TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/03/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4561/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Manuela Gallo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4561 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione il 18 ottobre 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Fiorellino;
Parte_1
Opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., e per essa il procuratore speciale Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Ida Sigismondi e Francesco Clausi;
Controparte_2
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1296/2022, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 29 settembre 2022 e notificato il 12 ottobre 2022, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di euro 5.504,57 (oltre interessi e spese del procedimento monitorio) in favore di a titolo di corrispettivo della fornitura di gas Controparte_1
naturale.
A fondamento della spiegata opposizione l'opponente ha eccepito preliminarmente: l'improcedibilità dell'azione promossa da con il ricorso monitorio per mancato esperimento del tentativo di CP_1
conciliazione obbligatorio previsto dalla delibera 209/2016/E/COM; la carenza di legittimazione passiva pagina 1 di 7 del , in ragione della assoluta estraneità dello stesso rispetto al presunto credito;
Parte_1
l'intervenuta prescrizione del credito, in ragione del fatto che le fatture azionate si riferiscono a forniture asseritamente effettuate tra il 2018 e il 2020 e che di esse l'opponente è venuto a conoscenza soltanto in data 17 maggio 2022, con conseguente maturazione del termine biennale di prescrizione in assenza di validi atti interruttivi. Nel merito, l'opponente ha dedotto l'infondatezza e inesistenza del credito e ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Con comparsa depositata in data 20 aprile 2023, si costituiva in giudizio che Controparte_1 evidenziava l'infondatezza delle avverse eccezioni e deduzioni, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione. Con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 2 maggio 2023 il giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ritenendone insussistenti i presupposti, e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Istruita la causa mediante produzione documentale, in data 18 ottobre 2024 la stessa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
L'opposizione è risultata fondata.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio.
Sul punto, deve, infatti, osservarsi che il combinato disposto degli articoli 2 e 7 dell'allegato A (TICO –
Testo Integrato Conciliazione) alla delibera 209/2016/E/COM, richiamata da parte opponente, prevede, tra l'altro, nell'ambito delle controversie tra clienti finali di gas alimentati in bassa pressione e operatori o gestori, l'esperimento di un tentativo di conciliazione, disciplinando unicamente le modalità di attivazione della procedura da parte del cliente e nulla disponendo, invece, per il caso in cui la controversia sia promossa dagli operatori;
per tale ragione, deve ritenersi che nell'ambito del procedimento monitorio, instaurato da non operasse l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione a pena di Controparte_1
improcedibilità.
Tale conclusione, peraltro, è suffragata altresì dall'orientamento della Suprema Corte, la quale, in materia di servizi di telecomunicazione, ha stabilito un principio, applicabile analogicamente al caso in esame, pagina 2 di 7 secondo cui “non è soggetto all'obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione […] chi intenda richiedere un provvedimento monitorio, essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito” (cfr. Cass. sentenza n. 8240/2020).
Egualmente, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'opponente.
Al riguardo, occorre premettere innanzitutto che la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), richiamata dalla delibera ARERA 97/2018/R/COM, prevede all'articolo 1, comma 4, tra l'altro, che “Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera
c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera”; ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 10, della predetta legge, tale termine di prescrizione biennale, nel settore del gas, opera per le fatture aventi scadenza successiva al 1 gennaio 2019
e, dunque, trova applicazione nel caso di specie.
Tanto premesso, la Suprema Corte ha poi ulteriormente chiarito che il termine decorre dalla data di scadenza delle fatture, prescindendo dalla data di effettuazione dei consumi (cfr. Cass. decreto del 9 maggio 2023 – numero di registro generale 9126/2023: “…ritenuto, inoltre, che la disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l'evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi”).
Nel caso di specie, le fatture azionate con il procedimento monitorio hanno scadenza compresa tra il 3 giugno 2020 e il 23 agosto 2021 e lo stesso opponente ha affermato di averne avuto conoscenza in data 17 maggio 2022 (cfr. pag. 10 atto di citazione: “…Tutte le fatture in questione, dunque, non sono state inviate correttamente, tant'è che si è venuti a conoscenza della loro esistenza solamente nel mese di maggio 2022
(precisamente, giorno 17) allorquando la società , ne ha inviato una copia, a mezzo Controparte_2 mail, allo scrivente procuratore”) e, dunque, diciassette giorni prima del decorso del termine prescrizionale biennale rispetto alla fattura avente scadenza più risalente;
successivamente, si è svolto il procedimento monitorio e, in data 30 novembre 2022, è stato instaurato il presente giudizio, con la conseguenza che il termine di prescrizione biennale non è mai decorso, essendosi verificati i menzionati atti interruttivi dello stesso (la fattura commerciale inviata al debitore può valere come atto di costituzione in mora quando, come nel caso in esame, contenga la richiesta di pagamento e ne indichi la scadenza). pagina 3 di 7 Tanto considerato, non sono dirimenti le deduzioni svolte dall'opponente in merito alla inesattezza dell'indirizzo al quale sono state trasmesse le fatture.
