Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 2144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2144 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 12 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 1891/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
con sede legale in Frigento (AV), Parte_1 Parte_2 in persona l.r.p.t. [P.I. , rappresentata e difesa giusta
[...] P.IVA_1 procura allegata al presente atto dall'Avv. Domenico Genua del Foro di Avellino
[C.F. ], il quale difensore dichiara di voler ricevere le C.F._1 comunicazioni al numero di fax 0825.792445 o all'indirizzo PEC
elettivamente domiciliata presso lo Studio Email_1
Legale Genua in Avellino, alla Via Ferriera, n. 38
-APPELLANTE
E Controparte_1
[...]
Appellati
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 5.07.2017 presso il Tribunale di AVELLINO in funzione di Giudice del lavoro il ricorrente in epigrafe impugnò il provvedimento prot. N. CP_1
0800.15/11/2016.0203262 notificato in data 19.11.2016 con il quale era stata pretesa la somma complessiva di euro 27.963,76 per l'indebita fruizione degli sgravi contributivi ai sensi dell'art. 1, commi 118-124 della L. 190/2014 in relazione alle assunzioni intervenute nell'anno 2015; con successivo ricorso del 22.05.2018, la impugnò l'avviso di addebito Parte_1
n.31220180000085467000 notificato in datata 13.04.2018 di euro 49.681,16.
1
31.12.2014; c) assunto (a tempo determinato) il 3.11.2014, con scadenza al Parte_5
31.12.2014; d) assunto (a tempo determinato) il 3.11.2014, con scadenza al Parte_6
31.12.2014; e) , assunta (a tempo determinato) il 3.11.2014, con scadenza al Parte_7
31.12.2014; f) , assunta (a tempo determinato) il 3.11.2014, con scadenza al Parte_8
31.12.2014; g) assunto (a tempo determinato) il 3.11.2014, con scadenza al Parte_9
31.12.2014 tutti successivamente prorogati fino al 31.3.2015 ma poi, in data 26.1.2015, stabilizzati con la trasformazione del loro contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. Chiese pertanto di dichiarare l'illegittimità della pretesa dell' , con CP_1 annullamento degli atti impugnati;
vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, con sentenza n. 74/2023 pubbl. il 01/02/2023, il Tribunale rigettò il ricorso. Con ricorso depositato in data 26.7.2023 ha proposto appello la parte ricorrente;
con il primo motivo ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e l'omessa pronuncia sull'eccezione preliminare di inesistenza e/o nullità non sanabile della notifica dell'avviso di addebito oggetto di impugnazione mediante posta elettronica certificata tramite l'account t Email_2
(non registrato presso l'IPA), in formato .pdf, senza l'estensione ".p7m"; con il secondo motivo ha dedotto l'illogicità e contraddittorietà della motivazione;
l'erronea e/o inesatta valutazione delle risultanze istruttorie;
la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 118 - 124, L.n. 190/2014. Ribadendo la fondatezza della pretesa, la società ha concluso chiedendo, in riforma e/o previo annullamento della sentenza gravata, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 312 2018 00000854 67 000, formatosi l'8.4.2018, per complessivi €. 49.681,16, notificato a mezzo PEC in data 13.4.2018, nonché del provvedimento da cui lo stesso trae origine (provvedimento prot. n. 0800.21/08/2017.0185885, del 21.8.2017, notificato dall' di Avellino il CP_1
22.8.2017), e, per l'effetto, annullarli con ogni conseguenza di;
vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio. La Corte ha disposto la trattazione scritta, con decreto ritualmente comunicato;
in difetto di prova adeguata della rituale dell'atto di appello notificato, con tutti gli allegati necessari per l'instaurazione del contraddittorio, la Corte ha assegnato un termine per il deposito della busta telematica e in subordine della notifica in formato PDF. Acquisita tale documentazione, è risultato ancora impossibile aprire le buste contenenti le ricevute di accettazione e notifica delle PEC con gli allegati per
2 verificare la ritualità e completezza delle notifiche, in quanto il sistema di sicurezza non è in grado di trovare il nome ID digitale. E' stato quindi concesso termine ex art. 291 c.p.c. in quanto secondo la giurisprudenza(C. Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 16189 del 08/06/2023 Rv. 668164
- 02) “L'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato
- a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf"), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile "aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva”. Il PDF, dunque, insufficiente per la prova della ritualità della notifica, costituiva indizio dell'avvio dell'attività notificatoria, ai fini della concessione di un termine per rinnovare l'adempimento con le corrette modalità tecniche. La parte ha tempestivamente ottemperato, depositando la busta completa della notifica eseguita ex art. 291 c.p.c.. Così notificato l'atto, non si sono costituiti gli appellati. Quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è infondato.
Devono esaminarsi le eccezioni relative alla ritualità della notifica riproposte nei motivi di gravame con riguardo a tutti i titoli in contestazione, ma riferibili in realtà al solo avviso di addebito n. 312 2018 00000854 67 000 per il quale erano state ritualmente formulate in primo grado.
1. Infondata è l'eccezione preliminare di nullità della notifica dell'avviso di addebito oggetto di impugnazione mediante posta elettronica certificata in formato .pdf, senza l'estensione ".p7m". Come ritenuto dalla Suprema Corte con orientamento ormai consolidato (v. da ultimo Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 30922 del 2024 in motivazione) “L'equivalenza dei due formati ".p7m" e ".pdf", affermata, sotto il profilo della firma digitale, per gli atti del processo civile telematico, non può non valere “a fortiori” per gli atti notificati telematicamente dall'Amministrazione, con particolare riguardo alle cartelle di pagamento, rispetto alle quali, oltretutto, il requisito della sottoscrizione non è neppure richiesto, men che meno “ad substantiam”: invero, come ritenuto da consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, “l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a
3 norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Sez. 5, n. 19327 del 15/07/2024, Rv. 671642-01). Talché, in definitiva, a venire in linea di conto è la mera riferibilità della cartella al soggetto emittente, di per sé assicurata, salvo specifiche contestazioni (nella specie non rappresentate), dall'adozione del sistema di posta elettronica certificata (PEC). Più particolarmente, “in tema di notificazione a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (Sez. 5, n. 35541 del 19/12/2023, Rv. 669868-02; Sez. 5, n30948 del 27/11/2019, Rv. 656343-01)” E' stato quindi enunciato il seguente principio di diritto “È valida la notifica della cartella di pagamento a mezzo di PEC in formato '.pdf', senza necessità che sia adottato il formato '.p7m', atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario”.
2.Va respinta anche la seconda eccezione relativa all'effettuazione della predetta notifica tramite l'account t (non registrato Email_2 presso l'IPA).
Le Sezioni Unite (C. Cass. Sez. U Sentenza n. 15979 del 18/05/2022 Rv. 664909 - 01) hanno affermato che “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”. Sul punto, tra le più recenti v. Cass sez. Trib. 26682/2024: “Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 18 maggio 2022, n. 15979, hanno recentemente statuito che, in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;
che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice idi cui all'art.
6-ter d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di
4 notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (da ultimo, si v. anche Cass. 28 febbraio 2023, n. 6015). Nel caso di specie, è pacifico il raggiungimento dello scopo della notifica, cioè l'avvenuta conoscenza da parte della società della cartella di pagamento impugnata e la sua riferibilità all'ente della riscossione, in quanto: a) l'indirizzo della casella p.e.c. di provenienza faceva chiaramente riferimento all' Controparte_2
, in quanto contenente il dominio b) la
[...] Email_3 casella di destinazione era attiva, in quanto trattavasi di indirizzo risultante dall'indice INI-PEC, e presso di esso è stato ritualmente notificato il successivo atto di pignoramento presso terzi. Ne consegue, pertanto, che la notifica effettuata per il tramite di un indirizzo p.e.c. non presente nei pubblici registri non ha prodotto alcuna lesione al diritto di difesa del destinatario, risultando così validamente perfezionata”.
Nel caso di specie la riferibilità dell'indirizzo PEC del mittente (“ t”) all' è di immediata evidenza. Email_2 CP_1
L'atto, infine, ha raggiunto lo scopo.
3.Nel merito si controverte della debenza dei contributi per l'assunzione dei dipendenti di cui all'elenco indicato in premessa, in relazione alla sussistenza delle condizioni di cui alla L. n. 190/2014 limitatamente al requisito semestrale di disoccupazione antecedente all'assunzione dei citati dipendenti per la fruizione dell'esonero.
L'art. 1, comma 118 della L. n. 190/2014 così recita: “Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all' , nel limite massimo di un importo di CP_3 esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L' provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a CP_1
5 legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze”.
Il collegio condivide l'interpretazione della suddetta disciplina, come esposta in sentenza.
Ha correttamente osservato il Tribunale che la norma è finalizzata a promuovere il ricorso allo strumento del contratto a tempo indeterminato: per favorire la stabilizzazione dei lavoratori, contiene una disciplina eccezionale, di maggior favore, derogatoria del regime contributivo posto in capo al datore di lavoro. La natura di norma eccezionale induce ad escludere la possibilità di interpretazione estensiva o analogica, di modo che ci si deve attenere al contenuto letterale della disposizione.
Il corretto riparto degli oneri probatori, come ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità, comporta che, in tema di sgravi contributivi (che rappresentano un'eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo), gravi sull'impresa che rivendichi il diritto al beneficio, la prova della sussistenza dei relativi presupposti in relazione alla fattispecie normativa del caso (cfr. Cass. n. 18160/2018, Sez. L - , Ordinanza n. 22923 del 19/08/2024).
Nella fattispecie tale prova non è stata raggiunta.
Come evidenziato nella sentenza impugnata, i 7 lavoratori sopra citati erano stati assunti con contatto a tempo indeterminato in data 26.1.2015: dalla documentazione si evince soltanto la conferma del fatto - incontestato e quindi pacifico - che gli stessi, nei tre mesi antecedenti l'entrata in vigore della Legge, erano stati occupati presso la ricorrente, per effetto delle proroghe dei contratti a tempo determinato, previste fino alla fine del marzo 2015.
Come eccepito dall' però, precedentemente, i lavoratori e CP_1 Parte_8 [...]
avevano intrattenuto un rapporto di lavoro a tempo Parte_3 indeterminato con la società cessato il 31.8.2014; i lavoratori Controparte_4
, e erano Persona_1 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_9 stati impiegati dalla medesima società fino alla data del 4.10.2014.
Tali deduzioni difensive dell' , recepite in sentenza, non sono oggetto di CP_1 censura, di modo che il fatto deve ritenersi accertato. Pertanto non può ritenersi assolto il requisito semestrale della disoccupazione ai fini della fruizione dell'esonero contributivo, non avendo la società – neppure in sede di gravame – contestato tale circostanza di fatto.
Nell'insussistenza di questo presupposto preliminare – avendo la norma espressamente sancito l'esclusione delle assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro- restano irrilevanti le ulteriori deduzioni.
6 In ogni caso è anche improprio il richiamo della circolare n. 17, del 29.1.2015 CP_1
e l'affermazione secondo la quale nella fattispecie si verterebbe in ipotesi di stabilizzazione, cioè di trasformazione di contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato. L'appellante non tiene conto del fatto che i lavoratori in questione – come già sopra precisato – prima ancora di essere assunti a tempo determinato, erano stati dipendenti a tempo indeterminato presso altra società, nell'ambito dell'arco temporale di mesi sei previsto dalla sopra citata normativa.
Parte appellante ha invocato il DECRETO MINISTERIALE DEL 15 DICEMBRE 2016, N. 18719, art. 2, lett. B) n. 1) che ha statuito che: “… b) l'articolo 4, comma 5, è modificato in: “l'incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato;
per tale fattispecie non è richiesto il requisito di disoccupazione di cui all'art. 2 comma 2 del presente decreto (Decreto Direttoriale n. 367/11/2016 del 16 novembre 2016)”. Tuttavia l'appellante non tiene conto del fatto che il citato DM è entrato in vigore quando la fattispecie controversa si era già esaurita e che-antecedentemente alla trasformazione, nell'ambito del più volte citato arco temporale di mesi sei – i dipendenti in questione erano stati impiegati a tempo indeterminato presso altro datore.
Del pari sopravenuta -oltre che non pertinente al caso in esame - è l'altra circolare invocata, n. 178, del 3.11.2015 che, al punto 3.2, rubricato “condizioni per il riconoscimento del diritto all'incentivo. Casi particolari.” si è così espressa: “….. si richiama l'attenzione sulla circostanza che, nella volontà del legislatore - anche alla luce dell'obiettivo ultimo della norma: promuovere la massima espansione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato – non impedisce l'accesso all'incentivo lo svolgimento nei sei mesi precedenti di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine, il rapporto di collaborazione a progetto, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc……”. Nella fattispecie infatti va ribadito che viene in evidenza - in assenza di diverse specifiche allegazioni –lo svolgimento nei sei mesi precedenti di prestazioni lavorative in forma del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In conclusione deve quindi ribadirsi che nella fattispecie la circostanza ostativa - incontestata - dedotta dall' nelle difese del primo grado è l'impiego dei CP_1 lavoratori sopra indicati, nel semestre precedente, presso altro datore, a tempo indeterminato.
L'appello deve essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o
7 dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 4.997,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 12 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla CATALANO
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