TRIB
Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 14/11/2024, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1300/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1300/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO PATELMO ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Belluno, via Matteotti n. 8
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
PAOLO PATELMO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Belluno, via Matteotti n. 8
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE PERSONALE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.10.2024, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte come precisate mediante deposito telematico in data 06.06.2024.
In data 28.10.2024, il Pubblico Ministero concludeva chiedendo al Tribunale di accogliere le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 05.05.2023, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale al fine di chiedere l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: “Che l'Ill.mo Tribunale adito voglia fissare la data per la comparizione personale delle parti e voglia così statuire:
1. Accogliere la domanda di separazione giudiziale dei coniugi;
2. Assegnare la casa coniugale, alla moglie, ove la stessa continuerà ad abitare con la prole (sita in via malva sud n. 43, Comune di RV (codice: C553) al piano terra registrata al catasto foglio 42; particella 42; subalterno 27; cat. A3; classe 2; consistenza 6,5 vani;
sup. cat. 152 mq;
rendita euro
654,61; nonché N.C.E.U. Comune di RV (codice: C553), al piano terra S1 registrata al catasto foglio 42; particella 42; subalterno 16; cat. C/6; classe 3; consistenza 61 mq;
sup. cat. 56 mq;
rendita euro 378,05) in proprietà esclusiva alla ricorrente formale provvedimento contenuto in questo atto, che verrà assoggettato a trascrizione;
3. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori i quali adotteranno congiuntamente, nell'interesse della stessa, ogni decisione connessa all'attività di vita di studio e sociali, tranne quelli indifferibili ed urgenti che saranno adottate esclusivamente dalla madre presso l'abitazione della quale la stessa sarà collocata prevalentemente.
4. Il padre avrà facoltà di vedere la figlia, quando vorrà previo preavviso anche presso l'abitazione materna, essendogli posta a disposizione una stanza all'interno della casa, nel periodo in cui egli farà ritorno in Italia. Avrà altresì facoltà di tenerla con sé presso la propria abitazione all'estero durante le vacanze;
5. avrà facoltà di tenere con sé i figli per 60 giorni anche non consecutivi per il periodo estivo, previa comunicazione alla madre entro il 30 maggio di ogni anno, del periodo prescelto.
6. le visite durante le vacanze verranno così articolate: Natale 2023, dal 24 al 31 dicembre con la mamma e dal 31 dicembre alle ore 12:00 al 6 gennaio alle ore 18:00 con il papà e così di anno in anno alternando il periodo tra Natale e Capodanno. Le vacanze pasquali verranno trascorse ad anni alterni ora con uno ora con l'altro genitore per l'anno 2023 la minore trascorreranno la Pasqua con il papà;
7. Autorizzare il marito ad asportare dalla casa coniugale i beni personali ed i regali nuziali familiari;
8. disporre di un assegno per il concorso al mantenimento della figlia minore pari ad euro 400,00 e della figlia maggiore di euro 400,00 fino a che la stessa non avrà raggiunto la completa indipendenza economica, somme rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di aprile del
2024, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come da protocollo adottato dal Tribunale di Ravenna;
9. disporre un assegno di mantenimento per la signora pari ad euro 500,00 mensili, somma Pt_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
10. il signor si impegnerà al pagamento dei ratei di mutuo fino alla Controparte_1 completa estinzione, a parziale compensazione dell'assegno di mantenimento dovuto alla moglie;
11. l'assegno unico, verrà percepito integralmente, dalla ricorrente che usufruirà integralmente delle detrazioni per la figlia minore;
12. autorizzare il rilascio del passaporto in favore della minore ad uso turistico, ed in favore di entrambi i genitori”.
pagina 2 di 5 La ricorrente chiedeva altresì al Tribunale di adottare il decreto di trasferimento dell'immobile sito a
RV, via Malva Sud n. 43, come sopra identificato catastalmente, senza altro specificare.
Con decreto di fissazione emesso in data 25.05.2023, il Presidente del Collegio designava il Giudice relatore al quale delegava la trattazione del procedimento e fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 12.10.2023.
