Articolo 2 della Legge 10 dicembre 1953, n. 936
Articolo 1
Versione
14 gennaio 1954
Art. 2.
Restano salve le disposizioni che prevedono maggiorazioni degli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata nel precedente articolo.

Entrata in vigore il 14 gennaio 1954