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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 05/06/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 50/2025
R.G., promossa da:
, (C.F. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura apposta in calce al ricorso, dall'Avv. Carlo Ablondi del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Borgo
Bruno Longhi n. 6;
OPPONENTE contro
Controparte_1
, (C.F. ), sede territoriale di in persona
[...] P.IVA_1 Controparte_1
del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Gramazio del Foro di Parma nonché, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa in servizio Controparte_2
presso il medesimo , ed elettivamente domiciliato presso la relativa sede, in CP_3
Parma, P.zza Matteotti, n. 9;
OPPOSTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 20.01.2025 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l , proponendo Controparte_1
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 98/2024, emessa in data 28 novembre
2024 e notificata in data 19.12.2024 (doc. 1 fasc. parte ricorrente), a mezzo della quale l di le aveva ingiunto, Controparte_1 Controparte_1
in qualità di legale rappresentante della società Mentana 104 S.r.l., cancellata dal registro delle imprese in data 30.01.2024 (doc. 6 fasc. parte ricorrente), il pagamento di una somma pari a Euro 24.200,00 a titolo di sanzione amministrativa per le seguenti violazioni:
- 1. Art. 3, comma 3, DECRETO – LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N. 12, convertito con modificazioni dalla LEGGE 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015 n. 151 – MISURE IN
CONTRASTO DEL LAVORO SOMMERSO E IRREGOLARE – FINO A 30
GIORNATE SENZA MANTENIMENTO IN SERVIZIO, poiché la società Mentana
104 S.r.l. aveva impiegato il lavoratore sig. nei giorni 18, 19, Parte_2
20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 febbraio 2016 e nei giorni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 marzo
2016;
- 2. Art. 29, comma 1 e art. 18, comma 5bis, Decreto Legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 così come modificato dall'art. 1, comma 1, D.lgs. n. 08/2016 – Interposizione illecita da pseudo-appalto – APPALTANTE – REGIME ORDINARIO, poiché la società Mentana 104 S.r.l. aveva utilizzato la manodopera fornita dalla società
[...]
, nel periodo da marzo 2016 a marzo 2017, per Controparte_4
un totale di 224 gg, ossia 97 gg per il sig. e 127 gg. per il sig. Parte_2
; Parte_3
- 3, Art. 15, comma 3, DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 - Omessa comunicazione preventiva lavoro intermittente, poiché la società Mentana 104 S.r.l. non aveva effettuato la comunicazione di lavoro intermittente per i lavoratori sigg.ri e nella giornata del 31.05.2019; CP_5 Parte_4
- 4. Art. 1, commi 910 e 911, LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 - Modalità di corresponsione della retribuzione e di ogni anticipo di essa, poiché la società Mentana
104 S.r.l. aveva adottato la modalità di pagamento in contanti per i lavoratori sigg.ri da dicembre 2018 ad aprile 2019 e da novembre CP_5 Parte_4
2018 a marzo 2019.
L'opponente deduceva, innanzitutto, che il procedimento sanzionatorio originava da operazioni di verifica iniziate il 31.05.2019 e che avevano portato, in data
20.05.2020, all'emissione del verbale unico di accertamento e notificazione n.
PR00000/2019-775-01, notificato in data 26.05.2020 (doc. 4 fasc. parte ricorrente).
Deduceva, in secondo luogo, che la sanzione di cui al punto 3, come riportato nel corpo dell'atto, era stata già integralmente corrisposta dalla società, dimodoché non rilevava ai fini dell'opposizione.
Deduceva, poi, l'infondatezza degli accertamenti ispettivi con riguardo alle sanzioni di cui ai punti 1 e 2, evidenziando che non erano stati offerti sufficienti elementi di prova, né per sostenere l'effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con il sig. anteriormente al 10.03.2016, né per confutare l'effettiva Parte_2
assenza di organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, elemento di discrimine elaborato dalla giurisprudenza tra il contratto di appalto c.d. “labour intensive” e la somministrazione di manodopera.
Eccepiva, infine, con riguardo alla sanzione di cui al punto 4, la sproporzione della somma intimata, in quanto eccessiva rispetto alla gravità della violazione, secondo il modello definito dall'art. 11 della L. n. 689/1981.
Chiedeva, dunque, in via principale, di annullare l'ordinanza-ingiunzione n. 98/2024 emessa dall di e, in via subordinata, di Controparte_1 Controparte_1
ridurre le sanzioni al minimo edittale e di applicare il beneficio della preventiva escussione ex art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 nei confronti dell'appaltatore con vittoria delle spese di lite, instando per Parte_5
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale illustrissimo, contrariis reiectis,
PREVIA SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUTORIETÀ DEL
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO, previo ogni altro più opportuno provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge, inclusa la chiamata in causa del (P.I. Controparte_6
, doc. 37) P.IVA_2
IN VIA PREGIUDIZIALE
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'ordinanza ingiunzione n. 98/2024
Con emessa dall di Parma – Reggio Emilia, notificata in data 19.12.2024.
NEL MERITO
- in via principale: accertare e dichiarare le pretese di cui all'ordinanza ingiunzione
n. 98/2024 erronee, infondate, non provate o come meglio, con ogni consequenziale provvedimento del caso e di legge;
- in via subordinata: ridurre al minimo edittale le sanzioni di cui al provvedimento opposto e dichiarare, ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. n. 276/2003, che l'
[...]
convenuto potrà intraprendere qualsivoglia azione esecutiva Controparte_1
nei confronti di solamente dopo aver infruttuosamente escusso il Parte_1
patrimonio del (P.I. ), in persona Controparte_6 P.IVA_2
del curatore pro tempore.
Con vittoria delle spese e del compenso professionale, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, CPA e IVA come per legge.”.
1.2. Ritualmente costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
21.02.2025, l di sede di Controparte_1 Controparte_1
Parma, riportandosi agli accertamenti effettuati in sede ispettiva dagli ufficiali verbalizzanti, chiedeva l'integrale reiezione del ricorso e, per l'effetto, la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata. L'Amministrazione convenuta, in particolare, argomentava diffusamente in merito all'inconsistenza dell'opposizione, richiamando il contenuto delle puntuali dichiarazioni rese in fase amministrativa dai lavoratori sigg.ri e Parte_2
eccependo, altresì, che, avverso le sanzioni irrogate, stante la loro Parte_3
natura di sanzioni amministrative e non di sanzioni civili, non era applicabile il beneficio di preventiva escussione sancito dall'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003.
Chiedeva, inoltre, l'acquisizione agli atti dei verbali della causa di cui al R.G.
824/2020, procedimento incardinatosi tra le medesime parti dinnanzi all'intestato
Tribunale, nel corso del quale erano stati escussi i sigg.ri e in qualità di Pt_2 Pt_3
testimoni.
1.3. Acquisiti, dunque, i verbali istruttori del giudizio di cui al n. R.G. 824/2020, la causa veniva istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.5. All'udienza del 5.06.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione
2.1. In via preliminare, si rileva l'ammissibilità della presente opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 6, comma 6, del
D.Lgs. n. 150 del 2011: invero, il ricorso in opposizione è stato depositato in data
20.01.2025 e, pertanto, entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza – ingiunzione, avvenuta in data 19.12.20241, come evincibile dall'avviso di ricevimento in atti2. 1 L'ultimo giorno utile per la proposizione dell'opposizione, infatti, era proprio il 20.01.2025, in quanto il termine originario, ossia il 18.01.2025, scadeva nella giornata di sabato, e di conseguenza era da considerarsi prorogato di diritto al primo giorno non festivo ai sensi dell'art. 155, commi 5 e
6 c.p.c.. 2 Che l'avviso di ricevimento prodotto sub doc. 9 fasc. parte resistente si riferisca all'ordinanza- ingiunzione oggetto di impugnazione non può essere revocato in dubbio, dato che sullo stesso è riportato il numero di serie della relativa raccomandata (n. 78532492848-9) che è riportato anche sulla relata di notifica in calce all'ordinanza-ingiunzione.
2.2. Parte opponente ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità dell'ordinanza Cont ingiunzione emessa dall di Parma sul postulato secondo cui - Controparte_8
essendo il provvedimento opposto basato sugli stessi fatti che costituiscono oggetto del giudizio di cui al R.G.L. n. 824/2020 avente ad oggetto l'impugnazione del
Cont verbale di accertamento presupposto, giudizio nel cui ambito l , pur regolarmente intimato, non si è costituito ed è stato, conseguentemente, dichiarato contumace –
l'Amministrazione procedente sarebbe decaduta dalla relativa potestà sanzionatoria.
Tale eccezione è palesemente destituita di fondamento.
Come noto, invero, il verbale di accertamento della violazione di una norma amministrativa (con la sola eccezione del verbale di accertamento di violazione delle norme sulla circolazione stradale) non è autonomamente impugnabile per la sua natura di mero atto endoprocedimentale, destinato esclusivamente a contestare il fatto, senza, tuttavia, irrogare alcuna sanzione al destinatario.
Prima della conclusione del procedimento amministrativo sanzionatorio con l'emanazione della ordinanza-ingiunzione, non viene, dunque, esercitata alcuna potestà sanzionatoria, tanto che, non producendosi alcuna lesione della sfera giuridica del destinatario, quest'ultimo, correlativamente, non ha alcun concreto ed attuale interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., con conseguente inammissibilità, per difetto del menzionato presupposto processuale, dell'azione di accertamento negativo eventualmente esperita.
La situazione soggettiva del datore di lavoro viene incisa solamente quando l'amministrazione, a conclusione del procedimento amministrativo, infligge la sanzione con l'ordinanza-ingiunzione, dovendo ritenersi che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria (è consolidato, in tal senso, l'orientamento del giudice di legittimità: tra le tante, Cass. civ. n. 11369/2020;
n. 16319/2010; n. 11281/2010; n. 18320/2007; SS. UU. n. 16/2007; n. 18320/2007).
2.3. Sempre in via preliminare, parte opponente ha eccepito, nell'ambito dell'udienza del 5 giugno 2025, l'illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione deducendo la violazione dell'articolo art.14 L. n. 689 del 1981 ed evidenziando, al riguardo, che il 28 febbraio 2020 si sono conclusi gli accertamenti e che soltanto il 17 giugno è stato notificato il verbale di accertamento, così violando, per quanto riguarda le sanzioni amministrative, il disposto dell'art. 14 L. n. 689 del 1981.
L'opposizione, con riguardo alla predetta doglianza, è inammissibile, non essendo stata l'eccezione tempestivamente proposta in sede di ricorso, ma, come detto, solo in sede di discussione.
