TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 01/10/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 729/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'impresa
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Giovanni Spagnoli Presidente rel. dott. Gabriele Quaranta Giudice dott.ssa Maura Manzi Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 729/21 promossa da: in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 Parte_2
, elettivamente domiciliata in Bologna, Piazza Aldrovandi n. 8, presso
[...] lo studio dell'Avv. Claudio Tognini del Foro di Bologna, che la rappresenta e difende nel presente giudizio in forza di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTORE contro
Controparte_1
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
[...]
Domenico De Nardis e dall'Avv. Cinzia Angelini, presso cui è elettivamente domiciliato nella sede comunale sita in via Avezzano n. 11, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
CONVENUTO
pagina 1 di 12 OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa
l'azione ex art. 1669 c.c.).
CONCLUSIONI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 17.03.2025, chiedeva la fissazione di un'udienza in presenza per la possibile conciliazione della lite ex art. 185 c.p.c. ed in subordine si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione, come precisate nella nota, mentre la parte convenuta, con la nota di trattazione scritta del 20.03.2025, si opponeva al tentativo di conciliazione della lite e si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 03.05.2021 adiva Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni, come precisate nella nota di trattazione scritta del 17.03.2025: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza e/o eccezione e/o deduzione disattesa e rietta: In via preliminare: ordinarsi ex art.89 c.p.c. la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive come individuate in memoria n.1 ex art.183 VI comma c.p.c. Nel merito: contrariis reiectis, previo accertamento dei crediti tutti esposti in narrativa dell'atto di citazione in favore di Parte_1 come dovuti nell'ammontare complessivo di € 2.660.700,78 o in quella
[...] somma maggiore o minore che risulterà equa o dovuta sulla scorta delle risultanze istruttorie in relazione al contratto per cui è causa e per i motivi tutti esposti condannare l' Controparte_2
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore al
[...] pagamento a favore di dell'importo di € 2.660.700,78 o di Parte_1 quella somma maggiore o minore che risulterà equa e/o dovuta sulla scorta delle risultanze istruttorie oltre agli interessi moratori ex D.Lvo n.231/2002 dalla data di scadenza di ogni singola fattura al saldo;
- con condanna ex art.89 c.p.c. dell'Istituzione CP_1 Controparte_2
Par al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a favore di pagina 2 di 12 per i motivi già indicati da liquidarsi in quell'importo che verrà Parte_1 ritenuto equo e/o dovuto sulla scorta delle risultanze istruttorie e che si indica in via prudenziale ed orientativo in € 20.000,00; - con rigetto della richiesta di risarcimento danni ex art.96 c.p.c. in quanto del tutto infondata per i motivi già indicati. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa”.
La controversia veniva assegnata in data 04.05.2021 al Giudice Istruttore dott. Giovanni Spagnoli.
In data 07.10.2021 si costituiva in giudizio l'
[...]
(di seguito breviter ), che Controparte_3 CP_3 concludeva nei seguenti termini: “Piaccia al Tribunale Ecc.mo dichiarare infondata e rigettare la domanda ex adverso proposta. Altresì, ai sensi dell' art.
96 c.p.c., condannare l' attrice al risarcimento del danni, in una misura da stabilire in via equitativa e che si indica, orientativamente, nel 5% della somma domandata. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forf.
15% delle spese generali e degli oneri previdenziali e IRAP 23,80%, sostitutivi di IVA 22% e CPA 4%”.
All'udienza di comparizione del 16.11.2021 venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., previa richiesta alla cancelleria di iscrizione della causa alla Sezione specializzata in materia di imprese, trattandosi di appalto di servizi di valore superiore alla soglia comunitaria.
Con successiva ordinanza del 25.10.2022, in assenza di istanze istruttorie, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 13.02.2024, successivamente differita al 25.03.2025 in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva con la modalità della 'trattazione scritta' ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note tempestivamente depositate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società attrice, sulla premessa di operare prevalentemente nel settore della ristorazione collettiva commerciale e di servizi alberghieri presso strutture pubbliche quali RSA, Aziende Ospedaliere e Comuni, rappresenta che in data
27.03.2015, a seguito di procedura aperta per l'affidamento dell'appalto dei pagina 3 di 12 servizi di ristorazione e alberghieri presso la R.A.A. per anziani “EX ONPI” comunicata dall' del Comune dell'Aquila, Controparte_2
procedeva ad una offerta di un canone complessivo € 1.747.291,50 Pt_1 con uno sconto sulla base d'asta pari al 1,5% oltre agli oneri per la sicurezza per la durata contrattuale posta in gara. A seguito dell'aggiudicazione, con contratto sottoscritto in data 30.03.3016 l'Istituzione convenuta affidava ad , Pt_1 quale capogruppo mandataria dell' costituita con Pt_3 CP_4
l'appalto “dei servizi alberghieri o di ristorazione della struttura,
[...] comprensivi dei servizi di pulizia, reception e portierato, ristorazione/bar, lavanderia, manutenzione e cura aree verdi antistanti la struttura, smaltimento dei rifiuti nonché di ogni altro servizio/prestazione come meglio specificato negli atti di gara”. Evidenzia che l'Istituzione è struttura autorizzata e provvisoriamente accreditata per l'accoglienza di 40 persone anziane non autosufficiente ed autorizzata per ulteriori 40 posti letto per anziani autosufficienti, sebbene in contratto veniva a tal fine pattuito che i servizi appaltati dovevano ritenersi rivolti agli intenti anziani quotidianamente presente in struttura sino al numero massimo di 76 utenti, con la precisazione che il compenso pattuito in contratto veniva concordato in complessivi €
1.773.900,00 esente I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 21 e 27ter d.P.R. n. 633/1972, oltre € 8.956,50 per oneri per la sicurezza.
Precisa che l'appalto aveva una decorrenza iniziale dal 30.03.2016 per la durata di 18 mesi, ma che lo stesso è stato oggetto di diverse proroghe, con data di ultima scadenza al 30.04.2021.
Rappresenta pertanto che, a seguito dei riconteggi dei compensi effettivamente dovuti, ha provveduto ad emettere la fattura n. Parte_1
42/PA in data 20.01.2021 di conguaglio per il periodo da aprile 2016 a settembre 2017, al netto degli acconti già fatturati, per complessivi €
737.473,39, nonché la fattura n. 43/PA del 20.01.2021 di conguaglio per il periodo da ottobre 2017 a dicembre 2020, al netto gli acconti già fatturati, per ulteriori € 1.535.596,39.
A seguito di sollecito di pagamento rimasto senza riscontro, giungeva a scadenza anche la fattura n. 53/PA del 31.01.2021, riferita al mese di gennaio pagina 4 di 12 per € 97.071,15 oltre alla fattura n. 880/PA del 31.12.2020 per il servizio di ristorazione riferita al mese di dicembre 2020, per ulteriore € 33.140,50
Successivamente all'introduzione del giudizio, l'attrice estendeva la domanda – entro la prima memoria istruttoria - alle fatture nn. 159PA del
26.02.2021, 234PA del 31.03.2021 e 360PA del 30.04.2021, emesse per le medesime causali, che hanno portato ad aggiornare il credito Parte_1 complessivamente maturato in linea capitale ad € 2.660.700,78, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, richiesti all'Istituto.
L' , nel costituirsi in giudizio, contesta l'interpretazione del contratto CP_3
e del capitolato d'oneri prospettato dalla parte attrice, facendo leva sul tenore letterale dell'art. 8 sulla determinazione del corrispettivo nonché sul comportamento tenuto dalle parti sin quasi alla scadenza dell'ultima proroga del contratto. Eccepisce, inoltre, la mancanza di forma scritta dell'appalto per il periodo successivo alla scadenza, atteso che le proroghe venivano disposte con mera determina dirigenziale. Insiste, dunque, per il rigetto della domanda e per la condanna di ai sensi dell'art. 96, comma III c.p.c. Parte_1
2. Preliminarmente, è necessaria una pronuncia del Collegio sulla richiesta dell'attrice, reiterata nella nota di precisazione delle conclusioni del 17.03.2025, di cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle espressioni sconvenienti e offensive contenute nella comparsa di costituzione della parte convenuta, con condanna della medesima al pagamento dell'importo di € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto.
Sul punto, ritiene il Collegio che le locuzioni contenute nella comparsa di costituzione della parte convenuta, “Parte attrice per motivi che possono essere di vario ordine (ad es.: speculativo tentativo di sfruttare l'alea processuale/generazione di utili inesistenti per dissimulare perdite o disavanzi/”gonfiaggio” del fatturato in vista di cessioni aziendali/……) propone una solitaria esegesi del contratto di appalto” (pag. 5, I capoverso), nonché, “se non un atteggiamento di mala fede, quanto meno di consapevole torto con evidente intento di lucro in una fase antecedente alla conclusione dei rapporti contrattuali in vista dell'approssimarsi della scadenza dell'appalto”
(pag. 5, II capoverso), non risultino debordanti rispetto al diritto di difesa della parte. pagina 5 di 12 In argomento, infatti, è opportuno ricordare che, a norma dell'art. 89, comma II, c.p.c., costituisce requisito per l'accoglimento dell'istanza di cancellazione di espressioni offensive contenute negli scritti difensivi, che le stesse non riguardino l'oggetto della causa (cfr. Cass. civ., Sez. lav.,
04.08.1999, n. 8411). Nel caso di specie, considerando che le espressioni censurate dal convenuto riguardano comunque i fatti oggetto di causa, non risultano integrati i presupposti della norma richiamata.
L'infondatezza della doglianza consente di assorbire anche la richiesta di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito da
Parte_1
3. Tanto premesso, passando ad esaminare nel merito le richieste avanzate dalla parte attrice, il Collegio ritiene infondata la domanda di condanna al pagamento dei conguagli sui corrispettivi dovuti per l'esecuzione dell'appalto di servizi gestito dalla Parte_1
In punto di diritto, giova rammentare che nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 2362 all'art. 1365
c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. II, 11.11.2021, n.
33451).
Nella specie, l'interpretazione del contratto offerta dalla parte attrice non può essere condivisa, in primo luogo, già sulla scorta del tenore letterale delle clausole richiamate, valutate sia singolarmente che nel complesso.
Sia il disciplinare di gara che il contratto ed il capitolato d'oneri, infatti, non contengono alcuna disposizione specifica che preveda il corrispettivo di €
1.773.900,00 come fisso e invariabile. Piuttosto, l'art. 2 del disciplinare di gara prevedeva che l'importo del contratto di appalto era soltanto “stimato” in €
1.773.900,00 (cfr. doc. n. 7 fascicolo convenuto), mentre nelle premesse del contratto di appalto, così come nell'art. 8 sul compenso, viene specificato che l'importo aggiudicato in favore dell'impresa è rappresentato da € 41,95 pro capite pro die (cfr. doc. n. 3 fascicolo attore). Non giova all'interpretazione di parte attrice nemmeno il riferimento all'art. 15, comma III del capitolato pagina 6 di 12 d'oneri, secondo cui “Il compenso deve intendersi rapportato ad un numero di utenza sino ad un massimo di 76 ospiti residenti, inclusi gli utenti temporanei come precedentemente definiti” (cfr. doc. n. 4 fascicolo attore). Infatti, a voler intendere il corrispettivo come fisso e invariabile, non avrebbe avuto alcun senso la locuzione “sino ad un massimo”, che piuttosto pone un limite massimo ma non anche minimo, rispetto agli utenti beneficiari delle prestazioni offerte dalla Parte_1
Peraltro, la pretesa dell'attrice di beneficiare mensilmente dell'importo fisso di € 97.071,75 – pari all'importo a base d'asta, detratto il ribasso offerto – mal si concilia con la necessità di contribuire in relazione alle entrate del bar e ristorante per gli ospiti esterni della struttura. Secondo l'ultimo paragrafo dell'art. 8 del contratto, infatti, “Ai fini del pagamento del corrispettivo mensile,
l'aggiudicatario è tenuto al previo rimborso, con cadenza del pari mensile, all'ICSA del 20% del ricavato dell'utenza esterna del ristorante e del bar, a titolo di partecipazione alle spese fisse di gestione, previa emissione di idoneo documento giustificativo o fiscale, come previsto dall'art. 15, comma 6, del
Capitolato d'oneri”. Dunque, non può essere condivisa la pretesa dell'attrice di individuare il compenso mensile attraverso la mera divisione del valore stimato dell'appalto con la sua durata.
In secondo luogo, l'interpretazione della clausola sul corrispettivo è stata precisata dall'Istituto – e successivamente non contestata dalla società odierna attrice - già con la nota esplicativa prot. n. 724 del 1° aprile 2016, laddove è specificato al punto a) che “il corrispettivo pro-capite e pro die che verrà corrisposto a è pari ad € 41,95, come risulta Parte_4 dall'art. 8 del contratto inter partes e come indicato nella determinazione di aggiudicazione n. 383 in data 7 dicembre 2015” (cfr. doc. n. 6 fascicolo convenuto).
Ad ogni buon conto, pur volendo considerare l'unico elemento di ambiguità del dato letterale, costituito dall'art. 15, comma IV del capitolato d'oneri, secondo cui “L'affidataria verrà remunerata mensilmente, previa emissione di apposito documento fiscale della somma pari ad 1/24 (un ventiquattresimo) dell'importo previsto a base di gare, detratto il ribasso”,
pagina 7 di 12 soccorrerebbe comunque il parametro del comportamento complessivo delle parti.
Infatti, se è vero che l'elemento letterale assume funzione fondamentale, la valutazione del complessivo comportamento delle parti non costituisce un canone sussidiario, bensì un parametro necessario ed indefettibile, in quanto le singole clausole, da interpretare le une a mezzo delle altre, senza potersi arrestare ad una considerazione atomistica delle stesse, neppure quando il loro senso possa ritenersi compiuto, debbono essere raccordate al complesso dell'atto e l'atto deve essere esaminato valutando il complessivo comportamento delle parti. In tema di interpretazione del contratto, inoltre, la Cassazione ha precisato che il comportamento tenuto dalle parti dopo la sua conclusione, cui attribuisce rilievo ermeneutico il secondo comma dell'art. 1362 c.c., è solo quello di cui siano stati partecipi entrambi i contraenti, non potendo la comune intenzione delle parti emergere dall'iniziativa unilaterale di una di esse, corrispondente ai suoi personali disegni (cfr. Cass. civ., Sez. III, 09.11.2020, n.
25090).
Orbene, nel caso di specie, il convenuto ha provato, ma la circostanza è riconosciuta dalla stessa attrice, che per tutta la durata del Parte_1 contratto, ha fatturato mensilmente un importo commisurato all'effettivo numero di utenti presenti nella struttura assistenziale, come risultante dal riepilogo prodotto, sulla scorta del prospetto delle presenze inviato dalla medesima società al fine di ottenere il pagamento delle prestazioni rese (cfr. doc. n. 4 e 5 fascicolo convenuto). Tali circostanze specifiche, nonché la documentazione a sostegno, non sono state espressamente contestate dalla parte attrice, né la medesima ha fornito alcuna prova del fatto che le fatture emesse sino al 2021, peraltro nemmeno prodotte in giudizio, fossero dei meri acconti.
La prima richiesta per il pagamento del saldo, infatti, risulta essere avvenuta il
20.01.2021, dunque a distanza di soli due mesi dalla scadenza dell'ultima proroga concessa dall' (cfr. doc. n. 6 fascicolo attore). Non si CP_3 comprende, dunque, il motivo per cui a fronte di una dedotta assoluta antieconomicità di un contratto di “global service” con corrispettivo parametrato al numero degli utenti presenti mese per mese nella struttura,
[...] lo abbia regolarmente eseguito per oltre 4 anni secondo Parte_1
pagina 8 di 12 l'interpretazione prospettata dall'Istituto, per poi attendere la scadenza non del contratto, ma delle successive numerose proroghe, per reclamare il corrispettivo in termini radicalmente difformi rispetto al periodo antecedente.
Da ultimo, osserva il Collegio che la parte attrice ha dedotto – peraltro in maniera tardiva con la seconda memoria istruttoria del 12.01.2022, giacché risulta che l' avesse fornito le informazioni richieste già in data CP_3
17.11.2021, dunque compatibilmente con le preclusioni assertive della memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. (cfr. doc. n. 26 fascicolo attore) – che la prova della antieconomicità dell'interpretazione sul corrispettivo proposta dalla convenuta sarebbe costituita dal fatto che nei documenti relativi alla nuova procedura di affidamento del servizio è stata inserita la previsione di un compenso minimo garantito in favore dell'appaltatore (cfr. doc. n. 32 fascicolo attore).
Orbene, osserva il Collegio che l'eventuale scarsa convenienza economica dell'appalto gestito dalla può imputarsi unicamente alla Parte_1 medesima, avendo non solo partecipato al bando e sottoscritto il contratto, ma anche eseguito l'appalto alle condizioni oggi contestate senza nulla eccepire sino alla proposizione della domanda giudiziale. Piuttosto, la documentazione prodotta dall'attrice con la seconda memoria istruttoria rappresenta la controprova dell'errata interpretazione prospettata da atteso Parte_1 che anche nella nuova procedura viene indicato sia un valore complessivo stimato dell'appalto (€ 3.260.764) che il compenso pro die pro capite (€ 42,95) parametrato agli ospiti presenti in struttura, sebbene sia previsto anche un conguaglio forfettario di € 60.000,00 al mese, nel caso di presenza di un numero di ospiti inferiore ad una determinata soglia.
Tuttavia, sia nel disciplinare di gara che nel contratto di appalto oggetto di causa non è stato espressamente previsto un compenso minimo garantito in favore dell'appaltatore, con la conseguenza che l'eventuale presenza nella struttura di un numero di ospiti inferiore a quello previsto dovrà considerarsi come elemento che rientra nella normale alea del contratto.
Pertanto, è infondata la domanda di pagamento di ulteriori somme relative alle mensilità che vanno dal 2016 al novembre del 2020. Per quanto riguarda la mensilità relativa a dicembre 2020, per la somma di € 33.140,50, l'Istituto ha pagina 9 di 12 dedotto che la relativa fattura è stata liquidata con determinazione dirigenziale n. 452 del 28.05.2021. La circostanza, oltre a non essere contestata, risulta altresì confermata dall'attrice nella seconda memoria istruttoria, sebbene il pagamento sia stato inteso come anticipo sulla maggior somma pretesa, ma non dovuta, dalla parte convenuta.
Infine, con riferimento alle mensilità relative a gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021, posto che alla è dovuto il corrispettivo per i servizi Parte_1 effettivamente resi, tuttavia nel presente giudizio la parte non ha fornito i dati sulle presenze effettive nella struttura, né l'importo relativo al ricavato dell'utenza esterna del ristorante e del bar, al fine di calcolarne il 20% da detrarre, come anche rilevato anche dall' , non consentendo in tal modo CP_3 al Collegio di determinare la somma effettivamente spettante.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, tutte le domande avanzate da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_5 dovranno essere rigettate in quanto infondate.
[...]
4. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate complessivamente come da dispositivo, in relazione al valore dichiarato della controversia e tenuto conto della attività difensiva svolta principalmente nelle fasi di esame, introduzione e decisione della causa, non essendosi svolta attività istruttoria, facendo riferimento ai valori medi di cui al
D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6.
5. La parte convenuta ha chiesto, sin dalla comparsa di costituzione, la condanna dell'attrice al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96, comma III c.p.c., sulla scorta della manifesta infondatezza della domanda e della palese mala fede con cui la ha agito in giudizio.
Il Collegio ritiene la domanda fondata. In punto di diritto, deve ricordarsi che, secondo le Sezioni Unite della Cassazione, “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, pagina 10 di 12 di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte”, con la conseguenza che “la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza)” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 13.09.2018. n. 22405). Deve inoltre considerarsi che la mala fede o la colpa grave non necessariamente devono emergere da atti specifici della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale si inscrive (cfr. Cass. civ., Sez. III, 30.12.2023, n. 36591).
Nella specie, oltre alla manifesta infondatezza della interpretazione prospettata dalla parte attrice, dal contesto in cui è sorta l'iniziativa processuale di emerge la mala fede per aver contestato un elemento Parte_1 essenziale del contratto dopo averlo eseguito integralmente senza alcuna doglianza antecedente.
Ai fini della quantificazione della somma dovuta, l'art. 96, comma III,
c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (cfr. Cass. civ., Sez.
III, 20.11.2020, n. 26435). Nella specie, il Collegio ritiene equo parametrare detta somma alla metà delle spese processuali, pari ad € 13.000,00, arrotondato per difetto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'impresa, in composizione collegiale, all'esito della camera di consiglio, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 729/2021 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
pagina 11 di 12 1) rigetta tutte le domande avanzate da nei confronti Parte_1 dell' , per le causali di Controparte_5 cui in motivazione;
2) condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1 giudizio in favore di dell' Controparte_5
che liquida in € 26.464,00 per compensi professionali, oltre
[...] accessori di legge;
3) condanna, infine, al pagamento di una somma Parte_1 equitativamente determinata in favore dell' Controparte_5
che liquida complessivamente in € 13.000,00, a
[...] titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma III c.p.c.
L'Aquila, così deciso nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Giudice Presidente est. dott. Giovanni Spagnoli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'impresa
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Giovanni Spagnoli Presidente rel. dott. Gabriele Quaranta Giudice dott.ssa Maura Manzi Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 729/21 promossa da: in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 Parte_2
, elettivamente domiciliata in Bologna, Piazza Aldrovandi n. 8, presso
[...] lo studio dell'Avv. Claudio Tognini del Foro di Bologna, che la rappresenta e difende nel presente giudizio in forza di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTORE contro
Controparte_1
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
[...]
Domenico De Nardis e dall'Avv. Cinzia Angelini, presso cui è elettivamente domiciliato nella sede comunale sita in via Avezzano n. 11, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
CONVENUTO
pagina 1 di 12 OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa
l'azione ex art. 1669 c.c.).
CONCLUSIONI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 17.03.2025, chiedeva la fissazione di un'udienza in presenza per la possibile conciliazione della lite ex art. 185 c.p.c. ed in subordine si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione, come precisate nella nota, mentre la parte convenuta, con la nota di trattazione scritta del 20.03.2025, si opponeva al tentativo di conciliazione della lite e si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 03.05.2021 adiva Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni, come precisate nella nota di trattazione scritta del 17.03.2025: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza e/o eccezione e/o deduzione disattesa e rietta: In via preliminare: ordinarsi ex art.89 c.p.c. la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive come individuate in memoria n.1 ex art.183 VI comma c.p.c. Nel merito: contrariis reiectis, previo accertamento dei crediti tutti esposti in narrativa dell'atto di citazione in favore di Parte_1 come dovuti nell'ammontare complessivo di € 2.660.700,78 o in quella
[...] somma maggiore o minore che risulterà equa o dovuta sulla scorta delle risultanze istruttorie in relazione al contratto per cui è causa e per i motivi tutti esposti condannare l' Controparte_2
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore al
[...] pagamento a favore di dell'importo di € 2.660.700,78 o di Parte_1 quella somma maggiore o minore che risulterà equa e/o dovuta sulla scorta delle risultanze istruttorie oltre agli interessi moratori ex D.Lvo n.231/2002 dalla data di scadenza di ogni singola fattura al saldo;
- con condanna ex art.89 c.p.c. dell'Istituzione CP_1 Controparte_2
Par al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno a favore di pagina 2 di 12 per i motivi già indicati da liquidarsi in quell'importo che verrà Parte_1 ritenuto equo e/o dovuto sulla scorta delle risultanze istruttorie e che si indica in via prudenziale ed orientativo in € 20.000,00; - con rigetto della richiesta di risarcimento danni ex art.96 c.p.c. in quanto del tutto infondata per i motivi già indicati. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa”.
La controversia veniva assegnata in data 04.05.2021 al Giudice Istruttore dott. Giovanni Spagnoli.
In data 07.10.2021 si costituiva in giudizio l'
[...]
(di seguito breviter ), che Controparte_3 CP_3 concludeva nei seguenti termini: “Piaccia al Tribunale Ecc.mo dichiarare infondata e rigettare la domanda ex adverso proposta. Altresì, ai sensi dell' art.
96 c.p.c., condannare l' attrice al risarcimento del danni, in una misura da stabilire in via equitativa e che si indica, orientativamente, nel 5% della somma domandata. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forf.
15% delle spese generali e degli oneri previdenziali e IRAP 23,80%, sostitutivi di IVA 22% e CPA 4%”.
All'udienza di comparizione del 16.11.2021 venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., previa richiesta alla cancelleria di iscrizione della causa alla Sezione specializzata in materia di imprese, trattandosi di appalto di servizi di valore superiore alla soglia comunitaria.
Con successiva ordinanza del 25.10.2022, in assenza di istanze istruttorie, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 13.02.2024, successivamente differita al 25.03.2025 in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva con la modalità della 'trattazione scritta' ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note tempestivamente depositate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società attrice, sulla premessa di operare prevalentemente nel settore della ristorazione collettiva commerciale e di servizi alberghieri presso strutture pubbliche quali RSA, Aziende Ospedaliere e Comuni, rappresenta che in data
27.03.2015, a seguito di procedura aperta per l'affidamento dell'appalto dei pagina 3 di 12 servizi di ristorazione e alberghieri presso la R.A.A. per anziani “EX ONPI” comunicata dall' del Comune dell'Aquila, Controparte_2
procedeva ad una offerta di un canone complessivo € 1.747.291,50 Pt_1 con uno sconto sulla base d'asta pari al 1,5% oltre agli oneri per la sicurezza per la durata contrattuale posta in gara. A seguito dell'aggiudicazione, con contratto sottoscritto in data 30.03.3016 l'Istituzione convenuta affidava ad , Pt_1 quale capogruppo mandataria dell' costituita con Pt_3 CP_4
l'appalto “dei servizi alberghieri o di ristorazione della struttura,
[...] comprensivi dei servizi di pulizia, reception e portierato, ristorazione/bar, lavanderia, manutenzione e cura aree verdi antistanti la struttura, smaltimento dei rifiuti nonché di ogni altro servizio/prestazione come meglio specificato negli atti di gara”. Evidenzia che l'Istituzione è struttura autorizzata e provvisoriamente accreditata per l'accoglienza di 40 persone anziane non autosufficiente ed autorizzata per ulteriori 40 posti letto per anziani autosufficienti, sebbene in contratto veniva a tal fine pattuito che i servizi appaltati dovevano ritenersi rivolti agli intenti anziani quotidianamente presente in struttura sino al numero massimo di 76 utenti, con la precisazione che il compenso pattuito in contratto veniva concordato in complessivi €
1.773.900,00 esente I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 21 e 27ter d.P.R. n. 633/1972, oltre € 8.956,50 per oneri per la sicurezza.