In data 13.06.2023, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Con ordinanza emessa in data 21.09.2023, il Giudice delegato, vista l'istanza depositata da parte ricorrente in data 15.09.2024, preso atto del raggiungimento di un accordo con la controparte, disponeva lo svolgimento dell'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. già fissata mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 28.09.2023, entrambe le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni formulate dalla sig.ra nel ricorso. Parte_1
Con ordinanza dello 04.12.2023, il Giudice delegato, viste le note di trattazione scritta e preso atto che il convenuto non si era costituito in giudizio, differiva il processo al fine di consentire al sig.
[...] di costituirsi nel procedimento. Controparte_1
In data 06.12.2023, il convenuto procedeva a depositare comparsa di costituzione e risposta, ove insisteva per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso.
Con ordinanza emessa in data 23.04.2024, il Giudice delegato ordinava a parte convenuta di depositare documentazione comprovante la propria capacità economica e reddituale entro il 30.06.2024 e, preso atto che, dalle conclusioni del ricorso, non era possibile evincere se la volontà fosse quella di chiedere l'assegnazione della casa coniugale a favore della sig.ra o il trasferimento del diritto di proprietà Pt_1 dell'immobile a favore della stessa e considerando come la Corte di Cassazione abbia previsto determinati requisiti e condizioni per la validità degli accordi di trasferimento di beni immobili nei procedimenti di separazione divorzio a domanda congiunta, chiedeva alle parti di fornire chiarimenti in merito alla corretta interpretazione delle condizioni indicate nel ricorso, rinviando il procedimento all'udienza dell'11.07.2024.
In data 06.06.2024, la difesa delle parti provvedeva a depositare documentazione reddituale del convenuto, specificava che non era intenzione delle parti richiedere il trasferimento dell'immobile costituente la casa coniugale per via giudiziale e insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Accogliere la domanda di separazione giudiziale dei coniugi;
2. Assegnare la casa coniugale, alla moglie, ove la stessa continuerà ad abitare con la prole,(sita in via malva sud n. 43, Comune di RV (codice: C553) al piano terra registrata al catasto foglio 42; particella 42; subalterno 27; cat. A3; classe 2; consistenza 6,5 vani;
sup. cat. 152 mq;
rendita euro
654,61; nonché N.C.E.U. Comune di RV (codice: C553), al piano terra S1 registrata al catasto foglio 42; particella 42; subalterno 16; cat. C/6; classe 3; consistenza 61mq; sup. cat. 56 mq;
rendita euro 378,05). Il signor si impegna a trasferire in proprietà esclusiva alla ricorrente CP
, con separato atto notarile, l'immobile sopra descritto, a richiesta della signora ovvero Parte_1 Pt_1 entro il termine di tre anni dal decreto di omologa della separazione. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi genitori i quali adotteranno congiuntamente, nell'interesse della stessa, ogni decisione connessa all'attività di vita di studio e sociali, tranne quelle indifferibili ed urgenti che pagina 3 di 5 saranno adottate esclusivamente dalla madre presso l'abitazione della quale la stessa sarà collocata prevalentemente.
4.Il padre avrà facoltà di vedere la figlia, quando vorrà previo preavviso anche presso l'abitazione materna, essendogli posta a disposizione una stanza all'interno della casa, nel periodo in cui egli farà ritorno in Italia. Avrà altresì facoltà di tenerla con sé presso la propria abitazione all'estero durante le vacanze;
5.avrà facoltà di tenere con sé i figli per 60 giorni anche non consecutivi per il periodo estivo, previa comunicazione alla madre entro il 30 maggio di ogni anno, del periodo prescelto.
6.le visite durante le vacanze verranno così articolate: Natale 2023, dal 24 al 31 dicembre con la mamma e dal 31 dicembre alle ore 12:00 al 6 gennaio alle ore 18:00 con il papà e così di anno in anno alternando il periodo tra Natale e Capodanno. Le vacanze pasquali verranno trascorse ad anni alterni ora con uno ora con l'altro genitore per l'anno 2023 la minore trascorreranno la Pasqua con il papà;
7.Autorizzare il marito ad asportare dalla casa coniugale i beni personali ed i regali nuziali familiari;
8.Disporre di un assegno per il concorso al mantenimento della figlia minori pari ad euro 400,00 e della figlia maggiore di euro 400,00 fino a che la stessa non avrà raggiunto la completa indipendenza economica, somme rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di aprile del
2024, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo adottato dal Tribunale di Ravenna.
