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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/08/2025, n. 2386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2386 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. App. n. 1619/2024 Contenzioso
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE 5° CIVILE
La Corte nella seguente composizione dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente dott.ssa Valentina Paletto ConSIliere dott. Lucio Marcantonio ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento civile di appello indicato in epigrafe promosso con ricorso depositato in data 29.05.2024 da:
, nato a [...] il 1° agosto 1974, codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Gabriella Tamborini C.F._1 del Foro di Monza, elettivamente domiciliato presso lo studio della difesa in Cologno Monzese, viale Lombardia n. 34 (indirizzo telematico);
- Appellante - contro
, nata a [...] il [...], (codice fiscale Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Agatino Barone del Foro C.F._2 di Catania, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Catania, via Etnea n. 161 (indirizzo telematico);
- Appellata - e nei confronti di del minore , nato a [...] Controparte_2 Persona_1
(MB) il 02 agosto 2009 (cod. fisc. , AVV. ALESSANDRO C.F._3
CERRATO (cod. fisc: ), nominato in virtù di ordinanza del C.F._4
Tribunale di Monza del 7 novembre 2022 (indirizzo telematico);
con l'intervento obbligatorio del Procuratore Generale nella persona del Sost. dott.ssa Simonetta Bellaviti 1 CONCLUSIONI
Procuratore Generale
Chiede “L'accoglimento dell'appello e la riforma della impugnata sentenza nei termini indicati dal curatore speciale”.
Difesa appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza n.747/2024 emessa il 22/02/2024 dal Tribunale di Monza - Sezione IV Civile - pubblicata il 04/03/2024 e non notificata - nel procedimento per declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio recante R.G. n. 9657/2021, così giudicare: I) IN VIA PRINCIPALE: 6) disporre il collocamento del figlio minore presso il padre;
Persona_1
7) determinare le modalità di frequentazione madre/figlio, tenendo conto degli impegni scolastici del ragazzo;
8) porre a carico della SI , a titolo di contributo al mantenimento del CP_1 figlio, l'importo mensile di Euro 350,00 per dodici mensilità, da versarsi in via anticipata al IG entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi Pt_1 annualmente secondo gli indici ISTAT-costo vita, o quella diversa somma ritenuta di giustizia;
9) porre a carico dei genitori in misura del 50% ciascuno il pagamento delle spese straordinarie relative al figlio minore, fino al raggiungimento della indipendenza economica del medesimo, secondo il seguente protocollo: A) SPESE ORDINARIE ricomprese nel mantenimento ordinario: cc) Vitto dd) Abbonamenti a trasporti per eSIenze di istruzione ee) Farmaci da banco ff) Abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione gg) Contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze e tributi) hh) Materiali didattico e di cancelleria per la scuola successivo al corredo di inizio anno 2 ii) Baby sitter, frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. doposcuola. B) SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO spese mediche: jj) Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate kk) Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc…) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
ll) Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); mm) Spese mediche urgenti;
spese scolastiche e di istruzione: nn) Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
oo) Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
pp) Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
qq) Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
rr) Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
ss) Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). C) SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO: ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore, In via semplificativa e non esaustiva si possono indicare: spese mediche tt) Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
uu) Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
vv) Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
ww) Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
altre spese 3 xx) Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
yy) Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
zz) Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es.: lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
aaa) Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o postuniversitari;
alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
bbb) Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
ccc) Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
ddd) Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione), D) DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. E) MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorno sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. F) RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITA' DI ADEMPIMENTO I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche a mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori ad euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e 4 quindi versare prima dell'erogazione - i relativi costi per la quota di sua spettanza. G) PERCENTUALE DELLE SPESE STRAORDINARIE A CARICO DI CIASCUNO DEI GENITORI Salvo eSIenze particolari o sensibili squilibri nelle situazioni economiche dei genitori, le spese straordinarie saranno di norma corrisposte da ciascuno dei genitori nella misura di metà; saranno applicati i criteri di cui all'art. 337ter cod. civ. avuto riguardo, peraltro, anche al netto disponibile per ciascuno dei coniugi dopo l'erogazione delle spese ordinarie per sé e per i figli. H) BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione della quota erogata, al relativo beneficio. 10) Revocare l'assegnazione in favore della SI della casa coniugale CP_1 sita in Agrate Brianza (MB), via A. Canova n. 17 e, per l'effetto, assegnarla al Sig.
Pt_1
11) Dichiarare tenuta la SI alla rifusione – in favore dell'odierno CP_1 appellante – della quota di compenso versato al CTU in forza del provvedimento del Tribunale di Monza del 19/01/2023;
12) Revocare l'assegnazione in favore della SI della casa coniugale CP_1 sita in Agrate Brianza;
II) IN VIA SUBORDINATA QUANTO AL MANTENIMENTO DEL MINORE Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale confermasse il collocamento del minore presso la madre in Agrate Brianza (MB), si chiede di disporre il mantenimento diretto del minore da parte di ciascun genitore per il tempo che il figlio trascorre con ciascuno di essi ovvero, in ulteriore subordine, si chiede di disporre un'adeguata riduzione dell'assegno di mantenimento posto a carico del IG in considerazione del fatto che il minore già trascorre Pt_1 circa metà del mese con il padre. In ogni caso:
13) Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio”.
Difesa Appellata
“Respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, rigettare preliminarmente il proposto appello dichiarandolo inammissibile e/o improcedibile attesa la carenza dei requisiti formali richiesti dall'art.342 comma 1, n.1 c.p.c.; 5 Nel merito:
- rigettare la proposta impugnazione, siccome infondata in fatto e diritto, per tutti i motivi e le ragioni esposte nel presente atto e per l'effetto, confermare integralmente l'appellata sentenza resa dal Tribunale Civile di Monza n. 747/2024 emessa nel procedimento n. 9657/R.G., fermo restando, in caso di nuovi elementi istruttori relativamente ai redditi del SI. emettere un assegno adeguato Pt_1 al mantenimento del minore , nella misura che emergerà in corso di causa;
Per_1
- condannare l'appellante al pagamento dei diritti ed onorari del presente giudizio”.
