecipazione so- Persona_2
ciale.
È pacifico e, in ogni caso, risulta per tabulas (art. 5 atto costitutivo, doc. 2
attrice) che il capitale sociale iniziale, pari a lire a 443.000.000, sia stato pres-
soché interamente frutto del conferimento apportato in via esclusiva da
[...]
tramite cessione della propria azienda commerciale (macchinari, at- Per_3
pagina 11 di 24 trezzature e avviamento) del valore dichiarato di lire 438.934.000, con la con-
seguenza che gli altri soci (i tre figli) si sono visti attribuire delle quote societa-
rie senza conferire alcunché e senza subire alcun depauperamento patrimoniale.
Non vale osservare che dallo stesso art. 5 risulti che tutti i soci abbiano ver-
sato complessive lire 2.000.000 in contanti e che abbia conferito Persona_4
beni del valore dichiarato di circa lire 2.000.000.
Giacché ognuno dei figli ha ricevuto una partecipazione agli utili e alle per-
dite non inferiore al 20% ( , in particolare, del 25%), deve certamente CP_1
ritenersi che l'operazione compiuta dal genitore fosse volta a realizzare una donazione indiretta delle quote della società.
Col beneficiare i figli di un'attribuzione di valore così soverchiamente spro-
porzionato rispetto ai conferimenti loro formalmente attribuiti (a fronte di un capitale di lire 443.000.000, il conferimento di lire 500.000 in contanti risulte-
rebbe pari allo 0,112% del capitale), evidentemente aveva inteso Persona_2
realizzare, con le forme di un diverso negozio tipico, una liberalità a favore dei figli.
Per costante insegnamento, la donazione indiretta si identifica con ogni ne-
gozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di li-
beralità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'in-
tenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso.
La donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior pagina 12 di 24 valore;
differisce dal negozio simulato in cui il contratto apparente non corri-
sponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito;
ne consegue che ad essa non si applicano i limiti alla prova testimo-
niale - in materia di contratti e simulazione - che valgono, invece, per il nego-
zio tipico utilizzato allo scopo (recentemente, Cass., ord. 19 luglio 2024, n.
19973).
Donazione indiretta può aversi anche quando le parti di un contratto oneroso fissino un corrispettivo molto inferiore al valore reale del bene trasferito ovve-
ro un prezzo eccessivamente alto, a beneficio, rispettivamente, dell'acquirente o dell'alienante. In tal caso, infatti, il contratto di compravendita è stipulato dalle parti soltanto per conseguire -appunto, in via indiretta, attraverso il voluto sbi-
lanciamento tra le prestazioni corrispettive- la finalità, diversa ed ulteriore ri-
spetto a quella di scambio, consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che beneficia dell'attribuzione di maggior valore (cfr.
Cass., S.U., 27 luglio 2017, n. 18725).
Pt_ Tale approdo interpretativo rende superfluo indagare le censure della in ordine alla asserita violazione delle regole in materia di prova testimoniale (con la richiesta di revoca dell'ordinanza 16 maggio2017) e in ordine al peso del conferimento in natura eseguito da , stante la sussistenza di sicuri Persona_4
indici di riconoscibilità di un effetto liberale a favore di alcuni dei soci (i figli)
e a scapito dell'altro socio (il padre), che ha visto depauperarsi il proprio pa-
trimonio personale.
La natura della finalità perseguita dal genitore dell'odierno appellato nel di-
sporre del proprio patrimonio a favore dei figli facendo ricorso a uno schema pagina 13 di 24 negoziale oneroso rende, dunque, irrilevante il supporto della prova testimonia-
le (espletata) che espliciti, ex post, un programma già ricavabile dal complesso delle circostanze accertate.
In questo senso, le censure contro la prova testimoniale, ove fondate, non condurrebbero all'accoglimento dell'appello, giacché la decisione di rigetto si fonderebbe su autonoma ratio decidendi.
Atteso che, a mente dell'art. 179, lett. b), non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione, deve essere confermata la statuizione di primo grado che ha escluso dalla comunione tre le parti della partecipazione acquisita da all'atto della costituzione della società. CP_1
*
4.2 Il sesto e il settimo motivo di appello, connessi tra loro in quanto volti a lamentare la sostanziale carenza di motivazione in ordine alla prova della pro-
CP_ venienza delle somme impiegate dal per versare il prezzo dell'acquisizione delle quote del fratello , sono fondati e meritano ac- CP_4
coglimento.
Nell'ambito della segnalata complessiva valutazione di quanto risultante in atti, il Tribunale ha fatto un generico riferimento alle allegazioni e difese del
CP_
ma da queste -in disparte la questione della fondatezza dell'argomentazione- non è dato trarre la prova del fatto allegato.
CP_ Il si è limitato a eccepire di avere fatto ricorso all'utilizzo, su accordo
dei soci, di somme costituenti gli utili non distribuiti e accantonati della […]
società, senza specificare alcunché (ammontare degli utili, anno di esercizio,
pagina 14 di 24 etc.) e, in ogni caso, senza dare prova della sussistenza degli utili e della deci-
sione dei soci di consentirne l'utilizzo (in atti non è prodotto alcun bilancio del-
la società né alcuna delibera o altro documento diverso da cui ricavare, in virtù
della mancanza del metodo assembleare nella disciplina legale delle società di persone, la volontà dei soci circa l'utilizzo degli utili).
CP_ In conclusione, deve ritenersi che l'acquisto da parte del della parteci- pazione societaria dell'11% del fratello integri un acquisto che cade -per quan-
to sopra osservato- nell'ambito della c.d. comunione differita ex art. 178 c.c.
*
4.3 Gli ultimi due motivi di appello sono infondati e devono respinti.
Anche questi motivi devono essere trattati congiuntamente in quanto volti a contrastare, per il tramite della censura dell'utilizzo da parte del Tribunale di una mera dichiarazione scritta e di una prova testimoniale, la ricostruzione del-
la cessione delle quote in termini di donazione piuttosto che in quelli della compravendita risultante dall'atto pubblico dell'anno 2009.
Come è già stato evidenziato, il Tribunale ha compiuto una complessiva va-
lutazione delle ragioni delle parti in relazione alla sorte dell'acquisto delle quo-
CP_ te societarie e ha fatto un generico riferimento alle difese del .
L'indeterminatezza delle argomentazioni poste a fondamento anche della esclusione della cessione di quote dell'anno 2009 dalla comunione non consen-
te di comprendere se effettivamente il Tribunale abbia inteso basare la decisio-
ne su quanto dichiarato da e su quanto risultante dalla sua con- Persona_2
trodichiarazione.
Pt_ In ogni caso, l'appello della sul punto deve ritenersi infondato, in quan-
pagina 15 di 24 to riesce condivisibile la valutazione del primo giudice in ordine alla natura di liberalità della cessione compiuta da a favore dei figli nell'anno Persona_2
2009.
In disparte la questione dell'idoneità della dichiarazione unilaterale di
[...]
a integrare una controdichiarazione, deve ritenersi che anche la ces- Per_3
sione dell'anno 2009 abbia integrato, sia pure nel ricorso di una situazione dif-
ferente rispetto a quella del 1994, una donazione indiretta delle quote dal padre ai figli.