Precisa che l'appalto aveva una decorrenza iniziale dal 30.03.2016 per la durata di 18 mesi, ma che lo stesso è stato oggetto di diverse proroghe, con data di ultima scadenza al 30.04.2021.
Rappresenta pertanto che, a seguito dei riconteggi dei compensi effettivamente dovuti, ha provveduto ad emettere la fattura n. Parte_1
42/PA in data 20.01.2021 di conguaglio per il periodo da aprile 2016 a settembre 2017, al netto degli acconti già fatturati, per complessivi €
737.473,39, nonché la fattura n. 43/PA del 20.01.2021 di conguaglio per il periodo da ottobre 2017 a dicembre 2020, al netto gli acconti già fatturati, per ulteriori € 1.535.596,39.
A seguito di sollecito di pagamento rimasto senza riscontro, giungeva a scadenza anche la fattura n. 53/PA del 31.01.2021, riferita al mese di gennaio pagina 4 di 12 per € 97.071,15 oltre alla fattura n. 880/PA del 31.12.2020 per il servizio di ristorazione riferita al mese di dicembre 2020, per ulteriore € 33.140,50
Successivamente all'introduzione del giudizio, l'attrice estendeva la domanda – entro la prima memoria istruttoria - alle fatture nn. 159PA del
26.02.2021, 234PA del 31.03.2021 e 360PA del 30.04.2021, emesse per le medesime causali, che hanno portato ad aggiornare il credito Parte_1 complessivamente maturato in linea capitale ad € 2.660.700,78, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, richiesti all'Istituto.
L' , nel costituirsi in giudizio, contesta l'interpretazione del contratto CP_3
e del capitolato d'oneri prospettato dalla parte attrice, facendo leva sul tenore letterale dell'art. 8 sulla determinazione del corrispettivo nonché sul comportamento tenuto dalle parti sin quasi alla scadenza dell'ultima proroga del contratto. Eccepisce, inoltre, la mancanza di forma scritta dell'appalto per il periodo successivo alla scadenza, atteso che le proroghe venivano disposte con mera determina dirigenziale. Insiste, dunque, per il rigetto della domanda e per la condanna di ai sensi dell'art. 96, comma III c.p.c. Parte_1
2. Preliminarmente, è necessaria una pronuncia del Collegio sulla richiesta dell'attrice, reiterata nella nota di precisazione delle conclusioni del 17.03.2025, di cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle espressioni sconvenienti e offensive contenute nella comparsa di costituzione della parte convenuta, con condanna della medesima al pagamento dell'importo di € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto.
Sul punto, ritiene il Collegio che le locuzioni contenute nella comparsa di costituzione della parte convenuta, “Parte attrice per motivi che possono essere di vario ordine (ad es.: speculativo tentativo di sfruttare l'alea processuale/generazione di utili inesistenti per dissimulare perdite o disavanzi/”gonfiaggio” del fatturato in vista di cessioni aziendali/……) propone una solitaria esegesi del contratto di appalto” (pag. 5, I capoverso), nonché, “se non un atteggiamento di mala fede, quanto meno di consapevole torto con evidente intento di lucro in una fase antecedente alla conclusione dei rapporti contrattuali in vista dell'approssimarsi della scadenza dell'appalto”
(pag. 5, II capoverso), non risultino debordanti rispetto al diritto di difesa della parte. pagina 5 di 12 In argomento, infatti, è opportuno ricordare che, a norma dell'art. 89, comma II, c.p.c., costituisce requisito per l'accoglimento dell'istanza di cancellazione di espressioni offensive contenute negli scritti difensivi, che le stesse non riguardino l'oggetto della causa (cfr. Cass. civ., Sez. lav.,
04.08.1999, n. 8411). Nel caso di specie, considerando che le espressioni censurate dal convenuto riguardano comunque i fatti oggetto di causa, non risultano integrati i presupposti della norma richiamata.
L'infondatezza della doglianza consente di assorbire anche la richiesta di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito da
Parte_1
3. Tanto premesso, passando ad esaminare nel merito le richieste avanzate dalla parte attrice, il Collegio ritiene infondata la domanda di condanna al pagamento dei conguagli sui corrispettivi dovuti per l'esecuzione dell'appalto di servizi gestito dalla Parte_1
In punto di diritto, giova rammentare che nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 2362 all'art. 1365
c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. II, 11.11.2021, n.
33451).
Nella specie, l'interpretazione del contratto offerta dalla parte attrice non può essere condivisa, in primo luogo, già sulla scorta del tenore letterale delle clausole richiamate, valutate sia singolarmente che nel complesso.
Sia il disciplinare di gara che il contratto ed il capitolato d'oneri, infatti, non contengono alcuna disposizione specifica che preveda il corrispettivo di €
1.773.900,00 come fisso e invariabile. Piuttosto, l'art. 2 del disciplinare di gara prevedeva che l'importo del contratto di appalto era soltanto “stimato” in €
1.773.900,00 (cfr. doc. n. 7 fascicolo convenuto), mentre nelle premesse del contratto di appalto, così come nell'art. 8 sul compenso, viene specificato che l'importo aggiudicato in favore dell'impresa è rappresentato da € 41,95 pro capite pro die (cfr. doc. n. 3 fascicolo attore). Non giova all'interpretazione di parte attrice nemmeno il riferimento all'art. 15, comma III del capitolato pagina 6 di 12 d'oneri, secondo cui “Il compenso deve intendersi rapportato ad un numero di utenza sino ad un massimo di 76 ospiti residenti, inclusi gli utenti temporanei come precedentemente definiti” (cfr. doc. n. 4 fascicolo attore). Infatti, a voler intendere il corrispettivo come fisso e invariabile, non avrebbe avuto alcun senso la locuzione “sino ad un massimo”, che piuttosto pone un limite massimo ma non anche minimo, rispetto agli utenti beneficiari delle prestazioni offerte dalla Parte_1
Peraltro, la pretesa dell'attrice di beneficiare mensilmente dell'importo fisso di € 97.071,75 – pari all'importo a base d'asta, detratto il ribasso offerto – mal si concilia con la necessità di contribuire in relazione alle entrate del bar e ristorante per gli ospiti esterni della struttura. Secondo l'ultimo paragrafo dell'art. 8 del contratto, infatti, “Ai fini del pagamento del corrispettivo mensile,
l'aggiudicatario è tenuto al previo rimborso, con cadenza del pari mensile, all'ICSA del 20% del ricavato dell'utenza esterna del ristorante e del bar, a titolo di partecipazione alle spese fisse di gestione, previa emissione di idoneo documento giustificativo o fiscale, come previsto dall'art. 15, comma 6, del
Capitolato d'oneri”. Dunque, non può essere condivisa la pretesa dell'attrice di individuare il compenso mensile attraverso la mera divisione del valore stimato dell'appalto con la sua durata.
In secondo luogo, l'interpretazione della clausola sul corrispettivo è stata precisata dall'Istituto – e successivamente non contestata dalla società odierna attrice - già con la nota esplicativa prot. n. 724 del 1° aprile 2016, laddove è specificato al punto a) che “il corrispettivo pro-capite e pro die che verrà corrisposto a è pari ad € 41,95, come risulta Parte_4 dall'art. 8 del contratto inter partes e come indicato nella determinazione di aggiudicazione n. 383 in data 7 dicembre 2015” (cfr. doc. n. 6 fascicolo convenuto).
Ad ogni buon conto, pur volendo considerare l'unico elemento di ambiguità del dato letterale, costituito dall'art. 15, comma IV del capitolato d'oneri, secondo cui “L'affidataria verrà remunerata mensilmente, previa emissione di apposito documento fiscale della somma pari ad 1/24 (un ventiquattresimo) dell'importo previsto a base di gare, detratto il ribasso”,
pagina 7 di 12 soccorrerebbe comunque il parametro del comportamento complessivo delle parti.
Infatti, se è vero che l'elemento letterale assume funzione fondamentale, la valutazione del complessivo comportamento delle parti non costituisce un canone sussidiario, bensì un parametro necessario ed indefettibile, in quanto le singole clausole, da interpretare le une a mezzo delle altre, senza potersi arrestare ad una considerazione atomistica delle stesse, neppure quando il loro senso possa ritenersi compiuto, debbono essere raccordate al complesso dell'atto e l'atto deve essere esaminato valutando il complessivo comportamento delle parti. In tema di interpretazione del contratto, inoltre, la Cassazione ha precisato che il comportamento tenuto dalle parti dopo la sua conclusione, cui attribuisce rilievo ermeneutico il secondo comma dell'art. 1362 c.c., è solo quello di cui siano stati partecipi entrambi i contraenti, non potendo la comune intenzione delle parti emergere dall'iniziativa unilaterale di una di esse, corrispondente ai suoi personali disegni (cfr. Cass. civ., Sez. III, 09.11.2020, n.
25090).
Orbene, nel caso di specie, il convenuto ha provato, ma la circostanza è riconosciuta dalla stessa attrice, che per tutta la durata del Parte_1 contratto, ha fatturato mensilmente un importo commisurato all'effettivo numero di utenti presenti nella struttura assistenziale, come risultante dal riepilogo prodotto, sulla scorta del prospetto delle presenze inviato dalla medesima società al fine di ottenere il pagamento delle prestazioni rese (cfr. doc. n. 4 e 5 fascicolo convenuto). Tali circostanze specifiche, nonché la documentazione a sostegno, non sono state espressamente contestate dalla parte attrice, né la medesima ha fornito alcuna prova del fatto che le fatture emesse sino al 2021, peraltro nemmeno prodotte in giudizio, fossero dei meri acconti.
La prima richiesta per il pagamento del saldo, infatti, risulta essere avvenuta il
20.01.2021, dunque a distanza di soli due mesi dalla scadenza dell'ultima proroga concessa dall' (cfr. doc. n. 6 fascicolo attore). Non si CP_3 comprende, dunque, il motivo per cui a fronte di una dedotta assoluta antieconomicità di un contratto di “global service” con corrispettivo parametrato al numero degli utenti presenti mese per mese nella struttura,
[...] lo abbia regolarmente eseguito per oltre 4 anni secondo Parte_1
pagina 8 di 12 l'interpretazione prospettata dall'Istituto, per poi attendere la scadenza non del contratto, ma delle successive numerose proroghe, per reclamare il corrispettivo in termini radicalmente difformi rispetto al periodo antecedente.