Curatore speciale
Chiede “che codesta Ecc.ma Corte voglia, contrariis reiectis, a parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Monza (sent. n. 747/2024, pubblicata il 4/3/2024 nel procedimento di cui all'R.G. 9657/2021), così giudicare:
1) confermare l'affido all'Ente del minore con limitazione Persona_1 della responsabilità genitoriale quanto agli aspetti medico – sanitari e scolastico – educativi e con prosecuzione/avvio di tutti gli interventi posti in essere dal Servizio sociale territorialmente competente, nell'interesse del minore e del nucleo familiare;
2) disporre il collocamento prevalente del minore, anche ai fini della residenza anagrafica presso il padre, SI. ; Parte_1
3) revocare l'assegnazione della casa familiare alla madre, in considerazione della domanda di collocamento prevalente del figlio con il padre e disporre, pertanto, che il medesimo immobile venga assegnato al SI. quale genitore Pt_1 collocatario di;
Persona_1
4) confermare le modalità di visita attualmente in atto, tenendo conto della modifica di collocamento prevalente del minore, delegando al Servizio sociale la valutazione della frequentazione madre/figlio ritenuta maggiormente opportuna nell'interesse di;
Per_1
5) confermare gli ulteriori incarichi già precedentemente demandati al Servizio sociale ed ai Servizi specialistici, quanto all'avvio e/o prosecuzione di tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni per il minore ed a supporto dei genitori;
6) invitare i genitori all'avvio/prosecuzione di un percorso di sostegno psicologico individuale e di un percorso di sostegno alla genitorialità, al fine di attenuare l'alta conflittualità in essere;
6 7) porre a carico della SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento del CP_1 figlio minore, la somma mensile di € 250,00 ovvero quella diversa somma che sarà ritenuta congrua dall'Ill.mo Tribunale adito. Detto importo dovrà essere versato tramite bonifico bancario mensilmente indirizzato al padre ed adeguato secondo gli indici ISTAT costo-vita annualmente a far tempo dalla sua prima corresponsione e versato sino all'indipendenza economica del figlio;
8) confermare la suddivisione delle spese straordinarie relative al minore in ragione del 70% in capo al padre e del restante 30% in capo alla madre, secondo le Linee Guida del Tribunale di Monza, da intendersi qui integralmente riportate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28 maggio 2024, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 747/2024 emessa dal Tribunale di Monza il 22 febbraio 2024 e pubblicata il 4 marzo 2024, nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 9657/2021. La vicenda trae origine dal matrimonio concordatario celebrato il 18 aprile 2009 ad Acireale, dal quale è nato il figlio il 2 agosto 2009. Il Persona_1 procedimento di divorzio, iniziato nel novembre 2021, si è sviluppato in un contesto di grave conflittualità genitoriale che ha reso necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria con misure protettive straordinarie. Il Tribunale ha dovuto affrontare una situazione caratterizzata da episodi di particolare gravità, incluse minacce di morte proferite dalla madre nei confronti del padre ("Avviso i servizi che a causa del tuo persistente atteggiamento ho intenzione di ucciderti con le mie mani"), che hanno comportato l'adozione di un ordine di protezione temporaneo e la nomina di un curatore speciale per il minore. E' stato disposto l'affidamento di all'Ente competente per la durata di 24 Per_1 mesi, fino al 22 febbraio 2026. Tale provvedimento trova fondamento nell'art. 333 Codice civile e nell'art.
5-bis della legge n. 184/1983, introdotto dalla riforma Cartabia. Il Tribunale ha motivato questa scelta sulla base di diversi elementi convergenti: la perdurante elevata conflittualità tra i genitori, immutata dal 2015; la mancata piena adesione ai percorsi di sostegno indicati dai Servizi Sociali;
l'impossibilità per i genitori di assumere decisioni autonome nell'interesse del figlio;
il grave pregiudizio subito dal minore, costantemente esposto a un conflitto di lealtà. 7 La nomina del curatore speciale per il minore, avvenuta con ordinanza del 7 novembre 2022, ha garantito la tutela processuale degli interessi di in un Per_1 contesto di grave conflitto tra i genitori. Particolarmente SInificative sono le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che ha evidenziato in una "sofferenza psicologica intensa" caratterizzata da Per_1 ipervigilanza, controllo rigido e disturbi del pensiero. La CTU ha rilevato che il minore "non è attrezzato per affrontare in modo evolutivo" la tematica separativa e vive "ritirato e blindato" in un assetto difensivo. L'audizione del minore, svolta dal giudice istruttore il 13 aprile 2023, ha confermato il suo stato di sofferenza e la difficoltà nel gestire il conflitto genitoriale. ha espresso chiaramente il bisogno di mantenere rapporti con Per_1 entrambi i genitori, dichiarando che per lui sarebbe difficile decidere sul trasferimento in Sicilia perché "perderei un genitore e sarebbe come scegliere a chi vuoi più bene". Il Giudice del primo grado ha confermato il collocamento prevalente del minore presso la madre, rigettando sia la richiesta paterna di collocamento presso di sé, sia quella materna di autorizzazione al trasferimento in Sicilia. Quest'ultima istanza è stata successivamente ritirata dalla madre a seguito del reperimento di un'occupazione lavorativa in Lombardia. L'assegnazione della casa coniugale alla madre è stata confermata in considerazione del collocamento "leggermente prevalente" del figlio presso di lei e della necessità di garantire al minore "la conservazione di un rapporto con l'habitat nel quale si è sviluppata la comunità familiare", in linea con l'orientamento consolidato della Cassazione. Il Tribunale ha determinato in 350 euro mensili il contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio, riducendo l'importo rispetto ai 500 euro precedentemente stabiliti. Tale riduzione è stata motivata dall'aumento dei tempi di permanenza del minore presso il padre e dalla considerazione del valore economico rappresentato dall'assegnazione della casa coniugale alla madre. Il padre è stato inoltre gravato del 60% delle spese straordinarie, con una dettagliata disciplina delle modalità di richiesta del consenso e di rimborso, che rispecchia le linee guida consolidate nella prassi giudiziaria. La regolamentazione del diritto di visita prevede un calendario articolato che garantisce al minore rapporti SInificativi con entrambi i genitori: fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina;
permanenza infrasettimanale dal mercoledì al venerdì mattina;
alternanza annuale per le vacanze pasquali e i ponti;
divisione paritetica delle vacanze natalizie ed estive. Avverso tale pronuncia ha proposto appello la difesa di . Parte_1
