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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/11/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 285/2025
Comunicazioni:
1) Debitore 2) Ricorrente/i 3) Registro Imprese 4) Pubblico Ministero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza - Sezione Prima civile – Diritto della crisi e dell'insolvenza - riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Paola Cazzola Presidente rel.- est.
dott. Fabio D'Amore Giudice
dott. Silvia Saltarelli Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 285 -1 /2025 R.G. e n. 285 / 2025 PU promosso da c.f. nato in [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
TH (VI) in Via Masere n. 21, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dagli Avvocati Ivo
AN (CF. ) ed NA CI (C.F. ) entrambi del Foro C.F._2 C.F._3 di Vicenza, con studio Trissino (VI) Via Vicenza n. 8 (fax al n. 0445.490895; pec:
pec: presso il cui studio Email_1 Email_2 ha eletto domicilio;
Ricorrente confronti di in persona del legale rappresentante, con sede a Malo (VI), in Via Chiesa Controparte_1
n. 50 bis – codice fiscale – PEC (notifica del ricorso e P.IVA_1 Email_3 decreto ex art.41 CCII effettuata ex art. 40 c.6 e 7 CCII e perfezionata decorsi tre giorni dal
30.9.2025);
Debitrice - Convenuta
Letto il ricorso per la dichiarazione in via principale di apertura della liquidazione giudiziale e in via subordinata per l'apertura della liquidazione controllata della depositato Controparte_1 il 18.09.2025;
pagina 1 di 5 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative agli atti;
sentito il Giudice Relatore;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza (notificati a cura della
Cancelleria ai sensi degli art.40 comma 6 e 7 CCII – decorsi tre giorni dall'inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal - all'interno di un'area riservata collegata al Parte_2 codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario - inserimento avvenuto in data 30.9.2025 – e quindi notifica perfezionata entro i termini di legge ex art. 41 CCII posto che l'udienza risulta fissata per il 21.10.2025) ; considerato che la convenuta non risulta costituita;
considerato che all'udienza del 21.10.2025 il Giudice relatore rimetteva la decisione al Collegio dando atto che nessuno era comparso per la debitrice e che il procuratore del Controparte_1 creditore ricorrente aveva concluso come da ricorso ( quindi “1. In via Principale, dichiarare aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società con sede a Malo (VI) – Controparte_1
36034 - in Via Chiesa n. 50 bis p.iva in persona del legale rappresentante sig. P.IVA_1 CP_2
2. In via Subordinata, nell'ipotesi in cui non sussistessero i requisiti per l'apertura della
[...] liquidazione giudiziale, dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata, se applicabile al caso, della società con sede a Malo (VI) – 36034 - in Via Chiesa n. 50 bis p.iva Controparte_1
in persona del legale rappresentante sig. ”). P.IVA_1 CP_2
Tutto ciò premesso,
ritenuta la competenza del Tribunale adito;
considerato che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti Controparte_1 concorsuali e in particolare ricorrono i presupposti per accogliere la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, ex artt. 1, 2 e 121 CCII posto che la società debitrice, pur onerata della prova ex art. 121 CCII, non ha provato il mancato superamento dei limiti posti dall'art.2 comma 1 lettera
“d” CCII e dall'esame complessivo dei dati raccolti a seguito dell' istruttoria svolta ex art. 42 e 41 c.6
CCII non risultano allo stato acquisiti elementi (gravi, precisi e concordanti) che fanno ritenere non superate le soglie stabilite dall'art. 2 c.1 lettera d) CCII per le “imprese minori”. .
Inoltre la debitrice risulta aver superato il limite stabilito dall'art.49 Controparte_1
c.5 CCII che richiede per far luogo alla apertura della liquidazione giudiziale che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria risulti complessivamente superiore ad euro 30.000,00 tenuto conto oltre al debito verso il creditore ricorrente fondato su decreto ingiuntivo del 24.1.2025 n. 35/2025 e n. RG 2089/2024 del Tribunale di Vicenza – sezione lavoro, non opposto e definitivamente esecutivo per capitale ingiunto euro 2.192,67 oltre rivalutazione, interessi e spese pagina 2 di 5 successive di rito (vedi anche atto di precetto per complessivi euro 3.158,13 notificato - doc. 1 e 2 ricorrente), dei debiti scaduti verso NT (in particolare , , Amministrazione Finanziaria) CP_3 CP_4 per euro 192.786,09 indicati nella informativa della Agenzia delle Entrate – IO (vedi informativa Agenzia delle Entrate – IO di data 1.10.2025) .
Il Collegio ritiene, nel caso di specie, ricorrere anche il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex art. 121 e art.2, comma 1, lett. b) CCII desumibile da quanto indicato dal creditore ricorrente nel ricorso e dai seguenti elementi, dai quali si evince che la società debitrice Controparte_1 non è più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte.
In particolare si segnala:
-il mancato pagamento del debito per retribuzioni e TFR verso il ricorrente Parte_1 ex dipendente;
[...]