9.Disporre un assegno di mantenimento per la signora pari ad euro 500,00 mensili, somma Pt_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
10.il signor si impegnerà al pagamento dei ratei di mutuo fino alla completa Controparte_1 estinzione, a parziale compensazione dell'assegno di mantenimento dovuto alla moglie;
11.L'assegno unico, verrà percepito integralmente, dalla ricorrente che usufruirà integralmente delle detrazioni per la figlia minore;
12.Autorizzare il rilascio del passaporto in favore della minore ad uso turistico, ed in favore di entrambi genitori”.
A seguito di un rinvio su richiesta delle parti, alla successiva udienza del 16.10.2024, la sig.ra e il Pt_1 sig. confermano le conclusioni congiunte depositate telematicamente in data Controparte_1
06.06.2024 e il loro difensore insisteva per il loro accoglimento.
Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
In data 28.10.2024, il Pubblico Ministero concludeva chiedendo al Tribunale di accogliere le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio che le conclusioni congiunte formulate dalle parti siano meritevoli di accoglimento.
Per quanto riguarda la domanda sul vincolo, dalle allegazioni delle parti, dall'insistenza delle stesse nella domanda di separazione e dalla separazione in via di fatto già in essere, si evince pacificamente la sussistenza del presupposto per la pronuncia richiesta, ovvero l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle pronunce accessorie, non vi sono ragioni per discostarsi dal complessivo accordo raggiunto dalle parti, attesa la disponibilità dei diritti patrimoniali dei coniugi e posto che le condizioni concordate non appaiono contrarie alla legge o all'ordine pubblico e risultano conformi all'interesse della figlia , già maggiorenne, e della figlia minore Per_1 Per_2
Stante la precisazione di conclusioni congiunte, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa da Parte_1 nei confronti di , in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle Controparte_1 parti, così provvede:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a EL (RO) il Controparte_1
30.09.2001, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 23, p. II, serie A, Ufficio 1, dell'anno 2001, alle condizioni concordate tra le parti come riportate in parte motiva e da intendersi qui ritrascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EL di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 07.11.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1300/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO PATELMO ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Belluno, via Matteotti n. 8
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
PAOLO PATELMO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Belluno, via Matteotti n. 8
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE PERSONALE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.10.2024, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte come precisate mediante deposito telematico in data 06.06.2024.
In data 28.10.2024, il Pubblico Ministero concludeva chiedendo al Tribunale di accogliere le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 05.05.2023, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale al fine di chiedere l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: “Che l'Ill.mo Tribunale adito voglia fissare la data per la comparizione personale delle parti e voglia così statuire:
1. Accogliere la domanda di separazione giudiziale dei coniugi;
2. Assegnare la casa coniugale, alla moglie, ove la stessa continuerà ad abitare con la prole (sita in via malva sud n. 43, Comune di RV (codice: C553) al piano terra registrata al catasto foglio 42; particella 42; subalterno 27; cat. A3; classe 2; consistenza 6,5 vani;
sup. cat. 152 mq;
rendita euro
654,61; nonché N.C.E.U. Comune di RV (codice: C553), al piano terra S1 registrata al catasto foglio 42; particella 42; subalterno 16; cat. C/6; classe 3; consistenza 61 mq;
sup. cat. 56 mq;
rendita euro 378,05) in proprietà esclusiva alla ricorrente formale provvedimento contenuto in questo atto, che verrà assoggettato a trascrizione;
3. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori i quali adotteranno congiuntamente, nell'interesse della stessa, ogni decisione connessa all'attività di vita di studio e sociali, tranne quelli indifferibili ed urgenti che saranno adottate esclusivamente dalla madre presso l'abitazione della quale la stessa sarà collocata prevalentemente.
4. Il padre avrà facoltà di vedere la figlia, quando vorrà previo preavviso anche presso l'abitazione materna, essendogli posta a disposizione una stanza all'interno della casa, nel periodo in cui egli farà ritorno in Italia. Avrà altresì facoltà di tenerla con sé presso la propria abitazione all'estero durante le vacanze;
5. avrà facoltà di tenere con sé i figli per 60 giorni anche non consecutivi per il periodo estivo, previa comunicazione alla madre entro il 30 maggio di ogni anno, del periodo prescelto.