8 L'appellante chiede alla Corte d'Appello di Milano di riformare parzialmente la sentenza di primo grado, in sintesi, disponendo: il collocamento del figlio minore presso il padre, con conseguente determinazione delle modalità di frequentazione madre/figlio; la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla SI e la sua CP_1 attribuzione al IG Pt_1 la determinazione di un assegno di mantenimento di 350 euro mensili a carico della madre;
la ripartizione paritetica delle spese straordinarie (50% ciascun genitore); la rifusione della quota del compenso CTU versato in eccedenza;
in via subordinata, qualora la Corte confermasse il collocamento presso la madre, si chiede la disposizione del mantenimento diretto o, in ulteriore subordine, un'adeguata riduzione dell'assegno considerando che il minore trascorre circa metà del mese con il padre. Nel giudizio di primo grado, egli aveva originariamente chiesto al Tribunale di Monza la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il collocamento del figlio minore presso di sé, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla SI
, la determinazione di un assegno di mantenimento di 500 euro mensili a CP_1 carico della madre. La resistente, dal canto suo, aveva chiesto il collocamento del minore presso di sé con autorizzazione al trasferimento in Sicilia e un assegno di mantenimento di 900 euro mensili a carico del padre. L'appellante contesta vigorosamente la motivazione del Tribunale relativa alla scarsa collaborazione con i Servizi Sociali, sostenendo che tale comportamento sia da attribuire esclusivamente alla SI . La difesa evidenzia come il CP_1 IG si sia sempre sottoposto ai suggerimenti degli operatori dell'Ente Pt_1 affidatario, mentre la madre avrebbe sistematicamente rifiutato i percorsi di sostegno disposti dal Tribunale. La documentazione prodotta dall'appellante dimostrerebbe come la SI
abbia sempre preso decisioni unilaterali riguardanti il figlio, specialmente CP_1 in relazione ai viaggi in Sicilia, informando prima il ragazzo e acquistando i biglietti aerei, per poi comunicare successivamente al padre e all'Ente affidatario l'imminente partenza. Tale comportamento, secondo la difesa, configurerebbe una condotta prevaricatrice che espone il minore a un conflitto di lealtà. Altro motivo del ricorso riguarda l'omessa considerazione, da parte del Tribunale, delle precise indicazioni fornite dal curatore speciale del minore. Quest'ultimo, sulla scorta delle valutazioni dei Servizi Sociali, aveva espressamente richiesto un cambio di collocamento prevalente del minore presso il padre, evidenziando la "mancanza di collaborazione e l'atteggiamento fortemente oppositivo della 9 madre" rispetto agli interventi proposti nell'interesse del figlio. Il curatore speciale aveva specificamente segnalato che l'intervento di assistenza domiciliare si era potuto attuare unicamente presso l'abitazione paterna, poiché la SI CP_1 aveva revocato la propria disponibilità, dichiarando di non volersi "sentire osservata da una figura terza". Analogamente, la madre non si era occupata di accompagnare al percorso di sostegno psicologico presso il CEAF di Per_1
Vimercate, costringendo il padre a intervenire per garantire la continuità del trattamento. L'appellante evidenzia una contraddizione nella motivazione del Tribunale: pur riconoscendo l'elevata conflittualità tra i genitori e la mancata piena adesione ai percorsi indicati dai Servizi Sociali "in particolare della madre", il giudice ha comunque confermato il collocamento del minore presso quest'ultima. Tale decisione sarebbe incomprensibile considerando che trascorre di fatto Per_1 circa la metà di ogni mese presso il padre, anche nei giorni di spettanza della madre quando questa si trova in Sicilia. La difesa contesta inoltre la valutazione del Tribunale secondo cui i viaggi della resistente in Sicilia sarebbero dipesi da "eSIenze specifiche e circostanziate", sostenendo invece che si trattasse sempre di viaggi di piacere che costringevano il padre a riorganizzare continuamente i propri impegni lavorativi. L'appellante contesta l'assegnazione della casa coniugale alla madre, evidenziando come trascorra effettivamente metà del mese presso il padre. Per_1
Tale circostanza renderebbe "oltremodo ingiusta ed iniqua" l'assegnazione dell'immobile alla SI , considerando che il minore utilizza abitualmente CP_1 entrambe le abitazioni genitoriali. Un aspetto procedurale ma non trascurabile riguarda il mancato pagamento da parte della SI della propria quota del compenso dovuto alla CTU. Il CP_1
Tribunale, con provvedimento del 19 gennaio 2023, aveva posto a carico dell' il pagamento dell'intera somma, "fatto salvo il diritto di ripetere Pt_1 quanto pagato nei confronti dell'altra parte". Tuttavia, nella sentenza impugnata, il giudice non ha disposto la rifusione della quota di spettanza della , CP_1 perpetuando, a suo dire, una situazione di iniquità già verificatasi in sede di separazione. Si è costituita l'appellata con comparsa e una difesa articolata su due livelli: preliminare, con l'eccezione di inammissibilità dell'appello per vizio di forma, e nel merito, con la contestazione delle doglianze avversarie e la richiesta di integrale conferma della sentenza di primo grado. All'udienza le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione. Il P.G. ha chiesto l'accoglimento dell'appello e la riforma 10 della sentenza gravata. Ritiene questa Corte che l'impugnazione sia infondata. I. Sull'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 comma 1 n. 1 c.p.c., sostenendo che l'appellante avrebbe omesso di indicare le modifiche proposte con riferimento a ciascuna parte della sentenza impugnata. L'eccezione non merita accoglimento. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "l'articolo 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado". Nella specie, l'atto di appello contiene una chiara individuazione dei capi della sentenza impugnati (collocamento del minore, assegnazione della casa coniugale, determinazione dell'assegno di mantenimento) e sviluppa argomentazioni specifiche volte a confutare le ragioni addotte dal Tribunale di primo grado. L'appellante ha infatti contestato puntualmente la motivazione del giudice di prime cure, evidenziando presunte contraddizioni e omesse valutazioni delle risultanze processuali. Pertanto, l'eccezione di inammissibilità deve essere respinta. Nel merito, prima di esaminare i singoli motivi di appello, è opportuno richiamare i principi consolidati in materia di affidamento e collocamento dei minori. L'art. 337-ter del codice civile stabilisce che "il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori" e che "nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa". La collocazione prevalente del minore presso uno dei genitori deve essere determinata in base all'interesse superiore del minore stesso, tenendo conto delle sue dichiarazioni e delle valutazioni tecniche operate dal consulente tecnico d'ufficio. Nei casi di elevata conflittualità genitoriale, l'art. 333 del codice civile consente al giudice di adottare "i provvedimenti convenienti" quando "la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio". 11 L'art.