Richiamati i principi sopra sintetizzati in ordine alla nozione di donazione indiretta, deve ritenersi che, attraverso lo schema oneroso della compravendita,
avesse voluto beneficiare i figli del valore effettivo della propria Persona_2
partecipazione societaria. Tanto emerge ove si tenga conto:
• dell'età di (settantacinque anni) all'epoca della Persona_2
cessione;
• del fatto che la cessione della sua intera partecipazione alla
Contr ha determinato la sua fuoriuscita dalla compagine societaria e ha completato il processo, avviato quindici anni prima, di trasferimento ai figli della attività imprenditoriale;
• la cessione è avvenuta al valore nominale delle quote (euro
1.800,00) e non al valore reale, da calcolarsi in base al valore del pa-
trimonio netto della società, ragionevolmente superiore, tenuto conto del valore del conferimento effettuato da all'atto della Persona_2
costituzione della società.
Neanche l'incremento di quote dell'anno 2009 cade, dunque, in comunione,
pagina 16 di 24 stante l'operatività dell'eccezione prevista dal citato art. 179, lett. b), c.c.
*
In definitiva, a modifica della pronuncia impugnata, deve riconoscersi la sussistenza della comunione de residuo sulle sole quote acquistate da CP_1
in data 21 dicembre 2005 dal fratello .
[...] CP_4
La riconduzione di tale acquisto alla comunione differita esclude, però, che
Pt_ la possa pretendere gli utili correlati alla titolarità della quota per il periodo antecedente allo scioglimento della comunione.
Con riguardo alla comunione de residuo, al coniuge non imprenditore spet-
ta, al momento dello scioglimento della comunione legale, un diritto di credito pari alla metà del valore della res (beni aziendali o quote societarie), determi-
nato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale e al netto del-
le eventuali passività esistenti alla medesima data (Cass., S.U. 17 maggio 2022,
n. 15889).
È una caratteristica tipica della comunione de residuo che l'attivo della mas-
sa comune si arricchisca proprio nel momento in cui il vincolo di solidarietà tra i coniugi si allenta con la loro separazione personale che è causa dello sciogli-
mento della comunione legale (art. 191 c.c.), momento quest'ultimo cui neces-
sariamente va ancorata la stima del valore di quella massa.
La compartecipazione al valore degli incrementi patrimoniali conseguiti
post nuptias dall'altro coniuge è, appunto, differita al momento della separazio-
ne (Cass., n. 6876/2013 cit.).
* * *
5. L'appello incidentale è ammissibile in quanto proposto con tempestivo pagina 17 di 24 atto di costituzione dell'appellato (cfr. Cass., ord. 29 maggio 2024, n. 15100).
Quanto al merito, esso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
CP_ Il primo giudice negò il diritto del al rimborso delle spese anticipate nell'interesse della comunione sul rilievo che non fosse stato allegato e dimo-
strato che le stesse fossero state sostenute con risorse diverse da quelle prove-
nienti dal patrimonio coniugale (ovvero dai conti correnti o dai canoni di loca-
zione).
CP_ Il ha censurato tale motivazione, eccependo come fosse stato ampia-
mente provato nel corso del giudizio di primo grado che tutti i conti correnti in
comunione fossero stati chiusi prima della data di scioglimento della comunio-
ne o, comunque, non avessero capienza, mentre per quanto riguarda il canone di locazione dell'immobile di Via Bosco Cappuccio ha riconosciuto il diritto, pro quota, dell'altra comunista all'incasso previa deduzione delle spese da lui
Pt_ anticipate nell'interesse della comunione o di quello esclusivo della stessa.
Orbene, dall'esame degli atti di primo grado risulta -in via di prima appros-
Pt_ simazione- che la non avesse eccepito –se non con riferimento al canone di abbonamento alla RAI- che i pagamenti fossero stati eseguiti con risorse della comunione.
Pt_ Più precisamente, la si limitò a negare che alcuni importi fossero da lei effettivamente dovuti (esemplificativamente, IRPEF, ICI, TARSU per l'appartamento di viale Trieste) e, con riguardo alle anticipazioni invocate dal
CP_
per l'immobile di via Bosco Cappuccio, eccepì di non avere mai ricevuto la quota parte del canone e come talune voci dovessero fare carico ai conduttori pagina 18 di 24 CP_ dell'immobile; in ogni caso, non eccepì che il avesse pagato i debiti con somme comuni.
Tanto rende fondato, sotto questo profilo, il motivo di appello (irrilevante riuscendo la modifica dell'impostazione difensiva attuata in appello con
Pt_ l'adesione della alla prospettiva del giudice di primo grado).
Del resto, la motivazione addotta dal primo giudice per rigettare la domanda
CP_ di rimborso del è anche contraddittoria rispetto al rigetto della domanda
Pt_ CP_ della (di ottenere la quota parte delle somme usate e/o prelevate dal dai conti correnti bancari e dai fondi comuni, dalle casseforti comuni e dalla ri-
vendita di beni comuni da lui alienati) fondato sull'assoluta mancanza di prova
in ordine [alla loro] esistenza alla data dello scioglimento della comunione
(pag. 14).
Data la mancanza di prova dell'esistenza di tali risorse al momento dello scioglimento della comunione (sentenza parziale sul vincolo del 17 maggio
CP_ 2010), il primo giudice non avrebbe potuto gravare il della prova (negati-
va) di non avere utilizzato somme comuni, quantomeno per tutti gli esborsi ef-
fettuati dopo lo scioglimento della comunione.
*
A proposito del recupero degli esborsi sostenuti da uno dei comproprietari nell'interesse della comunione merita precisare come le spese relative alla cosa comune gravino su ciascun compartecipe della comunione in proporzione all'entità della rispettiva quota (art. 1101, secondo comma, c.c.).
pagina 19 di 24 Pertanto, chi amministra individualmente un bene in comunione è sì obbli-
gato al pagamento agli altri comproprietari della corrispondente quota dei frutti civili ma può chiedere il rimborso delle spese anticipate.
La domanda di rendimento del conto, infatti, implica la sistemazione conta-
bile delle partite di dare e di avere tra le parti, tra l'altro senza che siano neces-
sarie eccezioni o domande riconvenzionali, per ricavarne, quale conseguenza,
l'accertamento contabile del saldo finale delle rispettive partite (Cass., ord. 8
giugno 2022, n. 18548.).
Ove venga accertata una spesa ripetibile nei confronti di un altro comunista,
però, non si fa luogo a una condanna al pagamento della quota parte, ma si procede con il sistema dei prelevamenti.
Ai sensi dell'art. 724, secondo comma, c.c., infatti, ogni comunista deve imputare alla propria quota le somme di cui sia debitore verso gli altri comuni-
sti in dipendenza dei rapporti di comunione.
In un sistema siffatto, il valore della quota del comunista debitore viene,
dunque, ridotto per un valore corrispondente all'importo del debito.
