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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/09/2025, n. 3736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3736 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10392/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10392 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...] opponenti, con gli avv.ti Marco Fiaccavento e Giovanni Zanini
e
Controparte_1 opposta, con gli avv.ti Andrea Zaglio e Augusto Azzini
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 24.4.2025 e, perciò, quanto a parte opponente, come da atto di citazione in opposizione e, quanto a parte opposta, come da comparsa di risposta.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 2619 ord., in data 1.7.2021 il giudice del Tribunale di Brescia ha ingiunto alla debitrice principale (da ora, , nonché ai soci Parte_1 Parte_1 illimitatamente responsabili e di pagare in solido, in favore Parte_2 Parte_3 pagina 1 di 12 della ricorrente (poi incorporata in e da ora, ), la Controparte_2 Controparte_1 CP_3 somma di € 45.474,04=, oltre interessi e spese, quale residuo importo dovuto per canoni scaduti da novembre 2018 a luglio 2019 in forza del contratto di leasing immobiliare n. 6012401 concluso in data
14.1.2009, oggetto di successive rinegoziazioni e risolto di diritto per inadempimento della società utilizzatrice in forza di clausola risolutiva espressa.
Avverso detto decreto, notificato in data 8.7.2021 , 14.7.2021 ( e Parte_1 Parte_3
16.7.2021 , hanno proposto tempestiva opposizione tutti gli ingiunti con atto Parte_2 di citazione notificato in data 16.9.2021.
Cont Gli opponenti hanno contestato sotto vari profili il credito azionato in via monitoria da lamentando in particolare: i) la “concreta applicazione di tassi effettivi globali in capo alla loro società superiore al Parte tasso soglia usura previsto dalla legge”; ii) lo scostamento fra e TIR indicati nel contratto, con conseguente violazione dell'art. 117 T.U.B.; iii) la violazione della disciplina di cui all'art. 1526 c.c.; iv) la nullità della clausola n. 14 del contratto “per non essere stata oggetto di specifica sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti degli art 1341 e 1342 c.c.”.
Ciò premesso, hanno concluso perché il tribunale volesse: i) “in via preliminare”, revocare o annullare il decreto ingiuntivo “perché illegittimo per essere stato emesso in assenza di credito o comunque in assenza di presupposti previsti dalla legge per il suo rilascio e/o in presenza di pattuizioni illecite in quanto contrarie alle disposizioni di legge in materia”; ii) “in via principale e in via riconvenzionale”, Cont accertata la nullità parziale del contratto di leasing e l'inadempimento di “rideterminare l'esatto dare avere tra le parti nell'odierno giudizio, imputando i pagamenti effettuati tempo per tempo dagli attori a deconto del solo capitale residuo, con eventuale condanna di alla restituzione CP_2 delle somme comunque indebitamente percepite (che alla data dell'1.01.2019 ammontavano ad €
243.896,51 o a quel diverso maggiore o minore importo che dovesse risultare in corso di causa) oltre interessi legali dall'avvenuto pagamento al saldo e al risarcimento dei danni subiti”; iii) in subordine, Cont accertato che ha applicato un tasso di interesse differente rispetto a quello convenuto contrattualmente e/o previsto dalla legge, “determinare l'effettivo dare/avere tra le parti previa sostituzione ex lege delle clausole nulle e/o invalide e/o annullabili e applicazione del tesso sostitutivo ex art 117 TUB, tenendo conto dei pagamenti tempo per tempo effettuati da parte attrice con eventuale pagina 2 di 12 condanna di alla restituzione delle somme comunque indebitamente percepite (che alla CP_2 data dell'1.01.2019 ammontavano ad € 97.878,16 o a quel diverso maggiore o minore importo che dovesse risultare in corso di causa) oltre interessi legali dall'avvenuto pagamento al saldo e al risarcimento dei danni subiti”; iv) in ulteriore subordine, “accertare e dichiarare la nullità della clausola n.14 del contratto di locazione finanziaria immobiliare stipulato tra le parti e per l'effetto condannarsi la ricorrente/opposta a restituire i canoni percepiti oltre interessi prima della risoluzione del contratto de quo nella misura che sarà accertata in corso di causa, operandosi compensazione, anche parziale, con quanto eventualmente dovuto alla ricorrente opposta” o, sempre in ulteriore subordine, “respingere in ogni caso le domande in quanto infondate per le ragioni esposte in narrativa, dopo aver operato una compensazione tra il credito azionato e le somme che debbono essere restituite a parte attrice opponente per le specifiche causali esposte in ragione della disciplina di cui all'art
1526 c.c., ovvero ridurre le domande nei termini che risulteranno di giustizia in corso di causa”; in ogni caso, con vittoria di spese.
Cont Si è costituita in giudizio che, contestando sotto vari profili la fondatezza delle censure sollevate dagli opponenti, ha concluso, in via principale, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, ove ritenuto applicabile l'art. 1526 c.c., per la condanna degli opponenti “al pagamento dell'equo indennizzo per l'utilizzo dell'immobile sino alla restituzione, oltre al risarcimento del danno”, con vittoria di spese.
Con ordinanza in data 7.6.2022, il g.i. ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 24.4.2025 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Violazione della disciplina in materia di usura.
Gli opponenti non sollevano alcuna censura di usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori pattuiti in contratto, lamentando la violazione delle norme in tema di usura con riferimento alla sola ipotesi di estinzione anticipata del contratto alla scadenza della ventesima rata;
richiamano a tal fine le risultanze della perizia di parte prodotta quale doc. n. 5 (pagg. 23-37 dell'elaborato peritale).
pagina 3 di 12 La censura degli opponenti risulta infondata sotto vari profili.
Deve essere in primo luogo rilevato che, come correttamente evidenziato dalla difesa di , l'ipotesi CP_1 formulata dagli opponenti di estinzione anticipata del contratto alla scadenza della ventesima rata non si è verificata in concreto, atteso che è del tutto pacifico in causa che “la società utilizzatrice ha interrotto l'adempimento in corrispondenza del canone n. 118 e la risoluzione del contratto di leasing Cont è intervenuta in corrispondenza del canone n. 126” (circostanza allegata da ià con la comparsa di risposta e rimasta incontestata).
Ne deriva che la censura si fonda su un'ipotesi di natura meramente teorica, del tutto incoerente ai fatti di causa.