5-bis della legge n. 184/1983, introdotto dalla riforma Cartabia, disciplina specificamente l'affidamento del minore al servizio sociale quando "si trova nella condizione prevista dall'articolo 333 del codice civile e gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, si sono rivelati inefficaci o i genitori non hanno collaborato alla loro attuazione". Sull'affidamento del minore all'Ente territoriale, il Tribunale di primo grado ha disposto l'affidamento di all'Ente competente (Comune di Agrate Brianza) Per_1 per la durata di 24 mesi, ritenendo che "la perduranza dell'elevatissima conflittualità tra i genitori" e "la mancata piena adesione a tutti i percorsi indicati dai Servizi (in particolare della madre)" non consentissero di formulare "una prognosi positiva con riferimento all'idoneità di entrambi i genitori all'esercizio della genitorialità". Tale valutazione appare pienamente condivisibile e non è stata neppure contestata dall'appellante, che si è limitato a chiedere la modifica del collocamento del minore. Sul collocamento del minore, l'appellante contesta invece la decisione del Tribunale di confermare il collocamento di presso la madre, sostenendo Per_1 che tale scelta sarebbe contraddittoria rispetto al riconoscimento della mancata collaborazione materna con i Servizi Sociali. Il motivo non è fondato. Il Tribunale di primo grado ha operato una valutazione complessiva e bilanciata di tutti gli elementi emersi dall'istruttoria, giungendo alla conclusione che, pur in presenza di criticità comportamentali di entrambi i genitori, il collocamento presso la madre rimanesse la soluzione più confacente all'interesse del minore. Tale valutazione si fonda su diversi elementi convergenti: le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio: La CTU ha evidenziato che "ha bisogno di Per_1 mantenere il legame continuativo con entrambi i genitori" e ha suggerito, per l'ipotesi di permanenza della madre ad Agrate, di "conservare l'attuale regime di collocamento e il calendario di visite paterne già in essere" ; la stabilità dell'ambiente di vita: ha sempre vissuto ad Agrate Brianza e frequenta Per_1 regolarmente la scuola locale, dove ha sviluppato relazioni sociali SInificative;
la rinuncia al trasferimento in Sicilia: la madre ha formalmente rinunciato alla richiesta di trasferimento in Sicilia, avendo reperito un'occupazione lavorativa in Lombardia. lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto delle indicazioni del Pt_1 curatore speciale, che aveva chiesto il collocamento presso il padre. Tuttavia, il consulente tecnico d'ufficio mantiene una posizione di neutralità e terzietà e si è espresso come sopra ricordato. 12 La relazione della CTU, frutto di approfondite valutazioni e qui condivisa, esprime chiaramente che il collocamento prevalente del minore presso la madre è Per_1 ritenuto più tutelante per il suo benessere. La consulente evidenzia che la madre, la SI.ra , ha sviluppato un rapporto più aperto e confidenziale con il figlio, CP_1 grazie alla sua maggiore capacità empatica e di sintonizzarsi sui bisogni del bambino. Inoltre, la madre appare più in grado di cogliere aspetti realistici e profondi del figlio rispetto al padre. La CTU sottolinea che, nonostante le difficoltà economiche e personali della madre, il collocamento presso di lei garantisce un ambiente più stabile e adeguato per il minore. Scrive “… Si è osservato una rigidità da parte del SI. nel considerare il Pt_1 punto di vista e il bisogno dell'altro rendendo di fatto impossibile “una mediazione” . In tale contesto, ciascun genitore finisce col prendere decisioni senza consultare l'altro per evitare estenuanti, faticose ed improduttive trattative, tuttavia tale modalità conferma la percezione che l'Altro decide unilateralmente. La co-genitorialità risulta interferita da una rivendicatività attiva e severa che fa dubitare di una condizione di reale tutela del minore. Appare altresì preoccupante la divergenza di opinioni tra genitori sulla condizione psicologa del figlio che deriva sia dalla mancata comunicazione tra genitori di questioni che lo riguardano, sia dal differente grado di empatia: la madre appare più in grado di cogliere aspetti più realistici e profondi del figlio, il padre più ancorato sui propri bisogni, sulle proprie aspettative paterne e scarsamente critico sulle possibili difficoltà che il figlio possa incontrare nel contesto paterno di “famiglia allargata” con le conseguenti dinamiche relazionali con la propria compagna e con la figlia della compagna …”. Tuttavia, raccomanda un supporto alla genitorialità per entrambi i genitori, al fine di migliorare la co-genitorialità e la gestione condivisa del figlio. Inoltre, la valutazione del giudice di merito circa l'idoneità genitoriale e il conseguente collocamento del minore presso uno dei genitori costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, salvo che per vizi di motivazione. Sull'assegnazione della casa coniugale, l'appellante contesta, sostenendo che trascorrerebbe effettivamente metà del tempo presso il padre. Per_1
Anche questo motivo non è fondato. L'assegnazione della casa coniugale costituisce necessario corollario del collocamento del minore e si ispira esclusivamente alla tutela dell'interesse del minore stesso. Essendo stato confermato il collocamento di presso la Per_1 madre, consegue necessariamente la conferma dell'assegnazione della casa 13 coniugale alla stessa, al fine di garantire al minore la continuità dell'habitat familiare. Sull'assegno di mantenimento, chiede che venga posto a carico della Pt_1 madre un assegno di mantenimento di 350 euro mensili, anziché confermare l'obbligo a proprio carico di 350 euro mensili stabilito dal Tribunale. Il motivo non può essere accolto. L'art. 337-ter del codice civile stabilisce che "ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito" e che "il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità". Il Tribunale ha correttamente valutato le rispettive capacità economiche dei genitori, rilevando che l'appellante percepisce un reddito annuo lordo di circa 27.091 euro (corrispondente a circa 1.900 euro netti mensili), mentre l'appellata ha reperito un'occupazione come collaboratrice scolastica. In atti non vi è documentazione attestante l'entità del reddito percepito dalla , vi è solo CP_1 attestazione ISEE 2022 dalla quale emerge che il reddito di , Controparte_1 come componente del nucleo familiare, è incluso nella somma dei redditi del nucleo e ammonta a 3.056,00 Euro. Tuttavia, non sarebbe ammessa al PSS in questo grado. La determinazione dell'assegno in 350 euro mensili appare congrua e proporzionata alle rispettive capacità economiche, tenuto conto anche del valore economico rappresentato dall'assegnazione della casa coniugale alla madre. Il contributo mensile per il mantenimento dei figli minori non costituisce un mero rimborso delle spese sostenute dal genitore affidatario nel singolo mese, bensì rappresenta la rata mensile di un assegno annuale determinato in funzione delle complessive eSIenze della prole. Sulle spese straordinarie, il Tribunale ha posto a carico dell'appellante il 60% delle spese straordinarie, anziché la ripartizione paritetica richiesta. Tale determinazione appare congrua e proporzionata alle rispettive capacità economiche dei genitori, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 337-ter del codice civile. Sulla rifusione del compenso CTU, chiede la rifusione della quota del Pt_1 compenso CTU versato in eccedenza. Come correttamente osservato dall'appellata, la SI è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato CP_1 nel primo grado e pertanto ha diritto a che i costi processuali siano posti a carico dell'Erario. La richiesta di rifusione non può quindi essere accolta così come formulata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in 14 applicazione le vigenti tariffe forensi, ai sensi del DM 55 2014, tenuto conto del valore della controversia. L'appellata non risulta ammessa al PSS in questo grado, pertanto non si applica l'art.133 TU Spese di Giustizia con anticipazione allo Stato antistatario e ella ha diritto alla refusione delle spese di lite inerenti al presente grado per intero da parte dell'appellante soccombente. Le spese in favore del curatore speciale per il minore, anche esse poste per intero a carico del soccombente sono invece dimidiate del 50% ai sensi dell'art. Pt_1
130 TU Spese di Giustizia, essendovi ammissione del minore al PSS (delibera COA del 26.09.2024) e vengono liquidate come da separato decreto (previa istanza del curatore).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 747/2024 del Tribunale di Monza:
[...]
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente Pt_1 giudizio di appello, che liquida in euro 3.000,00 per diritti ed onorari, oltre accessori di legge (spese generali, Cpa e Iva se dovuta), in favore dell'appellata;
- pone a carico dell'appellante il pagamento dell'intero compenso del curatore speciale (come da separato decreto). Così deciso in Milano, all'esito della camera di conSIlio del 17 ottobre 2024
Il ConSIliere rel. Il Presidente
dott. Lucio Marcantonio dott.ssa Anna Maria Pizzi
Il sopraesteso provvedimento viene controfirmato dal ConSIliere anziano componente del Collegio ai sensi dell'art. 132 co.3 c.p.c. considerato il prolungarsi dell'impedimento per motivi di salute del Presidente del Collegio dott.ssa Annamaria Pizzi comunicato alle sedi competenti della Corte d'Appello di Milano.
Il ConSIliere controfirmatario
dott.ssa Valentina Paletto
15
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE 5° CIVILE
La Corte nella seguente composizione dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente dott.ssa Valentina Paletto ConSIliere dott. Lucio Marcantonio ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento civile di appello indicato in epigrafe promosso con ricorso depositato in data 29.05.2024 da:
, nato a [...] il 1° agosto 1974, codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Gabriella Tamborini C.F._1 del Foro di Monza, elettivamente domiciliato presso lo studio della difesa in Cologno Monzese, viale Lombardia n. 34 (indirizzo telematico);
- Appellante - contro
, nata a [...] il [...], (codice fiscale Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Agatino Barone del Foro C.F._2 di Catania, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Catania, via Etnea n. 161 (indirizzo telematico);
- Appellata - e nei confronti di del minore , nato a [...] Controparte_2 Persona_1
(MB) il 02 agosto 2009 (cod. fisc. , AVV. ALESSANDRO C.F._3
CERRATO (cod. fisc: ), nominato in virtù di ordinanza del C.F._4
Tribunale di Monza del 7 novembre 2022 (indirizzo telematico);
con l'intervento obbligatorio del Procuratore Generale nella persona del Sost. dott.ssa Simonetta Bellaviti 1 CONCLUSIONI
Procuratore Generale
Chiede “L'accoglimento dell'appello e la riforma della impugnata sentenza nei termini indicati dal curatore speciale”.
Difesa appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza n.747/2024 emessa il 22/02/2024 dal Tribunale di Monza - Sezione IV Civile - pubblicata il 04/03/2024 e non notificata - nel procedimento per declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio recante R.G. n. 9657/2021, così giudicare: I) IN VIA PRINCIPALE: 6) disporre il collocamento del figlio minore presso il padre;
Persona_1
7) determinare le modalità di frequentazione madre/figlio, tenendo conto degli impegni scolastici del ragazzo;
8) porre a carico della SI , a titolo di contributo al mantenimento del CP_1 figlio, l'importo mensile di Euro 350,00 per dodici mensilità, da versarsi in via anticipata al IG entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi Pt_1 annualmente secondo gli indici ISTAT-costo vita, o quella diversa somma ritenuta di giustizia;
9) porre a carico dei genitori in misura del 50% ciascuno il pagamento delle spese straordinarie relative al figlio minore, fino al raggiungimento della indipendenza economica del medesimo, secondo il seguente protocollo: A) SPESE ORDINARIE ricomprese nel mantenimento ordinario: cc) Vitto dd) Abbonamenti a trasporti per eSIenze di istruzione ee) Farmaci da banco ff) Abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione gg) Contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze e tributi) hh) Materiali didattico e di cancelleria per la scuola successivo al corredo di inizio anno 2 ii) Baby sitter, frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. doposcuola. B) SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO spese mediche: jj) Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate kk) Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc…) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
ll) Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); mm) Spese mediche urgenti;
spese scolastiche e di istruzione: nn) Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
oo) Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
pp) Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
qq) Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
rr) Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
ss) Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). C) SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO: ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore, In via semplificativa e non esaustiva si possono indicare: spese mediche tt) Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
uu) Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
vv) Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
ww) Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
altre spese 3 xx) Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
yy) Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
zz) Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es.: lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
aaa) Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o postuniversitari;
alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
bbb) Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
ccc) Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
ddd) Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione), D) DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. E) MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorno sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. F) RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITA' DI ADEMPIMENTO I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche a mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori ad euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e 4 quindi versare prima dell'erogazione - i relativi costi per la quota di sua spettanza. G) PERCENTUALE DELLE SPESE STRAORDINARIE A CARICO DI CIASCUNO DEI GENITORI Salvo eSIenze particolari o sensibili squilibri nelle situazioni economiche dei genitori, le spese straordinarie saranno di norma corrisposte da ciascuno dei genitori nella misura di metà; saranno applicati i criteri di cui all'art. 337ter cod. civ. avuto riguardo, peraltro, anche al netto disponibile per ciascuno dei coniugi dopo l'erogazione delle spese ordinarie per sé e per i figli. H) BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione della quota erogata, al relativo beneficio. 10) Revocare l'assegnazione in favore della SI della casa coniugale CP_1 sita in Agrate Brianza (MB), via A. Canova n. 17 e, per l'effetto, assegnarla al Sig.
Pt_1
11) Dichiarare tenuta la SI alla rifusione – in favore dell'odierno CP_1 appellante – della quota di compenso versato al CTU in forza del provvedimento del Tribunale di Monza del 19/01/2023;
12) Revocare l'assegnazione in favore della SI della casa coniugale CP_1 sita in Agrate Brianza;
II) IN VIA SUBORDINATA QUANTO AL MANTENIMENTO DEL MINORE Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale confermasse il collocamento del minore presso la madre in Agrate Brianza (MB), si chiede di disporre il mantenimento diretto del minore da parte di ciascun genitore per il tempo che il figlio trascorre con ciascuno di essi ovvero, in ulteriore subordine, si chiede di disporre un'adeguata riduzione dell'assegno di mantenimento posto a carico del IG in considerazione del fatto che il minore già trascorre Pt_1 circa metà del mese con il padre. In ogni caso:
13) Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio”.
Difesa Appellata
“Respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, rigettare preliminarmente il proposto appello dichiarandolo inammissibile e/o improcedibile attesa la carenza dei requisiti formali richiesti dall'art.342 comma 1, n.1 c.p.c.; 5 Nel merito:
- rigettare la proposta impugnazione, siccome infondata in fatto e diritto, per tutti i motivi e le ragioni esposte nel presente atto e per l'effetto, confermare integralmente l'appellata sentenza resa dal Tribunale Civile di Monza n. 747/2024 emessa nel procedimento n. 9657/R.G., fermo restando, in caso di nuovi elementi istruttori relativamente ai redditi del SI. emettere un assegno adeguato Pt_1 al mantenimento del minore , nella misura che emergerà in corso di causa;
Per_1
- condannare l'appellante al pagamento dei diritti ed onorari del presente giudizio”.
Curatore speciale
Chiede “che codesta Ecc.ma Corte voglia, contrariis reiectis, a parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Monza (sent. n. 747/2024, pubblicata il 4/3/2024 nel procedimento di cui all'R.G. 9657/2021), così giudicare:
1) confermare l'affido all'Ente del minore con limitazione Persona_1 della responsabilità genitoriale quanto agli aspetti medico – sanitari e scolastico – educativi e con prosecuzione/avvio di tutti gli interventi posti in essere dal Servizio sociale territorialmente competente, nell'interesse del minore e del nucleo familiare;
2) disporre il collocamento prevalente del minore, anche ai fini della residenza anagrafica presso il padre, SI. ; Parte_1
3) revocare l'assegnazione della casa familiare alla madre, in considerazione della domanda di collocamento prevalente del figlio con il padre e disporre, pertanto, che il medesimo immobile venga assegnato al SI. quale genitore Pt_1 collocatario di;
Persona_1
4) confermare le modalità di visita attualmente in atto, tenendo conto della modifica di collocamento prevalente del minore, delegando al Servizio sociale la valutazione della frequentazione madre/figlio ritenuta maggiormente opportuna nell'interesse di;
Per_1
5) confermare gli ulteriori incarichi già precedentemente demandati al Servizio sociale ed ai Servizi specialistici, quanto all'avvio e/o prosecuzione di tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni per il minore ed a supporto dei genitori;
6) invitare i genitori all'avvio/prosecuzione di un percorso di sostegno psicologico individuale e di un percorso di sostegno alla genitorialità, al fine di attenuare l'alta conflittualità in essere;
6 7) porre a carico della SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento del CP_1 figlio minore, la somma mensile di € 250,00 ovvero quella diversa somma che sarà ritenuta congrua dall'Ill.mo Tribunale adito. Detto importo dovrà essere versato tramite bonifico bancario mensilmente indirizzato al padre ed adeguato secondo gli indici ISTAT costo-vita annualmente a far tempo dalla sua prima corresponsione e versato sino all'indipendenza economica del figlio;
8) confermare la suddivisione delle spese straordinarie relative al minore in ragione del 70% in capo al padre e del restante 30% in capo alla madre, secondo le Linee Guida del Tribunale di Monza, da intendersi qui integralmente riportate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28 maggio 2024, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 747/2024 emessa dal Tribunale di Monza il 22 febbraio 2024 e pubblicata il 4 marzo 2024, nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 9657/2021. La vicenda trae origine dal matrimonio concordatario celebrato il 18 aprile 2009 ad Acireale, dal quale è nato il figlio il 2 agosto 2009. Il Persona_1 procedimento di divorzio, iniziato nel novembre 2021, si è sviluppato in un contesto di grave conflittualità genitoriale che ha reso necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria con misure protettive straordinarie. Il Tribunale ha dovuto affrontare una situazione caratterizzata da episodi di particolare gravità, incluse minacce di morte proferite dalla madre nei confronti del padre ("Avviso i servizi che a causa del tuo persistente atteggiamento ho intenzione di ucciderti con le mie mani"), che hanno comportato l'adozione di un ordine di protezione temporaneo e la nomina di un curatore speciale per il minore. E' stato disposto l'affidamento di all'Ente competente per la durata di 24 Per_1 mesi, fino al 22 febbraio 2026. Tale provvedimento trova fondamento nell'art. 333 Codice civile e nell'art.
5-bis della legge n. 184/1983, introdotto dalla riforma Cartabia. Il Tribunale ha motivato questa scelta sulla base di diversi elementi convergenti: la perdurante elevata conflittualità tra i genitori, immutata dal 2015; la mancata piena adesione ai percorsi di sostegno indicati dai Servizi Sociali;
l'impossibilità per i genitori di assumere decisioni autonome nell'interesse del figlio;
il grave pregiudizio subito dal minore, costantemente esposto a un conflitto di lealtà. 7 La nomina del curatore speciale per il minore, avvenuta con ordinanza del 7 novembre 2022, ha garantito la tutela processuale degli interessi di in un Per_1 contesto di grave conflitto tra i genitori. Particolarmente SInificative sono le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che ha evidenziato in una "sofferenza psicologica intensa" caratterizzata da Per_1 ipervigilanza, controllo rigido e disturbi del pensiero. La CTU ha rilevato che il minore "non è attrezzato per affrontare in modo evolutivo" la tematica separativa e vive "ritirato e blindato" in un assetto difensivo. L'audizione del minore, svolta dal giudice istruttore il 13 aprile 2023, ha confermato il suo stato di sofferenza e la difficoltà nel gestire il conflitto genitoriale. ha espresso chiaramente il bisogno di mantenere rapporti con Per_1 entrambi i genitori, dichiarando che per lui sarebbe difficile decidere sul trasferimento in Sicilia perché "perderei un genitore e sarebbe come scegliere a chi vuoi più bene". Il Giudice del primo grado ha confermato il collocamento prevalente del minore presso la madre, rigettando sia la richiesta paterna di collocamento presso di sé, sia quella materna di autorizzazione al trasferimento in Sicilia. Quest'ultima istanza è stata successivamente ritirata dalla madre a seguito del reperimento di un'occupazione lavorativa in Lombardia. L'assegnazione della casa coniugale alla madre è stata confermata in considerazione del collocamento "leggermente prevalente" del figlio presso di lei e della necessità di garantire al minore "la conservazione di un rapporto con l'habitat nel quale si è sviluppata la comunità familiare", in linea con l'orientamento consolidato della Cassazione. Il Tribunale ha determinato in 350 euro mensili il contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio, riducendo l'importo rispetto ai 500 euro precedentemente stabiliti. Tale riduzione è stata motivata dall'aumento dei tempi di permanenza del minore presso il padre e dalla considerazione del valore economico rappresentato dall'assegnazione della casa coniugale alla madre. Il padre è stato inoltre gravato del 60% delle spese straordinarie, con una dettagliata disciplina delle modalità di richiesta del consenso e di rimborso, che rispecchia le linee guida consolidate nella prassi giudiziaria. La regolamentazione del diritto di visita prevede un calendario articolato che garantisce al minore rapporti SInificativi con entrambi i genitori: fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina;
permanenza infrasettimanale dal mercoledì al venerdì mattina;
alternanza annuale per le vacanze pasquali e i ponti;
divisione paritetica delle vacanze natalizie ed estive. Avverso tale pronuncia ha proposto appello la difesa di . Parte_1
