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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 2840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2840 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22306/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 22306/2024 promossa da:
Parte_1
con gli Avv.ti Maria Ribaldone e Filippo Mussano Ribaldone
RICORRENTE
contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
premesso
che
- con atto intimazione di sfratto per morosità regolarmente notificato in data 4.11.2024 la
Sig.ra citava in giudizio il Sig. per sentir convalidare lo sfratto e Pt_1 CP_1
ottenere decreto ingiuntivo per mancato pagamento dei canoni da agosto a ottobre pagina 1 di 6 2024 per complessivi € 1.410,00 relativi al contratto di locazione ad uso abitativo dell'immobile sito in Torino, Via Talucchi n. 25 piano terreno;
- la ricorrente aveva concesso in locazione al Sig. il proprio immobile con CP_1
contratto stipulato l'1.10.2023 con decorrenza dal 1.10.2023 e scadenza al 30.09.2027,
regolarmente registrato, rinnovabile per altri quattro anni;
il canone pattuito era pari ad
€ 470,00 mensili comprensivo di oneri accessori;
- all'udienza di sfratto del 11.12.2024 la ricorrente dichiarava che la morosità persisteva,
e insisteva per la convalida e per l'emissione dell'ordinanza 665 c.p.c.;
- il resistente compariva personalmente e si opponeva alla convalida deducendo di non avere avuto un regolare contratto di locazione per due anni (dal 2021 al 2023) e di avere pagato canoni e spese accessorie a mezzo “contanti”; si opponeva all'ordinanza ex art. 665 c.p.c.;
- il GOP, vista l'opposizione, trasmetteva il fascicolo al giudice estensore, il quale con ordinanza emessa lo stesso 11.12.2024 - rilevato che l'opposizione non era fondata su prova scritta degli asseriti pagamenti in contanti (e non potrebbe essere resa per mezzo di testimoni o presunzioni) e che l'imputazione dei pagamenti spetta comunque alla creditrice - ordinava a parte convenuta il rilascio dell'immobile fissando per l'esecuzione il giorno 31.01.2025, mutava il rito, assegnava alle parti termine di giorni
15 per esperire la mediazione obbligatoria, fissava udienza di comparizione al
17.04.2025 e assegnava termine per il deposito di memorie integrative ex art. 426
c.p.c.;
- la mediazione veniva attivata con esito negativo per la mancata comparizione della resistente;
- il ricorrente depositava la memoria ex art. 426 c.p.c. insistendo nelle proprie difese e conclusioni;
in particolare chiedeva di dichiarare risolto il contratto di locazione per pagina 2 di 6 grave inadempimento del resistente e, conseguentemente, di condannarlo al pagamento della somma complessiva di € 3.760,00 (morosità aggiornata riferita al periodo da agosto 2024 a marzo 2025) oltre alle successive mensilità sino alla data del rilascio, oltre al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
- il resistente non depositava memoria ex art. 426 c.p.c. nei termini indicati nell'ordinanza di cui sopra e rimaneva contumace;
- all'udienza del 17.04.2025 parte ricorrente precisava che l'immobile non era ancora stato rilasciato, che l'esecuzione era in corso e insisteva nelle proprie istanze;
il ricorrente compariva personalmente, ma senza essersi formalmente costituito in giudizio con un legale;
- il giudice assegnava termine ex art. 127 ter c.p.c. al 9.06.2025 per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale, segnalando che la sentenza sarebbe stata depositata all'esito;
- alla scadenza viene pronunciata la seguente sentenza;
osservato
che
- per i contratti di locazione ad uso abitativo, la gravità dell'inadempimento è
predeterminata dalla legge: l'art. 5 della l. n. 392 del 1978 stabilisce infatti: “salvo
quanto previsto dall'articolo 55, il mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni
dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri
accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del
canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile”.
- secondo la prospettazione attorea, il conduttore ha omesso il pagamento dei canoni da agosto 2024 ad oggi (giugno 2025 compreso), maturando una morosità pari a €
5.170,00;
pagina 3 di 6 - vertendosi in materia contrattuale, sarebbe stato onere del resistente provare il pagamento parziale o totale degli importi oggetto della presente procedura o sollevare eventuali eccezioni;
- nel giudizio di sfratto il resistente si è opposto ma non ha fornito prova documentale di avere pagato a mezzo contanti;
peraltro, l'asserito pagamento “in nero” riguardava il diverso periodo antecedente (sino al 2023) quello dedotto con lo sfratto;
- prova dei pagamenti non è stata fornita neppure nel presente giudizio, nel quale il resistente non si è costituito depositando la memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. nei termini indicati nell'ordinanza ex art. 665 c.p.c.;
- il resistente è quindi decaduto dalla possibilità di sollevare eccezioni o avvalersi di mezzi di prova;
- il resistente deve intendersi, dunque, inadempiente al suo obbligo contrattuale di pagare il canone;
- visto l'ammontare della morosità, l'inadempimento è da considerarsi grave ex art. 5 l.