La liquidazione dei debiti e crediti sorti dalla comunione avviene, infatti, al momento della divisione e influisce sulla maniera e sulla misura del riparto
(artt. 724 e 725 c.c.): chi è creditore degli altri finisce per avere di più rispetto alla sua quota, in modo da realizzare il credito in natura sui beni comuni, a sca-
pito del comunista debitore, che prenderà di meno (cfr. Cass., ord. 20 luglio
2021, n. 20706).
Atteso che la sentenza impugnata, con statuizione passata in giudicato per mancata impugnazione, ha riconosciuto il diritto degli ex coniugi alla rappre-
pagina 20 di 24 sentazione dei frutti prodotti dagli immobili individualmente goduti, sussistono i presupposti per la sistemazione contabile delle partite di dare e di avere tra le parti.
CP_ Pt_ Tanto comporta che la domanda del di condanna della al pagamen-
to della quota parte di spese debba essere accolta attraverso il riconoscimento delle spese (nei limiti di seguito specificati) che dovranno essere considerate quali voci del rendimento del conto tra i due comunisti.
Ogni voce –salvo quanto precisato al punto 1 del sottoparagrafo che segue-
dovrà essere computata per intero in quanto spesa interamente sostenuta per la comunione.
*
CP_ Quanto alle spese richieste dal nell'atto di appello relativamente all'immobile di viale Trieste, devono concorrere all'accertamento del saldo fi-
nale delle rispettive partite ripetibili quelle relative:
1. alla metà (in ragione della data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente) della tassa di smaltimento rifiuti e tributo pro-
vinciale dell'anno 2009 e pagata nell'anno 2011 (doc. 2 convenuto), e così euro 125,44 (ossia euro 250,88/2);
2. all'intero importo delle spese condominiali ordinarie e straordinarie deliberate dal condominio in data 14 marzo 2011 e integralmente pa-
CP_ gate dal nell'anno 2013 (docc.
3-5 convenuto) pari a euro
10.046,32;
3. all'intero importo delle spese straordinarie lavori di ristrutturazione del condominio (doc. 7 e doc. 9) pari a euro 25,06;
pagina 21 di 24 4. all'intero importo dell'imposta di registro della sentenza parziale n.
3036/2012, RAC 5380/2006, del Tribunale di IA (doc. 10) pari a euro 238,11;
5. all'intero importo dell'importo del saldo del consulente nominato nel procedimento indicato al punto che precede (doc. 11) pari euro
1.258,90;
6. all'intero importo dell'imposta di registro della sentenza n. 1804/2015
(doc. 75) pari a euro 226,25.
Non va ricompreso nel rendiconto il canone Rai, in quanto esborso sostenu-
to anteriormente all'autorizzazione ai coniugi a vivere separati, sicché deve ri-
tenersi spesa effettuata con risorse e per esigenze comuni.
Con riguardo a quest'immobile, dunque, le spese sostenute dal Pisu ammon-
tano a euro 11.920,08.
*
CP_ Quanto alle spese richieste dal nell'atto di appello relativamente all'immobile di via Bosco Cappuccio, devono concorrere all'accertamento del saldo finale delle rispettive partite ripetibili quelle relative:
a. alla metà (in ragione della pacifica compartecipazione alla spesa del conduttore dell'immobile) della complessiva spesa di euro 1.136,16
per la registrazione contratto di locazione relativi agli anni dal 2009
– 2014 (docc. 19-26) e così euro 568,08;
b. all'intero importo delle spese condominiali ordinarie di esclusiva spettanza del proprietario e spese straordinarie (docc. 27 – 51) pari a euro 1.723,37;
pagina 22 di 24 c. all'intero importo del tributo ICI relativo agli anni dal 2009 al 2015,
(docc. 52 – 65) pari a euro 3.168,90;
Non vanno ricomprese nel rendiconto la spesa di euro 24,09 relativa a spese di mediazione, perché non giustificata documentalmente, e la spesa di euro
1.136,16 per la registrazione contratto di locazione relativi agli anni dal 2009 –
2014 (docc. 19-26), perché mera duplicazione della spesa compartecipata con il conduttore del bene.
Con riguardo a quest'immobile, dunque, le spese sostenute dal Pisu ammon-
tano a euro 5.460,35.
*
6. Il sistema dei prelevamenti esclude –come anticipato- che debbano essere emesse pronunce di condanna per l'attuazione del diritto (ai frutti o al rimborso delle spese) del comunista.
Pertanto, in questo giudizio non deve essere disposta la c.t.u. sollecitata dal-
Pt_ Pt_ la per la stima delle quote del
A tanto provvederà, infatti, il giudice di primo grado nell'ambito della più
ampia stima dei cespiti e della determinazione delle poste dare/avere tra i co-
munisti.
*
7. Atteso che il Tribunale ha emesso una sentenza non definitiva non v'è
luogo a provvedere sulle spese del giudizio di primo grado.
La reciproca soccombenza delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente grado.
pagina 23 di 24
P.Q.M.
La Corte di Appello di IA definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
1. in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da Parte_1
contro la sentenza non definitiva n. 542/2022 del Tribunale di IA
(che per il resto viene confermata a eccezione di quanto specificato al ca-
po che segue) dichiara che l'11% delle quote della intestate ad CP_2
sono cadute nella comunione tra questi e al pas- CP_1 CP_5
saggio in giudicato della sentenza parziale di separazione personale dei coniugi e che, per l'effetto, quest'ultima è titolare di un diritto di credito pari alla metà del valore delle quote;
2. in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da CP_1
contro la citata sentenza non definitiva dichiara che questi ha anticipato spese per euro 11.920,08 per l'immobile di viale Trieste e per euro
5.460,35 per quello di via Bosco Cappuccio e ha diritto a ripetere la quo-
ta parte di esse;
3. dichiara le spese processuali di questo giudizio integralmente compensa-
te.
IA, 10 febbraio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 24 di 24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 360 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2022 promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Ca- Parte_1 C.F._1
gliari presso lo studio dell'avv. Paola Massidda che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
appellante
contro
(c.f. ), residente a [...]ed elettivamente CP_1 CodiceFiscale_2
domiciliato a IA presso lo studio dell'avv. Carlo Oriti Niosi che, unita- mente all'avv. Maria Francesca Baire, lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
appellato-appellante incidentale
pagina 1 di 24 La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza impu-
gnata ed in accoglimento del presente gravame e delle conclusioni già formula-
te in primo grado:
1. accertare e dichiarare che le quote della (già , CP_2 CP_3
che al momento dello scioglimento della comunione erano del 54%,
rientrano nella comunione legale dei coniugi e dichiarare lo scioglimen-
to della comunione anche rispetto alle stesse quote;
CP_
2. e per l'effetto condannare il al pagamento del valore della quota della spettante per legge all'ex coniuge e degli utili matu- CP_3
rati dal 2008 sino allo scioglimento della comunione, nella misura che dovrà essere accertata con consulenza tecnica d'ufficio, di cui si reitera la richiesta;
3. con vittoria di competenze professionali e spese, anche generali, del doppio grado del giudizio.