In secondo luogo, anche a voler valutare la pretesa natura usuraria della clausola nella necessaria prospettiva genetica, va rilevata la palese erroneità dell'operazione compiuta dal perito di parte, che omette di considerare il tenore complessivo della clausola n. 14, diretta a disciplinare gli “effetti della risoluzione del contratto” che, se da un lato, pone a debito dell'utilizzatore – in aggiunta all'importo dei canoni maturati ante risoluzione e rimasti insoluti – “un importo pari al restante corrispettivo contrattuale complessivamente pattuito a carico dell'Utilizzatore per tutta la durata del contratto, maggiorato del prezzo previsto per l'opzione, attualizzato ad un tasso pari […],”, dall'altro, riconosce in favore di quest'ultimo “quanto sarà stato ricavato dalla Concedente con il realizzo dell'Immobile, ovvero per indennizzi assicurativi o di terzi al netto di spese, imposte, tasse e tributi, ivi comprese tutte le spese per il rispristino dell'immobile ed il suo realizzo”, con conseguente sensibile riduzione del debito di quest'ultimo.
In ogni caso, deve ritenersi assorbente il rilievo della reale funzione della clausola in esame, che, come detto, è diretta a regolare gli effetti della risoluzione del contratto, determinando altresì la somma dovuta dall'utilizzatore inadempiente a titolo di penale.
Ne deriva l'inconferenza del richiamo alla disciplina in materia di usura, atteso che la clausola non è diretta a determinare il quantum della restituzione del capitale finanziato dovuto dall'utilizzatore, ma a stabilire quanto da questi dovuto anche a titolo di penale, riconoscendo alla società concedente un importo comprensivo del ristoro del lucro cessante.
pagina 4 di 12 Il rimedio esperibile, là dove la penale risulti manifestamente eccessiva – o ricorrano le ulteriori ipotesi contemplate dall'art. 1384 c.c. –, sarà pertanto quello della riduzione equitativa previsto dal medesimo articolo, senza che possa trovare applicazione la disciplina in materia di usura.
3. Scollatura fra “tasso leasing” (indicato quale tasso annuo nominale: TAN) e TIR.
Anche tale censura deve ritenersi infondata sulla scorta della costante giurisprudenza di questo tribunale.
Censure di tenore analogo sono state difatti già esaminate da questo tribunale, che ha costantemente ribadito che la scollatura fisiologica fra “tasso leasing” (indicato quale tasso annuo nominale) e tasso interno di attualizzazione effettivamente applicato non integra un'ipotesi di nullità per indeterminatezza della pattuizione relativa agli interessi dovuti contrattualmente.
Si riportano, di seguito, per la parte che qui interessa, le motivazioni delle sentenze di questo tribunale nn. 2017/2021 e 396/2022.
La sentenza n. 2017/2021 osserva, in particolare, che “è invece obbligatoria l'indicazione del tasso interno di attualizzazione (c.d. tasso leasing), che, secondo la definizione della Banca d'Italia è quello
“per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”.
Non è pertanto un tasso applicato ad un montante al fine di determinare il corrispettivo del leasing, ma
è un indice che permette di risolvere un'equazione tra valori indicati.
Pertanto, se sono noti il costo di acquisto del bene locato, il numero e l'entità dei canoni e il prezzo di opzione, non può che concludersi che il tasso interno di attualizzazione sia un dato che si estrae a ritroso, partendo appunto dall'uguaglianza tra costo di acquisto da un lato e valore attuale canoni e prezzo di opzione. […]
Premesso che, in assenza di precise indicazioni normative con riguardo alla formula matematica da utilizzare per calcolare il tasso leasing, con particolare riguardo al calcolo periodale (annuo o mensile), a parità di condizioni economiche, il tasso leasing può essere sensibilmente diverso, è necessario, prima di tutto, verificare quali possano essere le conseguenze dell'eventuale errata indicazione nel contratto del tasso interno di attualizzazione.
pagina 5 di 12 Escluso che si possa far riferimento alla disciplina che presiede all'omessa indicazione di una clausola di contenuto economico prevista per legge, in quanto l'errata indicazione non coincide con l'omessa indicazione, vi è da chiedersi se, in tali casi, si sia di fronte ad un'ipotesi di indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
A tale domanda non può che darsi risposta negativa alla luce delle particolarità del contratto di locazione finanziaria. In tale contratto, infatti, sin da principio, vengono indicati il prezzo d'acquisto, il numero e la misura dei canoni, il corrispettivo globale della locazione finanziaria, il prezzo per l'esercizio dell'opzione d'acquisto, il regime fiscale applicato.
Non può pertanto dubitarsi che l'utilizzatore, sin dalla sottoscrizione del contratto, sia posto nelle condizioni di valutare con precisione l'entità dell'obbligazione pecuniaria assunta e che, in linea di massima, nell'eventuale discrasia tra l'indicazione di un parametro matematico che uguaglia due termini di un'equazione (calcolato utilizzando una formula di matematica finanziaria non presente nel patrimonio conoscitivo della generalità dei consociati) e le condizioni economiche espressamente e puntualmente indicate, il consenso si sia formato su queste ultime piuttosto che sul primo.
Conseguentemente deve escludersi l'applicabilità dell'art. 117 comma 4 TUB in quanto gli elementi essenziali allo scopo previsti ai sensi dell'art. 1346 c.c. e del comma 4 medesimo sono tutti presenti.
Né, come già anticipato, può essere richiamato l'art. 117 comma 8 TUB non essendo l'eventuale errata indicazione riconducibile all'omessa indicazione. L'errata indicazione del tasso potrebbe al più costituire fonte di responsabilità civile per inadempimento dell'obbligazione di trasparenza, ove l'utilizzatore alleghi e provi, ad esempio, che, qualora il tasso leasing fosse stato correttamente rappresentato, egli non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato altrove a più favorevoli condizioni.
Pertanto se pure si accertasse l'errata indicazione del tasso leasing non troverebbe applicazione né la sanzione di nullità parziale con applicazione del tasso legale sostitutivo ex art. 117 TUB o 1284 cod. civ. né la rideterminazione delle pattuizioni contrattuali in conformità al tasso leasing indicato in contratto poiché, come già detto, deve ritenersi che il consenso sia stato raggiunto sulle condizioni economiche espressamente pattuite piuttosto che su un dato “astratto” quale il tasso interno di attualizzazione.
