CA
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/03/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 855/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), in Parte_1 C.F._1 proprio, domiciliata presso il proprio studio in Via Ortigara n. 3, Treviso
P.E.C.: Email_1
PARTE APPELLANTE contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avvocati MARIANNA DE' GIUDICI
FRANCESCO CURATO e FRANCO STIVANELLO GUSSONI, domiciliato presso il primo difensore in Santa Croce 466, Venezia PEC:
Email_2 Email_3 Email_4
e
[...] Email_5
Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avvocato domiciliatario ANDREA
[...]
CESARE, con studio in Via Mestrina n. 85/6 - Venezia-Mestre P.E.C.
Email_6
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso il cui ufficio è domiciliata, in Piazza San Marco n. 63, Venezia PEC:
Email_7
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia 5 aprile 2024 n. 1055
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: IN VIA PRELIMINARE: - si eccepisce la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 lett. E) e
16 del D. Lgs.vo 151/2000 nella parte in cui non estendono la tutela del congedo per maternità alla lavoratrice in stato di gravidanza e alla partoriente che sia libera professionista, piuttosto che lavoratrice dipendente, per violazione del principio di parità di trattamento tra lavoratrici sancito dall'art. 3 della Costituzione;
NEL MERITO: - condannare il C.D.D. del alla rifusione in favore dell'appellante CP_1 delle competenze legali sostenute per la necessità di reiterare la difese svolte dall'Avv. nel procedimento disciplinare n. Parte_1
437/2016 del C.D.D. del;
- dichiarare la nullità della condanna di CP_1
al pagamento delle spese di lite di primo grado in Parte_1 favore del C.D.D. del Veneto e di e/o Controparte_4 comunque, quanto meno, compensarsi le spese e competenze di lite del primo grado di giudizio in ragione del rigetto delle eccezioni del C.D.D. e di;
- condannare il C.D.D. del Controparte_4
al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese e CP_1 competenze del giudizio di cassazione per regolamento di giurisdizione;
- in via subordinata, in ipotesi di mancato accoglimento del presente appello nel merito, disporsi una riduzione delle competenze di lite liquidate al C.D.D. e a nella misura benevisa a questa Corte per CP_4 la limitata attività difensiva svolta nelle fasi istruttoria e decisionale;
-
pag. 2/27 spese e competenze di lite interamente rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che ha partorito il proprio figlio in data 29 ottobre Parte_1
2015, giusta certificato di stato di famiglia che si rammostra (doc. n. 1);
2. Vero che ha allattato al seno il proprio figlio dalla Parte_1 nascita (29/10/2015) per 19 mesi (cioè fino ad inizio giugno 2017, periodo in cui il bambino ha poi rifiutato l'allattamento materno); 3.
Vero che , nel periodo dell'allattamento (29/10/2015 Parte_1
– inizio giugno 2017), e soprattutto nei primi 6 mesi di vita del neonato,
a causa dello stress lavorativo, ha avuto diminuzioni nella produzione di latte materno per il proprio figlio nato il [...];
4. Vero che, almeno nei primi 6 mesi di vita del figlio nato il [...], Parte_1
dormiva 3 - 4 ore al giorno a causa delle poppate, anche
[...] notturne, del neonato, e comunque ad intervalli di circa due ore l'una dall'altra;
5. Vero che, almeno nei primi 6 mesi di vita del figlio nato il
29/10/2015, , oltre a dormire 3-4 ore al giorno, si Parte_1 occupava di redigere, anche di notte, istanze scritte e scritti difensivi, giusta, ad esempio, i docc. da 4 a 10 che si rammostrano, i docc. da 11
a 14 che si rammostrano, il doc. n. 44 a pag. 5 che si rammostra, il doc. n. 17 che si rammostra;
6. Vero che, almeno nei primi 6 mesi di vita del figlio nato il [...], era molto nervosa Parte_1 ed irritabile in conseguenza delle istanze e memorie da redigere e da depositare giusta, ad esempio, i docc. da 4 a 10 che si rammostrano, i docc. da 11 a 14 che si rammostrano, il doc. n. 44 a pag. 5 che si rammostra, il doc. n. 17 che si rammostra;
7. Vero che nel 2015, 2016
e 2017 non aveva collaboratori di studio che la Parte_1 potessero aiutare;
8. Vero che , prima del parto del Parte_1
29 ottobre 2015, si era premurata di svolgere in anticipo, per quanto possibile, tutti gli impegni di lavoro successivi alla data presunta del pag. 3/27 parto, ad eccezione delle udienze, sapendo che nei mesi successivi al parto non sarebbe riuscita a svolgere il proprio lavoro per ragioni di accudimento della prole;
9. Vero che , in virtù di un Parte_1 protocollo d'intesa siglato tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Treviso ed il Tribunale di Treviso, che si rammostra (doc. n. 2), nei due mesi antecedenti il parto del proprio figlio nato il [...] e nei tre mesi successivi ad esso, ha chiesto il rinvio di tutte le udienze che aveva fissate a Treviso;
10. Vero che, nonostante il protocollo di intesa tra l'Ordine degli Avvocati di Treviso ed il Tribunale di Treviso per la tutela della maternità di cui al doc. n. 2 che si rammostra, alcuni giudici del Tribunale di Treviso hanno negato i rinvii delle udienze all'Avv.
nei tre mesi successivi al parto, giusta, ad esempio, i Parte_1 docc. da 4 a 10 e i docc. da 11 a 14 che si rammostrano;
11. Vero che durante l'udienza tenutasi in data 02/11/2015 (e cioè a 4 giorni dal parto) avanti il Tribunale di Treviso di cui all'R.G. 4.636/2014, il Giudice istruttore Dott. Munaro chiedeva al Signor di chiamare al Parte_2 telefono l'Avv. affinché presenziasse al processo per Parte_1 la discussione sulle istanze istruttorie;
12. Vero che , Parte_1 nei primi mesi di vita del proprio figlio nato il [...], ha lamentato più volte la mancanza assoluta di tutela legislativa per le donne avvocato;
13. Vero che nel procedimento penale n. 95/2015 R.G. N.R. mod. 21 bis della Procura della Repubblica di Belluno in cui l'Avv.
aveva sporto querela (doc. n. 15 che si rammostra), Parte_1 in data 21/12/2015, quando la stessa allora aveva partorito da poco più di un mese e mezzo, veniva notificato l'avviso ex art. 408 c.p.p. a seguito della richiesta di archiviazione formulata dal sostituto procuratore Dott. della Procura della Repubblica di Belluno;
14. Pt_3
Vero che alla vista dell'avviso ex art. 408 c.p.p. nel procedimento penale n. 95/2015 R.G. N.R. mod. 21 bis della Procura della Repubblica
pag. 4/27 di Belluno, era molto irritata perché, stanchissima Parte_1 per il poco sonno, anziché allattare il proprio neonato che urlava per la fame, fu costretta a lasciarlo a sua madre per recarsi prima a Belluno a fare copia del fascicolo (doc. n. 16 che si rammostra), poi redigere l'atto di opposizione di notte (notte tra il 30 e 31 dicembre 2015, cioè quando il figlio aveva poco più di due mesi di vita) ed infine tornare a Belluno a depositarlo (doc. n. 17 che si rammostra); 15. Vero che nella notte tra il
30 e 31 dicembre 2015 si trovava presso l'abitazione Parte_1 di residenza dei genitori;
16. Vero che, stante il nervosismo per dover scrivere e la stanchezza di per lo scarso sonno Parte_1 conseguente alle poppate notturne del figlio nato il [...], il padre in data 31 dicembre 2015 si è offerto di portare, e in Parte_4 effetti ha portato, la figlia in macchina a Belluno per Parte_1 depositare l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione (n.
95/2015 R.G. N.R. mod. 21 bis della Procura) perché temeva che costei potesse incorrere in un incidente d'auto; 17. Vero che Tes_1
si è occupata nella notte tra il 30 e 31 dicembre 2015 di
[...] preparare i biberon al nipotino e così anche il giorno 31 Parte_5 dicembre 2015 quando si è recata a Belluno a Parte_1 depositare l'atto di opposizione all'archiviazione nel procedimento penale n. 95/2015 R.G. N.R. mod. 21 bis della Procura della Repubblica di Belluno a carico di;
18. Vero che Parte_6 Parte_1
, nelle occasioni in cui si è recata a Belluno per il procedimento
[...] penale n. 95/2015 R.G. N.R. mod. 21 bis della Procura della Repubblica di Belluno (estrazione di copie del fascicolo della Procura e deposito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione) accusava severe algie mammarie per non avere allattato. Si indicano come testi su tutti i capitoli i seguenti Signori: - , domiciliata a Treviso in Testimone_1
Via Jacopo Bernardi n. 15/D - , domiciliata a Treviso in Parte_4
pag. 5/27 Via Jacopo Bernardi n. 15/D, - , domiciliato a Treviso in Testimone_2
Via Jacopo Bernardi n. 15/D - , residente a [...]
Callalta n. 30/A - di Treviso - c/o Testimone_3 Testimone_4
Consultorio familiare di Treviso - di Verona Testimone_5
CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA
DEL VENETO: 1) In via preliminare di appello incidentale: in riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1055/24, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
rispetto alla domanda risarcitoria formulata dall'avv.
[...] Parte_1
; 2) Nel merito: rigettarsi in ogni caso l'appello, anche per
[...] ragioni di inammissibilità; 3) In via subordinata di merito: nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda dell'attrice-appellante, condannarsi
[...]
a garantire e manlevare il Controparte_5 [...]
da ogni conseguenza Controparte_1 pregiudizievole, con conseguente statuizione di condanna al pagamento delle relative somme. 4) Spese e compenso professionale anche dell'ulteriore grado rifusi.
CONCLUSIONI DI : IN VIA Controparte_2
PRELIMINARE: − dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: − respingersi, per i motivi di cui in narrativa, l'appello perché infondato;
− con rifusione delle spese e competenze legali del grado. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:− nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame e delle domande formulate verso il DD del , accogliersi la domanda di garanzia CP_1 dallo stesso formulata verso nei limiti di Controparte_2 quanto previsto dalla polizza assicurativa invocata ed al netto dello pag. 6/27 scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 500,00; − con compensazione integrale delle spese e competenze di lite tra l'appellato
DD del e la deducente. IN VIA ISTRUTTORIA: − ci si oppone CP_1 all'ammissione delle istanze istruttorie richieste dall'appellante per i motivi già indicati in narrativa e nei propri scritti difensivi di primo grado ai quali ci si riporta integralmente, ed in ogni caso vertendo i capitoli di prova orale ex adverso formulati nell'atto di citazione d'appello tutti su circostanze generiche, valutative, irrilevanti e documentali.
CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI Contr MINISTRI: chiede di voler estromettere la dal presente giudizio con rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio pena la perdita di terzietà e imparzialità pena la perdita di terzietà e imparzialità
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Venezia con la sentenza 5 aprile 2024 n. 1055 ha:
- dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione rispetto alla domanda presentata dall'avvocata nei confronti dello Stato Parte_1 italiano per il risarcimento del danno non patrimoniale per la mancata tempestiva introduzione di una disciplina sulla tutela della maternità per le donne avvocate, in spregio all'art. 8 CEDU;
- rigettato la domanda dell'avvocata nei confronti del Pt_1 [...]
per il rimborso delle spese Controparte_7 per l'attività difensiva svolta in un procedimento disciplinare a suo carico. L'attrice aveva depositato un atto di opposizione all'archiviazione di una notizia di reato a breve distanza di tempo dalla nascita del figlio e aveva successivamente subito un procedimento disciplinare per il contenuto offensivo di quell'atto.
pag. 7/27 1.1 L'avvocata è diventata madre in data 29 ottobre 2015, Pt_1 prima dell'introduzione, con l'art. 1 commi 274 quinquies e sexies, l.
27.12.2017, n. 205 di una particolare disciplina per la tutela della maternità delle donne che svolgono la professione forense. Non avendo potuto sospendere la propria attività, la necessità conciliare le esigenze del neonato con il lavoro le aveva provocato un forte stress. Soltanto il protocollo concluso fra il Tribunale di Treviso e il locale Consiglio dell'Ordine le aveva consentito di ottenere dei differimenti per le udienze fissate nel periodo compreso fra due mesi prima del parto e i tre mesi successivi.
1.2 Nel decidere sulla domanda contro lo Stato, il Tribunale ha tenuto conto dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 15058 del 2023 in sede di regolamento di giurisdizione. L'ordinanza ha stabilito che rispetto allo
Stato italiano si chiedeva al tribunale una pronuncia giurisdizionale sull'esercizio della potestà legislativa, che non è proponibile dinanzi ad alcun giudice poiché comporta non già la delibazione di una posizione di diritto o di interesse legittimo ma un sindacato sulla sfera riservata dalla
Costituzione allo Stato legislatore. L'ordinanza aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda contro il DD, che svolge una funzione amministrativa di tipo giustiziale, sul presupposto che viene in rilievo il comportamento tenuto dal DD nella fase istruttoria in relazione alle regole di correttezza e buona fede nella conduzione dei rapporti con la ricorrente. Non vi è giurisdizione del giudice amministrativo sui provvedimenti del DD, atteso che in ordine gli stessi sussiste la giurisdizione speciale del CNF, le cui decisioni sono ricorribili dinanzi alle sezioni unite civili.
pag. 8/27 1.3 L'eccezione di difetto di legittimazione passiva del DD è stata rigettata dal Tribunale, in quanto ritenuto l'unico soggetto legittimato a contraddire, quale organo amministrativo a cui è riferibile il comportamento omissivo lesivo dell'affidamento. Le pronunce giurisprudenziali richiamate dalla difesa del DD non sono state ritenute conferenti perché attengono a fattispecie diverse.
1.4 Il capo d'incolpazione nei confronti dell'avvocata Parte_1 era stato il seguente: “perché nell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione dep. il 31 dicembre 2015 avanti alla Procura della
Repubblica di Belluno, nel proc. 95/2015 RGNR, dava atto del contestuale invio per conoscenza dell'intero carteggio al Ministero della
Giustizia in persona del suo Ministro pro tempore, data la peculiare motivazione esplicitata nella richiesta di archiviazione e affermava che
l'indagato è il coniuge di Parte_6 Parte_6 [...]
in lite con l'avvocata per il pagamento del Per_1 Parte_1 compenso per prestazioni professionali] avrebbe potuto essere difeso dallo studio Paniz di Belluno, il titolare del quale è stato senatore della
Repubblica appartenente al partito di Forza Italia e dove lavora un parente di un magistrato;
nelle controdeduzioni istruttorie dep. il 21 marzo 2016 avanti al COA di Treviso spiegava che il sostituto procuratore avrebbe deciso di chiedere l'archiviazione del procedimento per non dovere probabilmente citare come teste l'ex senatore della
Repubblica e il parente del magistrato che lavora nel suo Testimone_6 studio, oltre tutti gli altri appartenenti allo studio Paniz;
ciò in violazione dei dover di correttezza e probità (art. 9 comma 1 CDF), del divieto di usare espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 comma 1 CDF) e del dovere di reciproco rispetto nei rapporti con i magistrati (art. 53 comma 1 CDF). In Treviso dal 31 dicembre 2015”.
pag. 9/27 1.5 Nel corso del procedimento disciplinare l'avvocata aveva Pt_1 spiegato che la condotta, quand'anche ritenuta offensiva, era dipesa dalla stanchezza per carenza di sonno e che quindi difettava l'elemento soggettivo dell'illecito. Non avendo letto e correttamente valorizzato gli scritti difensivi nella fase istruttoria, il DD l'aveva rinviata a giudizio e la aveva irrogato la sanzione della sospensione dell'attività di due mesi.
La domanda giudiziale investiva il profilo del comportamento omissivo Contr assunto dal in violazione delle regole di correttezza e buona fede nella conduzione dei rapporti con il soggetto destinatario di un formale addebito disciplinare. Nella prospettazione dell'attrice il danno non era stato cagionato da “atti” o “provvedimenti” del DD bensì dal comportamento nella conduzione dei rapporti con l'incolpata, tale da ingenerare in quest'ultima un incolpevole affidamento meritevole di tutela giuridica quale posizione soggettiva sostanziale rilevante.
1.6 Richiamando precedenti giurisprudenziali (Cass. Sez. Un., ord. n.
8236 del 2020, Cass. Sez. Un., sent. n. 615 del 2021 e Cass., Sez. Un., ord. n. 1567 del 2023) e una “evocativa formula” della dottrina, il
Tribunale riconosce che può assumere rilievo avanti il giudice civile un'autonoma posizione giuridica meritevole di tutela “la quale si sostanzia … nella fiducia, nella delusione della fiducia e nel danno subito
a causa della condotta dettata dalla fiducia mal riposta”. Il dovere di comportarsi secondo correttezza e buona fede rappresenta una manifestazione del più generale dovere di solidarietà sociale, che trova il suo principale fondamento normativo nell'art. 2 Cost. e grava reciprocamente su tutti i membri della collettività. Tale dovere si intensifica e si rafforza, trasformandosi in dovere di correttezza e di protezione, quando tra i consociati si instaurano momenti relazionali pag. 10/27 socialmente o giuridicamente qualificati, tali da generare, unilateralmente o, talvolta, anche reciprocamente, ragionevoli affidamenti sull'altrui condotta corretta e protettiva. La responsabilità precontrattuale a carico dell'amministrazione presuppone l'accertamento di un comportamento la cui illiceità prescinde dal modo in cui il potere è stato esercitato e che deve essere prospettata come violazione di regole comportamentali di buona fede e correttezza, alla cui osservanza è tenuto qualunque soggetto. Occorre che il soggetto invochi la propria buona fede soggettiva, intesa quale affidamento incolpevole rispetto ad una situazione (fattuale) fondante un'aspettativa di vantaggio e che l'affidamento incolpevole risulti leso da una condotta oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e di lealtà e soggettivamente imputabile alla P.A. in termini quantomeno di colpa (la quale va presunta, salvo prova contraria a carico della stessa amministrazione). Devono inoltre potersi ravvisare un danno-evento e un danno-conseguenza, nonché i nessi di causalità intercorrenti tra i danni e la condotta scorretta imputata all'amministrazione. Un valido affidamento presuppone che l'amministrazione con il proprio comportamento abbia creato un'aspettativa ragionevole nella persona lesa in ordine al conseguimento di un determinato risultato utile ovvero alla conservazione di un vantaggio già acquisito;
che l'aspettativa così ingenerata sia delusa, e perciò frustrata, per effetto di comportamento eccedente il significato dell'esercizio fisiologico della funzione amministrativa, che sia oggettivamente difforme ai canoni della buona fede oggettiva e l'esistenza di un danno risarcibile.
1.7 Nel caso in esame la fiducia riposta in un esito favorevole della fase istruttoria predibattimentale in conseguenza del deposito di memorie difensive non poteva ritenersi fondata. Non poteva maturare nel corso pag. 11/27 di tale segmento procedimentale, per effetto di comportamenti ascrivibili al DD, alcuna aspettativa giuridicamente qualificata di accoglimento delle ragioni della professionista con archiviazione della notizia d'illecito disciplinare. Il DD è un organo che svolge una funzione amministrativa ma di natura giustiziale.
1.8 Non è ravvisabile nemmeno una condotta scorretta perché l'assunto secondo cui gli scritti non sarebbero stati presi in considerazione costituisce una mera illazione. La delibera del DD che dispone la citazione a giudizio, deve contenere gli elementi di cui all'art. 20 del regolamento CNF n. 2/2014: a) le generalità dell'incolpato; b)
l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate;
se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o da numeri;
c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti alla sezione giudicante del
Consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;
d) l'avviso che l'incolpato, entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, che provvederà egli stesso a intimare, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti;
e) l'elenco dei testimoni che la sezione giudicante intende ascoltare;
f) la data e la sottoscrizione del Presidente e del Segretario della sezione. Non deve riportare la motivazione delle ragioni che hanno condotto a una certa determinazione. È un atto non immediatamente impugnabile innanzi al
CNF, in ragione della sua natura di atto amministrativo endo- procedimentale. Né rileva che, nonostante l'esplicita richiesta, non pag. 12/27 fossero stati corretti degli errori del capo d'incolpazione. Gli errori non incidevano sulla sostanza del fatto addebitato e sulla qualificazione giuridica della violazione contestata, ragion per cui tali aspetti – al di là del contenuto del provvedimento finale poi assunto dal Consiglio distrettuale – avrebbero potuto essere emendati nella successiva fase dibattimentale.
1.9 Manca un nesso tra la presunta condotta scorretta e il pregiudizio in termini di spese durante la fase dibattimentale. La verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso si traduce nell'accertamento della probabilità (positiva o negativa) del conseguimento del risultato idoneo a evitare il rischio specifico di danno, da compiersi mediante un giudizio contro fattuale. Le difese non avrebbero potuto portare all'archiviazione: a) la privazione del sonno genericamente allegata non giustifica espressioni sconvenienti di uno scritto sicuramente suscettibile di rilettura, valutazione e revisione e quindi non esclude la suitas della condotta intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie;
b) l'errore dell'ufficio avanti a cui erano stata presentata l'opposizione all'archiviazione (Giudice di Pace e non Procura della Repubblica) e l'omessa considerazione della giurisprudenza del C.N.F., che prevede, in forza del principio di specialità, l'impossibilità di contestare all'incolpato più articoli del codice deontologico forense quando più norme concorrono a regolare la stessa materia, non avrebbero comunque condotto all'archiviazione; c) lo scritto gettava discredito sul magistrato perché suggeriva l'idea che il sostituto procuratore fosse stato influenzato dal fatto che l'indagato avrebbe potuto essere difeso dallo studio Paniz di Belluno, il cui titolare
è stato un senatore della Repubblica appartenente al partito “Forza
Italia” e presso il quale lavorava un parente del magistrato. Gli scritti pag. 13/27 difensivi sono stati ritenuti privi di pregio tanto dal DD in sede di decisione finale, quanto dal CNF in sede d'impugnazione, anche se la sanzione è stata ridotta alla censura.
2. Con l'atto di appello l'avvocata chiede che, in Parte_1 riforma della sentenza, il DD sia condannato a rifonderle le spese sostenute nel procedimento disciplinare e una diversa disciplina delle spese del presente processo.
2.1 Con il primo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., degli artt. 24 e 111 comma 6, Cost. e degli artt. 132
e 156, comma 2, c.p.c. perché, pur sussistendo la giurisdizione per la domanda proposta contro il DD e sebbene l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e di difetto di legittimazione del DD fossero state rigettate, manca nel dispositivo “graficamente” il riferimento al rigetto delle eccezioni, che ha rilevanza ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
2.2 Con il secondo motivo di appello l'Avvocata lamenta la Pt_1 violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 1, d.m. n. 55 del
2014 perché, quanto alla fase istruttoria, erano state depositate soltanto le memorie di cui al comma VI dell'art. 183 c.p.c. “e neppure tutte” e, quanto alla fase decisoria, solo le parti convenute avevano depositato unicamente le comparse conclusionali.
2.3 Con il terzo motivo l'appellante si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. perché il giudice, con riferimento al regolamento di giurisdizione ha compensato le spese fra Contr attrice e per l'opinabilità e la novità della questione trattata.
pag. 14/27 L'“opinabilità” non è criterio giuridico mentre la “novità” deve essere assoluta. La questione non è nemmeno nuova poiché è lo stesso Giudice di primo grado a richiamare Cass, s.u., sent. n. 8236 del 2020, secondo cui è competente il G.O. e non il G.A., quando si discuta di lesione dell'affidamento del privato nei riguardi di una pubblica amministrazione.
2.4 Con il quarto motivo l'appellante deduce che sussistesse un affidamento incolpevole perché affermare che l'atto pretesamente offensivo redatto in condizione estreme (nella notte a cavallo tra il 30 e
31 dicembre 2015, quando la madre, con algie mammarie per il mancato allattamento, era stremata dalla stanchezza dopo due mesi di privazione di sonno per le veglie notturne dovute alle poppate ogni due ore), avrebbe dovuto essere corretto prima del deposito appare contrario al rispetto della dignità umana. Non è dato comprendere perché le donne magistrate beneficino della tutela della lavoratrice madre mentre le donne avvocate debbano essere penalizzate. Sarebbe stato sufficiente che fosse posta la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 lett. e) e 16 del d.lgs. 151/2000, nella parte in cui non estendono la tutela del congedo per maternità alla lavoratrice in stato di gravidanza e alla partoriente che sia libera professionista, piuttosto che lavoratrice dipendente, per violazione del principio di parità di trattamento tra lavoratrici sancito dall'art. 3 della Costituzione.
L'appellante aveva diritto a che i propri scritti fossero letti in sede di procedimento disciplinare. La mancata correzione degli errori segnalati dimostra che il DD non avesse letto e valorizzato gli scritti difensivi depositati dall'incolpata in sede predibattimentale. La sentenza è censurabile laddove cerca di ancorare la richiesta di tutela dell'affidamento agli esiti del procedimento disciplinare perché la pag. 15/27 domanda formulata è insensibile e svincolata rispetto alle vicende del procedimento disciplinare. Le conseguenze dannose sono consistite nella necessità di reiterare le difese nel prosieguo del procedimento disciplinare.
2.5 Con il quinto motivo l'avvocata deduce che sussisteva una Pt_1 condotta scorretta del DD e che la prova della mancata lettura dei propri scritti difensivi (doc. 18 e 19) si è formata per mancata contestazione.
2.6 Con il sesto motivo l'appellante rinnova le richieste di prove orali già dedotte in primo grado e non accolte, volte a provare la condizione di privazione del sonno, prove che escludono la responsabilità disciplinare sulla base degli studi scientifici depositati.
3. Il DD del ha chiesto il rigetto dell'appello anche perché CP_1 inammissibile e, in via d'impugnazione incidentale, che sia dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel ribadire la propria carenza di legittimazione ha richiamato Cass., sez. un., sent. n. 16993 del 2017, secondo cui “il DD, quale organo distrettuale di disciplina, ha una funzione sicuramente amministrativa ma di natura giustiziale, anche se non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terzietà valorizzati sia dal peculiare sistema elettorale, sia dalle specifiche garanzie
d'incompatibilità, astensione e ricusazione (art. 3 reg. elett.; artt. 6 - 9 reg. disc.). Il DD, pena la perdita della sua terzietà, non è e non può essere in lite con l'iscritto all'ordine ma gli è devoluta dalla legge
l'applicazione delle norme disciplinari al caso concreto e con imparzialità
(v. infra §4). Del resto, il DD, diversamente dal COA, non ha alcun autonomo potere di sorveglianza sugli iscritti e, dunque, non è portatore
pag. 16/27 di alcun interesse ad agire/resistere in giudizio. È questo, del resto, il senso ultimo della separazione tra il COA, quale organo di vigilanza deontologica e di esecuzione delle sanzioni, e il DD, quale organo titolare del potere disciplinare. Si tratta di una alterità, che, come sarà meglio precisato (v. in fra §4), trova il suo fondamento nell'intento riformatore complessivo in materia di ordini professionali laddove sin dall'art. 3, comma 5, lett. f), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 si afferma che «gli ordinamenti professionali dovranno prevedere
l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina» e che «la carica di consigliere dell'ordine territoriale [...] è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali”.
4. ha insistito per l'inammissibilità e Controparte_2 comunque il rigetto dell'appello principale facendo riferimento alle argomentazioni del Tribunale e della parte assicurata. Non ha contestato di essere tenuta alla manleva in caso di soccombenza del
DD.
5. La ha dedotto di non comprendere le ragioni Controparte_3 della citazione, non essendo stato impugnato l'unico capo della decisione attinente al rapporto processuale relativo alla propria posizione.
6. Il motivo di appello incidentale sulla carenza di legittimazione, da esaminarsi prioritariamente stante il suo carattere pregiudiziale e assorbente, è fondato.
pag. 17/27 6.1 Il precedente di legittimità già ricordato (Cass., s.u., sent. n. 16993 del 2017) è chiaro nell'affermare che il DD, pur avendo una funzione amministrativa (una funzione amministrativa di natura giustiziale) e non essendo un giudice speciale, non può essere in lite con l'iscritto all'ordine, pena la perdita di terzietà e imparzialità che deve contraddistinguere il suo operato. Diversamente dal COA, non ha un potere di sorveglianza sugli iscritti e, dunque, non è portatore di alcun interesse ad agire/resistere in giudizio.
6.2 Il riferimento al comportamento omissivo lesivo dell'affidamento del
DD può servire per risolvere la questione della giurisdizione ma non incide su quale sia il soggetto destinato a resistere in giudizio a fronte della contestazione dell'operato del DD. Non vi è ragione per distinguere, ai fini d'individuare la corretta controparte processuale, fra condotta commissiva dell'organo, che ha adottato la decisione disciplinare sfavorevole, e condotta omissiva dello stesso organo per non aver adottato in fase istruttoria il provvedimento richiesto dall'incolpata. Se nel primo caso deve essere escluso che il DD assuma la qualità di parte, non vi è ragione per riconoscerla nel secondo caso.
Degli interessi in gioco giuridicamente tutelati - specifica la giurisprudenza di legittimità - sono indici rivelatori i poteri d'impugnazione (art. 61 l.p.f.; art. 33 reg. disc.) riconosciuti all'incolpato (a tutela del suo status), al COA (per la vigilanza sull'ordine locale e la tutela dei relativi iscritti), al P.M. e al P.G. in sede (a garanzia del pubblico interesse). Pur richiamando una condotta scorretta del
DD, che avrebbe leso una posizione meritevole di tutela dell'incolpata, nella sostanza è contestato a un organo che esercita funzioni di natura giustiziale di aver adottato un provvedimento endoprocedimentale non pag. 18/27 impugnabile (delibera che dispone la citazione a giudizio) senza motivare su una memoria difensiva, nonostante il provvedimento non dovesse esplicitare le ragioni per cui fosse stata disposta la citazione a giudizio e non l'archiviazione. Indice del comportamento effettivamente contestato è il danno patrimoniale lamentato. L'alternativa è ritenere che ogniqualvolta il DD nella fase istruttoria non accolga le difese dell'incolpato, possa essere coinvolto in una lite con l'iscritto all'ordine, con il rischio di perdita di terzietà e imparzialità. La legittimazione passiva doveva essere riconosciuta al COA e non al DD.
7. Anche opinando diversamente, ad abundantiam si osserva che nessuno dei motivi dell'appello principale potrebbe, in ogni caso, essere accolto. Si muove dall'esame del sesto motivo di appello, con cui l'appellante principale aveva chiesto la riapertura della fase istruttoria per consentirle di provare la condizione di privazione del sonno. Il motivo non sarebbe stato accoglibile perché i capitoli 4, 5, 6, 7, 15, 16,
17 e 18 erano irrilevanti al fine del decidere. Le circostanze dedotte non escludono che l'avvocata fosse in grado di Parte_1 comprendere il significato delle parole usate nell'atto di opposizione all'archiviazione. Non si pone in dubbio che sia difficile conciliare la maternità e il lavoro di libera professionista e che le poche ore di riposo a cui un neonato può costringere un genitore possano essere motivo di forte stress. Ipotizzare che tale condizione escluda la suitas prevista dall'art. 4 del codice deontologico, intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie, costituisce argomentazione priva di pregio giuridico, specie in relazione al genere di condotta posta in essere. Si discute di uno scritto difensivo con cui si è insinuato che un magistrato inquirente avesse compiuto un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio al fine di compiacere un noto legale e per interesse familiare. Viene in pag. 19/27 rilievo un atto depositato in un procedimento penale e non una reazione istintiva in situazione di malore improvviso non prevedibile. Anche qualora la professionista avesse ritenuto che i giudizi espressi rientrassero nell'esercizio del diritto di difesa, si sarebbe in presenza di un inescusabile errore di diritto.
8. Il primo motivo di appello sull'errata regolamentazione delle spese processuali – il riferimento normativo avrebbe dovuto essere all'art 91
c.p.c. – sarebbe stato manifestamente infondato. Nessuna disposizione processuale esige che nel dispositivo della sentenza sia espressamente menzionata ciascuna eccezione respinta. Il mancato accoglimento di eccezioni pregiudiziali o di merito, inoltre, non influisce sull'individuazione della parte soccombente. La domanda di risarcimento
è stata integralmente respinta. Il criterio della soccombenza attiene alla causa nel suo insieme, con riguardo all'esito finale della lite (Cass., sez.
3, sent. n. 5373 del 2003, Cass., sez. 6-2, sent. n. 18503 del 2014 e
Cass., sez. 6-3, ord. n. 19122 del 2015).
9. Anche il secondo motivo di appello sui parametri applicati per le fasi istruttoria e decisionale sarebbe stato manifestamente infondato.
Innanzitutto, perché la regola generale dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014 (l'art. 12 è disposizione concernente l'attività penale) prevede che tendenzialmente “si tenga conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate”; in secondo luogo, perché è riduttivo richiamare solo i criteri indicati dall'appellante per stabilire pregio, importanza e natura della causa civile. La controversia aveva natura prettamente documentale e nella materia civile le cause documentali ben possono essere altrettanto complesse e richiedere altrettanto impegno rispetto a quelle in cui vengono assunte prove orali o viene svolta una CTU. Ogni difensore è
pag. 20/27 tenuto al rispetto del principio di sinteticità, oramai espressamente previsto dall'art. 121 c.p.c., sicché gli atti difensivi devono essere concisi e soprattutto non ripetere le stesse argomentazioni. Il giudice doveva valutare la prestazione non sulla base del numero degli atti difensivi. Doveva tener conto dell'importanza e natura della causa e la controversia presentava profili di complessità e delicatezza perché una professionista aveva lamentato di aver subito un trattamento illecito da parte dell'organo chiamato a valutare la sua responsabilità disciplinare.
10. Il terzo motivo di appello sulla compensazione delle spese per il giudizio di regolamento di giurisdizione rimane in ogni caso manifestamente infondato. Le spese processuali devono essere regolamentate con riferimento all'esito finale della lite, senza fare riferimento ai singoli gradi. Una parte non può dolersi del fatto che il giudice ha disposto la compensazione, totale o parziale, delle spese nei confronti della controparte qualora quest'ultima sia risultata complessivamente soccombente, a prescindere dall'esito del giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. 3, ord. n. 29056 del 2024, Cass., sez. 2, sent. n. 19345 del 2014). Il DD non avrebbe potuto essere condannato a pagare le spese del giudizio di legittimità.
11. Nemmeno il quarto motivo di appello sulla sussistenza di un affidamento incolpevole causa e un danno sarebbe stato accoglibile.
11.1 L'appellante aveva desunto che le proprie argomentazioni difensive non fossero state prese in considerazione (l'allegazione contenuta nell'atto introduttivo era stata: “non ha preso in considerazione l'allegato e documentato difetto di elemento soggettivo dell'illecito disciplinare”: v. atto di citazione di primo grado, p. 11) da pag. 21/27 una circostanza irrilevante giacché, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, l'intervento per correggere l'errore segnalato
(nel motivo di appello viene fatto riferimento all'ufficio giudiziario avanti a cui era stata presentata l'opposizione all'archiviazione: v. atto di appello, p. 30) non avrebbe evitato la fase dibattimentale. La presunzione applicata non è “grave” né “precisa” perché non può dedursi che l'atto difensivo non sia stato letto solo perché non è stato corretto un errore che non influisce sull'iter procedimentale.
11.2 La domanda di risarcimento non può essere svincolata rispetto alle successive vicende del processo disciplinare perché il danno ingiusto lamentato consiste nelle spese sostenute per difendersi nel procedimento disciplinare. Deve sussistere un nesso fra la condotta illecita contestata e il danno patrimoniale. In assenza di un collegamento, non è ravvisabile un illecito civile. Il danno invocato non
è ravvisabile perché l'avvocata avrebbe comunque dovuto difendersi nella fase dibattimentale. La necessità di reiterare le difese nel prosieguo del procedimento è un danno giuridicamente non apprezzabile perché la questione non rilevava né ai fini dell'adozione dell'atto endoprocedimentale né ai fini della decisione sull'azione disciplinare . A rilevare era il fatto che presso un ufficio giudiziario era stato depositato un'opposizione all'archiviazione avente un determinato contenuto e non che l'ufficio fosse la Procura della Repubblica o il
Giudice di Pace.
11.3 L'appellante deduce che sia contrario al rispetto della “dignità umana” sostenere che ella avrebbe potuto rileggere l'atto, nonostante le sue condizioni estreme, prima di depositarlo. L'argomentazione del giudice non lede la dignità della professionista ed è pertinente rispetto pag. 22/27 all'argomento difensivo fatto valere. L'avvocata può avere anche deciso di redigere l'atto in un momento in cui era particolarmente provata dalla carenza di sonno e dal dolore fisico ma ciò non esclude che avrebbe dovuto riflettere sul contenuto dello scritto e revisionarlo prima di depositarlo in un ufficio pubblico.
11.4 L'appellante accenna all'illegittima costituzionale degli artt. 2 lett.
e) e 16 del d.lgs. n. 151 del 2000, per violazione dell'art. 3 Cost. perché non estendono la tutela del congedo per maternità alla lavoratrice in stato di gravidanza e alla partoriente che sia libera professionista. Il parametro invocato non è pertinente perché, ferma la necessità di tutelare sempre la maternità, un rapporto di lavoro dipendente (e i rapporti allo stesso equiparati dalle disposizioni richiamate, come quello dei soci lavoratori di cooperative) hanno caratteristiche diverse dal lavoro autonomo e quindi si è in presenza di situazioni che non è necessario equiparare pena l'irragionevolezza della normativa a tutela della maternità e paternità. Nel caso della professionista legale occorre anche individuare il corretto bilanciamento -di cui il legislatore ha incominciato a interessarsi con la l. n. 379 del 1990, prevedendo un indennizzo di cinque mesi in caso di astensione dall'attività nel periodo di gravidanza e puerperio- tra tutela della maternità e durata ragionevole dei procedimenti giudiziari.
12. Il quinto motivo di appello sulla violazione del principio di non contestazione non avrebbe potuto essere accolto. Premesso che il principio è applicabile rispetto a fatti circostanziati, che devono essere rilevanti rispetto alla decisione, nella comparsa di costituzione di primo grado del DD può leggersi che la doglianza “della mancata valutazione degli atti difensivi resi nella fase partecipativa del procedimento”
pag. 23/27 costituisce affermazione infondata e che non consente di comprendere a quale titolo si sostenga la responsabilità della parte convenuta (v. comparsa di costituzione e risposta, p. 12 e 13). Il DD prosegue nella sua difesa prendendo posizione rispetto a ciascuna contestazione ed evidenziando, fra l'altro, l'irrilevanza dell'errore sull'ufficio giudiziario presso cui era stato depositato l'atto giudiziario, errore poi corretto in sede di motivazione della decisione adottata dall'organo di disciplina (v. comparsa di costituzione e risposta, p. 14 e 15). L'attrice non poteva invocare l'art. 115, comma 1, c.p.c. per sostenere che il DD non avesse preso in esame i propri scritti difensivi.
13. L'accoglimento dell'impugnazione incidentale comporta che la domanda di risarcimento deve essere respinta per l'assenza di una condizione dell'azione anziché rigettata nel merito. Le spese processuali rispetto al DD e alla compagnia di assicurazione vanno rideterminate ma non vi è motivo, in assenza di uno specifico motivo d'impugnazione incidentale, per discostarsi dalla quantificazione operata dal primo giudice.
14. Le spese processuali del giudizio di appello, liquidate sulla base del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza dell'avvocata rispetto al DD e la compagnia di assicurazione. La Parte_1 notifica dell'atto di appello alla deve intendersi Controparte_3 effettuata al mero scopo di denunciare la lite, con la conseguenza che non è dovuta la ripetizione delle spese, dovendo ritenersi la
[...]
indifferente rispetto all'esito dell'impugnazione (cfr. Cass., CP_3 sez. 6-2, ord. n. 34174 del 2021 e Cass., sez. 2, ord. n. 8491 del
2023). Considerando le tre fasi svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro 8.470,00 nel rispetto dei parametri medi (euro 2.518,00
pag. 24/27 + euro 1.665,00 + euro 4.287,00) dello scaglione applicabile per le cause di valore indeterminabile di complessità media. A fronte di un atto di appello con sei motivi di gravame, che sviluppano plurime questioni, va escluso che i compensi possano essere contenuti in un importo inferiore, anche tenendo conto dell'importanza della materia trattata, né appare opportuno distinguere le posizioni di assicurato e assicuratore.
15. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
16. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, di Controparte_1 Controparte_4 [...]
e Controparte_8 CP_9
avverso la sentenza del Controparte_3
Tribunale di Venezia 5 aprile 2024 n. 1055/2024, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza che per il resto conferma, 1.1 dichiara il difetto di legittimazione passiva del
[...]
rispetto alla domanda di Controparte_1 risarcimento del danno;
1.2 condanna alla Parte_1 rifusione delle spese processuali del giudizio di primo grado in favore del pag. 25/27 CONSIGLIO DISTRETTUALE , liquidate nella Controparte_1 somma di euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali (15%),
i.v.a. e c.p.a., nonché nei confronti di
[...]
Controparte_10 liquidate nella somma di euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
2) condanna la parte appellante al Parte_1 pagamento, in favore del Controparte_1
e di
[...] Controparte_10
delle spese del presente
[...] grado di giudizio, liquidate per il Controparte_1 [...]
nella somma di euro 8.470,00 per compensi Controparte_1 ed euro 174,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. e per Controparte_10
nella somma di euro 8.470,00 per compensi,
[...] oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
3) compensa le spese del giudizio di secondo grado fra Parte_1
e la
[...] Controparte_3
4) è obbligata a versare un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.02, n. 115;
5) dispone che in caso di diffusione della sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella medesima, a norma dell'art. 52 d. lgs. n. 196 del 2003.
pag. 26/27 Venezia, 20 marzo 2025
Il Consigliere estensore dott. Gianluca Bordon
pag. 27/27
Il Presidente dott. Clotilde Parise
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 855/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), in Parte_1 C.F._1 proprio, domiciliata presso il proprio studio in Via Ortigara n. 3, Treviso
P.E.C.: Email_1
PARTE APPELLANTE contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avvocati MARIANNA DE' GIUDICI
FRANCESCO CURATO e FRANCO STIVANELLO GUSSONI, domiciliato presso il primo difensore in Santa Croce 466, Venezia PEC:
Email_2 Email_3 Email_4
e
[...] Email_5
Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avvocato domiciliatario ANDREA
[...]
CESARE, con studio in Via Mestrina n. 85/6 - Venezia-Mestre P.E.C.
Email_6
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso il cui ufficio è domiciliata, in Piazza San Marco n. 63, Venezia PEC:
Email_7
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia 5 aprile 2024 n. 1055
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: IN VIA PRELIMINARE: - si eccepisce la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 lett. E) e
16 del D. Lgs.vo 151/2000 nella parte in cui non estendono la tutela del congedo per maternità alla lavoratrice in stato di gravidanza e alla partoriente che sia libera professionista, piuttosto che lavoratrice dipendente, per violazione del principio di parità di trattamento tra lavoratrici sancito dall'art. 3 della Costituzione;
NEL MERITO: - condannare il C.D.D. del alla rifusione in favore dell'appellante CP_1 delle competenze legali sostenute per la necessità di reiterare la difese svolte dall'Avv. nel procedimento disciplinare n. Parte_1
437/2016 del C.D.D. del;
- dichiarare la nullità della condanna di CP_1
al pagamento delle spese di lite di primo grado in Parte_1 favore del C.D.D. del Veneto e di e/o Controparte_4 comunque, quanto meno, compensarsi le spese e competenze di lite del primo grado di giudizio in ragione del rigetto delle eccezioni del C.D.D. e di;
- condannare il C.D.D. del Controparte_4
al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese e CP_1 competenze del giudizio di cassazione per regolamento di giurisdizione;
- in via subordinata, in ipotesi di mancato accoglimento del presente appello nel merito, disporsi una riduzione delle competenze di lite liquidate al C.D.D. e a nella misura benevisa a questa Corte per CP_4 la limitata attività difensiva svolta nelle fasi istruttoria e decisionale;
-
pag. 2/27 spese e competenze di lite interamente rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che ha partorito il proprio figlio in data 29 ottobre Parte_1
2015, giusta certificato di stato di famiglia che si rammostra (doc. n. 1);
2. Vero che ha allattato al seno il proprio figlio dalla Parte_1 nascita (29/10/2015) per 19 mesi (cioè fino ad inizio giugno 2017, periodo in cui il bambino ha poi rifiutato l'allattamento materno); 3.
Vero che , nel periodo dell'allattamento (29/10/2015 Parte_1
– inizio giugno 2017), e soprattutto nei primi 6 mesi di vita del neonato,
a causa dello stress lavorativo, ha avuto diminuzioni nella produzione di latte materno per il proprio figlio nato il [...];
4. Vero che, almeno nei primi 6 mesi di vita del figlio nato il [...], Parte_1
dormiva 3 - 4 ore al giorno a causa delle poppate, anche
[...] notturne, del neonato, e comunque ad intervalli di circa due ore l'una dall'altra;
5. Vero che, almeno nei primi 6 mesi di vita del figlio nato il
29/10/2015, , oltre a dormire 3-4 ore al giorno, si Parte_1 occupava di redigere, anche di notte, istanze scritte e scritti difensivi, giusta, ad esempio, i docc. da 4 a 10 che si rammostrano, i docc. da 11
a 14 che si rammostrano, il doc. n. 44 a pag. 5 che si rammostra, il doc. n. 17 che si rammostra;
6. Vero che, almeno nei primi 6 mesi di vita del figlio nato il [...], era molto nervosa Parte_1 ed irritabile in conseguenza delle istanze e memorie da redigere e da depositare giusta, ad esempio, i docc. da 4 a 10 che si rammostrano, i docc. da 11 a 14 che si rammostrano, il doc. n. 44 a pag. 5 che si rammostra, il doc. n. 17 che si rammostra;
7. Vero che nel 2015, 2016
e 2017 non aveva collaboratori di studio che la Parte_1 potessero aiutare;
8. Vero che , prima del parto del Parte_1
29 ottobre 2015, si era premurata di svolgere in anticipo, per quanto possibile, tutti gli impegni di lavoro successivi alla data presunta del pag. 3/27 parto, ad eccezione delle udienze, sapendo che nei mesi successivi al parto non sarebbe riuscita a svolgere il proprio lavoro per ragioni di accudimento della prole;
9. Vero che , in virtù di un Parte_1 protocollo d'intesa siglato tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Treviso ed il Tribunale di Treviso, che si rammostra (doc. n. 2), nei due mesi antecedenti il parto del proprio figlio nato il [...] e nei tre mesi successivi ad esso, ha chiesto il rinvio di tutte le udienze che aveva fissate a Treviso;
10. Vero che, nonostante il protocollo di intesa tra l'Ordine degli Avvocati di Treviso ed il Tribunale di Treviso per la tutela della maternità di cui al doc. n. 2 che si rammostra, alcuni giudici del Tribunale di Treviso hanno negato i rinvii delle udienze all'Avv.
nei tre mesi successivi al parto, giusta, ad esempio, i Parte_1 docc. da 4 a 10 e i docc. da 11 a 14 che si rammostrano;
11. Vero che durante l'udienza tenutasi in data 02/11/2015 (e cioè a 4 giorni dal parto) avanti il Tribunale di Treviso di cui all'R.G. 4.636/2014, il Giudice istruttore Dott. Munaro chiedeva al Signor di chiamare al Parte_2 telefono l'Avv. affinché presenziasse al processo per Parte_1 la discussione sulle istanze istruttorie;
12. Vero che , Parte_1 nei primi mesi di vita del proprio figlio nato il [...], ha lamentato più volte la mancanza assoluta di tutela legislativa per le donne avvocato;
13. Vero che nel procedimento penale n. 95/2015 R.G. N.R. mod. 21 bis della Procura della Repubblica di Belluno in cui l'Avv.
aveva sporto querela (doc. n. 15 che si rammostra), Parte_1 in data 21/12/2015, quando la stessa allora aveva partorito da poco più di un mese e mezzo, veniva notificato l'avviso ex art. 408 c.p.p. a seguito della richiesta di archiviazione formulata dal sostituto procuratore Dott. della Procura della Repubblica di Belluno;
14. Pt_3
Vero che alla vista dell'avviso ex art. 408 c.p.p. nel procedimento penale n. 95/2015 R.G. N.R. mod. 21 bis della Procura della Repubblica
pag. 4/27 di Belluno, era molto irritata perché, stanchissima Parte_1 per il poco sonno, anziché allattare il proprio neonato che urlava per la fame, fu costretta a lasciarlo a sua madre per recarsi prima a Belluno a fare copia del fascicolo (doc. n. 16 che si rammostra), poi redigere l'atto di opposizione di notte (notte tra il 30 e 31 dicembre 2015, cioè quando il figlio aveva poco più di due mesi di vita) ed infine tornare a Belluno a depositarlo (doc. n. 17 che si rammostra); 15. Vero che nella notte tra il
30 e 31 dicembre 2015 si trovava presso l'abitazione Parte_1 di residenza dei genitori;
16. Vero che, stante il nervosismo per dover scrivere e la stanchezza di per lo scarso sonno Parte_1 conseguente alle poppate notturne del figlio nato il [...], il padre in data 31 dicembre 2015 si è offerto di portare, e in Parte_4 effetti ha portato, la figlia in macchina a Belluno per Parte_1 depositare l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione (n.
95/2015 R.G. N.R. mod. 21 bis della Procura) perché temeva che costei potesse incorrere in un incidente d'auto; 17. Vero che Tes_1
si è occupata nella notte tra il 30 e 31 dicembre 2015 di
[...] preparare i biberon al nipotino e così anche il giorno 31 Parte_5 dicembre 2015 quando si è recata a Belluno a Parte_1 depositare l'atto di opposizione all'archiviazione nel procedimento penale n. 95/2015 R.G. N.R. mod. 21 bis della Procura della Repubblica di Belluno a carico di;
18. Vero che Parte_6 Parte_1
, nelle occasioni in cui si è recata a Belluno per il procedimento
[...] penale n. 95/2015 R.G. N.R. mod. 21 bis della Procura della Repubblica di Belluno (estrazione di copie del fascicolo della Procura e deposito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione) accusava severe algie mammarie per non avere allattato. Si indicano come testi su tutti i capitoli i seguenti Signori: - , domiciliata a Treviso in Testimone_1
Via Jacopo Bernardi n. 15/D - , domiciliata a Treviso in Parte_4
pag. 5/27 Via Jacopo Bernardi n. 15/D, - , domiciliato a Treviso in Testimone_2
Via Jacopo Bernardi n. 15/D - , residente a [...]
Callalta n. 30/A - di Treviso - c/o Testimone_3 Testimone_4
Consultorio familiare di Treviso - di Verona Testimone_5
CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA
DEL VENETO: 1) In via preliminare di appello incidentale: in riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1055/24, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
rispetto alla domanda risarcitoria formulata dall'avv.
[...] Parte_1
; 2) Nel merito: rigettarsi in ogni caso l'appello, anche per
[...] ragioni di inammissibilità; 3) In via subordinata di merito: nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda dell'attrice-appellante, condannarsi
[...]
a garantire e manlevare il Controparte_5 [...]
da ogni conseguenza Controparte_1 pregiudizievole, con conseguente statuizione di condanna al pagamento delle relative somme. 4) Spese e compenso professionale anche dell'ulteriore grado rifusi.
CONCLUSIONI DI : IN VIA Controparte_2
PRELIMINARE: − dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: − respingersi, per i motivi di cui in narrativa, l'appello perché infondato;
− con rifusione delle spese e competenze legali del grado. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:− nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame e delle domande formulate verso il DD del , accogliersi la domanda di garanzia CP_1 dallo stesso formulata verso nei limiti di Controparte_2 quanto previsto dalla polizza assicurativa invocata ed al netto dello pag. 6/27 scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 500,00; − con compensazione integrale delle spese e competenze di lite tra l'appellato
DD del e la deducente. IN VIA ISTRUTTORIA: − ci si oppone CP_1 all'ammissione delle istanze istruttorie richieste dall'appellante per i motivi già indicati in narrativa e nei propri scritti difensivi di primo grado ai quali ci si riporta integralmente, ed in ogni caso vertendo i capitoli di prova orale ex adverso formulati nell'atto di citazione d'appello tutti su circostanze generiche, valutative, irrilevanti e documentali.
CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI Contr MINISTRI: chiede di voler estromettere la dal presente giudizio con rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio pena la perdita di terzietà e imparzialità pena la perdita di terzietà e imparzialità
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Venezia con la sentenza 5 aprile 2024 n. 1055 ha:
- dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione rispetto alla domanda presentata dall'avvocata nei confronti dello Stato Parte_1 italiano per il risarcimento del danno non patrimoniale per la mancata tempestiva introduzione di una disciplina sulla tutela della maternità per le donne avvocate, in spregio all'art. 8 CEDU;
- rigettato la domanda dell'avvocata nei confronti del Pt_1 [...]
per il rimborso delle spese Controparte_7 per l'attività difensiva svolta in un procedimento disciplinare a suo carico. L'attrice aveva depositato un atto di opposizione all'archiviazione di una notizia di reato a breve distanza di tempo dalla nascita del figlio e aveva successivamente subito un procedimento disciplinare per il contenuto offensivo di quell'atto.
pag. 7/27 1.1 L'avvocata è diventata madre in data 29 ottobre 2015, Pt_1 prima dell'introduzione, con l'art. 1 commi 274 quinquies e sexies, l.
27.12.2017, n. 205 di una particolare disciplina per la tutela della maternità delle donne che svolgono la professione forense. Non avendo potuto sospendere la propria attività, la necessità conciliare le esigenze del neonato con il lavoro le aveva provocato un forte stress. Soltanto il protocollo concluso fra il Tribunale di Treviso e il locale Consiglio dell'Ordine le aveva consentito di ottenere dei differimenti per le udienze fissate nel periodo compreso fra due mesi prima del parto e i tre mesi successivi.
1.2 Nel decidere sulla domanda contro lo Stato, il Tribunale ha tenuto conto dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 15058 del 2023 in sede di regolamento di giurisdizione. L'ordinanza ha stabilito che rispetto allo
Stato italiano si chiedeva al tribunale una pronuncia giurisdizionale sull'esercizio della potestà legislativa, che non è proponibile dinanzi ad alcun giudice poiché comporta non già la delibazione di una posizione di diritto o di interesse legittimo ma un sindacato sulla sfera riservata dalla
Costituzione allo Stato legislatore. L'ordinanza aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda contro il DD, che svolge una funzione amministrativa di tipo giustiziale, sul presupposto che viene in rilievo il comportamento tenuto dal DD nella fase istruttoria in relazione alle regole di correttezza e buona fede nella conduzione dei rapporti con la ricorrente. Non vi è giurisdizione del giudice amministrativo sui provvedimenti del DD, atteso che in ordine gli stessi sussiste la giurisdizione speciale del CNF, le cui decisioni sono ricorribili dinanzi alle sezioni unite civili.
pag. 8/27 1.3 L'eccezione di difetto di legittimazione passiva del DD è stata rigettata dal Tribunale, in quanto ritenuto l'unico soggetto legittimato a contraddire, quale organo amministrativo a cui è riferibile il comportamento omissivo lesivo dell'affidamento. Le pronunce giurisprudenziali richiamate dalla difesa del DD non sono state ritenute conferenti perché attengono a fattispecie diverse.
1.4 Il capo d'incolpazione nei confronti dell'avvocata Parte_1 era stato il seguente: “perché nell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione dep. il 31 dicembre 2015 avanti alla Procura della
Repubblica di Belluno, nel proc. 95/2015 RGNR, dava atto del contestuale invio per conoscenza dell'intero carteggio al Ministero della
Giustizia in persona del suo Ministro pro tempore, data la peculiare motivazione esplicitata nella richiesta di archiviazione e affermava che
l'indagato è il coniuge di Parte_6 Parte_6 [...]
in lite con l'avvocata per il pagamento del Per_1 Parte_1 compenso per prestazioni professionali] avrebbe potuto essere difeso dallo studio Paniz di Belluno, il titolare del quale è stato senatore della
Repubblica appartenente al partito di Forza Italia e dove lavora un parente di un magistrato;
nelle controdeduzioni istruttorie dep. il 21 marzo 2016 avanti al COA di Treviso spiegava che il sostituto procuratore avrebbe deciso di chiedere l'archiviazione del procedimento per non dovere probabilmente citare come teste l'ex senatore della
Repubblica e il parente del magistrato che lavora nel suo Testimone_6 studio, oltre tutti gli altri appartenenti allo studio Paniz;
ciò in violazione dei dover di correttezza e probità (art. 9 comma 1 CDF), del divieto di usare espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 comma 1 CDF) e del dovere di reciproco rispetto nei rapporti con i magistrati (art. 53 comma 1 CDF). In Treviso dal 31 dicembre 2015”.
pag. 9/27 1.5 Nel corso del procedimento disciplinare l'avvocata aveva Pt_1 spiegato che la condotta, quand'anche ritenuta offensiva, era dipesa dalla stanchezza per carenza di sonno e che quindi difettava l'elemento soggettivo dell'illecito. Non avendo letto e correttamente valorizzato gli scritti difensivi nella fase istruttoria, il DD l'aveva rinviata a giudizio e la aveva irrogato la sanzione della sospensione dell'attività di due mesi.
La domanda giudiziale investiva il profilo del comportamento omissivo Contr assunto dal in violazione delle regole di correttezza e buona fede nella conduzione dei rapporti con il soggetto destinatario di un formale addebito disciplinare. Nella prospettazione dell'attrice il danno non era stato cagionato da “atti” o “provvedimenti” del DD bensì dal comportamento nella conduzione dei rapporti con l'incolpata, tale da ingenerare in quest'ultima un incolpevole affidamento meritevole di tutela giuridica quale posizione soggettiva sostanziale rilevante.
1.6 Richiamando precedenti giurisprudenziali (Cass. Sez. Un., ord. n.
8236 del 2020, Cass. Sez. Un., sent. n. 615 del 2021 e Cass., Sez. Un., ord. n. 1567 del 2023) e una “evocativa formula” della dottrina, il
Tribunale riconosce che può assumere rilievo avanti il giudice civile un'autonoma posizione giuridica meritevole di tutela “la quale si sostanzia … nella fiducia, nella delusione della fiducia e nel danno subito
a causa della condotta dettata dalla fiducia mal riposta”. Il dovere di comportarsi secondo correttezza e buona fede rappresenta una manifestazione del più generale dovere di solidarietà sociale, che trova il suo principale fondamento normativo nell'art. 2 Cost. e grava reciprocamente su tutti i membri della collettività. Tale dovere si intensifica e si rafforza, trasformandosi in dovere di correttezza e di protezione, quando tra i consociati si instaurano momenti relazionali pag. 10/27 socialmente o giuridicamente qualificati, tali da generare, unilateralmente o, talvolta, anche reciprocamente, ragionevoli affidamenti sull'altrui condotta corretta e protettiva. La responsabilità precontrattuale a carico dell'amministrazione presuppone l'accertamento di un comportamento la cui illiceità prescinde dal modo in cui il potere è stato esercitato e che deve essere prospettata come violazione di regole comportamentali di buona fede e correttezza, alla cui osservanza è tenuto qualunque soggetto. Occorre che il soggetto invochi la propria buona fede soggettiva, intesa quale affidamento incolpevole rispetto ad una situazione (fattuale) fondante un'aspettativa di vantaggio e che l'affidamento incolpevole risulti leso da una condotta oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e di lealtà e soggettivamente imputabile alla P.A. in termini quantomeno di colpa (la quale va presunta, salvo prova contraria a carico della stessa amministrazione). Devono inoltre potersi ravvisare un danno-evento e un danno-conseguenza, nonché i nessi di causalità intercorrenti tra i danni e la condotta scorretta imputata all'amministrazione. Un valido affidamento presuppone che l'amministrazione con il proprio comportamento abbia creato un'aspettativa ragionevole nella persona lesa in ordine al conseguimento di un determinato risultato utile ovvero alla conservazione di un vantaggio già acquisito;
che l'aspettativa così ingenerata sia delusa, e perciò frustrata, per effetto di comportamento eccedente il significato dell'esercizio fisiologico della funzione amministrativa, che sia oggettivamente difforme ai canoni della buona fede oggettiva e l'esistenza di un danno risarcibile.
1.7 Nel caso in esame la fiducia riposta in un esito favorevole della fase istruttoria predibattimentale in conseguenza del deposito di memorie difensive non poteva ritenersi fondata. Non poteva maturare nel corso pag. 11/27 di tale segmento procedimentale, per effetto di comportamenti ascrivibili al DD, alcuna aspettativa giuridicamente qualificata di accoglimento delle ragioni della professionista con archiviazione della notizia d'illecito disciplinare. Il DD è un organo che svolge una funzione amministrativa ma di natura giustiziale.
1.8 Non è ravvisabile nemmeno una condotta scorretta perché l'assunto secondo cui gli scritti non sarebbero stati presi in considerazione costituisce una mera illazione. La delibera del DD che dispone la citazione a giudizio, deve contenere gli elementi di cui all'art. 20 del regolamento CNF n. 2/2014: a) le generalità dell'incolpato; b)
l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate;
se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o da numeri;
c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti alla sezione giudicante del
Consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;
d) l'avviso che l'incolpato, entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, che provvederà egli stesso a intimare, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti;
e) l'elenco dei testimoni che la sezione giudicante intende ascoltare;
f) la data e la sottoscrizione del Presidente e del Segretario della sezione. Non deve riportare la motivazione delle ragioni che hanno condotto a una certa determinazione. È un atto non immediatamente impugnabile innanzi al
CNF, in ragione della sua natura di atto amministrativo endo- procedimentale. Né rileva che, nonostante l'esplicita richiesta, non pag. 12/27 fossero stati corretti degli errori del capo d'incolpazione. Gli errori non incidevano sulla sostanza del fatto addebitato e sulla qualificazione giuridica della violazione contestata, ragion per cui tali aspetti – al di là del contenuto del provvedimento finale poi assunto dal Consiglio distrettuale – avrebbero potuto essere emendati nella successiva fase dibattimentale.
1.9 Manca un nesso tra la presunta condotta scorretta e il pregiudizio in termini di spese durante la fase dibattimentale. La verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso si traduce nell'accertamento della probabilità (positiva o negativa) del conseguimento del risultato idoneo a evitare il rischio specifico di danno, da compiersi mediante un giudizio contro fattuale. Le difese non avrebbero potuto portare all'archiviazione: a) la privazione del sonno genericamente allegata non giustifica espressioni sconvenienti di uno scritto sicuramente suscettibile di rilettura, valutazione e revisione e quindi non esclude la suitas della condotta intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie;
b) l'errore dell'ufficio avanti a cui erano stata presentata l'opposizione all'archiviazione (Giudice di Pace e non Procura della Repubblica) e l'omessa considerazione della giurisprudenza del C.N.F., che prevede, in forza del principio di specialità, l'impossibilità di contestare all'incolpato più articoli del codice deontologico forense quando più norme concorrono a regolare la stessa materia, non avrebbero comunque condotto all'archiviazione; c) lo scritto gettava discredito sul magistrato perché suggeriva l'idea che il sostituto procuratore fosse stato influenzato dal fatto che l'indagato avrebbe potuto essere difeso dallo studio Paniz di Belluno, il cui titolare
è stato un senatore della Repubblica appartenente al partito “Forza
Italia” e presso il quale lavorava un parente del magistrato. Gli scritti pag. 13/27 difensivi sono stati ritenuti privi di pregio tanto dal DD in sede di decisione finale, quanto dal CNF in sede d'impugnazione, anche se la sanzione è stata ridotta alla censura.
2. Con l'atto di appello l'avvocata chiede che, in Parte_1 riforma della sentenza, il DD sia condannato a rifonderle le spese sostenute nel procedimento disciplinare e una diversa disciplina delle spese del presente processo.
2.1 Con il primo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., degli artt. 24 e 111 comma 6, Cost. e degli artt. 132
e 156, comma 2, c.p.c. perché, pur sussistendo la giurisdizione per la domanda proposta contro il DD e sebbene l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e di difetto di legittimazione del DD fossero state rigettate, manca nel dispositivo “graficamente” il riferimento al rigetto delle eccezioni, che ha rilevanza ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
2.2 Con il secondo motivo di appello l'Avvocata lamenta la Pt_1 violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 1, d.m. n. 55 del
2014 perché, quanto alla fase istruttoria, erano state depositate soltanto le memorie di cui al comma VI dell'art. 183 c.p.c. “e neppure tutte” e, quanto alla fase decisoria, solo le parti convenute avevano depositato unicamente le comparse conclusionali.
2.3 Con il terzo motivo l'appellante si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. perché il giudice, con riferimento al regolamento di giurisdizione ha compensato le spese fra Contr attrice e per l'opinabilità e la novità della questione trattata.
pag. 14/27 L'“opinabilità” non è criterio giuridico mentre la “novità” deve essere assoluta. La questione non è nemmeno nuova poiché è lo stesso Giudice di primo grado a richiamare Cass, s.u., sent. n. 8236 del 2020, secondo cui è competente il G.O. e non il G.A., quando si discuta di lesione dell'affidamento del privato nei riguardi di una pubblica amministrazione.
2.4 Con il quarto motivo l'appellante deduce che sussistesse un affidamento incolpevole perché affermare che l'atto pretesamente offensivo redatto in condizione estreme (nella notte a cavallo tra il 30 e
31 dicembre 2015, quando la madre, con algie mammarie per il mancato allattamento, era stremata dalla stanchezza dopo due mesi di privazione di sonno per le veglie notturne dovute alle poppate ogni due ore), avrebbe dovuto essere corretto prima del deposito appare contrario al rispetto della dignità umana. Non è dato comprendere perché le donne magistrate beneficino della tutela della lavoratrice madre mentre le donne avvocate debbano essere penalizzate. Sarebbe stato sufficiente che fosse posta la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 lett. e) e 16 del d.lgs. 151/2000, nella parte in cui non estendono la tutela del congedo per maternità alla lavoratrice in stato di gravidanza e alla partoriente che sia libera professionista, piuttosto che lavoratrice dipendente, per violazione del principio di parità di trattamento tra lavoratrici sancito dall'art. 3 della Costituzione.
L'appellante aveva diritto a che i propri scritti fossero letti in sede di procedimento disciplinare. La mancata correzione degli errori segnalati dimostra che il DD non avesse letto e valorizzato gli scritti difensivi depositati dall'incolpata in sede predibattimentale. La sentenza è censurabile laddove cerca di ancorare la richiesta di tutela dell'affidamento agli esiti del procedimento disciplinare perché la pag. 15/27 domanda formulata è insensibile e svincolata rispetto alle vicende del procedimento disciplinare. Le conseguenze dannose sono consistite nella necessità di reiterare le difese nel prosieguo del procedimento disciplinare.
2.5 Con il quinto motivo l'avvocata deduce che sussisteva una Pt_1 condotta scorretta del DD e che la prova della mancata lettura dei propri scritti difensivi (doc. 18 e 19) si è formata per mancata contestazione.
2.6 Con il sesto motivo l'appellante rinnova le richieste di prove orali già dedotte in primo grado e non accolte, volte a provare la condizione di privazione del sonno, prove che escludono la responsabilità disciplinare sulla base degli studi scientifici depositati.
3. Il DD del ha chiesto il rigetto dell'appello anche perché CP_1 inammissibile e, in via d'impugnazione incidentale, che sia dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel ribadire la propria carenza di legittimazione ha richiamato Cass., sez. un., sent. n. 16993 del 2017, secondo cui “il DD, quale organo distrettuale di disciplina, ha una funzione sicuramente amministrativa ma di natura giustiziale, anche se non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terzietà valorizzati sia dal peculiare sistema elettorale, sia dalle specifiche garanzie
d'incompatibilità, astensione e ricusazione (art. 3 reg. elett.; artt. 6 - 9 reg. disc.). Il DD, pena la perdita della sua terzietà, non è e non può essere in lite con l'iscritto all'ordine ma gli è devoluta dalla legge
l'applicazione delle norme disciplinari al caso concreto e con imparzialità
(v. infra §4). Del resto, il DD, diversamente dal COA, non ha alcun autonomo potere di sorveglianza sugli iscritti e, dunque, non è portatore
pag. 16/27 di alcun interesse ad agire/resistere in giudizio. È questo, del resto, il senso ultimo della separazione tra il COA, quale organo di vigilanza deontologica e di esecuzione delle sanzioni, e il DD, quale organo titolare del potere disciplinare. Si tratta di una alterità, che, come sarà meglio precisato (v. in fra §4), trova il suo fondamento nell'intento riformatore complessivo in materia di ordini professionali laddove sin dall'art. 3, comma 5, lett. f), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 si afferma che «gli ordinamenti professionali dovranno prevedere
l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina» e che «la carica di consigliere dell'ordine territoriale [...] è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali”.
4. ha insistito per l'inammissibilità e Controparte_2 comunque il rigetto dell'appello principale facendo riferimento alle argomentazioni del Tribunale e della parte assicurata. Non ha contestato di essere tenuta alla manleva in caso di soccombenza del
DD.
5. La ha dedotto di non comprendere le ragioni Controparte_3 della citazione, non essendo stato impugnato l'unico capo della decisione attinente al rapporto processuale relativo alla propria posizione.
6. Il motivo di appello incidentale sulla carenza di legittimazione, da esaminarsi prioritariamente stante il suo carattere pregiudiziale e assorbente, è fondato.
pag. 17/27 6.1 Il precedente di legittimità già ricordato (Cass., s.u., sent. n. 16993 del 2017) è chiaro nell'affermare che il DD, pur avendo una funzione amministrativa (una funzione amministrativa di natura giustiziale) e non essendo un giudice speciale, non può essere in lite con l'iscritto all'ordine, pena la perdita di terzietà e imparzialità che deve contraddistinguere il suo operato. Diversamente dal COA, non ha un potere di sorveglianza sugli iscritti e, dunque, non è portatore di alcun interesse ad agire/resistere in giudizio.
6.2 Il riferimento al comportamento omissivo lesivo dell'affidamento del
DD può servire per risolvere la questione della giurisdizione ma non incide su quale sia il soggetto destinato a resistere in giudizio a fronte della contestazione dell'operato del DD. Non vi è ragione per distinguere, ai fini d'individuare la corretta controparte processuale, fra condotta commissiva dell'organo, che ha adottato la decisione disciplinare sfavorevole, e condotta omissiva dello stesso organo per non aver adottato in fase istruttoria il provvedimento richiesto dall'incolpata. Se nel primo caso deve essere escluso che il DD assuma la qualità di parte, non vi è ragione per riconoscerla nel secondo caso.
Degli interessi in gioco giuridicamente tutelati - specifica la giurisprudenza di legittimità - sono indici rivelatori i poteri d'impugnazione (art. 61 l.p.f.; art. 33 reg. disc.) riconosciuti all'incolpato (a tutela del suo status), al COA (per la vigilanza sull'ordine locale e la tutela dei relativi iscritti), al P.M. e al P.G. in sede (a garanzia del pubblico interesse). Pur richiamando una condotta scorretta del
DD, che avrebbe leso una posizione meritevole di tutela dell'incolpata, nella sostanza è contestato a un organo che esercita funzioni di natura giustiziale di aver adottato un provvedimento endoprocedimentale non pag. 18/27 impugnabile (delibera che dispone la citazione a giudizio) senza motivare su una memoria difensiva, nonostante il provvedimento non dovesse esplicitare le ragioni per cui fosse stata disposta la citazione a giudizio e non l'archiviazione. Indice del comportamento effettivamente contestato è il danno patrimoniale lamentato. L'alternativa è ritenere che ogniqualvolta il DD nella fase istruttoria non accolga le difese dell'incolpato, possa essere coinvolto in una lite con l'iscritto all'ordine, con il rischio di perdita di terzietà e imparzialità. La legittimazione passiva doveva essere riconosciuta al COA e non al DD.
7. Anche opinando diversamente, ad abundantiam si osserva che nessuno dei motivi dell'appello principale potrebbe, in ogni caso, essere accolto. Si muove dall'esame del sesto motivo di appello, con cui l'appellante principale aveva chiesto la riapertura della fase istruttoria per consentirle di provare la condizione di privazione del sonno. Il motivo non sarebbe stato accoglibile perché i capitoli 4, 5, 6, 7, 15, 16,
17 e 18 erano irrilevanti al fine del decidere. Le circostanze dedotte non escludono che l'avvocata fosse in grado di Parte_1 comprendere il significato delle parole usate nell'atto di opposizione all'archiviazione. Non si pone in dubbio che sia difficile conciliare la maternità e il lavoro di libera professionista e che le poche ore di riposo a cui un neonato può costringere un genitore possano essere motivo di forte stress. Ipotizzare che tale condizione escluda la suitas prevista dall'art. 4 del codice deontologico, intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie, costituisce argomentazione priva di pregio giuridico, specie in relazione al genere di condotta posta in essere. Si discute di uno scritto difensivo con cui si è insinuato che un magistrato inquirente avesse compiuto un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio al fine di compiacere un noto legale e per interesse familiare. Viene in pag. 19/27 rilievo un atto depositato in un procedimento penale e non una reazione istintiva in situazione di malore improvviso non prevedibile. Anche qualora la professionista avesse ritenuto che i giudizi espressi rientrassero nell'esercizio del diritto di difesa, si sarebbe in presenza di un inescusabile errore di diritto.