Nell'interesse dell'appellato: voglia la Corte d'Appello adita, contrariis
reiectis,
rigettare l'appello principale proposto da poiché infonda- Parte_1
to per tutte le ragioni esposte nel presente atto o per quelle che dovesse ri-
tenere codesta Corte d'Appello, per l'effetto, confermare la sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di IA, Sezione civile, in persona del
Giudice Antonio Dessì, n. 542/2022 pubblicata il 04/03/2022, nel proce-
pagina 2 di 24 dimento RG n. 8836/2014, Repert. N. 563/2022 del 04/03/2022, limitata-
Pt_ mente ai capi oggetto di impugnazione da parte della accogliere l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, CP_1
riformare la suddetta sentenza non definitiva nella parte impugnata dal
CP_ Pt_ CP_
con condanna della alla restituzione in favore del della som-
ma di € 9.583.03, oltre interessi maturati e maturandi, per tutte le ragioni esposte;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Illustrato di essersi legata in matrimonio ad in data a 19 CP_1
maggio 1991 in regime di comunione legale dei beni e di essersi dallo stesso separata con sentenza del Tribunale di IA in data 17 maggio 2010 (passa-
ta in giudicato), convenne l'ex coniuge (essendo stata pronunciata Parte_1
anche la sentenza di cessazione degli effetti del vincolo) al fine di ottenere lo scioglimento della comunione ordinaria sui loro beni.
Per quanto rileva in questa sede, l'attrice chiese, in particolare, lo sciogli-
mento della comunione sugli immobili di via Bosco Cappuccio e di viale Trie-
ste a IA (meglio individuati in citazione tramite indicazioni catastali) e
CP_ delle quote della di cui il era titolare nella misura del 54%, CP_3
avendo egli provveduto:
a) nell'anno 1994 alla costituzione della società, in uno con il padre e due fratelli, versando la quota parte del capitale sociale di Per_1
lire 2.000.000 e acquisendo, dunque, una prima quota del 25%;
b) all'acquisto, con rogito notarile del 21 dicembre 2005, dell'11% delle pagina 3 di 24 quote societarie intestate al fratello;
CP_4
c) all'acquisto, con rogito notarile dell'11 dicembre 2009, del 18% delle quote societarie già intestate al genitore,
CP_ e chiese la condanna del al pagamento del valore della quota della CP_3
e degli utili maturati dal 2008 sino allo scioglimento della comunione.
[...]
*
Il convenuto aderì alla domanda di scioglimento della comunione, chie-
dendo, in via riconvenzionale, i frutti dell'immobile di viale Trieste, occupato in via esclusiva dall'attrice, e il rimborso di spese sostenute in via esclusiva per i due immobili, alcune di esclusiva spettanza dell'attrice e altre da dividere pro
quota.
Il convenuto si oppose, poi, alla inclusione nella comunione legale della
Contr propria partecipazione al capitale della sul rilievo che:
1. il capitale sociale iniziale della pari a lire CP_3
443.000.000, era frutto del conferimento da parte del padre della pro-
pria all'azienda commerciale del valore di lire 438.934.000 e del ver-
samento di lire 2.000.000 in contanti, sicché egli aveva ricevuto la ti-
tolarità della quota del 25% della società per effetto di una donazione indiretta, con la conseguenza che l'acquisto non era caduto in comu-
nione;
2. l'acquisto dell'ulteriore 11% delle quote societarie già del fratello era avvenuto mediante l'utilizzo, su accordo dei soci, di somme costituenti gli utili non distribuiti e accantonati della società
stessa;
pagina 4 di 24 3. l'acquisto dell'ulteriore 18% dal genitore era avvenuto trami-
te un contratto di compravendita che dissimulava una donazione.
*
La causa fu istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale e prova per testi.
Con sentenza non definitiva n. 542 del 4 marzo 2022, il Tribunale così
statuì:
La domanda di scioglimento della comunione deve essere invece rigetta-
Contr ta con riferimento alle quote della da ritenere escluse dalla comunione
CP_ legale per le medesime ragioni di fatto e di diritto indicate dal , che risul-
tano pienamente confermate dall'istruttoria svolta (ovvero dalla dichiarazione
a firma dal medesimo prodotta come doc.1/c e dalla testimo- Persona_2
nianza dello stesso e sono sostanzialmente in linea con le risul- Persona_2
tanze del rogito 27.4.1994 (da cui si evince che la quasi totalità del capitale
sociale della costituenda società, per complessive £ 438.934.000, era fornito
dal conferimento in essa dell'azienda di . Persona_2
(omissis)
Devono essere altresì rigettate le domande di rimborso formulate dal
CP_
, che non ha dimostrato (né allegato) che le spese indicate siano state so-
stenute con risorse diverse da quello proveniente dal patrimonio coniugale
(ovvero dai conti correnti o dai canoni di locazione di cui il medesimo ha so-
stanzialmente riconosciuto di aver avuto la disponibilità anche successivamen-
te al 2008, data della separazione di fatto).
* * *
pagina 5 di 24 2. Contro la pronuncia ha proposto appello la quale ha affidato Parte_1
ai primi cinque motivi di appello la critica all'esclusione dalla comunione lega-
CP_ le delle quote acquisite dal con l'atto costitutivo della società, al sesto e al settimo motivo le censure all'esclusione dalla comunione dell'acquisto delle quote dell'anno 2005 e agli ultimi due le censure all'esclusione dalla comunio- ne dell'ultimo acquisto operato dal coniuge.
Pt_ I. Con un primo motivo, la ha lamentato che il Tribunale non avesse tenuto conto che il tenore letterale dell'art. 5 dell'atto costitutivo desse atto che aveva conferito in contanti una quota del capitale sociale, sicché non CP_1
si sarebbe potuto ritenere che tale rogito mascher[asse] una donazione simula-
ta o una donazione indiretta, stante anche il fatto che il contenuto della scrittu-
ra autenticata fa piena prova di quanto in essa dichiarato (art. 2702 c.c.).
II. Con un secondo motivo, l'appellante ha denunciato l'inammissibilità
della prova testimoniale diretta a provare che il contratto tra le parti era simula-
to, ammessa anche in violazione dell'art. 2702 c.c., e ha chiesto la revoca dell'ordinanza istruttoria del 3 aprile 2017, con cui il Tribunale aveva respinto la sua eccezione di inutilizzabilità della prova testimoniale espletata.
III. Con un terzo motivo, è stato evidenziato come la dichiarazione del te-
stimone, evidentemente compiacente, non fosse atta a suffragare la tesi del convenuto perché non corrispondente al vero, è inverosimile, e non supportata
da alcun documento e, soprattutto, inattendibile, per il rapporto parentale e la
mancanza di qualsiasi ulteriore produzione documentale a supporto.
Pt_ IV. Con un quarto motivo, la ha lamentato come il documento deno-
minato controdichiarazione, nella parte in cui aveva indicato di Parte_2
pagina 6 di 24 aver costituito la società mediante conferimenti di propria esclusiva proprietà,
non potesse essere valutato attendibile e concludente, anche per la provenienza dal padre del convenuto, sicché il primo giudice avrebbe dovuto considerare che a essa, ai fini della prova della simulazione, non avrebbe potuto essere at-
tribuito alcun valore perché la stessa avrebbe dovuta essere antecedente o coe-
va alla stipula dell'atto simulato e non successiva di circa quindici anni.
V. Con un quinto motivo, l'appellante ha argomentato che, se anche si fos-
se ritenuto che, effettivamente, i conferimenti fossero stati effettuati in via esclusiva o prevalente da parte del padre del convenuto, tanto non sarebbe stato sufficiente a fare ritenere la sussistenza di una donazione indiretta, data la pos-
sibilità codificata che le quote di partecipazione alla società e la misura di par-
tecipazione agli utili e alle perdite non siano proporzionali ai conferimenti del capitale sociale iniziale (art. 2253 e art. 2263 c.c.).
In questa prospettiva, l'appellante ha spiegato come l'assegnazione di par-
tecipazioni non proporzionali ai conferimenti [possa fondarsi] su una specifica
causa societatis; la diversa distribuzione è di utilità alla società, in funzione
dell'esercizio comune dell'attività di impresa e ha lamentato che il primo giu-
dice avrebbe dovuto tenere conto che, nel caso di specie, era evidente che, con la costituzione della aveva voluto “coinvolgere in CP_3 Persona_2
tale progetto imprenditoriale” alcuni dei suoi figli, per avvalersi all'apporto
CP_ lavorativo di questi e, soprattutto di , socio accomandatario (vd. compar-
sa di costituzione e risposta e verbale udienza 14.9.2017 - deposizione teste
6), apporto grazie al quale l'impresa ha prosperato e anche Persona_2
ne ha tratto evidenti vantaggi economici, grazie anche alla par- Persona_2
pagina 7 di 24 tecipazione agli utili che egli ha percepito per oltre 15 anni.
VI. Con un sesto motivo, è stata lamentata la carenza di motivazione (o la motivazione apparente) in ordine alla prova del fatto che l'acquisizione da par-
te di delle quote del fratello era stata pagata con somme costituenti CP_1
utili non distribuiti e accantonamenti della società.
Pt_ VII. Con un settimo motivo, la ha eccepito l'irrilevanza della difesa in-
dicata al capo che precede e ha invocato il principio per cui la comunione lega-
le fra coniugi comprende le quote di partecipazione in società di persone così
come i relativi aumenti effettuati da uno dei coniugi in costanza di matrimonio utilizzando utili di esercizi precedenti.
VIII. Con un ottavo motivo, l'appellante ha ribadito come dall'atto pubbli-
co del 2009 risultasse che aveva acquistato il 18% della quota del CP_1
padre e ha censurato l'utilizzo da parte del Tribunale della controdichiarazione di per trarre la prova della simulazione della vendita della quota Persona_2
del 18%, trattandosi di una dichiarazione unilaterale e formata a distanza di quindici anni dall'atto pubblico e stante la sua inefficacia nei confronti dei terzi ai sensi dell'art. 1415 c.c.
Pt_ IX. Con un nono motivo, la ha ribadito, anche con riguardo alla ces-
sione dell'anno 2012, le doglianze sollevate nel primo motivo circa l'ammissione della prova testimoniale resa dal padre del convenuto, inammis-
sibilità derivante in ogni caso dalla natura di atto pubblico della vendita in que-
stione ai sensi dell'art. 2700 c.c.
*
L'appellato ha resistito, affidandosi agli stessi argomenti invocati in primo pagina 8 di 24 Pt_ grado per contrastare la pretesa della in ordine alla contitolarità delle quote,
e ha proposto appello incidentale avverso la parte della sentenza che aveva ri-
gettato la domanda di rimborso delle spese per mancata allegazione e prova che le spese indicate fossero state sostenute con risorse diverse da quelle prove-
nienti dal patrimonio coniugale (conti correnti o canone di locazione).
CP_ Il ha censurato la valutazione del compendio probatorio compiuta dal primo giudice;
ha eccepito come fosse emerso in giudizio che le uniche risorse rimaste nella sua disponibilità dal 2008 (data della separazione di fatto) erano solo i canoni da egli percepiti per la locazione dell'immobile di via Bosco
Pt_ Cappuccio, sicché tutte le spese sostenute, anche quelle di spettanza della erano state pagate con risorse di sua esclusiva proprietà, non essendovi più un patrimonio in comunione (al di là del citato canone).
* * *
3. L'esame dei motivi dell'appello principale deve essere preceduto dalla ri- costruzione degli effetti dell'acquisto da parte di uno dei coniugi, durante il matrimonio, di quote societarie ove operi il regime di comunione dei beni.
Atteso che la regola generale è quella per cui i beni acquistati durante il ma-
trimonio, anche da uno solo dei coniugi, rientrano nella comunione legale (art. 177 c.c.), dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ricomprendere, in via di prima approssimazione, gli acquisti di quote di partecipazione in società
nell'oggetto della comunione legale, fuori dei casi in cui non ricorra una delle eccezioni alla regola generale poste dall'art. 179 c.c.
Pur muovendo da differenti impostazioni (c.d. criterio della responsabilità
o criterio della destinazione), in dottrina si registra un sicuro e prevalente pagina 9 di 24 orientamento che ritiene che:
1. in ragione del favor communionis (che sovrintende alla vita dei coniu-
gi) ricadano nella comunione (immediata) dei beni le quote di parte-
cipazione acquistate da un coniuge a scopo di investimento (siccome non direttamente destinate allo svolgimento della sua professione im-
prenditoriale) e quelle che comportino per l'acquirente una responsa-
bilità limitata (quote delle società di capitali e le quote delle società di persona che non comportano responsabilità illimitata);
2. rientrano, invece, nella comunione (differita) de residuo gli acquisti di quote di partecipazione effettuati da un coniuge per lo svolgimento della propria attività di impresa oppure che diano adito a una respon-
sabilità in forma illimitata (come tipicamente avviene per i soci delle società di persone che non rivestano il ruolo di accomandante).
Nella giurisprudenza di legittimità è, invece, meno netta la distinzione trat-
teggiata nella ricostruzione dottrinale richiamata.
In mancanza di un orientamento univoco, questa Corte di merito intende aderire all'insegnamento della S.C. che, in una vicenda processuale relativa all'acquisto da parte di un coniuge di quote di una società in nome collettivo,
ha ritenuto che la quota societaria del coniuge non cada in comunione legale
ex art. 177 c.c., lett. a), ma appunto in quella ex art. 178 c.c. (Cass., 20 marzo
2013, n.6876).
In tale prospettiva, la S.C. ha espressamente riconosciuto –richiamando la dottrina prevalente- una identità di ratio tra l'acquisto di quote di una società di persone e la fattispecie espressamente contemplata dall'art.178 c.c. quando il pagina 10 di 24 coniuge, anziché esercitare una impresa individuale, svolga la propria attività
insieme ad altri servendosi dello strumento societario.