2.4. Venendo alla disamina del merito della contestazione, occorre, anzitutto, precisare che tale disamina concerne esclusivamente la verifica della fondatezza delle pretese sanzionatorie di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'ordinanza ingiunzione opposta;
ciò, poiché, come riconosciuto dalla stessa Amministrazione procedente, con riguardo alla violazione di cui al punto n. 3), l'odierna opponente ha effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art.16 l.n.689/81, pagamento che ha, conseguentemente, determinato l'estinzione dell'illecito amministrativo di cui al punto citato.
Ciò posto, giova preliminarmente ribadire che il sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza-ingiunzione o verbale di contestazione si svolge sul rapporto, ovvero sull'accertamento della conformità della irrogata sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge (Cass. Civ., Sez. Un., n. 1786/2010).
Dovendosi, dunque, accertare, non già la legittimità degli atti amministrativi, bensì
l'effettiva sussistenza dell'illecito, va, altresì, rammentato che è consolidato il principio secondo il quale, con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione e dall'opponente. Ne deriva che: “ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto dell'art. 23, comma 12, della L. n. 689 del 1981, l'opposizione deve essere accolta” (così, Cass. Civ., Sez. I, n. 5095/199; nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. III, n. 3741/1999, secondo la quale, in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il citato art. 23 – a norma del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità della parte opponente – recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi anche se, tuttavia, i fatti allegati da una parte e non contestati dall'altra possono considerarsi implicitamente ammessi da quest'ultima se gli altri argomenti addotti dalla medesima siano incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi;
ancora, Cass. Civ., Sez. I, n.
5277/2007; cfr. anche Trib. di Modena, n. 347/2013 e n. 269/2013).
Del resto, l'art. 7, comma 10, D.Lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Occorrerà, dunque, valutare se, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del presente giudizio – nonché dello standard epistemologico proprio del processo civile (ossia quello della preponderanza dell'evidenza) –, l'odierno opposto abbia dimostrato la ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi della responsabilità dell'ingiunta.
In particolare, la parte opposta, quale titolare della pretesa sanzionatoria, dovrà provvedere ad integrare le sintetiche indicazioni apposte sulla ordinanza ingiunzione con la precisa indicazione dei fatti su cui basa la pretesa fatta valere (ad es. gli accertamenti ispettivi eseguiti dai quali emerge la sussistenza dell'illecito contestato dal quale deriva la sanzione ingiunta), mentre spetterà a parte opponente svolgere le difese in diritto e contestare la pretesa azionata con l'ordinanza ingiunzione.
2.5. Ciò posto, occorre evidenziare che gli accertamenti ispettivi, i quali si sono conclusi con la redazione del verbale unico di accertamento e notificazione n.
PR00000/2019-775-01 (doc. 4 fasc. parte opponente), sono iniziati in data 31.05.2019, con l'accesso dei funzionari di Vigilanza dell'Amministrazione convenuta – congiuntamente ai funzionari di Vigilanza dell – presso l'unità CP_9
locale e operativa della società Mentana 104 S.r.l. sita in Parma, Via Mentana n. 104.
In tale occasione, sono stati rinvenuti i lavoratori , Persona_1 Per_2
, , e , i quali
[...] CP_5 Parte_4 Persona_3
hanno reso sommarie dichiarazioni dinnanzi agli ispettori.
Successivamente, in data 13.06.2019, è stata escussa, in qualità di sommario informatore, anche la ricorrente3.
È stata, poi, acquisita la documentazione di lavoro attinente ai soggetti ai quali si riferiscono gli accertamenti per cui è causa, e, in particolare, il contratto di appalto 3 La quale ha così dichiarato: “Sono la legale rappresentante della ditta Mentana 104 srl e
Presidente del CDA penso dal 2013, non ricordo bene. Il locale viene gestito da me unitamente a
facente parte del CDA. Testimone_1
Il nostro è un locale di ristorazione, attualmente abbiamo dei dipendenti a chiamata ad eccezione del cuoco che ha un contratto a tempo pieno e determinato,; da giugno Persona_3 abbiamo assunto una cameriera part-time, Persona_4
Da sempre abbiamo avuto personale assunto direttamente alle nostre dipendenze.
In passato dal mese di marzo 2016 fino al mese di gennaio 2017 abbiamo stipulato un contratto di appalto con la ditta la quale ci ha fornito servizi di ristorazione che Controparte_4 comprendevano l'impiego di due lavoratori dipendenti della suddetta cooperativa, di cui uno svolgeva il lavoro di preparazione di pietanze ed uno svolgeva il lavoro di Pt_2 Pt_3 servizio in sala. Il contratto di appalto è stato stipulato per la realizzazione all'interno della società Mentana 104 srl di un progetto di cucina sperimentale avente denominazione cucina gourmet. È capitata l'occasione di confrontarci con la , la quale ci ha contattati telefonicamente e poi ci CP_4 hanno raggiunti nel locale Mentana 104. Non ricordo chi fosse venuto nel locale era un referente che lavorava per la nella zona di Parma, poi abbiamo avuto contatti telefonici con gli uffici CP_4 di Roma. Una volta al mese la emetteva fattura mensile sula base del numero dei servizi, CP_4 sulla base delle serate che la cooperativa prestava nei nostri confronti.
Le dichiarazioni sono rese in presenza del socio ed assistita dal Dott. Testimone_1 [...]
Le serate gourmet dipendevano anche da altri eventi del locale, questi due dipendenti Tes_2 venivano solo per le serate gourmet ed eravamo noi che informavamo la dell'evento, con lo CP_4 scopo di ottenere il servizio del contratto di appalto.
Loro erano autonomi nei lavori, venivano con loro divisa, il cuoco portava con sé il set da coltelli e degli elettrodomestici. A volte potevamo organizzare 2/3 serate, altre settimane neanche un evento. La programmazione avveniva settimanalmente, l'orario di lavoro era variabile dipendeva dal numero dei clienti. Non sono in grado di fornire un elenco delle giornate e di ricostruire il periodo, posso provare con il mio socio a ricostruire gli eventi più importanti e darvi notizia in un momento successivo.
Il pagamento ad e veniva effettuato dalla , erano loro che effettuavano i Pt_2 Pt_3 CP_4 pagamenti.
Una volta interrotti i rapporti con la non abbiamo più organizzato serate gourmet, i CP_4 rapporti si sono interrotti perché il nostro consulente ci ha consigliato di interromperli”. sottoscritto tra la società Mentana 104 S.r.l. e la società Controparte_4
(doc. 3 fasc. parte resistente).
Sono stati, infine, escussi, in qualità di sommari informatori, anche i lavoratori e 5. Parte_2 Parte_3 4 Il quale ha così dichiarato: “Nell'anno 2016 ho inserito il mio curriculum in un portale su internet per ricerca lavoro e sono stato contattato telefonicamente dall che mi ha proposto il lavoro CP_4 di cuoco presso il ristorante Mentana 104. Non ho avuto alcun contatto fisico con la , non CP_4 ho conosciuto nessuno che facesse parte dell'amministrazione; un'impiegata, mi ha detto a telefono, di recarmi direttamente presso il ristorante Mentana 104, dove ho fatto un vero e proprio colloquio di lavoro con e per le prestazioni di cuoco, sono i soci del Testimone_1 Parte_1 ristorante.
Mi hanno detto che cercavano un responsabile che si occupasse della cucina, ordini, fornitori e spesa, io mi sono subito manifestato disponibile ed ho iniziato a lavorare.
Mi sono recato per il colloquio il 17/02/2016, ho iniziato a lavorare il giorno successivo ed ho ricevuto il contratto di lavoro con data 10/03/2016 fino al 10/06/2016, ho lavorato tutti i giorni ad eccezione del lunedì poiché riposavo.
Per il periodo di lavoro 18/02/2016 – 09/03/2016 sono stato retribuito in contanti dalla sig.ra
importo che non ricordo, penso in linea con quanto pattuito per l'extra che mi Parte_1 veniva in nero. Lavoravo la media di 8 ore al giorno, spesso iniziavo alle 15,00, altre alle 16,00/17,00 per la preparazione dei piatti e terminavo intorno alla mezzanotte, all'una. Non segnavo le ore e non le comunicavo, venivo pagato con bonifico bancario in base alle ore indicate da contratto full-time e riportata in busta paga, per le ore in più avevamo pattuito un forfait con i proprietari del ristorante che mi veniva corrisposto in contanti, percepivo circa €. 1.700,00 al mese, di cui €. 1.300,00 mi venivano corrisposti come da busta paga della e la CP_4 rimanente parte mi veniva corrisposta da e con i quali ho pattuito questa somma Tes_1 Pt_1 aggiuntiva per far fronte sia alle ore di lavoro in più sia alle spese di benzina che sopportavo per andare a fare la spesa, in quanto andavo con la mia macchina. Nel ristorante non c'è il magazzino e quindi andavo quasi tutti i giorni. La spesa che facevo era generica, a volte addirittura mi chiedevano di fare la spesa anche per un altro ristorante di proprietà del Tes_1
Per effettuare la spesa pagavo con una carta prepagata a nome della con la quale mi Pt_1 recavo alla metro per acquistare sia prodotti alimentari, ma anche quanto di necessario per la sala, tovagliato o per la cucina, detersivi, andavo solo io a fare la spesa.
Tutto il materiale era fornito dal ristorante Mentana 104, anche gli utensili e gli elettrodomestici. In cucina come cuoco c'ero solo io, tutti gli altri mi aiutavano, vi era un indiana che faceva gli antipasti, un ragazzo che faceva il lavapiatti ed un ragazzo che veniva solo se occorreva per dare un mano, anche l'indiana non era fissa. Io personalmente preparavo tutti i tipi di piatti non ero stato assunto per preparare i piatti specifici, abbiamo preparato un menù assieme ai proprietari e seguivo quello, mi occupavo anche della grigliata ad eccezione di qualche volta che veniva un ragazzo ad aiutarmi.
Nel periodo in cui lavoravo non ho avuto contatti con la , solo per il CUD e per il TFR e li CP_4 ho contatti telefonicamente. Le buste paga le ricevevo via e-mail, negli ultimi 20 giorni sono stato in malattia ed ho mandato la certificazione medica alla M&G e nei giorni di assenza nel locale sono stato sostituito da un altro ragazzo che nell'ultimo periodo ha lavorato con me, un certo . Persona_5 Alla stregua di tali risultanze, gli ispettori verbalizzanti hanno, dunque, rilevato le seguenti violazioni:
- l'utilizzazione, senza preventiva comunicazione al Centro per l'Impiego, del lavoratore nelle giornate del 18,19,20,21,23, 24, 25, 26, 27 e Parte_2
28 febbraio 2016 e del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 marzo 2016, diffidando la società
Mentana 104 S.r.l. e la ricorrente, in solido tra loro, alla regolarizzazione entro il termine di 30 giorni sancito dall'art. 13, comma 2 del D. Lgs. n. 124/2004;
M Controparte_4 [...]
nel periodo ricompreso tra marzo 2016 e marzo 2017, per complessivi CP_4
224 giorni, segnatamente 97 giorni con il lavoratore e 127 Parte_2
giorni con il lavoratore;
Parte_3
Contro
Il rapporto di lavoro si è interrotto con la perché non mi sono trovato con i titolari del ristorante Mentana 104, per divergenze lavorative a livello culinario, avevano una visione della cucina incompatibile con la mia. Dai miei ricordi in quel periodo l'unico dipendente ero io, non mi ricordo di CP_4 Parte_3
mi ricordo di un certo che serviva ai tavoli, ma che sappia io non era un dipendente
[...] Tes_3
CP_4
Io ero il responsabile della cucina, gli altri dipendenti si rivolgevano a me, lavoravamo e collaboravamo tutti insieme. Di mia proprietà era l'abbigliamento ed i coltelli, attrezzatura base che sono abituato a portare con me.
Giro con e-mail il contratto di lavoro con la in quanto in mio possesso e mi impegno a CP_4 inviare le buste paga che devo cercare su un altro telefono”. 5 Il quale ha dichiarato: “Ho lavorato per il ristorante Mentana a Parma, Viale Mentana 104, dal
09/08/2016 fino a fine marzo 2017, alle dipendenze della In questo Controparte_4 periodo ho svolto mansioni di cameriere di sala. Ricordo di aver inviato il curriculum via mail al ristorante Mentana, poi sono stato convocato per un colloquio dalla sig.ra la quale Parte_1 mi ha proposto di cominciare a lavorare per il ristorante senza specificare altro. Successivamente mi è stato detto sempre dalla stessa sig.ra che ero stato assunto da Pt_1 [...]
ma che per me non sarebbe cambiato nulla. Preciso che non ho conosciuto alcun CP_4
M e che il contratto di lavoro è stato da me sottoscritto alla Controparte_4 Controparte_4 presenza della sig.ra , la quale gestisce il locale insieme al titolare Pt_1 Testimone_1 Lavoravo 6 giorni alla settimana, mediamente dalle 17.00 circa all'una circa. Ricevevo ordini e Tes_ direttive da e e chiedevo a loro se avevo bisogno di ferie o permessi. L'intera gestione Pt_1 della mia attività era affidata a e , i quali mi giravano via mail le buste paga elaborate Pt_1 Tes_1 da Sono stato retribuito tramite bonifico bancario mensile per tutto il Controparte_4 periodo. In media ho percepito circa 1.200 euro. Non ricordo se ho percepito il TFR. In merito al personale occupato e ai colleghi di lavoro, non posso riferire se gli stessi fossero assunti da
[...]
o dal ristorante Mentana, in quanto non lo so. Ribadisco di essere stato Controparte_4 retribuito solo con bonifico bancario e solo da Non si è mai presentato Controparte_4 alcun rappresentante di durante il mio rapporto di lavoro e non so Controparte_4 riferire se mi siano stati versati o meno i contributi.” - l'omessa comunicazione di lavoro intermittente dei lavoratori CP_5
e nella giornata del 31.05.2019; Parte_4
- l'illegittima adozione della modalità di pagamento in contanti nei confronti dei lavoratori , per il periodo da dicembre 2018 ad aprile 2019, e CP_5
, per il periodo da novembre 2018 a marzo 2019. Parte_4
2.6. Ciò posto in ordine alle risultanze ispettive sulle quali l'ordinanza-ingiunzione si fonda, occorre evidenziare che, ad avviso di questo Giudice, alla stregua dello standard epistemologico proprio del processo civile (della preponderanza dell'evidenza), la ricostruzione patrocinata dall'Amministrazione procedente appare fondata.
Sul piano metodologico, occorre, anzitutto, operare una duplice precisazione.
In primo luogo, quanto al valore da attribuire alle dichiarazioni rese in fase amministrativa, appare opportuno sottolineare che – se è vero che i verbali contenenti le dichiarazioni ricevute dagli ispettori non fanno prova piena della veridicità intrinseca di tali dichiarazioni – è, però, altrettanto vero che le stesse costituiscono, comunque, argomento di prova, che il giudice deve, in ogni caso, valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, potendo le stesse essere disattese solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano, comunque, state ricevute dall'ufficiale giudiziario (in tal senso Cass. n.
166/2014).
Tali dichiarazioni, dunque, ben possono essere valutate dal Giudice, secondo il suo libero e prudente apprezzamento e poste a fondamento della decisione;
invero, pur essendo vero, come detto, che i verbali ispettivi fanno piena prova solo di quanto l'Ispettore attesta essere avvenuto in sua presenza, è, tuttavia, altrettanto vero che è
l'intero materiale probatorio raccolto a costituire un elemento importante a livello indiziario, unitamente alle altre risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 9251 del
19.4.2010). Peraltro, quanto alla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi nel corso della fase amministrativa dinnanzi agli ufficiali verbalizzanti, si rammenta che le predette dichiarazioni, in quanto rese nell'immediatezza, sono da ritenersi spontanee e presumibilmente genuine, e, in quanto tali, suscettibili di prevalere sulle dichiarazioni rese successivamente, laddove con queste contrastanti.
Ben possono quindi essere valutate dal Giudice, secondo il suo libero e prudente apprezzamento.
In secondo luogo, occorre evidenziare che i verbali istruttori della causa di cui all'R.G. n. 824/2020, acquisiti nell'ambito del predetto giudizio, pur attinenti ad un procedimento diverso da quello in oggetto, rilevano quali prove c.d. “atipiche”.
È, invero consolidato l'orientamento secondo cui “Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, quali le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio” (ex multis Cass. Sentenza n. 17392 del 01/09/2015).
Quanto alla valenza probatoria, sia la dottrina che la giurisprudenza maggioritaria attribuiscono a tali prove il valore di presunzione semplice ex art. 2729 c.c. o di argomento di prova (cfr. in tale senso Cass. Civ. n. 18131/2004, Cass. Civ n.
12763/2000, Cass. Civ. n. 8/2000, Cass. n. 4821/1999).
Ciò posto, occorre, tuttavia, precisare che non si ravvisa – nel nostro ordinamento – un principio generale in forza del quale la c.d. prova atipica (di natura intrinsecamente indiziaria) debba necessariamente essere corroborata da una concordante prova piena: così ragionando, invero, si finirebbe per elidere in radice ogni valore probatorio alle prove indiziare, le quali sarebbero quindi totalmente inutili nel processo, mentre, al contrario, la consolidata e costante richiamata giurisprudenza di legittimità ritiene possano formare il convincimento del giudice, in assenza di elementi di raffronto critico emergenti da altre risultanze istruttorie, risultanze che, nel caso che ci occupa, il convenuto non ha specificatamente allegato.
Occorre, dunque, precisare che, qualora - come nel caso che ci occupa – esso sia corroborato da ulteriori riscontri, lo stesso acquista pieno valore probatorio.
Tanto premesso, è dunque possibile confermare la fondatezza delle risultanze ispettive, le quali consentono di ritenere ampiamente provata le violazioni contestate in sede di accertamento.
Con riguardo alla violazione di cui al n. 1) dell'ordinanza-ingiunzione opposta
(utilizzazione del lavoratore senza la preventiva comunicazione al Parte_2
Centro per l'Impiego), la sussistenza della relativa violazione deve ritenersi confermata alla luce delle dichiarazioni rese dallo stesso lavoratore in fase amministrativa – e confermate all'udienza del 11.03.2023 – nonché dalle dichiarazioni rese dalla teste all'udienza del 15.03.20226. Testimone_4
Con riguardo alla violazione di cui al n. 2) dell'ordinanza-ingiunzione (interposizione illecita di manodopera da pseudo-appalto dei lavoratori e Parte_2 Parte_3
, occorre precisare quanto segue.
[...]
Secondo l'Amministrazione opposta, dalle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori coinvolti e dagli accertamenti svolti, è emerso che la società Mentana 104 S.r.l. ha
M Controparte_4 [...]
(e, in particolare, due lavoratori, ossia il sig. e il sig. per CP_4 Pt_2 Pt_3
complessivi 224 giorni nel periodo ricompreso tra marzo 2016 e marzo 2017; ciò, in virtù di un formale contratto di appalto per la gestione dei servizi complementari terziarizzati, che, tuttavia, deve ritenersi non genuino ed illecito, tenuto conto delle evidenze documentali acquisite nonché delle concrete modalità di esecuzione dei servizi.
Contro 6 La quale ha dichiarato: “uno dei due dipendenti forniti dalla il sig. aveva Parte_2 lavorato, risultato da accertamenti, in un periodo precedente ossia dal 18 febbraio 2016 al 9 marzo Contro 2016 come dipendente Mentana e poi è passato a come dipendente come ” Pt_3 Come è noto, a mente dell'art. 1655 c.c., l'appalto è il contratto con cui una parte – appaltatore – assume l'obbligo, verso un corrispettivo in danaro, di realizzare un'opera o un servizio commissionata da un'altra parte – committente –, attraverso un'organizzazione di mezzi e di risorse umane con assunzione a proprio carico del rischio imprenditoriale.
Con particolare riferimento all'appalto di servizi, l'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, nel distinguerlo dalla diversa fattispecie giuridica della somministrazione di lavoro, qualifica l'appalto per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Carattere essenziale del contratto di appalto è che la parte appaltatrice assuma, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso il corrispettivo in denaro, secondo lo schema dell'obbligazione di risultato.
Nel contratto di somministrazione di manodopera – cui sarebbe, nella sostanza, riconducibile la fattispecie in ipotesi di non genuinità dell'appalto di servizi –, per contro, l'impresa datrice di lavoro fornisce dei lavoratori, che svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore, secondo lo schema dell'obbligazione di mezzi.
Pertanto, nel contratto di appalto, i lavoratori debbono rimanere nella disponibilità della società appaltatrice, la quale ne deve curare la direzione ed il controllo;
nella somministrazione è, invece, l'utilizzatore che dispone dei lavoratori, impartendo loro le direttive da eseguire.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è intervenuta a dettagliare in modo adeguatamente specifico gli indici sintomatici della non genuinità di un affidamento formalmente qualificato come appalto, ma, in realtà, dissimulante una somministrazione di personale, ravvisandoli nei seguenti elementi: la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
l'inserimento stabile del personale dell'appaltatore nel ciclo produttivo del committente;
l'identità dell'attività svolta dal personale dell'appaltatore rispetto quella svolta dei dipendenti del committente;
la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività; l'organizzazione da parte del committente dell'attività.
Se, pertanto, va esclusa la liceità dell'appalto di solo lavoro, può accadere che l'oggetto dell'appalto si sostanzi nell'esecuzione di un servizio, in tutto o in parte, dematerializzato, nel quale, in concreto, l'apporto umano, ossia la prestazione di manodopera, risulta essere predominante rispetto all'impiego dei mezzi da parte dall'appaltatore.
Si ha, invece, un fittizio contratto di appalto che maschera un'interposizione illecita di manodopera nell'ipotesi in cui l'appaltatore si limita a mettere a disposizione del committente esclusivamente mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti i quali, quindi, si ritrovano alle dipendenze dello pseudo committente che esercita su di essi i tipici poteri datoriali.
L'orientamento ormai costante e consolidato della giurisprudenza è nel senso che, nei c.d. “appalti leggeri” (o “labour intensive”) intendendosi per tali quelli “in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro” (Cass. n.
14371/2020), è sufficiente, ai fini della liceità, che, in capo all'appaltatore, sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti (Cass. n. 21413/2019), e che il requisito della “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore”, previsto dal citato articolo 29, possa individuarsi, in presenza di particolari esigenze dell'opera o del servizio, anche nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto (Cass. n. 30694/2018).
Si è ritenuto, pertanto, che, se, da un lato, l'appaltatore, in relazione alla particolarità dell'opera o del servizio, può limitarsi a mettere a disposizione del committente la propria professionalità, intesa quale capacità organizzativa e direttiva delle maestranze, dall'altro, è requisito imprescindibile per la configurabilità di un appalto lecito che sia l'appaltatore medesimo a organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria ed esercitando sui propri lavoratori un potere direttivo effettivo e non meramente formale.
Viceversa, si è configurata una intermediazione illecita “ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo a lui, datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (Cass. n.
7898/2011; Cass. n. 27213/2018; Cass. n. 27105/2018).
Si è ritenuto, infine, che, una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, non rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, posto che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo deve escludersi l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltatore (Cass. n.
11720/2009).
Ciò premesso – e considerato che, in base alle richiamate regole di ripartizione dell'onere della prova, spetta all'Amministrazione opposta l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria azionata – si osserva come, nella specie, con riferimento al contratto di appalto de quo, siano emersi, all'atto dell'accertamento ispettivo, plurimi elementi che inducono a ritenere l'illegittimità e non genuinità dei contratti di subappalto in controversia.
Nel corso degli accertamenti ispettivi, è, in particolare, emerso:
- che la società Mentana 104 S.r.l. ha stipulato un contratto di appalto con la società in data 08.03.2016; Controparte_4
- che l'oggetto del predetto contratto di appalto, indicato nelle premesse come
“servizi di gestione (…) e, precisamente, gestione dei servizi complementari
TERZIARIZZATI", è definito, al punto 2.1, come “RISTORAZIONE”; - che l'oggetto del contratto di appalto è perfettamente coincidente con quello della società Mentana 104 S.r.l., come confermato dalle premesse dello stesso (dove è statuito che “il COMMITTENTE opera nel settore “RISTORAZIONE”7);
- che il locale sito in Parma, Via Mentana n. 104 era gestito dalla ricorrente e dal sig.
membro del consiglio di amministrazione della Mentana 104 S.r.l.; Testimone_1
- che i sigg.ri e nel periodo preso ad esame, hanno fatto riferimento Pt_2 Pt_3
esclusivamente alla Mentana 104 S.r.l., rapportandosi con la ricorrente o con il sig.
i quali impartivano loro direttive e si occupavano della concessione di ferie Tes_1
e permessi;
- che i sigg.ri e inoltre, hanno sostenuto il colloquio di lavoro Pt_2 Pt_3
direttamente con la ricorrente, sottoscrivendo in sua presenza i rispettivi contratti di lavoro e ricevendo da quest'ultima copia degli stessi;
- che il sig. ha presentato il proprio curriculum vitae direttamente alla Mentana Pt_3
104 S.r.l.;
- che anche dalle fatture emesse dalla Mentana 104 S.r.l. nel periodo preso ad esame risultava l'esclusivo utilizzo dei sigg.ri e durante il periodo di Pt_2 Pt_3
assunzione alle dipendenze della presso il locale sito in Controparte_4
Parma, Via Mentana n. 104;
- che il sig. ha risolto il proprio rapporto di lavoro con la Pt_2 CP_4
a causa di disaccordi occorsi con la Mentana 104 S.r.l.;
[...]
- che tutto il materiale di lavoro era fornito dalla Mentana 104 S.r.l., compresi gli utensili e gli elettrodomestici;
- che la Mentana 104 S.r.l. trasmetteva ai sigg.ri e le buste paga Pt_2 Pt_3
elaborate dalla Controparte_4
- che, nel periodo preso ad esame, nessun rappresentante nella CP_4
si era presentato nel locale.
[...]
Tali circostanze, inoltre, sono state confermate dai medesimi lavoratori in sede di istruttoria nel procedimento di cui al R.G. n. 824/2020. Alla stregua di tali risultanze, occorre, dunque concludere che il servizio appaltato non corrisponde ad un “fare”, bensì un “dare”, in quanto coincide con mere mansioni lavorative che, di fatto, sono state svolte dai lavoratori oggetto di contestazione appositamente assunti dall'impresa pseudo appaltatrice Controparte_4
successivamente inseriti all'interno dell'organizzazione imprenditoriale della società
Mentana 104 S.r.l., pseudo committente.
L'attività della prima si è limitata, quindi, al mero invio dei lavoratori presso la società ricorrente, affinché questa ultima ne utilizzasse le prestazioni lavorative secondo le proprie esigenze produttive ed adattandole alla propria organizzazione, senza alcuna autonomia gestionale da parte dell'appaltatore, né alcun potere organizzativo di quest'ultimo nella direzione dei lavoratori, nelle scelte dei tempi e delle modalità di lavoro.
D'altra parte, la stessa tipologia del servizio oggetto del contratto appare sintomatica dell'illiceità dell'appalto, atteso che lo stesso non ha natura accessoria e marginale rispetto all'attività di impresa della ditta committente, né costituisce un servizio in sé compiuto ed autonomo, ovvero una sezione del processo produttivo della medesima società; rappresentando, per contro, di per sé, l'attività principale della società appaltante con una completa sovrapposizione tra l'attività della società committente e quella dell'appaltatore.
Le risultanze probatorie acquisite agli atti, pertanto, consentono di ritenere ampiamente provata la fattispecie della somministrazione irregolare di manodopera, schermata da un appalto di servizi.
Di talché, l'Amministrazione convenuta risulta avere compiutamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, e, pertanto, la pretesa sanzionatoria si appalesa, nell' an, fondata.
2.7. In punto di quantum debeatur – profilo in ordine al quale l'odierno opponente, per l'appunto, ha lamentato la natura sproporzionata della sanzione in concreto comminata in relazione alla violazione n. 4) di cui all'ordinanza opposta – ritiene questo Giudice che, nel caso di specie, l'entità della sanzione irrogata risulti eccessiva, secondo il disposto di cui all'art. 11 L. n. 689 del 1981, il quale prescrive che - nell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria - occorre avere riguardo “alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”; il che non sarebbe stato fatto nella fattispecie in esame, atteso che, dall'Amministrazione convenuta, non sono state correttamente valorizzate le circostanze del caso concreto.
Invero, pur essendo stata irrogata una sanzione rientrante entro il range prescritto,
l'entità della stessa risulta eccessiva e sproporzionata.
In siffatto contesto, deve ritenersi che la rideterminazione della sanzione in misura corrispondente all'importo minimo si imponga – non solo in ragione del contegno collaborativo tenuto dalla società ingiunta e delle condizioni del soggetto destinatario della sanzione (legale rappresentante di una società cancellata dal registro delle imprese) –ma, soprattutto, in virtù della data di entrata in vigore della normativa di cui alla legge n. 205/2017; entrata in vigore che ha preceduto di pochi mesi la commissione dei fatti cui la violazione si riferisce.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, ritiene questo giudice che la sanzione amministrativa comminata in relazione alla violazione n. 4) di cui all'ordinanza opposta – per la quale è prevista, ai sensi dell'art. 1, comma 913 della L. n. 205/2007, una “sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro” – debba essere rideterminata e quantificata in complessivi Euro 2.000,00 (pari a Euro 1.000,00 per ciascun lavoratore), e, di conseguenza, la sanzione amministrativa complessiva debba essere rideterminata in complessivi Euro 16.219,008.
2.6. Deve essere, infine, rigettata la domanda di preventiva escussione del patrimonio sociale ex art. 29, comma 2, secondo periodo del D. Lgs. n. 276/2003, ai sensi del quale: “Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo
l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.”.
Ciò - non solo poiché tale periodo, introdotto dall'art. 21, comma 1 del D.L. n. 5 del
2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 35 del 2012, e successivamente modificato dall'art. 4, comma 31, lett. b) della L. n. 92 del 2012, è stato successivamente soppresso dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D.L. n. 25 del 2017, convertito senza modificazioni dalla L. n. 49 del 2017 – ma anche, e, soprattutto, poiché tale disposizione concerne la responsabilità solidale dell'appaltante, per i soli trattamenti retributivi e contributivi dei lavoratori dell'appaltatori.
3. Sulle spese di lite.
L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione di 1/2.