Passando all'esame del merito della controversia, occorre innanzitutto premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, all'interno del quale, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore, mentre quella di convenuto è propria del debitore;
da ciò deriva che, in applicazione delle regole relative al riparto dell'onere probatorio, incombe sull'opposto (attore in senso sostanziale) l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo, mentre spetta all'opponente (convenuto in senso sostanziale) l'onere di provare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa.
Ancora più precisamente, in materia contrattuale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n. 9351 del 19.4.2007; Cass. Sez. Un.
n. 13533 del 30.10.2001).
Ciò posto, deve osservarsi che, nel caso di specie, l'opponente ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale con la società fornitrice;
in particolare, nell'atto introduttivo del presente giudizio, egli ha dedotto che “…il PDR n. 00880000447011 ed il contatore avente matricola ELS17B2534159710 richiamati nelle singole fatture oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo e che – a dire di parte opposta – avrebbe dato origine alle forniture non pagate, non è stato mai intestato al sig. . […] Parte_1
Stando così le cose, dunque, è evidente che nessuna somma può essere richiesta all'odierno opponente che non ha mai usufruito delle forniture che dice (ma non prova) di avere effettuato” Controparte_1
(cfr. pagine 5 e 6 atto di citazione); in aggiunta a ciò, occorre precisare che, mentre nell'atto di citazione il sig. ha dedotto che la fornitura per cui è causa è verosimilmente riferibile alla società GUSTO Pt_1
SAS di nella prima memoria istruttoria lo stesso ha, invece, ulteriormente Parte_2
specificato che, a seguito delle verifiche svolte, è emerso che la fornitura di cui è causa non è riconducibile neppure alla predetta società (cfr. pag. 5 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte opponente: “…giova osservare che esperite ulteriori verifiche è oltremodo emerso che: - i PDR e contatori richiamati in fattura non sono stati mai intestati (non solo al ) ma neppure alla società Pt_1
Gusto SAS che, invero, nel corso dell'anno 2019 aveva fatto richiesta di subentro al precedente gestore
(la New Borromeo Srl), ma non ha mai dato l'assenso al relativo subentro”). CP_1
pagina 4 di 7 A fronte delle predette contestazioni, non ha dimostrato, come suo onere, l'esistenza di un rapporto CP_1
contrattuale con il sig. e, ad ogni modo, neppure con la Parte_1 Parte_3
[...]
Invero, non possono ritenersi a tal fine sufficienti le fatture prodotte con allegato estratto conto al
27.6.2022 e neppure il documento contenente la certificazione dei consumi redatto dal distributore Italgas
Reti.
In particolare, con riferimento alle fatture, la Suprema Corte ha chiarito che “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 3581 dell'8 febbraio 2024); nel caso di specie, tuttavia, non ricorrono le circostanze indicate, ragion per cui le sole fatture non possono ritenersi sufficienti ai fini della dimostrazione dell'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti, ma esse possono essere valutate alla stregua di meri indizi (cfr. Cass. Sez. II sent. n. 299 del 12 gennaio 2016: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio”), che, tuttavia, non risultano di per sé concludenti né sono suffragati da altri elementi di prova.
Per quel che riguarda, invece, il documento contenente la certificazione dei consumi, prodotto con il deposito della seconda memoria istruttoria di parte opposta, occorre rilevare che dallo stesso non si evince in alcun modo la riconducibilità all'odierno opponente dell'utenza contraddistinta da codice PDR n.
00880000447011. Nella specie, la certificazione dei consumi nulla aggiunge, in punto di prova della riferibilità soggettiva al della fornitura di gas per cui chiede il pagamento Parte_1 CP_1
dei corrispettivi e quindi dell'esistenza del rapporto contrattuale fra le parti, ai documenti già prodotti da e dalla stessa provenienti (fatture, estratto conto). In particolare, nelle fatture sono indicati i CP_1
numeri di PDR e di contatore, il luogo della fornitura (Rende, via Gioacchino Rossini, Borro) e la tipologia d'uso non domestico ma artigianale-industriale. Le fatture sono intestate a con Parte_1
l'indicazione di un indirizzo di residenza (Montalto Uffugo, via De Sica n. 11) diverso da quello risultante dal certificato di residenza storico prodotto in atti dall'opponente ed aggiornato al 2023 (Rende, via P.
