TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 3489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3489 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 26/02/2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 13643/2024 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Piave 66 presso lo Parte_1
studio dell'Avv. LATTANZI FABRIZIO che la rappresenta e difende, come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
nel presente giudizio dall'Avv. Maria Assumma, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto Notaio rep. 37875 racc. n. 7313 del 22 marzo Persona_1
2024 ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n.29, presso l'Avvocatura dell'Istituto
Resistente
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, iscritto a ruolo il 08/04/2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' per ottenere CP_1
l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittimità della richiesta di indebito avanzata dall' in data 19.10.2023 per la restituzione della somma di € CP_1
402,91. Si è costituito in giudizio l' il quale ha chiesto dichiararsi la cessazione CP_1
della materia del contendere a spese compensate, in considerazione dell'estinzione del debito con provvedimento comunicato alla ricorrente in data
11.01.2024.
All'udienza del 26/02/2025, previo deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con successivo deposito di sentenza contestuale nel termine di giorni trenta.
2. Va preso atto di quanto rappresentato dall' nei propri atti difensivi circa CP_1
l'avvenuta estinzione dell'indebito per cui è causa (si rimanda al proposito agli allegati 7 e 8 del fascicolo , depositati in data 15.11.2024, dieci giorni CP_1
prima dell'udienza di comparizione del 27.11.2024).
In questa situazione ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite, avendo l' documentato di aver provveduto all'estinzione del debito in data CP_1
11.01.2024, dunque in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio.
La domanda di condanna dell'ente previdenziale alle spese formulata dalla parte ricorrente non può essere accolta, in quanto, a fronte della tempestiva produzione documentale dell' , la contestazione della mancata CP_1
comunicazione di detta documentazione non è stata formulata nella prima udienza, ma nelle note autorizzate del 18.02.2025, peraltro depositate tardivamente rispetto al termine concesso (dieci giorni prima dell'udienza cartolare).
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sul ricorso RG 13643/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
2 Manda alla cancelleria di comunicare alle parti la presente sentenza.
Roma, 26.02.2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria De Renzis
3