6. le visite durante le vacanze verranno così articolate: Natale 2023, dal 24 al 31 dicembre con la mamma e dal 31 dicembre alle ore 12:00 al 6 gennaio alle ore 18:00 con il papà e così di anno in anno alternando il periodo tra Natale e Capodanno. Le vacanze pasquali verranno trascorse ad anni alterni ora con uno ora con l'altro genitore per l'anno 2023 la minore trascorreranno la Pasqua con il papà;
7. Autorizzare il marito ad asportare dalla casa coniugale i beni personali ed i regali nuziali familiari;
8. disporre di un assegno per il concorso al mantenimento della figlia minore pari ad euro 400,00 e della figlia maggiore di euro 400,00 fino a che la stessa non avrà raggiunto la completa indipendenza economica, somme rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di aprile del
2024, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come da protocollo adottato dal Tribunale di Ravenna;
9. disporre un assegno di mantenimento per la signora pari ad euro 500,00 mensili, somma Pt_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
10. il signor si impegnerà al pagamento dei ratei di mutuo fino alla Controparte_1 completa estinzione, a parziale compensazione dell'assegno di mantenimento dovuto alla moglie;
11. l'assegno unico, verrà percepito integralmente, dalla ricorrente che usufruirà integralmente delle detrazioni per la figlia minore;
12. autorizzare il rilascio del passaporto in favore della minore ad uso turistico, ed in favore di entrambi i genitori”.
pagina 2 di 5 La ricorrente chiedeva altresì al Tribunale di adottare il decreto di trasferimento dell'immobile sito a
RV, via Malva Sud n. 43, come sopra identificato catastalmente, senza altro specificare.
Con decreto di fissazione emesso in data 25.05.2023, il Presidente del Collegio designava il Giudice relatore al quale delegava la trattazione del procedimento e fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 12.10.2023.
In data 13.06.2023, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Con ordinanza emessa in data 21.09.2023, il Giudice delegato, vista l'istanza depositata da parte ricorrente in data 15.09.2024, preso atto del raggiungimento di un accordo con la controparte, disponeva lo svolgimento dell'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. già fissata mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 28.09.2023, entrambe le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni formulate dalla sig.ra nel ricorso. Parte_1
Con ordinanza dello 04.12.2023, il Giudice delegato, viste le note di trattazione scritta e preso atto che il convenuto non si era costituito in giudizio, differiva il processo al fine di consentire al sig.
[...] di costituirsi nel procedimento. Controparte_1
In data 06.12.2023, il convenuto procedeva a depositare comparsa di costituzione e risposta, ove insisteva per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso.
Con ordinanza emessa in data 23.04.2024, il Giudice delegato ordinava a parte convenuta di depositare documentazione comprovante la propria capacità economica e reddituale entro il 30.06.2024 e, preso atto che, dalle conclusioni del ricorso, non era possibile evincere se la volontà fosse quella di chiedere l'assegnazione della casa coniugale a favore della sig.ra o il trasferimento del diritto di proprietà Pt_1 dell'immobile a favore della stessa e considerando come la Corte di Cassazione abbia previsto determinati requisiti e condizioni per la validità degli accordi di trasferimento di beni immobili nei procedimenti di separazione divorzio a domanda congiunta, chiedeva alle parti di fornire chiarimenti in merito alla corretta interpretazione delle condizioni indicate nel ricorso, rinviando il procedimento all'udienza dell'11.07.2024.
