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Sentenza 23 settembre 2024
Sentenza 23 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 23/09/2024, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'udienza del 19.09.2024, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al n. 3885, vertente
tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pierangelo Parte_1 C.F._1
Paniccia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Veroli, via Rotondi n. 16, come da delega in atti
ricorrente contro
in persona del Controparte_1
Dirigente generale p.t. della , elett.te dom.to in Frosinone, Via Marconi n. 31, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Giuseppe Caputo, giusta procura generale in atti
resistente
OGGETTO DEL GIUDIZIO: revisione indennizzo da malattia professionale
CONCLUSIONI: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 01/11/2023, ha esposto che: 1) era risultato affetto da Parte_1 sindrome algo-disfunzionale del rachide lombo-sacrale; 2) aveva così espletato la procedura amministrativa presso l' conclusasi con il riconoscimento dell'eziologia professionale della malattia denunciata e CP_1 di un danno biologico nella misura del 4%, dunque inferiore al minimo indennizzabile;
3) era invece portatore di un danno biologico in misura maggiore, comunque superiore al 6%.
Tanto esposto, e ritenuto di aver diritto alla rideterminazione della prestazione in godimento, tenuto conto della maggiore percentuale da riconoscere, l'attore ha chiesto al Tribunale di Frosinone di condannare l' in persona del Direttore p.t. della sede di Frosinone, a corrispondere quanto dovuto, con vittoria CP_1 di spese da distrarsi.
Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l' ha concluso per il rigetto del ricorso, deducendo che CP_1 il danno biologico subito dall'attore era stato correttamente quantificato in sede amministrativa.
Espletata C.T.U. medico legale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano essenzialmente le risultanze della perizia del C.T.U. medico-legale Dott.
[...] non avendo l'Istituto contestato la natura professionale dell'infortunio subito. Per_1
Dalla stessa emerge, dunque, in maniera chiara ed assolutamente convincente la conclusione, sorretta da adeguata motivazione, la conclusione che l'attore è affetto da una “Spondilodiscopatia del rachide lombo- sacrale, con deficit funzionale articolare antalgico”, con postumi che incidono in termini di danno biologico nella misura complessiva dell'8%, tenuto conto delle Tabelle del Decreto n.38 del 12 luglio 2000 e del D.M.
12.7.2000 (codice 193).
In definitiva, si impone così la condanna dell' a liquidare a parte ricorrente l'indennizzo di cui al CP_1
D. Lgs. n. 38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre agli interessi legali dalle scadenze al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell nella misura liquidata in CP_1 dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario.
A carico dell devono altresì porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che - a causa della malattia professionale della spondilodiscopatia del rachide lombo- sacrale, con deficit funzionale articolare antalgico - il ricorrente ha subito un danno biologico in misura dell'8%;
2) per l'effetto, condanna l' a liquidare in suo favore l'indennizzo di cui al D. Lgs. n.38/2000, CP_1 tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre agli interessi legali dalla scadenza al saldo;
3) condanna l' a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in €.1.800,00, per CP_1 compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 20/09/2024. Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi