Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00227/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00764/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 764 del 2023, proposto da
MA LA, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Fiorenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giovanni in Marignano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Miranda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, viale della Vittoria Nr. 7;
per l'annullamento
- della Comunicazione relativa alla richiesta di valutazione preventiva prot. 8267 del 30 maggio 2023;
- nonché degli altri atti del procedimento quali atti presupposti, connessi e comunque consequenziali, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incidano sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giovanni in Marignano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa SS ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
MA LA ha agito in questa sede, dopo la trasposizione del ricorso straordinario davanti al Capo dello Stato inizialmente proposto, chiedendo l’annullamento della comunicazione relativa alla richiesta di valutazione preventiva prot. n. 8267 del 30 maggio 2023.
In fatto ha allegato di essere proprietario di un immobile ubicato in via Montelupo a San Giovanni in Marignano in stato di abbandono, che ha deciso di ristrutturare e riqualificare, sicché in data 18 aprile 2023 ha presentato allo sportello unico del Comune una domanda di valutazione preventiva del progetto ex art.21 della L.R. Emilia Romagna n. 15/2013, allegando una relazione contenente i parametri progettuali.
Il Comune di San Giovanni in Marignano all’esito del procedimento, con la comunicazione impugnata in questa sede, si è espresso negativamente ritenendo l’intervento prospettato inammissibile, per la seguente motivazione: “ L’intervento proposto consiste nella ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione di edificio residenziale con modifica di sagoma, area di sedime, caratteristiche tipologiche, morfologiche, formali, dei materiali e delle finiture, così come riportato nella documentazione allegata alla richiesta di valutazione preventiva; L’immobile coinvolto è stato considerato, dal tecnico progettista, di “Tipo A”, nonostante l’edificazione originaria risalga a prima dell’anno 1945 e lo stesso sia stato riportato in specifica schedatura quale fabbricato da tutelare per tipologia edilizia e valore architettonico (interesse tipologico); Le trasformazioni ipotizzate non risultano rispettose della disciplina urbanistica di dettaglio, da applicare, con particolare riguardo alle disposizioni di cui all’Allegato A5 del RUE vigente, tenuto conto anche di quanto riportato nella schedatura di PSC, che non consente di classificare l’immobile di “Tipo A”. Inoltre, lo stesso edificio verrebbe riscostruito in parte all’interno della fascia inedificabile misurata dal limite della proprietà stradale di cui al D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm. ”.
Avverso tale decisione il ricorrente ha articolato in questa sede i seguenti motivi di impugnazione.
1) Violazione di legge art. 1, 3, 7, 8, 9 e 10bis della Legge 241/1990, eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento, violazione del principio di partecipazione, difetto e carenza di motivazione per omesso e mancato esame delle osservazioni dell’interessato.
Lamenta in primo luogo il ricorrente il mancato invio, prima della conclusione del procedimento, del preavviso di diniego ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, con conseguente lesione del diritto di partecipazione dell’interessato.
2) Violazione di legge art. 12 Preleggi del Codice Civile - art 13, 17, 18, 19 e 19bis della L.R. 15/2013, Art. 28 e 29 della L.R. 20/2000, Art. 2.2.4 delle NTA di RUE, Allegato A5 RUE, allegato quadro conoscitivo PSC, eccesso di potere per errore di fatto e di diritto, travisamento dei presupposti, vizio della motivazione, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà.
Sostiene in secondo luogo il ricorrente che il provvedimento impugnato non conterrebbe idonea motivazione, attribuendo carattere inderogabilmente ostativo alla circostanza della datazione dell’edificio prima del 1945, senza tenere conto che l’allegato A5 del RUE cita tale profilo solo a titolo esemplificativo, ammettendo “ tutti gli interventi propri della ristrutturazione edilizia, compresa demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma, purché portino a un organismo edilizio coerente con il tessuto urbano storico per le caratteristiche tipologiche, morfologiche, formali, dei materiali e delle finiture ” in relazione agli immobili di tipo A), ossia agli “ edifici di caratteristiche tipologiche, formali e strutturali non coerenti con il tessuto urbano storico coincidenti, solitamente, agli edifici realizzati dopo il 1945 ”.
Né varrebbe a giustificare la valutazione negativa adottata il richiamo nella motivazione al fatto che l’edificio risulta riportato in specifica schedatura quale fabbricato da tutelare per tipologia edilizia e valore architettonico perché di interesse tipologico, e quindi non sarebbe come tale classificabile come di tipo A).
3) Violazione di legge art. 3 Codice della Strada – Art. 26 Regolamento di attuazione del Codice della strada – Art. 21 L.R. Emilia Romagna n° 15/2013 - vizio della motivazione – difetto di istruttoria – violazione del principio di proporzionalità – illogicità – irragionevolezza.
Infine, sostiene il ricorrente, non corrisponderebbe al vero che l’edificio verrebbe riscostruito in parte all’interno della fascia inedificabile misurata dal limite della proprietà stradale di cui al D. Lgs. n. 285/1992.
Sulla base di tali motivazioni il ricorrente ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato con condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni connessi al ritardo nella possibilità di porre in essere i lavori prospettati.
Il Comune di San Giovanni in Marignano si è costituito contestando quanto ex adverso dedotto ed insistendo per il rigetto dell’impugnazione.
All’udienza del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, il ricorso va accolto, risultando fondata la prima censura articolata in ricorso, relativa alla violazione da parte dell'Amministrazione resistente dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, con assorbimento delle restanti doglianze connesse alla contestazione dei presupposti del provvedimento impugnato, non risolvibili nell’odierno giudizio in assenza del pieno contraddittorio procedimentale.
Invero, la giurisprudenza di questo Tribunale è consolidata nell’affermare che la “valutazione preventiva”, avendo valore preclusivo (vedi sentenze n. 230/2021, n. 256/2021, n. 594/2022, n. 946/2022), risulti autonomamente impugnabile, ma allo stesso tempo deve ritenersi che determinando un arresto procedimentale definitivo, laddove abbia natura sfavorevole per il privato, essa debba essere preceduta dal preavviso di diniego ex art 10 bis della legge n. 241/1990, al fine di consentire all’interessato un pieno contraddittorio procedimentale sui profili ritenuti ostativi all’intervento prospettato (vedi TAR Emilia-Romagna, Parma, sentenza n. 140/2018).
Peraltro, l’importanza di tale istituto è stata valorizzata dal legislatore col D.L. n. 76/2020, escludendo l’omissione del c.d. preavviso di diniego dai vizi “formali” che ex art. 21-octies della legge n. 241/1990 possono non portare all’annullamento del provvedimento impugnato laddove emerga che la decisione non avrebbe comunque potuto essere diversa da quella adottata.
Pertanto, tenuto conto che nel caso in esame il Comune non ha inviato al ricorrente la comunicazione ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 al fine di consentirgli di presentare osservazioni, nel pieno rispetto del principio di difesa, il ricorso va sul punto accolto, assorbito ogni altro profilo.
La domanda di risarcimento contenuta in ricorso va invece respinta, essendo stata articolata in modo assolutamente generico, e tenuto altresì conto delle specifiche ragioni che hanno portato all’accoglimento della domanda di annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di lite possono essere compensate, stante la soccombenza reciproca e per la peculiarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie in parte il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;
- respinge la domanda di risarcimento dei danni;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG Di NE, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
SS ET, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS ET | UG Di NE |
IL SEGRETARIO