TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/09/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3383/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 3383/2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. TIZIANA GIULIANO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. CP
, rappresentato e difeso dall'Avv. BIANCAMARIA LEONE, presso C.F._2 il cui studio risulta elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 23/07/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 08/11/2024, esponeva che: il 25/07/2015 Parte_1 contraeva matrimonio concordatario con e dalla loro unione nasceva il figlio CP
, in data 05/11/2021; tra i coniugi sono sorti diversi contrasti, fino a rendere _1 intollerabile la prosecuzione della vita quotidiana;
per tale ragione, si trasferiva, unitamente
1 al figlio minore, presso la casa dei genitori, mentre il continuava ad abitare la casa CP coniugale, di sua esclusiva proprietà; in data 10/08/2024, sottoscriveva, insieme al CP una scrittura privata volta a concordare un regime transitorio di separazione di fatto, in attesa della relativa formalizzazione innanzi all'autorità giudiziaria.
Tanto premesso, la ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni meglio indicate in ricorso.
In data 09/01/2025, si costituiva il resistente, il quale deduceva l'inosservanza degli obblighi scaturenti dal matrimonio da parte della ricorrente, per tutte le ragioni meglio esposte nella comparsa depositata, e chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con addebito alla controparte.
Depositate le rispettive memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 18/04/2025 le parti chiedevano un rinvio per bonario componimento e, successivamente, depositavano, allegato alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23/07/2025, l'accordo raggiunto per la definizione transattiva della lite.
Con le suddette note le parti chiedevano emettere sentenza di omologa della separazione personale dei coniugi ai patti ed alle condizioni di seguito indicate:
“1) I coniugi vengono autorizzati a vivere separatamente.
2) La casa coniugale di proprietà esclusiva del sig. rimarrà assegnata allo CP stesso con gli arredi ivi esistenti.
3) Le parti danno atto che la sig.ra , unitamente al figlio , risiederà presso Pt_1 _1
l'abitazione dei di lei genitori, in Casalbore al Viale Europa 10, fintantoché non reperirà un immobile nel Comune di Benevento da condurre in locazione.
4) Stante la presenza di prole minorenne, ciascuno dei coniugi, così come previsto dall'art. 337 sexies c.c., sarà obbligato a comunicare, tempestivamente, all'altro, l'avvenuto eventuale cambiamento del proprio indirizzo personale di residenza o domicilio e del proprio recapito telefonico.
5) Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori come per legge, al fine di _1 consentire allo stesso un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, e con collocazione prevalente presso la madre. L'esercizio della responsabilità genitoriale dei minori resta attribuito ad entrambi i genitori, con la conseguenza che le decisioni di maggiore interesse per il figlio , relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno _1 assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio medesimo.
6) Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere invece esercitata singolarmente da ciascuno dei coniugi, senza necessità di
2 preventivo accordo, in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso ognuno di loro, pur sempre, tuttavia, nel rispetto del comune indirizzo educativo stabilito.
7) I genitori stabiliscono, altresì, che il minore continuerà a frequentare l'Istituto
Comprensivo Valle Vitulanese sede di Cautano (BN), fino al completamento dell'intero percorso della scuola dell'infanzia – cd. asilo.