8 L'appellante chiede alla Corte d'Appello di Milano di riformare parzialmente la sentenza di primo grado, in sintesi, disponendo: il collocamento del figlio minore presso il padre, con conseguente determinazione delle modalità di frequentazione madre/figlio; la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla SI e la sua CP_1 attribuzione al IG Pt_1 la determinazione di un assegno di mantenimento di 350 euro mensili a carico della madre;
la ripartizione paritetica delle spese straordinarie (50% ciascun genitore); la rifusione della quota del compenso CTU versato in eccedenza;
in via subordinata, qualora la Corte confermasse il collocamento presso la madre, si chiede la disposizione del mantenimento diretto o, in ulteriore subordine, un'adeguata riduzione dell'assegno considerando che il minore trascorre circa metà del mese con il padre. Nel giudizio di primo grado, egli aveva originariamente chiesto al Tribunale di Monza la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il collocamento del figlio minore presso di sé, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla SI
, la determinazione di un assegno di mantenimento di 500 euro mensili a CP_1 carico della madre. La resistente, dal canto suo, aveva chiesto il collocamento del minore presso di sé con autorizzazione al trasferimento in Sicilia e un assegno di mantenimento di 900 euro mensili a carico del padre. L'appellante contesta vigorosamente la motivazione del Tribunale relativa alla scarsa collaborazione con i Servizi Sociali, sostenendo che tale comportamento sia da attribuire esclusivamente alla SI . La difesa evidenzia come il CP_1 IG si sia sempre sottoposto ai suggerimenti degli operatori dell'Ente Pt_1 affidatario, mentre la madre avrebbe sistematicamente rifiutato i percorsi di sostegno disposti dal Tribunale. La documentazione prodotta dall'appellante dimostrerebbe come la SI
abbia sempre preso decisioni unilaterali riguardanti il figlio, specialmente CP_1 in relazione ai viaggi in Sicilia, informando prima il ragazzo e acquistando i biglietti aerei, per poi comunicare successivamente al padre e all'Ente affidatario l'imminente partenza. Tale comportamento, secondo la difesa, configurerebbe una condotta prevaricatrice che espone il minore a un conflitto di lealtà. Altro motivo del ricorso riguarda l'omessa considerazione, da parte del Tribunale, delle precise indicazioni fornite dal curatore speciale del minore. Quest'ultimo, sulla scorta delle valutazioni dei Servizi Sociali, aveva espressamente richiesto un cambio di collocamento prevalente del minore presso il padre, evidenziando la "mancanza di collaborazione e l'atteggiamento fortemente oppositivo della 9 madre" rispetto agli interventi proposti nell'interesse del figlio. Il curatore speciale aveva specificamente segnalato che l'intervento di assistenza domiciliare si era potuto attuare unicamente presso l'abitazione paterna, poiché la SI CP_1 aveva revocato la propria disponibilità, dichiarando di non volersi "sentire osservata da una figura terza". Analogamente, la madre non si era occupata di accompagnare al percorso di sostegno psicologico presso il CEAF di Per_1
Vimercate, costringendo il padre a intervenire per garantire la continuità del trattamento. L'appellante evidenzia una contraddizione nella motivazione del Tribunale: pur riconoscendo l'elevata conflittualità tra i genitori e la mancata piena adesione ai percorsi indicati dai Servizi Sociali "in particolare della madre", il giudice ha comunque confermato il collocamento del minore presso quest'ultima. Tale decisione sarebbe incomprensibile considerando che trascorre di fatto Per_1 circa la metà di ogni mese presso il padre, anche nei giorni di spettanza della madre quando questa si trova in Sicilia. La difesa contesta inoltre la valutazione del Tribunale secondo cui i viaggi della resistente in Sicilia sarebbero dipesi da "eSIenze specifiche e circostanziate", sostenendo invece che si trattasse sempre di viaggi di piacere che costringevano il padre a riorganizzare continuamente i propri impegni lavorativi. L'appellante contesta l'assegnazione della casa coniugale alla madre, evidenziando come trascorra effettivamente metà del mese presso il padre. Per_1
Tale circostanza renderebbe "oltremodo ingiusta ed iniqua" l'assegnazione dell'immobile alla SI , considerando che il minore utilizza abitualmente CP_1 entrambe le abitazioni genitoriali. Un aspetto procedurale ma non trascurabile riguarda il mancato pagamento da parte della SI della propria quota del compenso dovuto alla CTU. Il CP_1
Tribunale, con provvedimento del 19 gennaio 2023, aveva posto a carico dell' il pagamento dell'intera somma, "fatto salvo il diritto di ripetere Pt_1 quanto pagato nei confronti dell'altra parte". Tuttavia, nella sentenza impugnata, il giudice non ha disposto la rifusione della quota di spettanza della , CP_1 perpetuando, a suo dire, una situazione di iniquità già verificatasi in sede di separazione. Si è costituita l'appellata con comparsa e una difesa articolata su due livelli: preliminare, con l'eccezione di inammissibilità dell'appello per vizio di forma, e nel merito, con la contestazione delle doglianze avversarie e la richiesta di integrale conferma della sentenza di primo grado. All'udienza le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione. Il P.G. ha chiesto l'accoglimento dell'appello e la riforma 10 della sentenza gravata. Ritiene questa Corte che l'impugnazione sia infondata. I. Sull'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 comma 1 n. 1 c.p.c., sostenendo che l'appellante avrebbe omesso di indicare le modifiche proposte con riferimento a ciascuna parte della sentenza impugnata. L'eccezione non merita accoglimento. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "l'articolo 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado". Nella specie, l'atto di appello contiene una chiara individuazione dei capi della sentenza impugnati (collocamento del minore, assegnazione della casa coniugale, determinazione dell'assegno di mantenimento) e sviluppa argomentazioni specifiche volte a confutare le ragioni addotte dal Tribunale di primo grado. L'appellante ha infatti contestato puntualmente la motivazione del giudice di prime cure, evidenziando presunte contraddizioni e omesse valutazioni delle risultanze processuali. Pertanto, l'eccezione di inammissibilità deve essere respinta. Nel merito, prima di esaminare i singoli motivi di appello, è opportuno richiamare i principi consolidati in materia di affidamento e collocamento dei minori. L'art. 337-ter del codice civile stabilisce che "il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori" e che "nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa". La collocazione prevalente del minore presso uno dei genitori deve essere determinata in base all'interesse superiore del minore stesso, tenendo conto delle sue dichiarazioni e delle valutazioni tecniche operate dal consulente tecnico d'ufficio. Nei casi di elevata conflittualità genitoriale, l'art. 333 del codice civile consente al giudice di adottare "i provvedimenti convenienti" quando "la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio". 11 L'art.