8. Il primo motivo di appello sull'errata regolamentazione delle spese processuali – il riferimento normativo avrebbe dovuto essere all'art 91
c.p.c. – sarebbe stato manifestamente infondato. Nessuna disposizione processuale esige che nel dispositivo della sentenza sia espressamente menzionata ciascuna eccezione respinta. Il mancato accoglimento di eccezioni pregiudiziali o di merito, inoltre, non influisce sull'individuazione della parte soccombente. La domanda di risarcimento
è stata integralmente respinta. Il criterio della soccombenza attiene alla causa nel suo insieme, con riguardo all'esito finale della lite (Cass., sez.
3, sent. n. 5373 del 2003, Cass., sez. 6-2, sent. n. 18503 del 2014 e
Cass., sez. 6-3, ord. n. 19122 del 2015).
9. Anche il secondo motivo di appello sui parametri applicati per le fasi istruttoria e decisionale sarebbe stato manifestamente infondato.
Innanzitutto, perché la regola generale dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014 (l'art. 12 è disposizione concernente l'attività penale) prevede che tendenzialmente “si tenga conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate”; in secondo luogo, perché è riduttivo richiamare solo i criteri indicati dall'appellante per stabilire pregio, importanza e natura della causa civile. La controversia aveva natura prettamente documentale e nella materia civile le cause documentali ben possono essere altrettanto complesse e richiedere altrettanto impegno rispetto a quelle in cui vengono assunte prove orali o viene svolta una CTU. Ogni difensore è
pag. 20/27 tenuto al rispetto del principio di sinteticità, oramai espressamente previsto dall'art. 121 c.p.c., sicché gli atti difensivi devono essere concisi e soprattutto non ripetere le stesse argomentazioni. Il giudice doveva valutare la prestazione non sulla base del numero degli atti difensivi. Doveva tener conto dell'importanza e natura della causa e la controversia presentava profili di complessità e delicatezza perché una professionista aveva lamentato di aver subito un trattamento illecito da parte dell'organo chiamato a valutare la sua responsabilità disciplinare.
10. Il terzo motivo di appello sulla compensazione delle spese per il giudizio di regolamento di giurisdizione rimane in ogni caso manifestamente infondato. Le spese processuali devono essere regolamentate con riferimento all'esito finale della lite, senza fare riferimento ai singoli gradi. Una parte non può dolersi del fatto che il giudice ha disposto la compensazione, totale o parziale, delle spese nei confronti della controparte qualora quest'ultima sia risultata complessivamente soccombente, a prescindere dall'esito del giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. 3, ord. n. 29056 del 2024, Cass., sez. 2, sent. n. 19345 del 2014). Il DD non avrebbe potuto essere condannato a pagare le spese del giudizio di legittimità.
11. Nemmeno il quarto motivo di appello sulla sussistenza di un affidamento incolpevole causa e un danno sarebbe stato accoglibile.
11.1 L'appellante aveva desunto che le proprie argomentazioni difensive non fossero state prese in considerazione (l'allegazione contenuta nell'atto introduttivo era stata: “non ha preso in considerazione l'allegato e documentato difetto di elemento soggettivo dell'illecito disciplinare”: v. atto di citazione di primo grado, p. 11) da pag. 21/27 una circostanza irrilevante giacché, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, l'intervento per correggere l'errore segnalato
(nel motivo di appello viene fatto riferimento all'ufficio giudiziario avanti a cui era stata presentata l'opposizione all'archiviazione: v. atto di appello, p. 30) non avrebbe evitato la fase dibattimentale. La presunzione applicata non è “grave” né “precisa” perché non può dedursi che l'atto difensivo non sia stato letto solo perché non è stato corretto un errore che non influisce sull'iter procedimentale.
11.2 La domanda di risarcimento non può essere svincolata rispetto alle successive vicende del processo disciplinare perché il danno ingiusto lamentato consiste nelle spese sostenute per difendersi nel procedimento disciplinare. Deve sussistere un nesso fra la condotta illecita contestata e il danno patrimoniale. In assenza di un collegamento, non è ravvisabile un illecito civile. Il danno invocato non
è ravvisabile perché l'avvocata avrebbe comunque dovuto difendersi nella fase dibattimentale. La necessità di reiterare le difese nel prosieguo del procedimento è un danno giuridicamente non apprezzabile perché la questione non rilevava né ai fini dell'adozione dell'atto endoprocedimentale né ai fini della decisione sull'azione disciplinare . A rilevare era il fatto che presso un ufficio giudiziario era stato depositato un'opposizione all'archiviazione avente un determinato contenuto e non che l'ufficio fosse la Procura della Repubblica o il
Giudice di Pace.
11.3 L'appellante deduce che sia contrario al rispetto della “dignità umana” sostenere che ella avrebbe potuto rileggere l'atto, nonostante le sue condizioni estreme, prima di depositarlo. L'argomentazione del giudice non lede la dignità della professionista ed è pertinente rispetto pag. 22/27 all'argomento difensivo fatto valere. L'avvocata può avere anche deciso di redigere l'atto in un momento in cui era particolarmente provata dalla carenza di sonno e dal dolore fisico ma ciò non esclude che avrebbe dovuto riflettere sul contenuto dello scritto e revisionarlo prima di depositarlo in un ufficio pubblico.
11.4 L'appellante accenna all'illegittima costituzionale degli artt. 2 lett.
e) e 16 del d.lgs. n. 151 del 2000, per violazione dell'art. 3 Cost. perché non estendono la tutela del congedo per maternità alla lavoratrice in stato di gravidanza e alla partoriente che sia libera professionista. Il parametro invocato non è pertinente perché, ferma la necessità di tutelare sempre la maternità, un rapporto di lavoro dipendente (e i rapporti allo stesso equiparati dalle disposizioni richiamate, come quello dei soci lavoratori di cooperative) hanno caratteristiche diverse dal lavoro autonomo e quindi si è in presenza di situazioni che non è necessario equiparare pena l'irragionevolezza della normativa a tutela della maternità e paternità. Nel caso della professionista legale occorre anche individuare il corretto bilanciamento -di cui il legislatore ha incominciato a interessarsi con la l. n. 379 del 1990, prevedendo un indennizzo di cinque mesi in caso di astensione dall'attività nel periodo di gravidanza e puerperio- tra tutela della maternità e durata ragionevole dei procedimenti giudiziari.
12. Il quinto motivo di appello sulla violazione del principio di non contestazione non avrebbe potuto essere accolto. Premesso che il principio è applicabile rispetto a fatti circostanziati, che devono essere rilevanti rispetto alla decisione, nella comparsa di costituzione di primo grado del DD può leggersi che la doglianza “della mancata valutazione degli atti difensivi resi nella fase partecipativa del procedimento”
pag. 23/27 costituisce affermazione infondata e che non consente di comprendere a quale titolo si sostenga la responsabilità della parte convenuta (v. comparsa di costituzione e risposta, p. 12 e 13). Il DD prosegue nella sua difesa prendendo posizione rispetto a ciascuna contestazione ed evidenziando, fra l'altro, l'irrilevanza dell'errore sull'ufficio giudiziario presso cui era stato depositato l'atto giudiziario, errore poi corretto in sede di motivazione della decisione adottata dall'organo di disciplina (v. comparsa di costituzione e risposta, p. 14 e 15). L'attrice non poteva invocare l'art. 115, comma 1, c.p.c. per sostenere che il DD non avesse preso in esame i propri scritti difensivi.
13. L'accoglimento dell'impugnazione incidentale comporta che la domanda di risarcimento deve essere respinta per l'assenza di una condizione dell'azione anziché rigettata nel merito. Le spese processuali rispetto al DD e alla compagnia di assicurazione vanno rideterminate ma non vi è motivo, in assenza di uno specifico motivo d'impugnazione incidentale, per discostarsi dalla quantificazione operata dal primo giudice.
14. Le spese processuali del giudizio di appello, liquidate sulla base del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza dell'avvocata rispetto al DD e la compagnia di assicurazione. La Parte_1 notifica dell'atto di appello alla deve intendersi Controparte_3 effettuata al mero scopo di denunciare la lite, con la conseguenza che non è dovuta la ripetizione delle spese, dovendo ritenersi la
[...]
indifferente rispetto all'esito dell'impugnazione (cfr. Cass., CP_3 sez. 6-2, ord. n. 34174 del 2021 e Cass., sez. 2, ord. n. 8491 del
2023). Considerando le tre fasi svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro 8.470,00 nel rispetto dei parametri medi (euro 2.518,00
pag. 24/27 + euro 1.665,00 + euro 4.287,00) dello scaglione applicabile per le cause di valore indeterminabile di complessità media. A fronte di un atto di appello con sei motivi di gravame, che sviluppano plurime questioni, va escluso che i compensi possano essere contenuti in un importo inferiore, anche tenendo conto dell'importanza della materia trattata, né appare opportuno distinguere le posizioni di assicurato e assicuratore.
15. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
16. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, di Controparte_1 Controparte_4 [...]
e Controparte_8 CP_9
avverso la sentenza del Controparte_3
Tribunale di Venezia 5 aprile 2024 n. 1055/2024, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza che per il resto conferma, 1.1 dichiara il difetto di legittimazione passiva del
[...]
rispetto alla domanda di Controparte_1 risarcimento del danno;
1.2 condanna alla Parte_1 rifusione delle spese processuali del giudizio di primo grado in favore del pag. 25/27 CONSIGLIO DISTRETTUALE , liquidate nella Controparte_1 somma di euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali (15%),
i.v.a. e c.p.a., nonché nei confronti di
[...]
Controparte_10 liquidate nella somma di euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
2) condanna la parte appellante al Parte_1 pagamento, in favore del Controparte_1
e di
[...] Controparte_10
delle spese del presente
[...] grado di giudizio, liquidate per il Controparte_1 [...]
nella somma di euro 8.470,00 per compensi Controparte_1 ed euro 174,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. e per Controparte_10
nella somma di euro 8.470,00 per compensi,
[...] oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
3) compensa le spese del giudizio di secondo grado fra Parte_1
e la
[...] Controparte_3
4) è obbligata a versare un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.02, n. 115;
5) dispone che in caso di diffusione della sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella medesima, a norma dell'art. 52 d. lgs. n. 196 del 2003.
pag. 26/27 Venezia, 20 marzo 2025
Il Consigliere estensore dott. Gianluca Bordon
pag. 27/27
Il Presidente dott. Clotilde Parise