Ordinanza collegiale 10 aprile 2020
Sentenza 5 giugno 2020
Ordinanza cautelare 20 novembre 2020
Ordinanza collegiale 2 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza collegiale 02/03/2021, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/03/2021
N. 00005/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5 del 2020, proposto da
Tiflosystem S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nadia De Franceschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza non costituita in giudizio;
per
l’ottemperanza del decreto ingiuntivo nr. 3438/18 Ing. e nr. 6706/18 R.G. del Giudice di Pace di Padova.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 il dott. Alessio Falferi;
Rilevato che la dott.ssa Barbara Fruci, delegata dal Prefetto di Cosenza quale Commissario ad acta, giusta sentenza n. 500/2020 di questo Tribunale, ha chiesto la corresponsione dell’eventuale compenso ad essa spettante, in considerazione dell’espletamento (come da documentazione allegata) dell’incarico conferito relativamente all’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 3438/18 Ing. e n. 6706/18 RG, nei termini indicati nella menzionata sentenza n. 500/2020;
rilevato che, allo stato, la suddetta domanda presentata dal Commissario ad acta risulta inammissibile, non essendo stato fornito alcun elemento idoneo a qualificare l’attività svolta (ad es. numero di ore impiegate per svolgere l’incarico, eventuali spese sostenute e debitamente documentate, ecc.);
rilevato che resta impregiudicata la rinnovazione della domanda, assistita da idonea specificazione documentale nei termini indicati
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), dichiara la domanda inammissibile.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO