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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/06/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati
1) dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est.
2) dott. Maria Pasqua Rita Vena Giudice
3) dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa R.G. n. 3678/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuela Anselmo e Parte_1
Massimiliano Casadei ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma,
Via A. Baiamonti n. 10
nei confronti di
rappresentata e difesa dall'avv. Sarah Casarini ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Cadoppi n. 4
con intervento del
Pubblico Ministero in sede
Oggetto: divorzio
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza in data 6.5.2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla scorta delle allegazioni difensive delle parti nonché di ciò che emerge dalla documentazione prodotta deve ritenersi senz'altro provato che i coniugi sono rimasti separati ininterrottamente per il tempo normativamente previsto senza che nel frattempo sia intervenuta una qualche forma di riconciliazione, anche temporanea.
In considerazione del tempo trascorso è pertanto ragionevole presumere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere ricostruita.
Nella fattispecie ricorrono, pertanto, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2 lettera b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e succ. mod. per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle statuizioni in ordine alle due figli minori e stima il Per_1 Per_2
Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti di cui alle conclusioni congiunte apparendo le stesse rispondenti all'interesse delle minori avuto riguardo all'affido, al collocamento e ai diritti di visita del genitore non collocatario, e ritenendosi congrua ed adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole.
Con riferimento agli accordi raggiunti avuto riguardo ai rapporti tra i coniugi medesimi, si rileva che trattasi di materia sostanzialmente rimessa alla libera disponibilità delle parti medesime e non si ravvedono in ogni caso profili di contrarietà a norme imperative, con la precisazione che, per quanto attiene agli accordi inter partes che esulano dal contenuto tipico e vincolato del giudizio separativo, il Tribunale si limita a prenderne atto.
Vista la natura della causa e l'esito della stessa nonché la concorde domanda delle parti sul punto, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
, nato a [...] il [...], e nata nei Paesi Bassi il
[...] Controparte_1
3.3.1978;
2 2) conferma l'affido delle figlie minori ad entrambi i genitori, con esercizio della responsabilità genitoriale disgiunto per quanto attiene alle questioni di natura ordinaria e congiunto per le questioni di maggior rilievo nella vita, crescita ed educazione delle minori stesse;
3) conferma il collocamento prevalente delle minori presso la madre;
il padre potrà vedere e tenere con sè le figlie almeno un fine settimana al mese, da comunicarsi alla madre con un preavviso di quindici giorni, nonché con alternanza per tutte le Festività (23 - 29 dicembre e 30 dicembre - 6 gennaio e 2 Pasqua e
Lunedì dell'Angelo); in aggiunta, 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
3) il padre corrisponderà alla madre un contributo al mantenimento delle due figlie determinato, a partire dal mese di giugno 2025 compreso in avanti, nella misura di
€ 340,00 per ciascuna figlia, da versarsi entro il 10 di ogni mese ed annualmente rivalutabile secondo gli indici I.S.T.A.T. a partire da maggio 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie, da documentarsi, con le seguenti precisazioni;
SPESE STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO che non richiedono il previo accordo ai fini del rimborso:
SPESE MEDICHE: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal S.S.N., ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal S.S.N.; trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la CP_2 funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici
(motoria) se prescritti erogati dal S.S.N.; interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal S.S.N.; cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di
3 inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (B.E.S.) o ai disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.) del figlio, purché di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
SPESE STRAORDINARIE che richiedono il previo accordo ai fini del rimborso:
SPESE MEDICHE: specialistiche non erogate dal S.S.N. o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal S.S.N.; trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal S.S.N.; interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia); cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al
4 netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici
(non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio.
PRECISAZIONI
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa richiederà il consenso all'altro genitore (tramite s.m.s., e - mail,
p.e.c.) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
la documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore;
le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
5 in particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi: (i) quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima dell'introduzione della causa di separazione o divorzio;
(ii) quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
la deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
4) si dà atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico e universale nell'interesse della prole minore continuerà ad essere percepito interamente dalla madre;
5) spese di lite compensate.
Così è deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 29.5.2025.
IL PRESIDENTE REL. ed EST.
dott. Paola Belvedere
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