TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 7238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7238 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
RG 36660/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott.sa LV ANTONIONI spirati i termini assegnati, ex art. 127 ter cpc, fino al 18.6.2024, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa civile vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Paolo Palma e dall'Avv. Elisa Cacciato Insilla ed elettivamente domiciliato presso il Loro studio legale sito in Roma, in Viale
Angelico, 70
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Roma, presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, via Cesare
Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili per procura generale alle liti per atto Notaio di Roma n. 37875 del 22.03.2024 Persona_1
1 RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad ATP
Conclusioni delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritualmente notificato
[...]
premesso di aver proposto Parte_1 ricorso per accertamento tecnico preventivo per vedersi riconosciuto il diritto all'assegno di cui all'art. 13 l. 118/71 (riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 74%) e comunque invalido nella misura del 67% ai fini dell'esenzione parziale dal ticket sanitario e di aver depositato, nei termini di legge, dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del detto procedimento con la quale non era stato riconosciuto nelle condizioni per il diritto all'assegno ex art. 13 l. 118/71 (ma solo invalido nella misura del 67%) ha convenuto in giudizio l' affinché, CP_1 previa rinnovazione della CTU, fosse dichiarato il suo diritto alla prestazione richiesta.
L' costituendosi in giudizio, eccepita l'inammissibilità del ricorso per CP_1 genericità delle contestazioni alla CTU, resisteva nel merito alla domanda chiedendone il rigetto.
Rinnovata la CTU, all'esito dello spirare dei termini, assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 18.6.2025, la causa era decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta, avendo il nominato CTU, dott.
[...]
confermato le conclusioni già esposte in sede di accertamento Persona_2 tecnico preventivo dal CTU nominato in tale sede.
2 In particolare, il CTU, dopo aver analizzato partitamente le patologie dalle quali
è affetto il ricorrente (“cardiopatia ischemica in pregresso IMA già trattato con rivascolarizzazione (2020 impianto di 2 stent”) ha concluso per la insussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento dell'assegno di assistenza previsto dall'art. 13 della legge 118 (“il sig. Parte_1 invalido civile al 67% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa
(06/11/2020), NON SI TROVA nelle condizioni previste dall'Art. 13 della Legge 118 del 30.03.1971”), confermando la percentuale di invalidità già accertata dal CTU in fase di ATP, dalla domanda amministrativa.
Le conclusioni esposte dal consulente d'ufficio, suffragate da opportuni accertamenti, chiaramente frutto di un approfondito esame dei fatti e fondate su rigorose indagini scientifiche, adeguatamente e logicamente motivate anche dal punto di vista tecnico (peraltro affatto coerenti con quelle di cui alla fase di
ATP), non inficiate da fondate critiche di parte, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale e poste a fondamento della statuizione di rigetto della domanda.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 152 disp. Att. cpc per compensare le spese di giudizio tra le parti.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
- dichiara che il ricorrente è invalido nella misura del 67% ai fini dell'esenzione parziale del ticket sanitario (art 2, comma 6, della L. 274/2003) dalla domanda amministrativa;
- rigetta per il resto la domanda;
- compensa le spese di lite tra le parti;
3 - pone definitivamente a carico dell' CP_1 separato decreto.
Roma, 19.06.2025
4
le spese di CTU liquidate come da
Il Giudice
LV AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott.sa LV ANTONIONI spirati i termini assegnati, ex art. 127 ter cpc, fino al 18.6.2024, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa civile vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Paolo Palma e dall'Avv. Elisa Cacciato Insilla ed elettivamente domiciliato presso il Loro studio legale sito in Roma, in Viale
Angelico, 70
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Roma, presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, via Cesare
Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili per procura generale alle liti per atto Notaio di Roma n. 37875 del 22.03.2024 Persona_1
1 RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad ATP
Conclusioni delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritualmente notificato
[...]
premesso di aver proposto Parte_1 ricorso per accertamento tecnico preventivo per vedersi riconosciuto il diritto all'assegno di cui all'art. 13 l. 118/71 (riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 74%) e comunque invalido nella misura del 67% ai fini dell'esenzione parziale dal ticket sanitario e di aver depositato, nei termini di legge, dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del detto procedimento con la quale non era stato riconosciuto nelle condizioni per il diritto all'assegno ex art. 13 l. 118/71 (ma solo invalido nella misura del 67%) ha convenuto in giudizio l' affinché, CP_1 previa rinnovazione della CTU, fosse dichiarato il suo diritto alla prestazione richiesta.
L' costituendosi in giudizio, eccepita l'inammissibilità del ricorso per CP_1 genericità delle contestazioni alla CTU, resisteva nel merito alla domanda chiedendone il rigetto.
Rinnovata la CTU, all'esito dello spirare dei termini, assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 18.6.2025, la causa era decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta, avendo il nominato CTU, dott.
[...]
confermato le conclusioni già esposte in sede di accertamento Persona_2 tecnico preventivo dal CTU nominato in tale sede.
2 In particolare, il CTU, dopo aver analizzato partitamente le patologie dalle quali
è affetto il ricorrente (“cardiopatia ischemica in pregresso IMA già trattato con rivascolarizzazione (2020 impianto di 2 stent”) ha concluso per la insussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento dell'assegno di assistenza previsto dall'art. 13 della legge 118 (“il sig. Parte_1 invalido civile al 67% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa
(06/11/2020), NON SI TROVA nelle condizioni previste dall'Art. 13 della Legge 118 del 30.03.1971”), confermando la percentuale di invalidità già accertata dal CTU in fase di ATP, dalla domanda amministrativa.
Le conclusioni esposte dal consulente d'ufficio, suffragate da opportuni accertamenti, chiaramente frutto di un approfondito esame dei fatti e fondate su rigorose indagini scientifiche, adeguatamente e logicamente motivate anche dal punto di vista tecnico (peraltro affatto coerenti con quelle di cui alla fase di
ATP), non inficiate da fondate critiche di parte, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale e poste a fondamento della statuizione di rigetto della domanda.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 152 disp. Att. cpc per compensare le spese di giudizio tra le parti.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
- dichiara che il ricorrente è invalido nella misura del 67% ai fini dell'esenzione parziale del ticket sanitario (art 2, comma 6, della L. 274/2003) dalla domanda amministrativa;
- rigetta per il resto la domanda;
- compensa le spese di lite tra le parti;
3 - pone definitivamente a carico dell' CP_1 separato decreto.
Roma, 19.06.2025
4
le spese di CTU liquidate come da
Il Giudice
LV AN