Mascagni). Dunque, a fronte della contestazione in ordine alla esistenza del rapporto contrattuale, le pagina 5 di 7 circostanze della tipologia d'uso non domestico e della non corrispondenza dell'indirizzo del destinatario come indicato nelle fatture con quello del come risultante dal certificato in atti, lasciano Parte_1
fortemente dubitare che il rapporto di somministrazione sia intercorso proprio con il Pt_1
Tanto osservato, e posto che il contratto di somministrazione non richiede forma scritta né ad substantiam né ad probationem, le sole fatture commerciali - tanto più se valutate unitamente alle altre circostanze sopra evidenziate - non consentono di ritenere raggiunta la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale fra le parti.
Ne discende l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Deve essere disattesa, infine, la domanda di condanna al risarcimento dei danni avanzata dall'opponente ex art. 96 comma 1 c.p.c., non avendo questo né dedotto né dimostrato la ricorrenza del dolo o della colpa grave nel comportamento dell'opposta soccombente che ha prospettato tesi giuridiche infondate, ovvero la consapevolezza in capo alla stessa, o l'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, della infondatezza delle suddette tesi. Né l'opponente ha allegato, neppure genericamente, elementi di fatto indicativi di danni ulteriori rispetto a quelli che trovano ristoro nella rifusione delle spese sostenute per il giudizio (v. Cass. Sez. 2, sentenza n. 7620/2013 “la domanda di risarcimento da responsabilità processuale aggravata, di cui all'art. 96 comma 1 c.p.c., pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone comunque una, sia pur generica, allegazione della “direzione” dei supposti danni”).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo le tabelle del d.m. n.
147/2022 ai valori minimi dello scaglione di riferimento (da euro 5.201 ad euro 26.000), tenuto conto della natura documentale del giudizio, del suo andamento e del suo esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1296/2022 - R.G. n. 3537/2022, emesso dal Tribunale Civile di Cosenza in data 29 settembre 2022 e depositato in data 30.09.2022;
rigetta la richiesta di condanna dell'opposta al risarcimento dei danni per lite temeraria;
condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 Parte_1
euro 145,50 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi professionali, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
pagina 6 di 7 Cosenza, 14 marzo 2025
Il Giudice
Manuela Gallo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Manuela Gallo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4561 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione il 18 ottobre 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Fiorellino;
Parte_1
Opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., e per essa il procuratore speciale Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Ida Sigismondi e Francesco Clausi;
Controparte_2
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1296/2022, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 29 settembre 2022 e notificato il 12 ottobre 2022, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di euro 5.504,57 (oltre interessi e spese del procedimento monitorio) in favore di a titolo di corrispettivo della fornitura di gas Controparte_1
naturale.
A fondamento della spiegata opposizione l'opponente ha eccepito preliminarmente: l'improcedibilità dell'azione promossa da con il ricorso monitorio per mancato esperimento del tentativo di CP_1
conciliazione obbligatorio previsto dalla delibera 209/2016/E/COM; la carenza di legittimazione passiva pagina 1 di 7 del , in ragione della assoluta estraneità dello stesso rispetto al presunto credito;
Parte_1
l'intervenuta prescrizione del credito, in ragione del fatto che le fatture azionate si riferiscono a forniture asseritamente effettuate tra il 2018 e il 2020 e che di esse l'opponente è venuto a conoscenza soltanto in data 17 maggio 2022, con conseguente maturazione del termine biennale di prescrizione in assenza di validi atti interruttivi. Nel merito, l'opponente ha dedotto l'infondatezza e inesistenza del credito e ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Con comparsa depositata in data 20 aprile 2023, si costituiva in giudizio che Controparte_1 evidenziava l'infondatezza delle avverse eccezioni e deduzioni, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione. Con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 2 maggio 2023 il giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ritenendone insussistenti i presupposti, e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Istruita la causa mediante produzione documentale, in data 18 ottobre 2024 la stessa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
L'opposizione è risultata fondata.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio.
Sul punto, deve, infatti, osservarsi che il combinato disposto degli articoli 2 e 7 dell'allegato A (TICO –
Testo Integrato Conciliazione) alla delibera 209/2016/E/COM, richiamata da parte opponente, prevede, tra l'altro, nell'ambito delle controversie tra clienti finali di gas alimentati in bassa pressione e operatori o gestori, l'esperimento di un tentativo di conciliazione, disciplinando unicamente le modalità di attivazione della procedura da parte del cliente e nulla disponendo, invece, per il caso in cui la controversia sia promossa dagli operatori;
per tale ragione, deve ritenersi che nell'ambito del procedimento monitorio, instaurato da non operasse l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione a pena di Controparte_1
improcedibilità.