In data 06.06.2024, la difesa delle parti provvedeva a depositare documentazione reddituale del convenuto, specificava che non era intenzione delle parti richiedere il trasferimento dell'immobile costituente la casa coniugale per via giudiziale e insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Accogliere la domanda di separazione giudiziale dei coniugi;
2. Assegnare la casa coniugale, alla moglie, ove la stessa continuerà ad abitare con la prole,(sita in via malva sud n. 43, Comune di RV (codice: C553) al piano terra registrata al catasto foglio 42; particella 42; subalterno 27; cat. A3; classe 2; consistenza 6,5 vani;
sup. cat. 152 mq;
rendita euro
654,61; nonché N.C.E.U. Comune di RV (codice: C553), al piano terra S1 registrata al catasto foglio 42; particella 42; subalterno 16; cat. C/6; classe 3; consistenza 61mq; sup. cat. 56 mq;
rendita euro 378,05). Il signor si impegna a trasferire in proprietà esclusiva alla ricorrente CP
, con separato atto notarile, l'immobile sopra descritto, a richiesta della signora ovvero Parte_1 Pt_1 entro il termine di tre anni dal decreto di omologa della separazione. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi genitori i quali adotteranno congiuntamente, nell'interesse della stessa, ogni decisione connessa all'attività di vita di studio e sociali, tranne quelle indifferibili ed urgenti che pagina 3 di 5 saranno adottate esclusivamente dalla madre presso l'abitazione della quale la stessa sarà collocata prevalentemente.
4.Il padre avrà facoltà di vedere la figlia, quando vorrà previo preavviso anche presso l'abitazione materna, essendogli posta a disposizione una stanza all'interno della casa, nel periodo in cui egli farà ritorno in Italia. Avrà altresì facoltà di tenerla con sé presso la propria abitazione all'estero durante le vacanze;
5.avrà facoltà di tenere con sé i figli per 60 giorni anche non consecutivi per il periodo estivo, previa comunicazione alla madre entro il 30 maggio di ogni anno, del periodo prescelto.
6.le visite durante le vacanze verranno così articolate: Natale 2023, dal 24 al 31 dicembre con la mamma e dal 31 dicembre alle ore 12:00 al 6 gennaio alle ore 18:00 con il papà e così di anno in anno alternando il periodo tra Natale e Capodanno. Le vacanze pasquali verranno trascorse ad anni alterni ora con uno ora con l'altro genitore per l'anno 2023 la minore trascorreranno la Pasqua con il papà;
7.Autorizzare il marito ad asportare dalla casa coniugale i beni personali ed i regali nuziali familiari;
8.Disporre di un assegno per il concorso al mantenimento della figlia minori pari ad euro 400,00 e della figlia maggiore di euro 400,00 fino a che la stessa non avrà raggiunto la completa indipendenza economica, somme rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di aprile del
2024, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo adottato dal Tribunale di Ravenna.
9.Disporre un assegno di mantenimento per la signora pari ad euro 500,00 mensili, somma Pt_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
10.il signor si impegnerà al pagamento dei ratei di mutuo fino alla completa Controparte_1 estinzione, a parziale compensazione dell'assegno di mantenimento dovuto alla moglie;
11.L'assegno unico, verrà percepito integralmente, dalla ricorrente che usufruirà integralmente delle detrazioni per la figlia minore;
12.Autorizzare il rilascio del passaporto in favore della minore ad uso turistico, ed in favore di entrambi genitori”.
A seguito di un rinvio su richiesta delle parti, alla successiva udienza del 16.10.2024, la sig.ra e il Pt_1 sig. confermano le conclusioni congiunte depositate telematicamente in data Controparte_1
06.06.2024 e il loro difensore insisteva per il loro accoglimento.
Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
In data 28.10.2024, il Pubblico Ministero concludeva chiedendo al Tribunale di accogliere le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio che le conclusioni congiunte formulate dalle parti siano meritevoli di accoglimento.
Per quanto riguarda la domanda sul vincolo, dalle allegazioni delle parti, dall'insistenza delle stesse nella domanda di separazione e dalla separazione in via di fatto già in essere, si evince pacificamente la sussistenza del presupposto per la pronuncia richiesta, ovvero l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle pronunce accessorie, non vi sono ragioni per discostarsi dal complessivo accordo raggiunto dalle parti, attesa la disponibilità dei diritti patrimoniali dei coniugi e posto che le condizioni concordate non appaiono contrarie alla legge o all'ordine pubblico e risultano conformi all'interesse della figlia , già maggiorenne, e della figlia minore Per_1 Per_2
Stante la precisazione di conclusioni congiunte, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa da Parte_1 nei confronti di , in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle Controparte_1 parti, così provvede:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a EL (RO) il Controparte_1
30.09.2001, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 23, p. II, serie A, Ufficio 1, dell'anno 2001, alle condizioni concordate tra le parti come riportate in parte motiva e da intendersi qui ritrascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EL di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 07.11.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 5 di 5