Ciò esime da ogni approfondimento con riguardo all'effettiva errata indicazione del tasso leasing”.
pagina 6 di 12 In armonia con tali principi, la successiva sentenza n. 396/2022 ha affermato che “si condivide difatti quanto affermato dal Tribunale di Milano con – fra le altre – la recente pronuncia n. 6369/2018, secondo cui “una difformità tra il tasso di leasing (espresso su base annua nei fogli informativi, dove per definizione non è possibile “modulare” il tasso sulla base delle condizioni contrattuali rilevanti ai fini del tasso effettivo del rapporto, che verranno solo di seguito convenute) e il tasso effettivamente praticato (la cui indicazione non è imposta dalla legge) può dipendere da diverse variabili: dal pagamento in via eventualmente anticipata anziché posticipata degli interessi, dal fatto che il pagamento avvenga con cadenza/e inferiore/i all'anno (in base quindi alla rateazione dell'obbligo di restituzione), e ancora per via del fatto che l'imputazione della rata possa avvenire tanto al capitale, che agli interessi (operazione implicitamente consentita dalla legge: l'art. 3 della delibera c.i.c.r.
9.2.2000 presuppone tale possibilità). Ciò si risolve a vantaggio della banca, con un suo arricchimento di fatto, e purtuttavia non significa che vi sia stata applicazione di un tasso di interesse difforme dal tasso annuo nominale (né tantomeno viene in rilievo un fenomeno di anatocismo).
Lo scostamento rilevato tra il tasso leasing indicato rispetto a quello effettivamente applicato assume pertanto natura fisiologica, poiché il primo si esprime su base annua indipendentemente dalla periodicità dei pagamenti previsti e dalla loro tempistica.
Questo tribunale ha già d'altronde evidenziato in controversie di tenore analogo a quella in esame che il tasso effettivo è “diverso dal TAN nei casi in cui vi siano pagamenti frazionati (non unica soluzione annuale)””.
Quanto alle conseguenze della difformità fra TAN indicato in contratto e tasso effettivamente applicato, la medesima pronuncia ha poi ribadito che “dalla dedotta difformità non potrebbe mai derivare, […], la nullità parziale del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB (non ai sensi del comma 4: gli elementi essenziali allo scopo richiesti ex art. 1346 c.c. e 117 comma 4 TUB sono tutti presenti, e il tasso leasing in tesi difforme non ne importa indeterminatezza ma, in ipotesi, espressione incongrua;
non ai sensi del comma 6 TUB, che punisce la difformità delle condizioni indicate in contratto rispetto a quelle pubblicizzate, ossia rispetto a quelle comunicate alla clientela a norma dell'art. 116 TUB, mentre quelle indicate in contratto e documento di sintesi non consta differiscano rispetto a condizioni più favorevoli della cui pubblicità non è neppure allegata notizia;
non ai sensi del comma 8: in effetti riconducibile l'indicazione del tasso leasing al contenuto tipico determinato prescritto a fini di pagina 7 di 12 trasparenza, la difformità non è in sé assimilabile all'assenza dell'indicazione), ma potrebbe se del caso ravvisarsi (in caso di significativa difformità) responsabilità civile per inadempimento dell'obbligazione di trasparenza, ove l'utilizzatore alleghi e provi, ad esempio, - ciò che non è avvenuto in questa sede - che qualora il tasso leasing fosse stato correttamente rappresentato egli non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato altrove a più favorevoli condizioni: ove pure si accertasse la difformità eccepita (e per quanto detto non ravvisata), non troverebbe dunque applicazione la sanzione di nullità parziale con applicazione del tasso legale sostitutivo (sia esso quello previsto dall'art. 117 co. 7 TUB per il caso di inosservanza dei commi 4 e 6 ovvero quello previsto dall'art. 1284 c.c.)” (così, sentenza n. 180/2021, in motivazione, richiamata dalla difesa della convenuta;
in argomento si veda anche la sentenza di questo tribunale n. 202/2021, sempre richiamata dalla difesa della convenuta).
Col che va ribadito che l'eventuale difformità fra tasso leasing indicato e tasso concretamente applicato non determina né un'ipotesi di indeterminatezza del tasso pattuito (con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B.), né la necessaria prevalenza del primo tasso
(indicato) sul secondo (concretamente applicato), risultando perciò escluso il diritto dell'utilizzatore di ripetere gli importi (in ipotesi) versati in eccedenza”.
Considerazioni tutte che trovano conferma nelle più recenti pronunce della Corte di legittimità, che hanno chiarito che “in tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione, nel contratto, del "tasso leasing" non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto che gli elementi desumibili dal contratto di leasing, nel quale erano espresse in modo definito le modalità di rimborso del finanziamento, con la precisazione dell'ammontare dei canoni, del loro numero e della loro scadenza, nonché del prezzo di riscatto, fossero idonei a consentire una oggettiva determinabilità dei tassi applicabili al rapporto)” (così Cass. 28824/2023; conforme la successiva Cass. 29530/2024).
pagina 8 di 12 Va perciò ribadito che la eventuale difformità fra il tasso leasing indicato in contratto (quale TAN) e il tasso concretamente applicato non comporta la lamentata indeterminabilità delle condizioni applicate per mancato rispetto del principio di equivalenza.
Rilevato pertanto che il contratto di leasing per cui è causa contiene tutte le indicazioni relative a: i) durata della locazione finanziaria;
ii) periodicità mensile dei canoni;
iii) costo di acquisto del bene;
iv) costo globale della locazione;
v) modalità di pagamento del corrispettivo iniziale;
vi) importo dei canoni mensili;
vii) prezzo dell'opzione finale d'acquisto; viii) tasso leasing, che consentono all'utilizzatore di avere completa conoscenza del costo effettivo dell'operazione di finanziamento, resta anche escluso che la mancata allegazione al contratto di leasing del piano di ammortamento
(allegazione che peraltro non è prevista da alcuna norma) possa comportare alcun vizio – anche per indeterminatezza – della pattuizione relativa agli interessi.
4. Violazione della disciplina di cui all'art. 1526 c.c.
Anche tale censura è infondata e va perciò disattesa.
Va difatti evidenziato che, come chiarito dalla corte di legittimità, “in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall.” (Cass. SS.UU.
2061/2021 da cui è tratta la massima).
