Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5782/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Ticli Alessandro); Parte_1
E
nato a [...] il [...] (con l'avv. Gatto Serena); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 24/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo l'8/08/2002 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
24/03/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 1713/2023 del 06/04/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli, entrambi maggiorenn i manterranno la propria residenza, anche ai fini anagrafici, unitamente alla madre, presso la casa coniugale di proprietà dei genitori e Controparte_1
sita a Palermo, in Via Salamone Marino Salvatore n° 25 e si Parte_1 autodetermineranno per ciò che riguarda gli incontri con il padre e le festività.
3) Considerato che gli istanti sono allo stato entrambi occupati , il presso la Sirti CP_1
S.p.A. con una retribuzione lorda annua pari ad euro 25.813,54, mentre la presso la Parte_1
Società Cooperativa M& P Service con una retribuzione lorda annua pari a d euro 7 884,90
CUD 2024 in atti ), le parti convengono di comune accordo che il mutuo relativo all'acquisto della casa coniugale, sita in Palermo Via Salamone Marino Salvatore n. 25, continuerà ad essere pagato in misura del 50% da ciascuna delle parti.
Più specificamente, i ricorrenti manterranno aperto il conto corrente sul quale CP_2 risultano appoggiate i ratei del mutuo in oggetto e si impegnano a ver are , entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo dovuto nella misura del 50% ciascuno.
Qualora uno dei coniugi non dovesse adempiere al suddetto onere il coniuge che avrà adempiuto per l'intero avrà diritto di rivalsa sull'inadempiente.
Le parti stabiliscono concordemente che, dal giorno in cui entrambi i figli non vivranno più nella casa in oggetto (sia nel caso di raggiungimento dell'indipendenza economica che nel caso in cui gli stessi, per svariate ragioni, decidano di lasciare la casa coniugale) l'immobile, previa stima del valore di mercato , sarà posto in vendita e il ricavato sarà utilizzat o , in primo luogo, per l'estinzione del la parte residua del mutuo di acquisto e la somma rimanente sarà equamente divisa tra i Sig g .ri e CP_1 Parte_1
Le parti si concedono reciprocamente e si riconoscono l'un l'altro dopo la valutazione dell'immobile e prima di proporlo in vendita, il diritto di esercitare la prelazione all'acquisto della casa coniugale al coniuge che dichiari il proprio interesse all'acquisto.
4) Il sig. no si obbliga al pagamento della somma di euro 350,00 al mese CP_3
(trecentocinquanta/ 00), a titolo di contributo al mantenimento della sola figlia
[...] mediante accredito mensile sul conto corrente intestato alla Sig.ra Per_1 Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese.
5) Per quanto attiene al figlio nessun mantenimento sarà corrisposto in Persona_2 suo favore, atteso che lo stesso è divenuto economicamente indipendente essendo stato assunto dal mese di agosto 2024, con regolare contra tto di lavoro a tempo indeterminato, dalla Ditta
“Decibel S.R.L.”, sita in Palermo, via U. Giordano n. 35 (si allega busta paga).
6) Per le spese extra assegno della sola figlia i genitori si riportano al Persona_1
Protocollo siglato in data 02/07/19 in vigore presso il Tribunale di Palermo, con talune le modifiche di seguito riportate , fermo restando la riparti zione tra loro nella misura del 50% ciascuno.
I genitori di comune accordo, nell'esclusivo interesse della loro figlia dichiarano di includere tra le spese extra assegno quelle relative a i capi di abbigliamento più eleganti e costosi qualora superiori ad € 150.00), previa accordo e autorizzazione espresso all'acquisto che dovrà essere documentat o e ripartit o al 50% ciascuno.
Per completezza, le spese di cui al citato protocollo vengono appresso specificate e distinte secondo il seguente schem a:
Spese extra assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori spese mediche relative a:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico cur ante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico
(tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extra scolastiche relative a:
a) tempo prolungato, prescuola, dopo scuola se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
Spese extra assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori: spese mediche relative a:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseg uiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a:
a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un geni tore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scol astiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misu ra delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica) spese extra scolastiche relative a:
a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinen ti attrezzature;
b) spese di custodia (pre scuola e dopo scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c.a del veicolo in uso alla prole la ddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio assenso su spese extra assegno sanitarie
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibile ed urgente, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza).
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario
In relazione alle modalità di rimborso delle spese extra assegno al genitore anticipatario, questi avrà diritto di ottenere il rimborso entro 10 giorni dalla richiesta e previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
Si stabilisce altresì che sarà cura della madre informare previamente il padre nei modi consentiti, ovvero via mail, delle esigenze della ragazza e delle conseguenti decisioni da adottare siano esse riguardanti la salute, l'istruzione, le attività ludico sportive.
7) Assegno Unico. I genitori convengono di comune accordo che l' importo dell'assegno unico verrà per cepito nella misura del 100% direttamente dalla loro figlia oramai Persona_1 maggiorenne.
8) I coniugi dichiarano di rinunciare espressamente a qualsivoglia contributo al proprio mantenimento, nulla richiedendo in tal senso.
9) Le parti dichiarano espressamente che i predetti accordi avranno efficacia sin dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
10) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio” (cfr. ricorso congiunto).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo l'8/08/2002, da , nata a [...]_1
il 12/08/1977 e da nato a [...] il [...], trascritto nei Controparte_1 registri dello Stato civile di detto Comune al n. 105, parte II, serie A, dell'anno 2002, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il 26/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.