Le residue spese, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza
(art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte opponente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro in relazione allo scaglione da
€ 5.201 a € 26.000): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, in considerazione della riduzione prevista dall'art. 9, comma II°, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 98/2024 emessa dall'Amministrazione convenuta in data 29.11.2024 e notificata in data 19.12.2024, e ridetermina l'importo dovuto da in favore dell Parte_1 Controparte_1
nella somma complessiva di Euro 16.219,00 e, per l'effetto,
[...]
condanna al pagamento della somma complessiva di Euro Parte_1
16.219,00 in favore dell di Controparte_1 Controparte_1
2. Compensate le spese di lite tra le parti in ragione di 1/2, condanna Pt_1
alla rifusione delle residue spese di lite a favore dell'Amministrazione
[...]
convenuta, spese che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Parma, il 5 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 7 Circostanza confermata altresì dalla visura camerale della società (doc. 6 fasc. parte resistente) e dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente in fase amministrativa 8 Benché parte opponente non abbia espressamente eccepito la sproporzione della sanzione irrogata in relazione alle violazioni di cui ai numeri 1) e 2) del verbale unico di accertamento e notificazione prodromico all'ordinanza opposta, occorre evidenziare che, facendo applicazione dei parametri di cui all'art. 11 L. n. 689 del 1981, l'entità della sanzione irrogata risulta congrua e proporzionata, avendo particolare riguardo al rilevante numero delle giornate cui le violazioni si riferiscono.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 50/2025
R.G., promossa da:
, (C.F. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura apposta in calce al ricorso, dall'Avv. Carlo Ablondi del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Borgo
Bruno Longhi n. 6;
OPPONENTE contro
Controparte_1
, (C.F. ), sede territoriale di in persona
[...] P.IVA_1 Controparte_1
del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Gramazio del Foro di Parma nonché, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa in servizio Controparte_2
presso il medesimo , ed elettivamente domiciliato presso la relativa sede, in CP_3
Parma, P.zza Matteotti, n. 9;
OPPOSTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 20.01.2025 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l , proponendo Controparte_1
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 98/2024, emessa in data 28 novembre
2024 e notificata in data 19.12.2024 (doc. 1 fasc. parte ricorrente), a mezzo della quale l di le aveva ingiunto, Controparte_1 Controparte_1
in qualità di legale rappresentante della società Mentana 104 S.r.l., cancellata dal registro delle imprese in data 30.01.2024 (doc. 6 fasc. parte ricorrente), il pagamento di una somma pari a Euro 24.200,00 a titolo di sanzione amministrativa per le seguenti violazioni:
- 1. Art. 3, comma 3, DECRETO – LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N. 12, convertito con modificazioni dalla LEGGE 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015 n. 151 – MISURE IN
CONTRASTO DEL LAVORO SOMMERSO E IRREGOLARE – FINO A 30
GIORNATE SENZA MANTENIMENTO IN SERVIZIO, poiché la società Mentana
104 S.r.l. aveva impiegato il lavoratore sig. nei giorni 18, 19, Parte_2
20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 febbraio 2016 e nei giorni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 marzo
2016;
- 2. Art. 29, comma 1 e art. 18, comma 5bis, Decreto Legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 così come modificato dall'art. 1, comma 1, D.lgs. n. 08/2016 – Interposizione illecita da pseudo-appalto – APPALTANTE – REGIME ORDINARIO, poiché la società Mentana 104 S.r.l. aveva utilizzato la manodopera fornita dalla società
[...]
, nel periodo da marzo 2016 a marzo 2017, per Controparte_4
un totale di 224 gg, ossia 97 gg per il sig. e 127 gg. per il sig. Parte_2
; Parte_3
- 3, Art. 15, comma 3, DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 - Omessa comunicazione preventiva lavoro intermittente, poiché la società Mentana 104 S.r.l. non aveva effettuato la comunicazione di lavoro intermittente per i lavoratori sigg.ri e nella giornata del 31.05.2019; CP_5 Parte_4
- 4. Art. 1, commi 910 e 911, LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 - Modalità di corresponsione della retribuzione e di ogni anticipo di essa, poiché la società Mentana
104 S.r.l. aveva adottato la modalità di pagamento in contanti per i lavoratori sigg.ri da dicembre 2018 ad aprile 2019 e da novembre CP_5 Parte_4
2018 a marzo 2019.
L'opponente deduceva, innanzitutto, che il procedimento sanzionatorio originava da operazioni di verifica iniziate il 31.05.2019 e che avevano portato, in data
20.05.2020, all'emissione del verbale unico di accertamento e notificazione n.
PR00000/2019-775-01, notificato in data 26.05.2020 (doc. 4 fasc. parte ricorrente).
Deduceva, in secondo luogo, che la sanzione di cui al punto 3, come riportato nel corpo dell'atto, era stata già integralmente corrisposta dalla società, dimodoché non rilevava ai fini dell'opposizione.
Deduceva, poi, l'infondatezza degli accertamenti ispettivi con riguardo alle sanzioni di cui ai punti 1 e 2, evidenziando che non erano stati offerti sufficienti elementi di prova, né per sostenere l'effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con il sig. anteriormente al 10.03.2016, né per confutare l'effettiva Parte_2
assenza di organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, elemento di discrimine elaborato dalla giurisprudenza tra il contratto di appalto c.d. “labour intensive” e la somministrazione di manodopera.
Eccepiva, infine, con riguardo alla sanzione di cui al punto 4, la sproporzione della somma intimata, in quanto eccessiva rispetto alla gravità della violazione, secondo il modello definito dall'art. 11 della L. n. 689/1981.
Chiedeva, dunque, in via principale, di annullare l'ordinanza-ingiunzione n. 98/2024 emessa dall di e, in via subordinata, di Controparte_1 Controparte_1
ridurre le sanzioni al minimo edittale e di applicare il beneficio della preventiva escussione ex art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 nei confronti dell'appaltatore con vittoria delle spese di lite, instando per Parte_5
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale illustrissimo, contrariis reiectis,
PREVIA SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUTORIETÀ DEL
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO, previo ogni altro più opportuno provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge, inclusa la chiamata in causa del (P.I. Controparte_6
, doc. 37) P.IVA_2
IN VIA PREGIUDIZIALE
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'ordinanza ingiunzione n. 98/2024
Con emessa dall di Parma – Reggio Emilia, notificata in data 19.12.2024.
NEL MERITO
- in via principale: accertare e dichiarare le pretese di cui all'ordinanza ingiunzione
n. 98/2024 erronee, infondate, non provate o come meglio, con ogni consequenziale provvedimento del caso e di legge;
- in via subordinata: ridurre al minimo edittale le sanzioni di cui al provvedimento opposto e dichiarare, ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. n. 276/2003, che l'
[...]
convenuto potrà intraprendere qualsivoglia azione esecutiva Controparte_1
nei confronti di solamente dopo aver infruttuosamente escusso il Parte_1
patrimonio del (P.I. ), in persona Controparte_6 P.IVA_2
del curatore pro tempore.
Con vittoria delle spese e del compenso professionale, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, CPA e IVA come per legge.”.
1.2. Ritualmente costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
21.02.2025, l di sede di Controparte_1 Controparte_1
Parma, riportandosi agli accertamenti effettuati in sede ispettiva dagli ufficiali verbalizzanti, chiedeva l'integrale reiezione del ricorso e, per l'effetto, la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata. L'Amministrazione convenuta, in particolare, argomentava diffusamente in merito all'inconsistenza dell'opposizione, richiamando il contenuto delle puntuali dichiarazioni rese in fase amministrativa dai lavoratori sigg.ri e Parte_2
eccependo, altresì, che, avverso le sanzioni irrogate, stante la loro Parte_3
natura di sanzioni amministrative e non di sanzioni civili, non era applicabile il beneficio di preventiva escussione sancito dall'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003.
Chiedeva, inoltre, l'acquisizione agli atti dei verbali della causa di cui al R.G.
824/2020, procedimento incardinatosi tra le medesime parti dinnanzi all'intestato
Tribunale, nel corso del quale erano stati escussi i sigg.ri e in qualità di Pt_2 Pt_3
testimoni.
1.3. Acquisiti, dunque, i verbali istruttori del giudizio di cui al n. R.G. 824/2020, la causa veniva istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.5. All'udienza del 5.06.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione
2.1. In via preliminare, si rileva l'ammissibilità della presente opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 6, comma 6, del
D.Lgs. n. 150 del 2011: invero, il ricorso in opposizione è stato depositato in data
20.01.2025 e, pertanto, entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza – ingiunzione, avvenuta in data 19.12.20241, come evincibile dall'avviso di ricevimento in atti2. 1 L'ultimo giorno utile per la proposizione dell'opposizione, infatti, era proprio il 20.01.2025, in quanto il termine originario, ossia il 18.01.2025, scadeva nella giornata di sabato, e di conseguenza era da considerarsi prorogato di diritto al primo giorno non festivo ai sensi dell'art. 155, commi 5 e
6 c.p.c.. 2 Che l'avviso di ricevimento prodotto sub doc. 9 fasc. parte resistente si riferisca all'ordinanza- ingiunzione oggetto di impugnazione non può essere revocato in dubbio, dato che sullo stesso è riportato il numero di serie della relativa raccomandata (n. 78532492848-9) che è riportato anche sulla relata di notifica in calce all'ordinanza-ingiunzione.
2.2. Parte opponente ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità dell'ordinanza Cont ingiunzione emessa dall di Parma sul postulato secondo cui - Controparte_8
essendo il provvedimento opposto basato sugli stessi fatti che costituiscono oggetto del giudizio di cui al R.G.L. n. 824/2020 avente ad oggetto l'impugnazione del
Cont verbale di accertamento presupposto, giudizio nel cui ambito l , pur regolarmente intimato, non si è costituito ed è stato, conseguentemente, dichiarato contumace –
l'Amministrazione procedente sarebbe decaduta dalla relativa potestà sanzionatoria.
Tale eccezione è palesemente destituita di fondamento.
Come noto, invero, il verbale di accertamento della violazione di una norma amministrativa (con la sola eccezione del verbale di accertamento di violazione delle norme sulla circolazione stradale) non è autonomamente impugnabile per la sua natura di mero atto endoprocedimentale, destinato esclusivamente a contestare il fatto, senza, tuttavia, irrogare alcuna sanzione al destinatario.
Prima della conclusione del procedimento amministrativo sanzionatorio con l'emanazione della ordinanza-ingiunzione, non viene, dunque, esercitata alcuna potestà sanzionatoria, tanto che, non producendosi alcuna lesione della sfera giuridica del destinatario, quest'ultimo, correlativamente, non ha alcun concreto ed attuale interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., con conseguente inammissibilità, per difetto del menzionato presupposto processuale, dell'azione di accertamento negativo eventualmente esperita.
La situazione soggettiva del datore di lavoro viene incisa solamente quando l'amministrazione, a conclusione del procedimento amministrativo, infligge la sanzione con l'ordinanza-ingiunzione, dovendo ritenersi che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria (è consolidato, in tal senso, l'orientamento del giudice di legittimità: tra le tante, Cass. civ. n. 11369/2020;
n. 16319/2010; n. 11281/2010; n. 18320/2007; SS. UU. n. 16/2007; n. 18320/2007).
2.3. Sempre in via preliminare, parte opponente ha eccepito, nell'ambito dell'udienza del 5 giugno 2025, l'illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione deducendo la violazione dell'articolo art.14 L. n. 689 del 1981 ed evidenziando, al riguardo, che il 28 febbraio 2020 si sono conclusi gli accertamenti e che soltanto il 17 giugno è stato notificato il verbale di accertamento, così violando, per quanto riguarda le sanzioni amministrative, il disposto dell'art. 14 L. n. 689 del 1981.
L'opposizione, con riguardo alla predetta doglianza, è inammissibile, non essendo stata l'eccezione tempestivamente proposta in sede di ricorso, ma, come detto, solo in sede di discussione.