Quanto al regime anteriore all'entrata in vigore della legge 124/2017, la Corte di cassazione ha da tempo precisato che “in tema di leasing traslativo, per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, è valida ed efficace sia la clausola che attribuisca al concedente il diritto al pagamento dei canoni scaduti e di quelli futuri attualizzati al momento della risoluzione, sia quella che gli attribuisca la facoltà di determinare unilateralmente il valore del bene oggetto del contratto al fine di detrarlo, previa eventuale vendita dello stesso, dal credito vantato verso l'utilizzatore; questa clausola (cd. patto di deduzione) deve, peraltro, essere interpretata ed eseguita secondo correttezza e buona fede, cosicché, nell'ipotesi in cui, al momento dell'esazione del credito pagina 9 di 12 risarcitorio o restitutorio, il bene non sia stato ancora venduto, il concedente dovrà portarne in diffalco il valore commerciale (palesando il criterio adottato per individuarne il valore equo di mercato in caso di contestazione della stima da parte dell'utilizzatore, che avrà l'onere di provarne l'erroneità), mentre, nella contraria ipotesi in cui il bene sia stato già rivenduto, oggetto del diffalco sarà il ricavato della vendita, salva la riduzione del risarcimento, ai sensi dell'art.1227, comma 2, c.c., nel caso di vendita a prezzo vile per negligenza del concedente” (così, fra le altre, Cass. 28022/2021, da cui è tratta la massima).
Nel caso in esame il contratto si è risolto di diritto in data 18.7.2019, quando comunicava CP_2 all'utilizzatore (doc.prod.2) la risoluzione, con effetto dalla data di ricezione della comunicazione, del contratto di locazione finanziaria, ingiungendo alla la riconsegna Parte_1 dell'immobile oggetto del contratto e contestualmente evidenziando come dalla restituzione del bene scaturiscano una serie di effetti consequenziali tra i quali la possibilità di compensare il credito vantato dalla scrivente a seguito della risoluzione anticipata del contratto con il ricavato dalla vendita del bene medesimo”.
Gli effetti della risoluzione del contratto sono quindi disciplinati, nel caso in esame, dalla l. 124/2017
(in particolare, art. 1, co. 138), risultando per ciò solo inconferente il richiamo al disposto dell'art. 1526
c.c.
Solo per completezza, si osserva quindi che la clausola, inserita in un contratto stipulato nel 2009 ( e perciò anteriore alla l. 124/2017 citata) risulta conforme anche al disposto dell'art. 1526 c.c., atteso che, come anticipato, la stessa comprende il c.d. patto di deduzione, prevedendo la detrazione di “quanto sarà ricavato dal Concedente per il realizzo dell'Immobile, ovvero per indennizzi assicurativi o di terzi al netto di spese, imposte, tasse o tributi, ivi comprese le spese per il rispristino dell'Immobile ed il suo realizzo” dal residuo debito dell'utilizzatore.
La clausola riconosce pertanto alla concedente l'integrale risarcimento del danno patito in conseguenza dell'inadempimento della controparte, comprensivo del lucro cessante e l'inserimento del patto di deduzione impedisce poi la lamentata indebita locupletazione della società concedente, alla quale non viene attribuita un'utilità eccedente a quella a lei spettante in caso di puntuale esecuzione del contratto da parte dell'utilizzatore.
pagina 10 di 12 La clausola in esame non contempla infine l'ipotesi di mancata riallocazione del bene;
tale lacuna non comporta tuttavia alcun profilo di illegittimità della clausola, potendosi ritenere che, in tale ipotesi, risulterà sempre consentita al giudice l'eventuale riduzione equitativa della penale ai sensi del richiamato art. 1384 c.c., utilizzando quale parametro il valore di mercato del bene.
5. Validità della clausola di cui all'art. 14 del contratto di leasing.
Gli opponenti eccepiscono la “nullità” della clausola “per non essere stata oggetto di specifica sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti degli art 1341 e 1342 c.c., essendo stata apposta la doppia sottoscrizione in calce ad un gruppo - la gran parte - indistinto di condizioni generali”.
Anche tale censura va disattesa, atteso che il contratto prodotto in copia dagli stessi opponenti (doc. n.
1) risulta sottoscritto in ogni facciata e reca in calce la sottoscrizione specifica “ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C.” di alcune clausole contrattuali individuate mediante richiamo al numero e alla rubrica (fra queste, la clausola n. 14, oggetto di censura).
Trova pertanto applicazione il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di contratti (nella specie, di conto corrente e di fideiussione) il requisito dell'approvazione scritta della clausola vessatoria può ritenersi soddisfatto anche nell'ipotesi in cui la clausola sia separatamente richiamata, con l'indicazione solo del numero o del titolo, unitamente ad altre clausole e specificamente approvata” (fra le altre, Cass. 17289/2004).
Ne deriva l'infondatezza anche di tale censura, che va perciò disattesa.
6. Eccezioni di compensazione e domande riconvenzionali.
Disattese per i motivi sopra esposti tutte le censure di parte opponente, vanno rigettate tutte le domande ed eccezioni proposte dalla stessa parte.
Si rileva infine che l'odierna opposta ha agito in via monitoria per ottenere, in sostanza, il pagamento dei soli canoni scaduti, con i relativi accessori;
la richiesta elaborazione dei conteggi definitivi di dare/avere fra le parti secondo i criteri indicati nei paragrafi precedenti è perciò subordinata alla riallocazione del bene e dovrà tenere conto anche degli importi rimasti estranei al presente giudizio
(quali quelli per canoni a scadere ed esercizio dell'opzione, sia pure da attualizzare).
7. Riepilogo.
pagina 11 di 12 In conclusione, disattese – per le ragioni sin qui illustrate – tutte le censure sollevate dagli opponenti,
l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo va respinta, con la conseguente conferma integrale dello stesso.
Resta assorbita la domanda proposta in via subordinata dall'opposta.
8. Spese.
Gli opponenti, soccombenti, vanno poi condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute da per il presente giudizio di opposizione, che si liquidano (come da nota spese depositata CP_1 dall'opposta, che espone valori prossimi ai minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale per le cause di valore da € 52.000,01= ad € 260.000,00=; valore aumentato per effetto delle domande riconvenzionali svolte dagli opponenti) in € 8.109,23= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 Parte_5 Parte_3 avverso il decreto ingiuntivo di questo tribunale 2619 ord., in data 1.7.2021 e, per l'effetto,
[...] conferma detto decreto;
condanna gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore dell'opposta
[...]
della somma di € 8.109,23=, per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di Controparte_1 legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 10.9.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10392 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...] opponenti, con gli avv.ti Marco Fiaccavento e Giovanni Zanini
e
Controparte_1 opposta, con gli avv.ti Andrea Zaglio e Augusto Azzini
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 24.4.2025 e, perciò, quanto a parte opponente, come da atto di citazione in opposizione e, quanto a parte opposta, come da comparsa di risposta.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 2619 ord., in data 1.7.2021 il giudice del Tribunale di Brescia ha ingiunto alla debitrice principale (da ora, , nonché ai soci Parte_1 Parte_1 illimitatamente responsabili e di pagare in solido, in favore Parte_2 Parte_3 pagina 1 di 12 della ricorrente (poi incorporata in e da ora, ), la Controparte_2 Controparte_1 CP_3 somma di € 45.474,04=, oltre interessi e spese, quale residuo importo dovuto per canoni scaduti da novembre 2018 a luglio 2019 in forza del contratto di leasing immobiliare n. 6012401 concluso in data
14.1.2009, oggetto di successive rinegoziazioni e risolto di diritto per inadempimento della società utilizzatrice in forza di clausola risolutiva espressa.
Avverso detto decreto, notificato in data 8.7.2021 , 14.7.2021 ( e Parte_1 Parte_3
16.7.2021 , hanno proposto tempestiva opposizione tutti gli ingiunti con atto Parte_2 di citazione notificato in data 16.9.2021.
Cont Gli opponenti hanno contestato sotto vari profili il credito azionato in via monitoria da lamentando in particolare: i) la “concreta applicazione di tassi effettivi globali in capo alla loro società superiore al Parte tasso soglia usura previsto dalla legge”; ii) lo scostamento fra e TIR indicati nel contratto, con conseguente violazione dell'art. 117 T.U.B.; iii) la violazione della disciplina di cui all'art. 1526 c.c.; iv) la nullità della clausola n. 14 del contratto “per non essere stata oggetto di specifica sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti degli art 1341 e 1342 c.c.”.
Ciò premesso, hanno concluso perché il tribunale volesse: i) “in via preliminare”, revocare o annullare il decreto ingiuntivo “perché illegittimo per essere stato emesso in assenza di credito o comunque in assenza di presupposti previsti dalla legge per il suo rilascio e/o in presenza di pattuizioni illecite in quanto contrarie alle disposizioni di legge in materia”; ii) “in via principale e in via riconvenzionale”, Cont accertata la nullità parziale del contratto di leasing e l'inadempimento di “rideterminare l'esatto dare avere tra le parti nell'odierno giudizio, imputando i pagamenti effettuati tempo per tempo dagli attori a deconto del solo capitale residuo, con eventuale condanna di alla restituzione CP_2 delle somme comunque indebitamente percepite (che alla data dell'1.01.2019 ammontavano ad €
243.896,51 o a quel diverso maggiore o minore importo che dovesse risultare in corso di causa) oltre interessi legali dall'avvenuto pagamento al saldo e al risarcimento dei danni subiti”; iii) in subordine, Cont accertato che ha applicato un tasso di interesse differente rispetto a quello convenuto contrattualmente e/o previsto dalla legge, “determinare l'effettivo dare/avere tra le parti previa sostituzione ex lege delle clausole nulle e/o invalide e/o annullabili e applicazione del tesso sostitutivo ex art 117 TUB, tenendo conto dei pagamenti tempo per tempo effettuati da parte attrice con eventuale pagina 2 di 12 condanna di alla restituzione delle somme comunque indebitamente percepite (che alla CP_2 data dell'1.01.2019 ammontavano ad € 97.878,16 o a quel diverso maggiore o minore importo che dovesse risultare in corso di causa) oltre interessi legali dall'avvenuto pagamento al saldo e al risarcimento dei danni subiti”; iv) in ulteriore subordine, “accertare e dichiarare la nullità della clausola n.14 del contratto di locazione finanziaria immobiliare stipulato tra le parti e per l'effetto condannarsi la ricorrente/opposta a restituire i canoni percepiti oltre interessi prima della risoluzione del contratto de quo nella misura che sarà accertata in corso di causa, operandosi compensazione, anche parziale, con quanto eventualmente dovuto alla ricorrente opposta” o, sempre in ulteriore subordine, “respingere in ogni caso le domande in quanto infondate per le ragioni esposte in narrativa, dopo aver operato una compensazione tra il credito azionato e le somme che debbono essere restituite a parte attrice opponente per le specifiche causali esposte in ragione della disciplina di cui all'art
1526 c.c., ovvero ridurre le domande nei termini che risulteranno di giustizia in corso di causa”; in ogni caso, con vittoria di spese.
Cont Si è costituita in giudizio che, contestando sotto vari profili la fondatezza delle censure sollevate dagli opponenti, ha concluso, in via principale, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, ove ritenuto applicabile l'art. 1526 c.c., per la condanna degli opponenti “al pagamento dell'equo indennizzo per l'utilizzo dell'immobile sino alla restituzione, oltre al risarcimento del danno”, con vittoria di spese.
Con ordinanza in data 7.6.2022, il g.i. ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 24.4.2025 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Violazione della disciplina in materia di usura.
Gli opponenti non sollevano alcuna censura di usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori pattuiti in contratto, lamentando la violazione delle norme in tema di usura con riferimento alla sola ipotesi di estinzione anticipata del contratto alla scadenza della ventesima rata;
richiamano a tal fine le risultanze della perizia di parte prodotta quale doc. n. 5 (pagg. 23-37 dell'elaborato peritale).
pagina 3 di 12 La censura degli opponenti risulta infondata sotto vari profili.
Deve essere in primo luogo rilevato che, come correttamente evidenziato dalla difesa di , l'ipotesi CP_1 formulata dagli opponenti di estinzione anticipata del contratto alla scadenza della ventesima rata non si è verificata in concreto, atteso che è del tutto pacifico in causa che “la società utilizzatrice ha interrotto l'adempimento in corrispondenza del canone n. 118 e la risoluzione del contratto di leasing Cont è intervenuta in corrispondenza del canone n. 126” (circostanza allegata da ià con la comparsa di risposta e rimasta incontestata).
Ne deriva che la censura si fonda su un'ipotesi di natura meramente teorica, del tutto incoerente ai fatti di causa.
In secondo luogo, anche a voler valutare la pretesa natura usuraria della clausola nella necessaria prospettiva genetica, va rilevata la palese erroneità dell'operazione compiuta dal perito di parte, che omette di considerare il tenore complessivo della clausola n. 14, diretta a disciplinare gli “effetti della risoluzione del contratto” che, se da un lato, pone a debito dell'utilizzatore – in aggiunta all'importo dei canoni maturati ante risoluzione e rimasti insoluti – “un importo pari al restante corrispettivo contrattuale complessivamente pattuito a carico dell'Utilizzatore per tutta la durata del contratto, maggiorato del prezzo previsto per l'opzione, attualizzato ad un tasso pari […],”, dall'altro, riconosce in favore di quest'ultimo “quanto sarà stato ricavato dalla Concedente con il realizzo dell'Immobile, ovvero per indennizzi assicurativi o di terzi al netto di spese, imposte, tasse e tributi, ivi comprese tutte le spese per il rispristino dell'immobile ed il suo realizzo”, con conseguente sensibile riduzione del debito di quest'ultimo.
In ogni caso, deve ritenersi assorbente il rilievo della reale funzione della clausola in esame, che, come detto, è diretta a regolare gli effetti della risoluzione del contratto, determinando altresì la somma dovuta dall'utilizzatore inadempiente a titolo di penale.
Ne deriva l'inconferenza del richiamo alla disciplina in materia di usura, atteso che la clausola non è diretta a determinare il quantum della restituzione del capitale finanziato dovuto dall'utilizzatore, ma a stabilire quanto da questi dovuto anche a titolo di penale, riconoscendo alla società concedente un importo comprensivo del ristoro del lucro cessante.
pagina 4 di 12 Il rimedio esperibile, là dove la penale risulti manifestamente eccessiva – o ricorrano le ulteriori ipotesi contemplate dall'art. 1384 c.c. –, sarà pertanto quello della riduzione equitativa previsto dal medesimo articolo, senza che possa trovare applicazione la disciplina in materia di usura.
3. Scollatura fra “tasso leasing” (indicato quale tasso annuo nominale: TAN) e TIR.
Anche tale censura deve ritenersi infondata sulla scorta della costante giurisprudenza di questo tribunale.
Censure di tenore analogo sono state difatti già esaminate da questo tribunale, che ha costantemente ribadito che la scollatura fisiologica fra “tasso leasing” (indicato quale tasso annuo nominale) e tasso interno di attualizzazione effettivamente applicato non integra un'ipotesi di nullità per indeterminatezza della pattuizione relativa agli interessi dovuti contrattualmente.
Si riportano, di seguito, per la parte che qui interessa, le motivazioni delle sentenze di questo tribunale nn. 2017/2021 e 396/2022.
La sentenza n. 2017/2021 osserva, in particolare, che “è invece obbligatoria l'indicazione del tasso interno di attualizzazione (c.d. tasso leasing), che, secondo la definizione della Banca d'Italia è quello
“per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”.
Non è pertanto un tasso applicato ad un montante al fine di determinare il corrispettivo del leasing, ma
è un indice che permette di risolvere un'equazione tra valori indicati.
Pertanto, se sono noti il costo di acquisto del bene locato, il numero e l'entità dei canoni e il prezzo di opzione, non può che concludersi che il tasso interno di attualizzazione sia un dato che si estrae a ritroso, partendo appunto dall'uguaglianza tra costo di acquisto da un lato e valore attuale canoni e prezzo di opzione. […]
Premesso che, in assenza di precise indicazioni normative con riguardo alla formula matematica da utilizzare per calcolare il tasso leasing, con particolare riguardo al calcolo periodale (annuo o mensile), a parità di condizioni economiche, il tasso leasing può essere sensibilmente diverso, è necessario, prima di tutto, verificare quali possano essere le conseguenze dell'eventuale errata indicazione nel contratto del tasso interno di attualizzazione.
pagina 5 di 12 Escluso che si possa far riferimento alla disciplina che presiede all'omessa indicazione di una clausola di contenuto economico prevista per legge, in quanto l'errata indicazione non coincide con l'omessa indicazione, vi è da chiedersi se, in tali casi, si sia di fronte ad un'ipotesi di indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
A tale domanda non può che darsi risposta negativa alla luce delle particolarità del contratto di locazione finanziaria. In tale contratto, infatti, sin da principio, vengono indicati il prezzo d'acquisto, il numero e la misura dei canoni, il corrispettivo globale della locazione finanziaria, il prezzo per l'esercizio dell'opzione d'acquisto, il regime fiscale applicato.
Non può pertanto dubitarsi che l'utilizzatore, sin dalla sottoscrizione del contratto, sia posto nelle condizioni di valutare con precisione l'entità dell'obbligazione pecuniaria assunta e che, in linea di massima, nell'eventuale discrasia tra l'indicazione di un parametro matematico che uguaglia due termini di un'equazione (calcolato utilizzando una formula di matematica finanziaria non presente nel patrimonio conoscitivo della generalità dei consociati) e le condizioni economiche espressamente e puntualmente indicate, il consenso si sia formato su queste ultime piuttosto che sul primo.
Conseguentemente deve escludersi l'applicabilità dell'art. 117 comma 4 TUB in quanto gli elementi essenziali allo scopo previsti ai sensi dell'art. 1346 c.c. e del comma 4 medesimo sono tutti presenti.
Né, come già anticipato, può essere richiamato l'art. 117 comma 8 TUB non essendo l'eventuale errata indicazione riconducibile all'omessa indicazione. L'errata indicazione del tasso potrebbe al più costituire fonte di responsabilità civile per inadempimento dell'obbligazione di trasparenza, ove l'utilizzatore alleghi e provi, ad esempio, che, qualora il tasso leasing fosse stato correttamente rappresentato, egli non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato altrove a più favorevoli condizioni.
Pertanto se pure si accertasse l'errata indicazione del tasso leasing non troverebbe applicazione né la sanzione di nullità parziale con applicazione del tasso legale sostitutivo ex art. 117 TUB o 1284 cod. civ. né la rideterminazione delle pattuizioni contrattuali in conformità al tasso leasing indicato in contratto poiché, come già detto, deve ritenersi che il consenso sia stato raggiunto sulle condizioni economiche espressamente pattuite piuttosto che su un dato “astratto” quale il tasso interno di attualizzazione.
Ciò esime da ogni approfondimento con riguardo all'effettiva errata indicazione del tasso leasing”.
pagina 6 di 12 In armonia con tali principi, la successiva sentenza n. 396/2022 ha affermato che “si condivide difatti quanto affermato dal Tribunale di Milano con – fra le altre – la recente pronuncia n. 6369/2018, secondo cui “una difformità tra il tasso di leasing (espresso su base annua nei fogli informativi, dove per definizione non è possibile “modulare” il tasso sulla base delle condizioni contrattuali rilevanti ai fini del tasso effettivo del rapporto, che verranno solo di seguito convenute) e il tasso effettivamente praticato (la cui indicazione non è imposta dalla legge) può dipendere da diverse variabili: dal pagamento in via eventualmente anticipata anziché posticipata degli interessi, dal fatto che il pagamento avvenga con cadenza/e inferiore/i all'anno (in base quindi alla rateazione dell'obbligo di restituzione), e ancora per via del fatto che l'imputazione della rata possa avvenire tanto al capitale, che agli interessi (operazione implicitamente consentita dalla legge: l'art. 3 della delibera c.i.c.r.
9.2.2000 presuppone tale possibilità). Ciò si risolve a vantaggio della banca, con un suo arricchimento di fatto, e purtuttavia non significa che vi sia stata applicazione di un tasso di interesse difforme dal tasso annuo nominale (né tantomeno viene in rilievo un fenomeno di anatocismo).
Lo scostamento rilevato tra il tasso leasing indicato rispetto a quello effettivamente applicato assume pertanto natura fisiologica, poiché il primo si esprime su base annua indipendentemente dalla periodicità dei pagamenti previsti e dalla loro tempistica.
Questo tribunale ha già d'altronde evidenziato in controversie di tenore analogo a quella in esame che il tasso effettivo è “diverso dal TAN nei casi in cui vi siano pagamenti frazionati (non unica soluzione annuale)””.
Quanto alle conseguenze della difformità fra TAN indicato in contratto e tasso effettivamente applicato, la medesima pronuncia ha poi ribadito che “dalla dedotta difformità non potrebbe mai derivare, […], la nullità parziale del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB (non ai sensi del comma 4: gli elementi essenziali allo scopo richiesti ex art. 1346 c.c. e 117 comma 4 TUB sono tutti presenti, e il tasso leasing in tesi difforme non ne importa indeterminatezza ma, in ipotesi, espressione incongrua;
non ai sensi del comma 6 TUB, che punisce la difformità delle condizioni indicate in contratto rispetto a quelle pubblicizzate, ossia rispetto a quelle comunicate alla clientela a norma dell'art. 116 TUB, mentre quelle indicate in contratto e documento di sintesi non consta differiscano rispetto a condizioni più favorevoli della cui pubblicità non è neppure allegata notizia;
non ai sensi del comma 8: in effetti riconducibile l'indicazione del tasso leasing al contenuto tipico determinato prescritto a fini di pagina 7 di 12 trasparenza, la difformità non è in sé assimilabile all'assenza dell'indicazione), ma potrebbe se del caso ravvisarsi (in caso di significativa difformità) responsabilità civile per inadempimento dell'obbligazione di trasparenza, ove l'utilizzatore alleghi e provi, ad esempio, - ciò che non è avvenuto in questa sede - che qualora il tasso leasing fosse stato correttamente rappresentato egli non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato altrove a più favorevoli condizioni: ove pure si accertasse la difformità eccepita (e per quanto detto non ravvisata), non troverebbe dunque applicazione la sanzione di nullità parziale con applicazione del tasso legale sostitutivo (sia esso quello previsto dall'art. 117 co. 7 TUB per il caso di inosservanza dei commi 4 e 6 ovvero quello previsto dall'art. 1284 c.c.)” (così, sentenza n. 180/2021, in motivazione, richiamata dalla difesa della convenuta;
in argomento si veda anche la sentenza di questo tribunale n. 202/2021, sempre richiamata dalla difesa della convenuta).
Col che va ribadito che l'eventuale difformità fra tasso leasing indicato e tasso concretamente applicato non determina né un'ipotesi di indeterminatezza del tasso pattuito (con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B.), né la necessaria prevalenza del primo tasso
(indicato) sul secondo (concretamente applicato), risultando perciò escluso il diritto dell'utilizzatore di ripetere gli importi (in ipotesi) versati in eccedenza”.
Considerazioni tutte che trovano conferma nelle più recenti pronunce della Corte di legittimità, che hanno chiarito che “in tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione, nel contratto, del "tasso leasing" non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto che gli elementi desumibili dal contratto di leasing, nel quale erano espresse in modo definito le modalità di rimborso del finanziamento, con la precisazione dell'ammontare dei canoni, del loro numero e della loro scadenza, nonché del prezzo di riscatto, fossero idonei a consentire una oggettiva determinabilità dei tassi applicabili al rapporto)” (così Cass. 28824/2023; conforme la successiva Cass. 29530/2024).
pagina 8 di 12 Va perciò ribadito che la eventuale difformità fra il tasso leasing indicato in contratto (quale TAN) e il tasso concretamente applicato non comporta la lamentata indeterminabilità delle condizioni applicate per mancato rispetto del principio di equivalenza.
Rilevato pertanto che il contratto di leasing per cui è causa contiene tutte le indicazioni relative a: i) durata della locazione finanziaria;
ii) periodicità mensile dei canoni;
iii) costo di acquisto del bene;
iv) costo globale della locazione;
v) modalità di pagamento del corrispettivo iniziale;
vi) importo dei canoni mensili;
vii) prezzo dell'opzione finale d'acquisto; viii) tasso leasing, che consentono all'utilizzatore di avere completa conoscenza del costo effettivo dell'operazione di finanziamento, resta anche escluso che la mancata allegazione al contratto di leasing del piano di ammortamento
(allegazione che peraltro non è prevista da alcuna norma) possa comportare alcun vizio – anche per indeterminatezza – della pattuizione relativa agli interessi.
4. Violazione della disciplina di cui all'art. 1526 c.c.
Anche tale censura è infondata e va perciò disattesa.
Va difatti evidenziato che, come chiarito dalla corte di legittimità, “in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall.” (Cass. SS.UU.
2061/2021 da cui è tratta la massima).