-i due pignoramenti mobiliari tentati dal creditore ricorrente presso Parte_1
l'indirizzo della sede della debitrice in Malo (VI) via Chiesa 50 bis, senza esito positivo (vedi verbale dell'Ufficiale giudiziario del 14.4.2025 che si trascrive ” anzi Giunta in loco rinvengo studio commercialista presso il quale mi dichiarano che la debitrice ha luogo esclusivamente la sede legale e non vi sono pertanto beni di proprietà della stessa” – doc.4 ricorrente) ;
-il mancato deposito dei bilanci di esercizio (che non risultano mai depositati dalla costituzione della società costituita il 30.01.2020 l - vedi visura C.C.I.A.A-);
-la presenza di debiti scaduti verso NT (in particolare , , Amministrazione CP_3 CP_4
Finanziaria) per euro 192.786,09 indicati nella informativa della Agenzia delle Entrate – IO
(vedi informativa Agenzia delle Entrate – IO di data 1.10.2025) ;
- il mancato pagamento di debiti essenziali per l'esercizio dell'attività di impresa quali le retribuzioni dei lavoratori e i debiti contributivi verso e;
CP_3 CP_4
- la condotta inerte della debitrice il cui legale rappresentante che non è comparso all'udienza fissata ex art. 41 CCII del 21.10.2025 per contrastare la domanda del creditore ricorrente ed anzi la modalità della notifica effettuata dalla Cancelleria ex art. 40 c.6 e 7 CCII dimostra che la debitrice si è volontariamente posta in condizioni di non ricevere notifiche a mezzo PEC.
La situazione rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi, bensì a vera e propria insolvenza, sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa debitrice Controparte_1
Le spese relative alla registrazione, notificazione, affissione, pubblicazione della sentenza sono a carico della procedura. La sentenza è immediatamente esecutiva.
P. Q. M
pagina 3 di 5 visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 198 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di in persona Controparte_1 del legale rappresentante, con sede a Malo (VI), in Via Chiesa n. 50 bis – codice fiscale;
P.IVA_1 nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura la dott.ssa Paola Cazzola;
nomina Curatore il dott. ; Persona_1 fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 12.02.2026 ad ore 9.45 dinanzi al Giudice Delegato;
assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, per presentare le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co.
3, CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal dlgs
5.8.2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della ditta sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
pagina 4 di 5 ordina al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;
onera il Curatore di provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a: comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della ditta debitrice;
depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro il termine di legge;
apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;
depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi;
istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII;
predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro
60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto, ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Vicenza nella Camera di consiglio del 30 ottobre 2025 .
IL PRESIDENTE Est.
Dott.ssa Paola Cazzola
pagina 5 di 5
Comunicazioni:
1) Debitore 2) Ricorrente/i 3) Registro Imprese 4) Pubblico Ministero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza - Sezione Prima civile – Diritto della crisi e dell'insolvenza - riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Paola Cazzola Presidente rel.- est.
dott. Fabio D'Amore Giudice
dott. Silvia Saltarelli Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 285 -1 /2025 R.G. e n. 285 / 2025 PU promosso da c.f. nato in [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
TH (VI) in Via Masere n. 21, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dagli Avvocati Ivo
AN (CF. ) ed NA CI (C.F. ) entrambi del Foro C.F._2 C.F._3 di Vicenza, con studio Trissino (VI) Via Vicenza n. 8 (fax al n. 0445.490895; pec:
pec: presso il cui studio Email_1 Email_2 ha eletto domicilio;
Ricorrente confronti di in persona del legale rappresentante, con sede a Malo (VI), in Via Chiesa Controparte_1
n. 50 bis – codice fiscale – PEC (notifica del ricorso e P.IVA_1 Email_3 decreto ex art.41 CCII effettuata ex art. 40 c.6 e 7 CCII e perfezionata decorsi tre giorni dal
30.9.2025);
Debitrice - Convenuta
Letto il ricorso per la dichiarazione in via principale di apertura della liquidazione giudiziale e in via subordinata per l'apertura della liquidazione controllata della depositato Controparte_1 il 18.09.2025;
pagina 1 di 5 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative agli atti;
sentito il Giudice Relatore;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza (notificati a cura della
Cancelleria ai sensi degli art.40 comma 6 e 7 CCII – decorsi tre giorni dall'inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal - all'interno di un'area riservata collegata al Parte_2 codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario - inserimento avvenuto in data 30.9.2025 – e quindi notifica perfezionata entro i termini di legge ex art. 41 CCII posto che l'udienza risulta fissata per il 21.10.2025) ; considerato che la convenuta non risulta costituita;
considerato che all'udienza del 21.10.2025 il Giudice relatore rimetteva la decisione al Collegio dando atto che nessuno era comparso per la debitrice e che il procuratore del Controparte_1 creditore ricorrente aveva concluso come da ricorso ( quindi “1. In via Principale, dichiarare aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società con sede a Malo (VI) – Controparte_1
36034 - in Via Chiesa n. 50 bis p.iva in persona del legale rappresentante sig. P.IVA_1 CP_2
2. In via Subordinata, nell'ipotesi in cui non sussistessero i requisiti per l'apertura della
[...] liquidazione giudiziale, dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata, se applicabile al caso, della società con sede a Malo (VI) – 36034 - in Via Chiesa n. 50 bis p.iva Controparte_1
in persona del legale rappresentante sig. ”). P.IVA_1 CP_2
Tutto ciò premesso,
ritenuta la competenza del Tribunale adito;
considerato che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti Controparte_1 concorsuali e in particolare ricorrono i presupposti per accogliere la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, ex artt. 1, 2 e 121 CCII posto che la società debitrice, pur onerata della prova ex art. 121 CCII, non ha provato il mancato superamento dei limiti posti dall'art.2 comma 1 lettera
“d” CCII e dall'esame complessivo dei dati raccolti a seguito dell' istruttoria svolta ex art. 42 e 41 c.6
CCII non risultano allo stato acquisiti elementi (gravi, precisi e concordanti) che fanno ritenere non superate le soglie stabilite dall'art. 2 c.1 lettera d) CCII per le “imprese minori”. .