Tale conclusione, peraltro, è suffragata altresì dall'orientamento della Suprema Corte, la quale, in materia di servizi di telecomunicazione, ha stabilito un principio, applicabile analogicamente al caso in esame, pagina 2 di 7 secondo cui “non è soggetto all'obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione […] chi intenda richiedere un provvedimento monitorio, essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito” (cfr. Cass. sentenza n. 8240/2020).
Egualmente, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'opponente.
Al riguardo, occorre premettere innanzitutto che la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), richiamata dalla delibera ARERA 97/2018/R/COM, prevede all'articolo 1, comma 4, tra l'altro, che “Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera
c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera”; ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 10, della predetta legge, tale termine di prescrizione biennale, nel settore del gas, opera per le fatture aventi scadenza successiva al 1 gennaio 2019
e, dunque, trova applicazione nel caso di specie.
Tanto premesso, la Suprema Corte ha poi ulteriormente chiarito che il termine decorre dalla data di scadenza delle fatture, prescindendo dalla data di effettuazione dei consumi (cfr. Cass. decreto del 9 maggio 2023 – numero di registro generale 9126/2023: “…ritenuto, inoltre, che la disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l'evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi”).
Nel caso di specie, le fatture azionate con il procedimento monitorio hanno scadenza compresa tra il 3 giugno 2020 e il 23 agosto 2021 e lo stesso opponente ha affermato di averne avuto conoscenza in data 17 maggio 2022 (cfr. pag. 10 atto di citazione: “…Tutte le fatture in questione, dunque, non sono state inviate correttamente, tant'è che si è venuti a conoscenza della loro esistenza solamente nel mese di maggio 2022
(precisamente, giorno 17) allorquando la società , ne ha inviato una copia, a mezzo Controparte_2 mail, allo scrivente procuratore”) e, dunque, diciassette giorni prima del decorso del termine prescrizionale biennale rispetto alla fattura avente scadenza più risalente;
successivamente, si è svolto il procedimento monitorio e, in data 30 novembre 2022, è stato instaurato il presente giudizio, con la conseguenza che il termine di prescrizione biennale non è mai decorso, essendosi verificati i menzionati atti interruttivi dello stesso (la fattura commerciale inviata al debitore può valere come atto di costituzione in mora quando, come nel caso in esame, contenga la richiesta di pagamento e ne indichi la scadenza). pagina 3 di 7 Tanto considerato, non sono dirimenti le deduzioni svolte dall'opponente in merito alla inesattezza dell'indirizzo al quale sono state trasmesse le fatture.
Passando all'esame del merito della controversia, occorre innanzitutto premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, all'interno del quale, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore, mentre quella di convenuto è propria del debitore;
da ciò deriva che, in applicazione delle regole relative al riparto dell'onere probatorio, incombe sull'opposto (attore in senso sostanziale) l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo, mentre spetta all'opponente (convenuto in senso sostanziale) l'onere di provare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa.
Ancora più precisamente, in materia contrattuale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n. 9351 del 19.4.2007; Cass. Sez. Un.
n. 13533 del 30.10.2001).
Ciò posto, deve osservarsi che, nel caso di specie, l'opponente ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale con la società fornitrice;
in particolare, nell'atto introduttivo del presente giudizio, egli ha dedotto che “…il PDR n. 00880000447011 ed il contatore avente matricola ELS17B2534159710 richiamati nelle singole fatture oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo e che – a dire di parte opposta – avrebbe dato origine alle forniture non pagate, non è stato mai intestato al sig. . […] Parte_1
Stando così le cose, dunque, è evidente che nessuna somma può essere richiesta all'odierno opponente che non ha mai usufruito delle forniture che dice (ma non prova) di avere effettuato” Controparte_1
(cfr. pagine 5 e 6 atto di citazione); in aggiunta a ciò, occorre precisare che, mentre nell'atto di citazione il sig. ha dedotto che la fornitura per cui è causa è verosimilmente riferibile alla società GUSTO Pt_1
SAS di nella prima memoria istruttoria lo stesso ha, invece, ulteriormente Parte_2
specificato che, a seguito delle verifiche svolte, è emerso che la fornitura di cui è causa non è riconducibile neppure alla predetta società (cfr. pag. 5 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte opponente: “…giova osservare che esperite ulteriori verifiche è oltremodo emerso che: - i PDR e contatori richiamati in fattura non sono stati mai intestati (non solo al ) ma neppure alla società Pt_1
Gusto SAS che, invero, nel corso dell'anno 2019 aveva fatto richiesta di subentro al precedente gestore
(la New Borromeo Srl), ma non ha mai dato l'assenso al relativo subentro”). CP_1
pagina 4 di 7 A fronte delle predette contestazioni, non ha dimostrato, come suo onere, l'esistenza di un rapporto CP_1
contrattuale con il sig. e, ad ogni modo, neppure con la Parte_1 Parte_3
[...]
Invero, non possono ritenersi a tal fine sufficienti le fatture prodotte con allegato estratto conto al
27.6.2022 e neppure il documento contenente la certificazione dei consumi redatto dal distributore Italgas
Reti.
In particolare, con riferimento alle fatture, la Suprema Corte ha chiarito che “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 3581 dell'8 febbraio 2024); nel caso di specie, tuttavia, non ricorrono le circostanze indicate, ragion per cui le sole fatture non possono ritenersi sufficienti ai fini della dimostrazione dell'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti, ma esse possono essere valutate alla stregua di meri indizi (cfr. Cass. Sez. II sent. n. 299 del 12 gennaio 2016: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio”), che, tuttavia, non risultano di per sé concludenti né sono suffragati da altri elementi di prova.
Per quel che riguarda, invece, il documento contenente la certificazione dei consumi, prodotto con il deposito della seconda memoria istruttoria di parte opposta, occorre rilevare che dallo stesso non si evince in alcun modo la riconducibilità all'odierno opponente dell'utenza contraddistinta da codice PDR n.
00880000447011. Nella specie, la certificazione dei consumi nulla aggiunge, in punto di prova della riferibilità soggettiva al della fornitura di gas per cui chiede il pagamento Parte_1 CP_1
dei corrispettivi e quindi dell'esistenza del rapporto contrattuale fra le parti, ai documenti già prodotti da e dalla stessa provenienti (fatture, estratto conto). In particolare, nelle fatture sono indicati i CP_1
numeri di PDR e di contatore, il luogo della fornitura (Rende, via Gioacchino Rossini, Borro) e la tipologia d'uso non domestico ma artigianale-industriale. Le fatture sono intestate a con Parte_1
l'indicazione di un indirizzo di residenza (Montalto Uffugo, via De Sica n. 11) diverso da quello risultante dal certificato di residenza storico prodotto in atti dall'opponente ed aggiornato al 2023 (Rende, via P.
Mascagni). Dunque, a fronte della contestazione in ordine alla esistenza del rapporto contrattuale, le pagina 5 di 7 circostanze della tipologia d'uso non domestico e della non corrispondenza dell'indirizzo del destinatario come indicato nelle fatture con quello del come risultante dal certificato in atti, lasciano Parte_1
fortemente dubitare che il rapporto di somministrazione sia intercorso proprio con il Pt_1
Tanto osservato, e posto che il contratto di somministrazione non richiede forma scritta né ad substantiam né ad probationem, le sole fatture commerciali - tanto più se valutate unitamente alle altre circostanze sopra evidenziate - non consentono di ritenere raggiunta la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale fra le parti.
Ne discende l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Deve essere disattesa, infine, la domanda di condanna al risarcimento dei danni avanzata dall'opponente ex art. 96 comma 1 c.p.c., non avendo questo né dedotto né dimostrato la ricorrenza del dolo o della colpa grave nel comportamento dell'opposta soccombente che ha prospettato tesi giuridiche infondate, ovvero la consapevolezza in capo alla stessa, o l'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, della infondatezza delle suddette tesi. Né l'opponente ha allegato, neppure genericamente, elementi di fatto indicativi di danni ulteriori rispetto a quelli che trovano ristoro nella rifusione delle spese sostenute per il giudizio (v. Cass. Sez. 2, sentenza n. 7620/2013 “la domanda di risarcimento da responsabilità processuale aggravata, di cui all'art. 96 comma 1 c.p.c., pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone comunque una, sia pur generica, allegazione della “direzione” dei supposti danni”).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo le tabelle del d.m. n.
147/2022 ai valori minimi dello scaglione di riferimento (da euro 5.201 ad euro 26.000), tenuto conto della natura documentale del giudizio, del suo andamento e del suo esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1296/2022 - R.G. n. 3537/2022, emesso dal Tribunale Civile di Cosenza in data 29 settembre 2022 e depositato in data 30.09.2022;
rigetta la richiesta di condanna dell'opposta al risarcimento dei danni per lite temeraria;
condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 Parte_1
euro 145,50 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi professionali, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
pagina 6 di 7 Cosenza, 14 marzo 2025
Il Giudice
Manuela Gallo
pagina 7 di 7