2.4. Venendo alla disamina del merito della contestazione, occorre, anzitutto, precisare che tale disamina concerne esclusivamente la verifica della fondatezza delle pretese sanzionatorie di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'ordinanza ingiunzione opposta;
ciò, poiché, come riconosciuto dalla stessa Amministrazione procedente, con riguardo alla violazione di cui al punto n. 3), l'odierna opponente ha effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art.16 l.n.689/81, pagamento che ha, conseguentemente, determinato l'estinzione dell'illecito amministrativo di cui al punto citato.
Ciò posto, giova preliminarmente ribadire che il sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza-ingiunzione o verbale di contestazione si svolge sul rapporto, ovvero sull'accertamento della conformità della irrogata sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge (Cass. Civ., Sez. Un., n. 1786/2010).
Dovendosi, dunque, accertare, non già la legittimità degli atti amministrativi, bensì
l'effettiva sussistenza dell'illecito, va, altresì, rammentato che è consolidato il principio secondo il quale, con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione e dall'opponente. Ne deriva che: “ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto dell'art. 23, comma 12, della L. n. 689 del 1981, l'opposizione deve essere accolta” (così, Cass. Civ., Sez. I, n. 5095/199; nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. III, n. 3741/1999, secondo la quale, in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il citato art. 23 – a norma del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità della parte opponente – recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi anche se, tuttavia, i fatti allegati da una parte e non contestati dall'altra possono considerarsi implicitamente ammessi da quest'ultima se gli altri argomenti addotti dalla medesima siano incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi;
ancora, Cass. Civ., Sez. I, n.
5277/2007; cfr. anche Trib. di Modena, n. 347/2013 e n. 269/2013).
Del resto, l'art. 7, comma 10, D.Lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Occorrerà, dunque, valutare se, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del presente giudizio – nonché dello standard epistemologico proprio del processo civile (ossia quello della preponderanza dell'evidenza) –, l'odierno opposto abbia dimostrato la ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi della responsabilità dell'ingiunta.
In particolare, la parte opposta, quale titolare della pretesa sanzionatoria, dovrà provvedere ad integrare le sintetiche indicazioni apposte sulla ordinanza ingiunzione con la precisa indicazione dei fatti su cui basa la pretesa fatta valere (ad es. gli accertamenti ispettivi eseguiti dai quali emerge la sussistenza dell'illecito contestato dal quale deriva la sanzione ingiunta), mentre spetterà a parte opponente svolgere le difese in diritto e contestare la pretesa azionata con l'ordinanza ingiunzione.
2.5. Ciò posto, occorre evidenziare che gli accertamenti ispettivi, i quali si sono conclusi con la redazione del verbale unico di accertamento e notificazione n.
PR00000/2019-775-01 (doc. 4 fasc. parte opponente), sono iniziati in data 31.05.2019, con l'accesso dei funzionari di Vigilanza dell'Amministrazione convenuta – congiuntamente ai funzionari di Vigilanza dell – presso l'unità CP_9
locale e operativa della società Mentana 104 S.r.l. sita in Parma, Via Mentana n. 104.
In tale occasione, sono stati rinvenuti i lavoratori , Persona_1 Per_2
, , e , i quali
[...] CP_5 Parte_4 Persona_3
hanno reso sommarie dichiarazioni dinnanzi agli ispettori.
Successivamente, in data 13.06.2019, è stata escussa, in qualità di sommario informatore, anche la ricorrente3.
È stata, poi, acquisita la documentazione di lavoro attinente ai soggetti ai quali si riferiscono gli accertamenti per cui è causa, e, in particolare, il contratto di appalto 3 La quale ha così dichiarato: “Sono la legale rappresentante della ditta Mentana 104 srl e
Presidente del CDA penso dal 2013, non ricordo bene. Il locale viene gestito da me unitamente a
facente parte del CDA. Testimone_1
Il nostro è un locale di ristorazione, attualmente abbiamo dei dipendenti a chiamata ad eccezione del cuoco che ha un contratto a tempo pieno e determinato,; da giugno Persona_3 abbiamo assunto una cameriera part-time, Persona_4
Da sempre abbiamo avuto personale assunto direttamente alle nostre dipendenze.
In passato dal mese di marzo 2016 fino al mese di gennaio 2017 abbiamo stipulato un contratto di appalto con la ditta la quale ci ha fornito servizi di ristorazione che Controparte_4 comprendevano l'impiego di due lavoratori dipendenti della suddetta cooperativa, di cui uno svolgeva il lavoro di preparazione di pietanze ed uno svolgeva il lavoro di Pt_2 Pt_3 servizio in sala. Il contratto di appalto è stato stipulato per la realizzazione all'interno della società Mentana 104 srl di un progetto di cucina sperimentale avente denominazione cucina gourmet. È capitata l'occasione di confrontarci con la , la quale ci ha contattati telefonicamente e poi ci CP_4 hanno raggiunti nel locale Mentana 104. Non ricordo chi fosse venuto nel locale era un referente che lavorava per la nella zona di Parma, poi abbiamo avuto contatti telefonici con gli uffici CP_4 di Roma. Una volta al mese la emetteva fattura mensile sula base del numero dei servizi, CP_4 sulla base delle serate che la cooperativa prestava nei nostri confronti.
Le dichiarazioni sono rese in presenza del socio ed assistita dal Dott. Testimone_1 [...]
Le serate gourmet dipendevano anche da altri eventi del locale, questi due dipendenti Tes_2 venivano solo per le serate gourmet ed eravamo noi che informavamo la dell'evento, con lo CP_4 scopo di ottenere il servizio del contratto di appalto.
Loro erano autonomi nei lavori, venivano con loro divisa, il cuoco portava con sé il set da coltelli e degli elettrodomestici. A volte potevamo organizzare 2/3 serate, altre settimane neanche un evento. La programmazione avveniva settimanalmente, l'orario di lavoro era variabile dipendeva dal numero dei clienti. Non sono in grado di fornire un elenco delle giornate e di ricostruire il periodo, posso provare con il mio socio a ricostruire gli eventi più importanti e darvi notizia in un momento successivo.
Il pagamento ad e veniva effettuato dalla , erano loro che effettuavano i Pt_2 Pt_3 CP_4 pagamenti.
Una volta interrotti i rapporti con la non abbiamo più organizzato serate gourmet, i CP_4 rapporti si sono interrotti perché il nostro consulente ci ha consigliato di interromperli”. sottoscritto tra la società Mentana 104 S.r.l. e la società Controparte_4
(doc. 3 fasc. parte resistente).
Sono stati, infine, escussi, in qualità di sommari informatori, anche i lavoratori e 5. Parte_2 Parte_3 4 Il quale ha così dichiarato: “Nell'anno 2016 ho inserito il mio curriculum in un portale su internet per ricerca lavoro e sono stato contattato telefonicamente dall che mi ha proposto il lavoro CP_4 di cuoco presso il ristorante Mentana 104. Non ho avuto alcun contatto fisico con la , non CP_4 ho conosciuto nessuno che facesse parte dell'amministrazione; un'impiegata, mi ha detto a telefono, di recarmi direttamente presso il ristorante Mentana 104, dove ho fatto un vero e proprio colloquio di lavoro con e per le prestazioni di cuoco, sono i soci del Testimone_1 Parte_1 ristorante.
Mi hanno detto che cercavano un responsabile che si occupasse della cucina, ordini, fornitori e spesa, io mi sono subito manifestato disponibile ed ho iniziato a lavorare.
Mi sono recato per il colloquio il 17/02/2016, ho iniziato a lavorare il giorno successivo ed ho ricevuto il contratto di lavoro con data 10/03/2016 fino al 10/06/2016, ho lavorato tutti i giorni ad eccezione del lunedì poiché riposavo.
Per il periodo di lavoro 18/02/2016 – 09/03/2016 sono stato retribuito in contanti dalla sig.ra
importo che non ricordo, penso in linea con quanto pattuito per l'extra che mi Parte_1 veniva in nero. Lavoravo la media di 8 ore al giorno, spesso iniziavo alle 15,00, altre alle 16,00/17,00 per la preparazione dei piatti e terminavo intorno alla mezzanotte, all'una. Non segnavo le ore e non le comunicavo, venivo pagato con bonifico bancario in base alle ore indicate da contratto full-time e riportata in busta paga, per le ore in più avevamo pattuito un forfait con i proprietari del ristorante che mi veniva corrisposto in contanti, percepivo circa €. 1.700,00 al mese, di cui €. 1.300,00 mi venivano corrisposti come da busta paga della e la CP_4 rimanente parte mi veniva corrisposta da e con i quali ho pattuito questa somma Tes_1 Pt_1 aggiuntiva per far fronte sia alle ore di lavoro in più sia alle spese di benzina che sopportavo per andare a fare la spesa, in quanto andavo con la mia macchina. Nel ristorante non c'è il magazzino e quindi andavo quasi tutti i giorni. La spesa che facevo era generica, a volte addirittura mi chiedevano di fare la spesa anche per un altro ristorante di proprietà del Tes_1
Per effettuare la spesa pagavo con una carta prepagata a nome della con la quale mi Pt_1 recavo alla metro per acquistare sia prodotti alimentari, ma anche quanto di necessario per la sala, tovagliato o per la cucina, detersivi, andavo solo io a fare la spesa.
Tutto il materiale era fornito dal ristorante Mentana 104, anche gli utensili e gli elettrodomestici. In cucina come cuoco c'ero solo io, tutti gli altri mi aiutavano, vi era un indiana che faceva gli antipasti, un ragazzo che faceva il lavapiatti ed un ragazzo che veniva solo se occorreva per dare un mano, anche l'indiana non era fissa. Io personalmente preparavo tutti i tipi di piatti non ero stato assunto per preparare i piatti specifici, abbiamo preparato un menù assieme ai proprietari e seguivo quello, mi occupavo anche della grigliata ad eccezione di qualche volta che veniva un ragazzo ad aiutarmi.