392/78 e tale da giustificare la risoluzione del contratto;
- quindi, in accoglimento della domanda, si dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione del primo ottobre 2023 registrato in data 27.10.2023 al n.
022009 serie 3T;
- non si fissa termine per l'esecuzione, che è immediatamente attuabile essendo già
decorso il termine assegnato con ordinanza ex art. 665 c.p.c.;
- si condanna inoltre il resistente al pagamento in favore della ricorrente di € 5.170,00 a titolo di canoni insoluti dall'agosto 2024 al giugno 2025 in cui viene resa la presente sentenza, oltre ad € 470,00 mensili per ogni ulteriore mese di occupazione dal primo luglio 2025 sino all'effettivo rilascio;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza;
pagina 4 di 6 - i relativi compensi vengono così liquidati, secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà, e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale, in:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 265
- fase introduttiva: euro 247
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 142
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase di trattazione: euro 426
- fase decisionale: euro 426
per complessivi euro 1.506, oltre ad euro 434,07 per esposti compresivi di quelli di attivazione della mediazione, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA
come per legge;
- considerato il mancato espletamento di attività difensive da parte del resistente dopo essersi opposto allo sfratto costringendo così controparte ad affrontare le ulteriori attività conseguenti all'emissione dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c., si condanna il resistente al pagamento in favore della Sig.ra dell'ulteriore somma ex art. 96 Pt_1
di € 753 pari alla metà dei compensi sopra liquidati in euro 1.506;
- per ulteriore conseguenza, si condanna il resistente al pagamento in favore dell'Erario
dell'ulteriore somma di € 500,00 ex art. 96 quarto comma c.p.c.;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
pagina 5 di 6 - dichiara la risoluzione del contratto di locazione del primo ottobre 2023 per inadempimento di;
CP_1
- ordina a il rilascio immediato dell'immobile sito in Torino, Via Talucchi n. CP_1
25;
- condanna al pagamento in favore di € 5.170,00 a CP_1 Parte_1
titolo di canoni sino al giungo 2025, oltre ad € 470,00 per ogni ulteriore mese di occupazione dal luglio 2025 all'effettivo rilascio;
- condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1
processuali che liquida in € 434,07 per esposti e in € 1.506 per compensi, oltre al 15%
per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge;
- condanna al pagamento in favore di di € 753 ex art. CP_1 Parte_1
96 terzo comma c.p.c.;
- condanna al pagamento in favore dell'Erario di € 500,00 ex art. 96 quarto CP_1
comma c.p.c.
Così deciso in Torino in data 10.06.2025
Il giudice unico
Dott. Antonio Carbone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 22306/2024 promossa da:
Parte_1
con gli Avv.ti Maria Ribaldone e Filippo Mussano Ribaldone
RICORRENTE
contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
premesso
che
- con atto intimazione di sfratto per morosità regolarmente notificato in data 4.11.2024 la
Sig.ra citava in giudizio il Sig. per sentir convalidare lo sfratto e Pt_1 CP_1
ottenere decreto ingiuntivo per mancato pagamento dei canoni da agosto a ottobre pagina 1 di 6 2024 per complessivi € 1.410,00 relativi al contratto di locazione ad uso abitativo dell'immobile sito in Torino, Via Talucchi n. 25 piano terreno;
- la ricorrente aveva concesso in locazione al Sig. il proprio immobile con CP_1
contratto stipulato l'1.10.2023 con decorrenza dal 1.10.2023 e scadenza al 30.09.2027,
regolarmente registrato, rinnovabile per altri quattro anni;
il canone pattuito era pari ad
€ 470,00 mensili comprensivo di oneri accessori;
- all'udienza di sfratto del 11.12.2024 la ricorrente dichiarava che la morosità persisteva,
e insisteva per la convalida e per l'emissione dell'ordinanza 665 c.p.c.;
- il resistente compariva personalmente e si opponeva alla convalida deducendo di non avere avuto un regolare contratto di locazione per due anni (dal 2021 al 2023) e di avere pagato canoni e spese accessorie a mezzo “contanti”; si opponeva all'ordinanza ex art. 665 c.p.c.;
- il GOP, vista l'opposizione, trasmetteva il fascicolo al giudice estensore, il quale con ordinanza emessa lo stesso 11.12.2024 - rilevato che l'opposizione non era fondata su prova scritta degli asseriti pagamenti in contanti (e non potrebbe essere resa per mezzo di testimoni o presunzioni) e che l'imputazione dei pagamenti spetta comunque alla creditrice - ordinava a parte convenuta il rilascio dell'immobile fissando per l'esecuzione il giorno 31.01.2025, mutava il rito, assegnava alle parti termine di giorni
15 per esperire la mediazione obbligatoria, fissava udienza di comparizione al
17.04.2025 e assegnava termine per il deposito di memorie integrative ex art. 426
c.p.c.;
- la mediazione veniva attivata con esito negativo per la mancata comparizione della resistente;
- il ricorrente depositava la memoria ex art. 426 c.p.c. insistendo nelle proprie difese e conclusioni;
in particolare chiedeva di dichiarare risolto il contratto di locazione per pagina 2 di 6 grave inadempimento del resistente e, conseguentemente, di condannarlo al pagamento della somma complessiva di € 3.760,00 (morosità aggiornata riferita al periodo da agosto 2024 a marzo 2025) oltre alle successive mensilità sino alla data del rilascio, oltre al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
- il resistente non depositava memoria ex art. 426 c.p.c. nei termini indicati nell'ordinanza di cui sopra e rimaneva contumace;
- all'udienza del 17.04.2025 parte ricorrente precisava che l'immobile non era ancora stato rilasciato, che l'esecuzione era in corso e insisteva nelle proprie istanze;
il ricorrente compariva personalmente, ma senza essersi formalmente costituito in giudizio con un legale;
- il giudice assegnava termine ex art. 127 ter c.p.c. al 9.06.2025 per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale, segnalando che la sentenza sarebbe stata depositata all'esito;
- alla scadenza viene pronunciata la seguente sentenza;
osservato
che
- per i contratti di locazione ad uso abitativo, la gravità dell'inadempimento è
predeterminata dalla legge: l'art. 5 della l. n. 392 del 1978 stabilisce infatti: “salvo
quanto previsto dall'articolo 55, il mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni
dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri
accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del
canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile”.