*
4. Inquadrata la materia, merita precisare che, con un passaggio motivazio-
nale estremamente stringato, il Tribunale trattò in maniera unitaria le tre vicen-
de negoziali invocate dall'attrice a fondamento degli acquisti alla comunione e richiamò a supporto della decisione solo i contenuti della deposizione di
[...]
(padre del convenuto) e della dichiarazione stragiudiziale da questi Per_3
CP_ resa nell'anno 2009 (controdichiarazione prodotta sub 1c dal ).
Pt_ In ragione delle censure sollevate dalla con riguardo a ognuna delle cita-
te vicende s'impone l'abbandono della valutazione cumulativa adottata dal
Tribunale, dovendosi procedere a un esame dei motivi di appello che tenga
CP_ conto delle peculiarità di ciascuna delle operazioni poste in essere dal .
*
4.1 I primi cinque motivi di appello possono essere trattati unitariamente, in quanto tra loro connessi, essendo tutti volti a confutare l'accertamento del Tri- bunale in relazione all'effettiva natura dell'operazione di costituzione della so- cietà con capitale sociale derivante dal conferimento dell'impresa individuale di e l'attribuzione ai figli di una consistente partecipazione so- Persona_2
ciale.
È pacifico e, in ogni caso, risulta per tabulas (art. 5 atto costitutivo, doc. 2
attrice) che il capitale sociale iniziale, pari a lire a 443.000.000, sia stato pres-
soché interamente frutto del conferimento apportato in via esclusiva da
[...]
tramite cessione della propria azienda commerciale (macchinari, at- Per_3
pagina 11 di 24 trezzature e avviamento) del valore dichiarato di lire 438.934.000, con la con-
seguenza che gli altri soci (i tre figli) si sono visti attribuire delle quote societa-
rie senza conferire alcunché e senza subire alcun depauperamento patrimoniale.
Non vale osservare che dallo stesso art. 5 risulti che tutti i soci abbiano ver-
sato complessive lire 2.000.000 in contanti e che abbia conferito Persona_4
beni del valore dichiarato di circa lire 2.000.000.
Giacché ognuno dei figli ha ricevuto una partecipazione agli utili e alle per-
dite non inferiore al 20% ( , in particolare, del 25%), deve certamente CP_1
ritenersi che l'operazione compiuta dal genitore fosse volta a realizzare una donazione indiretta delle quote della società.
Col beneficiare i figli di un'attribuzione di valore così soverchiamente spro-
porzionato rispetto ai conferimenti loro formalmente attribuiti (a fronte di un capitale di lire 443.000.000, il conferimento di lire 500.000 in contanti risulte-
rebbe pari allo 0,112% del capitale), evidentemente aveva inteso Persona_2
realizzare, con le forme di un diverso negozio tipico, una liberalità a favore dei figli.
Per costante insegnamento, la donazione indiretta si identifica con ogni ne-
gozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di li-
beralità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'in-
tenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso.
La donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior pagina 12 di 24 valore;
differisce dal negozio simulato in cui il contratto apparente non corri-
sponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito;
ne consegue che ad essa non si applicano i limiti alla prova testimo-
niale - in materia di contratti e simulazione - che valgono, invece, per il nego-
zio tipico utilizzato allo scopo (recentemente, Cass., ord. 19 luglio 2024, n.
19973).
Donazione indiretta può aversi anche quando le parti di un contratto oneroso fissino un corrispettivo molto inferiore al valore reale del bene trasferito ovve-
ro un prezzo eccessivamente alto, a beneficio, rispettivamente, dell'acquirente o dell'alienante. In tal caso, infatti, il contratto di compravendita è stipulato dalle parti soltanto per conseguire -appunto, in via indiretta, attraverso il voluto sbi-
lanciamento tra le prestazioni corrispettive- la finalità, diversa ed ulteriore ri-
spetto a quella di scambio, consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che beneficia dell'attribuzione di maggior valore (cfr.
Cass., S.U., 27 luglio 2017, n. 18725).
Pt_ Tale approdo interpretativo rende superfluo indagare le censure della in ordine alla asserita violazione delle regole in materia di prova testimoniale (con la richiesta di revoca dell'ordinanza 16 maggio2017) e in ordine al peso del conferimento in natura eseguito da , stante la sussistenza di sicuri Persona_4
indici di riconoscibilità di un effetto liberale a favore di alcuni dei soci (i figli)
e a scapito dell'altro socio (il padre), che ha visto depauperarsi il proprio pa-
trimonio personale.
La natura della finalità perseguita dal genitore dell'odierno appellato nel di-
sporre del proprio patrimonio a favore dei figli facendo ricorso a uno schema pagina 13 di 24 negoziale oneroso rende, dunque, irrilevante il supporto della prova testimonia-
le (espletata) che espliciti, ex post, un programma già ricavabile dal complesso delle circostanze accertate.
In questo senso, le censure contro la prova testimoniale, ove fondate, non condurrebbero all'accoglimento dell'appello, giacché la decisione di rigetto si fonderebbe su autonoma ratio decidendi.
Atteso che, a mente dell'art. 179, lett. b), non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione, deve essere confermata la statuizione di primo grado che ha escluso dalla comunione tre le parti della partecipazione acquisita da all'atto della costituzione della società. CP_1
*
4.2 Il sesto e il settimo motivo di appello, connessi tra loro in quanto volti a lamentare la sostanziale carenza di motivazione in ordine alla prova della pro-
CP_ venienza delle somme impiegate dal per versare il prezzo dell'acquisizione delle quote del fratello , sono fondati e meritano ac- CP_4
coglimento.
Nell'ambito della segnalata complessiva valutazione di quanto risultante in atti, il Tribunale ha fatto un generico riferimento alle allegazioni e difese del
CP_
ma da queste -in disparte la questione della fondatezza dell'argomentazione- non è dato trarre la prova del fatto allegato.
CP_ Il si è limitato a eccepire di avere fatto ricorso all'utilizzo, su accordo
dei soci, di somme costituenti gli utili non distribuiti e accantonati della […]
società, senza specificare alcunché (ammontare degli utili, anno di esercizio,
pagina 14 di 24 etc.) e, in ogni caso, senza dare prova della sussistenza degli utili e della deci-
sione dei soci di consentirne l'utilizzo (in atti non è prodotto alcun bilancio del-
la società né alcuna delibera o altro documento diverso da cui ricavare, in virtù
della mancanza del metodo assembleare nella disciplina legale delle società di persone, la volontà dei soci circa l'utilizzo degli utili).
CP_ In conclusione, deve ritenersi che l'acquisto da parte del della parteci- pazione societaria dell'11% del fratello integri un acquisto che cade -per quan-
to sopra osservato- nell'ambito della c.d. comunione differita ex art. 178 c.c.
*
4.3 Gli ultimi due motivi di appello sono infondati e devono respinti.
Anche questi motivi devono essere trattati congiuntamente in quanto volti a contrastare, per il tramite della censura dell'utilizzo da parte del Tribunale di una mera dichiarazione scritta e di una prova testimoniale, la ricostruzione del-
la cessione delle quote in termini di donazione piuttosto che in quelli della compravendita risultante dall'atto pubblico dell'anno 2009.