Nel periodo in cui lavoravo non ho avuto contatti con la , solo per il CUD e per il TFR e li CP_4 ho contatti telefonicamente. Le buste paga le ricevevo via e-mail, negli ultimi 20 giorni sono stato in malattia ed ho mandato la certificazione medica alla M&G e nei giorni di assenza nel locale sono stato sostituito da un altro ragazzo che nell'ultimo periodo ha lavorato con me, un certo . Persona_5 Alla stregua di tali risultanze, gli ispettori verbalizzanti hanno, dunque, rilevato le seguenti violazioni:
- l'utilizzazione, senza preventiva comunicazione al Centro per l'Impiego, del lavoratore nelle giornate del 18,19,20,21,23, 24, 25, 26, 27 e Parte_2
28 febbraio 2016 e del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 marzo 2016, diffidando la società
Mentana 104 S.r.l. e la ricorrente, in solido tra loro, alla regolarizzazione entro il termine di 30 giorni sancito dall'art. 13, comma 2 del D. Lgs. n. 124/2004;
M Controparte_4 [...]
nel periodo ricompreso tra marzo 2016 e marzo 2017, per complessivi CP_4
224 giorni, segnatamente 97 giorni con il lavoratore e 127 Parte_2
giorni con il lavoratore;
Parte_3
Contro
Il rapporto di lavoro si è interrotto con la perché non mi sono trovato con i titolari del ristorante Mentana 104, per divergenze lavorative a livello culinario, avevano una visione della cucina incompatibile con la mia. Dai miei ricordi in quel periodo l'unico dipendente ero io, non mi ricordo di CP_4 Parte_3
mi ricordo di un certo che serviva ai tavoli, ma che sappia io non era un dipendente
[...] Tes_3
CP_4
Io ero il responsabile della cucina, gli altri dipendenti si rivolgevano a me, lavoravamo e collaboravamo tutti insieme. Di mia proprietà era l'abbigliamento ed i coltelli, attrezzatura base che sono abituato a portare con me.
Giro con e-mail il contratto di lavoro con la in quanto in mio possesso e mi impegno a CP_4 inviare le buste paga che devo cercare su un altro telefono”. 5 Il quale ha dichiarato: “Ho lavorato per il ristorante Mentana a Parma, Viale Mentana 104, dal
09/08/2016 fino a fine marzo 2017, alle dipendenze della In questo Controparte_4 periodo ho svolto mansioni di cameriere di sala. Ricordo di aver inviato il curriculum via mail al ristorante Mentana, poi sono stato convocato per un colloquio dalla sig.ra la quale Parte_1 mi ha proposto di cominciare a lavorare per il ristorante senza specificare altro. Successivamente mi è stato detto sempre dalla stessa sig.ra che ero stato assunto da Pt_1 [...]
ma che per me non sarebbe cambiato nulla. Preciso che non ho conosciuto alcun CP_4
M e che il contratto di lavoro è stato da me sottoscritto alla Controparte_4 Controparte_4 presenza della sig.ra , la quale gestisce il locale insieme al titolare Pt_1 Testimone_1 Lavoravo 6 giorni alla settimana, mediamente dalle 17.00 circa all'una circa. Ricevevo ordini e Tes_ direttive da e e chiedevo a loro se avevo bisogno di ferie o permessi. L'intera gestione Pt_1 della mia attività era affidata a e , i quali mi giravano via mail le buste paga elaborate Pt_1 Tes_1 da Sono stato retribuito tramite bonifico bancario mensile per tutto il Controparte_4 periodo. In media ho percepito circa 1.200 euro. Non ricordo se ho percepito il TFR. In merito al personale occupato e ai colleghi di lavoro, non posso riferire se gli stessi fossero assunti da
[...]
o dal ristorante Mentana, in quanto non lo so. Ribadisco di essere stato Controparte_4 retribuito solo con bonifico bancario e solo da Non si è mai presentato Controparte_4 alcun rappresentante di durante il mio rapporto di lavoro e non so Controparte_4 riferire se mi siano stati versati o meno i contributi.” - l'omessa comunicazione di lavoro intermittente dei lavoratori CP_5
e nella giornata del 31.05.2019; Parte_4
- l'illegittima adozione della modalità di pagamento in contanti nei confronti dei lavoratori , per il periodo da dicembre 2018 ad aprile 2019, e CP_5
, per il periodo da novembre 2018 a marzo 2019. Parte_4
2.6. Ciò posto in ordine alle risultanze ispettive sulle quali l'ordinanza-ingiunzione si fonda, occorre evidenziare che, ad avviso di questo Giudice, alla stregua dello standard epistemologico proprio del processo civile (della preponderanza dell'evidenza), la ricostruzione patrocinata dall'Amministrazione procedente appare fondata.
Sul piano metodologico, occorre, anzitutto, operare una duplice precisazione.
In primo luogo, quanto al valore da attribuire alle dichiarazioni rese in fase amministrativa, appare opportuno sottolineare che – se è vero che i verbali contenenti le dichiarazioni ricevute dagli ispettori non fanno prova piena della veridicità intrinseca di tali dichiarazioni – è, però, altrettanto vero che le stesse costituiscono, comunque, argomento di prova, che il giudice deve, in ogni caso, valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, potendo le stesse essere disattese solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano, comunque, state ricevute dall'ufficiale giudiziario (in tal senso Cass. n.
166/2014).
Tali dichiarazioni, dunque, ben possono essere valutate dal Giudice, secondo il suo libero e prudente apprezzamento e poste a fondamento della decisione;
invero, pur essendo vero, come detto, che i verbali ispettivi fanno piena prova solo di quanto l'Ispettore attesta essere avvenuto in sua presenza, è, tuttavia, altrettanto vero che è
l'intero materiale probatorio raccolto a costituire un elemento importante a livello indiziario, unitamente alle altre risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 9251 del
19.4.2010). Peraltro, quanto alla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi nel corso della fase amministrativa dinnanzi agli ufficiali verbalizzanti, si rammenta che le predette dichiarazioni, in quanto rese nell'immediatezza, sono da ritenersi spontanee e presumibilmente genuine, e, in quanto tali, suscettibili di prevalere sulle dichiarazioni rese successivamente, laddove con queste contrastanti.
Ben possono quindi essere valutate dal Giudice, secondo il suo libero e prudente apprezzamento.
In secondo luogo, occorre evidenziare che i verbali istruttori della causa di cui all'R.G. n. 824/2020, acquisiti nell'ambito del predetto giudizio, pur attinenti ad un procedimento diverso da quello in oggetto, rilevano quali prove c.d. “atipiche”.
È, invero consolidato l'orientamento secondo cui “Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, quali le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio” (ex multis Cass. Sentenza n. 17392 del 01/09/2015).
Quanto alla valenza probatoria, sia la dottrina che la giurisprudenza maggioritaria attribuiscono a tali prove il valore di presunzione semplice ex art. 2729 c.c. o di argomento di prova (cfr. in tale senso Cass. Civ. n. 18131/2004, Cass. Civ n.
12763/2000, Cass. Civ. n. 8/2000, Cass. n. 4821/1999).
Ciò posto, occorre, tuttavia, precisare che non si ravvisa – nel nostro ordinamento – un principio generale in forza del quale la c.d. prova atipica (di natura intrinsecamente indiziaria) debba necessariamente essere corroborata da una concordante prova piena: così ragionando, invero, si finirebbe per elidere in radice ogni valore probatorio alle prove indiziare, le quali sarebbero quindi totalmente inutili nel processo, mentre, al contrario, la consolidata e costante richiamata giurisprudenza di legittimità ritiene possano formare il convincimento del giudice, in assenza di elementi di raffronto critico emergenti da altre risultanze istruttorie, risultanze che, nel caso che ci occupa, il convenuto non ha specificatamente allegato.
Occorre, dunque, precisare che, qualora - come nel caso che ci occupa – esso sia corroborato da ulteriori riscontri, lo stesso acquista pieno valore probatorio.
Tanto premesso, è dunque possibile confermare la fondatezza delle risultanze ispettive, le quali consentono di ritenere ampiamente provata le violazioni contestate in sede di accertamento.
Con riguardo alla violazione di cui al n. 1) dell'ordinanza-ingiunzione opposta
(utilizzazione del lavoratore senza la preventiva comunicazione al Parte_2
Centro per l'Impiego), la sussistenza della relativa violazione deve ritenersi confermata alla luce delle dichiarazioni rese dallo stesso lavoratore in fase amministrativa – e confermate all'udienza del 11.03.2023 – nonché dalle dichiarazioni rese dalla teste all'udienza del 15.03.20226. Testimone_4
Con riguardo alla violazione di cui al n. 2) dell'ordinanza-ingiunzione (interposizione illecita di manodopera da pseudo-appalto dei lavoratori e Parte_2 Parte_3
, occorre precisare quanto segue.
[...]
Secondo l'Amministrazione opposta, dalle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori coinvolti e dagli accertamenti svolti, è emerso che la società Mentana 104 S.r.l. ha
M Controparte_4 [...]
(e, in particolare, due lavoratori, ossia il sig. e il sig. per CP_4 Pt_2 Pt_3
complessivi 224 giorni nel periodo ricompreso tra marzo 2016 e marzo 2017; ciò, in virtù di un formale contratto di appalto per la gestione dei servizi complementari terziarizzati, che, tuttavia, deve ritenersi non genuino ed illecito, tenuto conto delle evidenze documentali acquisite nonché delle concrete modalità di esecuzione dei servizi.
Contro 6 La quale ha dichiarato: “uno dei due dipendenti forniti dalla il sig. aveva Parte_2 lavorato, risultato da accertamenti, in un periodo precedente ossia dal 18 febbraio 2016 al 9 marzo Contro 2016 come dipendente Mentana e poi è passato a come dipendente come ” Pt_3 Come è noto, a mente dell'art. 1655 c.c., l'appalto è il contratto con cui una parte – appaltatore – assume l'obbligo, verso un corrispettivo in danaro, di realizzare un'opera o un servizio commissionata da un'altra parte – committente –, attraverso un'organizzazione di mezzi e di risorse umane con assunzione a proprio carico del rischio imprenditoriale.
Con particolare riferimento all'appalto di servizi, l'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, nel distinguerlo dalla diversa fattispecie giuridica della somministrazione di lavoro, qualifica l'appalto per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Carattere essenziale del contratto di appalto è che la parte appaltatrice assuma, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso il corrispettivo in denaro, secondo lo schema dell'obbligazione di risultato.
Nel contratto di somministrazione di manodopera – cui sarebbe, nella sostanza, riconducibile la fattispecie in ipotesi di non genuinità dell'appalto di servizi –, per contro, l'impresa datrice di lavoro fornisce dei lavoratori, che svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore, secondo lo schema dell'obbligazione di mezzi.
Pertanto, nel contratto di appalto, i lavoratori debbono rimanere nella disponibilità della società appaltatrice, la quale ne deve curare la direzione ed il controllo;
nella somministrazione è, invece, l'utilizzatore che dispone dei lavoratori, impartendo loro le direttive da eseguire.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è intervenuta a dettagliare in modo adeguatamente specifico gli indici sintomatici della non genuinità di un affidamento formalmente qualificato come appalto, ma, in realtà, dissimulante una somministrazione di personale, ravvisandoli nei seguenti elementi: la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
l'inserimento stabile del personale dell'appaltatore nel ciclo produttivo del committente;
l'identità dell'attività svolta dal personale dell'appaltatore rispetto quella svolta dei dipendenti del committente;
la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività; l'organizzazione da parte del committente dell'attività.
Se, pertanto, va esclusa la liceità dell'appalto di solo lavoro, può accadere che l'oggetto dell'appalto si sostanzi nell'esecuzione di un servizio, in tutto o in parte, dematerializzato, nel quale, in concreto, l'apporto umano, ossia la prestazione di manodopera, risulta essere predominante rispetto all'impiego dei mezzi da parte dall'appaltatore.
Si ha, invece, un fittizio contratto di appalto che maschera un'interposizione illecita di manodopera nell'ipotesi in cui l'appaltatore si limita a mettere a disposizione del committente esclusivamente mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti i quali, quindi, si ritrovano alle dipendenze dello pseudo committente che esercita su di essi i tipici poteri datoriali.
L'orientamento ormai costante e consolidato della giurisprudenza è nel senso che, nei c.d. “appalti leggeri” (o “labour intensive”) intendendosi per tali quelli “in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro” (Cass. n.
14371/2020), è sufficiente, ai fini della liceità, che, in capo all'appaltatore, sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti (Cass. n. 21413/2019), e che il requisito della “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore”, previsto dal citato articolo 29, possa individuarsi, in presenza di particolari esigenze dell'opera o del servizio, anche nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto (Cass. n. 30694/2018).
Si è ritenuto, pertanto, che, se, da un lato, l'appaltatore, in relazione alla particolarità dell'opera o del servizio, può limitarsi a mettere a disposizione del committente la propria professionalità, intesa quale capacità organizzativa e direttiva delle maestranze, dall'altro, è requisito imprescindibile per la configurabilità di un appalto lecito che sia l'appaltatore medesimo a organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria ed esercitando sui propri lavoratori un potere direttivo effettivo e non meramente formale.
Viceversa, si è configurata una intermediazione illecita “ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo a lui, datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (Cass. n.
7898/2011; Cass. n. 27213/2018; Cass. n. 27105/2018).
Si è ritenuto, infine, che, una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, non rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, posto che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo deve escludersi l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltatore (Cass. n.
11720/2009).
Ciò premesso – e considerato che, in base alle richiamate regole di ripartizione dell'onere della prova, spetta all'Amministrazione opposta l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria azionata – si osserva come, nella specie, con riferimento al contratto di appalto de quo, siano emersi, all'atto dell'accertamento ispettivo, plurimi elementi che inducono a ritenere l'illegittimità e non genuinità dei contratti di subappalto in controversia.
Nel corso degli accertamenti ispettivi, è, in particolare, emerso:
- che la società Mentana 104 S.r.l. ha stipulato un contratto di appalto con la società in data 08.03.2016; Controparte_4
- che l'oggetto del predetto contratto di appalto, indicato nelle premesse come
“servizi di gestione (…) e, precisamente, gestione dei servizi complementari
TERZIARIZZATI", è definito, al punto 2.1, come “RISTORAZIONE”; - che l'oggetto del contratto di appalto è perfettamente coincidente con quello della società Mentana 104 S.r.l., come confermato dalle premesse dello stesso (dove è statuito che “il COMMITTENTE opera nel settore “RISTORAZIONE”7);
- che il locale sito in Parma, Via Mentana n. 104 era gestito dalla ricorrente e dal sig.
membro del consiglio di amministrazione della Mentana 104 S.r.l.; Testimone_1
- che i sigg.ri e nel periodo preso ad esame, hanno fatto riferimento Pt_2 Pt_3
esclusivamente alla Mentana 104 S.r.l., rapportandosi con la ricorrente o con il sig.
i quali impartivano loro direttive e si occupavano della concessione di ferie Tes_1
e permessi;
- che i sigg.ri e inoltre, hanno sostenuto il colloquio di lavoro Pt_2 Pt_3
direttamente con la ricorrente, sottoscrivendo in sua presenza i rispettivi contratti di lavoro e ricevendo da quest'ultima copia degli stessi;
- che il sig. ha presentato il proprio curriculum vitae direttamente alla Mentana Pt_3
104 S.r.l.;
- che anche dalle fatture emesse dalla Mentana 104 S.r.l. nel periodo preso ad esame risultava l'esclusivo utilizzo dei sigg.ri e durante il periodo di Pt_2 Pt_3
assunzione alle dipendenze della presso il locale sito in Controparte_4
Parma, Via Mentana n. 104;
- che il sig. ha risolto il proprio rapporto di lavoro con la Pt_2 CP_4
a causa di disaccordi occorsi con la Mentana 104 S.r.l.;
[...]
- che tutto il materiale di lavoro era fornito dalla Mentana 104 S.r.l., compresi gli utensili e gli elettrodomestici;
- che la Mentana 104 S.r.l. trasmetteva ai sigg.ri e le buste paga Pt_2 Pt_3
elaborate dalla Controparte_4
- che, nel periodo preso ad esame, nessun rappresentante nella CP_4
si era presentato nel locale.
[...]
Tali circostanze, inoltre, sono state confermate dai medesimi lavoratori in sede di istruttoria nel procedimento di cui al R.G. n. 824/2020. Alla stregua di tali risultanze, occorre, dunque concludere che il servizio appaltato non corrisponde ad un “fare”, bensì un “dare”, in quanto coincide con mere mansioni lavorative che, di fatto, sono state svolte dai lavoratori oggetto di contestazione appositamente assunti dall'impresa pseudo appaltatrice Controparte_4
successivamente inseriti all'interno dell'organizzazione imprenditoriale della società
Mentana 104 S.r.l., pseudo committente.
L'attività della prima si è limitata, quindi, al mero invio dei lavoratori presso la società ricorrente, affinché questa ultima ne utilizzasse le prestazioni lavorative secondo le proprie esigenze produttive ed adattandole alla propria organizzazione, senza alcuna autonomia gestionale da parte dell'appaltatore, né alcun potere organizzativo di quest'ultimo nella direzione dei lavoratori, nelle scelte dei tempi e delle modalità di lavoro.
D'altra parte, la stessa tipologia del servizio oggetto del contratto appare sintomatica dell'illiceità dell'appalto, atteso che lo stesso non ha natura accessoria e marginale rispetto all'attività di impresa della ditta committente, né costituisce un servizio in sé compiuto ed autonomo, ovvero una sezione del processo produttivo della medesima società; rappresentando, per contro, di per sé, l'attività principale della società appaltante con una completa sovrapposizione tra l'attività della società committente e quella dell'appaltatore.
Le risultanze probatorie acquisite agli atti, pertanto, consentono di ritenere ampiamente provata la fattispecie della somministrazione irregolare di manodopera, schermata da un appalto di servizi.
Di talché, l'Amministrazione convenuta risulta avere compiutamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, e, pertanto, la pretesa sanzionatoria si appalesa, nell' an, fondata.
2.7. In punto di quantum debeatur – profilo in ordine al quale l'odierno opponente, per l'appunto, ha lamentato la natura sproporzionata della sanzione in concreto comminata in relazione alla violazione n. 4) di cui all'ordinanza opposta – ritiene questo Giudice che, nel caso di specie, l'entità della sanzione irrogata risulti eccessiva, secondo il disposto di cui all'art. 11 L. n. 689 del 1981, il quale prescrive che - nell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria - occorre avere riguardo “alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”; il che non sarebbe stato fatto nella fattispecie in esame, atteso che, dall'Amministrazione convenuta, non sono state correttamente valorizzate le circostanze del caso concreto.
Invero, pur essendo stata irrogata una sanzione rientrante entro il range prescritto,
l'entità della stessa risulta eccessiva e sproporzionata.
In siffatto contesto, deve ritenersi che la rideterminazione della sanzione in misura corrispondente all'importo minimo si imponga – non solo in ragione del contegno collaborativo tenuto dalla società ingiunta e delle condizioni del soggetto destinatario della sanzione (legale rappresentante di una società cancellata dal registro delle imprese) –ma, soprattutto, in virtù della data di entrata in vigore della normativa di cui alla legge n. 205/2017; entrata in vigore che ha preceduto di pochi mesi la commissione dei fatti cui la violazione si riferisce.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, ritiene questo giudice che la sanzione amministrativa comminata in relazione alla violazione n. 4) di cui all'ordinanza opposta – per la quale è prevista, ai sensi dell'art. 1, comma 913 della L. n. 205/2007, una “sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro” – debba essere rideterminata e quantificata in complessivi Euro 2.000,00 (pari a Euro 1.000,00 per ciascun lavoratore), e, di conseguenza, la sanzione amministrativa complessiva debba essere rideterminata in complessivi Euro 16.219,008.
2.6. Deve essere, infine, rigettata la domanda di preventiva escussione del patrimonio sociale ex art. 29, comma 2, secondo periodo del D. Lgs. n. 276/2003, ai sensi del quale: “Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo
l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.”.
Ciò - non solo poiché tale periodo, introdotto dall'art. 21, comma 1 del D.L. n. 5 del
2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 35 del 2012, e successivamente modificato dall'art. 4, comma 31, lett. b) della L. n. 92 del 2012, è stato successivamente soppresso dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D.L. n. 25 del 2017, convertito senza modificazioni dalla L. n. 49 del 2017 – ma anche, e, soprattutto, poiché tale disposizione concerne la responsabilità solidale dell'appaltante, per i soli trattamenti retributivi e contributivi dei lavoratori dell'appaltatori.
3. Sulle spese di lite.
L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione di 1/2.
Le residue spese, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza
(art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte opponente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro in relazione allo scaglione da
€ 5.201 a € 26.000): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, in considerazione della riduzione prevista dall'art. 9, comma II°, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 98/2024 emessa dall'Amministrazione convenuta in data 29.11.2024 e notificata in data 19.12.2024, e ridetermina l'importo dovuto da in favore dell Parte_1 Controparte_1
nella somma complessiva di Euro 16.219,00 e, per l'effetto,
[...]
condanna al pagamento della somma complessiva di Euro Parte_1
16.219,00 in favore dell di Controparte_1 Controparte_1
2. Compensate le spese di lite tra le parti in ragione di 1/2, condanna Pt_1
alla rifusione delle residue spese di lite a favore dell'Amministrazione
[...]
convenuta, spese che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Parma, il 5 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 7 Circostanza confermata altresì dalla visura camerale della società (doc. 6 fasc. parte resistente) e dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente in fase amministrativa 8 Benché parte opponente non abbia espressamente eccepito la sproporzione della sanzione irrogata in relazione alle violazioni di cui ai numeri 1) e 2) del verbale unico di accertamento e notificazione prodromico all'ordinanza opposta, occorre evidenziare che, facendo applicazione dei parametri di cui all'art. 11 L. n. 689 del 1981, l'entità della sanzione irrogata risulta congrua e proporzionata, avendo particolare riguardo al rilevante numero delle giornate cui le violazioni si riferiscono.