Inoltre la debitrice risulta aver superato il limite stabilito dall'art.49 Controparte_1
c.5 CCII che richiede per far luogo alla apertura della liquidazione giudiziale che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria risulti complessivamente superiore ad euro 30.000,00 tenuto conto oltre al debito verso il creditore ricorrente fondato su decreto ingiuntivo del 24.1.2025 n. 35/2025 e n. RG 2089/2024 del Tribunale di Vicenza – sezione lavoro, non opposto e definitivamente esecutivo per capitale ingiunto euro 2.192,67 oltre rivalutazione, interessi e spese pagina 2 di 5 successive di rito (vedi anche atto di precetto per complessivi euro 3.158,13 notificato - doc. 1 e 2 ricorrente), dei debiti scaduti verso NT (in particolare , , Amministrazione Finanziaria) CP_3 CP_4 per euro 192.786,09 indicati nella informativa della Agenzia delle Entrate – IO (vedi informativa Agenzia delle Entrate – IO di data 1.10.2025) .
Il Collegio ritiene, nel caso di specie, ricorrere anche il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex art. 121 e art.2, comma 1, lett. b) CCII desumibile da quanto indicato dal creditore ricorrente nel ricorso e dai seguenti elementi, dai quali si evince che la società debitrice Controparte_1 non è più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte.
In particolare si segnala:
-il mancato pagamento del debito per retribuzioni e TFR verso il ricorrente Parte_1 ex dipendente;
[...]
-i due pignoramenti mobiliari tentati dal creditore ricorrente presso Parte_1
l'indirizzo della sede della debitrice in Malo (VI) via Chiesa 50 bis, senza esito positivo (vedi verbale dell'Ufficiale giudiziario del 14.4.2025 che si trascrive ” anzi Giunta in loco rinvengo studio commercialista presso il quale mi dichiarano che la debitrice ha luogo esclusivamente la sede legale e non vi sono pertanto beni di proprietà della stessa” – doc.4 ricorrente) ;
-il mancato deposito dei bilanci di esercizio (che non risultano mai depositati dalla costituzione della società costituita il 30.01.2020 l - vedi visura C.C.I.A.A-);
-la presenza di debiti scaduti verso NT (in particolare , , Amministrazione CP_3 CP_4
Finanziaria) per euro 192.786,09 indicati nella informativa della Agenzia delle Entrate – IO
(vedi informativa Agenzia delle Entrate – IO di data 1.10.2025) ;
- il mancato pagamento di debiti essenziali per l'esercizio dell'attività di impresa quali le retribuzioni dei lavoratori e i debiti contributivi verso e;
CP_3 CP_4
- la condotta inerte della debitrice il cui legale rappresentante che non è comparso all'udienza fissata ex art. 41 CCII del 21.10.2025 per contrastare la domanda del creditore ricorrente ed anzi la modalità della notifica effettuata dalla Cancelleria ex art. 40 c.6 e 7 CCII dimostra che la debitrice si è volontariamente posta in condizioni di non ricevere notifiche a mezzo PEC.
La situazione rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi, bensì a vera e propria insolvenza, sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa debitrice Controparte_1
Le spese relative alla registrazione, notificazione, affissione, pubblicazione della sentenza sono a carico della procedura. La sentenza è immediatamente esecutiva.
P. Q. M
pagina 3 di 5 visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 198 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di in persona Controparte_1 del legale rappresentante, con sede a Malo (VI), in Via Chiesa n. 50 bis – codice fiscale;
P.IVA_1 nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura la dott.ssa Paola Cazzola;
nomina Curatore il dott. ; Persona_1 fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 12.02.2026 ad ore 9.45 dinanzi al Giudice Delegato;
assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, per presentare le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co.
3, CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal dlgs
5.8.2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della ditta sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
pagina 4 di 5 ordina al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;
onera il Curatore di provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a: comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della ditta debitrice;
depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro il termine di legge;
apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;
depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi;
istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII;
predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro
60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto, ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Vicenza nella Camera di consiglio del 30 ottobre 2025 .
IL PRESIDENTE Est.
Dott.ssa Paola Cazzola
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