Da ultimo, osserva il Collegio che la parte attrice ha dedotto – peraltro in maniera tardiva con la seconda memoria istruttoria del 12.01.2022, giacché risulta che l' avesse fornito le informazioni richieste già in data CP_3
17.11.2021, dunque compatibilmente con le preclusioni assertive della memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. (cfr. doc. n. 26 fascicolo attore) – che la prova della antieconomicità dell'interpretazione sul corrispettivo proposta dalla convenuta sarebbe costituita dal fatto che nei documenti relativi alla nuova procedura di affidamento del servizio è stata inserita la previsione di un compenso minimo garantito in favore dell'appaltatore (cfr. doc. n. 32 fascicolo attore).
Orbene, osserva il Collegio che l'eventuale scarsa convenienza economica dell'appalto gestito dalla può imputarsi unicamente alla Parte_1 medesima, avendo non solo partecipato al bando e sottoscritto il contratto, ma anche eseguito l'appalto alle condizioni oggi contestate senza nulla eccepire sino alla proposizione della domanda giudiziale. Piuttosto, la documentazione prodotta dall'attrice con la seconda memoria istruttoria rappresenta la controprova dell'errata interpretazione prospettata da atteso Parte_1 che anche nella nuova procedura viene indicato sia un valore complessivo stimato dell'appalto (€ 3.260.764) che il compenso pro die pro capite (€ 42,95) parametrato agli ospiti presenti in struttura, sebbene sia previsto anche un conguaglio forfettario di € 60.000,00 al mese, nel caso di presenza di un numero di ospiti inferiore ad una determinata soglia.
Tuttavia, sia nel disciplinare di gara che nel contratto di appalto oggetto di causa non è stato espressamente previsto un compenso minimo garantito in favore dell'appaltatore, con la conseguenza che l'eventuale presenza nella struttura di un numero di ospiti inferiore a quello previsto dovrà considerarsi come elemento che rientra nella normale alea del contratto.
Pertanto, è infondata la domanda di pagamento di ulteriori somme relative alle mensilità che vanno dal 2016 al novembre del 2020. Per quanto riguarda la mensilità relativa a dicembre 2020, per la somma di € 33.140,50, l'Istituto ha pagina 9 di 12 dedotto che la relativa fattura è stata liquidata con determinazione dirigenziale n. 452 del 28.05.2021. La circostanza, oltre a non essere contestata, risulta altresì confermata dall'attrice nella seconda memoria istruttoria, sebbene il pagamento sia stato inteso come anticipo sulla maggior somma pretesa, ma non dovuta, dalla parte convenuta.
Infine, con riferimento alle mensilità relative a gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021, posto che alla è dovuto il corrispettivo per i servizi Parte_1 effettivamente resi, tuttavia nel presente giudizio la parte non ha fornito i dati sulle presenze effettive nella struttura, né l'importo relativo al ricavato dell'utenza esterna del ristorante e del bar, al fine di calcolarne il 20% da detrarre, come anche rilevato anche dall' , non consentendo in tal modo CP_3 al Collegio di determinare la somma effettivamente spettante.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, tutte le domande avanzate da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_5 dovranno essere rigettate in quanto infondate.
[...]
4. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate complessivamente come da dispositivo, in relazione al valore dichiarato della controversia e tenuto conto della attività difensiva svolta principalmente nelle fasi di esame, introduzione e decisione della causa, non essendosi svolta attività istruttoria, facendo riferimento ai valori medi di cui al
D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6.
5. La parte convenuta ha chiesto, sin dalla comparsa di costituzione, la condanna dell'attrice al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96, comma III c.p.c., sulla scorta della manifesta infondatezza della domanda e della palese mala fede con cui la ha agito in giudizio.
Il Collegio ritiene la domanda fondata. In punto di diritto, deve ricordarsi che, secondo le Sezioni Unite della Cassazione, “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, pagina 10 di 12 di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte”, con la conseguenza che “la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza)” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 13.09.2018. n. 22405). Deve inoltre considerarsi che la mala fede o la colpa grave non necessariamente devono emergere da atti specifici della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale si inscrive (cfr. Cass. civ., Sez. III, 30.12.2023, n. 36591).
Nella specie, oltre alla manifesta infondatezza della interpretazione prospettata dalla parte attrice, dal contesto in cui è sorta l'iniziativa processuale di emerge la mala fede per aver contestato un elemento Parte_1 essenziale del contratto dopo averlo eseguito integralmente senza alcuna doglianza antecedente.
Ai fini della quantificazione della somma dovuta, l'art. 96, comma III,
c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (cfr. Cass. civ., Sez.
III, 20.11.2020, n. 26435). Nella specie, il Collegio ritiene equo parametrare detta somma alla metà delle spese processuali, pari ad € 13.000,00, arrotondato per difetto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'impresa, in composizione collegiale, all'esito della camera di consiglio, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 729/2021 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
pagina 11 di 12 1) rigetta tutte le domande avanzate da nei confronti Parte_1 dell' , per le causali di Controparte_5 cui in motivazione;
2) condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1 giudizio in favore di dell' Controparte_5
che liquida in € 26.464,00 per compensi professionali, oltre
[...] accessori di legge;
3) condanna, infine, al pagamento di una somma Parte_1 equitativamente determinata in favore dell' Controparte_5
che liquida complessivamente in € 13.000,00, a
[...] titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma III c.p.c.
L'Aquila, così deciso nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Giudice Presidente est. dott. Giovanni Spagnoli
pagina 12 di 12