- secondo la prospettazione attorea, il conduttore ha omesso il pagamento dei canoni da agosto 2024 ad oggi (giugno 2025 compreso), maturando una morosità pari a €
5.170,00;
pagina 3 di 6 - vertendosi in materia contrattuale, sarebbe stato onere del resistente provare il pagamento parziale o totale degli importi oggetto della presente procedura o sollevare eventuali eccezioni;
- nel giudizio di sfratto il resistente si è opposto ma non ha fornito prova documentale di avere pagato a mezzo contanti;
peraltro, l'asserito pagamento “in nero” riguardava il diverso periodo antecedente (sino al 2023) quello dedotto con lo sfratto;
- prova dei pagamenti non è stata fornita neppure nel presente giudizio, nel quale il resistente non si è costituito depositando la memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. nei termini indicati nell'ordinanza ex art. 665 c.p.c.;
- il resistente è quindi decaduto dalla possibilità di sollevare eccezioni o avvalersi di mezzi di prova;
- il resistente deve intendersi, dunque, inadempiente al suo obbligo contrattuale di pagare il canone;
- visto l'ammontare della morosità, l'inadempimento è da considerarsi grave ex art. 5 l.
392/78 e tale da giustificare la risoluzione del contratto;
- quindi, in accoglimento della domanda, si dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione del primo ottobre 2023 registrato in data 27.10.2023 al n.
022009 serie 3T;
- non si fissa termine per l'esecuzione, che è immediatamente attuabile essendo già
decorso il termine assegnato con ordinanza ex art. 665 c.p.c.;
- si condanna inoltre il resistente al pagamento in favore della ricorrente di € 5.170,00 a titolo di canoni insoluti dall'agosto 2024 al giugno 2025 in cui viene resa la presente sentenza, oltre ad € 470,00 mensili per ogni ulteriore mese di occupazione dal primo luglio 2025 sino all'effettivo rilascio;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza;
pagina 4 di 6 - i relativi compensi vengono così liquidati, secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà, e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale, in:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 265
- fase introduttiva: euro 247
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 142
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase di trattazione: euro 426
- fase decisionale: euro 426
per complessivi euro 1.506, oltre ad euro 434,07 per esposti compresivi di quelli di attivazione della mediazione, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA
come per legge;
- considerato il mancato espletamento di attività difensive da parte del resistente dopo essersi opposto allo sfratto costringendo così controparte ad affrontare le ulteriori attività conseguenti all'emissione dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c., si condanna il resistente al pagamento in favore della Sig.ra dell'ulteriore somma ex art. 96 Pt_1
di € 753 pari alla metà dei compensi sopra liquidati in euro 1.506;
- per ulteriore conseguenza, si condanna il resistente al pagamento in favore dell'Erario
dell'ulteriore somma di € 500,00 ex art. 96 quarto comma c.p.c.;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
pagina 5 di 6 - dichiara la risoluzione del contratto di locazione del primo ottobre 2023 per inadempimento di;
CP_1
- ordina a il rilascio immediato dell'immobile sito in Torino, Via Talucchi n. CP_1
25;
- condanna al pagamento in favore di € 5.170,00 a CP_1 Parte_1
titolo di canoni sino al giungo 2025, oltre ad € 470,00 per ogni ulteriore mese di occupazione dal luglio 2025 all'effettivo rilascio;
- condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1
processuali che liquida in € 434,07 per esposti e in € 1.506 per compensi, oltre al 15%
per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge;
- condanna al pagamento in favore di di € 753 ex art. CP_1 Parte_1
96 terzo comma c.p.c.;
- condanna al pagamento in favore dell'Erario di € 500,00 ex art. 96 quarto CP_1
comma c.p.c.
Così deciso in Torino in data 10.06.2025
Il giudice unico
Dott. Antonio Carbone
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