8) Quanto al diritto di visita del padre si concorda che il genitore non collocatario del minore, starà con il figlio secondo le seguenti modalità: - le due settimane - in maniera alternata - in cui il sig. terrà con sé il minore durante il week end,
CP _1 trascorrerà con il padre il martedì (con pernotto) dall'uscita di scuola (dalle 18:00, salvo diverso accordo, nel periodo estivo), fino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola (nel periodo estivo, invece, accompagnerà sempre la mattina
CP _1 presso la casa materna); - invece, le due settimane - in maniera alternata - in cui il sig. non terrà con sé il minore durante il week end, quest'ultimo trascorrerà con il padre
CP il giorno di mercoledì (con pernotto) dall'uscita della scuola (dalle 18:00, salvo diverso accordo, nel periodo estivo) fino al giovedì sera sino alle ore 20:00 nel periodo novembre- marzo e sino alle ore 21:00 nel periodo aprile-ottobre, allorquando
CP accompagnerà presso la casa materna;
- durante i giorni di visita, il padre avrà _1
l'onere di far eseguire i compiti scolastici assegnati al minore prima che quest'ultimo rientri presso l'abitazione materna;
- durante le festività natalizie, salvo diverso accordo tra le parti,
trascorrerà, ad anni alterni, con il padre dal giorno 24 dicembre 2025 (dalle ore _1
10,00 della mattina) al 30 dicembre 2025 (sino alle ore 20,00) e con la madre dal 31 dicembre
2025 al 6 gennaio 20: viceversa negli anni successivi;
- tale sistema alternato è di comune accordo stabilito anche per il periodo pasquale, in relazione al quale trascorrerà con _1 il padre dal Venerdì Santo 20 (dalle ore 10,00 della mattina) alla Domenica di Pasqua
20 (sino alle ore 20,00) e con la madre dal Lunedì in Albis 20 (dalle ore 10,00 della mattina) fino al Mercoledì successivo (sino alle ore 20,00): viceversa negli anni successivi;
- durante il periodo estivo, il figlio trascorrerà, nel periodo giugno – settembre di ogni anno, quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, concordati preventivamente tra i coniugi, entro il 30 maggio di ogni anno, e tenendo conto sia delle esigenze primarie del minore che dei rispettivi ed eventuali periodi di ferie dal lavoro di ciascun genitore: tuttavia, il coniuge che avrà con sé il figlio dovrà comunque indicare all'altro coniuge dove si trova, in modo da consentirgli breve visite;
- in relazione alle singole festività “rosse” previste dal calendario (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre etc.), il minore trascorrerà le ricorrenze in maniera alternata (25 aprile con il padre, 1° maggio con la madre, e così via) secondo gli orari abitualmente previsti per le visite, ovvero dalle ore
3 10,00 della mattina e sino alle ore 20,00 nel periodo novembre-marzo, e sino alle ore 21,00 nel periodo aprile-ottobre; - ciascun genitore potrà festeggiare il proprio compleanno ed onomastico, nonché la festa del papà e quella della mamma, unitamente alle ricorrenze proprie e delle famiglie di appartenenza, con il figlio;
- circa il compleanno di _1
, invece, le parti concordano che la ricorrenza sarà festeggiata, solo in caso di _1 disaccordo tra i genitori, separatamente: ad esempio pranzo con un genitore e cena con l'altro, sempre salvo facoltà di organizzarlo in modo congiunto nell'interesse del minore;
- in ogni caso, i coniugi potranno, di comune accordo, di volta in volta, derogare a tutte le sopra specificate modalità di visita e frequentazione del figlio, in considerazione delle rispettive esigenze di vita e/o lavorative, facendo in modo, tuttavia, che le diverse modalità eventualmente concordate siano, in ogni caso, idonee a garantire i preminenti interessi personali, scolastici ed educativi del minore, con facoltà di recuperare il giorno in cui il genitore è impossibilitato;
9) e stabiliscono, inoltre, che le comunicazioni inerenti al CP Parte_1 figlio potranno avvenire, nell'eventualità, anche a mezzo sms e/o messaggistica whatsapp, limitando, tuttavia, tali rapporti, in un clima di reciproco rispetto e collaborazione, esclusivamente alle esigenze riguardanti il figlio minore . _1
10) e s'impegnano a mantenere buoni e stabili i rapporti fra CP Parte_1 il figlio ed i nonni paterni e materni;
inoltre dichiarano di acconsentire a che i nonni o gli zii, sia paterni che materni, possano, esclusivamente in caso di impossibilità dei genitori, andare a prendere il minore a scuola e/o altri luoghi educativi, sportivi e ricreativi Persona_2 che il minore stesso frequenta.
11) e dichiarano di essere economicamente autonomi ed CP Parte_1 autosufficienti, rinunciando reciprocamente al contributo di mantenimento.
12) , genitore non collocatario, si obbliga a versare a titolo di contributo CP del mantenimento del figlio minore , l'importo mensile di euro 300,00 e tale somma, _1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, verrà corrisposta, entro e non oltre il giorno 28 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul codice IBAN
[...]CC0012650311, del conto corrente intestato a , a decorrere Parte_1 dal corrente mese di luglio.
rinuncia, altresì, in favore di alla percezione dell'assegno CP Parte_1 unico universale per il minore , sicché percepirà per intero la indennità _1 Parte_1 per assegno unico universale e qualsiasi altra indennità elargita a beneficio del figlio: di tanto si è tenuto conto nella determinazione dell'assegno di mantenimento. Pertanto, si impegna a dare la propria autorizzazione nelle sedi competenti e a CP
4 consegnare, su richiesta di , la documentazione necessaria per poter ottenere Parte_1 tali indennità e, ove necessario, anche ISEE.
13) si obbliga, infine, a provvedere al pagamento del 50% delle spese CP straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio (a mero titolo di esempio, spese mediche, spese farmaceutiche, spese scolastiche - quali rette relative a iscrizioni e quote mensili, viaggi di istruzioni, lezioni private, ecc. - spese sportive, spese ludiche, etc.), previamente concordate, autorizzate e documentante a semplice richiesta, così come dettagliatamente identificate ed indicate dal “Protocollo d'intesa sulla regolamentazione delle spese straordinarie per i figli nei procedimenti di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.”, stipulato il 25/10/2021 tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di
Benevento.
14) Le parti concordano che eventuali frequentazioni, non stabili, non saranno palesate al minore, senza prima aver valutato il grado di maturità del figlio e la propensione ad accogliere “nuove figure” nella sua vita, così da non confondere le figure genitoriali e creare traumi al minore, tenendo, in ogni caso, sempre in debito conto la volontà di quest'ultimo;
15) Quanto agli embrioni prodotti a seguito di fecondazione in vitro, crioconservati presso il Centro di Fecondazione Assistita, con sede in Napoli alla Via Tasso n. 480, stante la volontà del solo Sig. di non procedere alla distruzione e/o abbandono di detti CP embrioni, si conviene che tutte le spese e/o relativi oneri accessori per la loro crioconservazione saranno a carico di e , nella misura del 50% CP Parte_1 ciascuno. Eventuali pregresse morosità ed inadempienze per la crioconservazione relative al solo anno 2025 (rivendicate e/o rivendicabili dal Centro di Fecondazione Assistita) saranno sanate e/o corrisposte dai Sig.ri e , sempre nella misura del 50% ciascuno. CP Pt_1
Detto accordo avrà valenza per il corrente anno 2025. A decorrere dagli inizi del mese di novembre 2025, le parti dovranno assumere una decisione definitiva in merito alla crioconservazione, sicché la parte che non intenderà procedere alla distruzione e/o abbandono degli embrioni crioconservati si assumerà l'onere del pagamento per la crioconservazione in maniera totalitaria e quindi al 100%.
16) e , a parte quanto indicato nel presente accordo ed il CP Parte_1 puntuale rispetto dello stesso, dichiarano, fin da subito, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra, relativamente ad ogni aspetto, diretto o connesso, inerente il rapporto matrimoniale.
17) Le spese legali del presente giudizio restano integralmente compensate tra le parti ed i procuratori costituiti Avv. Biancamaria Leone e Tiziana Giuliano, sottoscrivono il presente
5 accordo per autentica delle firme dei rispettivi clienti e per rinuncia al vincolo di solidarietà ex. art. 13 L.P..”.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto e trasformato il procedimento giudiziale in consensuale, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre gli stessi a fondamento della presente decisione.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in virtù dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e , c.f. (atto n. 3, C.F._1 CP C.F._2 parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 2015);
II. omologa le condizioni necessarie -riportate in parte motiva- di cui all'accordo del
22/07/2025;
III. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casalbore (AV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
IV. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 11/09/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 3383/2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. TIZIANA GIULIANO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. CP
, rappresentato e difeso dall'Avv. BIANCAMARIA LEONE, presso C.F._2 il cui studio risulta elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 23/07/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 08/11/2024, esponeva che: il 25/07/2015 Parte_1 contraeva matrimonio concordatario con e dalla loro unione nasceva il figlio CP
, in data 05/11/2021; tra i coniugi sono sorti diversi contrasti, fino a rendere _1 intollerabile la prosecuzione della vita quotidiana;
per tale ragione, si trasferiva, unitamente
1 al figlio minore, presso la casa dei genitori, mentre il continuava ad abitare la casa CP coniugale, di sua esclusiva proprietà; in data 10/08/2024, sottoscriveva, insieme al CP una scrittura privata volta a concordare un regime transitorio di separazione di fatto, in attesa della relativa formalizzazione innanzi all'autorità giudiziaria.
Tanto premesso, la ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni meglio indicate in ricorso.
In data 09/01/2025, si costituiva il resistente, il quale deduceva l'inosservanza degli obblighi scaturenti dal matrimonio da parte della ricorrente, per tutte le ragioni meglio esposte nella comparsa depositata, e chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con addebito alla controparte.
Depositate le rispettive memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 18/04/2025 le parti chiedevano un rinvio per bonario componimento e, successivamente, depositavano, allegato alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23/07/2025, l'accordo raggiunto per la definizione transattiva della lite.
Con le suddette note le parti chiedevano emettere sentenza di omologa della separazione personale dei coniugi ai patti ed alle condizioni di seguito indicate:
“1) I coniugi vengono autorizzati a vivere separatamente.
2) La casa coniugale di proprietà esclusiva del sig. rimarrà assegnata allo CP stesso con gli arredi ivi esistenti.
3) Le parti danno atto che la sig.ra , unitamente al figlio , risiederà presso Pt_1 _1
l'abitazione dei di lei genitori, in Casalbore al Viale Europa 10, fintantoché non reperirà un immobile nel Comune di Benevento da condurre in locazione.
4) Stante la presenza di prole minorenne, ciascuno dei coniugi, così come previsto dall'art. 337 sexies c.c., sarà obbligato a comunicare, tempestivamente, all'altro, l'avvenuto eventuale cambiamento del proprio indirizzo personale di residenza o domicilio e del proprio recapito telefonico.
5) Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori come per legge, al fine di _1 consentire allo stesso un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, e con collocazione prevalente presso la madre. L'esercizio della responsabilità genitoriale dei minori resta attribuito ad entrambi i genitori, con la conseguenza che le decisioni di maggiore interesse per il figlio , relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno _1 assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio medesimo.
6) Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere invece esercitata singolarmente da ciascuno dei coniugi, senza necessità di
2 preventivo accordo, in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso ognuno di loro, pur sempre, tuttavia, nel rispetto del comune indirizzo educativo stabilito.
7) I genitori stabiliscono, altresì, che il minore continuerà a frequentare l'Istituto
Comprensivo Valle Vitulanese sede di Cautano (BN), fino al completamento dell'intero percorso della scuola dell'infanzia – cd. asilo.
8) Quanto al diritto di visita del padre si concorda che il genitore non collocatario del minore, starà con il figlio secondo le seguenti modalità: - le due settimane - in maniera alternata - in cui il sig. terrà con sé il minore durante il week end,
CP _1 trascorrerà con il padre il martedì (con pernotto) dall'uscita di scuola (dalle 18:00, salvo diverso accordo, nel periodo estivo), fino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola (nel periodo estivo, invece, accompagnerà sempre la mattina
CP _1 presso la casa materna); - invece, le due settimane - in maniera alternata - in cui il sig. non terrà con sé il minore durante il week end, quest'ultimo trascorrerà con il padre
CP il giorno di mercoledì (con pernotto) dall'uscita della scuola (dalle 18:00, salvo diverso accordo, nel periodo estivo) fino al giovedì sera sino alle ore 20:00 nel periodo novembre- marzo e sino alle ore 21:00 nel periodo aprile-ottobre, allorquando
CP accompagnerà presso la casa materna;
- durante i giorni di visita, il padre avrà _1
l'onere di far eseguire i compiti scolastici assegnati al minore prima che quest'ultimo rientri presso l'abitazione materna;
- durante le festività natalizie, salvo diverso accordo tra le parti,
trascorrerà, ad anni alterni, con il padre dal giorno 24 dicembre 2025 (dalle ore _1
10,00 della mattina) al 30 dicembre 2025 (sino alle ore 20,00) e con la madre dal 31 dicembre
2025 al 6 gennaio 20: viceversa negli anni successivi;
- tale sistema alternato è di comune accordo stabilito anche per il periodo pasquale, in relazione al quale trascorrerà con _1 il padre dal Venerdì Santo 20 (dalle ore 10,00 della mattina) alla Domenica di Pasqua
20 (sino alle ore 20,00) e con la madre dal Lunedì in Albis 20 (dalle ore 10,00 della mattina) fino al Mercoledì successivo (sino alle ore 20,00): viceversa negli anni successivi;
- durante il periodo estivo, il figlio trascorrerà, nel periodo giugno – settembre di ogni anno, quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, concordati preventivamente tra i coniugi, entro il 30 maggio di ogni anno, e tenendo conto sia delle esigenze primarie del minore che dei rispettivi ed eventuali periodi di ferie dal lavoro di ciascun genitore: tuttavia, il coniuge che avrà con sé il figlio dovrà comunque indicare all'altro coniuge dove si trova, in modo da consentirgli breve visite;
- in relazione alle singole festività “rosse” previste dal calendario (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre etc.), il minore trascorrerà le ricorrenze in maniera alternata (25 aprile con il padre, 1° maggio con la madre, e così via) secondo gli orari abitualmente previsti per le visite, ovvero dalle ore
3 10,00 della mattina e sino alle ore 20,00 nel periodo novembre-marzo, e sino alle ore 21,00 nel periodo aprile-ottobre; - ciascun genitore potrà festeggiare il proprio compleanno ed onomastico, nonché la festa del papà e quella della mamma, unitamente alle ricorrenze proprie e delle famiglie di appartenenza, con il figlio;
- circa il compleanno di _1
, invece, le parti concordano che la ricorrenza sarà festeggiata, solo in caso di _1 disaccordo tra i genitori, separatamente: ad esempio pranzo con un genitore e cena con l'altro, sempre salvo facoltà di organizzarlo in modo congiunto nell'interesse del minore;
- in ogni caso, i coniugi potranno, di comune accordo, di volta in volta, derogare a tutte le sopra specificate modalità di visita e frequentazione del figlio, in considerazione delle rispettive esigenze di vita e/o lavorative, facendo in modo, tuttavia, che le diverse modalità eventualmente concordate siano, in ogni caso, idonee a garantire i preminenti interessi personali, scolastici ed educativi del minore, con facoltà di recuperare il giorno in cui il genitore è impossibilitato;
9) e stabiliscono, inoltre, che le comunicazioni inerenti al CP Parte_1 figlio potranno avvenire, nell'eventualità, anche a mezzo sms e/o messaggistica whatsapp, limitando, tuttavia, tali rapporti, in un clima di reciproco rispetto e collaborazione, esclusivamente alle esigenze riguardanti il figlio minore . _1
10) e s'impegnano a mantenere buoni e stabili i rapporti fra CP Parte_1 il figlio ed i nonni paterni e materni;
inoltre dichiarano di acconsentire a che i nonni o gli zii, sia paterni che materni, possano, esclusivamente in caso di impossibilità dei genitori, andare a prendere il minore a scuola e/o altri luoghi educativi, sportivi e ricreativi Persona_2 che il minore stesso frequenta.
11) e dichiarano di essere economicamente autonomi ed CP Parte_1 autosufficienti, rinunciando reciprocamente al contributo di mantenimento.
12) , genitore non collocatario, si obbliga a versare a titolo di contributo CP del mantenimento del figlio minore , l'importo mensile di euro 300,00 e tale somma, _1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, verrà corrisposta, entro e non oltre il giorno 28 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul codice IBAN
[...]CC0012650311, del conto corrente intestato a , a decorrere Parte_1 dal corrente mese di luglio.
rinuncia, altresì, in favore di alla percezione dell'assegno CP Parte_1 unico universale per il minore , sicché percepirà per intero la indennità _1 Parte_1 per assegno unico universale e qualsiasi altra indennità elargita a beneficio del figlio: di tanto si è tenuto conto nella determinazione dell'assegno di mantenimento. Pertanto, si impegna a dare la propria autorizzazione nelle sedi competenti e a CP
4 consegnare, su richiesta di , la documentazione necessaria per poter ottenere Parte_1 tali indennità e, ove necessario, anche ISEE.
13) si obbliga, infine, a provvedere al pagamento del 50% delle spese CP straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio (a mero titolo di esempio, spese mediche, spese farmaceutiche, spese scolastiche - quali rette relative a iscrizioni e quote mensili, viaggi di istruzioni, lezioni private, ecc. - spese sportive, spese ludiche, etc.), previamente concordate, autorizzate e documentante a semplice richiesta, così come dettagliatamente identificate ed indicate dal “Protocollo d'intesa sulla regolamentazione delle spese straordinarie per i figli nei procedimenti di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.”, stipulato il 25/10/2021 tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di
Benevento.
14) Le parti concordano che eventuali frequentazioni, non stabili, non saranno palesate al minore, senza prima aver valutato il grado di maturità del figlio e la propensione ad accogliere “nuove figure” nella sua vita, così da non confondere le figure genitoriali e creare traumi al minore, tenendo, in ogni caso, sempre in debito conto la volontà di quest'ultimo;
15) Quanto agli embrioni prodotti a seguito di fecondazione in vitro, crioconservati presso il Centro di Fecondazione Assistita, con sede in Napoli alla Via Tasso n. 480, stante la volontà del solo Sig. di non procedere alla distruzione e/o abbandono di detti CP embrioni, si conviene che tutte le spese e/o relativi oneri accessori per la loro crioconservazione saranno a carico di e , nella misura del 50% CP Parte_1 ciascuno. Eventuali pregresse morosità ed inadempienze per la crioconservazione relative al solo anno 2025 (rivendicate e/o rivendicabili dal Centro di Fecondazione Assistita) saranno sanate e/o corrisposte dai Sig.ri e , sempre nella misura del 50% ciascuno. CP Pt_1
Detto accordo avrà valenza per il corrente anno 2025. A decorrere dagli inizi del mese di novembre 2025, le parti dovranno assumere una decisione definitiva in merito alla crioconservazione, sicché la parte che non intenderà procedere alla distruzione e/o abbandono degli embrioni crioconservati si assumerà l'onere del pagamento per la crioconservazione in maniera totalitaria e quindi al 100%.
16) e , a parte quanto indicato nel presente accordo ed il CP Parte_1 puntuale rispetto dello stesso, dichiarano, fin da subito, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra, relativamente ad ogni aspetto, diretto o connesso, inerente il rapporto matrimoniale.
17) Le spese legali del presente giudizio restano integralmente compensate tra le parti ed i procuratori costituiti Avv. Biancamaria Leone e Tiziana Giuliano, sottoscrivono il presente
5 accordo per autentica delle firme dei rispettivi clienti e per rinuncia al vincolo di solidarietà ex. art. 13 L.P..”.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto e trasformato il procedimento giudiziale in consensuale, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre gli stessi a fondamento della presente decisione.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in virtù dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e , c.f. (atto n. 3, C.F._1 CP C.F._2 parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 2015);
II. omologa le condizioni necessarie -riportate in parte motiva- di cui all'accordo del
22/07/2025;
III. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casalbore (AV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
IV. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 11/09/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
6