Quanto al regime anteriore all'entrata in vigore della legge 124/2017, la Corte di cassazione ha da tempo precisato che “in tema di leasing traslativo, per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, è valida ed efficace sia la clausola che attribuisca al concedente il diritto al pagamento dei canoni scaduti e di quelli futuri attualizzati al momento della risoluzione, sia quella che gli attribuisca la facoltà di determinare unilateralmente il valore del bene oggetto del contratto al fine di detrarlo, previa eventuale vendita dello stesso, dal credito vantato verso l'utilizzatore; questa clausola (cd. patto di deduzione) deve, peraltro, essere interpretata ed eseguita secondo correttezza e buona fede, cosicché, nell'ipotesi in cui, al momento dell'esazione del credito pagina 9 di 12 risarcitorio o restitutorio, il bene non sia stato ancora venduto, il concedente dovrà portarne in diffalco il valore commerciale (palesando il criterio adottato per individuarne il valore equo di mercato in caso di contestazione della stima da parte dell'utilizzatore, che avrà l'onere di provarne l'erroneità), mentre, nella contraria ipotesi in cui il bene sia stato già rivenduto, oggetto del diffalco sarà il ricavato della vendita, salva la riduzione del risarcimento, ai sensi dell'art.1227, comma 2, c.c., nel caso di vendita a prezzo vile per negligenza del concedente” (così, fra le altre, Cass. 28022/2021, da cui è tratta la massima).
Nel caso in esame il contratto si è risolto di diritto in data 18.7.2019, quando comunicava CP_2 all'utilizzatore (doc.prod.2) la risoluzione, con effetto dalla data di ricezione della comunicazione, del contratto di locazione finanziaria, ingiungendo alla la riconsegna Parte_1 dell'immobile oggetto del contratto e contestualmente evidenziando come dalla restituzione del bene scaturiscano una serie di effetti consequenziali tra i quali la possibilità di compensare il credito vantato dalla scrivente a seguito della risoluzione anticipata del contratto con il ricavato dalla vendita del bene medesimo”.
Gli effetti della risoluzione del contratto sono quindi disciplinati, nel caso in esame, dalla l. 124/2017
(in particolare, art. 1, co. 138), risultando per ciò solo inconferente il richiamo al disposto dell'art. 1526
c.c.
Solo per completezza, si osserva quindi che la clausola, inserita in un contratto stipulato nel 2009 ( e perciò anteriore alla l. 124/2017 citata) risulta conforme anche al disposto dell'art. 1526 c.c., atteso che, come anticipato, la stessa comprende il c.d. patto di deduzione, prevedendo la detrazione di “quanto sarà ricavato dal Concedente per il realizzo dell'Immobile, ovvero per indennizzi assicurativi o di terzi al netto di spese, imposte, tasse o tributi, ivi comprese le spese per il rispristino dell'Immobile ed il suo realizzo” dal residuo debito dell'utilizzatore.
La clausola riconosce pertanto alla concedente l'integrale risarcimento del danno patito in conseguenza dell'inadempimento della controparte, comprensivo del lucro cessante e l'inserimento del patto di deduzione impedisce poi la lamentata indebita locupletazione della società concedente, alla quale non viene attribuita un'utilità eccedente a quella a lei spettante in caso di puntuale esecuzione del contratto da parte dell'utilizzatore.
pagina 10 di 12 La clausola in esame non contempla infine l'ipotesi di mancata riallocazione del bene;
tale lacuna non comporta tuttavia alcun profilo di illegittimità della clausola, potendosi ritenere che, in tale ipotesi, risulterà sempre consentita al giudice l'eventuale riduzione equitativa della penale ai sensi del richiamato art. 1384 c.c., utilizzando quale parametro il valore di mercato del bene.
5. Validità della clausola di cui all'art. 14 del contratto di leasing.
Gli opponenti eccepiscono la “nullità” della clausola “per non essere stata oggetto di specifica sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti degli art 1341 e 1342 c.c., essendo stata apposta la doppia sottoscrizione in calce ad un gruppo - la gran parte - indistinto di condizioni generali”.
Anche tale censura va disattesa, atteso che il contratto prodotto in copia dagli stessi opponenti (doc. n.
1) risulta sottoscritto in ogni facciata e reca in calce la sottoscrizione specifica “ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C.” di alcune clausole contrattuali individuate mediante richiamo al numero e alla rubrica (fra queste, la clausola n. 14, oggetto di censura).
Trova pertanto applicazione il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di contratti (nella specie, di conto corrente e di fideiussione) il requisito dell'approvazione scritta della clausola vessatoria può ritenersi soddisfatto anche nell'ipotesi in cui la clausola sia separatamente richiamata, con l'indicazione solo del numero o del titolo, unitamente ad altre clausole e specificamente approvata” (fra le altre, Cass. 17289/2004).
Ne deriva l'infondatezza anche di tale censura, che va perciò disattesa.
6. Eccezioni di compensazione e domande riconvenzionali.
Disattese per i motivi sopra esposti tutte le censure di parte opponente, vanno rigettate tutte le domande ed eccezioni proposte dalla stessa parte.
Si rileva infine che l'odierna opposta ha agito in via monitoria per ottenere, in sostanza, il pagamento dei soli canoni scaduti, con i relativi accessori;
la richiesta elaborazione dei conteggi definitivi di dare/avere fra le parti secondo i criteri indicati nei paragrafi precedenti è perciò subordinata alla riallocazione del bene e dovrà tenere conto anche degli importi rimasti estranei al presente giudizio
(quali quelli per canoni a scadere ed esercizio dell'opzione, sia pure da attualizzare).
7. Riepilogo.
pagina 11 di 12 In conclusione, disattese – per le ragioni sin qui illustrate – tutte le censure sollevate dagli opponenti,
l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo va respinta, con la conseguente conferma integrale dello stesso.
Resta assorbita la domanda proposta in via subordinata dall'opposta.
8. Spese.
Gli opponenti, soccombenti, vanno poi condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute da per il presente giudizio di opposizione, che si liquidano (come da nota spese depositata CP_1 dall'opposta, che espone valori prossimi ai minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale per le cause di valore da € 52.000,01= ad € 260.000,00=; valore aumentato per effetto delle domande riconvenzionali svolte dagli opponenti) in € 8.109,23= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 Parte_5 Parte_3 avverso il decreto ingiuntivo di questo tribunale 2619 ord., in data 1.7.2021 e, per l'effetto,
[...] conferma detto decreto;
condanna gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore dell'opposta
[...]
della somma di € 8.109,23=, per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di Controparte_1 legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 10.9.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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