Come è già stato evidenziato, il Tribunale ha compiuto una complessiva va-
lutazione delle ragioni delle parti in relazione alla sorte dell'acquisto delle quo-
CP_ te societarie e ha fatto un generico riferimento alle difese del .
L'indeterminatezza delle argomentazioni poste a fondamento anche della esclusione della cessione di quote dell'anno 2009 dalla comunione non consen-
te di comprendere se effettivamente il Tribunale abbia inteso basare la decisio-
ne su quanto dichiarato da e su quanto risultante dalla sua con- Persona_2
trodichiarazione.
Pt_ In ogni caso, l'appello della sul punto deve ritenersi infondato, in quan-
pagina 15 di 24 to riesce condivisibile la valutazione del primo giudice in ordine alla natura di liberalità della cessione compiuta da a favore dei figli nell'anno Persona_2
2009.
In disparte la questione dell'idoneità della dichiarazione unilaterale di
[...]
a integrare una controdichiarazione, deve ritenersi che anche la ces- Per_3
sione dell'anno 2009 abbia integrato, sia pure nel ricorso di una situazione dif-
ferente rispetto a quella del 1994, una donazione indiretta delle quote dal padre ai figli.
Richiamati i principi sopra sintetizzati in ordine alla nozione di donazione indiretta, deve ritenersi che, attraverso lo schema oneroso della compravendita,
avesse voluto beneficiare i figli del valore effettivo della propria Persona_2
partecipazione societaria. Tanto emerge ove si tenga conto:
• dell'età di (settantacinque anni) all'epoca della Persona_2
cessione;
• del fatto che la cessione della sua intera partecipazione alla
Contr ha determinato la sua fuoriuscita dalla compagine societaria e ha completato il processo, avviato quindici anni prima, di trasferimento ai figli della attività imprenditoriale;
• la cessione è avvenuta al valore nominale delle quote (euro
1.800,00) e non al valore reale, da calcolarsi in base al valore del pa-
trimonio netto della società, ragionevolmente superiore, tenuto conto del valore del conferimento effettuato da all'atto della Persona_2
costituzione della società.
Neanche l'incremento di quote dell'anno 2009 cade, dunque, in comunione,
pagina 16 di 24 stante l'operatività dell'eccezione prevista dal citato art. 179, lett. b), c.c.
*
In definitiva, a modifica della pronuncia impugnata, deve riconoscersi la sussistenza della comunione de residuo sulle sole quote acquistate da CP_1
in data 21 dicembre 2005 dal fratello .
[...] CP_4
La riconduzione di tale acquisto alla comunione differita esclude, però, che
Pt_ la possa pretendere gli utili correlati alla titolarità della quota per il periodo antecedente allo scioglimento della comunione.
Con riguardo alla comunione de residuo, al coniuge non imprenditore spet-
ta, al momento dello scioglimento della comunione legale, un diritto di credito pari alla metà del valore della res (beni aziendali o quote societarie), determi-
nato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale e al netto del-
le eventuali passività esistenti alla medesima data (Cass., S.U. 17 maggio 2022,
n. 15889).
È una caratteristica tipica della comunione de residuo che l'attivo della mas-
sa comune si arricchisca proprio nel momento in cui il vincolo di solidarietà tra i coniugi si allenta con la loro separazione personale che è causa dello sciogli-
mento della comunione legale (art. 191 c.c.), momento quest'ultimo cui neces-
sariamente va ancorata la stima del valore di quella massa.
La compartecipazione al valore degli incrementi patrimoniali conseguiti
post nuptias dall'altro coniuge è, appunto, differita al momento della separazio-
ne (Cass., n. 6876/2013 cit.).
* * *
5. L'appello incidentale è ammissibile in quanto proposto con tempestivo pagina 17 di 24 atto di costituzione dell'appellato (cfr. Cass., ord. 29 maggio 2024, n. 15100).
Quanto al merito, esso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
CP_ Il primo giudice negò il diritto del al rimborso delle spese anticipate nell'interesse della comunione sul rilievo che non fosse stato allegato e dimo-
strato che le stesse fossero state sostenute con risorse diverse da quelle prove-
nienti dal patrimonio coniugale (ovvero dai conti correnti o dai canoni di loca-
zione).
CP_ Il ha censurato tale motivazione, eccependo come fosse stato ampia-
mente provato nel corso del giudizio di primo grado che tutti i conti correnti in
comunione fossero stati chiusi prima della data di scioglimento della comunio-
ne o, comunque, non avessero capienza, mentre per quanto riguarda il canone di locazione dell'immobile di Via Bosco Cappuccio ha riconosciuto il diritto, pro quota, dell'altra comunista all'incasso previa deduzione delle spese da lui
Pt_ anticipate nell'interesse della comunione o di quello esclusivo della stessa.
Orbene, dall'esame degli atti di primo grado risulta -in via di prima appros-
Pt_ simazione- che la non avesse eccepito –se non con riferimento al canone di abbonamento alla RAI- che i pagamenti fossero stati eseguiti con risorse della comunione.
Pt_ Più precisamente, la si limitò a negare che alcuni importi fossero da lei effettivamente dovuti (esemplificativamente, IRPEF, ICI, TARSU per l'appartamento di viale Trieste) e, con riguardo alle anticipazioni invocate dal
CP_
per l'immobile di via Bosco Cappuccio, eccepì di non avere mai ricevuto la quota parte del canone e come talune voci dovessero fare carico ai conduttori pagina 18 di 24 CP_ dell'immobile; in ogni caso, non eccepì che il avesse pagato i debiti con somme comuni.
Tanto rende fondato, sotto questo profilo, il motivo di appello (irrilevante riuscendo la modifica dell'impostazione difensiva attuata in appello con
Pt_ l'adesione della alla prospettiva del giudice di primo grado).
Del resto, la motivazione addotta dal primo giudice per rigettare la domanda
CP_ di rimborso del è anche contraddittoria rispetto al rigetto della domanda
Pt_ CP_ della (di ottenere la quota parte delle somme usate e/o prelevate dal dai conti correnti bancari e dai fondi comuni, dalle casseforti comuni e dalla ri-
vendita di beni comuni da lui alienati) fondato sull'assoluta mancanza di prova
in ordine [alla loro] esistenza alla data dello scioglimento della comunione
(pag. 14).
Data la mancanza di prova dell'esistenza di tali risorse al momento dello scioglimento della comunione (sentenza parziale sul vincolo del 17 maggio
CP_ 2010), il primo giudice non avrebbe potuto gravare il della prova (negati-
va) di non avere utilizzato somme comuni, quantomeno per tutti gli esborsi ef-
fettuati dopo lo scioglimento della comunione.