5-bis della legge n. 184/1983, introdotto dalla riforma Cartabia, disciplina specificamente l'affidamento del minore al servizio sociale quando "si trova nella condizione prevista dall'articolo 333 del codice civile e gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, si sono rivelati inefficaci o i genitori non hanno collaborato alla loro attuazione". Sull'affidamento del minore all'Ente territoriale, il Tribunale di primo grado ha disposto l'affidamento di all'Ente competente (Comune di Agrate Brianza) Per_1 per la durata di 24 mesi, ritenendo che "la perduranza dell'elevatissima conflittualità tra i genitori" e "la mancata piena adesione a tutti i percorsi indicati dai Servizi (in particolare della madre)" non consentissero di formulare "una prognosi positiva con riferimento all'idoneità di entrambi i genitori all'esercizio della genitorialità". Tale valutazione appare pienamente condivisibile e non è stata neppure contestata dall'appellante, che si è limitato a chiedere la modifica del collocamento del minore. Sul collocamento del minore, l'appellante contesta invece la decisione del Tribunale di confermare il collocamento di presso la madre, sostenendo Per_1 che tale scelta sarebbe contraddittoria rispetto al riconoscimento della mancata collaborazione materna con i Servizi Sociali. Il motivo non è fondato. Il Tribunale di primo grado ha operato una valutazione complessiva e bilanciata di tutti gli elementi emersi dall'istruttoria, giungendo alla conclusione che, pur in presenza di criticità comportamentali di entrambi i genitori, il collocamento presso la madre rimanesse la soluzione più confacente all'interesse del minore. Tale valutazione si fonda su diversi elementi convergenti: le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio: La CTU ha evidenziato che "ha bisogno di Per_1 mantenere il legame continuativo con entrambi i genitori" e ha suggerito, per l'ipotesi di permanenza della madre ad Agrate, di "conservare l'attuale regime di collocamento e il calendario di visite paterne già in essere" ; la stabilità dell'ambiente di vita: ha sempre vissuto ad Agrate Brianza e frequenta Per_1 regolarmente la scuola locale, dove ha sviluppato relazioni sociali SInificative;
la rinuncia al trasferimento in Sicilia: la madre ha formalmente rinunciato alla richiesta di trasferimento in Sicilia, avendo reperito un'occupazione lavorativa in Lombardia. lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto delle indicazioni del Pt_1 curatore speciale, che aveva chiesto il collocamento presso il padre. Tuttavia, il consulente tecnico d'ufficio mantiene una posizione di neutralità e terzietà e si è espresso come sopra ricordato. 12 La relazione della CTU, frutto di approfondite valutazioni e qui condivisa, esprime chiaramente che il collocamento prevalente del minore presso la madre è Per_1 ritenuto più tutelante per il suo benessere. La consulente evidenzia che la madre, la SI.ra , ha sviluppato un rapporto più aperto e confidenziale con il figlio, CP_1 grazie alla sua maggiore capacità empatica e di sintonizzarsi sui bisogni del bambino. Inoltre, la madre appare più in grado di cogliere aspetti realistici e profondi del figlio rispetto al padre. La CTU sottolinea che, nonostante le difficoltà economiche e personali della madre, il collocamento presso di lei garantisce un ambiente più stabile e adeguato per il minore. Scrive “… Si è osservato una rigidità da parte del SI. nel considerare il Pt_1 punto di vista e il bisogno dell'altro rendendo di fatto impossibile “una mediazione” . In tale contesto, ciascun genitore finisce col prendere decisioni senza consultare l'altro per evitare estenuanti, faticose ed improduttive trattative, tuttavia tale modalità conferma la percezione che l'Altro decide unilateralmente. La co-genitorialità risulta interferita da una rivendicatività attiva e severa che fa dubitare di una condizione di reale tutela del minore. Appare altresì preoccupante la divergenza di opinioni tra genitori sulla condizione psicologa del figlio che deriva sia dalla mancata comunicazione tra genitori di questioni che lo riguardano, sia dal differente grado di empatia: la madre appare più in grado di cogliere aspetti più realistici e profondi del figlio, il padre più ancorato sui propri bisogni, sulle proprie aspettative paterne e scarsamente critico sulle possibili difficoltà che il figlio possa incontrare nel contesto paterno di “famiglia allargata” con le conseguenti dinamiche relazionali con la propria compagna e con la figlia della compagna …”. Tuttavia, raccomanda un supporto alla genitorialità per entrambi i genitori, al fine di migliorare la co-genitorialità e la gestione condivisa del figlio. Inoltre, la valutazione del giudice di merito circa l'idoneità genitoriale e il conseguente collocamento del minore presso uno dei genitori costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, salvo che per vizi di motivazione. Sull'assegnazione della casa coniugale, l'appellante contesta, sostenendo che trascorrerebbe effettivamente metà del tempo presso il padre. Per_1
Anche questo motivo non è fondato. L'assegnazione della casa coniugale costituisce necessario corollario del collocamento del minore e si ispira esclusivamente alla tutela dell'interesse del minore stesso. Essendo stato confermato il collocamento di presso la Per_1 madre, consegue necessariamente la conferma dell'assegnazione della casa 13 coniugale alla stessa, al fine di garantire al minore la continuità dell'habitat familiare. Sull'assegno di mantenimento, chiede che venga posto a carico della Pt_1 madre un assegno di mantenimento di 350 euro mensili, anziché confermare l'obbligo a proprio carico di 350 euro mensili stabilito dal Tribunale. Il motivo non può essere accolto. L'art. 337-ter del codice civile stabilisce che "ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito" e che "il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità". Il Tribunale ha correttamente valutato le rispettive capacità economiche dei genitori, rilevando che l'appellante percepisce un reddito annuo lordo di circa 27.091 euro (corrispondente a circa 1.900 euro netti mensili), mentre l'appellata ha reperito un'occupazione come collaboratrice scolastica. In atti non vi è documentazione attestante l'entità del reddito percepito dalla , vi è solo CP_1 attestazione ISEE 2022 dalla quale emerge che il reddito di , Controparte_1 come componente del nucleo familiare, è incluso nella somma dei redditi del nucleo e ammonta a 3.056,00 Euro. Tuttavia, non sarebbe ammessa al PSS in questo grado. La determinazione dell'assegno in 350 euro mensili appare congrua e proporzionata alle rispettive capacità economiche, tenuto conto anche del valore economico rappresentato dall'assegnazione della casa coniugale alla madre. Il contributo mensile per il mantenimento dei figli minori non costituisce un mero rimborso delle spese sostenute dal genitore affidatario nel singolo mese, bensì rappresenta la rata mensile di un assegno annuale determinato in funzione delle complessive eSIenze della prole. Sulle spese straordinarie, il Tribunale ha posto a carico dell'appellante il 60% delle spese straordinarie, anziché la ripartizione paritetica richiesta. Tale determinazione appare congrua e proporzionata alle rispettive capacità economiche dei genitori, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 337-ter del codice civile. Sulla rifusione del compenso CTU, chiede la rifusione della quota del Pt_1 compenso CTU versato in eccedenza. Come correttamente osservato dall'appellata, la SI è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato CP_1 nel primo grado e pertanto ha diritto a che i costi processuali siano posti a carico dell'Erario. La richiesta di rifusione non può quindi essere accolta così come formulata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in 14 applicazione le vigenti tariffe forensi, ai sensi del DM 55 2014, tenuto conto del valore della controversia. L'appellata non risulta ammessa al PSS in questo grado, pertanto non si applica l'art.133 TU Spese di Giustizia con anticipazione allo Stato antistatario e ella ha diritto alla refusione delle spese di lite inerenti al presente grado per intero da parte dell'appellante soccombente. Le spese in favore del curatore speciale per il minore, anche esse poste per intero a carico del soccombente sono invece dimidiate del 50% ai sensi dell'art. Pt_1
130 TU Spese di Giustizia, essendovi ammissione del minore al PSS (delibera COA del 26.09.2024) e vengono liquidate come da separato decreto (previa istanza del curatore).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 747/2024 del Tribunale di Monza:
[...]
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente Pt_1 giudizio di appello, che liquida in euro 3.000,00 per diritti ed onorari, oltre accessori di legge (spese generali, Cpa e Iva se dovuta), in favore dell'appellata;
- pone a carico dell'appellante il pagamento dell'intero compenso del curatore speciale (come da separato decreto). Così deciso in Milano, all'esito della camera di conSIlio del 17 ottobre 2024
Il ConSIliere rel. Il Presidente
dott. Lucio Marcantonio dott.ssa Anna Maria Pizzi
Il sopraesteso provvedimento viene controfirmato dal ConSIliere anziano componente del Collegio ai sensi dell'art. 132 co.3 c.p.c. considerato il prolungarsi dell'impedimento per motivi di salute del Presidente del Collegio dott.ssa Annamaria Pizzi comunicato alle sedi competenti della Corte d'Appello di Milano.
Il ConSIliere controfirmatario
dott.ssa Valentina Paletto
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