*
A proposito del recupero degli esborsi sostenuti da uno dei comproprietari nell'interesse della comunione merita precisare come le spese relative alla cosa comune gravino su ciascun compartecipe della comunione in proporzione all'entità della rispettiva quota (art. 1101, secondo comma, c.c.).
pagina 19 di 24 Pertanto, chi amministra individualmente un bene in comunione è sì obbli-
gato al pagamento agli altri comproprietari della corrispondente quota dei frutti civili ma può chiedere il rimborso delle spese anticipate.
La domanda di rendimento del conto, infatti, implica la sistemazione conta-
bile delle partite di dare e di avere tra le parti, tra l'altro senza che siano neces-
sarie eccezioni o domande riconvenzionali, per ricavarne, quale conseguenza,
l'accertamento contabile del saldo finale delle rispettive partite (Cass., ord. 8
giugno 2022, n. 18548.).
Ove venga accertata una spesa ripetibile nei confronti di un altro comunista,
però, non si fa luogo a una condanna al pagamento della quota parte, ma si procede con il sistema dei prelevamenti.
Ai sensi dell'art. 724, secondo comma, c.c., infatti, ogni comunista deve imputare alla propria quota le somme di cui sia debitore verso gli altri comuni-
sti in dipendenza dei rapporti di comunione.
In un sistema siffatto, il valore della quota del comunista debitore viene,
dunque, ridotto per un valore corrispondente all'importo del debito.
La liquidazione dei debiti e crediti sorti dalla comunione avviene, infatti, al momento della divisione e influisce sulla maniera e sulla misura del riparto
(artt. 724 e 725 c.c.): chi è creditore degli altri finisce per avere di più rispetto alla sua quota, in modo da realizzare il credito in natura sui beni comuni, a sca-
pito del comunista debitore, che prenderà di meno (cfr. Cass., ord. 20 luglio
2021, n. 20706).
Atteso che la sentenza impugnata, con statuizione passata in giudicato per mancata impugnazione, ha riconosciuto il diritto degli ex coniugi alla rappre-
pagina 20 di 24 sentazione dei frutti prodotti dagli immobili individualmente goduti, sussistono i presupposti per la sistemazione contabile delle partite di dare e di avere tra le parti.
CP_ Pt_ Tanto comporta che la domanda del di condanna della al pagamen-
to della quota parte di spese debba essere accolta attraverso il riconoscimento delle spese (nei limiti di seguito specificati) che dovranno essere considerate quali voci del rendimento del conto tra i due comunisti.
Ogni voce –salvo quanto precisato al punto 1 del sottoparagrafo che segue-
dovrà essere computata per intero in quanto spesa interamente sostenuta per la comunione.
*
CP_ Quanto alle spese richieste dal nell'atto di appello relativamente all'immobile di viale Trieste, devono concorrere all'accertamento del saldo fi-
nale delle rispettive partite ripetibili quelle relative:
1. alla metà (in ragione della data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente) della tassa di smaltimento rifiuti e tributo pro-
vinciale dell'anno 2009 e pagata nell'anno 2011 (doc. 2 convenuto), e così euro 125,44 (ossia euro 250,88/2);
2. all'intero importo delle spese condominiali ordinarie e straordinarie deliberate dal condominio in data 14 marzo 2011 e integralmente pa-
CP_ gate dal nell'anno 2013 (docc.
3-5 convenuto) pari a euro
10.046,32;
3. all'intero importo delle spese straordinarie lavori di ristrutturazione del condominio (doc. 7 e doc. 9) pari a euro 25,06;
pagina 21 di 24 4. all'intero importo dell'imposta di registro della sentenza parziale n.
3036/2012, RAC 5380/2006, del Tribunale di IA (doc. 10) pari a euro 238,11;
5. all'intero importo dell'importo del saldo del consulente nominato nel procedimento indicato al punto che precede (doc. 11) pari euro
1.258,90;
6. all'intero importo dell'imposta di registro della sentenza n. 1804/2015
(doc. 75) pari a euro 226,25.
Non va ricompreso nel rendiconto il canone Rai, in quanto esborso sostenu-
to anteriormente all'autorizzazione ai coniugi a vivere separati, sicché deve ri-
tenersi spesa effettuata con risorse e per esigenze comuni.
Con riguardo a quest'immobile, dunque, le spese sostenute dal Pisu ammon-
tano a euro 11.920,08.
*
CP_ Quanto alle spese richieste dal nell'atto di appello relativamente all'immobile di via Bosco Cappuccio, devono concorrere all'accertamento del saldo finale delle rispettive partite ripetibili quelle relative:
a. alla metà (in ragione della pacifica compartecipazione alla spesa del conduttore dell'immobile) della complessiva spesa di euro 1.136,16
per la registrazione contratto di locazione relativi agli anni dal 2009
– 2014 (docc. 19-26) e così euro 568,08;
b. all'intero importo delle spese condominiali ordinarie di esclusiva spettanza del proprietario e spese straordinarie (docc. 27 – 51) pari a euro 1.723,37;
pagina 22 di 24 c. all'intero importo del tributo ICI relativo agli anni dal 2009 al 2015,
(docc. 52 – 65) pari a euro 3.168,90;
Non vanno ricomprese nel rendiconto la spesa di euro 24,09 relativa a spese di mediazione, perché non giustificata documentalmente, e la spesa di euro
1.136,16 per la registrazione contratto di locazione relativi agli anni dal 2009 –
2014 (docc. 19-26), perché mera duplicazione della spesa compartecipata con il conduttore del bene.
Con riguardo a quest'immobile, dunque, le spese sostenute dal Pisu ammon-
tano a euro 5.460,35.
*
6. Il sistema dei prelevamenti esclude –come anticipato- che debbano essere emesse pronunce di condanna per l'attuazione del diritto (ai frutti o al rimborso delle spese) del comunista.
Pertanto, in questo giudizio non deve essere disposta la c.t.u. sollecitata dal-
Pt_ Pt_ la per la stima delle quote del
A tanto provvederà, infatti, il giudice di primo grado nell'ambito della più
ampia stima dei cespiti e della determinazione delle poste dare/avere tra i co-
munisti.
*
7. Atteso che il Tribunale ha emesso una sentenza non definitiva non v'è
luogo a provvedere sulle spese del giudizio di primo grado.
La reciproca soccombenza delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente grado.
pagina 23 di 24
P.Q.M.
La Corte di Appello di IA definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
1. in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da Parte_1
contro la sentenza non definitiva n. 542/2022 del Tribunale di IA
(che per il resto viene confermata a eccezione di quanto specificato al ca-
po che segue) dichiara che l'11% delle quote della intestate ad CP_2
sono cadute nella comunione tra questi e al pas- CP_1 CP_5
saggio in giudicato della sentenza parziale di separazione personale dei coniugi e che, per l'effetto, quest'ultima è titolare di un diritto di credito pari alla metà del valore delle quote;
2. in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da CP_1
contro la citata sentenza non definitiva dichiara che questi ha anticipato spese per euro 11.920,08 per l'immobile di viale Trieste e per euro
5.460,35 per quello di via Bosco Cappuccio e ha diritto a ripetere la quo-
ta parte di esse;
3. dichiara le spese processuali di questo giudizio integralmente compensa-
te.
IA, 10 febbraio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
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